SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 11 del 2022

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

 

Speciale:  D.L. “Sostegni-ter ” convertito in legge

 

Il decreto-legge

“Sostegni-ter”

convertito in legge

 

 

La mappa e la sintesi

La guida alla normativa introdotte dal decreto-legge convertito in ambito fiscale, societario e del lavoro

Il testo del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con mod., dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»

 

Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Convertito in legge il Decreto Sostegni-ter

La Camera, ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (già approvato dal Senato) (A.C. 3522).

Tra i tanti si segnalano i nuovi articoli 10-quater (di seguito riportato) recante la proroga termini comunicazione cessione del credito o sconto in fattura e dichiarazione precompilata e 10-quinquies (di seguito riportato) recante la rimessione in termini per la Rottamazione-ter e Saldo e stralcio.

 

La proroga termini comunicazione cessione del credito o sconto in fattura

 

L’articolo 10-quater, proroga i termini previsti per la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali riconosciute (ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) per alcuni interventi edilizi. La norma in esame stabilisce che per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia par gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici) deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all’Agenzia delle Entrate, entro il 29 aprile 2022. Conseguentemente il comma 2 dell’articolo 10-quater proroga al 23 maggio 2022 il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente (rispetto al termine del 30 aprile stabilito in via generale dall’articolo l, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.175).

Si ricorda a tale proposito che, in precedenza, con il provvedimento del 3 febbraio 2022, prot. n. 35873/2022, l’Agenzia delle entrate aveva differito al 7 aprile 2022 il termine per la comunicazione dell’opzione per le spese relative agli interventi edili sostenute nel 2021 nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, riconoscendo un periodo più ampio rispetto alla data originariamente prevista del 16 marzo.

 

Articolo 10-quater
(Proroga del termine di comunicazione dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura e del termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata 2022)

1. Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all’Agenzia delle entrate entro il 29 aprile 2022.

2. Per l’anno 2022, il termine del 30 aprile di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 23 maggio.

 

 

La rimessione in termini per la Rottamazione-ter e Saldo e stralcio

 

L’articolo 10-quinquies, rimette in termini i contribuenti che hanno usufruito di alcuni istituti di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (cd. Rottamazione-ter e saldo e stralcio) e ne rimodula le scadenze; per effetto delle norme in esame, i pagamenti delle relative rate sono considerati tempestivi, se effettuati nel termine:

  • del 30 aprile 2022, per le rate in scadenza nel 2020;
  • del 31 luglio 2022 per quelle in scadenza nel 2021;
  • del 30 novembre 2022 per quelle che sono in scadenza nel medesimo anno 2022.

Si chiarisce che sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate a seguito del decorso del precedente termine del 9 dicembre 2021, salva l’acquisizione definitiva delle somme eventualmente versate prima del 27 gennaio 2022.

Restano definitivamente acquisite e non sono ripetibili le somme, relative ai debiti definibili ai sensi delle predette disposizioni agevolative, eventualmente già versate a qualunque titolo, anteriormente al 27 gennaio 2022.

 

Articolo 10-quinquies
(Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)

1. All’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018:

a) entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;

b) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2021;

c) entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2022».

2. Sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate per effetto dell’inutile decorso del termine di cui all’articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano in ogni caso definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme, relative ai debiti definibili ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dell’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell’articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, eventualmente versate a qualunque titolo anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.




Decreto Sostegni-ter. Il Senato Approva. Il testo passa alla Camera

Con 191 voti favorevoli, 33 contrari e nessuna astensione, il Senato, giovedì 17 marzo, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l’emendamento 1.9000 interamente sostitutivo del Ddl n. 2505, di conversione del decreto-legge n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. Il testo passa alla Camera.

Tra i circa 90 emendamenti, approvati si segnala la rimessione in termini della cosiddetta rottamazione-ter e del saldo e stralcio. In particolare, la misura proroga ulteriormente il termine entro il quale può essere effettuato, senza incorrere nell’inefficacia della definizione, il versamento delle rate della rottamazione-ter e del saldo stralcio in scadenza negli anni 2020 e 2021 e, contestualmente, interviene per differire il termine per pagare le rate dei medesimi istituiti nel 2022.

In particolare, potranno essere pagate:

  • entro il 30 aprile 2022, le rate in scadenza nell’anno 2020;
  • entro il 31 luglio 2022, le rate in scadenza nel 2021;
  • entro il 30 novembre 2022, le rate in scadenza nell’anno 2022.

Si chiarisce che sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate a seguito del decorso del precedente termine del 9 dicembre 2021, salva l’acquisizione definitiva delle somme eventualmente versate prima del 27 gennaio 2022.

 




Decreto Sostegni-ter. Le misure a sostegno delle imprese e dell’economia in relazione all’emergenza da COVID-19

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022, il Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» (cosiddetto “Decreto Sostegni Ter“).

Il decreto interviene a sostegno delle imprese e dell’economia in relazione all’emergenza da COVID-19.

Si riportano, di seguito, le principali misure:

  • rifinanziamento del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, con 20 milioni di euro per l’anno 2022, destinato alle attività che, alla data di entrata in vigore del Decreto, risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate con l’art. 6, comma 2, del D.L. n. 221/2021 (art. 1);
  • istituzione nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico del Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio, con una dotazione di 200 milioni di euro per il 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto in favore delle imprese in possesso dei requisiti prescritti dalla norma, che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio, identificate con i codici ATECO elencati dal Decreto (art. 2);
  • incremento di 20 milioni di euro per il 2022 del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica(di cui all’art. 26 del D.L. n. 41/2021, convertito in Legge n. 69/2021) da destinare ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici (art. 3);
  • incremento di 100 milioni di euro per l’anno 2022 del Fondo Unico Nazionale Turismo di cui all’art. 1, comma 366, della Legge di Bilancio 2022 (art. 4, comma 1);
  • esonero contributivo per le assunzioni nel settore turistico e degli stabilimenti termali (di cui all’art. 7 del D.L. n. 104/2020, convertito in Legge n. 126/2020), con riferimento alle assunzioni dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, riconosciuto limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale. In caso di conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero è previsto per un periodo massimo di 6 mesi dalla conversione (art. 4, comma 2);
  • estensione ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 del credito di imposta previsto dall’art. 28 del D.L. n. 34/2020 in favore delle imprese del settore turistico in relazione ai canoni di locazione versati (art. 5);
  • esonero dal pagamento della contribuzione addizionale in materia di trattamenti di integrazione salariale (di cui agli artt. 5 e 29, comma 8, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148) in favore dei datori di lavoro dei settori individuati con i codici ATECO nell’Allegato I al Decreto, che – dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022 – sospendono o riducono l’attività lavorativa ai sensi del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (art. 7);
  • proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionalecon un numero di dipendenti non inferiore a 1.000, per una durata massima di ulteriori 26 settimane, fruibili fino al 31 marzo 2022 (art. 22).

Il Decreto dispone, inoltre, importanti misure a sostegno del settore della cultura (art. 8), in materia di sport (art. 9), con riferimento al Piano di transizione 4.0 (art. 10), più alcune modifiche all’articolato del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (art. 23).

Fonte: Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – sito www.lavoro.gov.it

 

Per saperne di più:

 

La ratio delle misure urgenti del Decreto Sostegni-ter

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» – (Atto Senato n. 2505).

 

La relazione tecnica delle misure urgenti del Decreto Sostegni-tre

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» – (Atto Senato n. 2505).

 

Il testo delle nuove misure urgenti del Decreto Sostegni-ter

Link al testo del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» – (Atto Senato n. 2505)




Decreto Sostegni-ter. Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto-legge n. 4/2022

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Draghi)dal Ministro dell’economia e delle finanze (Franco)dal Ministro dello sviluppo economico (Giorgetti) dal Ministro del turismo (Garavaglia) dal Ministro della transizione ecologica (Cingolani)dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Giovannini) dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (Patuanelli) dal Ministro dell’istruzione (Bianchi) dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale (Colao) dal Ministro della salute (Speranza)dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Orlando) e dal Ministro della cultura (Franceschini), trasmesso al Senato della Repubblica, recante: Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, recante: misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico – (Atto Senato n. 2505).

 

La ratio delle misure urgenti del Decreto Sostegni-ter

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» – (Atto Senato n. 2505).

 

La relazione tecnica delle misure urgenti del Decreto Sostegni-tre

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» – (Atto Senato n. 2505).

 

Il testo delle nuove misure urgenti del Decreto Sostegni-ter

Link al testo del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» – (Atto Senato n. 2505).




In Gazzetta il Decreto Sostegni-ter. In vigore la nuova stretta anti-frodi bonus edilizi, compreso il Superbonus

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022, il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico».

Nel decreto la nuova stretta anti-frodi nei  bonus edilizi, compreso il Superbonus. Il provvedimento urgente,  infatti, all’articolo 28, prevede che il credito  sia cedibile una sola volta. Per i crediti già oggetto di cessione alla data del 7 febbraio 2022 si potrà procedere esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti. Le cessione concluse in violazione delle nuove norme saranno considerate nulle.

Come spiega la relazione illustrativa la disposizione di inserisce nel solco delle previsioni del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 (cosiddetto “Decreto anti-frodi ”), in materia di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. La norma, in particolare, interviene inibendo ai cessionari dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Decreto Rilancio“), di cedere a loro volta i medesimi crediti, ponendo in essere pertanto una catena di cessioni che – come riscontrato ad esito dell’esperienza operativa maturata dall’Amministrazione finanziaria – mira a dissimulare l’origine effettiva dei crediti, invero inesistenti, con l’intento di giungere alla monetizzazione degli stessi ed alla successiva distrazione della provvista finanziaria ottenuta.

Pertanto, la norma consente esclusivamente:

1) in caso di opzione per lo sconto in fattura (ex articolo 121, comma 1, lettera a), del “Decreto Rilancio“), la facoltà di cedere il credito da parte del soggetto che ha effettuato gli interventi di cui al successivo comma 2, con divieto di successive cessioni da parte dell’avente causa.

2) in caso di cessione del credito (ex articolo 121, comma 1, lettera b), del “Decreto Rilancio“, nonché ai sensi del comma 1 del successivo articolo 122), la facoltà di cedere il credito da parte del beneficiario originario, con divieto di successive cessioni da parte dell’avente causa.

Si prevede, infine, una norma transitoria che disciplina la sorte dei crediti oggetto delle opzioni in esame prima del 7 febbraio 2022: per detti crediti, è consentita la facoltà di cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, esclusivamente una volta, ferme restando le ulteriori condizioni di validità della cessione, così come previste dalla normativa.
La disposizione sancisce infine la nullità dei contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

 

Art. 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4
Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 121, comma 1:

1) alla lettera a), le parole «con facoltà di successiva cessione del credito» sono sostituite dalle seguenti: «cedibile dai medesimi» e dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione»;
2) alla lettera b) le parole «, con facoltà di successiva cessione» sono soppresse e dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione»;

b) all’articolo 122, comma 1, dopo le parole «altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione».

2. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

3. Sono nulli:

a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo;
b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo;
c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.

 

Link al testo del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022




Sostegni e bollette. Il Cdm approva il nuovo decreto (il Sostegni Ter)

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, venerdì 21 gennaio 2022, su proposta del Presidente Mario Draghi e dei Ministri dell’economia e delle finanze Daniele Franco, dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, del turismo Massimo Garavaglia, della transizione ecologica Roberto Cingolani, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, delle politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli, dell’istruzione Patrizio Bianchi, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao, della salute Roberto Speranza e del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

 

Settori in difficoltà

 

Il decreto interviene a sostegno dei settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiato.

Tra essi i seguenti settori:

  • parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
  • attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscine;
  • commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in pelle;
  • turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti termali;
  • discoteche, sale giochi e biliardi, sale Bingo, musei e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e seggiovie;
  • spettacolo, cinema e audiovisivo;
  • sport.

In particolare, si segnala:

  • l’istituzione al Mise un di “Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio” con una dotazione di 200 milioni per l’anno 2022 (Per poter beneficiare dei contributi a fondo perduto le imprese devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019);
  • l’estensione del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite, istituito con il decreto Sostegni, con uno stanziamento di 20 milioni da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, 40 milioni per i settori del wedding, intrattenimento e e aumentato di 30 milioni il fondo dedicato alle discoteche e sale da ballo;
  • l’estensione del credito d’imposta del 30% sul valore delle rimanenze finali di magazzino delle attività manifatturiere e del commercio del settore tessile, della moda e degli accessori anche alle imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria. Per la misura sono stanziati circa 100 milioni;
  • l’istituzione, di due fondi denominati, rispettivamente, “Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza” con una dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2022 e destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, e “Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola”, con una dotazione di 35 milioni di euro per l’anno 2022 e destinato ad indennizzare gli operatori della filiera danneggiati.

 

Interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili

 

5,5 miliardi contro il caro bollette nel primo trimestre 2022

Il decreto interviene anche per far fronte al caro bollette. L’esecutivo era già intervenuto sul primo trimestre 2022 stanziando 3,8 miliardi al fine di mitigare il rincaro del costo dell’energia, in particolar modo per le famiglie. Con il provvedimento di oggi, il governo interviene nuovamente con un ulteriore 1,7 miliardi, un totale nel periodo gennaio/marzo 2022 di 5,5 miliardi. Questo intervento odierno è maggiormente mirato a sostenere il mondo delle imprese.

 

Azzeramento oneri di sistema

 

La disposizione prevede che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA, al fine di ridurre ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, provveda ad annullare, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

 

Contributo d’imposta per energivori

 

La norma è volta a garantire alle imprese energivore una parziale compensazione degli extra costi per l’eccezionale innalzamento dei costi dell’energia.

A quelle che hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento al medesimo periodo dell’anno 2019, derivante dalla particolare contingenza dovuta dall’innalzamento dei costi dell’energia in questione, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti. Il beneficio è quantificato in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

 

Extraprofitti rinnovabili

 

La norma vincola gli operatori che stanno producendo energia senza sopportare gli effetti dell’eccezionale aumento del prezzo dell’energia versino una differenza calcolata tenendo conto di prezzi equi ante-crisi.

Data la logica emergenziale a cui è ispirato, l’intervento ha una durata limitata. A partire dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, sull’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria per differenza, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia affidato al GSE, il Gestore dei Servizi Energetici.