Credito d’imposta per la quotazione delle PMI. Fino al 31 marzo 2021 per le domande relative ai costi sostenuti entro il 31 dicembre 2020

E’ stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 il credito d’imposta per sostenere la quotazione delle PMI sui mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Le imprese potranno, infatti, usufruire di un credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di 500.000 euro. L’obiettivo è quello di rafforzare la patrimonializzazione delle PMI, favorendone la crescita anche in termini organizzativi e gestionali.
Per la misura è prevista una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro.
Le PMI potranno presentare le domande per la concessione del credito d’imposta al seguente indirizzo: Dgpiipmi.div05@pec.mise.gov.it
Fino al 31 marzo 2021 per le domande relative ai costi sostenuti entro il 31 dicembre 2020, mentre potranno essere presentate dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022 quelle relative ai costi sostenuti entro il 31 dicembre 2021.
Per maggiori informazioni:
Credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI
(Link al sito del Mise)
Si ricorda che l’articolo 1, comma 89, della citata Legge n. 205 del 2017 riconosce alle piccole e medie imprese, così come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 – che intraprendono una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo – un credito d’imposta, fino ad un importo massimo di 500.000 euro, del 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020. Con l’art. 1 comma 230, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la misura quotazione stata prorogata al 31/12/2021. Per l’attuazione dell’agevolazione con decreto del 23 aprile 2018 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), sono state definite le modalità e i criteri di concessione del predetto credito d’imposta. In particolare, l’articolo 4, comma 2, del citato decreto, intitolato «Attività e costi ammissibili», precisato che: «Ai fini della determinazione del credito d’imposta sono ammissibili i costi direttamente connessi allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo e prestate, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di esenzione, da consulenti esterni, persone fisiche e giuridiche, come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità. Tali spese possono consistere in un importo previamente pattuito in misura fissa oppure parzialmente proporzionata al successo dell’operazione di quotazione». Ai fini del credito d’imposta per la quotazione di PMI in esame possono trovare applicazione i chiarimenti forniti con la circolare 27 ottobre 2009, n. 44/E, in relazione all’agevolazione di cui all’articolo 5 del Decreto-Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 (cd. Tremonti-ter). Per quanto d’interesse, la citata circolare n. 44/E del 2009, premesso che ai fini del calcolo dell’agevolazione costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633 del 1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’articolo 36-bis del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972, chiarisce che, di contro, non rileva ai fini della determinazione del valore degli investimenti l’IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti ai sensi del predetto articolo 19, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972. Con riferimento a quest’ultima ipotesi, la citata circolare precisa che l’IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata “non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni d’acquisto ma è una massa globale (…) che si qualifica come costo generale”, evidenziando che “resta salva, ovviamente, la possibilità di computare nel valore degli investimenti l’IVA totalmente indetraibile derivante dal pro rata pari a zero”. Pertanto, laddove il contribuente abbia un pro-rata di detraibilità pari a zero, tra i costi rilevanti ai fini dell’agevolazione in esame rientra anche l’IVA indetraibile assolta sui costi agevolabili. Va segnalato, inoltre, che, l’Agenzia delle entrate, con il principio di diritto n. 19 del 27 dicembre 2018, ha chiarito che i costi sostenuti da una società nell’ambito della procedura di quotazione sono integralmente deducibili ai fini fiscali.