Dilazione delle somme iscritte a ruolo. Cartelle a rate fino a 7 anni

Cartelle a rate fino a 7 anni con una semplice richiesta online. Con l’entrata in vigore delle nuove regole in materia di rateizzazioni, previste dal Decreto Legislativo n. 110/2024 di riordino del sistema nazionale della riscossione, Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibile sul proprio sito la nuova versione del servizio “Rateizza adesso” per l’invio telematico delle richieste, oltre all’aggiornamento della modulistica e di tutte le informazioni utili.

Il decreto legislativo stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2025 e per tutto il 2026, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la rateizzazione di importi iscritti a ruolo fino a 120mila euro, compresi in ciascuna domanda di dilazione, può arrivare fino un massimo di 84 rate mensili (in luogo delle precedenti 72).

Il provvedimento prevede il progressivo innalzamento a 96 rate per le istanze che verranno presentate negli anni 2027-2028 e a 108 rate a partire dal 1° gennaio 2029.

Le rateizzazioni con semplice richiesta fino a 84 rate si possono ottenere direttamente presentando la domanda tramite il servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, oppure compilando la nuova modulistica da trasmettere via pec o in alternativa da consegnare agli sportelli.

Per importi da rateizzare superiori a 120 mila euro (indipendentemente dalla data di presentazione della domanda) o per importi fino a 120 mila euro qualora si intenda ottenere una dilazione per un numero di rate maggiore di quelle concedibili con semplice richiesta (cioè più di 84 rate per le domande presentate nel 2025-2026), il decreto legislativo n. 110/2024 prevede che il contribuente debba comprovare la propria situazione di temporanea difficoltà economica allegando all’istanza di rateizzazione idonea documentazione (per esempio l’Isee per le persone fisiche). Per queste tipologie di richieste (c.d. documentate), in presenza dei requisiti per l’accesso alla dilazione, la ripartizione del pagamento può arrivare fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni).

Si ricorda che per le richieste presentate fino al 31 dicembre 2024 restano valide le modalità previste dalla precedente normativa.

 

Semplice richiesta via web fino a 84 rate

 

Le istanze di rateizzazione per debiti inferiori o pari a 120 mila euro possono essere presentare in autonomia attraverso il servizio “Rateizza adesso”, disponibile nella sezione “Rateizza il debito” dell’area riservata del sito di AdeR e dell’App Equiclick, a cui si accede con le credenziali Spid, Cie e Cns (per gli intermediari fiscali anche le credenziali dell’Agenzia delle Entrate). Il servizio consente di visualizzare i documenti interamente rateizzabili (cartelle e avvisi) con il relativo importo, selezionare gli atti da dilazionare, scegliere il numero di rate fino a un massimo di 84 e inviare la richiesta, ricevendo in tempo reale l’esito e via e-mail il provvedimento di accoglimento, il piano e i moduli di pagamento. In alternativa, la domanda di rateizzazione può essere effettuata anche utilizzando la nuova modulistica disponibile sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione da inviare, insieme alla documentazione utile al riconoscimento, tramite pec oppure da presentare, previo appuntamento, agli sportelli.

 

Richiesta documentata fino a 120 rate: online il simulatore

 

Per le richieste documentate che consentono di ottenere fino a un massimo di 120 rate mensili, la legge prevede l’obbligo di comprovare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti e della determinazione del numero massimo di rate concedibili, verranno presi in considerazione, in base alle modalità di applicazione e documentazione previste dal Decreto del 27 dicembre 2024 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze, i seguenti indicatori: l’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati; l’indice di Liquidità e l’indice Alfa per i soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati; l’indice Beta per i condomini. Certificazioni specifiche sono inoltre previste per le amministrazioni pubbliche (art 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e per i soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi o altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa.

Come previsto dal Decreto del 27 dicembre 2024, Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibile nella sezione “Rateizzazione del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it il servizio Rateizzazioni Documentate – Simula il numero delle rate” per verificare, preventivamente, se sussiste la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e, in caso positivo, il numero massimo di rate concedibili e l’importo indicativo delle stesse.

Per le richieste di piani di rateizzazioni fino a 120 rate mensili, i contribuenti possono utilizzare la modulistica disponibile sul sito di AdeR e agli sportelli, predisposta per le diverse casistiche previste, e inviarla, corredata dalla documentazione a supporto, tramite pec oppure presentarla, previo appuntamento, agli sportelli.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione dell’8 gennaio 2025)




Nuove ipotesi di rateazione su richiesta del contribuente che si trovi in una situazione di difficoltà: cosa cambia dal 1° gennaio 2025 | In Gazzetta il DM Mef per la nuova dilazione delle somme iscritte a ruolo

Il Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024, ha previsto sostanziali cambiamenti in materia di rateizzazione, tra cui la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateizzazione e la progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili da Agenzia delle entrate-Riscossione.

Le modifiche apportate dal provvedimento normativo si applicano alle richieste di rateizzazione presentate a partire dal 1° gennaio 2025.

Pertanto, a partire dal nuovo anno e per tutto il 2026, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, può arrivare fino a un massimo di 84 rate mensili.

La progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili, prevista dal Decreto legislativo, stabilisce poi che le rate concedibili siano fino a un massimo di 96 per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028 e fino a 108 per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, sempre di importo inferiore o pari a 120.000 euro, su richiesta del contribuente che, invece, documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

  • da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  • da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  • da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Se le somme iscritte a ruolo della singola istanza di rateizzazione sono di importo superiore a 120 mila euro, su richiesta del contribuente e sulla base della documentazione presentata a corredo per la valutazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta. La documentazione da presentare a corredo dell’istanza di rateizzazione, in relazione alla tipologia del soggetto richiedente, è riportata negli appositi modelli di istanza. Ai fini della valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e della determinazione del numero massimo di rate concedibili, verranno presi in considerazione, in base alle modalità di applicazione e documentazione previste dal Decreto del 27 dicembre 2024 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze, i seguenti indicatori:

  • l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
  • l’Indice di Liquidità e all’Indice Alfa per i soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
  • l’Indice Beta per i condomini.

Per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Decreto del 27 dicembre 2024 ha, invece, previsto che, ai fini della valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la richiesta di rateizzazione sia corredata da un’apposita dichiarazione del legale rappresentante, ovvero, in alternativa, dell’organo amministrativo di vertice dell’Ente, dalla quale risulti la carenza della liquidità necessaria ad effettuare il pagamento in unica soluzione.

Il Decreto del 27 dicembre 2024 ha, altresì, stabilito che nel caso di soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi o altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa, in alternativa alla documentazione sopra citata, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata e documentata presentando la certificazione dell’inagibilità totale dell’immobile rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di rateizzazione.

Per le istanze di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2024, come previsto dall’art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 110/2024, si applicano, invece, le disposizioni dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo citato.

I modelli per presentare le richieste di rateizzazione a partire dal 1° gennaio 2025 sono i seguenti:

Consulta la sezioneRateizzazione del portale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, con le nuove regole in vigore dal 1° gennaio 2025.

(Link al sito: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/cittadini/Rateizzazione/)

Decreto Mef 27 dicembre 2024 – Disciplina delle modalità di applicazione e documentazione dei parametri per la richiesta di dilazione dei pagamenti

29.12.2024

Il  decreto, in attuazione dell’articolo 19, comma 1.3, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: 
a) stabilisce le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà di cui all’articolo 19, comma 1.2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973
b) individua particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente; 
c) individua specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, ai quali non è possibile applicare i parametri di cui all’articolo 19, comma 1.2, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Fonte: sito web dell’AdeR – www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sito www.finanze.gov.it

 

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024, recante: «Disciplina delle modalità di applicazione e documentazione dei parametri per la richiesta di dilazione dei pagamenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2024

 

Vedi anche:

Legislazione

 

Speciale – Riordino del sistema nazionale della riscossione

Le  disposizioni  di riordino del sistema nazionale della riscossione
D.Lgs. 29/07/2024, n. 110

  

La rassegna delle novità

Introdotte nuove dilazioni di pagamento per i contribuenti in temporanea crisi economica con modalità distinte per le difficoltà dichiarate e per quelle documentate

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 110/2024 nel sistema nazionale della riscossione

Il testo del Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110, recante: «Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione», coordinato con le norme richiamate o modificate