Pubblicato Gazzetta il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi: applicazione dal 1° gennaio 2027

È stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 26/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 152 del 3 luglio 2026, il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi». Il decreto approva l’allegato Testo unico e ne fissa l’applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2027, secondo quanto previsto dall’art. 377.

Il testo pubblicato presenta alcune modifiche rispetto allo Schema AG 398, trasmesso alla Presidenza alle  Camere per l’espressione dei pareri parlamentari.

In larga parte si tratta di interventi di coordinamento e riordino, ma due profili meritano particolare attenzione: la separazione tra disciplina permanente e disciplina temporanea dei bonus edilizi e il coordinamento del nuovo Testo unico con il ripristino del regime di esclusione dei dividendi e della PEX, già operato dall’art. 11 del D.L. n. 38/2026, convertito dalla L. n. 88/2026.

 

Bonus edilizi: disciplina permanente e disciplina temporanea vengono separate

 

Nello Schema AG 398, l’art. 17 era costruito come norma “mista”: nella rubrica e nei riferimenti normativi ricomprendeva sia l’art. 16-bis del TUIR, relativo alla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, sia il riferimento all’art. 16, comma 1, del D.L. n. 63/2013. Inoltre, nello stesso articolo erano collocate anche le misure temporanee per le spese 2025, 2026 e 2027.

Nel testo definitivo, invece, l’art. 17 resta centrato sulla disciplina ordinaria della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, mentre la disciplina temporanea viene collocata separatamente nell’area finale del Testo unico. In particolare, il nuovo articolo sulle misure temporanee prevede, per gli interventi indicati nell’art. 17, una detrazione pari al 36 per cento per le spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento per quelle sostenute nel 2027, con elevazione al 50 per cento per il 2025-2026 e al 36 per cento per il 2027 in caso di interventi sull’abitazione principale.

La scelta ne migliora la leggibilità: da un lato resta la disciplina “a regime”, dall’altro vengono isolate le disposizioni temporanee, evitando che l’articolo sulla detrazione ordinaria diventi un contenitore indistinto di regole permanenti e proroghe.

 

Dividendi, utili e PEX: non una novità autonoma, ma recepimento del D.L. fiscale 2026

 

Sul fronte di dividendi, utili e participation exemption, il testo definitivo va letto in coordinamento con l’art. 11 del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2026, n. 88. Tale disposizione ha ripristinato, dal 1° gennaio 2026, il regime anteriore alle modifiche della legge di bilancio 2026, intervenendo sugli artt. 58, 59, 87 e 89 del vecchio TUIR.

La conseguenza, nel nuovo Testo unico, è evidente soprattutto nell’art. 70, relativo ai dividendi: nello Schema AG 398 gli utili concorrevano per l’intero ammontare, salvo l’eccezione degli utili qualificati dal comma 2, collegata a soglie di partecipazione o valore fiscale minimo; nel testo definitivo, invece, gli utili concorrono direttamente alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14 per cento.

Il medesimo coordinamento si ritrova nella disciplina della PEX e degli utili percepiti dai soggetti IRES: l’art. 96 del nuovo Testo unico conferma l’esenzione delle plusvalenze nella misura del 95 per cento, mentre l’art. 98 prevede l’esclusione dal reddito, sempre per il 95 per cento, degli utili distribuiti da società ed enti soggetti a IRES.

 

Schema AG 398 Testo definitivo D.Lgs. n. 117/2026 Note
Pubblicazione e decorrenza Schema trasmesso il 9 aprile 2026 per il parere parlamentare. Pubblicazione nel S.O. n. 26/L alla G.U. n. 152 del 3 luglio 2026; applicazione dal 1° gennaio 2027 ex art. 377. Il testo entra nel sistema come nuovo corpus unico delle imposte sui redditi, con efficacia differita.
Bonus edilizi – art. 17 Art. 17 costruito come norma ampia su recupero edilizio e riqualificazione energetica, con richiamo anche all’art. 16 D.L. n. 63/2013. Art. 17 centrato sulla disciplina ordinaria della detrazione per recupero edilizio. Separazione più pulita tra regime ordinario e misure temporanee.
Bonus edilizi – misure temporanee Le aliquote 2025-2027 erano collocate nello stesso art. 17, comma 13. La disciplina temporanea è collocata autonomamente nell’area finale: 36% per 2025-2026, 30% per 2027; maggiorazione per abitazione principale. Il testo definitivo migliora la tecnica normativa: “a regime” da una parte, “temporaneo” dall’altra.
Dividendi – art. 70 Utili imponibili per intero, salvo eccezione con concorso al 58,14% subordinata a requisiti/soglie. Utili imponibili direttamente nella misura del 58,14%. Coordinamento con l’art. 11 del D.L. n. 38/2026, che ha ripristinato il regime precedente alla legge di bilancio 2026.
PEX – art. 96 Disciplina da coordinare con il quadro transitorio e con le modifiche intervenute sul vecchio TUIR. Plusvalenze esenti nella misura del 95%, in presenza dei requisiti ordinari. Il nuovo Testo unico recepisce il regime PEX ripristinato dal D.L. fiscale 2026.
Utili soggetti IRES – art. 98 Schema da riallineare alla disciplina sopravvenuta del D.L. n. 38/2026. Utili esclusi dalla formazione del reddito della società o ente ricevente per il 95% del loro ammontare. Non vi è innovazione autonoma del Testo unico, ma recepimento del regime ripristinato.
Fonte del coordinamento dividendi/PEX Lo schema non rifletteva compiutamente il ripristino poi consolidato in sede di conversione del D.L. fiscale. Il testo definitivo è coordinato con l’art. 11 del D.L. n. 38/2026, conv. dalla L. n. 88/2026.  La vera fonte innovativa è il D.L. fiscale 2026, non il Testo unico.

 

Pertanto, il D.Lgs. n. 117/2026 non si limita a “fotografare” il vecchio TUIR: riorganizza la materia, migliora la collocazione sistematica di alcune discipline e recepisce le modifiche normative intervenute nelle more del procedimento. Tra queste, assumono particolare rilievo la separazione delle regole temporanee sui bonus edilizi e il coordinamento con il ripristino del regime di esclusione dei dividendi e della PEX disposto dal D.L. fiscale 2026.

 

 




Riforma fiscale. Il Cdm approva (in via preliminare) il nuovo TUIR da 376 articoli

Testo unico in materia di imposte sui redditi (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 18 febbraio 2026, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato il decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi.

Il provvedimento, che ha carattere compilativo, raccoglie in un unico testo la vigente disciplina relativa alle imposte sui redditi e abroga contestualmente le disposizioni incompatibili o non più attuali, assicurando il coordinamento formale e sostanziale alla normativa vigente.

Il nuovo testo unico, composto da 376 articoli suddivisi in tre Parti, raccoglie e sistematizza le disposizioni contenute nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché quelle introdotte nel tempo da successivi interventi legislativi che hanno progressivamente integrato e aggiornato la disciplina.

 

 

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Cdm. Via libera preliminare al decreto legislativo correttivo Omnibus della Riforma fiscale e al Nuovo Testo Unico sull’IVA

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi lunedì 14 luglio, ha approvato in esame preliminare due importanti decreti legislativi di attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.

 

1. Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione (decreto legislativo – esame preliminare)

Il testo introduce norme di semplificazione per le persone fisiche e le imprese, in un’ottica di maggiore trasparenza ed equità. Inoltre, si modifica lo Statuto dei diritti del contribuente con l’obiettivo di perfezionare il procedimento accertativo e rafforzare le garanzie nei confronti dei cittadini. In particolare, l’istituto dell’autotutela obbligatoria viene esteso anche agli atti sanzionatori, chiarendo un aspetto la cui interpretazione risultava ancora dubbia.

 

2. Testo unico in materia di imposta sul valore aggiunto (decreto legislativo – esame preliminare)

Il provvedimento, che ha carattere compilativo, trasfonde in un unico testo la vigente disciplina relativa all’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e abroga contestualmente le disposizioni di riferimento.

Il nuovo testo unico, strutturato in XVIII Titoli per complessivi 171 articoli, raccoglie le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 633 del 1972 e nel decreto-legge n. 331 del 1993, che disciplinano rispettivamente le operazioni nazionali e intra-unionali, coerentemente alla sistematizzazione della direttiva 2006/112/UE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al Sistema comune dell’IVA.

Inoltre, raccoglie le disposizioni, presenti in molteplici testi, che, nel corso del tempo, hanno integrato e innovato la disciplina IVA, anche in materia d’arte, antiquariato e collezione.




Riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario. I primi tre Testi Unici (su sanzioni tributarie, giustizia tributaria e tributi erariali minori) in Gazzetta Ufficiale

Dopo il parere delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2024, pubblicati nel Suppl. Ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 279 del 28 novembre 2024 i primi tre Testi Unici (su sanzioni tributarie, giustizia tributaria e tributi erariali minori).

 

Testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali

Link al testo del Decreto Legislativo 5 novembre 2024, n. 173: Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali. Per effetto dell’articolo 102 le disposizioni del testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Iter

 

Camera

 

  • Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze)(assegnato il 10 settembre 2024 con termine al 10 ottobre 2024 ai sensi ex art.143, co. 4) favorevole con osservazione – 9 ottobre 2024
  • V Bilancio e Tesoro (assegnato il 10 settembre 2024 con termine al 10 ottobre 2024 ai sensi ex art.143, co. 4) favorevole – 26 settembre 2024

 

Senato

  • Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede consultiva per i profili finanziari il 13 febbraio 2024; annuncio nella seduta n. 157 del 13 febbraio 2024; scadenza termine il 24 marzo 2024
  • Assegnato alla 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede consultiva il 13 febbraio 2024; annuncio nella seduta n. 157 del 13 febbraio 2024; scadenza termine il 24 marzo 2024

Esito finale del documento: favorevole con osservazioni il 21 marzo 2024

 

Testo unico tributi erariali minori

Link al testo del Decreto Legislativo 5 novembre 2024, n. 174: Testo unico dei tributi erariali minori. Per effetto dell’articolo 100 le disposizioni del testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Iter

 

Camera

  • VI Finanze (assegnato il 31 luglio 2024 con termine al 30 agosto 2024 ai sensi ex art.143, co. 4) favorevole – 9 ottobre 2024
  • V Bilancio e Tesoro (assegnato il 31 luglio 2024 con termine al 30 agosto 2024 ai sensi ex art.143, co. 4) favorevole – 11 settembre 2024

 

Senato

  • Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede consultiva per i profili finanziari il 31 luglio 2024; annuncio nella seduta n. 213 del 31 luglio 2024; scadenza termine il 30 agosto 2024
  • Assegnato alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 31 luglio 2024; annuncio nella seduta n. 213 del 31 luglio 2024; scadenza termine il 30 agosto 2024

Esito finale del documento: favorevole il 17 settembre 2024

 

Testo unico giustizia tributaria

Link al testo del Decreto Legislativo 14 novembre 2024, n. 175: Testo unico della giustizia tributaria. Per effetto dell’articolo 131 le disposizioni del testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Iter

Camera

  • Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) (assegnato il 10 settembre 2024 con termine al 10 ottobre 2024 ai sensi ex art. 143, co. 4) favorevole con osservazioni – 9 ottobre 2024
  • V Bilancio e Tesoro (assegnato il 10 settembre 2024 con termine al 10 ottobre 2024 ai sensi ex art.143, co. 4) favorevole – 26 settembre 2024

 

Senato

  • Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede consultiva per i profili finanziari il 10 settembre 2024; annuncio nella seduta n. 218 dell’11 settembre 2024; scadenza termine il 10 ottobre 2024
  • Assegnato alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia)6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 10 settembre 2024; annuncio nella seduta n. 218 dell’11 settembre 2024; scadenza termine il 10 ottobre 2024

 

 




Il Cdm approva in via preliminare il Testo unico della giustizia tributaria

Testo unico della giustizia tributaria – (Decreto legislativo in esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri, di lunedì 22 luglio 2024, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha approvato un Decreto legislativo relativo al testo unico della giustizia tributaria in esame preliminare.

Il testo ha carattere compilativo ed è stato elaborato coerentemente all’articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Si compone di due Parti riguardanti l’ordinamento della giurisdizione tributaria e le disposizioni sul processo tributario.

La Parte I, Titolo I, ripropone il Titolo I del decreto legislativo n. 545 del 1992; con riguardo alla funzione giurisdizionale tributaria, è stato definito che la stessa è esercitata dai magistrati tributari assunti con concorso pubblico e dai giudici tributari iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

La Parte II è suddivisa in n. 3 Titoli. I Titoli I e II ripropongono i pari Titoli del decreto legislativo n. 546 del 1992. Il Titolo III contiene le disposizioni finali, ovvero quelle abrogate in quanto riprese nel corpus della proposta di testo unico. Infine, l’articolo 131 prevede che le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Scarica lo schema di T.U. della Giustizia Tributaria – (Bozza di Decreto legislativo) – Esaminato in via preliminare nel Cdm del 22/07/2024

 




Il Cdm approva in via preliminare il Testo unico dei tributi erariali minori

Il Consiglio dei Ministri, di lunedì 22 luglio 2024, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha approvato in esame preliminare un Decreto legislativo relativo al testo unico dei tributi erariali minori in attuazione dell’articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111.

L’approvato (in via preliminare)  testo unico tributi erariali minori persegue la finalità di una puntuale individuazione delle norme  vigenti organizzandole nel settore di rispettiva competenza, rimettendo le scelte finali per il riassetto delle predette disposizioni all’adozione degli appositi decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, ai sensi degli articoli da 1 a 20 della legge n. 111 del 2023.

In tale ottica, le disposizioni vigenti relative ai tributi erariali minori sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere per esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell’ordinamento, ivi comprese quelle inserite nei testi unici di cui alla delega in esame.

Dal punto di vista della tecnica di redazione il testo unico tributi erariali minori prevede la sistematizzazione delle disposizioni coerentemente al loro oggetto.

La disciplina relativa a profili diversi (ad esempio in tema di accertamento e sanzioni) è stata trasfusa, per settore d’ambito, in altri testi unici attuativi della delega.

Il Testo Unico è composto di 100 articoli.

Il Titolo I raccoglie la normativa concernente le imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi.

Il Titolo II reca la normativa in materia di imposta sugli intrattenimenti.

Il III concerne l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e l’imposta sugli aeromobili privati.

Nel Titolo IV sono contenute le previsioni normative relative all’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE).

Nel V sono contenute le previsioni normative relative all’imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax).

Il Titolo VI raccoglie la disciplina in materia di abbonamento alle radioaudizioni (c.d. canone RAI).

Il VII contiene le previsioni normative relative all’imposta sui servizi digitali.

Nel Titolo VIII è riportata la normativa concernente le tasse sulle concessioni governative.

Il IX attiene alla disciplina dei tributi e diritti speciali.

Il Titolo X contiene le disposizioni finali e l’elenco delle disposizioni da abrogare in quanto riprese nel testo unico.

 

Link al testo dello Schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 22 luglio 2024, recante: «Testo unico dei tributi erariali minori».

 

 




Approvato in via preliminare il Testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali

Testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali – (Decreto legislativo)

Il Consiglio dei Ministri, di lunedì 22 luglio 2024, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha approvato in esame preliminare un legislativo relativo al testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali che persegue la finalità di:

  • puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
  • coordinamento formale e sostanziale delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
  • abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Il testo unico (in esame preliminare) raccoglie: i principi generali e le disposizioni sanzionatorie contenuti nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e riscossione; le leggi d’imposta in materia di registro, ipotecaria, catastale, successioni, donazioni, bollo, concessione governativa, assicurazioni private e contratti vitalizi, imposta sugli intrattenimenti, canone Rai; le disposizioni penali in materia tributaria e la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Le disposizioni vigenti sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui sia stato necessario. In particolare, sono trasfuse le disposizioni relative alla disciplina sanzionatoria sostanziale di riferimento dei singoli tributi erariali; la disciplina relativa a profili diversi (ad esempio in tema di accertamento e sanzioni) è stata trasfusa, per settore d’ambito, negli altri rispettivi testi unici attuativi della delega.

Il testo tiene conto, altresì, delle modifiche recate dal decreto legislativo concernente la riforma del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale – in attuazione dell’articolo 20 della legge delega n. 111 del 2023 – approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2024.

Scarica lo Schema di T.U. delle sanzioni tributarie, amministrative e penali – (Bozza di Decreto legislativo) – Esaminato in via preliminare nel Cdm del 22/07/2024

 

 

 




L’Agenzia delle entrate avvia la consultazione pubblica delle bozze dei Testi unici “compilativi” previsti dalla Riforma Fiscale

L’Agenzia delle entrate ha avviato la consultazione pubblica delle Bozze dei Testi unici “compilativi” previsti dalla Riforma Fiscale. Lo scopo della consultazione è permettere di valutare i contributi trasmessi, ai fini di un loro eventuale recepimento nelle versioni definitive delle raccolte normative.

I contributi dovranno essere inviati entro e non oltre il 13 maggio 2024

Come spiega l’Agenzia delle entrate con la nota Prot. n. 120602/2024 , le proposte dei diversi Testi Unici hanno carattere compilativo e sono state elaborate, in conformità all’articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, «Delega al Governo per la riforma fiscale», nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

  • ricognizione della normativa vigente sulla materia oggetto di riordino, contenuta in fonti diverse;
  • coordinamento, sotto il profilo sostanziale e formale, delle norme vigenti, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
  • proposta di abrogazione delle disposizioni da ritenersi superate e rilevazione delle abrogazioni già operate da precedenti interventi legislativi.

La raccolta delle disposizioni oggetto di ciascuna delle proposte di testo unico persegue, in via principale, l’obiettivo di fornire una ricognizione puntuale delle disposizioni tributarie attualmente vigenti, organizzandole per specifico settore.

In particolare, le disposizioni normative sono state così sistematizzate:

  • per i presupposti per l’applicazione dei singoli tributi, nelle seguenti proposte di testo unico: Imposte sui redditi; Imposta sul valore aggiunto; Imposta di registro e altri tributi indiretti; Tributi erariali minori;
  • per le agevolazioni tributarie nella proposta di testo unico agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori. In tale proposta sono stati raccolti anche i “regimi” applicabili a particolari settori per la determinazione sia delle imposte sui redditi che dell’IVA (ad esempio: terzo settore; onlus; associazioni sportive dilettantistiche; associazioni di promozione sociale; agriturismo; );
  • per gli adempimenti, dichiarazioni, controlli e accertamento nella proposta di testo unico adempimenti e accertamento, mantenendone la distinzione per imposta;
  • per le sanzioni, amministrative e penali, nella proposta di testo unico sanzioni tributarie, amministrative e penali;
  • per l’ordinamento della giurisdizione tributaria e il processo tributario nella proposta di testo unico della giustizia tributaria;
  • per la riscossione spontanea (versamenti, ritenute dirette e ritenute d’acconto) e coattiva nella proposta di testo unico versamenti e riscossione, mantenendone la distinzione per imposta.

Di seguito, si riporta quanto illustrato dalla citata nota Prot. n. 120602/2024 dell’Agenzia delle entrate in relazione alle singole proposte di testo unico.

 

Testo unico imposte sui redditi

 

La proposta di testo unico si compone di 7 Titoli e muove dal Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 nell’ottica di raccogliere, sistematizzare ed integrare le disposizioni ivi contenute con le disposizioni tributarie successivamente emanate e non confluite nel corpo dello stesso TUIR.

Il Titolo I Imposta sul reddito delle persone fisiche” mantiene la suddivisione originaria in 7 capi. Il capo IV relativo ai redditi di lavoro dipendente è stato suddiviso in due sezioni: la sezione I raccoglie le disposizioni relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati e la sezione II raccoglie le disposizioni relative ai lavoratori frontalieri.

Il Titolo II “Imposta sul reddito delle società” si articola in 5 capi. Rispetto alla previgente suddivisione, la proposta di testo unico razionalizza la disciplina in ragione della natura commerciale o non commerciale delle società e degli enti. Pertanto, i capi II e III si riferiscono alle società ed enti commerciali rispettivamente residenti e non residenti e i capi IV e V si riferiscono agli enti non commerciali residenti e non residenti.

Il Titolo III, “Disposizioni comuni” si compone di 6 capi di cui 1 (precisamente il III) raccoglie la disciplina in materia di disallineamenti da ibridi.

Il Titolo IV, “Disposizioni speciali ai fini delle imposte sui redditi”, non presente nella versione vigente del TUIR, è stato inserito per raccogliere in appositi 9 capi le disposizioni che prevedono specifici regimi di determinazione del reddito. Si tratta, in particolare, delle disposizioni relative a: regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni (capo I); determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime (capo II); società di investimento immobiliare quotate e non quotate (capo III); gruppo europeo di interesse economico GEIE (capo IV), società di comodo (capo V); forme pensionistiche complementari (capo VI); consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi (confidi) (capo VII);

Nel capo VIII del titolo IV in esame sono state raccolte le disposizioni relative all’addizionale alle imposte sul reddito per le attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza. Nel capo IX, infine, è stata ricondotta la disciplina dell’addizionale del 10 per cento sugli emolumenti variabili corrisposti a dirigenti e collaboratori che operano nel settore finanziario (c.d. stock options).

Il Titolo V si compone di 9 capi ed è riservato alle “Altre disposizioni in materia di imposte sui redditi”. Si tratta di un titolo residuale che raccoglie, tra le altre, le disposizioni in materia di: riallineamento, trasformazione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate, perdite attese su crediti verso la clientela iscritte in sede di prima applicazione dell’IFRS 9, disposizioni di interpretazione in materia di determinazione del corrispettivo per le cessioni di immobili e aziende, disposizioni in materia di deducibilità IMU, alloggi sociali, fondi comuni d’investimento, strumenti finanziari, ecc.

Il Titolo VI riporta le “Disposizioni in materia di imposizione minima globale” (cd Pillar 2) introdotte dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.

Il Titolo VII “Disposizioni temporanee, transitorie e finali” è suddiviso in 4 capi. In particolare, i primi 3 capi raccolgono le discipline con efficacia temporale di carattere temporaneo: Contributo dovuto dalle imprese energivore (capo I); Imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine di interesse (capo II); Disciplina transitoria delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione (capo III). Il capo IV del Titolo VII in esame raccoglie, infine, le disposizioni transitorie e finali, comprese quelle già presenti nel Titolo V del vigente TUIR.

La proposta infine contiene l’elenco di quelle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nel corpo del testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).

Compongono il testo unico i seguenti allegati:

  • Allegato A previsto dall’articolo 8 del D.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209; l’allegato riporta le definizioni che si applicano nell’ambito della disciplina dell’imposizione minima globale;
  • Allegato B previsto dall’articolo 55, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, 209; che riporta l’aliquota applicabile ai fini del calcolo dell’imposizione integrativa nell’ambito della disciplina dell’imposizione minima globale;
  • Allegato C previsto dal comma 64 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, 190, che stabilisce il coefficiente di redditività per i soggetti che applicano il regime forfetario.

 

Testo unico IVA

 

La proposta di testo unico si compone di 4 Titoli.

La materia è, a tutt’oggi, regolata da fonti diverse; al nucleo iniziale rappresentato dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si sono aggiunte, negli anni, disposizioni inserite in testi legislativi eterogenei, con la conseguenza di una frammentazione delle fonti.

La scelta operata dal punto di vista della tecnica di redazione della proposta è stata quella della sistematizzazione delle disposizioni coerentemente al loro oggetto.

A tal fine, si propone una razionalizzazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 633 del 1972 e nel decreto-legge n. 331 del 1993 che disciplinano, rispettivamente, le operazioni nazionali e intraunionali, coerentemente alla sistematizzazione della direttiva 2006/112/UE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto (cd. Direttiva IVA).

In una logica di coerenza con la ratio di organizzare le disposizioni per settori omogenei, alcuni profili oggi disciplinati nel D.P.R. n. 633 del 1972 (in particolare, “Obblighi dei contribuenti” e “Accertamento e Riscossione”, titoli II e IV) e nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, non hanno trovato collocazione nella proposta di testo unico IVA, bensì in altri testi unici.

Si osserva che si è scelto di collocare nel testo unico adempimenti e accertamento le disposizioni che in materia di IVA disciplinano:

  • la fatturazione e la registrazione delle operazioni;
  • le dichiarazioni e le comunicazioni;
  • la liquidazione e l’accertamento.

Parimenti, nel testo unico versamenti e riscossione sono state invece inserite le disposizioni concernenti:

  • la riscossione dell’IVA;
  • i rimborsi.

La proposta del testo unico IVA si compone di 4 Titoli e non contiene le disposizioni che, come già anticipato, sono state ricondotte, per ambito di competenza, nelle proposte di: testo unico adempimenti e accertamento, testo unico versamenti e riscossione.

Il Titolo I Disposizioni generali” trae origine dal medesimo titolo I del D.P.R. n. 633 del 1972 e raccoglie le disposizioni che disciplinano le operazioni riconducibili nel campo di applicazione dell’IVA, sistematizzando le previsioni relative alle cessioni di beni, prestazioni di servizi, acquisti intraunionali, importazioni. Il Titolo è suddiviso nei seguenti 11 capi:

  • il capo I “Oggetto e ambito di applicazione” concerne la disciplina dei presupposti dell’imposta. In tale ambito, è stata ricondotta la definizione delle operazioni intraunionali e delle importazioni;
  • il capo II “Esigibilità dell’imposta” contiene le disposizioni relative al momento di effettuazione delle operazioni nazionali e intraunionali;
  • il capo III “Territorialità” concerne le disposizioni relative al luogo di effettuazione delle operazioni;
  • il capo IV “Operazioni non imponibili” raccoglie le disposizioni relative alle cessioni intraunionali, cessioni all’esportazioni ed operazioni assimilate, servizi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino, nonché relative ad altre operazioni non imponibili;
  • il capo V “Esenzioni” contiene e riordina le disposizioni relative alle esenzioni, con particolare riguardo alle disposizioni, anche di natura interpretativa che si sono succedute nel tempo;
  • il capo VI “Altre operazioni non imponibili, esenti o non soggette” contiene le disposizioni relative a particolari operazioni (cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea; acquisti intraunionali non imponibili o esenti; importazioni non soggette);
  • il capo VII “Base imponibile” raccoglie e riordina le disposizioni relative alla base imponibile delle operazioni nazionali, intraunionali e importazioni;
  • il capo VIII “Aliquote” contiene e riordina le disposizioni relative alle aliquote, con particolare riguardo alle disposizioni, anche di natura interpretativa, che si sono succedute nel tempo;
  • il capo IX “Debitori dell’imposta” raccoglie le disposizioni relative al debitore dell’imposta per le operazioni nazionali, intraunionali e importazioni;
  • il capo X “Rivalsa e detrazione” concerne le disposizioni relative all’addebito e all’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta;
  • il capo XI “Volume d’affari ed esercizio di più attività” contiene le disposizioni relative al volume d’affari e all’applicazione dell’imposta nei confronti dei soggetti che esercitano più attività.

Il Titolo II Gruppo IVA” recepisce, senza operare sostanziali modifiche, il Titolo V-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, accogliendo, in ottica compilativa, le disposizioni relative all’istituto del Gruppo IVA previsto dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, applicabili dal 1° gennaio 2018.

Il Titolo III “Regimi speciali” raccoglie le speciali disposizioni applicabili, in deroga alla disciplina generale, ai soli fini di determinazione dell’IVA è suddiviso in 7 capi:

  • il capo I “Regimi speciali per i produttori agricoli e ittici” contiene le disposizioni recate dagli articoli da 34 a 34-ter del P.R. n. 633 del 1972, per il settore agricolo;
  • il capo II “Regimi speciali relativi a determinati settori” contiene le disposizioni recate dall’articolo 74 del P.R. n. 633 del 1972 per particolari settori (editoria; generi di monopolio; telecomunicazioni; documenti di viaggio; documenti di sosta nei parcheggi; rottami; ecc.);
  • il capo III “Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’imposta all’importazione” raccoglie la disciplina recata dell’art. 1 del medesimo D.P.R. per le importazioni di beni la cui spedizioni o il trasporto si concludono nel territorio dello Stato, in spedizioni di valore trascurabile;
  • il capo IV “Regimi speciali oss e ioss” raccoglie le disposizioni dei regimi speciali One Stop Shop (OSS) e Import One Stop Shop (IOSS);
  • il capo V “Regimi speciali per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione” contiene le disposizioni speciali applicabili per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione (D.L. 41 del 1995);
  • il capo VI “Depositi IVA” raccoglie le disposizioni relative ai depositi fiscali ai fini IVA, nonché quelle concernenti l’immissione in consumo o l’estrazione di benzina o gasolio introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato;
  • il capo VII “Disposizioni relative a mezzi di trasporto nuovi” contiene le relative disposizioni;
  • il capo VIII “Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti” contiene le disposizioni di cui all’articolo 73-bis del P.R. n. 633 del 1972;

Il Titolo IV, infine, rubricato “Disposizioni di coordinamento finale” sostituisce il Titolo VII del D.P.R. n. 633 del 1972 e contiene, in ultimo, l’elenco di quelle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nel corpo del testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).

In allegato alla proposta di testo unico sono annesse le disposizioni relative alle tabelle A, B, e C annesse al D.P.R. n. 633 del 1972.

 

Testo unico imposta di registro e altri tributi indiretti

 

La proposta di testo unico si compone di 8 Titoli e raccoglie la disciplina concernente i presupposti per la corretta applicazione:

  • dell’imposta di registro contenuta nel P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Titolo I).
  • delle imposte ipotecarie e catastali contenuta nel decreto legislativo 31 ottobre 1990, 347 (Titolo II).
  • dell’imposta sulle        successioni           e    donazioni             contenuta nel   decreto legislativo 31 ottobre 1990, 346 (Titolo III).
  • dell’imposta di bollo contenuta nel DPR 26 ottobre 1972, 642 (Titolo IV);
  • dell’imposta di bollo per le attività finanziarie oggetto di emersione contenuta nell’articolo 19, commi da 6 a 12, del L. 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Titolo V);
  • dell’imposta sul valore delle attività finanziarie estere, disciplinata dall’articolo 19, commi da 18 a 22, del L. 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Titolo VI).

Il Titolo VII raccoglie le previsioni normative recanti i regimi sostitutivi in materia di fondi istituiti con apporto di beni immobili e di trasformazione in società e cooperative delle compagnie e dei gruppi portuali.

Il Titolo VIII disposizioni finali – riporta l’elenco delle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nella proposta di testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).

La proposta di testo unico in esame non contiene le disposizioni relative ai tributi sopra richiamati che, come già anticipato, sono state ricondotte, per ambito di competenza, nelle proposte di testo unico: a) adempimenti e accertamento; b) versamenti e riscossione; c) sanzioni tributarie amministrative e penali.

In allegato alla proposta di testo unico sono raccolte le disposizioni delle tariffe e delle tabelle aventi ad oggetto l’imposta di registro, le imposte ipotecaria e catastale e l’imposta di bollo, rispetto alle quali si è lasciata intatta la numerazione esistente nelle tariffe e tabelle allegate ai precedenti testi unici. Si propone di implementare la tariffa dell’imposta di registro con la disciplina in materia di agevolazioni cd. prima casa, prevista dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

 

Testo unico tributi erariali minori

 

La proposta di testo unico si compone di 10 Titoli e raccoglie la disciplina concernente:

  • le imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi (Titolo I);
  • l’imposta sugli intrattenimenti (Titolo II);
  • l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e sugli aeromobili privati (Titolo III);
  • l’imposta sul valore degli immobili all’estero – IVIE (Titolo IV);
  • l’imposta sulle transazioni finanziarie – c.d. Tobin Tax (Titolo V);
  • canone rai (Titolo VI);
  • imposta sui servizi digitali (Titolo VII);
  • tasse sulle concessioni governative (Titolo VIII).

La proposta di testo unico in esame non contiene le disposizioni relative ai tributi sopra richiamati che, come già anticipato, sono state ricondotte, per ambito di competenza, nelle proposte di: testo unico adempimenti e accertamento, testo unico versamenti e riscossione, sanzioni tributarie amministrative e penali .

Il Titolo IX “Tributi e diritti speciali” raccoglie la relativa disciplina vigente.

Il Titolo X “Disposizioni finali” contiene l’elenco delle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nel corpo del testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).

Alla proposta di testo unico sono annessi i seguenti cinque allegati:

  • Allegato 1, relativo alle imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, composto di due tariffe e di una tabella;
  • Allegato 2, riguardante la tariffa dell’imposta sugli intrattenimenti;
  • Allegato 3, concernente la tabella dell’imposta sulle transazioni finanziarie;
  • Allegato 4, contenente la tariffa delle tasse sulle concessioni governative;
  • Allegato 5, relativo ai tributi speciali, composto dalle tabelle A, B, C, D, E ed F.

 

Testo unico agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori

 

La proposta di testo unico si compone di 4 Parti e raccoglie le disposizioni concernenti le agevolazioni tributarie e i “regimi” applicabili a particolari settori per la determinazione sia delle imposte sui redditi che dell’IVA (Terzo settore; onlus; associazioni sportive dilettantistiche; enti associativi; enti fondazionali; associazioni di promozione sociale; agriturismo; enoturismo; oleoturismo; enti di assistenza e beneficenza, autorità di sistema portuale; consorzi di bonifica, di irrogazione e di miglioramento fondiario).

Con particolare riguardo alle agevolazioni tributarie la proposta persegue la finalità di riordinare la materia contenuta originariamente nel decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601 che è stata, nel tempo, oggetto di numerosi interventi normativi con conseguente frammentazione e disorganicità della disciplina delle agevolazioni tributarie.

A tal fine, la proposta di testo unico persegue la finalità di una puntuale individuazione delle disposizioni vigenti in materia di agevolazioni tributarie e di una sistematizzazione delle stesse in categorie omogenee. A tal fine, la proposta si ispira alla classificazione delle spese fiscali del rapporto annuale elaborato dall’apposita commissione di esperti istituita con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, in attuazione dell’articolo 1 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160. Tale rapporto, come noto, elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell’imponibile o dell’imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, e classifica le varie “misure fiscali” con riferimento alle missioni di spesa considerate nel bilancio dello Stato.

La proposta di testo unico non contempla le disposizioni agevolative previste dalle discipline sostanziali dei singoli tributi (ricondotte nei testi unici c.d. d’imposta) e strettamente correlate alla struttura del tributo cui si riferiscono. Si tratta in particolare di:

  • detrazioni e deduzioni ai fini delle imposte sui redditi che influenzano la determinazione della base imponibile;
  • aliquote IVA ridotte;
  • riduzioni e detrazioni ai fini delle imposte sulle successioni e donazioni;
  • misure previste dalle tabelle e tariffe allegate alla disciplina dei singoli tributi (imposta di registro; imposta ipotecaria e catastale, imposta di bollo; imposta sulle assicurazioni; tasse sulle concessioni governative).

Come anticipato, la proposta di testo unico riordina le agevolazioni tributarie di competenza dell’Agenzia delle entrate in 4 Parti.

La Parte I “Disposizioni generali” contiene la disciplina quadro per gli incentivi fiscali compatibili con i principi e le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato, introdotte dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.

La Parte II riguarda le agevolazioni tributarie permanenti ed è suddivisa in 16 Titoli nei quali le varie “misure fiscali” vengono raccolte e classificate per le seguenti aree di intervento:

I. Agricoltura
II. Ambiente e territorio
III. Casa e assetto urbanistico
IV. Competitività
V. Cultura
VI. Energia
VII. Istruzione
VIII. Lavoro
IX. Politiche Economiche finanziarie
X. Politiche sociali
XI. Ricerca
XII. Salute
XIII. Sport
XIV. Sviluppo territoriale

Nella Parte II sono altresì ricondotte, nel Titolo XV, le disposizioni relative ai regimi applicabili a particolari settori per la determinazione sia delle imposte sui redditi che dell’IVA e delle altre imposte indirette (Terzo settore; onlus; associazioni sportive dilettantistiche; enti associativi; enti fondazionali; associazioni di promozione sociale; agriturismo; enoturismo; oleoturismo; enti di assistenza e beneficenza, autorità di sistema portuale; consorzi di bonifica, di irrogazione e di miglioramento fondiario).

Il Titolo XVI “Disposizioni finali” contiene, infine, l’elenco di quelle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nella Parte I e II della proposta di testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).

La Parte III riguarda le agevolazioni tributarie temporanee ed è suddivisa in 13 Titoli , nei quali le varie “misure fiscali” vengono raccolte e classificate per le seguenti aree di intervento:

I. Agricoltura
II. Ambiente e territorio
III. Casa e assetto urbanistico
IV. Competitività
V. Lavoro
VI. Politiche sociali
VII. Ricerca
VIII. Salute
IX. Sport
X. Sviluppo territoriale
XI. Trasporto
XII. Turismo

Il Titolo XIII “Disposizioni finali” contiene, infine, l’elenco delle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nella Parte III della proposta di testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).

La Parte IV riguarda le agevolazioni tributarie non vigenti ma ancora in corso di fruizione ed è suddivisa in 15 Titoli nei quali le varie “misure fiscali” vengono raccolte e classificate per le seguenti aree di intervento:

I. Agricoltura
II. Ambiente e territorio
III. Casa e assetto urbanistico
IV. Competitività
V. Cultura
VI. Istruzione
VII. Lavoro
VIII. Politiche economico finanziarie
IX. Politiche sociali
X. Ricerca
XI. Sport
XII. Sviluppo territoriale
XIII. Trasporto
XIV. Turismo

Il Titolo XV “Disposizioni finali” contiene l’elenco delle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nella Parte IV della proposta di testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).

 

Testo unico adempimenti e accertamento

 

La proposta di testo unico si compone di 4 Titoli e raccoglie le disposizioni relative ai tributi di competenza dell’Agenzia delle entrate in materia di adempimenti, dichiarazioni, controlli e accertamento.

Il Titolo I “Adempimenti”, suddiviso in 8 capi, raccoglie le disposizioni relative a:

  • anagrafe tributaria e codice fiscale dei contribuenti (capo I);
  • anagrafe dei rapporti (capo II);
  • imposte sui redditi con riguardo alle scritture contabili (capo III);
  • imposta sul valore aggiunto con riguardo alla fatturazione e registrazioni delle operazioni; in apposita sezione è contenuta la normativa concernente obblighi di conservazione e trasmissione dei prestatori di servizi di pagamento (capo IV); nell’ambito di tale capo sono state, in particolare, razionalizzate le disposizioni che disciplinano la ricevuta e lo scontrino fiscale che si sono sovrapposte nel tempo, senza mai essere state espressamente abrogate, contemplando una progressiva semplificazione dell’obbligo. Ciò, al fine di ordinare in modo sistematico le predette disposizioni, senza apportare alcuna modifica sostanziale.
  • opzioni in materia di imposte sui redditi e IVA (capo V);
  • imposta di registro ed altri tributi indiretti con riguardo alla registrazione degli atti; le trascrizioni, annotazioni e formalità ai fini ipotecari e catastali; la registrazione degli atti di donazione (capo VI);
  • tributi erariali minori: imposta sulle assicurazioni; imposta sugli intrattenimenti; imposta sui servizi digitali (capo VII).
  • semplificazione “digitale” degli adempimenti, introdotte dal decreto delegato 8 gennaio 2024, 1, in materia di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti (capo VIII).

Il Titolo II “Dichiarazioni”, suddiviso in 5 capi, raccoglie le disposizioni relative a:

  • imposte sui redditi (capo I);
  • imposta sul valore aggiunto (capo II);
  • comunicazioni connesse alle dichiarazioni (capo III), con riguardo rispettivamente alle comunicazioni dati IVA (sezione I) e le comunicazioni ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (sezione II);
  • imposta sulle successioni (IV);

Il capo V “Disposizioni varie” raccoglie, infine, le disposizioni in materia di assistenza fiscale dei contribuenti.

Il Titolo III “Collaborazione, controlli e accertamento” raccoglie le disposizioni in materia di collaborazione, controlli e accertamento, proponendo anche la riconduzione a unitarietà di alcune disposizioni relative ai poteri dell’amministrazione finanziaria il cui contenuto, ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto, è sostanzialmente coincidente. Tale titolo è suddiviso in 10 capi concernenti:

  • il concordato preventivo biennale (capo I);
  • la collaborazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria con riguardo agli istituti che si ispirano a forme di collaborazione quali: la promozione per l’adempimento spontaneo, gli accordi preventivi internazionali, i meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea, la collaborazione e la cooperazione rafforzata, il regime di adempimento collaborativo (capo II);
  • i poteri dell’Amministrazione finanziaria e la cooperazione amministrativa (capo III); nell’ambito di tale capo sono state, in particolare, razionalizzate, proponendo la riconduzione a unitarietà delle disposizioni – di contenuto sostanzialmente coincidente – sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’IVA relative alle attribuzioni e poteri degli uffici, agli accessi, ispezioni e verifiche, alla collaborazione tra organi di Ciò, al fine di ordinare in modo sistematico le predette disposizioni senza alcuna modifica sostanziale.
  • le imposte sui redditi (capo IV);
  • l’imposta sul valore aggiunto (capo V);
  • le disposizioni comuni ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA (capo VI); nell’ambito di tale capo sono state, in particolare, razionalizzate e unificate le disposizioni – di contenuto sostanzialmente coincidente – che disciplinano i termini per l’accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’IVA. Ciò, al fine di ordinare in modo sistematico le predette disposizioni senza alcuna modifica
  • l’imposta di registro ed altri tributi indiretti (capo VII);
  • i tributi erariali minori: imposte sulle assicurazioni e contratti vitalizi; imposta sugli intrattenimenti; imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax); canone rai; imposta sui servizi digitali; tasse sulle concessioni governative (VIII); Il capo IX raccoglie altre disposizioni che attengono a specifiche fattispecie di controllo e di accertamento non riconducibili ad un particolare settore Il capo X raccoglie le disposizioni in materia di accertamento con adesione.

Il Titolo IV “Disposizioni finali” reca l’elenco delle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nella proposta di testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).

La proposta di testo unico, come anticipato, raccoglie le disposizioni relative ai tributi di competenza dell’Agenzia delle entrate in materia di adempimenti, dichiarazioni, controlli e accertamento.

È annesso alla proposta di testo unico l’allegato previsto dall’articolo 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, relativo agli atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale.

 

Testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali

 

La proposta di testo unico si compone di 8 Titoli e raccoglie i principi generali contenuti nel d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni sanzionatorie contenute nel D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e nel D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473. Nella proposta di testo unico in esame sono state ricondotte anche le sanzioni penali di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

La proposta raccoglie le disposizioni sanzionatorie previste dalle singole leggi d’imposta in materia di: registro, ipotecaria, catastale, successioni, donazioni, bollo, concessione governativa, assicurazioni private e contratti vitalizi, imposta sugli intrattenimenti, canone Rai.

La proposta di testo raccoglie, altresì, le disposizioni penali in materia tributaria e la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Il Titolo I reca “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”.

Il Titolo II comprende le “Sanzioni in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto”.

Il Titolo III riguarda le “Sanzioni in materia di riscossione”.

Il Titolo IV concerne le “Sanzioni in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale, successioni e donazioni, bollo e concessioni governative”.

Il Titolo V riguarda le “Sanzioni in materia di tributi erariali minori”.

Il Titolo VI reca “Altre sanzioni”. Questo Titolo ha carattere residuale e raccoglie anche le sanzioni in materia di: anagrafe tributaria e codice fiscale dei contribuenti; documento di accompagnamento dei beni viaggianti; rilevazione dei trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori; trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Il Titolo VII raccoglie le “Sanzioni penali”.

Il Titolo VIII, “Disposizioni finali”, contiene l’elenco di quelle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nel corpo del testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).

 

Testo unico giustizia tributaria

 

 

La proposta di testo unico si compone di 2 Parti e raccoglie le disposizioni oggi contenute nei decreti legislativi 31 dicembre 1992, nn. 545 e 546 e nella legge 31 agosto 2022, n. 130 nonché le disposizioni recate dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 in attuazione della riforma fiscale.

In un’ottica di coerenza sistematica è stata inserita anche la previsione di cui all’articolo 12, comma 4-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, relativa alla non impugnabilità dell’estratto di ruolo e alle limitazioni dell’impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento per vizi di notificazione. Sono state inserite anche le disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 concernenti, rispettivamente, l’esecuzione delle sanzioni e le misure cautelari dell’ipoteca giudiziale e del sequestro conservativo a favore dell’ente impositore.

La proposta si compone di 2 Parti:

  • la Parte I riguarda l’ordinamento della giurisdizione tributaria;
  • la Parte II riguarda le disposizioni sul processo tributario.

La Parte I è composta dal Titolo I “Gli Organi” che ripropone il Titolo I del D.Lgs. n. 545 del 1992 concernete la disciplina dell’organizzazione della magistratura tributaria e del relativo personale amministrativo, a eccezione del capo VI trattandosi di disposizioni transitorie e finali non più attuali. Tale Titolo raccoglie, infine, le disposizioni dettate dagli articoli 3 e 8 della legge 31 agosto 2022, n. 130 riguardanti, rispettivamente, la sezione civile della Corte di cassazione incaricata di trattare esclusivamente le controversie in materia tributaria e la cessazione dall’incarico di giudice tributario.

La Parte II è suddivisa in 3 Titoli.

Il Titolo I “Disposizioni generali” recepisce integralmente il Titolo I del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Il Titolo II “Il processo” recepisce il Titolo II del D.Lgs. n. 546 del 1992 ad eccezione del capo VI, trattandosi di disposizioni transitorie e finali non più attuali.

Il Titolo III “Disposizioni finali” contiene l’elenco di quelle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nel corpo del testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).

 

Testo unico versamenti e riscossione

 

La proposta di testo unico si compone di 13 Titoli e intende razionalizzare le disposizioni in materia di «versamenti e riscossione» delle imposte, con riguardo ai soggetti tenuti ai versamenti (contribuente, sostituto e responsabile d’imposta), e delle modalità di riscossione volontaria, a mezzo ruolo e coattiva.

Nel Titolo I Disposizioni in materia di riscossione spontanea”, che si compone di tre capi, sono confluite le disposizioni relative al sistema dei versamenti unitari mediante delega di pagamento modello F24 con facoltà di compensazione. Al riguardo, benché l’utilizzo del modello F24 sia stato progressivamente esteso alla quasi totalità dei tributi erariali, considerato che permane – sia pur in misura residuale e in via di superamento – un ambito circoscritto di gestione dei versamenti (tributi speciali e ipo-catastali) per i quali opera ancora la delega di pagamento modello F23, si è ritenuto opportuno recepire in un apposito Capo anche la disciplina relativa ai predetti versamenti che, attualmente, ha ad oggetto principalmente entrate diverse da quelle tributarie.

Nei successivi titoli: Titolo II “Riscossione delle imposte sul reddito”, Titolo III “Riscossione dell’IVA”, Titolo IV “Riscossione dell’imposta di registro”, Titolo V “Riscossione dell’imposta ipotecaria e catastale” e VI “Riscossione dell’imposta sulle successioni” sono state ricondotte le disposizioni in materia di versamenti e riscossione spontanea relative alle rispettive imposte. Nell’ambito del titolo II dedicato alle imposte sui redditi in cui è confluita la disciplina delle ritenute e degli acconti, è stata proposta una sistematizzazione della normativa relativa, in particolare, ai redditi di capitali.

Il Titolo VII Rimborsi”, attiene alla disciplina delle modalità di erogazione delle eccedenze di versamento con autonomi capi dedicati alle diverse tipologie di imposte. In tale contesto è stata inserita anche la disciplina del conto fiscale la cui operatività – alla luce dell’evoluzione normativa – è, oggi, circoscritta alla gestione dei rimborsi.

Il Titolo VIII Riscossione mediante ruoli”, riporta la normativa attinente alla modalità di riscossione mediante iscrizione a ruolo e alla cartella di pagamento. Al riguardo, si evidenzia che non trova collocazione in tale contesto la normativa in materia di avviso di accertamento c.d. esecutivo ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 confluita nella proposta di testo unico adempimenti e accertamento. L’esecutività dell’atto impositivo rappresenta invero una qualità intrinseca dell’atto stesso da cui l’idoneità all’utilizzo ai fini della riscossione forzosa in luogo dell’iscrizione a ruolo. Si è pertanto ritenuto opportuno che la relativa disciplina confluisse integralmente nel testo unico adempimenti e accertamento nell’ambito delle disposizioni attinenti alle modalità di espletamento dell’attività di controllo sostanziale da parte dell’amministrazione.

Il Titolo IX “Riscossione coattiva”, riporta la disciplina delle attività finalizzate al recupero forzoso del credito dell’amministrazione finanziaria contenuta nell’attuale Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Il Titolo X Funzionamento del servizio nazionale della riscossione” è dedicato alla disciplina degli obblighi e degli adempimenti dell’agente della riscossione quale soggetto incaricato della gestione del servizio nazionale di riscossione, attualmente contenuta nel decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Nella proposta di testo unico sono confluite esclusivamente le disposizioni attinenti alla gestione operativa del servizio e non anche le norme istitutive e organizzative dell’agente della riscossione.

Il Titolo XI “Estensione delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo” contempla la normativa, attualmente contenuta nel D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che estende alle diverse entrate dello Stato, anche non tributarie, l’utilizzo del ruolo ai fini della riscossione richiamando, a tal fine, la specifica disciplina in materia di riscossione delle imposte sul reddito e specificandone i limiti di compatibilità.

Il Titolo XII “Mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti nel territorio nazionale o in uno stato membro UE” è dedicato all’attività di riscossione internazionale sulla base della direttiva 2010/24/UE, recepita con il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, in materia di mutua assistenza tra gli Stati membri dell’Unione europea ai fini della riscossione dei crediti erariali.

Il Titolo XIII “Disposizioni transitorie e finali” contiene la disciplina di coordinamento e l’elenco di quelle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nel corpo del testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).

Al testo unico sono annessi i seguenti due allegati:

  • Allegato A che individua le forme societarie che devono rivestire i soggetti residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea al fine di beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 26-quater del D. P.R. n. 600 del 1973;
  • Allegato B che individua le imposte sui redditi applicate nei paesi dell’Unione europea ivi individuati ai fini della fruizione dell’esenzione di cui all’articolo 26-quater del D.P.R. n. 600 del 1973.




Riforma del Fisco. In consultazione le bozze dei 9 Testi unici per semplificare il sistema tributario.

Disponibili in consultazione da oggi e fino al prossimo 13 maggio le proposte di Testi unici elaborate dall’Agenzia delle Entrate per semplificare il sistema fiscale. Il lavoro realizzato dagli esperti dell’Agenzia, in attuazione della Delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023, art. 21), è consistito nell’individuazione delle norme vigenti del sistema tributario, che sono state riorganizzate per settori omogenei, nel coordinamento e nell’abrogazione delle disposizioni non più attuali. Una volta approvati i Testi, le disposizioni potranno essere consultate, in maniera ordinata, ciascuna all’interno della relativa raccolta a tema.

Accademici, professionisti e contribuenti possono ora inviare le loro osservazioni o proposte di modifica, che potranno essere eventualmente recepite nelle versioni definitive.

 

I Testi da oggi in consultazione

 

Le proposte di Testi unici riordinano in maniera organica le disposizioni che regolano il sistema tributario (fatta eccezione per quelle relative all’Irap, alla legislazione relativa ai servizi catastali, geotopocartografici e di pubblicità immobiliare), nell’ottica di semplificare e migliorare la chiarezza delle regole fiscali. In particolare, 4 dei 9 Testi unici riguardano le Imposte sui redditi, l’Iva, l’Imposta di registro e i Tributi erariali minori. Nei restanti 5 sono invece state raccolte le norme sull’accertamento; sulle sanzioni tributarie amministrative e penali; sulla giustizia tributaria; sulla riscossione e sulle agevolazioni fiscali. Individuate e tenute fuori dai nuovi testi tutte le norme abrogate, mentre è stata fatta una proposta di cancellazione per quelle ancora in vigore che possono essere considerate superate.

Ecco, nel dettaglio, i 9 Testi unici da oggi in consultazione:

  • Imposte sui redditi;
  • Iva;
  • Imposta di registro e altri tributi indiretti;
  • Tributi erariali minori;
  • Adempimenti e accertamento;
  • Sanzioni tributarie amministrative e penali;
  • Giustizia tributaria;
  • Versamenti e riscossione;
  • Agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori.

 

Come e quando inviare i contributi

 

C’è tempo fino al 13 maggio 2024 per comunicare le proprie osservazioni o proposte di modifica/integrazione, che saranno valutate ai fini di un eventuale recepimento nelle versioni definitive delle raccolte normative.

I contributi devono essere inviati (seguendo lo schema: argomento, norme di riferimento, osservazioni, contributo, finalità) ai seguenti indirizzi di posta elettronica, distinti in base al volume:

 

Terminata la fase di consultazione, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà i commenti pervenuti (esclusi quelli contenenti una espressa richiesta di non divulgazione).

(Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 13 marzo 2024)