Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA 2022 relativa all’anno 2021

Nel rispetto di quanto stabilito dal provvedimento del 14 gennaio 2022 con cui sono stati approvati il modello di dichiarazione annuale IVA 2022 e il modello di dichiarazione annuale IVA BASE 2022, concernenti l’anno 2021, con successivo provvedimento del 31 gennaio 2022 approvate le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione per via telematica all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2021 da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento dichiarativo, che provvedono direttamente all’invio, nonché da parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali intermediari abilitati alla trasmissione.

 




Dichiarazioni di intento. Il software di compilazione si adegua al nuovo modello approvato con provvedimento prot. n. 96911/2020

Rilasciata una nuova versione del software Comunicazione Dichiarazioni di intento per la compilazione della nuova dichiarazione di intento da presentare in via autonoma.

Scarica la versione software: 1.3.0 del 02/03/2020
Indipendentemente dal sistema operativo, per eseguire il software selezionare il link: Dichiarazioni di Intento (IVI15). (Link: sito Agenzia delle entrate)

Aggiornata, di conseguenza, la procedura di controllo.

 

 




Dichiarazioni d’intento. Aggiornati modello, istruzioni di compilazione e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati | A ciascun fornitore, dal prossimo 2 marzo, informazioni disponibili sul “Cassetto fiscale”

 

Con provvedimento del 27 febbraio 2020, prot. n. 96911/2020, del direttore dell’Agenzia delle entrate, approvate le modalità con le quali l’Agenzia delle entrate rende disponibili a ciascun fornitore, dal prossimo 2 marzo, mediante l’utilizzo del “Cassetto fiscale”, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali per via telematica all’Agenzia medesima, al fine di consentire a questi ultimi di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con il medesimo provvedimento aggiornati il modello di dichiarazione d’intento, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, per adeguarli alla normativa vigente. Il modello è immediatamente utilizzabile, tuttavia, l’utilizzo del modello approvato con provvedimento del 2 dicembre 2016 è comunque consentito fino al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento in esame sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Il provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate recepisce le novelle introdotte dall’articolo 12-septies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (in “Finanza & Fisco” n. 19-20/2019, pag. 902), che hanno modificato la disciplina delle dichiarazioni di intento prevista dal decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, in materia di imposta sul valore aggiunto e il relativo regime sanzionatorio di cui al comma 4-bis dell’articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

In particolare, il citato articolo 12-septies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 nel sostituire la lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 746 del 1983, conferma, di fatto, il previgente sistema di funzionamento, continuando ad essere stabilita nell’attualità (come in precedenza) la trasmissione telematica della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle entrate che è tenuta a rilasciarne apposita ricevuta telematica, e contrariamente a quanto avveniva precedentemente, sopprime l’obbligo di consegnare «al fornitore o prestatore, ovvero in dogana» la dichiarazione d’intento in questione, unitamente alla ricevuta dell’avvenuta sua presentazione telematica all’Agenzia delle entrate. La novella legislativa prescrive, infatti, che la ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate riporti l’indicazione del protocollo di ricezione e che gli estremi di detto protocollo debbano essere indicati dal cedente nelle fatture emesse in base alla dichiarazione d’intento, ovvero essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale.

Informazioni (estremi del protocollo) che i fornitori indicati dagli esportatori nelle dichiarazioni d’intento, potranno consultare entrando nel proprio “Cassetto fiscale” attraverso i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate (Entratel, Fisconline). Le informazioni potranno essere consultate anche dagli intermediari delegati dai fornitori ad accedere al proprio “cassetto fiscale”.

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2020, prot. n. 96911/2020, recante: «Modalità operative per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 12-septies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con il quale è stato modificato l’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.17. Aggiornamento del modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati», pubblicato il 27.02.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244