Transfer pricing. Indicazioni in merito alla corretta individuazione dell’intervallo di libera concorrenza

Alla luce della disciplina del TUIR sui transfer pricing, del Decreto Mef del 14 maggio 2018 e delle linee guida Ocse, l’Agenzia delle entrate con circolare n. 16 del 24 maggio 2022 ha formulato le seguenti conclusioni:

  • la corretta applicazione del metodo più appropriato per la determinazione dei prezzi di trasferimento può portare a ottenere anziché un unico valore, un intervallo di valori tutti conformi al principio di libera concorrenza;
  • in questi casi è possibile ricorrere all’intera gamma di valori all’interno dell’intervallo di libera concorrenza (cd. “full range”) se tutte le operazioni individuate nell’intervallo sono parimenti comparabili;
  • se, invece, alcune delle transazioni comprese nell’intervallo dovessero presentare difetti di comparabilità che non possono essere identificati o quantificati in modo affidabile e, quindi, rettificati, è preferibile l’utilizzo di “metodi statistici” (al fine di rafforzarne l’affidabilità) e di un valore compreso nell’intervallo Il ricorso, invece, ad un valore il più possibile centrale all’interno dell’intervallo (anche al fine di minimizzare il rischio di errore dovuto alla presenza di tali difetti) deve essere limitato ai casi in cui l’intervallo non comprende valori caratterizzati da sufficiente grado di comparabilità neppure per considerare affidabile qualsiasi punto compreso nell’intero intervallo ristretto tramite strumenti statistici e deve, in ogni caso, essere specificamente motivato;
  • sarà cura degli Uffici dell’Agenzia delle entrate far ricorso al “full range” ai fini della individuazione dell’intervallo di libera concorrenza soltanto in quei casi in cui sia ravvisabile una perfetta comparabilità di tutti i soggetti del set con la “tested party”.

 

Infine, il documento di prassi, nel ricordare che secondo le Linee Guida OCSE l’individuazione di un insieme di valori potrebbe essere sintomatico del fatto che l’applicazione del principio di libera concorrenza consente in determinate circostanze di pervenire unicamente a un’approssimazione delle condizioni che sarebbero state stabilite tra imprese indipendenti, raccomanda agli Uffici di argomentare puntualmente le rettifiche che comportano l’individuazione del punto che soddisfa maggiormente il principio di libera concorrenza all’interno dell’intervallo.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16 E del 24 maggio 2022, oggetto: PREZZI DI TRASFERIMENTO – Intervallo di libera concorrenza – Nozione di intervallo – Quadro normativo di riferimento – Previsioni OCSE – Art. 110, comma 7, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 6 D.M. Finanze del 14/05/2018




Transfer pricing. Le istruzione definitive sulla documentazione idonea per beneficiare della disapplicazione delle sanzioni in caso rettifica

Arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in tema di transfer pricing sulla documentazione idonea per il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati dalle multinazionali nelle operazioni con imprese associate. La circolare n. 15/E di oggi, che fa seguito al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 novembre 2020, tiene conto dei numerosi contributi inviati dagli operatori nell’ambito della consultazione pubblica che si è chiusa lo scorso 12 ottobre.

 

Il focus della disciplina

 

I contribuenti possono beneficiare della non applicazione della sanzione amministrativa per infedele dichiarazione (articolo 1, comma 6, e articolo 2, comma 4-ter, del Decreto legislativo n. 471/1997), derivanti da eventuali rettifiche del valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati, nel caso in cui sia resa disponibile all’Amministrazione finanziaria la documentazione prevista dal Provvedimento e tale documentazione venga valutata idonea da parte degli addetti alle attività di controllo.

 

Finalità e struttura della documentazione idonea

 

La circolare approfondisce le finalità e la struttura della documentazione idonea, con riguardo ai contenuti dei documenti denominati Masterfile e Documentazione Nazionale ed illustra inoltre gli aspetti riguardanti la documentazione relativa alle stabili organizzazioni, quella ritenuta idonea per le piccole e medie imprese e la documentazione da predisporre qualora i contribuenti scelgano l’approccio semplificato per valorizzare un’operazione infragruppo consistente nella prestazione di servizi a basso valore aggiunto.

 

Forme, estensione e condizioni di efficacia della documentazione

 

La circolare chiarisce i profili connessi alle forme, all’estensione e alle condizioni di efficacia della documentazione idonea. In tale ambito, è specificato che il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

Comunicazione del possesso

 

La circolare illustra gli aspetti riguardanti la comunicazione del possesso della documentazione idonea. A tal fine viene chiarito che la comunicazione può essere effettuata anche con la dichiarazione presentata entro novanta giorni dallo spirare del termine ordinario di presentazione, sia essa tardiva oppure integrativa/sostitutiva di quella già presentata; inoltre, ricorrendone le condizioni, il possesso della documentazione idonea può essere comunicato anche tardivamente avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrare 26 novembre 2021)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 15 E del 26 novembre 2021, con oggetto: «SANZIONI TRIBUTARIE – IMPOSTE SUI REDDITI – Norme generali sulle valutazioni – Prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni infragruppo – Chiarimenti in tema di documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati (transfer pricing documentationTP Doc) – Artt. 1, comma 6 e 2, comma 4-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 – Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 maggio 2018 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. 360494, del 23 novembre 2020»

 

Per saperne di più:

 

Adeguamento della disciplina nazionale in materia di prezzi di trasferimento. Le linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 110, comma 7 del TUIR

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 maggio 2018: «Linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 110, comma 7, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento»

 

Le modalità per ridurre possibili doppie imposizioni derivanti da rettifiche effettuate dal Fisco di uno Stato estero

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 maggio 2018, prot. n. 108954/2018: «Disposizioni per l’attuazione della disciplina di cui all’art. 31-quater, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall’art. 59 del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»

 

Transfer pricing trasparente con Masterfile e Documentazione Nazionale: la struttura della documentazione “salva-sanzione” in caso di verifica del Fisco

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 novembre 2020, prot. 360494/2020, recante: «Attuazione della disciplina di cui all’articolo 1, comma 6, e all’articolo 2, comma 4- ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 maggio 2018, recante le “Linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 110 comma 7 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento”»




Transfer pricing trasparente con Masterfile e Documentazione Nazionale: aggiornata la struttura della documentazione “salva-sanzione” in caso di verifica del Fisco

 

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. 360494, del 23 novembre 2020 aggiornate le disposizioni relative alla documentazione in materia di prezzi di trasferimento e stabiliti i requisiti di idoneità della stessa, in funzione dell’accesso al regime di cui agli artt. 1, comma 6, e 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471. Le disposizioni del nuovo provvedimento sostituiscono le indicazioni contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. 2010/137654, del 29 settembre 2010 e si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data della sua pubblicazione.

Si ricorda che il richiamato, l’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, prevede la non applicazione della sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, qualora il contribuente adotti un regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate. A tal fine, la documentazione così predisposta deve essere ritenuta idonea a consentire il riscontro della conformità al valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati. Con le stesse finalità di incremento della Tax Compliance, l’articolo 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 prevede la non applicazione della sanzione di cui al comma 2 del medesimo articolo in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’articolo 110, comma 7, del TUIR, da cui derivi la non corretta applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi passivi che eccede il valore normale previste per l’esercizio della ritenuta di cui all’articolo 25, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, qualora, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.

Il nuovo provvedimento trae origine dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 maggio 2018, recante: «Linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 110, comma 7, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento», il quale all’articolo 8 prevede che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, siano aggiornate le disposizioni relative alla documentazione in materia di prezzi di trasferimento e stabiliti i requisiti di idoneità della stessa, in funzione dell’accesso al regime di cui ai citati artt. 1, comma 6, e 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, «fermo restando che»: la documentazione deve essere considerata idonea in tutti i casi in cui fornisca agli organi di controllo le informazioni necessarie per una corretta analisi dei prezzi di trasferimento, a prescindere dalla scelta del metodo di valorizzazione delle operazioni controllate o dalla selezione dei soggetti o delle operazioni comparabili, e anche nel caso in cui contenga omissioni o inesattezze parziali che non pregiudicano l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. 360494, del 23 novembre 2020, recante: «Attuazione della disciplina di cui all’articolo 1, comma 6, e all’articolo 2, comma 4- ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 maggio 2018, recante le “Linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 110 comma 7 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento”»




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 11 del 2018

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Commenti

Sulla cristallizzazione della deduzione/detrazione per quote “pluriennali” per effetto del mancato tempestivo esercizio dei poteri di accertamento dell’A.F. 

di Eugenio Grimaldi

 

Detrazione IVA: semaforo verde per lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi

di Vincenzo Cristiano

 

Giurisprudenza

Corte di Giustizia CE:

Diritto alla detrazione – Dichiarazione integrativa a favore ai fini IVA al fine di far valere il diritto alla detrazione dell’IVA

Detrarre dall’IVA di cui si è debitore l’IVA dovuta o versata a monte costituisce un principio fondamentale

Corte di Giustizia CE – Sezione IX – Sentenza del 26 aprile 2018, Causa C-81/17: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Direttiva IVA – Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Diritto a detrazione dell’IVA – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Nascita del diritto alla detrazione dell’imposta e termine entro il quale deve essere esercitato – Operazioni relative a un periodo di imposta già sottoposto a una verifica fiscale conclusa – Dichiarazione integrativa a favore ai fini IVA al fine di far valere il diritto alla detrazione dell’IVA – Entro il termine di decadenza (di cinque anni) – Esclusione della possibilità per il contribuente di rettificare a proprio favore le dichiarazioni tributarie già sottoposte a verifica fiscale (preclusione prevista da normativa di Stato membro, nella specie: Romania) – Principio di effettività – Neutralità fiscale – Certezza del diritto – Applicazione – Conseguenze -Declaratoria di incompatibilità con il diritto comunitario di una siffatta normativa nazionale (rumena) – Articoli 167, 168, 179, 180 e 182 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Normativa interna di riferimento – Esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta mediante la dichiarazione integrativa c.d. “a favore” previsto dall’ art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Diritto alla detrazione IVA – Dichiarazioni IVA – Rettifica ed emenda a favore del contribuente – Disciplina della decadenza – Conformità ai principi di diritto comunitario – Decadenza anticipata nel caso di verifica fiscale – Incompatibilità con il diritto comunitario – Sussistenza»

 

Corte Costituzionale:

Opposizione all’esecuzione esattoriale

La Consulta boccia i limiti alla difesa posti dall’articolo 57, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973. L’opposizione all’esecuzione esattoriale ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. è ora ammissibile

Corte Costituzionale – Sentenza n. 114 del 31 maggio 2018: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Esecuzione esattoriale – Esecuzione forzata presso terzi – Pignoramento dei crediti vantati dal debitore esecutato nei confronti di terzi -Inammissibilità delle opposizioni all’esecuzione regolate dall’art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni – Applicabilità di tale regime all’attività di riscossione mediante ruolo effettuata da Equitalia (ora Agenzia delle Entrate-Riscossione) – Illegittimità costituzionale dell’art. 57, comma 1, lett. a), D.P.R. 29/09/1973, n. 602, come sostituito dall’art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. – Sussistenza -Art. 57, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 72-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Artt. 24 e 113 Cost.»

 

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Unite Civili

Detrazione IVA su beni di terzi – Diritto – Condizioni

Ristrutturazione di residence di proprietà di terzi e ad uso abitativo. Detraibile l’IVA se destinato in prospettiva ad attività imprenditoriale

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 11533 dell’11 maggio 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Determinazione dell’imposta – Detrazioni – Operazioni concernenti beni non di proprietà del soggetto passivo – Fattispecie – Ristrutturazione di immobili altrui in vista dell’esercizio di un’attività di impresa – Detraibilità – Condizioni – Inerenza o strumentalità rispetto all’attività imprenditoriale esercitata o da avviare – Necessità – Circostanza che nel corso della ristrutturazione il complesso immobiliare era accatastato in categoria abitativa (A/2) – Irrilevanza – Artt. 19 e 19-bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Sezioni tributarie

Motivazione e contraddittorio per la cartella ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 fondata su un ruolo straordinario per crisi finanziaria

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza n. 9450 del 18 aprile 2018: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Liquidazione delle imposte – Controllo automatizzato – Dichiarazione annuale -Cartella emessa ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 fondata su ruolo straordinario per ipotizzato pericolo per la riscossione – Contraddittorio preventivo – Appropriata motivazione – Necessità – Fondamento e limiti – Fattispecie – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 6, comma 5, della L 27/07/2000, n. 212 – Art. 11, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 15-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602»

 

Costi a deducibilità frazionata – Decadenza azione accertativa

Costi ammortizzati: non contestabili se iscritti per la prima volta in esercizio non più accertabile

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 9993 del 24 aprile 2018: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Deduzioni – Costi di utilità pluriennale – Beni immateriali – Ammortamento costi pluriennali – Termine di decadenza per l’esercizio del potere impositivo – Decorrenza – Dall’anno in cui i costi (da ripartire) sono stati iscritti in bilancio (o rendiconto) e hanno avuto, per la prima volta, rilevanza fiscale – Legittimità – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Commissioni Tributarie Provinciali:

Rate di detrazioneTermini di accertamento

Oneri detraibili ripartibili su più anni: il disconoscimento deve essere effettuato nell’anno di imposta in cui le spese sono state sostenute negli ordinari termini di decadenza

Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia – Sezione II – Sentenza n. 128 del 15 maggio 2017: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle  persone fisiche) – Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione – Detrazione delle spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici – Oneri detraibili ripartibili su più anni (nella specie spese sostenute ex art. 1 della L. 449/97 relative alla ristrutturazione dell’abitazione) – Contestazione della legittimità delle detrazioni – Obbligo di emissione di motivato avviso di accertamento – Fondamento – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Decorrenza – Dal periodo d’imposta di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni – Decadenza del potere di accertamento in relazione al periodo di imposta in cui le spese sono state sostenute – Conseguenze – Disconoscimento di rate di detrazione negli esercizi successivi – Illegittimità -Art. 36-ter, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 43 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Prassi

Soggetti OIC adopter – Determinazione base imponibile IRES e IRAP

Soggetti nuovi OIC. Ai fini IRES, il corrispettivo per la costituzione di diritto di superficie a tempo rileva anno per anno

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 37 E del 15 maggio 2018: «IRES (Imposta sul reddito delle società) -Determinazione del reddito complessivo – Soggetti Nuovi OIC a norma dell’articolo 83, comma 1-bis, del TUIR -Corrispettivo della concessione del diritto di superficie a tempo determinato – Contabilizzazione dei ricavi in base alla maturazione contrattuale, analogamente a quanto avviene nelle locazione – Applicazione del principio di derivazione rafforzata – Rilevazione come “ricavi” (e non come plusvalenza) dei canoni periodici spettanti per la costituzione del diritto di superficie a tempo determinato – Ammissibilità – Art. 83, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Riqualificazione energetica – Cessione della detrazione

Ecobonus. Nuove istruzioni per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 18 maggio 2018: «IMPOSTE SUI REDDITI (IRPEF E IRES) – Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica (Ecobonus) – Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di efficienza energetica – Modalità e soggetti interessati – Art. 14 del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 3/08/2013, n. 90 – Art. 1, comma 3, della L. 27/12/2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018)»

 

Legislazione

TRANSFER PRICING

Adeguamento della disciplina nazionale in materia di prezzi di trasferimento. Le linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 110, comma 7 del TUIR

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 maggio 2018: «Linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 110, comma 7, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento»

 

Le modalità per ridurre possibili doppie imposizioni derivanti da rettifiche effettuate dal Fisco di uno Stato estero

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 maggio 2018, prot. n. 108954/2018: «Disposizioni per l’attuazione della disciplina di cui all’art. 31-quater, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall’art. 59 del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»

 

Regime premiale per i contribuenti che applicano gli studi di settore

Le attività ammesse al regime premiale per il 2017 per i contribuenti congrui, coerenti e fedeli agli studi di settore. Ancora fuori i professionisti, salvo amministratori di condominio e dentisti

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2018, prot. n. 110050/2018: «Accesso al regime premiale previsto dall’articolo 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e modifica della modulistica dei parametri da utilizzare per il periodo di imposta 2017»

 

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Firmato il decreto Mef recante linee guida in materia di prezzi di trasferimento

È stato firmato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 maggio 2018, recante le linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 Dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento.

Il decreto dà attuazione alle modifiche apportate al suddetto articolo 110 del Tuir, dall’articolo 59, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha stabilito che le operazioni transfrontaliere tra imprese associate devono essere valorizzate in base al principio di libera concorrenza e ha demandato, nel contempo, ad apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la possibilità di determinare, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l’applicazione di tale principio.

Il decreto è frutto di un lavoro portato avanti in modo coordinato dallo staff del Ministro, dal Dipartimento Finanze del Mef, dall’Agenzia Entrate e dalla Guardia di Finanza. Prima di giungere alla stesura definitiva, la bozza del testo è stata sottoposta a consultazione pubblica, attraverso la quale sono pervenuti numerosi contributi da parte degli stakeholder, e ad un tavolo di confronto con gli operatori.

Il provvedimento recepisce molti dei commenti pervenuti dalla consultazione pubblica e dal tavolo di lavoro (link sito Mef) che si è tenuto al MEF l’8 maggio scorso. In particolare, le novità riguardano:

  • i chiarimenti in relazione all’analisi di comparabilità che deve essere effettuata per l’applicazione del principio di libera concorrenza;
  • la cosiddetta ‘gerarchia dei metodi di transfer pricing’, che stabilisce quali metodi siano da preferire a parità di affidabilità;
  • i chiarimenti in tema di aggregazione delle operazioni.

È stata inoltre inserita una nuova disposizione in tema di servizi a basso valore aggiunto che introduce una serie di semplificazioni per i contribuenti.

Molto attesa dagli operatori anche la norma in tema di documentazione, che prevede l’aggiornamento dei documenti di prassi e definisce i casi in cui tale documentazione è da considerarsi ‘idonea’ ai fini della penalty protection.

Il decreto è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Link al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 maggio 2018, recante le linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 Dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento, coordinato con la relazione illustrativa.




Accordi fiscali di natura preventiva per le imprese con attività internazionale ex art. 31-ter del D.P.R. 600/1973. Approvate le disposizioni secondarie di attuazione

Approvate le disposizioni operative delle Entrate per le imprese che vogliono stipulare accordi preventivi con il Fisco per regolare in anticipo il trattamento fiscale di alcune operazioni transnazionali. Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2016, Prot. n. 2016/42295, vengono definite le modalità e i termini della procedura, introdotta dall’articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, cd. decreto “Internazionalizzazione” che contiene diverse misure per la crescita e lo sviluppo delle imprese volte a creare un contesto di maggiore certezza per le imprese operanti in Italia e a favorire una maggiore attrattività per i nuovi investitori esteri. In particolare, la procedura consente di stipulare accordi preventivi con riferimento ad alcuni ambiti come per esempio il regime del transfer pricing, l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali e la definizione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza. Il provvedimento sostituisce il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 luglio 2004 e trova applicazione dal 21 marzo 2016 data di pubblicazione nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, per effetto delle «disposizioni finali» si applica anche ai procedimenti volti alla stipula di accordi preventivi già avviati e non ancora conclusi alla citata data del 21 marzo 2016.

Quali imprese possono partecipare

Possono stipulare gli accordi preventivi le imprese con attività internazionale cioè:

 – le imprese residenti in Italia qualificabili come tali secondo la normativa in materia di imposte sui redditi e che, in alternativa o congiuntamente:

  • si trovino in una o più delle condizioni contenute nel comma 7 dell’articolo 110 del TUIR rispetto a società non residenti
  • abbiano il patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti oppure partecipino al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti
  • abbiano corrisposto a, o percepito da soggetti non residenti, dividendi, interessi, royalties o altri componenti reddituali
  • esercitino la propria attività attraverso una stabile organizzazione in un altro Stato;
  • si trovino nelle condizioni indicate agli articoli 166 o 166-bis del TUIR

 – le imprese non residenti che esercitano o abbiano intenzione di esercitare la propria attività nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione.

Gli ambiti degli accordi preventivi

 Le imprese possono accedere agli accordi per stabilire in anticipo la definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni infragruppo con società residenti all’estero (articolo 110, comma 7 del TUIR) e per definire l’applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti gli utili attribuiti alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa residente oppure alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente. Un altro ambito che può essere oggetto dell’accordo è quello relativo all’applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’erogazione a soggetti non residenti o la percezione da soggetti non residenti di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali. Gli accordi possono avere inoltre ad oggetto la definizione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza e la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

Come accedere alla procedura

Le imprese che vogliono stipulare gli accordi preventivi possono presentare una domanda all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali della Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate, Sezione di Roma o di Milano. Per agevolare il contribuente, l’istanza può essere presentata indifferentemente all’una o all’altra struttura e deve essere redatta in carta libera e inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite consegna diretta all’Ufficio. A seconda della tipologia della domanda presentata, il provvedimento specifica tutti gli elementi che le imprese devono indicare nell’istanza e lo svolgimento del procedimento.