Doppia proroga. Dal 16 marzo al 4 aprile 2024 i termini per inviare i dati su interventi condominiali e opzioni bonus edilizi

Oltre due settimane in più per gli amministratori di condominio tenuti a inviare al Fisco i dati relativi agli interventi di risparmio energetico e ristrutturazione effettuati nel 2023 sulle parti comuni condominiali. Il termine ultimo per la comunicazione slitta, infatti, dal 16 marzo al 4 aprile 2024. Un secondo provvedimento sposta in avanti, sempre al 4 aprile 2024, la scadenza per tutti i contribuenti che devono comunicare all’Agenzia le opzioni (sconto o prima cessione) relativamente alle spese sostenute nel 2023. La stessa proroga è concessa anche per le opzioni relative alle rate residue non fruite delle detrazioni per bonus edilizi riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022.

 

I tempi e le semplificazioni per le comunicazioni sugli interventi condominiali

 

Per garantire più tempo agli amministratori di condominio lo spostamento porta al prossimo 4 aprile il termine ultimo per l’invio delle informazioni destinate a confluire nella precompilata 2024. La proroga, stabilita con un provvedimento firmato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, non ha conseguenze sul calendario della campagna dichiarativa 2024.

Per semplificare gli adempimenti, lo stesso provvedimento prevede anche l’esonero dall’invio della comunicazione dei dati nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente, per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni tutti i condòmini abbiano optato, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto.

 

Il nuovo calendario per le opzioni dei bonus edilizi

 

Con un secondo provvedimento firmato dal Direttore dell’agenzia viene disposta una proroga anche per la comunicazione delle opzioni dei bonus edilizi.

In particolare, slitta al 4 aprile 2024 il termine, ordinariamente fissato al 16 marzo, entro il quale i contribuenti o i loro intermediari devono comunicare all’agenzia l’opzione per lo sconto o la prima cessione del credito relativamente alle spese sostenute nel 2023 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2024)




Cessione del credito e sconto in fattura. In arrivo la proroga (presumibilmente al 4 aprile 2024)

De Nuccio: “Conferme da MEF e Agenzia Entrate”. Regalbuto: “Più tempo per commercialisti e imprese”

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha richiesto al Ministro e al Viceministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e Maurizio Leo di valutare la possibilità di prorogare il termine, attualmente previsto al 16 marzo 2024, per l’invio delle comunicazioni per le opzioni cessione del credito e sconto in fattura relative alle spese per bonus edilizi sostenute nel 2023.

“A fronte della nostra richiesta, abbiamo già ricevuto conferme che il termine sarà prorogato, presumibilmente al 4 aprile 2024, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Ringraziamo il Ministro Giorgetti, il Viceministro Leo e i vertici dell’Agenzia delle Entrate, i quali hanno dimostrato, ancora una volta, attenzione per le istanze della categoria”, afferma il presidente del Consiglio nazionale, Elbano de Nuccio.

Per il Consigliere tesoriere e delegato alla fiscalità, Salvatore Regalbuto,

“la proroga richiesta dal Consiglio Nazionale è necessaria per consentire ai colleghi e alle imprese loro assistite di esplorare con tempi più congrui la possibilità di individuare soggetti cessionari disponibili ad acquistare i crediti e per questo va accolta con particolare favore. Peraltro – conclude Regalbuto – essa va in parallelo con la proroga e la semplificazione della comunicazione spese su parti comuni per la dichiarazione precompilata e consentirà di gestire entrambi gli adempimenti con tempistiche più agevoli”.




Opzioni per la fruizione in compensazione dei crediti tracciabili e spalmacrediti in 10 anni da bonus edilizi. Possibile annullare le comunicazioni

L’Agenzia delle entrate con il provvedimento del Direttore prot. n. 132123 del 18 aprile 2023 ha disciplinato le modalità con cui i fornitori e i cessionari devono comunicare la ripartizione in dieci rate annuali dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia stessa entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati, come disposto dall’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.

Inoltre, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022, come modificato dal successivo provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, ha previsto l’obbligo di comunicare tramite la “Piattaforma cessione crediti”, l’opzione per la fruizione in compensazione dei crediti tracciabili ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in luogo dell’ulteriore cessione dei crediti stessi.

Considerate le richieste pervenute dai fornitori e cessionari, titolari dei crediti, che hanno erroneamente effettuato le suddette comunicazioni, al fine di consentire a tali soggetti di rimuoverne gli effetti, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 settembre 2023, prot. n. 332687/2023  sono state definite le modalità per richiedere l’annullamento delle comunicazioni di cui trattasi.

Di seguito quanto disposto dal citato provvedimento prot. n. 332687/2023 che rende ora possibile annullare le predette comunicazioni.

 

Annullamento della comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui

 

La comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura, effettuata ai sensi del provvedimento del Direttore della medesima Agenzia prot. n. 132123 del 18 aprile 2023, può essere annullata su richiesta del titolare dei crediti.

La richiesta di annullamento deve essere effettuata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, denominato Piattaforma cessione crediti, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, o avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti, ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio 2013.

Con avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate sarà resa nota la data di attivazione della funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” che consentirà l’invio della richiesta del sopra citato annullamento.

Fino all’attivazione delle funzionalità della Piattaforma cessione crediti, la richiesta di cui di annullamento deve essere effettuata tramite il modello denominato “Richiesta di annullamento della ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui”, allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 settembre 2023, prot. n. 332687/2023, compilato e sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal titolare del credito. In caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità.

Il modello deve essere trasmesso tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

L’esito della richiesta viene fornito entro 30 giorni.

L’accoglimento della richiesta di annullamento determina:

  • la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili risultante dalla ripartizione in dieci rate. Pertanto, l’intera richiesta viene respinta se non sono disponibili crediti sufficienti per assorbire la riduzione;
  • il ripristino dell’ammontare della rata del credito originario, a cui saranno attribuiti il codice tributo, l’anno di riferimento e la scadenza che aveva prima della ripartizione in dieci rate.

 

Annullamento dell’opzione per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti tracciabili

 

I cessionari dei crediti di imposta a cui è attribuito un codice identificativo univoco (c.d. crediti tracciabili), di cui ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022 e prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, che hanno optato per la fruizione in compensazione del credito ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, possono chiedere l’annullamento di tale opzione per l’intero importo di una o più rate.

La richiesta deve essere effettuata tramite la “Piattaforma cessione crediti” direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, utilizzando l’apposita funzionalità che sarà disponibile a decorrere dal 5 ottobre 2023.

L’accoglimento della richiesta di annullamento determina la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili per i quali era stata comunicata l’opzione per l’utilizzo tramite modello F24, con la conseguente riattivazione della facoltà di cessione delle relative rate. Pertanto, la richiesta verrà respinta limitatamente alle rate per le quali non risulti disponibile un credito fruibile sufficiente per lo stesso codice tributo e anno di riferimento.




Approvato il nuovo provvedimento Entrate che aggiorna le regole per la cessione dei bonus edilizi

L’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ha previsto che per gli interventi che danno diritto al Superbonus, nonché per alcuni di quelli tradizionali elencati al comma 2 del medesimo articolo 121, il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022, sono state definite le modalità di attuazione delle richiamate disposizioni, in base alla legislazione all’epoca vigente.

Successivamente, l’articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, modificato in sede di conversione dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è intervenuto sull’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo:

  • la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni dei crediti a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
  • che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (prima cessione del credito o sconto in fattura) comunicate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022 non possano formare oggetto di cessioni parziali successive. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

Inoltre, l’articolo 14 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ha nuovamente modificato l’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sia sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione da parte dei suddetti clienti.

Tanto premesso, viste le novità introdotte dalle richiamate disposizioni successivamente intervenute, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 202205 del 10 giugno 2022 sono state aggiornate le regole per la cessione dei bonus edilizi, alla luce dei sopra citai interventi normativi. Aggiornata anche la piattaforma telematica per comunicare le cessioni dei crediti per gestire la tracciabilità e il divieto di cessione parziale delle rate annuali dei bonus edilizi.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2022, prot. n. 202205/2022, recante: «Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022», pubblicato il 10.06.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Vedi anche:

 

Superbonus e altri Bonus in edilizia. Tutte le novità nel nuovo vademecum dell’Agenzia delle entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 E del 27 maggio 2022: «SUPERBONUS – BONUS EDILIZI DIVERSI DAL SUPERBONUS – Novità 2022 – Nuove misure in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti -Artt. 119, 121, 122 e 122-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 – Decreto MiTE del 14/02/2022»

In appendice il testo aggiornato degli artt. 119, 121, 122 e 122-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 22 del 2022

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Commenti

 

Il giudicato/“risultato” penale nel processo tributario può avere non pochi punti di contatto: spunti di riflessione
di Alvise Bullo, Elena De Campo e Fabio Gasparini

La sola iscrizione ad un Albo professionale non è una condizione sufficiente a qualificare la prestazione come abituale
di Dario Festa

 

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

 

Agevolazioni nel settore dell’edilizia – Visto, attestazione e utilizzo dei crediti

 

 

Superbonus e altri Bonus in edilizia. Tutte le novità nel nuovo vademecum dell’Agenzia delle entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 E del 27 maggio 2022: «SUPERBONUS – BONUS EDILIZI DIVERSI DAL SUPERBONUS – Novità 2022 – Nuove misure in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti -Artt. 119, 121, 122 e 122-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 – Decreto MiTE del 14/02/2022»

In appendice il testo aggiornato degli artt. 119, 121, 122 e 122-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77

 

 

Legislazione

 

 

Riversamento “spontaneo” credito di imposta
Sanatoria bonus ricerca e sviluppo

 

Indebito utilizzo credito d’imposta ricerca e sviluppo (R&S). Per il riversamento “spontaneo”, istanza entro il 30 settembre 2022 e versamento entro il 16 dicembre 2022. Approvato il modello per la richiesta di accesso alla procedura di sanatoria

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2022, prot. n. 188987/2022: «Procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146»

 

Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate

 

Comunicazione per la fruizione del Bonus Sud, Sisma Centro-Italia e Zone Economiche Speciali (ZES): nuovo restyling al modello per il credito nelle ZLS e la restituzione degli aiuti in eccesso

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022, prot. n. 193276/2022: «Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate, di cui all’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022»

 

 

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 8 del 2022

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Commenti

 

La sospensione degli ammortamenti nei bilanci 2021 (dopo il decreto “Milleproroghe 2022”)
di Marco Orlandi

Basterebbero pochi interventi per una riforma importante del processo tributario: i fatti devono essere cristallizzati prima di poter sentenziare
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

Rivalutazione dei beni d’impresa – Riallineamento dei valori

 

Rivalutazione dei beni d’impresa e riallineamento fiscale. Tutte le risposte delle Entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 1° marzo 2022: «RIVALUTAZIONE E RIALLINEAMENTO – Rivalutazione per i settori alberghiero e termale – Chiarimenti e risposte ai quesiti – Art. 6-bis, del D.L. 08/04/2020, n. 23, conv., con mod., dalla L. 05/06/2020, n. 40 (D.L. “Liquidità”) – Art. 110, del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126 (D.L. “Agosto”) – Art. 1, commi 622, 623 e 624 della L. 30/12/2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) – Artt. 11, 13 e 15, della L 21/11/2000, n. 342 – D.M. 13/04/2001, n. 162 – D.M. 19/04/2002, n. 86»

 

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

 

Sovrapposizione di discipline agevolative per gli investimenti in beni strumentali: nuovi chiarimenti sul momento di effettuazione dell’investimento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 107 del 14 marzo 2022: «CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI – Sovrapposizione di discipline agevolative – Sovrapponibilità della disciplina di cui all’articolo 1, commi 1051-1063, della Legge n. 178/2020 con quella prevista dall’articolo 1, commi 184-197, della Legge n. 160/2019 in relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato A annessi alla legge n. 232 del 2016 – Individuazione del momento di effettuazione dell’investimento determinante per incardinare il bene nella corretta disciplina agevolativa – Fattispecie – Consegna del bene mobile ai sensi dell’articolo 109, comma 2, del TUIR – Ragioni – Le parti hanno inteso conferire alla “consegna” un ruolo preponderante rispetto alle ulteriori, se pur rilevanti, attività da eseguire successivamente – Art. 1, commi da 1051 a 1063, della L. 30/12/2020, n. 178»

 

Costi cui parametrare il Superbonus – IVA parzialmente indetraibile

 

L’IVA parzialmente indetraibile da pro-rata ammessa nel calcolo delle spese rilevanti ai fini Superbonus. Solo in dichiarazione la detrazione pari al 110% della quota di IVA indetraibile definitivamente ed effettivamente rimasta a carico

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 118 del 15 marzo 2022: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – IVA indetraibile (anche parzialmente) ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis, del D.P.R. n. 633/1972 dovuta sulle spese – Esercenti attività d’impresa, arti o professioni, (ad es.: con riferimento agli interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali) che effettuano nel corso dell’esercizio anche operazioni esenti da IVA – Rilevanza del c.d. “pro-rata” nelle modalità (opzionali) di utilizzo della super detrazione – Conseguenze – Lo sconto in fattura potrà essere utilizzato solo fino all’importo del corrispettivo dovuto al netto dell’IVA (sconto “parziale”) – L’IVA indetraibile, definitivamente determinata sulla base della percentuale di detrazione dell’anno e rimasta a carico, potrà fruire del Superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il costo è sostenuto -Articolo 119, comma 9-ter del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77, inserito dall’art. 6-bis, comma 1, del D.L. 22/03/2021, n. 41, conv., con mod., dalla L. 21/05/2021, n. 69 – Art. 19, quinto comma, D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Catasto – Efficacia temporale delle rettifiche catastali

 

Procedura Docfa. Modalità e termini per la rettifica della rendita catastale “proposta” e relative annotazioni negli atti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 E del 17 marzo 2022: «ACCERTAMENTO CATASTALE – Proposta di rendita del titolare di diritti reali sull’immobile secondo la procedura DOCFA ex D.M. n. 701 del 1994 – Procedura – Funzione -Termine di dodici mesi assegnato all’amministrazione per la determinazione della rendita definitiva – Natura – Ordinatoria – Affermazione – Decreto 19/04/1994, n. 701 – Rendita catastale – Atti di attribuzione o di modifica della rendita successivi al 1° gennaio 2000 – Art. 74, comma 1, L. 21/11/2000, n. 342 – Significato – Utilizzo di una rendita notificata anche per annualità di imposta precedenti “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso – Semplificazioni annotazioni iscritte negli atti catastali relativamente all’art. 1, comma 3, del D.M. n. 701 del 1994»

 

 

 

Legislazione

 

Bonus ediliziAsseverazione e congruità

 

Superbonus e altri bonus edilizi: il decreto massimali di costo in vigore dal 15 aprile 2022

Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 14 febbraio 2022: «Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici»

 

 

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Ulteriore stretta anti-frodi bonus edilizi: le nuove FAQ dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle entrate hanno aggiornato le FAQ (di seguito riportate) al fine di tener conto della ulteriore stretta anti-frode per il Superbonus e gli altri bonus cedibili, che limita la possibilità di cessione e circolazione dei crediti, introdotta dalla legge di bilancio 2022 e dal Decreto Sostegni-ter (art. 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4).

 

Le Faq dell’Agenzia delle entrate

 

Le Faq aggiornate al 3 febbraio 2022

 

Un contribuente che è titolare di un credito già oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del D.L. n. 34 del 2020, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. Sostegni-ter, può effettuare un’ulteriore cessione?

 

Al fine di contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche – in linea con la ratio perseguita dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, le cui disposizioni sono state poi recepite dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) – l’articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (decreto Sostegni-ter), ha modificato, al comma 1, gli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, eliminando la possibilità di effettuare le cessioni del credito successive alla prima, con riferimento, tra l’altro, al Superbonus e ai Bonus diversi dal Superbonus.

In sostanza, i beneficiari delle predette detrazioni possono cedere il relativo credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma questi ultimi non possono a loro volta cedere il credito acquistato; ciò vale anche per lo sconto in fattura praticato dai fornitori, i quali possono cedere il relativo credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che, tuttavia, non possono procedere con ulteriori cessioni.

In altri termini, per effetto del citato articolo 28 del decreto Sostegni-ter, entrato in vigore il 27 gennaio 2022, è possibile effettuare una sola cessione, senza possibilità di ulteriori cessioni “a catena”.

Il comma 2 del citato articolo 28, tuttavia, ha previsto un regime transitorio, stabilendo che i crediti che – alla data del 7 febbraio 2022 – sono stati precedentemente oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, possono essere oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

I crediti che non possono essere ulteriormente ceduti sono utilizzabili dai cessionari in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La predetta disciplina transitoria di cui al comma 2 opera in relazione ai crediti ceduti per i quali – precedentemente alla data del 7 febbraio 2022 – è stata validamente trasmessa la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate, a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima di tale data. Tali crediti possono essere oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione, che potrà essere effettuata dal 7 febbraio 2022.

In considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento del software che consente la trasmissione telematica della comunicazione delle opzioni, con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, che sarà emanato ai sensi dell’articolo 19-octies, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, verrà prorogata la data a cui fare riferimento per individuare i crediti, precedentemente oggetto delle opzioni, che possono essere ceduti esclusivamente una ulteriore volta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

In particolare, verrà prorogato dal 7 febbraio al 17 febbraio 2022 il termine di cui all’articolo 28, comma 2, del citato decreto-legge n. 4 del 2022, precedentemente al quale devono essere inviate le Comunicazioni per le opzioni relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022.

Pertanto, la disciplina transitoria recata dal comma 2 si applica ai crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate sia validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 (ossia entro il 16 febbraio 2022).

 

Un contribuente titolare di un credito, in data 28 gennaio 2022, ha comunicato all’Agenzia delle entrate l’opzione di cessione del credito di cui al comma 1 dell’articolo 121 del D.L. n. 34 del 2020. Può effettuare un’ulteriore cessione in data 3 febbraio?

 

La risposta è affermativa, poiché tale fattispecie rientra nella disciplina transitoria dettata dal comma 2 dell’art. 28 del D.L. n. 4 del 2022, a condizione, ovviamente, che la cessione del 3 febbraio sia validamente comunicata all’Agenzia delle entrate prima del 17 febbraio 2022 (come specificato nella FAQ precedente).

Per effetto della predetta disciplina transitoria il nuovo cessionario potrà, dal 17 febbraio 2022, effettuare “esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”.

 

Un contribuente sostiene il 1° dicembre 2021 spese per interventi agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro per i quali intende esercitare l’opzione per la cessione del credito. Qualora il 3 gennaio 2022 non abbia ancora trasmesso la relativa comunicazione di cessione all’Agenzia delle entrate è tenuto a richiedere il rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione/attestazione della congruità delle spese?

 

L’articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, ha introdotto l’obbligo del rilascio del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito anche per i Bonus diversi dal Superbonus. Con circolare del 29 novembre 2021, n. 16/E, è stato chiarito che tale obbligo “si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021”.

L’articolo 1, comma 29, lett. b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), ha inserito – a decorrere dal 1° gennaio 2022 – nell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1-ter, il quale, alla lettera b), stabilisce che l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese previsto per la cessione del credito o lo sconto in fattura non si applica per i Bonus diversi dal Superbonus «alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160». L’articolo 1, comma 41, della legge di bilancio 2022, inoltre, ha abrogato il D.L. n. 157 del 2021, precisando che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.
Considerato che tale disposizione normativa entra in vigore il 1° gennaio 2022 si ritiene che la stessa trovi applicazione con riferimento alle comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito trasmesse all’Agenzia delle entrate a decorrere da tale data. Ne deriva che per la spesa sostenuta, anche mediante lo sconto in fattura, il 1° dicembre 2021 per i sopra citati interventi agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro (come detto, fatta eccezione per gli interventi ammessi al Bonus facciate), non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese se la comunicazione di cessione è trasmessa all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2022.

 

Si chiede conferma che per il calcolo del 30% dei lavori complessivi, soglia che permette alla persona fisica di sostenere spese detraibili al 110% nelle unità unifamiliari ai sensi dell’articolo 119 D.L. n. 34/2020, tale percentuale vada “commisurata all’intervento complessivamente considerato” (risposta ad interpello n. 791/2021) comprendendo, quindi, non solo tutti gli interventi programmati al 110%, ma anche quelli a diverse percentuali di detrazione (es. spese di ristrutturazione detraibili al 50%). Vanno comprese anche le spese per interventi non agevolati?

 

La risposta ad interpello n. 791/2021 citata nel quesito si riferisce all’ applicazione del comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio, nella formulazione vigente al 31 dicembre 2021, riferito all’ampliamento temporale dell’agevolazione in taluni casi specifici. In particolare, la disposizione pro-tempre vigente stabiliva che le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni, potevano fruire del Superbonus con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Ciò a condizione, tuttavia, che al 30 giugno di tale anno fossero stati effettuati almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo. In tale contesto è stato, pertanto, precisato che, stante la formulazione della norma, la predetta percentuale andava commisurata all’intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori ammessi al Superbonus. Tale criterio si ritiene valido anche con riferimento alle nuove disposizioni contenute nel citato comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio, come sostituito dalla legge di bilancio 2021.

 

Il limite di spesa per il super ecobonus del 110% applicabile agli interventi indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir, cioè quelli «finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche» è di 96.000 euro? In caso affermativo, si tratta di un nuovo plafond di spesa rispetto a quello per il bonus casa dell’articolo 16-bis del Tuir?

 

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, tra gli interventi “trainati” dagli interventi di efficienza energetica di cui al comma 1 rientrano anche quelli finalizzati «alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104», indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR. Successivamente, il decreto-legge n. 77 del 2021 ha inserito una analoga disposizione anche nel comma 4 del medesimo articolo 119 stabilendo che i predetti interventi sono ammessi al Superbonus anche nell’ipotesi in cui siano effettuati congiuntamente agli interventi antisismici di cui al medesimo comma 4. La disposizione si applica alle spese sostenute a partire dal 1° giugno 2021, data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 77 del 2021. Con riferimento al limite massimo di spesa ammesso al Superbonus, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del citato decreto-legge n. 63 del 2013, per gli interventi di cui all’articolo 16-bis del TUIR è previsto che la detrazione si applichi nel limite di spesa di 96.000 euro riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Nel caso di interventi sulle parti comuni dell’edificio, le relative spese, essendo oggetto di un’autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate, dal condomino o dall’unico proprietario dell’intero edificio (fino a 4), in modo autonomo ai fini dell’individuazione del limite di spesa ammesso alla detrazione. Pertanto, nel caso in cui vengano effettuati sia interventi sulle parti comuni dell’edificio che sulla singola unità immobiliare all’interno di tale edificio, il Superbonus spetta nei limiti di spesa sopra riportati, applicabili disgiuntamente per ciascun intervento. In sostanza, qualora sia installato nel condominio un ascensore e un condòmino effettui interventi di eliminazione delle barriere architettoniche nel suo appartamento, potrà fruire del Superbonus per l’intervento sulla propria abitazione nel limite di spesa di 96.000 euro e per l’intervento sulle parti comuni del condominio per la quota a lui imputata nell’ulteriore limite di 96.000 euro. Nel caso di titolarità di più appartamenti, il limite massimo di spesa relativo ai lavori sulle parti comuni va considerato autonomamente per ciascuna abitazione e, in caso di più contitolari dell’unità abitativa, deve essere suddiviso tra gli stessi. Nel predetto limite occorre tener conto anche delle eventuali ulteriori spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ivi inclusi gli interventi antisismici, di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, realizzati sul medesimo immobile anche in anni precedenti. In tal caso, si ha diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione nell’anno di sostenimento non ha superato il predetto limite complessivo. Tale vincolo non opera in caso di interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando che, per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno sullo stesso immobile, deve essere comunque rispettato il limite annuale di spesa ammissibile. L’intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente (cfr., da ultimo, circolare n. 7/E del 2021). In applicazione dei criteri sopra illustrati, qualora l’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche sia “trainato”:

 – da un intervento “trainante” finalizzato all’efficientamento energetico, sono ammesse al Superbonus le spese nel limite di 96.000 euro come sopra precisato. Il predetto limite di spesa si somma a quello previsto per ciascuno degli interventi “trainanti” di cui al comma 1 dell’articolo 119;

 – da un intervento “trainante” antisismico, il limite di 96.000 euro va complessivamente considerato tenendo conto anche delle spese sostenute per tale intervento antisismico.

Anche per tali interventi, in alternativa alla fruizione diretta del Superbonus, può essere esercitata l’opzione di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori (cosiddetto sconto in fattura), o per la cessione del credito corrispondente alla predetta detrazione.

 

Se un contribuente detrae il super bonus del 110% nel 730 precompilato e modifica i dati in esso contenuti relativi al super bonus o ad altri quadri, può inviare direttamente il 730 o deve avvalersi di un Caf o a un professionista abilitato, ai fini dell’apposizione del consueto visto di conformità, assorbente di quello specifico per i documenti del super bonus?

 

L’obbligo del visto di conformità per fruire della detrazione d’imposta relativa alle spese per interventi rientranti nel Superbonus è escluso nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi), ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730). Pertanto, nel caso in cui il contribuente modifichi i dati relativi alle spese ammesse al Superbonus proposti nella dichiarazione dei redditi precompilata e presenti direttamente la dichiarazione non dovrà richiedere il visto di conformità.

 

Considerando che il visto di conformità sull’intero modello Redditi assorbe quello specifico per il super bonus del 110% è detraibile al 110% anche il relativo onorario professionale, indipendentemente dall’importo del credito generato dal super bonus rispetto agli altri?

 

L’articolo 1, comma 28, lett. h), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), ha modificato il comma 11 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), introducendo l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il contribuente, con riferimento alle spese per interventi rientranti nel Superbonus, fruisca di tale detrazione nella dichiarazione dei redditi, salva l’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata «direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale».

Resta fermo che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione nei casi normativamente previsti: si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui la dichiarazione modello 730 sia presentata a un Centro di assistenza fiscale (CAF) o a un professionista abilitato oppure all’ipotesi prevista dall’articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui i contribuenti che, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzino in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
In tali casi, infatti, il visto sull’intera dichiarazione assorbe il sopra descritto obbligo previsto dall’articolo 1, comma 28, lett. h), della legge di bilancio 2022. Considerato che, ai sensi dell’articolo 119, comma 15, del D.L. n. 34 del 2020 «Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio […] del visto di conformità di cui al comma 11», si ritiene che siano detraibili le spese sostenute per l’apposizione di tale visto anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi. Pertanto, qualora l’apposizione del visto di conformità sia assorbita da quella relativa al visto sull’intera dichiarazione, ai fini della fruizione della detrazione, è necessario che le spese concernenti l’apposizione del visto relativo al Superbonus siano separatamente evidenziate nel documento giustificativo, poiché solo queste ultime spese sono detraibili.

 

La norma della legge di bilancio che prevede la possibilità di effettuare l’asseverazione sulla congruità dei costi anche sulla base del prezzario DEI, ai fini di tutti i bonus edilizi, ha carattere interpretativo?

 

L’articolo 1, comma 29, lett. b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), ha riprodotto le modifiche all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, disposte del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, abrogato dall’articolo 1, comma 41, della citata legge di bilancio 2022, introducendo il comma 1-ter), che:

  • alla lettera a) prevede l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per interventi, diversi dal Superbonus 110%, di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche (cd. sismabonus), di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate), di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (di cui al comma 2 dell’articolo 121);
  • alla lett. b) prevede che i tecnici abilitati devono asseverare la congruità dei prezzi, secondo le disposizioni del comma 13-bis dell’articolo 119 del D.L. n. 34 del 2020.

Tale comma 13-bis, come modificato dall’articolo 1 della legge di bilancio 2022, comma 28, lett. i), che ha riprodotto la modifica introdotta dall’abrogato D.L. n. 157 del 2021, prevede che per l’asseverazione della congruità dei prezzi, richiesta per fruire del Superbonus, occorre fare riferimento – oltre ai prezzari individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto del 2020 (di cui al comma 13 lett. a) – anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022. La lettera l) del medesimo comma 28 ha, inoltre, integrato il citato comma 13-bis stabilendo che i prezzari individuati con il decreto MISE del 6 agosto del 2020, per gli interventi di efficientamento energetico (anche ammessi al Superbonus), «devono intendersi applicabili» anche:

  • per gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del D.L. n. 63 del 2013 (cd. Sismabonus e Super sismabonus);
  • per gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B di cui ai commi 219-223 della legge di bilancio 2020 (cd. bonus facciate);
  • per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR.

Considerata la formulazione del periodo introdotto dalla lettera l) del comma 28, si ritiene che la disposizione abbia valenza interpretativa (quindi retroattiva), in quanto chiarisce che ai fini dell’attestazione della congruità delle spese, per tutti gli interventi ammessi alle agevolazioni, in attesa della emanazione dei decreti attuativi previsti dal comma 13-bis dell’articolo 119, è possibile utilizzare non solo i prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, i listini ufficiali o delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi, ma anche i prezzari individuati nel citato decreto MISE del 6 agosto 2020.

 

Faq aggiornate il 22 novembre 2021

 

Con riferimento a lavori per il recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, un contribuente, a seguito della ricezione della fattura da parte di un fornitore, in data 11 novembre 2021 ha effettuato il pagamento dell’importo ivi previsto rimasto a suo carico, ma alla data del 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) non ha ancora trasmesso all’Agenzia delle entrate la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura. A tale fattispecie si applica il regime previgente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2021, che non richiede, ai fini della predetta opzione, né il visto di conformità né l’asseverazione, oppure il nuovo regime previsto dal citato decreto legge che, invece, richiede i predetti adempimenti a carico del contribuente?

 

L’articolo 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (introdotto dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) – che prevede, anche per i bonus diversi dal Superbonus, l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito – si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2021). Tuttavia, si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, anche se non abbiano ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate; si ritiene, pertanto, che in tali ipotesi non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate e dell’asseverazione. Al riguardo, si precisa che, per consentire la trasmissione di tali comunicazioni, le relative procedure telematiche dell’Agenzia delle entrate saranno aggiornate entro il prossimo 26 novembre. Va da sé che le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal Superbonus, per le quali l’Agenzia delle entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina di cui al comma 1-ter dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34/2020 e, dunque, non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese. I relativi crediti possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l’11 novembre 2021, fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione di cui all’articolo 122-bis del decreto-legge n. 34/2020, introdotto dal decreto-legge n. 157 del 2021.

 

Nelle more dell’adozione del decreto del Ministero della transizione ecologica di cui al comma 13-bis dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, relativo all’individuazione dei valori massimi per talune categorie di beni ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020?

 

Sì, il decreto ministeriale del 6 agosto 2020 («Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus»), con i relativi allegati, è ancora vigente ed è corretto fare riferimento ad esso, in attesa dell’adozione del suddetto decreto del Ministero della transizione ecologica. Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell’articolo 119, comma 13-bis, del decreto legge n. 34 del 2020, «Nelle more dell’adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi».

 

L’asseverazione prevista per gli interventi oggetto dei Bonus diversi dal Superbonus, di cui al comma 2 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, deve attestare i requisiti tecnici dell’intervento e l’effettiva realizzazione, come previsto per il Superbonus, o riguarda solo la congruità delle spese?

 

L’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede espressamente che i tecnici abilitati «asseverano la congruità delle spese sostenute» e, quindi, si ritiene che ad essa debba riferirsi la nuova attestazione richiesta. Resta, ovviamente, fermo il rispetto dei requisiti e degli adempimenti specificamente previsti per la fruizione delle agevolazioni fiscali diverse dal Superbonus di cui al comma 2 del citato articolo 121 del decreto Rilancio. Ad esempio, per gli interventi finalizzati al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 è necessario porre in essere gli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2020 (requisiti) nel caso di interventi effettuati a partire dal 6 ottobre 2020, ovvero, dal decreto interministeriale 19 febbraio 2007 per quelli iniziati in data antecedente.

 

Un contribuente nell’anno 2021 ha sostenuto spese per interventi rientranti nel cosiddetto Superbonus, per le quali intende fruire della corrispondente detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2021. In considerazione dell’obbligatorietà del visto di conformità, introdotta dal decreto-legge 157 del 2021, anche nel caso in cui il Superbonus sia fruito sotto forma di detrazione, il visto va richiesto in relazione all’intera dichiarazione in cui la detrazione è indicata o può riferirsi solo ai dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione in argomento?

 

Il comma 11 dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, come modificato dal decreto legge n. 157 del 2021, ha introdotto l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui, con riferimento alle spese per interventi rientranti nel cosiddetto Superbonus, il contribuente fruisca della relativa detrazione in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale. Fatti salvi questi casi, si ritiene che il visto di conformità vada richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità, unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione. Resta fermo che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione nei casi normativamente previsti (ad esempio, cfr. articolo 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013, secondo cui i contribuenti che, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito). Va da sé che il visto sull’intera dichiarazione, in tal caso, è assorbente del sopra descritto obbligo di cui al comma 11 dell’articolo 119.

 

I tecnici abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al Superbonus possono asseverare anche la congruità prevista dal decreto-legge n. 157 del 2021?

 

Si ritiene che i tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste dall’articolo 119, comma 13, del decreto-legge n. 34 del 2020 per gli interventi ammessi al Superbonus possano rilasciare, per la medesima tipologia di intervento, anche l’asseverazione della congruità delle spese sostenute prevista dall’articolo 1 del decreto-legge n. 157 del 2021. Ad esempio, per gli interventi che consentono l’accesso al Sismabonus (non rientranti nel Superbonus 110%), può rilasciare l’asseverazione della congruità delle spese il soggetto abilitato a rilasciarla per gli interventi di riduzione del rischio sismico che danno diritto al Superbonus.