SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 5 del 2021

Finanza & Fisco n. 5 del 2021ATTENZIONE:

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SpecialeProroga di termini e altre disposizioni

 

Il decreto legge Milleprorogheconvertito in legge

 

Gli interventi del cd. D.L. Milleproroghe 2021 sul settore fiscale, societario e del lavoro

Il testo del Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183, conv., con mod., dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto”»

—— Testo coordinato con le norme richiamate o modificate ——

 

 

Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate

 

Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, Sisma Centro-Italia e Zone Economiche Speciali (ZES). Approvato il modello 2021

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 marzo 2021, prot. n. 65238/2021: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017 e del 9 agosto 2019»

 

 

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Il decreto legge Milleproroghe con le modifiche introdotte dalla Camera

La Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (Ue, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea (Milleproroghe) – (A.C.2845). Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.

 

D.L. n. 183/2020: proroga di termini – Testo approvato in via definitiva dal Senato il 25 febbraio 2021
Con 222 voti favorevoli, 23 contrari e 7 astensioni, l’Assemblea di Palazzo Madama, giovedì 25 febbraio, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando, in via definitiva, il ddl n. 2101, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 183/2020, recante disposizioni urgenti in materia di proroga termini legislativi e ulteriori disposizioni.

 

Nel provvedimento confluiscono, e sono di conseguenza abrogati, i decreti legge:

 

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.

 

 

Iter – Approvato dalla Camera dei deputati il 23 febbraio 2021 – Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato della Repubblica il 23 febbraio 2021. (Atto A.S. n. 2101)

 

 

 

Si  riporta il testo a fronte, ante e post modifiche apportate dalla Camera dei deputati

Link al testo a fronte, ante e post modifiche, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURA-TOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea».

 

Convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio al 31 dicembre 2020

 

 

Tra le novità introdotte dalla Camera, di rilievo, la possibilità di convocare le assemblee di approvazione dei bilanci 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, prevista dall’articolo 3, comma 6, del Decreto novellato.

Nel dettaglio, il comma 6 dell’articolo 3, estende l’applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.a. e S.r.l. disposte dall’articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2021. Per effetto della novella introdotta dalla Camera dei deputati, tali norme sono applicabili alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2021 (nuovo comma 7 dell’articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020). Oltre a prorogare lambito temporale di applicazione della richiamata disciplina, il nuovo testo dellarticolo 3, comma 6, reca due modifiche al comma 1 del citato articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020, che posticipa il termine entro il quale l’assemblea ordinaria delle S.p.a. ed S.r.l. dev’essere necessariamente convocata (da centoventi a centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio). Rispetto a tale formulazione, viene specificato che si tratta della convocazione relativa all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 e viene inoltre soppresso il secondo periodo del comma 1, introdotto per effetto delle modifiche apportate allarticolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 dallarticolo 7, comma 2-bis del decreto legge n. 23 del 2020, che aveva riconosciuto alle società cooperative che applicano larticolo 2540 del codice civile la facoltà di convocare lassemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.




Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto legge “Milleproroghe” 2021”

 

 

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Conte) e dal Ministro dell’economia e delle finanze (Gualtieri) trasmesso alla Camera dei Deputati, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea» – (Atto Camera n. 2845).

 

La ratio del D.L. “Milleproroghe” 2021”

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea» – A.C. n. 2845

 

La relazione tecnica del D.L. “Milleproroghe” 2021

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea» – A.C. n. 2845

 

Il testo del D.L. “Milleproroghe” 2021

Link al testo del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 323 del 31 dicembre 2020




Pubblicato in Gazzetta Decreto “Milleproroghe” 2021

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2020 il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea.».

Il decreto legge, prevede la proroga di alcuni termini correlati ai provvedimenti seguiti alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tali termini riguardano, tra l’altro: la sottoscrizione e comunicazione di contratti finanziari; la sospensione del termine di pagamento dei versamenti contributivi dei lavoratori autonomi beneficiari dell’esonero contributivo di novembre e dicembre 2020, fino alla comunicazione dell’esito della istanza da parte dell’Inps; la proroga al 31 marzo 2021 dell’utilizzo della procedura semplificata di smart working di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77; la proroga fino al 30 giugno 2021 della sospensione dell’esecuzione dei cosiddetti “sfratti per morosità” (provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze), degli sfratti relativi a immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari e degli sfratti aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

Il Decreto legge dispone, altresì, la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all’art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995, dal 31 dicembre 2020 fino al 30 giugno 2021, con ripresa della decorrenza dalla fine del periodo di sospensione (art. 11).

 

I commi da 9 a 10-bis, dell’art. 3, della L. n. 335/1995

«9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:

a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall’articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.

10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall’INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all’integrale trattamento pensionistico del lavoratore».

 

Svolgimento delle assemblee di società ed enti

 

Nel campo societario, l’articolo 3, comma 6, del decreto-legge proroga, alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021, il termine previsto dall’art. 106, comma 7, decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 conv., con mod., dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, prorogato da ultimo al 31 dicembre 2020 dall’art. 1, comma 3, lett. b), decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, conv., con mod., dalla legge 27 novembre 2020, n. 159 della vigenza delle norme che consentono lo svolgimento in forma semplificata delle assemblee societarie.

 

Obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali

 

In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all’anno 2020 e all’anno 2021, l’articolo 3, comma 7, del decreto legge,  prevede che gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010 relativi all’anno 2020 e all’anno 2021, consistenti all’acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022. È opportuno sottolineare che al disposizione riguarda esclusivamente gli obblighi di formazione relativi al 2020 e al 2021.

 

Link al testo del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 323 del 31 dicembre 2020