Sport, dai Commercialisti un documento sui bilanci delle associazioni dilettantistiche

I modelli forniti possono già essere applicati volontariamente per i bilanci e i rendiconti riferibili all’annualità 2023 e per gli enti che presentano un periodo amministrativo non coincidente con l’anno solare

 

Il Consiglio nazionale e la Fondazione nazionale Ricerca dei commercialisti hanno pubblicato il documento “Schemi di bilancio delle associazioni sportive dilettantistiche”.

Nell’introduzione al documento il Vicepresidente del Consiglio nazionale Michele De Tavonatti, il Consigliere nazionale David Moro (entrambi delegati agli Enti del Terzo settore), e il Presidente della Fondazione Antonio Tuccillo, ricordano come la riforma dello Sport stia divenendo progressivamente operativa nei suoi diversi ambiti di applicazione e che “a differenza di quanto previsto nel Terzo settore, nella disciplina di riferimento risulta assente una “modulistica” degli schemi di bilancio che contribuisca a fornire chiarezza in merito alla posizione patrimoniale e finanziaria e ai risultati realizzati dagli enti sportivi”.

 

In questo contesto “il Consiglio nazionale e la Fondazione hanno inteso suggerire, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, un riferimento “di base”, per gli iscritti all’Albo e per gli operatori del settore, che possa essere utilizzato per creare un clima di trasparenza e attendibilità sempre maggiore anche per il mondo sportivo dilettantistico. Gli schemi, pur avendo evidentemente una matrice civilistica, sono per quanto possibile riconciliati anche con le disposizioni fiscali in vigore”.

 

Il documento prevede due modelli alternativi:

  • un primo modello articolato sul principio di competenza economica e composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione;
  • un secondo modello articolato sul principio di cassa e composto da un Rendiconto per cassa con talune annotazioni ricavabili in prevalenza da specifiche disposizioni normative. I modelli forniti risultano già volontariamente applicabili per i bilanci e i rendiconti riferibili all’annualità 2023 e per gli enti che presentano un periodo amministrativo non coincidente con l’anno solare.

 

Il documento è scaricabile dal sito della Fondazione nazionale di ricerca (https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/)

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 13 dicembre 2023)




Bonus Collaboratori Sportivi: erogazione automatica aprile e maggio. Da Sport e Salute S.p.A le istruzioni e le risposte alle domande più frequenti (Faq)

 

 

“Come previsto dall’art. 44, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, c.d. “decreto sostegni-bis”, Sport e Salute S.p.A. (Link al sito web: https://www.sportesalute.eu/) procederà, anche per i mesi di aprile e maggio 2021, ad erogare, in via automatica, l’indennità prevista dalla normativa vigente ai collaboratori sportivi già beneficiari dell’indennità per i mesi precedenti. Hanno diritto all’erogazione automatica i collaboratori che, in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, e, per i quali, sussistono gli altri requisiti di cui dall’art. 44, sopra richiamato.

  • Nelle prossime ore, pertanto, ai collaboratori sportivi che hanno già ricevuto l’indennità per uno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre, dicembre 2020 e/o gennaio-febbraio-marzo 2021, verrà inviata la mail contenente il link per confermare, o meno, la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 44 del c.d. “Decreto sostegni-bis”, ai fini dell’erogazione dell’indennità prevista per i mesi di aprile e maggio 2021.
  • Pertanto, l’utente dovrà confermare la permanenza dei presupposti, anche per il periodo di aprile e maggio 2021, che deve essere considerato unitariamente, compilando l’apposita dichiarazione che si aprirà cliccando sul link fornito nella mail che gli verrà inviata da Sport e Salute S.p.A. Gli aventi diritto avranno inoltre la possibilità di accedere in piattaforma con le modalità descritte in calce.
  • La dichiarazione dovrà, quindi, essere resa attraverso un “flag” nella maschera che comparirà cliccando sul link ricevuto oppure accedendo alla piattaforma informatica. Tutti coloro che non renderanno la dichiarazione richiesta entro il termine del 4 giugno 2021 non riceveranno l’erogazione automatica.
  • Come disposto dalla legge, l’ammontare dell’indennità è determinato come segue:
    • ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;
    • ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 1.600;
    • ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 800.
  • Ai fini della determinazione dell’ammontare dell’indennità, Sport e Salute utilizza i dati dichiarati dai beneficiari all’Agenzia delle Entrate in merito ai compensi sportivi percepiti nell’anno 2019.
  • Si precisa che Sport e Salute S.p.A. effettuerà verifiche sull’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti dalle predette norme per l’assegnazione dell’indennità provvedendo, in caso di esito negativo, al recupero delle somme erogate con tutte le conseguenti responsabilità per indebita percezione di contributi pubblici (ex art. 316-ter. c.p.). All’esito, i collaboratori sportivi che hanno già ricevuto l’indennità per uno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre o dicembre 2020 e/o gennaio-febbraio-marzo 2021 e che renderanno la dichiarazione di conferma, riceveranno il pagamento dell’indennità per i mesi di aprile e maggio 2021 automaticamente, senza dover presentare altra domanda”.

(Cosi, comunicato pubblicato nel sito: www.sportesalute.eu)

Consulta qui le FAQ
(Link al sito web: https://www.sportesalute.eu/faq-erogazione-automatica-aprile-e-maggio.html)




Decreto sostegni-bis. Il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive è prorogato per il 2021

Il decreto legge 73/2021 (Decreto sostegni-bis), all’articolo 10, commi 1 e 2, ha esteso al 2021 le disposizioni di cui al decreto legge 14 agosto 2020, n.104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, relativamente agli investimenti in sponsorizzazioni sostenuti, anche per tutto l’anno 2021.

Ciò significa che, secondo le modalità che saranno rese note sul sito del Dipartimento per lo sport, sarà possibile richiedere la detrazione del 50% a valere su tutte le spese sostenute nell’anno 2021. La documentazione necessaria da conservare e produrre al momento della domanda sarà la stessa prevista per l’annualità 2020.

Nel frattempo, continua l’istruttoria sulle domande presentate per l’anno 2020: sono pervenute al Dipartimento oltre 2.400 istanze. L’elenco delle domande ammesse e dei crediti concessi verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento una volta terminata la fase istruttoria. Si rammenta che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 Dicembre 2020, il termine ultimo per la presentazione delle domande relative all’annualità 2020 era il primo aprile 2021; non verranno prese in considerazione le domande oltre tale termine.

 

Le altre misure per lo sport 

 

Nello stesso Decreto Sostegni-bis sono state, inoltre, incrementate le dotazioni dei fondi a garanzia dei prestiti a tasso agevolato erogati dall’Istituto per il Credito sportivo: rispettivamente, il Fondo di cui all’articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 viene incrementato di 30 milioni, mentre il Fondo speciale di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 viene incrementato di una somma pari a 13 milioni.

Vengono stanziati ulteriori 220 milioni per le indennità dei mesi di aprile e maggio dei collaboratori sportivi.

Viene integralmente confermato il sistema a scaglioni previsto dal decreto sostegni, senza alcuna riduzione delle somme previste. La società sport e salute procederà all’erogazione dei contributi.

Viene risolta la casistica relativa alle “incongruenze INPS”, ossia i circa 11.500 collaboratori sportivi che, a causa di quanto previsto nelle disposizioni normative precedenti, percependo contributi parziali o limitati nel tempo da parte dell’INPS, non hanno potuto percepire il bonus collaboratori sportivi.

 

Fonte: Dipartimento dello sport – http://www.sport.governo.it/

 




Le misure per lo sport previste dal “Decreto Sostegni” convertito in legge

È entrata in vigore il 22 maggio 2021, la legge 21 maggio 2021, n. 69 che converte il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto “Decreto Sostegni 1”)

Si evidenziano di seguito le novità introdotte per il mondo dello sport in sede di conversione, rispetto alle misure già previste nell’originario decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

 

Art. 2  – Misure di sostegno ai comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici

 

Per sostenere le realtà che sono state interessate dalla mancata apertura della stagione sciistica 2020/2021, viene istituito un fondo da 700 milioni per l’anno 2021 presso il Ministero del Turismo.

Di queste risorse, 40 milioni di euro sono destinati ai maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali risultano operanti; questo importo verrà distribuito alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per l’erogazione agli interessati, secondo criteri e modalità di assegnazione dei contributi che verranno definiti dalle stesse con proprio provvedimento.

 

Art. 14 bis  – Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche

 

Viene rifinanziato il Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, con una dotazione di risorse pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021 destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l’attività sportiva.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché’ le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

 

Art. 30, comma 6-bis – Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga  

 

Si prevede che gli enti locali possono avvalersi della Fondazione patrimonio comune dell’Associazione nazionale dei comuni italiani, per l’adozione di misure a sostegno delle attività degli impianti sportivi comunali connesse alla ripartenza del settore sportivo, nella redazione di studi di fattibilità e dei relativi piani economico-finanziari per la costruzione, l’ampliamento, il miglioramento, il completamento e la messa a norma degli impianti, al fine di garantire il rispetto delle linee guida in termini di sicurezza e in particolare per la riduzione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico.

Per tali finalità sono stanziati a favore della medesima Fondazione 500.000 euro per l’anno 2021.

 

Art. 34 – Misure a tutela delle persone con disabilità  

 

Al fine di dare attuazione alle politiche per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, viene istituito un Fondo denominato «Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità», con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021 per finanziare interventi e progetti per la promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive e per l’inclusione lavorativa e sportiva, nonché per il turismo accessibile per le persone con disabilità. 

I criteri e le modalità di utilizzo del Fondo vengono definiti con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali.

Su tali decreti in materia di inclusione sportiva è acquisito il concerto dell’Autorità politica delegata in materia di sport.

 

Art. 36 ter – Misure per le attività sportive

 

La legge di conversione, infine, reintroduce la possibilità che i soggetti che offrono servizi sportivi riconoscano agli acquirenti dei loro servizi, alternativamente al rimborso o alla realizzazione delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dell’emergenza nazionale, ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile.

 

Fonte: Dipartimento per lo sport – http://www.sport.governo.it/

 




Le misure per lo sport del Decreto “Sostegni”

Con il Decreto-Legge n. 41 del 22 marzo 2021, il Governo ha approvato le misure a sostegno dei settori economici e lavorativi più direttamente interessati dalle misure restrittive adottate per la tutela della salute in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ancora in atto.

 

In sintesi le principali misure destinate al settore sportivo:

 

Indennità in favore dei lavoratori sportivi (art. 10, comma 10): vengono stanziati 350 milioni di euro in favore dei lavoratori sportivi che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati. La misura è stata rimodulata in modo da prevedere un contributo forfettario basato sul reddito da lavoro sportivo, percepito nell’anno 2019, dichiarato a Sport e Salute dai beneficiari al momento della presentazione della domanda nella piattaforma informatica.

Sono previsti i seguenti scaglioni:

  • euro 3.600 se i compensi da lavoro sportivo relativi all’anno fiscale 2019 superano i 10.000 euro annui;
  • euro 2.400 se i compensi sono compresi tra i 4.000 ed i 10.000 euro annui;
  • euro 1.200 se i compensi sono inferiori a euro 4.000 annui.

L’indennità è erogata da Sport e Salute. Il numero stimato di beneficiari è circa 190 mila persone, cui si aggiungono le nuove domande.

 

Misure di sostegno ai lavoratori della montagna (art. 2): presso il Ministero dell’economia e delle finanze viene istituito un fondo di 700 milioni di euro per l’anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in favore dei soggetti economici operanti negli sport invernali in montagna. In particolare, una percentuale non inferiore al 70% del finanziamento è destinata ai comuni montani che, nell’anno 2019, abbiano registrato presenze turistiche in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni, in ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune venduti nell’anno 2019. La restante percentuale è distribuita agli altri comuni dei medesimi comprensori sciistici, ai maestri di sci iscritti agli albi e alle scuole di sci.

 

Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici (art.1): il decreto stanzia oltre 11 miliardi di euro per l’introduzione di una serie di misure a sostegno degli operatori economici (imprese, artigiani o professionisti) titolari di partita iva con un fatturato inferiore ai 10 milioni che abbiano avuto perdite a causa dell’epidemia, nel secondo periodo di imposta antecedente l’entrata in vigore del Decreto-Legge. Viene superato il sistema dei codici Ateco precedentemente utilizzato. La quantificazione degli indennizzi avviene mediante comparazione del fatturato o dei corrispettivi medi dell’anno 2020 con quelli del 2019; il contributo viene quantificato su una percentuale della differenza tra i due periodi e calcolato a seconda del volume dei ricavi o compensi, privilegiando i soggetti più “piccoli”. Di questa misura potranno beneficiare gli operatori economici del settore sportivo, quali palestre o piscine costituite in forma societaria, o lavoratori sportivi titolari di partita IVA.

Alle misure specificamente indirizzate al mondo dello sport e agli operatori ad esso collegati, sono pertanto destinati circa 1 miliardo di euro. A queste vanno ad aggiungersi le somme destinate alla misura in favore dei titolari di partita Iva, operatori dello sport inclusi, e quelle destinate ad altre misure generali, come quelle previste per la riduzione delle bollette elettriche non ad uso domestico.

 

L’art. 30 del decreto-legge prevede infine la modifica della decorrenza delle misure previste dai decreti legislativi nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 28 febbraio 2021 di riforma dello sport.

In particolare, il comma 7 proroga al 1 gennaio 2022 l’entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, ad esclusione di quelle relative alla disciplina del lavoro sportivo, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.

Il comma 8 proroga al 1 gennaio 2022 l’entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 37 recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

Il comma 9 proroga al 1 gennaio 2022 l’entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38.

Il comma 10 proroga al 1 gennaio 2022 l’entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.

Il comma 11 proroga al 1 gennaio 2022 l’entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo28 febbraio 2021, n. 40.

Fonte: avviso del 23 marzo 2021 – Dipartimento dello Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri