Nuove disposizioni complementari nazionali al codice doganale dell’unione. Dalle Dogane i primi chiarimenti

In vigore dal 4 ottobre 2024, le nuove “disposizioni complementari nazionali al codice doganale dell’Unione”, allegate al decreto legislativo 141 del 26 settembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2024. Si richiama, tuttavia, l’attenzione sull’articolo 7, comma 3 del medesimo decreto, con il quale si dispone che le sanzioni amministrative di cui all’allegato 1 e all’articolo 3 del D.Lgs si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

L’articolato è strutturato in soli 122 articoli, a fronte dei più di 350 del previgente testo unico, che disciplinano, in attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella Legge 9 agosto 2023, n. 111 – legge delega-, e in modo innovativo, le procedure e le violazioni doganali rimesse dal codice doganale dell’Unione alla disciplina nazionale.

A tal riguardo, l’Agenzia delle Dogane ha diffuso la Circolare 20, datata 4 ottobre 2024, che fornisce le prime necessarie indicazioni per comprendere le molteplicità novità introdotte.

  

Vedi anche:

In Gazzetta e in vigore il decreto delegato per la revisione della disciplina doganale




In Gazzetta e in vigore il decreto delegato per la revisione della disciplina doganale

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 2024, il Decreto legislativo n. 141 del 26 settembre 2024. Il provvedimento delegato reca disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e di revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, in attuazione degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3 della legge n. 111 del 2023 (delega al Governo per la riforma fiscale).

In particolare, attua l’articolo 11 della legge n. 111 del 2023, che reca i principi e i criteri direttivi specifici a cui il Governo è tenuto ad attenersi per la revisione della disciplina doganale, attraverso:

  • il riassetto del quadro normativo in materia doganale;
  • il completamento della telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali;
  • un migliore coordinamento tra le Autorità doganali e la semplificazione delle verifiche, potenziando lo Sportello unico doganale e dei controlli;
  • il riordino delle procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell’accertamento e riscossione;
  • a revisione dell’istituto della controversia doganale.

Mentre, il comma 2 dell’articolo 20 della legge n. 111 del 2023, prescrive il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e di altre imposte indirette sui consumi e sulla produzione disciplinato nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali, c.d. testo unico delle accise (decreto legislativo n. 504 del 1995). Il comma 3 dell’articolo 20 contiene i principi e criteri direttivi relativi alla revisione della disciplina sanzionatoria da applicare alle violazioni della normativa doganale.

Il decreto legislativo è composto di 10 articoli e contiene, in allegato, le «Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’unione». Il citato l’Allegato 1 composto di 122 articoli, interviene sul Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD), che viene abrogato a seguito dell’entrata in vigore delle norme in esame (cfr. articolo 8 comma 1, lett. f), del decreto legislativo in esame rubricato: abrogazioni). In particolare, l’Allegato 1 interviene, in conformità al diritto dell’Unione europea in materia doganale:

  • sul riassetto del quadro normativo, in relazione all’accrescimento della qualità dei controlli doganali, alla semplificazione delle verifiche inerenti alle procedure, al riordino delle procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell’accertamento e riscossione;
  • sul riordino e la semplificazione del quadro normativo sanzionatorio in coerenza con il diritto dell’Unione europea in materia doganale.

Il Decreto è in vigore dal 4 ottobre 2024. A tal riguardo, si evidenzia che l’articolo 7 del D.Lgs. n. 141/2024, prevede espressamente che le sanzioni amministrative di cui all’allegato 1 e all’articolo 3 si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Di conseguenza per le violazioni commesse prima di tale data risultano ancora applicabili le precedenti disposizioni.

 

Link al testo del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, recante: «Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 2024.

 




Dal Governo via libera (preliminare) alla revisione della disciplina doganale e al sistema sanzionatorio in materia di accise

Il Consiglio dei Ministri di martedì 26 marzo 2024, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce la revisione della disciplina doganale e del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

 

Revisione della disciplina doganale vigente

 

Per armonizzare la normativa italiana con quella dell’Unione Europea, si abroga il Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43) e si aggiornano e riducono le disposizioni da esso previste.

In particolare:

  • in conformità alla disciplina dettata dal codice doganale dell’Unione Europea (Regolamento (UE) n. 952/2013), si implementa la telematizzazione delle procedure doganali e si potenziano l’attività di controllo e verifica, anche mediante il coordinamento con le dogane dell’UE e quelle estere, e lo sportello unico doganale (SUDOCO);
  • si ridefiniscono le procedure di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi doganali e si revisiona l’istituto della controversia doganale e viene riorganizzato l’assetto degli uffici e dei servizi;
  • si rivede la disciplina sanzionatoria, con particolare riguardo al contrabbando.

 

Spedizioniere doganale

 

Si aggiorna la disciplina per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, con la riduzione a un anno, da tre anni, della cadenza con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli dovrà bandire gli esami e si allinea la disciplina dei centri di assistenza doganale (CAD) a quella UE, prevedendo la possibilità per gli spedizionieri di costituire società di capitali per l’esercizio delle funzioni proprie della categoria.

 

Revisione del sistema sanzionatorio in materia di dogane, accise e tabacchi

 

Si interviene sul sistema sanzionatorio penale e amministrativo posto a tutela dell’accertamento e del pagamento delle imposte sulla produzione e sui consumi, prevedendo:

  • l’introduzione di un nuovo delitto di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati e di un nuovo illecito amministrativo di vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita;
  • l’applicazione della confisca allargata anche in relazione ai più gravi reati in materia di accise;
  • la depenalizzazione di alcune ipotesi di minore gravità.

 

Disciplina della responsabilità amministrativa degli enti

 

Si estende la responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al decreto legislativo 231 del 2001 anche ai reati di cui al testo unico delle accise; si prevede, in relazione all’ipotesi aggravata di illecito dipendente dai reati di contrabbando e dai reati in materia di accise, l’applicazione dell’interdizione dall’esercizio dell’attività e della sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; si aggiorna il riferimento normativo inerente alla competenza della Procura distrettuale allo svolgimento delle indagini preliminari relative al reato di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati.

 

Disciplina IVA delle operazioni di importazione in uno Stato UE di beni destinati ad essere trasferiti in altro Stato UE

 

Si prevedono specifiche norme sulla documentazione idonea a provare l’effettivo trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato membro dell’Unione Europea e la costituzione di determinate cauzioni.

 

Link al testo dello schema di decreto legislativo, recante «disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi»