Opzioni per la fruizione in compensazione dei crediti tracciabili e spalmacrediti in 10 anni da bonus edilizi. Possibile annullare le comunicazioni

L’Agenzia delle entrate con il provvedimento del Direttore prot. n. 132123 del 18 aprile 2023 ha disciplinato le modalità con cui i fornitori e i cessionari devono comunicare la ripartizione in dieci rate annuali dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia stessa entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati, come disposto dall’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.

Inoltre, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022, come modificato dal successivo provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, ha previsto l’obbligo di comunicare tramite la “Piattaforma cessione crediti”, l’opzione per la fruizione in compensazione dei crediti tracciabili ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in luogo dell’ulteriore cessione dei crediti stessi.

Considerate le richieste pervenute dai fornitori e cessionari, titolari dei crediti, che hanno erroneamente effettuato le suddette comunicazioni, al fine di consentire a tali soggetti di rimuoverne gli effetti, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 settembre 2023, prot. n. 332687/2023  sono state definite le modalità per richiedere l’annullamento delle comunicazioni di cui trattasi.

Di seguito quanto disposto dal citato provvedimento prot. n. 332687/2023 che rende ora possibile annullare le predette comunicazioni.

 

Annullamento della comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui

 

La comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura, effettuata ai sensi del provvedimento del Direttore della medesima Agenzia prot. n. 132123 del 18 aprile 2023, può essere annullata su richiesta del titolare dei crediti.

La richiesta di annullamento deve essere effettuata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, denominato Piattaforma cessione crediti, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, o avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti, ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio 2013.

Con avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate sarà resa nota la data di attivazione della funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” che consentirà l’invio della richiesta del sopra citato annullamento.

Fino all’attivazione delle funzionalità della Piattaforma cessione crediti, la richiesta di cui di annullamento deve essere effettuata tramite il modello denominato “Richiesta di annullamento della ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui”, allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 settembre 2023, prot. n. 332687/2023, compilato e sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal titolare del credito. In caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità.

Il modello deve essere trasmesso tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

L’esito della richiesta viene fornito entro 30 giorni.

L’accoglimento della richiesta di annullamento determina:

  • la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili risultante dalla ripartizione in dieci rate. Pertanto, l’intera richiesta viene respinta se non sono disponibili crediti sufficienti per assorbire la riduzione;
  • il ripristino dell’ammontare della rata del credito originario, a cui saranno attribuiti il codice tributo, l’anno di riferimento e la scadenza che aveva prima della ripartizione in dieci rate.

 

Annullamento dell’opzione per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti tracciabili

 

I cessionari dei crediti di imposta a cui è attribuito un codice identificativo univoco (c.d. crediti tracciabili), di cui ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022 e prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, che hanno optato per la fruizione in compensazione del credito ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, possono chiedere l’annullamento di tale opzione per l’intero importo di una o più rate.

La richiesta deve essere effettuata tramite la “Piattaforma cessione crediti” direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, utilizzando l’apposita funzionalità che sarà disponibile a decorrere dal 5 ottobre 2023.

L’accoglimento della richiesta di annullamento determina la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili per i quali era stata comunicata l’opzione per l’utilizzo tramite modello F24, con la conseguente riattivazione della facoltà di cessione delle relative rate. Pertanto, la richiesta verrà respinta limitatamente alle rate per le quali non risulti disponibile un credito fruibile sufficiente per lo stesso codice tributo e anno di riferimento.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 16 del 2023

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Commenti

 

Sulla dubbia impugnabilità della informativa di presa in carico
di Antonino Russo

 

Giurisprudenza

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

Regime fiscale agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche

 

Associazione sportiva dilettantistica. Sull’onere probatorio per disconoscere il regime agevolato previsto dall’art. 148 TUIR

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trieste – Sezione II – Sentenza n. 72 del 29 marzo 2023: «ENTI NON COMMERCIALI – Associazioni sportive dilettantistiche – Esenzioni – Condizioni per riconoscere la natura di ASD – Effettiva vita associativa ed assembleare – Necessità – Violazione del principio di democraticità – Onere probatorio – Applicazione implicita dell’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 69, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 148, comma 8, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 4, comma 4, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – L. 16/12/1991, n. 398 – Art. 90, della L. 27/12/2002, n. 289 – Art. 2697 c.c. • AVVISO DI ACCERTAMENTO – Motivazione ed onere della prova – Agevolazioni tributarie – Rispetto delle regole normative di “democrazia interna” prescritte per il regime fiscale agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche – Onere probatorio – Distribuzione • ENTI NON COMMERCIALI – Regime fiscale agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche – Disconoscimento della qualifica di ASD – Requisiti per usufruire del regime agevolato previsto dall’art. 148 TUIR per le associazioni sportive dilettantistiche – Necessità – Onere probatorio»

 

Agevolazioni fiscali per le associazioni sportive dilettantistiche. Il recente pensiero della Corte di Cassazione

 

 

Prassi 

 

Agenzia delle Entrate

 

Contenzioso Tributario – Conciliazione agevolata

 

Conciliazione agevolata, anche parziale. Nuove istruzioni delle Entrate su riduzione delle sanzioni e rateazione alla luce delle modifiche introdotte dal nuovo Decreto “Bollette

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 19 aprile 2023: «TREGUA FISCALE – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Conciliazione giudiziale “fuori udienza” – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie – Beneficio della riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo e rateazione in cinque anni (venti rate trimestrali di pari importo) – Art. 48, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 1, commi da 206 a 212, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) – Art. 17, comma 2, del D.L. 30/03/2023, n. 34 in corso di conversione in legge»

  

 

 Superbonus e altri bonus edilizi

 

Bonus edilizi e condizioni SOA. Il punto dell’Agenzia delle entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 E del 20 aprile 2023: «SUPERBONUS E BONUS EDILIZI DIVERSI DAL SUPERBONUS – Condizioni SOA – Impresa esecutrice – Qualificazione delle imprese per l’accesso ai bonus edilizi di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 – Art. 10-bis, del D.L. 21/03/2022, n. 21, conv., con mod., dalla L. 20/05/2022, n. 51 – Interpretazione autentica di cui all’art. 2-ter del D.L. 16/02/2023, n. 11, conv., con mod., dalla L. 11/04/2023, n. 38 – Art. 84, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)»

 

 

Legislazione

 

Agenzia delle entrate – Servizi on-line

 

Abilitazione delle persone di fiducia. Per l’accesso e la fruizione dei servizi online dell’Agenzia delle entrate pronto un nuovo modello di richiesta per i soggetti che agiscono in nome e per conto di altri

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 aprile 2023, prot. n. 130859/2023: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 173217 del 19 maggio 2022 concernente l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate da parte dei rappresentanti legali e delle persone di fiducia»

 

Dichiarazione 730 precompilata
Destinatari e modalità di accesso

 

Le regole per l’accesso alla dichiarazione 730/2023 precompilata e l’elenco degli oneri (detraibili e deducibili), trasmessi da soggetti terzi, che sono utilizzati per l’elaborazione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 aprile 2023, prot. n. 131884/2023: «Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati»

 

Superbonus e altri bonus edilizi – Opzione Spalmacrediti decennale

 

Superbonus, bonus barriere architettoniche e sismabonus: le regole per utilizzare il cosiddetto “Spalmacrediti”

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 aprile 2023, prot. n. 132123/2023: «Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 – fruizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi»

 

 

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