PEC degli amministratori: cosa cambia dopo il D.L. n. 159/2025 e la nota Unioncamere | Per le società di persone nessun nuovo adempimento

Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante: «Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile», in vigore dal 31 ottobre 2025, è intervenuto sul discusso obbligo di domicilio digitale degli amministratori introdotto dalla legge di Bilancio 2025, restringendo la possibilità di utilizzare la PEC dell’impresa come “domicilio digitale” dell’amministratore.

Ora con nota del 10 novembre, Unioncamere fornisce i primi chiarimenti sulle novità introdotte. Con il citato documento interpretativo l’Unione Italiana delle Camere di Commercio evidenzia che l’obbligo di comunicazione al Registro delle imprese, a decorrere dal 31 ottobre 2025, non grava più indistintamente su tutti i componenti dell’organo amministrativo, ma si concentra solo su amministratore unico, amministratore delegato o – in assenza di quest’ultimo – Presidente del Consiglio di amministrazione; si tratta quindi di un perimetro soggettivo circoscritto alle società di capitali, società consortili e cooperative, con esclusione degli amministratori di società di persone e di chi riveste cariche diverse (ad es. consiglieri o presidenti di comitati) . Unioncamere chiarisce, inoltre, che il domicilio digitale dell’amministratore deve essere univoco e non può coincidere con quello dell’impresa presso cui la carica è esercitata.

Sul piano operativo, per nuove nomine o conferme la PEC va indicata contestualmente al deposito della relativa pratica: in mancanza, l’ufficio sospende l’istanza fino all’integrazione con il domicilio digitale; per le cariche già in essere al 31 ottobre 2025, la comunicazione deve avvenire entro il 31 dicembre 2025. L’obbligo di comunicazione è formalmente in capo all’impresa e si assolve per uno solo dei tre soggetti individuati dalla norma (A.U., A.D. o Presidente del CDA in assenza dell’A.D.).

 

 

Quanto alle conseguenze sanzionatorie, il mancato adempimento comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 16, comma 6-bis, D.L. n. 185/2008 (conv. con mod. dalla L. n. 2/2009) ovvero della sanzione ex art. 2630 c.c. raddoppiata, con forbice da 206 a 2.064 euro.

Sul fronte dei costi amministrativi, è prevista l’esenzione da diritti di segreteria e imposta di bollo quando si presenta la sola comunicazione del domicilio digitale per uno dei soggetti obbligati; restano invece dovuti diritti e bollo nelle pratiche di nuove nomine/rinnovi (secondo la disciplina dell’adempimento principale) e per le comunicazioni facoltative riferite ad altri soggetti con cariche societarie.

In chiusura, la nota richiama un’avvertenza: nel caso in cui pervenga una domanda di iscrizione di nuova società o una domanda di iscrizione della nomina/conferma alle cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione e non venga contestualmente presentata la domanda di iscrizione del domicilio digitale per uno degli amministratori, l’ufficio sospenderà la domanda richiedendo la regolarizzazione.

 

Società di persone: ci sono obblighi aggiuntivi?

 

Secondo la nota Unioncamere, non sussiste l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese il domicilio digitale (PEC) dell’amministratore per le società di persone (S.n.c., S.a.s., società semplice). La misura modificata dall’articolo 13 del D.L. n. 159/2025 riguarda infatti solo gli amministratori che, nelle società di capitali, società consortili e cooperative, ricoprono la carica di amministratore unico, amministratore delegato o – in assenza dell’A.D. – Presidente del CdA; gli amministratori di società di persone sono esclusi dall’obbligo.

Resta ferma, invece, la regola generale per cui il domicilio digitale dell’impresa (cioè la PEC della società come soggetto iscritto) deve essere iscritto e mantenuto attivo: la novità Unioncamere non incide su questo piano, ma si limita a chiarire che la PEC personale dell’amministratore va comunicata solo nei casi e per le cariche sopra elencate, non nelle società di persone.

In sintesi: per le società di persone nessun nuovo adempimento sulla PEC degli amministratori; rimane solo la corretta gestione del domicilio digitale dell’impresa già iscritto al Registro.

 

La novella introdotta:

 

Si riporta il testo dell’art. 13 del Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, ai commi 3 e 4 così dispone: «3. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «nonché agli amministratori» sono sostituite dalle parole «nonché all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione»;

b) dopo il punto è aggiunto il seguente periodo: «Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico.»

4. In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale di cui al comma 5 si applica l’articolo 16 comma 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

 

Link alla nota di Unioncamere sulle nuove regole per la comunicazione del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di società

(Link esterno: https://www.unioncamere.gov.it/sites/default/files/articoli/2025-11/Comunicato_pec_amministratori_7112025_0.pdf)




D.L. n. 159/2025 (“Decreto Sicurezza-lavoro”): cosa cambia per il domicilio digitale degli amministratori

Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante: «Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile», in vigore dal 31 ottobre 2025, interviene sul discusso obbligo di domicilio digitale degli amministratori introdotto dalla legge di Bilancio 2025, restringendo la possibilità di utilizzare la PEC dell’impresa come “domicilio digitale” dell’amministratore.

La nuova disciplina recepisce di fatto l’indirizzo già anticipato dalla nota MIMIT prot. n. 43836 del 12 marzo 2025.

In particolare, l’articolo 13 del decreto-legge, per quanto riguarda le imprese costituite in forma societaria – attraverso modifiche all’art. 5, comma 1, del D.L. n. 179/2012 –  dispone che l’obbligo di indicare il domicilio digitale non grava su tutti gli amministratori dell’impresa, come previsto finora, ma sull’amministratore unico o sull’amministratore delegato o, in mancanza, sul Presidente del consiglio di amministrazione. Per le imprese già iscritte nel registro delle imprese si prevede che esse comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico.

Viene altresì specificato che il domicilio digitale dei suddetti amministratori non può coincidere con quello dell’impresa (comma 3). In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale si dispone che l’ufficio del registro delle imprese sospende la domanda di iscrizione ricevuta in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale (comma 4).

 

Si riporta il testo dell’art. 13 del Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, ai commi 3 e 4 così dispone: «3. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «nonché agli amministratori» sono sostituite dalle parole «nonché all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione»;

b) dopo il punto è aggiunto il seguente periodo: «Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico.»

4. In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale di cui al comma 5 si applica l’articolo 16 comma 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

 

 

 

 

 




Obbligo PEC per amministratori. Diffusa la nota Mimit per il differimento al 31 dicembre 2025 del termine di primo adempimento per le imprese già costituite alla data del 1° gennaio 2025

L’obbligo di comunicare, entro il 30 giugno 2025, il domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al Registro delle Imprese, già previsto per le società e le imprese individuali ed esteso, con la Legge di Bilancio 2025, anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria, è stato differito al 31 dicembre 2025, con una nuova nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La decisione di traslare il termine di adempimento di tale obbligo è stata assunta a seguito di talune criticità e segnalazioni emerse sul territorio ed esposte dal mondo professionale e imprenditoriale e in conseguenza di prassi camerali difformi.

La nuova comunicazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che consentirà una più ordinata attuazione dell’obbligo normativo, segue la pregressa Nota 12 marzo 2025 con cui il MIMIT aveva inteso trasmettere al Sistema camerale le prime indicazioni interpretative e operative volte a garantire che l’applicazione delle disposizioni normative introdotte dal legislatore avvenisse con modalità corrette e uniformi sul territorio nazionale.

 

Il testo dell’Avviso 25 giugno 2025 – Obbligo di comunicazione del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria. Differimento del termine di primo adempimento

 Registro delle imprese. Obbligo comunicazione domicilio digitale, differimento termine

 Obbligo di comunicazione del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria. Differimento del termine di primo adempimento

La nota fa seguito alla comunicazione ministeriale del 12 marzo 2025, con cui questo Ministero aveva inteso trasmettere al Sistema camerale prime indicazioni interpretative e operative volte a garantire che l’applicazione delle disposizioni normative introdotte dal legislatore in seno alla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (articolo 1, comma 860), avvenisse con modalità corrette e uniformi sul territorio nazionale.

Alla luce di talune segnalazioni pervenute all’Amministrazione, la nuova comunicazione dispone il differimento al 31 dicembre 2025 del termine per il primo adempimento dell’obbligo da parte delle imprese già costituite alla data del 1° gennaio 2025

 

La nota per il differimento al 31 dicembre 2025 del termine di primo adempimento per le imprese già costituite alla data del 1° gennaio 2025

 

Link alla nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), prot. n. 127654 del 25 giugno 2025, con oggetto: OBBLIGO PEC PER AMMINISTRATORI – Obbligo di iscrizione, nel registro delle imprese, del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria, introdotto dalla L. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) – Differimento del termine di primo adempimento per le imprese già costituite alla data del 1° gennaio 2025 – Art.1, comma 860, della L. 30/12/2024, n. 207 – Art.5, comma 1, del D.L. 18/10/2012, n. 179, conv, con mod, dalla L.17/12/2012, n. 221 – Art.16, comma 6, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv, con mod, dalla L. 28/01/2009, n. 2

Link alla Nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) prot. n. 43836 del 12 marzo 2025, con oggetto: OBBLIGO PEC PER AMMINISTRATORI – Obbligo di iscrizione, nel registro delle imprese, del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria, introdotto dalla L. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) – Art.1, comma 860, della L. 30/12/2024, n. 207 – Art.5, comma 1, del D.L. 18/10/2012, n. 179, conv, con mod, dalla L.17/12/2012, n. 221 – Art.16, comma 6, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv, con mod, dalla L. 28/01/2009, n. 2

 

 

 




Registro delle imprese. Obbligo di iscrizione del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria. PEC obbligatoria per ciascun amministratore, non solo per l’impresa

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha fornito le prime indicazioni interpretative ed operative concernenti l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria introdotto dall’art. 1, comma 860, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), al fine di garantire una applicazione delle nuove disposizioni efficace e uniforme sul territorio nazionale.

Con nota prot. n. 43836 del 12 marzo 2025, il MIMIT individua il perimetro soggettivo e oggettivo di applicazione dell’obbligo, con specifico riferimento, tra l’altro, ai destinatari dell’obbligo, ai termini per l’adempimento, alle condizioni di ammissibilità dell’indirizzo PEC comunicato al registro, ai diritti di segreteria e alle misure sanzionatorie per l’eventuale inadempimento.

Nel documento interpretativo, evidenziato che per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025 (nonché per le imprese che – pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente – presentino la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025) l’adempimento dell’obbligo di iscrizione del domicilio digitale dei propri amministratori è posto in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione dell’impresa nel registro delle imprese.

Per le imprese già costituite e iscritte nel registro antecedentemente alla data del 1° gennaio 2025, la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori deve avvenire al momento della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, ovvero della nomina del liquidatore, e in ogni caso entro il 30 giugno 2025.

 

Sanzioni per il mancato adempimento

 

Sotto il profilo sanzionatorio in caso di mancato adempimento, Il MIMIT precisa che si applica all’articolo 2630 del codice civile, in forza del quale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro «chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese», salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano «nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti». Peraltro, l’omissione dell’indicazione della PEC degli amministratori, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda di iscrizione presentata dalle imprese.

 

Link alla Nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) prot. n. 43836 del 12 marzo 2025, con oggetto: OBBLIGO PEC PER AMMINISTRATORI – Obbligo di iscrizione, nel registro delle imprese, del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria, introdotto dalla L. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) – Art.1, comma 860, della L. 30/12/2024, n. 207 – Art.5, comma 1, del D.L. 18/10/2012, n. 179, conv, con mod, dalla L.17/12/2012, n. 221 – Art.16, comma 6, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv, con mod, dalla L. 28/01/2009, n. 2