Fissata la spesa massima detraibile per i corsi di istruzione per le Università non statali di cui all’art. 15, comma 1, lett. e) del D.P.R. 917/86

In applicazione dell’art. 15, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 917/1986 come modificato dall’art. 1, comma 954, lett. b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), il decreto Miur n. 288 del 29 aprile 2016, ha previsto il limite di detraibilità, per l’anno 2015, delle tasse e contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali. L’emanazione del provvedimento, come detto è stata prevista novellata lettera e), dell’articolo 15, comma 1, secondo cui «le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali». Pertanto, in relazione al periodo di imposta 2015 per le università non statali la detraibilità delle spese è stabilita per ciascuna facoltà universitaria dal decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) n. 288 del 29 aprile 2016. Agli importi indicati nel decreto va sommato l’importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio di cui all’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Tenendo conto di quanto stabilito nel decreto del MIUR ed in particolare della distinzione degli importi per area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede il corso di studio prevista dal comma 1 dell’articolo 1, l’Agenzia delle Entrate con circolare n. 18 E del 6 maggio 2016 ha chiarito che in relazione alle spese:

  • per la frequenza all’estero di corsi universitari, occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare e alla zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente;
  • per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie sono detraibili nella misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all’area disciplinare “Umanistico-sociale”. Per quanto concerne la zona geografica di riferimento si ritiene, per motivi di semplificazione, che questa debba essere individuata nella regione in cui si svolge il corso di studi anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano.
  • per i corsi di laurea svolti dalle Università telematiche possono essere detratte le spese, al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali, facendo riferimento all’area tematica del corso e, per l’individuazione dell’area geografica, alla regione in cui ha sede legale l’università.