SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 26 del 2019

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Commenti

La fusione diretta e inversa: aspetti contabili e fiscali
di Marco Orlandi

 

Giurisprudenza

 

Corte di Giustizia CE:

 

Esistenza di una pratica abusiva ai fini IVA – Prova e motivazione

Contestazione di condotta abusiva. Il Fisco non può servirsi di mere ipotesi o congetture

Corte di Giustizia CE – Sezione VIII – Sentenza del 10 luglio 2019, Causa C-273/18: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Diritto alla detrazione dell’IVA – Catena di cessioni di beni – Diniego del diritto alla detrazione a causa dell’esistenza di tale catena di approvvigionamento – Condizioni e presupposti – Obbligo dell’autorità tributaria competente di dimostrare l’esistenza di una pratica abusiva – Dimostrazione dell’esistenza di un indebito vantaggio fiscale di cui abbia goduto il soggetto passivo (o altri soggetti coinvolti nello schema delle operazioni ritenute abusive) – Necessità – Caso di specie – Acquisto di beni in ambito intra Ue ritirati da un soggetto diverso rispetto a chi ha emesso la fattura in qualità di “cedente” – Art. 168, lett. a), della Direttiva 2006/112/CE – Art. 19, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Residenza fiscale delle società ed enti soggetti ad IRES

Presunzione di residenza per le società estere. La nozione di «sede dell’amministrazione» è assimilabile alla «sede effettiva» di matrice civilistica

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 14527 del 28 maggio 2019: «IRES (Imposta sul reddito delle società) – TERRITORIALITÀ DELL’IMPOSIZIONE (accordi e convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni) – Residenza fiscale delle società ed enti soggetti ad IRES – Criteri di “localizzazione” – Disciplina previgente alle modifiche introdotte dall’articolo 35, comma 13, del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006 – Sede dell’amministrazione ai sensi dell’art. 73, comma 3, TUIR – Assimilazione alla sede effettiva di matrice civilistica – Fondamento – Conseguenze – Fattispecie – Asserita esterovestizione in Olanda allo scopo di beneficiare del regime agevolato di tassazione favorevole dei dividendi previsto dalla Convenzione tra Italia e Paesi Bassi sulle doppie imposizioni e del regime di esenzione dei dividendi dalle imposte vigente in Olanda – Art. 73, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Decadenze nel processo tributario – Rimessione in termini

Rimessione in termini nel processo tributario. “Decadenza incolpevole” in caso di malessere improvviso occorso al difensore

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza interlocutoria n. 21304 del 9 agosto 2019: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – Termini processuali – Decadenza dall’impugnazione – A causa malessere improvviso del procuratore – Rimessione in termini – Ammissibilità – Fattispecie – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie – Sospensione dei giudizi -Mancato rispetto del termine del 10 giugno 2019 per il deposito della copia della domanda di definizione e del relativo versamento presso l’organo giurisdizionale – Artt. 153, 325, 326 e 327 c.p.c. – Art. 46, della L. 18/06/2009, n. 69 – Art. 6, commi 8 e 10, del DL 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136»

 

Costituzione in giudizio del ricorrente – Presentazione di documenti non allegati all’istanza di reclamo

Ricorso ammissibile anche se il reclamo era sprovvisto degli allegati depositati in commissione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 23523 del 20 settembre 2019: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Reclamo – Procedimento di primo grado – Presentazione del ricorso – Costituzione in giudizio del ricorrente – Deposito nella segreteria della Commissione Tributaria – Presentazione di documenti non allegati all’istanza di reclamo verso l’Amministrazione Finanziaria – Conseguenze – Tutela del diritto di difesa nel processo – Declaratoria di inammissibilità del ricorso – Illegittimità – Artt. 17-bis, 18 e 22, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 24 Cost.»

 

Commissioni Tributarie Provinciali:

 

Recupero fiscale per disconoscimento di quota residua di ammortamento – Termine di decadenza

Costo ammortizzabile riportato in bilancio in un anno decaduto. Preclusa al Fisco la possibilità di risalire alla genesi per valutarne la congruità e legittimità della deduzione della quota

Commissione Tributaria Provinciale di Lecco – Sezione II – Sentenza n. 75 del 27 maggio 2019: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Deduzioni – Costi di utilità pluriennale – Beni immateriali – Ammortamento costi pluriennali – Fattispecie – Recupero fiscale per disconoscimento di quota residua di ammortamento di costi trattati dalla società come pluriennali – Termine di decadenza per l’esercizio del potere impositivo – Decorrenza – Dall’anno in cui i costi (da ripartire) sono stati iscritti in bilancio (o rendiconto) e hanno avuto, per la prima volta, rilevanza fiscale – Legittimità – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Recupero detrazioni ripartite su più anni. Termini di decadenza del potere di accertamento

Gli oneri a “detrazione frazionata” devono essere disconosciuti nell’anno di sostenimento

Commissione Tributaria Provinciale di Lecco – Sezione I – Sentenza n. 117 del 4 luglio 2019: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) -Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione – Detrazione delle spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici – Oneri detraibili ripartibili su più anni (nella specie spese sostenute ex art. 1 della L. n. 449/97 relative alla ristrutturazione dell’abitazione) – Contestazione della legittimità delle detrazioni – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Decorrenza – Dal periodo d’imposta di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni – Decadenza del potere di accertamento in relazione al periodo di imposta in cui le spese sono state sostenute – Conseguenze – Disconoscimento di rate di detrazione negli esercizi successivi – Illegittimità – Art. 36-ter, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 43 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Prassi

 

Cessione a newco di quote previamente rivalutate e fusione inversa – Configurabilità di una pratica elusiva

Riorganizzazione societaria nell’ambito di un passaggio generazionale. Indebito il vantaggio tributario in caso di fusione inversa preceduta dalla rivalutazione delle quote dei soci uscenti (genitori)

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 341 del 23 agosto 2019: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Abuso del diritto – Riorganizzazione societaria nell’ambito di un passaggio generazionale – Costituzione di una newco seguita dalla cessione a newco delle quote previamente rivalutate e fusione inversa – Costituzione delle condizioni per beneficiare di un recesso “atipico” per dar validità alla rivalutazione fiscale delle partecipazioni – Operazione fiscalmente più vantaggiosa rispetto ad una operazione naturalmente rappresentata dal cd. recesso “tipico”, in cui la rivalutazione non produce effetti, essendo il reddito prodotto dalla fattispecie reddito di capitale – Anomalia rispetto alla normale gestione imprenditoriale – Conseguenze – Configurabilità di una pratica elusiva – Art. 2, comma 2, del DL 24/12/2002, n. 282, conv., con mod., dalla L. 21/02/2003, n. 27 da ultimo modificato dall’art. 1, commi 1053 e 1054, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 – Art. 47, comma 7, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 10-bis, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Rapporti di lavoro subordinato tra società e socio/amministratore

Il punto della giurisprudenza di legittimità in ordine alla compatibilità tra la titolarità di cariche sociali e l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato

Messaggio INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – Coordinamento Generale Legale – n. 3359 del 17 settembre 2019: «SOCIETÀ – Di capitali – LAVORO – Lavoro subordinato – Rapporto tra una società di capitali e l’amministratore o socio – Coesistenza tra la posizione di amministratore e quella di lavoratore dipendente – Possibilità di instaurazione di un valido rapporto di lavoro subordinato tra la società e la persona fisica che l’amministra -Precisazioni – Artt. 2094 e 2380 c.c. – Art. 409, comma 1, n. 3), c.p.c.»

 

Legislazione

 

Applicazione del nuovo principio IFRS 16 Leasing – Coordinamento delle disposizioni per la determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP

Soggetti IAS/IFRS adopter. Le disposizioni di coordinamento tra l’IFRS 16 Leasing e le regole di determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 agosto 2019: «Disposizioni di coordinamento tra il principio contabile internazionale adottato con il regolamento (UE) n. 2017/1986 della Commissione del 31 ottobre 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 16, e le regole di determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP, ai sensi dell’articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38»

 

Fruizione dei bonus per la riduzione del rischio sismico e per la riqualificazione energetica degli edifici – Recupero diretto come sconto in fattura

Eco e sisma bonus. Approvato il provvedimento con le modalità per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019, prot. n. 660057/2019: «Modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante all’acquirente delle unità immobiliari, di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. SISMABONUS ACQUISTI).

Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»

 

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 35 del 2017

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Commenti

Estinzione del giudizio per mancata riassunzione: definitività dell’atto impositivo e decorrenza della prescrizione

di Isabella Buscema

 

Impugnazioni: l’importanza, nell’ambito del contenzioso tributario, degli artt. 327, comma 1 e 330, comma 3, c.p.c. 

di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

Prescrizione della pretesa fiscale
Omessa
riassunzione della causa

Omessa riassunzione del giudizio a seguito di cassazione con rinvio: decorrenza del termine di prescrizione dalla scadenza del termine utile per la riassunzione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza n. 27306 del 17 novembre 2017: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Ricorso per cassazione – Omessa riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio – Estinzione del processo – Conseguenze – Decorrenza del termine di prescrizione della pretesa fiscale – Dalla scadenza del termine utile per la riassunzione – Fondamento – Definitività dell’avviso di accertamento – Art. 63, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 -Art. 393 c.p.c.»

 

Prassi

Soggetti OIC adopter
Applicazione del criterio del costo ammortizzato

Introduzione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione di titoli di debito acquisiti ante e post 2016. In caso di vendita, applicazione della disciplina transitoria in modo proporzionale

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 10 E del 29 gennaio 2018: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Soggetti che redigono il bilancio in base a codice civile, diverse dalle micro-imprese (Soggetti OIC adopter) – Applicazione retroattiva del criterio del costo ammortizzato ai fini della rilevazione/valutazione contabile di titoli di debito – Applicazione della disciplina transitoria IRES recata dall’art. 13-bis, comma 5, secondo periodo, del DL 30/12/2016, n. 244, conv., con mod., dalla L 27/02/2017, n. 19 – Modalità in presenza di titoli di debito ai titoli acquisiti ante e post 2016 – Applicazione in modo proporzionale delle due regole fiscali differenti in caso di vendita dei titoli effettuate a partire dal 2016 – Necessità – Esemplificazioni – Art. 2426, primo comma, nn. 1) e 9), c.c., come novellato dall’art. 6, comma 8, del D.Lgs. 18/08/2015, n. 139 – Disposizioni finali, transitorie – Art. 12, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2015, n. 139 – Art. 83, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Artigiani ed esercenti attività commerciali
Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2018

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2018

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 27 del 12 febbraio 2018: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2018 -Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»

 

Legge di bilancio 2018
Novità in tema di lavoro

Incentivi per favorire l’occupazione stabile e CO.CO.CO. nella società sportive, anche con scopo di lucro: primi chiarimenti

Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 2 del 25 gennaio 2018: «LAVORO – Incentivi per favorire l’occupazione giovanile stabile – Esonero contributivo triennale per coltivatori – Rapporti di collaborazione con società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro – Collaborazioni coordinate e continuative nelle società ed associazioni sportive dilettantistiche (Ssd e Asd) – Divieto della corresponsione in contanti della retribuzione ai lavoratori – Novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 – L. 27/12/2017, n. 205»

 

Società cooperative
Modelli di governance

Adeguamenti degli statuti di società cooperative alle nuove disposizioni in materia di composizione dell’organo amministrativo nella Legge di Bilancio

Studio n. 9-2018/I del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 19 gennaio 2018

 

Legislazione

Determinazione della base imponibile IRES e IRAP

Tre nuovi decreti per il coordinamento della disciplina IRES e IRAP con i principi contabili internazionali

 

Soggetti IAS/IFRS adopter: le nuove classificazioni contabili contenute nell’IFRS 9 coordinate con basi imponibili IRES e IRAP

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2018: «Disposizioni di coordinamento tra il principio contabile internazionale adottato con il Regolamento 22 novembre 2016, n. 2016/2067 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 9, e le regole di determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP, ai sensi dell’articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38»

Relazioni illustrativa e tecnica

 

Soggetti IAS/IFRS adopter: il Decreto per dare rilevanza fiscale ad alcune modalità di contabilizzazione dei ricavi introdotte dall’IFRS 15 “Ricavi provenienti da contratti con i clienti”

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2018: «Disposizioni di coordinamento tra il principio contabile internazionale adottato con il Regolamento (UE) n. 2016/1905 della Commissione del 22 settembre 2016 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 15, e le regole di determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP, ai sensi dell’articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38»

Relazioni illustrativa e tecnica

 

Soggetti IAS/IFRS e soggetti OIC: disciplinata la rilevanza fiscale dello scorporo contabile degli strumenti finanziari derivati incorporati

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2018: «Disposizioni di revisione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 giugno 2011 emanate ai sensi dell’articolo 13-bis, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19»

Relazioni illustrativa e tecnica

 

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Determinazione della base imponibile IRES e IRAP. Approvati tre nuovi decreti di coordinamento con i principi contabili internazionali

 

Sono stati firmati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze tre nuovi decreti diretti a coordinare i principi contabili internazionali IFRS 9 “Strumenti finanziari” e IFRS 15 “Ricavi provenienti da contratti con i clienti” con le regole di determinazione della base imponibile IRES e IRAP, nonché a dettare ulteriori disposizioni di revisione del D.M. 8 giugno 2011 (cd. secondo decreto IAS) al fine di disciplinare, anche con riferimento ai soggetti che redigono il bilancio in base al codice civile diversi dalle micro-imprese, lo scorporo degli strumenti finanziari derivati incorporati.

I decreti sono in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per saperne di più:

Il Decreto IFRS 9 “Strumenti finanziari“

Link al testo del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 10 gennaio 2018, recante: «Disposizioni di coordinamento tra il principio contabile internazionale adottato con il Regolamento 22 novembre 2016, n. 2016/2067 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’lnternational Financial Reporting Standard 9, e le regole di determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP, ai sensi dell’articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38».

 Il decreto è finalizzato a fornire, ai soggetti IAS/IFRS adopter, disposizioni di coordinamento per l’applicazione delle norme del TUIR che regolano la determinazione del reddito imponibile, alla luce della rilevanza dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio, in conformità al principio di derivazione rafforzata di cui all’articolo 83 del TUIR, nonché per l’applicazione delle corrispondenti disposizioni in tema di determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Si ricorda che l’IFRS 9 è, in via ordinaria, applicabile “a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2018 o da data successiva”. Il decreto, IFRS 9 “Strumenti finanziari” però, trova applicazione anche nel caso di adozione anticipata, anche parziale, delle disposizioni del nuovo principio.

Il Decreto IFRS 15 “Ricavi provenienti da contratti con i clienti”

Link al testo del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 10 gennaio 2018, recante: «Disposizioni di coordinamento tra il principio contabile internazionale adottato con il Regolamento  (UE) n. 2016/1905 della Commissione del 22 settembre 2016 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’lnternational Financial Reporting Standard 15, e le regole di determinazione della base imponibile del/’IRES e dell’IRAP, ai sensi dell’articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38».

Il decreto emanato in attuazione dell’articolo 4, comma 4-quater, del decreto legislativo 28 aprile 2005, n. 38, reca disposizioni di coordinamento fiscale delle basi imponibili IRES e IRAP con riferimento al principio contabile internazionale “lnternational Financial Reporting Standard (IFRS) 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti”, adottato con Regolamento (UE) 2016/1905.

Il decreto è finalizzato a fornire, ai soggetti IAS/IFRS adopter, disposizioni di coordinamento per l’applicazione delle norme del TUIR che regolano la determinazione del reddito imponibile, alla luce della rilevanza dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio, in conformità al principio di derivazione rafforzata di cui all’articolo 83 del TUIR, nonché per l’applicazione delle corrispondenti disposizioni in tema di determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Si ricorda che l’IFRS 15 è, in via ordinaria, applicabile, a norma dell’articolo 2 del citato Regolamento “a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2018”. È, inoltre, consentita l’applicazione anticipata, anche parziale, delle disposizioni del nuovo principio.

Il Decreto di revisione del D.M. 8 giugno 2011

Link al testo del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 10 gennaio 2018, recante: «Disposizioni di revisione del Decreto del Ministro dell’’economia e delle finanze 8 giugno 2011 emanate ai sensi dell’articolo 13-bis, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19».

Il decreto emanato in attuazione dell’articolo 13-bis, comma 11, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, reca disposizioni di revisione del D.M. 8 giugno 2011 (cd. secondo decreto IAS) e segue il D.M. 3 agosto 2017 che, sulla base dello stesso presupposto normativo, ha dettato disposizioni di revisione e di coordinamento della normativa prevista dal D.M. 1 aprile 2009, n. 48 e dallo stesso D.M. 8 giugno 2011 per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS (soggetti IAS/IFRS Adopter), ai fini della loro applicazione anche ai soggetti che redigono il bilancio in base al codice civile (soggetti ITA GAAP) diversi dalle micro-imprese. Il decreto interviene, successivamente, in quanto diretto a regolare fattispecie (lo scorporo degli strumenti finanziari derivati) che hanno richiesto ulteriori e più approfondite riflessioni rispetto a quelle che hanno presieduto l’emanazione del D.M. 3 agosto 2017 che, invece, ha risposto alla necessità di dettare regole immediate dirette alla generalità dei soggetti ITA GAAP al fine di consentire loro, seppure a ridosso delle scadenze fiscali, la determinazione del reddito d’impresa alla luce delle nuove disposizioni recate dall’articolo 13-bis del D.L. n. 244 del 2016. In particolare, il decreto interviene a chiarire, con valenza tanto per i soggetti IAS/IFRS adopter, quanto per i soggetti ITA GAAP, diversi dalle microimprese, un tema lungamente dibattuto in dottrina e, cioè, se la separazione contabile degli strumenti finanziari derivati incorporati abbia rilevanza generale anche ai fini IRES, in virtù del principio di derivazione rafforzata di cui all’articolo 83 del Tuir, ovvero, se quelli incorporati in altri titoli o strumenti finanziari di cui all’articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) continuino ad essere gestiti in doppio binario trovando applicazione l’articolo 5 del D.M. 8 giugno 2011. Nell’articolo 1, previsto che il riconoscimento fiscale dell’eventuale scorporo contabile, operato in bilancio in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall’impresa, degli strumenti finanziari similari alle obbligazioni. La disposizione, prevede, inoltre, che tale riconoscimento fiscale sia concesso a condizione che nessuno degli strumenti finanziari derivante dallo scorporo integri uno strumento similare alle azioni. Laddove uno degli strumenti finanziari presenti i requisiti per essere considerato uno strumento similare alle azioni, lo scorporo contabile effettuato non assumerà rilievo fiscale, con la conseguenza che, ai fini fiscali, sarà necessario considerare lo strumento nella sua interezza giuridica.