SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 28 del 2023

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Commenti

 

Tregua fiscale

 

Ravvedimento “speciale” e chiusura liti pendenti al 30 settembre, regolarizzazione di irregolarità formali al 31 ottobre

Le proroghe delle scadenze della Tregua fiscale

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Ricorso nativo informatico non firmato digitalmente notificato a mezzo Pec

 

Rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa alla possibile invalidità del ricorso per cassazione nativo informatico non firmato digitalmente notificato a mezzo Pec

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza interlocutoria n. 16454 del 9 giugno 2023: «IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per cassazione – Ricorso – Forma e contenuto – Processo tributario – Ricorso per cassazione nativo digitale – Notificazione a mezzo Pec – Assenza di firma digitale dell’Avvocato dello Stato – Conseguenze – Invalidità – Questione di massima di particolare importanza – Devoluzione della questione alle Sezioni Unite»

 

  • Sezione III Civile

 

Responsabilità dell’A.F. per il danno subito dal contribuente

 

Errori grossolani e autotutela negata. L’Agenzia delle entrate responsabile per il danno subito dal contribuente

Corte Suprema di Cassazione – Sezione III Civile – Ordinanza n. 5984 del 28 febbraio 2023: «RESPONSABILITÀ CIVILE – AUTOTUTELA – Responsabilità dell’Amministrazione per il danno subito dal contribuente – Amministrazione pubblica – Atti discrezionali – Limiti posti dalla legge e dal principio primario di cui all’art. 2043 cod. civ. – Obbligo di osservanza per la P.A. – Sussistenza – Comportamento doloso o colposo della P.A. comportante la lesione di un diritto soggettivo – Potere di accertamento da parte del giudice ordinario – Configurabilità – Fattispecie relativa al mancato annullamento in sede di autotutela di atto impositivo illegittimo affetto da errori grossolani – Art. 97 Cost. – Art. 2043 c.c.»

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

Assenza della firma digitale nel ricorso alle Corti di Giustizia Tributaria

 

Il ricorso-reclamo senza firma digitale anche se notificato a mezzo Pec è inammissibile

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Como – Sezione I – Sentenza n. 90 del 16 marzo 2023: «PROCEDIMENTO CIVILE – Domanda giudiziale – Citazione – Contenuto – Sottoscrizione del procuratore – Atto introduttivo del giudizio redatto in formato elettronico – Firma digitale – Necessità – Mancanza – Invalidità dell’atto – Processo tributario – Ricorso – Assenza firma digitale – Rileva – Inammissibilità – Sussiste – Artt. 16-bis e 18, commi 3 e 4 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

 

Prassi

 

Stabile organizzazione – Debitore d’imposta

 

Branch: quando l’attività promozionale e preparatoria è soggetta all’IVA italiana

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 336 del 1° giugno 2023: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) -Intervento della stabile organizzazione in attività immateriali non caratterizzate in quanto tale dalla presenza in loco di una rilevante organizzazione di mezzi umani e tecnici – Attività di promozione e commercializzazione del servizio di gestione di portafoglio erogato dalla struttura lussemburghese e cura in maniera continuativa i rapporti con la clientela italiana – Condizioni che devono ricorrere affinché ai fini IVA di una stabile organizzazione italiana di un soggetto domiciliato e residente all’estero possa considerarsi debitrice dell’IVA relativa alle operazioni attive e passive poste in essere dal soggetto non residente per il suo tramite – Rilevanza che la Branch sia dotata di un’adeguata struttura di mezzi umani e tecnici mediante la quale svolge un ruolo attivo nella definizione dei contratti “firmati” dalla Casa Madre e nella gestione di una parte rilevante dell’attività di quest’ultima – Artt. 7, comma 1, lett. d) e 17, comma secondo e quarto, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 192-bis, della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 – Art. 53, del Regolamento d’esecuzione (UE) n. 282/2011 del 15 marzo 2011»

 

Rilevanza ai fini IVA della partecipazione attiva della stabile organizzazione nelle cessioni/acquisti di beni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 374 del 10 luglio 2023: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Intervento della stabile organizzazione nelle cessioni di beni e prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia – Condizioni che devono ricorrere affinché ai fini IVA una stabile organizzazione italiana di un soggetto domiciliato e residente all’estero possa considerarsi debitrice dell’IVA relativa alle operazioni attive e passive poste in essere dal soggetto non residente per il suo tramite – Artt. 7, comma 1, lett. d) e 17, comma secondo e quarto del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 -Art. 192-bis, della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 – Art. 53 del Regolamento d’esecuzione (UE) n. 282/2011 del 15 marzo 2011»

 

Liquidazione dell’imposta sulle successioni dovuta da eredi e legatari

 

Il valore ereditario (ivi compreso il valore della quota) è determinato al netto dei legati. Il revirement dell’Agenzia delle entrate sulla liquidazione dell’imposta di successione

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 E del 6 luglio 2023: «IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI -SUCCESSIONI MORTIS CAUSA – Imposta sulle successioni – Base imponibile – Attivo ereditario – Base imponibile -Valore netto dell’asse ereditario – Legato – Determinazione al netto dei legati pecuniari – Artt. 8 comma 3 e 20, del D.Lgs. 31/10/1990, n. 346 – Art. 588 c.c. – Artt. da 649 a 673 c.c. – Art. 53, Cost.»

 

Sanità privata esenzioni e riduzioni IVA

 

Il nuovo regime IVA (in esenzione) sulle prestazioni sanitarie rese dalle case di cura non convenzionate e (agevolato) sulle prestazioni di alloggio agli accompagnatori

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 E del 7 luglio 2023: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati – Art. 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Tabella A, Parte Terza, n. 120), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 18, del D.L. 21/06/2022, n. 73, conv., con mod., dalla L. 04/08/2022, n. 122 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) – Art. 132, paragrafo 1, lettere c) e b), della Direttiva 2006/112/CE»

 

Consiglio Nazionale del Notariato

 

 Beni immobili – Cessione agevolata ai soci

Cessioni onerose di beni immobili in favore dei soci agevolate ai sensi della legge n. 197 del 2022: aspetti e soluzioni notarili

Studio n. 45-2023/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 3 maggio 2023

 

 

 

 

Legislazione

 

 

Il decreto-legge “Bollette” convertito in legge
D.L. 30/03/2023, n. 34, conv., con mod., dalla L. 26/05/2023, n. 56

 

Il Decreto “Bollette” con la proroga dei termini per la “Tregua fiscale” convertito in legge

Il testo del Decreto-Legge 30 marzo 2023, n. 34, conv., con mod., dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56, recante: «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali», coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Chiusura delle liti fiscali pendenti

 

Liti pendenti. Approvati gli aggiornamenti per il modello e le istruzioni per la domanda di definizione agevolata. Domande fino al 30 settembre 2023

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 luglio 2023, prot. n. 250755/2023: «Modalità di attuazione dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate»

 

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Chiarimenti sull’applicazione del regime del consolidato fiscale alle società “sorelle”, sul “controllo rilevante” e sulla continuazione in caso di della scissione della consolidante

La stabile organizzazione in Italia di un soggetto residente in un paese comunitario può svolgere il ruolo di consolidata a patto che eserciti un’attività d’impresa. Questo è uno dei temi approfonditi nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 40 E del 26 settembre 2016. Il documento interpretativo, oltre a rispondere ad alcuni dubbi sollevati dai contribuenti con specifiche istanze di interpello o richieste di consulenze giuridiche, fornisce i primi chiarimenti in merito alle modifiche apportate dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, cd “decreto internazionalizzazione” — in “Finanza & Fisco” n. 18/2015, pag. 1328) alla disciplina del consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR, le cui disposizioni di attuazione sono contenute nel Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 9 giugno 2004.

La stabile organizzazione e il consolidato nazionale

Attraverso schemi ed esempi, la circolare affronta i diversi casi in cui un soggetto non residente può partecipare al regime fiscale unico, sia in qualità di consolidante sia in qualità di consolidata, attraverso una propria stabile organizzazione. In particolare, viene chiarito che la stabile organizzazione assume naturalmente il ruolo di consolidante alla presenza di due requisiti: l’esercizio nel territorio dello Stato di un’attività d’impresa e la residenza della casa madre che intende consolidare le proprie controllate residenti in Italia in un Paese con cui è in vigore un accordo contro la doppia imposizione che preveda un adeguato scambio di informazioni. In questo caso, le partecipazioni delle controllate italiane possono anche non essere comprese nel patrimonio della stabile organizzazione, in linea con il “functionally separate entity approach”, introdotto dal decreto internazionalizzazione, per cui il reddito della stabile organizzazione va determinato in base ai suoi rischi, funzioni e asset.

“Consolidato tra sorelle”, tutti i requisiti necessari

La circolare chiarisce inoltre alcuni aspetti operativi della disposizione introdotta dal decreto internazionalizzazione, che consente il consolidato nazionale anche tra società residenti controllate da una società estera priva di stabile organizzazione in Italia, purché residente in uno Stato UE o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con cui l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. In particolare, vengono precisati i requisiti richiesti dal regime sia per la controllante non italiana sia per le controllate italiane e si chiarisce che il consolidamento è ammesso anche nel caso in cui nella catena di controllo tra consolidante e consolidata siano presenti società residenti in Paesi non UE/SEE che siano collaborativi con l’Italia.

I consolidati già in corso e i casi particolari

Soluzioni nero su bianco anche per l’innesto delle nuove disposizioni all’interno dei consolidati già esistenti e per la verifica della sussistenza del “controllo rilevante” in casi speciali, come in presenza di un vincolo di pegno sulla partecipazione nella consolidata, nelle situazioni in cui la partecipazione sia stata sottoposta a sequestro o, ancora, in caso di operazioni straordinarie. Vengono infine fornite le modalità operative per l’ammissione in qualità di consolidate delle società neoacquisite, stabilendo che l’entrata nella tassazione di gruppo si considera avvenuta sin dall’esercizio in cui la consolidante ne acquisisce il controllo. (Fonte, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 26 settembre 2016)