Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Giugno 2026 – Aggiornamento: 25 giugno 2026

La raccolta delle risposte ad interpello pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel mese di giugno 2026, aggiornata al 15 giugno, offre un quadro articolato di chiarimenti che incidono su ambiti di immediato rilievo professionale: passaggi generazionali, imposta sulle successioni e donazioni, agevolazioni prima casa, bonus edilizi, IVA, regime dei ricercatori, deducibilità IRES dei componenti da strumenti finanziari derivati e riorganizzazione degli studi professionali.

Le risposte raccolte affrontano fattispecie applicative complesse, nelle quali la corretta qualificazione giuridico-tributaria del caso concreto assume un ruolo determinante: dall’esenzione per il trasferimento di partecipazioni e quote sociali alla disciplina dell’abitazione principale, dalla detrazione per autorimesse e interventi edilizi all’IVA sui servizi resi in ambito condominiale, fino al trattamento fiscale dei derivati non di copertura nei mercati energetici e alla continuità del costo fiscale delle partecipazioni in caso di trasformazione di associazioni professionali in società tra professionisti.

Nel loro insieme, i documenti interpretativi confermano la funzione dell’interpello come strumento di presidio preventivo nelle operazioni caratterizzate da forte incidenza fiscale, nelle quali contribuente e professionista devono misurare l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria con la disciplina positiva, la documentazione disponibile e la concreta struttura dell’operazione.

La raccolta consente quindi di seguire l’evoluzione della prassi dell’Agenzia delle entrate e di tradurre il singolo chiarimento in indicazioni utili per l’attività di consulenza e pianificazione.

Di seguito, la raccolta delle risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate pubblicate nel mese di giugno 2026, aggiornata al 25 giugno 2026.

 

Aggiornamento del 25 giugno 2026

Gruppo IVA, interessi e canoni infragruppo UE, compendio unico e successioni: nuove risposte ad interpello dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato quattro nuove risposte ad interpello, inserite nella raccolta di giugno 2026.

Con la risposta n. 128 del 25 giugno 2026, l’Amministrazione finanziaria interviene sugli effetti, ai fini del Gruppo IVA, dell’acquisto da parte della rappresentante di un Gruppo IVA della partecipazione di controllo nella rappresentante di un altro Gruppo IVA, seguita dalla fusione per incorporazione di quest’ultima. Il chiarimento riconosce che, per effetto della fusione, le società già appartenenti al Gruppo IVA incorporato possono confluire nel Gruppo IVA dell’incorporante senza soluzione di continuità, con contestuale cessazione del precedente Gruppo IVA.

Con la risposta n. 129 del 25 giugno 2026, l’Agenzia affronta l’ambito soggettivo di applicazione del regime di esenzione previsto dalla direttiva 2003/49/CE sugli interessi e canoni corrisposti tra società consociate di Stati membri diversi. Il documento chiarisce che una società cooperativa può rientrare nella clausola residuale riferita agli enti privati che esercitano attività industriali e commerciali, se in concreto svolge attività d’impresa ed è soggetta a IRES.

Con la risposta n. 130 del 25 giugno 2026, il chiarimento riguarda l’agevolazione per il compendio unico agricolo. L’Agenzia esclude l’applicazione del beneficio nel caso di donazione con costituzione del solo diritto di usufrutto, poiché la norma agevolativa fa riferimento al trasferimento di terreni agricoli, mentre la costituzione di un diritto reale di godimento non integra, secondo la ricostruzione dell’Amministrazione, un trasferimento rilevante ai fini dell’agevolazione.

Con la risposta n. 131 del 25 giugno 2026, infine, l’Agenzia si pronuncia sulla determinazione dell’attivo ereditario ai fini dell’imposta di successione in presenza di un acquisto di BOT eseguito prima del decesso, ma contabilizzato sul conto corrente solo successivamente. Il documento chiarisce che rileva il momento di perfezionamento dell’operazione, e non la successiva data valuta: il saldo del conto corrente da indicare in successione può quindi essere ridotto dell’importo dell’operazione di acquisto del titolo di Stato eseguita prima della morte del de cuius

 

Aggiornamento del 22 giugno 2026

Frontalieri Italia-Svizzera e CU dei produttori assicurativi: nuove risposte ad interpello dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuove risposte ad interpello, inserite nella raccolta di giugno 2026.

Con la risposta n. 126 del 22 giugno 2026, l’Amministrazione finanziaria interviene sul regime fiscale dei lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera, chiarendo che la localizzazione della sede del datore di lavoro al di fuori dell’area di frontiera italiana non impedisce, di per sé, l’applicazione dell’Accordo del 23 dicembre 2020, purché l’attività lavorativa sia effettivamente svolta nell’area di frontiera e ricorrano tutti gli altri requisiti previsti dall’Accordo.

Con la risposta n. 127 del 22 giugno 2026, invece, l’Agenzia affronta il tema dell’emissione della Certificazione Unica per i compensi corrisposti ai Produttori di quarto gruppo in regime forfetario, operanti nel settore dell’intermediazione assicurativa. Il chiarimento conferma che, quando i compensi non transitano nel Sistema di interscambio perché relativi a prestazioni esenti IVA non documentate da fattura elettronica, non opera l’esonero dall’emissione della CU previsto per i forfetari.

 

Aggiornamento del 18 giugno 2026

Nuove risposte agli interpelli: Superbonus, plusvalenze immobiliari e fiscalità dei trust

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuove risposte ad interpello di particolare interesse.

Con la risposta n. 124 del 18 giugno 2026, l’Amministrazione interviene sul regime delle plusvalenze immobiliari relative alla cessione di immobili oggetto di interventi agevolati con Superbonus, chiarendo il rilievo della data di acquisto in caso di consolidazione della piena proprietà per rinuncia gratuita all’usufrutto e l’applicazione dell’esclusione prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

Con la risposta n. 125 del 18 giugno 2026, invece, l’attenzione si sposta sulla fiscalità dei trust residenti, con particolare riguardo alla verifica dell’effettiva autonomia del trust, alla possibile interposizione fiscale, all’imputazione dei redditi e agli obblighi di monitoraggio nel quadro RW, nonché al versamento dell’IVAFE.

 

 

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Risposta n. 115 del 04/06/2026

Patto di famiglia e NewCo familiare: niente esenzione se i diritti speciali del disponente svuotano il controllo dei figli; conferimento preordinato abusivo se riduce la base dell’imposta di donazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 115 del 4 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – IMPOSTE DIRETTE – Imposta sulle successioni e donazioni – Trasferimenti di quote sociali in comunione indivisa che non permettono l’integrazione effettiva del controllo di diritto – Inapplicabilità dell’esenzione – Conferimento di partecipazioni in regime di realizzo controllato preordinato alla donazione delle azioni di NewCo – Abuso del diritto – Minore imposta di donazione – Articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 – Articolo 177, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 16, comma 1, lettera b), del medesimo testo unico – Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.

L’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per il trasferimento di partecipazioni non opera se il controllo di diritto è solo formale e risulta compresso da diritti speciali, poteri di veto e prerogative gestorie mantenute dal disponente. Il conferimento preventivo delle partecipazioni in una NewCo, seguito dal patto di famiglia, può integrare abuso del diritto se produce un abbattimento indebito della base imponibile dell’imposta di donazione rispetto al trasferimento diretto delle partecipazioni della holding originaria.

Nella risposta ricordato che con la circolare 17 giugno 2010, n. 33/E, è stato precisato che la disposizione in commento (n.d.r. l’articolo 177, comma 2, del TUIR, in materia di scambi di partecipazioni mediante conferimento) non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, ma definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento (che rimane realizzativo) ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (c.d. “regime a realizzo controllato”). In applicazione di tale criterio, le quote ricevute in cambio dal soggetto conferente sono valutate, ai fini della determinazione del suo reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria. In sostanza, diversamente da quanto avverrebbe attraverso il ricorso al criterio del ”valore normale” di cui all’articolo 9 del TUIR, può non emergere una plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, risulti pari all’ultimo valore fiscale presso ciascun soggetto conferente della partecipazione conferita (c.d. ”neutralità indotta”). Ai fini delle imposte dirette, pertanto, l’operazione di conferimento di una partecipazione di controllo mediante l’utilizzo del regime del realizzo di cui all’articolo 177, comma 2, del TUIR, ove isolatamente considerata, non è di per sé idonea a realizzare alcun vantaggio fiscale indebito, laddove, come previsto dall’articolo 5 della bozza di atto di conferimento allegato in sede di documentazione integrativa, il conferimento delle partecipazioni ”viene fatto ed accettato ai fini civilistici per il valore stabilito in perizia, e recepito in contabilità per un valore pari al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite […] ai fini dell’applicazione del regime di neutralità ex art. 177, comma 2, T.U.I.R.”.

 

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 – Articolo 177, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 16, comma 1, lettera b), del medesimo testo unico – Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 – Risposta a interpello 18 febbraio 2026, n. 42

 

Risposta n. 116 del 04/06/2026

Società di persone e patto di famiglia: esclusa l’esenzione per la sola nuda proprietà se usufrutto e clausole gestorie lasciano il controllo sostanziale al disponente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 116 del 4 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – Imposta sulle successioni e donazioni – Trasferimento della nuda proprietà di quote di società di persone con riserva di usufrutto al dante causa – Inapplicabilità dell’esenzione se la scissione del diritto sulla quota impedisce l’effettivo passaggio generazionale dell’impresa familiare – Articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

Nel trasferimento di quote di società di persone, l’esenzione di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del TUSD può riguardare anche la nuda proprietà solo se il beneficiario acquisisce una posizione idonea a dare concreta attuazione al passaggio generazionale. La riserva di usufrutto e l’allocazione delle prerogative gestorie in capo al dante causa impediscono l’applicazione del beneficio quando il nudo proprietario non subentra effettivamente nella gestione dell’impresa familiare.

Tanto premesso, sulla scorta del quadro normativo e giurisprudenziale esposta nella risposta n. 116 del 2026, l’Ufficio “ritiene che l’esenzione dall’imposta di donazione, prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, del citato TUSD, non trovi applicazione con riferimento ai trasferimenti aventi ad oggetto la sola nuda proprietà di una quota di partecipazione in società di persone, con riserva di usufrutto in capo al dante causa, laddove tale scissione del diritto sulla quota non consenta di dare piena ed effettiva attuazione al passaggio generazionale dell’impresa di famiglia, ponendosi in contrasto con la finalità della norma agevolativa. Considerata la peculiarità della fattispecie prospettata ove appare evidente che, all’esito della complessiva riorganizzazione societaria, il beneficiario dei patti di famiglia non risulta avere un’effettiva e piena partecipazione nell’impresa di famiglia, in ragione del mantenimento di ogni controllo e gestione in capo al padre/dante causa si ritiene applicabile l’imposta di donazione in misura ordinaria”.

 

Risposta n. 117 del 04/06/2026

Prima casa nello stesso Comune: nuovo acquisto agevolato ammesso con vendita entro due anni dell’abitazione fusa; credito d’imposta solo sulla quota del precedente acquisto effettivamente agevolata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 117 del 4 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Agevolazione prima casa – Acquisto di nuova abitazione nello stesso Comune dell’immobile preposseduto risultante da fusione con porzione non agevolata – Obbligo di alienazione entro due anni – Credito d’imposta limitato all’imposta effettivamente versata con aliquota agevolata – Comma 4-bis della Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 – Articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Il contribuente può fruire nuovamente dell’agevolazione prima casa per l’acquisto di un’abitazione nello stesso Comune dell’immobile preposseduto, purché alieni entro due anni l’unica abitazione risultante dalla fusione di una porzione acquistata con beneficio e di una porzione acquistata in regime ordinario. Il credito d’imposta spetta solo con riferimento all’imposta effettivamente versata con aliquota agevolata sul precedente acquisto, restando esclusa la quota assolta in misura ordinaria.

Nella risposta precisato che “a seguito delle modifiche che hanno interessato la normativa in materia di ‘prima casa‘ con l’introduzione del comma 4bis nella Nota II-bis citata, il credito d’imposta spetta anche nelle ipotesi in cui il contribuente proceda all’acquisto, con l’agevolazione in esame, della nuova abitazione, ancor prima di rivendere la casa agevolata preposseduta (cfr. circolare dell’8 aprile 2016, n. 12/E, paragrafo 2.1; risposte n. 197 del 30 luglio 2025 e n. 238 del 10 settembre 2025). Come chiarito con circolare del 1° marzo 2001, n. 19/E, il credito d’imposta non compete, invece, a coloro che abbiano alienato un immobile acquistato con l’aliquota ordinaria, senza fruire della agevolazione ‘prima casa‘ (cfr. anche circolare del 12 agosto 2005, n. 38/E). In sostanza, costituisce presupposto per l’attribuzione del credito d’imposta di cui all’articolo 7, comma 1, della legge n. 448 del 1998 l’avvenuta fruizione dell’aliquota agevolata, a seguito dell’applicazione dell’agevolazione ‘prima casa’, in relazione all’acquisto precedentemente effettuato”. (Vedi anche:Guida per l’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali”, ottobre 2025).

 

Risposta n. 118 del 08/06/2026

Detrazione per autorimesse e posti auto pertinenziali: negato il beneficio per capanna C/2 senza vincolo di pertinenzialità nella concessione edilizia e priva di qualificazione catastale C/6

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 118 dell’8 giugno 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Detrazione per la costruzione di autorimesse e posti auto pertinenziali – Concessione edilizia priva di indicazione del vincolo di pertinenzialità con l’abitazione – Capanna in legno accatastata in categoria C/2 – Esclusione dell’agevolazione – Articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La risposta esclude la detrazione per la costruzione di autorimesse e posti auto pertinenziali quando l’opera non è qualificabile, anche catastalmente, come autorimessa o posto auto e quando il vincolo di pertinenzialità non risulta dalla concessione edilizia. La capanna in legno accatastata in categoria C/2, pur destinata in fatto a ricovero dell’auto e dichiarata pertinenziale da un tecnico, non integra il presupposto dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del TUIR, che richiede la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali e la documentazione del relativo vincolo con l’abitazione.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63; Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 26 giugno 2023; Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 1° febbraio 2016.

 

Risposta n. 119 del 08/06/2026

Bonus recupero edilizio: aliquota maggiorata al 50 per cento solo se l’immobile è adibito ad abitazione principale a fine lavori; la successiva perdita della destinazione non preclude la prosecuzione della detrazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 119 dell’8 giugno 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio – Aliquota maggiorata del 50 per cento – Abitazione principale – Trasferimento d’autorità del militare e successiva locazione dell’immobile – Condizioni – Articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 – Articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La risposta chiarisce che l’aliquota maggiorata del 50 per cento per gli interventi di recupero edilizio sostenuti nel 2026 richiede che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale e che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Se tale destinazione non sussiste all’inizio dei lavori, la maggiorazione è ammessa solo se l’immobile è effettivamente destinato ad abitazione principale alla conclusione degli interventi. La successiva perdita della destinazione, anche per trasferimento d’autorità e locazione, non fa venir meno la fruizione delle quote residue, ferma la prova della destinazione iniziale e la corretta imputazione delle spese.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63; Legge 30 dicembre 2024, n. 207; Legge 30 dicembre 2025, n. 199; Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 19 giugno 2025; Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 26 giugno 2023.

 

Risposta n. 120 del 08/06/2026

Analisi di potabilità dell’acqua condominiale: aliquota IVA ordinaria se il servizio del laboratorio non integra verifica di efficienza dell’impianto idrico né manutenzione ordinaria agevolata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 120 dell’8 giugno 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Servizio di analisi della qualità e potabilità dell’acqua distribuita negli edifici abitativi – Verifiche su impianti idrici interni e rischio legionella – Esclusione dell’aliquota ridotta del 10 per cento – Articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

La risposta esclude l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10 per cento al servizio di analisi della qualità e potabilità dell’acqua erogato da un laboratorio privato per edifici abitativi. Le verifiche periodiche possono rientrare nella manutenzione ordinaria agevolata solo se sono obbligatorie per legge e riguardano l’efficienza e la funzionalità di impianti installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa. Nel caso esaminato, il servizio è diretto alla verifica della salubrità dell’acqua e dei parametri chimici e microbiologici, non alla manutenzione o al controllo funzionale dell’impianto idrico; pertanto, resta applicabile l’aliquota ordinaria.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; Decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18; Circolare del Ministero delle Finanze n. 57/E del 24 febbraio 1998; Circolare Agenzia delle Entrate n. 71/E del 7 aprile 2000; Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 15/E del 4 marzo 2013; Risposte a consulenza giuridica n. 18 del 2019 e n. 11 del 2020.

 

Risposta n. 121 del 08/06/2026

Ricercatori rientrati in Italia: escluso il regime agevolato se la permanenza presso EMBL non integra stabile residenza all’estero; l’esenzione sugli emolumenti non deroga alle regole ordinarie di residenza fiscale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 121 dell’8 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE E IRAP – Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero – Requisito della stabile residenza all’estero – Ricercatore extra-UE presso l’organizzazione internazionale European Molecular Biology Laboratory (EMBL) in Italia – Esclusione del regime agevolativo – Articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La risposta nega l’applicazione degli incentivi per il rientro in Italia dei ricercatori quando, in base agli elementi rappresentati, non risulta integrato il requisito della stabile e non occasionale residenza all’estero. La permanenza in Italia del ricercatore extra-UE presso l’EMBL, pur assistita da uno speciale regime di esenzione IRPEF sugli emolumenti corrisposti dall’organizzazione internazionale, non comporta di per sé il mantenimento della residenza fiscale nel Paese di origine. In assenza di una disposizione analoga all’articolo 13 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, gli emolumenti corrisposti dall’ente italiano dal 2026 restano integralmente imponibili.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; Articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 43 del codice civile; decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209; Accordo tra Governo italiano ed European Molecular Biology Laboratory (EMBL) del 4 maggio 2021; Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea; Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 23 maggio 2017; Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 25 maggio 2022; Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 8/E del 23 febbraio 2026.

 

Risposta n. 122 del 15/06/2026

Deducibilità IRES dei componenti negativi da fair value su derivati non di copertura: inerenza riconosciuta se le operazioni su commodities energetiche sono funzionali alla gestione dei rischi e dei margini del mercato di riferimento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 122 del 15 giugno 2026 – Oggetto: Deducibilità ai fini IRES dei componenti negativi da valutazione su derivati non di copertura ai sensi dell’articolo 112 del TUIR e sussistenza del requisito di inerenza rispetto all’attività d’impresa in mercati energetici ad elevata volatilità dei prezzi.

I componenti negativi derivanti dalla valutazione al fair value di strumenti finanziari derivati non di copertura su commodities energetiche, correttamente imputati a conto economico secondo i principi contabili applicabili, sono deducibili ai fini IRES ai sensi dell’articolo 112, commi 2 e 3-bis, del TUIR se risultano inerenti all’attività ordinaria dell’impresa. Nel caso esaminato, futures e commodity swap aventi a oggetto energia elettrica, gas naturale, EUA e altri sottostanti energetici, pur qualificati come speculativi, sono considerati coerenti con l’operatività di una società attiva nella produzione e commercializzazione di energia, con il presidio dei mercati di riferimento e con la gestione dell’elevata volatilità dei prezzi.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 112, commi 2 e 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR); Articolo 83 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (principio di derivazione rafforzata); Articolo 2426, comma 1, n. 11-bis), del codice civile; Principio contabile OIC 32 – Strumenti finanziari derivati; Articolo 2435-ter del codice civile, per il perimetro soggettivo richiamato dall’articolo 112, comma 3-bis, del TUIR

 

Risposta n. 123 del 15/06/2026

Associazioni professionali trasformate in STP: il costo rideterminato delle quote al 1° gennaio 2026 si trasferisce alle partecipazioni nella S.r.l. in continuità fiscale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 123 del 15 giugno 2026 – Oggetto: Rideterminazione del costo d’acquisto di quote di partecipazione in un’associazione professionale – Costo fiscale riconosciuto a seguito della trasformazione in una società tra professionisti – Articolo 5, comma 1, legge 28 dicembre 2001, n. 448.

I soci di un’associazione professionale possono rideterminare il costo o valore di acquisto delle quote detenute alla data del 1° gennaio 2026 ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge n. 448/2001, ai fini del calcolo delle plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR. In caso di trasformazione dell’associazione in società tra professionisti costituita in forma di S.r.l., fiscalmente neutrale ai sensi dell’articolo 177-bis del TUIR, il principio di continuità dei valori si estende anche alle partecipazioni dei soci: le quote della STP conservano il medesimo costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute nella trasformanda associazione, tenendo conto anche della rivalutazione effettuata con riferimento al 1° gennaio 2026.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 5, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; Articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR); Articolo 54, comma 3-ter, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 177-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di società tra professionisti; Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192; Articolo 5, comma 1, lettera f), n. 2.4, della legge 9 agosto 2023, n. 111; Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84.

 

Risposta n. 124 del 18/06/2026

Superbonus e cessione immobiliare: la rinuncia gratuita all’usufrutto non sposta la data di acquisto; plusvalenza esclusa se l’immobile è stato abitazione principale dei familiari per la maggior parte del decennio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 124 del 18 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Plusvalenze immobiliari da cessione di immobile oggetto di interventi edilizi agevolati Superbonus – Data di acquisto rilevante in caso di consolidazione della piena proprietà per rinuncia gratuita all’usufrutto – Esclusione per abitazione principale dei familiari del cedente – Articolo 67, comma 1, lettera b-bis), e articolo 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Ai fini della plusvalenza immobiliare disciplinata dall’articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del TUIR per gli immobili interessati da interventi Superbonus, la rinuncia gratuita all’usufrutto da parte degli usufruttuari non configura un nuovo acquisto in capo al nudo proprietario, ma determina la mera riespansione del diritto di proprietà già presente nel suo patrimonio. Nel caso esaminato, la data di acquisto resta quindi quella del 9 maggio 2006, e non quella del 19 gennaio 2022 di consolidazione della piena proprietà. Se la cessione interviene entro il 27 aprile 2027, l’eventuale plusvalenza non è imponibile, poiché l’immobile risulta adibito ad abitazione principale dei familiari del cedente per la maggior parte del decennio antecedente la vendita. In particolare, a giudizio dell’Agenzia delle entrate, “nel caso di specie, in assenza di un atto negoziale riconducibile al nudo proprietario, la rinuncia dell’usufrutto quale atto unilaterale dell’usufruttuario comporta la riespansione del diritto di proprietà rendendosi, per tale motivo, applicabili i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 218/E del 30 maggio 2008.
Ne consegue che, per la corretta individuazione della data di acquisto dell’immobile, ai fini del calcolo del decennio antecedente alla cessione di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del TUIR, occorre far riferimento alla data del 9 maggio 2006, giorno in cui l’Istante ha acquistato la piena proprietà dell’immobile mediante compravendita. La rinuncia a titolo gratuito all’usufrutto da parte dei genitori, intervenuta in data 19 gennaio 2022, ha comportato la mera riespansione del diritto di proprietà già presente nel patrimonio dell’Istante.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 218/E del 30 maggio 2008; Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 188/E del 20 luglio 2009.

 

Risposta n. 125 del 18/06/2026

Trust familiare residente non autonomo fiscalmente: commistione tra trustee e beneficiarie, anticipazioni illimitate e ingerenza gestionale comportano imputazione dei redditi, quadro RW e IVAFE in capo alle beneficiarie

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 125 del 18 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE –  MONITORAGGIO FISCALE – Trust residente disciplinato dalla legge di San Marino – Qualificazione ai fini fiscali – Interposizione del trust – Tassazione dei redditi per imputazione in capo alle beneficiarie – Obblighi di monitoraggio fiscale nel quadro RW e IVAFE – Articolo 73 e articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167.

Il trust familiare residente in Italia, disciplinato dalla legge di San Marino, non è riconosciuto come autonomo soggetto passivo ai fini fiscali quando l’assetto negoziale e le circostanze di fatto evidenziano assenza di indipendenza e autonomia decisionale dei trustee, commistione di ruoli tra trustee e beneficiarie, disponibilità del fondo in trust per esigenze di liquidità di società partecipate e poteri di ingerenza riconducibili alle beneficiarie. In tale ipotesi il reddito di cui il trust appare titolare deve essere imputato pro quota alle beneficiarie residenti secondo le categorie dell’articolo 6 del TUIR. Conseguentemente, gravano sulle beneficiarie anche gli obblighi di monitoraggio fiscale nel quadro RW e di dichiarazione e versamento dell’IVAFE in relazione ai prodotti finanziari e agli altri investimenti finanziari nella titolarità dei trustee. In particolare nella risposta evidenziato che “in base alle circostante evidenziate, la Scrivente ritiene che il Trust non possa essere considerato autonomo soggetto di imposta ai fini fiscali italiani, in quanto, sulla base dell’impianto contrattuale del medesimo e delle circostanze di fatto sottolineate, si ritiene che sussista un potere di ingerenza da parte delle beneficiarie esercitabile per il tramite della beneficiaria vitalizia, in qualità di Trustee. Inoltre, si ritiene non sussistente anche l’autonomia decisionale e gestoria dell’Istante/Trustee, essendo il fondo in Trust a disposizione ”illimitata” delle esigenze di liquidità della Società di cui è socia, unitamente alla beneficiaria finale. Ne consegue (…) in linea con quanto chiarito nelle circolari n. 61/E del 2010 e n. 34/E del 2022, il reddito di cui ”appare titolare” il Trust deve essere assoggettato ad imposizione, per ”imputazione”, pro quota direttamente in capo all’interponente residente in Italia, ovvero alle beneficiarie del Trust, secondo le categorie previste dall’articolo 6 del TUIR. (…) sussistono nei confronti delle beneficiarie sia l’obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi (monitoraggio fiscale), ai sensi dell’articolo 4, del D.L. n. 167 del 1990, sia l’obbligo di dichiarazione e versamento dell’IVAFE, in relazione ai prodotti finanziari e gli altri investimenti di natura finanziaria nella titolarità dei Trustee del Trust”.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167; Articolo 19, commi da 13 a 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ratificata con legge 16 ottobre 1989, n. 364.

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E del 20 ottobre 2022; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 61/E del 27 dicembre 2010; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E del 6 agosto 2007; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 2 luglio 2012.

 

Frontalieri Italia-Svizzera: la sede del datore fuori dall’area di frontiera non impedisce il regime dell’Accordo se l’attività è svolta integralmente nell’area di frontiera italiana

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 126 del 22 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – FISCALITÀ INTERNAZIONALE – Tassazione dei redditi prodotti dai lavoratori frontalieri – Localizzazione della sede del datore di lavoro – Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato il 23 dicembre 2020 e ratificato con legge 13 giugno 2023, n. 83.
 
La risposta  chiarisce che, ai fini dell’applicazione dell’Accordo Italia-Svizzera sui lavoratori frontalieri, la localizzazione della sede del datore di lavoro al di fuori dell’area di frontiera italiana non costituisce elemento ostativo. L’articolo 2, lettera b), dell’Accordo richiede che il lavoratore sia fiscalmente residente in un Comune svizzero situato entro la fascia di 20 km dal confine, svolga l’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente e rientri, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio. Quanto al datore, la norma richiede soltanto che sia residente nell’altro Stato contraente. Pertanto, se l’attività è svolta integralmente in Lombardia e il datore è fiscalmente residente in Italia, il regime dell’Accordo può applicarsi, ferma la verifica dei requisiti fattuali.

Più nel dettaglio nella risposta viene evidenziato che “l’articolo 2, lettera b), dell’Accordo, al punto ii., richiede testualmente il solo svolgimento dell’attività di lavoro dipendente nell’«area di frontiera» dell’altro Stato contraente” 

Per quanto attiene al datore di lavoro, invece, la disposizione richiede, più genericamente, che esso sia «residente (…) di detto altro Stato».

Ne deriva che, per espressa previsione normativa, la localizzazione della sede del datore di lavoro al di fuori dell’«area di frontiera» italiana non osta, ove tale datore sia comunque qualificabile come fiscalmente residente nel nostro Stato, all’applicazione dell’Accordo,  sempreché  il  lavoratore  che  ne  invoca  le  disposizioni  soddisfi  tutti i requisiti previsti dal citato articolo 2, lettera b), dell’Accordo, ivi incluso quello dell’effettivo svolgimento della propria attività di lavoro dipendente in una delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta o nella Provincia Autonoma di Bolzano.”

Riferimenti normativi e documentali

• Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato il 23 dicembre 2020.
• Legge 13 giugno 2023, n. 83, di ratifica ed esecuzione dell’Accordo.
• Articoli 2, 3 e 8 dell’Accordo Italia-Svizzera sui frontalieri.
• Scambio di lettere contestuale all’Accordo.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 25/E del 18 agosto 2023, paragrafo 2.4.2
Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 1° aprile 2016.

 

Risposta n. 127 del 22/06/2026

Produttori assicurativi di quarto gruppo in regime forfetario: CU obbligatoria se i compensi esenti IVA non transitano nel Sistema di Interscambio; codici 25 per il 2024 e 24 per il 2025

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 127 del 22 giugno 2026 – Oggetto: ADEMPIMENTI – CERTIFICAZIONE UNICA – Compensi corrisposti ai produttori di quarto gruppo in regime forfetario per servizi esenti dall’IVA e non documentati da fattura elettronica – Obbligo di emissione e trasmissione della Certificazione Unica – Articolo 4, comma 6-septies, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

La risposta precisa che l’esonero dalla Certificazione Unica previsto dall’articolo 4, comma 6-septies, del D.P.R. n. 322/1998 per i compensi corrisposti a contribuenti in regime forfetario non si applica quando i dati reddituali non sono acquisiti automaticamente dall’Amministrazione finanziaria tramite fatturazione elettronica. I produttori assicurativi di quarto gruppo in regime forfetario, che svolgono operazioni esenti IVA e non documentate da fattura elettronica né da corrispettivi telematici, restano quindi destinatari della CU. Il sostituto deve emettere e trasmettere la certificazione per il 2024 e per gli anni successivi. Per i compensi 2024 va utilizzato il codice 25 nella CU 2025; per i compensi 2025, nella CU 2026, è più corretto il codice 24. Le strutture di controllo potranno valutare la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.

Riferimenti normativi e documentali

• Articolo 4, comma 6-septies, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
• Articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
• Articoli 10, comma 1, numeri 2 e 9, e 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
• Articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
• Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 10 maggio 2019.
• Articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.
• Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E dell’11 aprile 2024.
Risposta ad interpello n. 132 del 13 maggio 2025.
• Articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Risposta n. 128 del 25/06/2026

Gruppo IVA: la fusione della rappresentante incorporata consente il subentro senza soluzione di continuità nel controllo e l’ingresso immediato delle controllate nel gruppo dell’incorporante

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 128 del 25 giugno 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Gruppo IVA – Acquisto da parte della rappresentante di un Gruppo IVA della partecipazione di controllo nella rappresentante di un altro Gruppo IVA e successiva fusione per incorporazione di quest’ultima nella prima – Instaurazione del vincolo finanziario ai sensi dell’articolo 70-quater, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

In tema di Gruppo IVA, quando la rappresentante di un gruppo incorpora per fusione la rappresentante di un altro Gruppo IVA, l’incorporante subentra ipso iure e senza soluzione di continuità nei rapporti giuridici e nei poteri di controllo dell’incorporata, comprese le relazioni finanziarie, economiche e organizzative già operanti ai sensi dell’articolo 70-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972. Ne consegue che le società già partecipanti al Gruppo IVA dell’incorporata possono confluire integralmente nel Gruppo IVA dell’incorporante dalla data di efficacia giuridica della fusione, con cessazione del gruppo dell’incorporata, senza attendere l’ordinario termine di ingresso di cui all’articolo 70-quater, comma 5.

Riferimenti normativi e documentali

Articoli 70-bis, 70-ter, 70-quater, 70-sexies e 70-duodecies del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; Articolo 2504-bis del codice civile; direttiva 2006/112/CE, Articolo 11; Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 aprile 2018; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 del 31 ottobre 2018; Risoluzioni n. 78 E del 29 luglio 2011 e n. 570624 del 1989; Risposta n. 52 del 23 febbraio 2024 

Risposta n. 129 del 25/06/2026

Direttiva interessi e canoni: la società cooperativa può rientrare tra gli enti privati commerciali se esercita in concreto attività industriale o commerciale e soddisfa i requisiti dell’articolo 26-quater D.P.R. n. 600/73

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 129 del 25 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Direttiva 2003/49/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi – Applicabilità alle società cooperative – Articolo 26-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Ai fini dell’esenzione prevista per interessi e canoni corrisposti tra società consociate di Stati membri diversi, una società cooperativa italiana, pur non essendo espressamente menzionata nell’allegato A della direttiva 2003/49/CE, può essere ricondotta alla clausola residuale degli enti privati che esercitano attività industriali e commerciali, quando svolge in concreto attività d’impresa ed è soggetta a IRES, restando ferma la verifica delle ulteriori condizioni dell’articolo 26-quater del D.P.R. n. 600/1973.

Riferimenti normativi e documentali

Direttiva 2003/49/CE; Articolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; Articolo  73 del TUIR; articoli 2511 e seguenti del codice civile; Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 47 E del 2 novembre 2005; Risposta ad interpello n. 93 del 9 aprile 2025

 

Risposta n. 130 del 25/06/2026

Compendio unico: l’agevolazione non si applica alla donazione che costituisce un usufrutto, perché la costituzione del diritto reale non integra trasferimento di terreni agricoli

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 130 del 25 giugno 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Compendio unico – Atto di donazione tramite il quale la donante costituisce il diritto di usufrutto in capo al donatario – Non applicazione delle agevolazioni fiscali previste per il compendio unico – Articolo 5-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e articolo 5-bis, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

In materia di compendio unico, l’esenzione prevista dall’articolo 5-bis del decreto legislativo n. 228/2001 e dall’articolo 5-bis della legge n. 97/1994 presuppone un trasferimento di terreni agricoli. La donazione con cui il pieno proprietario costituisce il solo diritto di usufrutto in capo al donatario non integra un trasferimento, ma una costituzione di diritto reale di godimento; pertanto l’agevolazione non si applica, anche se il donatario è imprenditore agricolo professionale e assume l’impegno decennale di conduzione.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 5-bis del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228; Articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97; articoli 978 e 980 del codice civile; D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 29 maggio 2013; Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 23 E del 3 aprile 2025; Cassazione n. 16495/2003; Cassazione n. 27293/2024.

 

Risposta n. 131 del 25/06/2026

Successioni: per i BOT acquistati prima del decesso rileva la data di esecuzione dell’operazione, non la successiva valuta sul conto corrente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 131 del 25 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Imposta di successione – Base imponibile dell’attivo ereditario in caso di acquisto di titoli di Stato (BOT) eseguito prima del decesso, con successivo regolamento contabile sul conto corrente – Articolo 12 del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

In tema di imposta sulle successioni, nella determinazione dell’attivo ereditario rileva il saldo effettivo del conto corrente alla data di apertura della successione, tenendo conto delle operazioni perfezionate prima del decesso. L’acquisto di BOT eseguito anteriormente alla morte del de cuius riduce il saldo rilevante anche se il regolamento contabile sul conto corrente ha data valuta successiva; i titoli di Stato non sono compresi nell’attivo ereditario ai sensi dell’articolo 12 del TUSD.

Riferimenti normativi e documentali

Articoli 1, 7, 8, 9, 12 e 18 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346; Articolo 1852 del codice civile; D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398; Regolamento (UE) n. 909/2014; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 16 aprile 2025; Risposta n. 318 del 2025; Risoluzioni n. 400203 del 1989 e n. 115/E del 1999.

 

 


 

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Aggiornamento dei principi contabili nazionali 2016: il primo set di Oic in consultazione

Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139 sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2015, il cd “Decreto bilanci” (inFinanza & Fisco” n. 16/2015, pag. 1168) si è completato l’iter di recepimento della direttiva 34/2013/UE (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

Tale decreto ha aggiornato la disciplina del codice civile in merito ai bilanci d’esercizio e la disciplina del D.Lgs. 127/1991 in tema di bilancio consolidato (1).

L’art. 12 del rubricato «Disposizioni finali, transitorie» del citato D.Lgs. 139/2015 prevede quanto segue:

Art. 12

Disposizioni finali, transitorie

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

2. Le modificazioni previste dal presente decreto all’articolo 2426, comma 1, numeri 1), 6) e 8), del codice civile, possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.

3. L’Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Come si legge nel sito web dell’Organismo italiano di contabilità (OIC) in base al comma 3 del art 12 del D.Lgs. 139, la predetta Fondazione ha iniziato il processo di aggiornamento dei principi contabili nazionali (ossia quelli rivolti alle società che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile) partendo da quei principi contabili maggiormente impattati dalle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 (costo ammortizzato ed attualizzazione per l’iscrizione dei crediti e dei debiti; iscrizione e valutazione in bilancio degli strumenti finanziari derivati; eliminazione dallo stato patrimoniale delle voci “costi di ricerca” e “costi di pubblicità”).

Di seguito un elenco e breve descrizione dei principi contabili pubblicati in bozza per la consultazione.

OIC 15 – Crediti

(Criteri per la rilevazione, classificazione e  valutazione dei crediti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa)

Come chiarito nella “presentazione” la nuova versione dell’OIC 15 recepisce l’introduzione del criterio di valutazione del costo ammortizzato, le novità in tema attualizzazione dei crediti, di schemi di stato patrimoniale e di conto economico, oltre a riordinare la forma della trattazione ove necessario in relazione alle novità e a un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC. Con riferimento ai crediti di natura commerciale tipicamente a breve termine e senza significativi costi di transazione, la bozza di principio contabile non produce cambiamenti rispetto alle precedenti prassi. Per quanto riguarda i crediti di natura finanziaria, possono prodursi effetti per quelli di medio-lungo termine con costi di transazione di importo rilevante oppure senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato. La precedente edizione è stata aggiornata nel giugno 2014.

OIC 16 – Immobilizzazioni materiali

(Criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni materiali, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa)

Come si legge nelle “motivazioni alla base delle decisioni assunte” “la nuova versione dell’OIC 16 recepisce principalmente:

  • l’eliminazione dei riferimenti alla sezione straordinaria del conto economico a seguito della sua soppressione ai sensi del D.lgs. 139/2015;
  • la riformulazione del principio della sostanza economica ai sensi del D.lgs. 139/2015.

La bozza dell’OIC 16 esplicita meglio che le immobilizzazioni sono rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito precisando poi che il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà. In ogni caso si afferma che “se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici” e che comunque “nell’effettuare tale analisi occorre analizzare tutte le clausole contrattuali”. Sono state, inoltre, previste delle parti ad hoc per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (ex art. 2435 bis c.c.) e le micro imprese (ex art. 2435 ter c.c.) in presenza di specificità nella disciplina di bilancio alla luce del D.Lgs. 139/2015 che dà maggiore risalto una regolazione per classi dimensionali. La precedente edizione del principio è stata pubblicata nell’agosto 2014.

OIC 19 – Debiti

(Criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei debiti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa)

La bozza dell’OIC 19 recepisce l’introduzione del criterio di valutazione del costo ammortizzato, le novità in tema attualizzazione dei debiti, di schemi di stato patrimoniale e di conto economico, oltre a riordinare la forma della trattazione ove necessario in relazione alle novità e a un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC.

Con riferimento ai debiti di natura commerciale tipicamente a breve termine e senza significativi costi di transazione, la bozza di principio contabile non produce cambiamenti rispetto alle precedenti prassi. Per quanto riguarda i debiti di natura finanziaria, possono prodursi effetti per quelli di medio-lungo termine con costi di transazione di importo rilevante oppure senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato. La precedente edizione del principio è stata pubblicata nell’agosto 2014.

OIC 24 Immobilizzazioni immateriali

(Criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni immateriali, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa)

L’OIC ha elaborato una nuova edizione dell’OIC 24 per tenere conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE. La Bozza dell’OIC 24 recepisce, infatti, l’introduzione delle novità legislative connesse all’eliminazione, dalla voce dello stato patrimoniale BI2, dei riferimenti ai costi di ricerca e pubblicità, e delle modiche alla norma relativa alla determinazione della vita utile dell’avviamento e dei costi di sviluppo. La struttura della nuova versione dell’OIC 24, è stata rivista anche al fine di distinguere le statuizioni di carattere generale contenute nei diversi paragrafi del principio contabile da quelle relative a fattispecie più specifiche che vengono ora trattate in apposite appendici che, sotto il profilo dispositivo, possono costituire, o meno, parte integrante del principio contabile. La precedente edizione del principio è stata pubblicata nel gennaio 2015.

OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Il principio contabile OIC 29 disciplina il trattamento contabile e l’informativa da fornire nella nota integrativa degli eventi che riguardano:

  • i cambiamenti di principi contabili;
  • i cambiamenti di stime contabili;
  • la correzione di errori;
  • i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

Anche per tenere conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, nella bozza di principio:

a) è stata eliminata la disciplina degli eventi straordinari;

b) è stata modificata la disciplina in tema di cambiamenti di principi contabili e di correzione di errori;

c) è stata rivista la forma della trattazione ove necessario in relazione alle novità normative ed a un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC.

Si ricorda a tal proposito che l’articolo 29 della IV direttiva (“1. Nelle voci «Proventi straordinari» o «Oneri straordinari» devono figurare i proventi o gli oneri non derivanti dalle attività ordinarie della società. 2. Se i proventi o gli oneri di cui al paragrafo 1 hanno rilevanza per la valutazione del risultato economico, nell’allegato se ne devono dare spiegazioni in merito al loro importo ed alla loro natura. Lo stesso avviene per i proventi e gli oneri imputabili a un altro esercizio.”) è stato eliminato della Direttiva 34/2013. Di conseguenza è stata eliminata, dall’art. 2425 c.c., la sezione straordinaria dallo schema di conto economico (voci E20 ed E21). La precedente edizione del principio è stata pubblicata nell’agosto 2014.

OIC 31 – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto.

A seguito del recepimento della disciplina sugli strumenti derivati, la novità introdotta dal D.Lgs. 139/2015 in merito alla rappresentazione in bilancio dei fondi può riassumersi nella previsione di una specifica voce destinata alla rilevazione del fair value negativo per gli strumenti derivati nell’ambito dei fondi rischi e oneri e l’eliminazione delle voci di costo e ricavo relative alla sezione straordinaria.

Nell’appendice “Motivazioni alla base delle decisioni assunte” si legge che” la struttura della nuova versione dell’OIC 31, conformemente a quanto fatto per gli altri OIC, è stata rivista al fine di distinguere le statuizioni di carattere generale contenute nei diversi paragrafi del principio contabile da quelle relative a fattispecie più specifiche che vengono ora trattate in apposite appendici che, sotto il profilo dispositivo, possono costituire, o meno, parte integrante del principio contabile. In particolare, la precedente versione dell’OIC 31 dedicava specifici paragrafi al trattamento contabile di alcune fattispecie di fondi rischi e oneri. In virtù di quanto detto in precedenza, si è deciso di trasferire le disposizioni relative al trattamento di questi esempi nell’Appendice A, alla quale è stata attribuita natura dispositiva e, pertanto, costituisce parte integrante del principio contabile. Sono stati inoltre fatti altri interventi di revisione del principio contabile nell’ottica di incorporare nel principio alcune fattispecie di fondi rischi e oneri che erano disciplinate in altri principi contabili, come ad esempio i fondi per contratti onerosi di lungo termine in precedenza inseriti nell’OIC 13 Rimanenze.” La precedente edizione del principio è stata pubblicata nell’agosto 2014.

OIC XX – Strumenti finanziari derivati

(Criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione degli strumenti finanziari derivati, nonché le tecniche di valutazione del fair value degli strumenti finanziari derivati e le informazioni da presentare in nota integrativa)

Il nuovo principio contabile OIC XX ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione degli strumenti finanziari derivati, nonché le tecniche di valutazione del fair value degli strumenti finanziari derivati e le informazioni da presentare in nota integrativa. Il principio destinato alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile non si applica ai bilanci di esercizio delle società assicurative. Inoltre, in applicazione di regole contenute in altri principi contabili che disciplinano specifiche fattispecie relative agli strumenti finanziari derivati, sono esclusi dall’ambito di applicazione del nuovo principio:

a) i contratti derivati aventi ad oggetto le azioni proprie della società;

b) i contratti derivati stipulati tra un acquirente e un venditore relativi agli strumenti di capitale oggetto di un’operazione straordinaria. Per operazione straordinaria si intende un’operazione che comporta il trasferimento di patrimoni di aziende, rami di azienda o società, quali le operazioni di cessione e di conferimento di aziende o rami d’azienda, le operazioni di fusione e scissione di società e le operazioni di trasformazione;

c) le opzioni di riscatto incluse nei contratti di leasing.

Il principio non tratta, altresì, le relazioni di copertura in cui lo strumento di copertura è un’attività o passività finanziaria non derivata.

Ai sensi dell’articolo 2426 comma 3 del codice civile rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo principio anche quei contratti di acquisto e vendita di merci che conferiscono all’una o all’altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze di acquisto, vendita o di utilizzo merci;

b) il contratto sia destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;

c) si preveda che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

Link alle bozze dei principi contabili nazionali in fase di aggiornamento:

(la denominazione del documento contiene il link web al sito della fondazione Oic)

OIC 15 Crediti – Bozza per la consultazione (osservazioni preferibilmente entro il 30 aprile 2016)

OIC 16 – Bozza per la consultazione (osservazioni preferibilmente entro il 4 giugno 2016)

Versione con traccia delle modifiche – Bozza per la consultazione_track changes

OIC 19 Debiti – Bozza per la consultazione (osservazioni preferibilmente entro il 30 aprile 2016)

OIC 24 – Bozza per la consultazione (osservazioni preferibilmente entro il 4 giugno 2016)

Versione con traccia delle modifiche – Bozza per la consultazione_track changes

OIC 29 – Bozza per la consultazione (osservazioni preferibilmente entro il 31 maggio 2016)

Versione con traccia delle modifiche Bozza per la consultazione_track changes

OIC 31 – Bozza per la consultazione (osservazioni preferibilmente entro il 4 giugno 2016)

Versione con traccia delle modifiche – Bozza per la consultazione_track changes

OIC XX Strumenti finanziari derivati – Bozza per la consultazione (osservazioni preferibilmente entro il 31 maggio 2016)

 


Nota (1) – Il testo fronte, ante e post modifiche apportate dal D.Lgs. 18/08/2015, n. 139, degli artt. 27, 28 comma 2, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, del D.Lgs. 09/04/1991, n. 127 è stato pubblicato in Finanza & Fisco” n. 17/2015, da pag. 1249.