Crediti d’imposta Mezzogiorno e ZES. Aggiornato il software CIM17 (versione 3.1.0)

 

 

 

 

Rilasciata la versione 3.1.0 del 28/10/2021 del software che consente la trasmissione telematica del modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17).

La pubblicazione della nuova release è motivata dalla necessità di prevedere l’aumento del limite di importo per progetto da 50 a 100 milioni di euro ed estensione all’acquisto dei beni immobili strumentali relativamente al credito ZES per il periodo a partire dall’ 01/06/2021.

A tal proposito si ricorda che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021, prot. n. 291090/2021, è stato modificato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES). Come chiarito nella parte motiva provvedimento, l’aggiornamento del modello di comunicazione deriva dalla necessità di dare seguito alle disposizioni contenute nell’articolo 57, comma 1, lett. b), n. 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che hanno modificato la disciplina riguardante il credito di imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES) di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, elevando il limite massimo del costo complessivo agevolabile di ciascun progetto da 50 milioni di euro a 100 milioni di euro ed estendendo la misura agevolativa all’acquisto dei beni immobili strumentali. In particolare, spiega l’Agenzia, al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate, consentendo ai soggetti interessati di fruire del credito d’imposta secondo il nuovo quadro normativo, si è reso necessario un aggiornamento del modello di comunicazione attualmente utilizzato per richiedere l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta, prevedendo nel quadro B del modello un nuovo riquadro per l’indicazione degli investimenti nelle ZES realizzati dal 1° giugno 2021, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 77 del 2021. La presentazione della comunicazione mediante l’utilizzo della nuova versione del modello è consentita a partire dal 28 ottobre, giorno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021, prot. n. 291090/2021, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, 9 agosto 2019 e 9 marzo 2021», pubblicato il 27.10.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

 

 

 




Modificata la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per chi investe al Sud

Nuovo restyling, a partire dall’11 gennaio 2018, per il modello di comunicazione per accedere al credito d’imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno (Bonus Sud). Le modifiche, come spiega la parte motiva del provvedimento del 29 dicembre 2017, prot. n. 306414/2017, sono necessarie per adeguarlo alla normativa europea entrata in vigore successivamente alla sua approvazione. In particolare, al Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il Regolamento (UE) 651/2014 (Regolamento generale di esenzione – GBER). Tali diposizioni comunitarie, infatti, hanno effetto sui regimi di aiuti a finalità regionale agli investimenti, Ciò ha comportato:

– la soppressione della disposizione che escludeva dal campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale i beneficiari che, nei due anni precedenti la domanda di aiuti agli investimenti, avevano chiuso una stessa attività o un’attività analoga nel SEE o che avevano concretamente in programma di farlo entro 2 anni dal completamento dell’investimento;

– l’introduzione di una nuova disposizione che obbliga il beneficiario che presenta domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti a confermare che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l’investimento iniziale per il quale è richiesto l’aiuto nei due anni precedenti la domanda di aiuto ed a impegnarsi a non farlo nei due anni successivi al completamento dell’investimento iniziale per il quale è richiesto l’aiuto.

Le modifiche alle istruzioni al quadro C “Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia” recepiscono, inoltre, le indicazioni fornite dalle Prefetture sull’applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di documentazione antimafia.

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, prot. n. 306414/2017, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7- quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017», pubblicato il 29 dicembre 2017su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Per saperne di più:

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 aprile 2017: con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7-quater del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18 – Modifiche alla disciplina – Ambito territoriale – Misura del credito d’imposta – Limite massimo costi ammissibili

Per quanto compatibile e per quanto non espressamente trattato nella circolare n. 12/2017, in particolare in relazione ai requisiti di accesso all’agevolazione previsti dalla normativa europea, si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016.

Le prime istruzioni per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 E del 3 agosto 2016: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno – Soggetti beneficiari – Spese agevolabili -Esemplificazioni – Modalità di computo e di utilizzo del credito d’imposta – Rilevanza del bonus ai fini fiscali – Tassabilità del contributo – Art. 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 45080 del 24/03/2016»

Decreto-legge Sud. Le misure in materia di credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi

 Il testo del Decreto-Legge 29 dicembre 2016, n. 243, conv., con mod., dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante: «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»




Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione

Arriva, con la risoluzione n. 51/E del 4 luglio 2016, il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, secondo le modalità e i termini previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016, prot. n. 45080/2016, recante: «Approvazione del modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»

I soggetti interessati

Il credito d’imposta, riconosciuto dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2171), è fruibile dai titolari di reddito d’impresa con riferimento all’acquisto, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate in alcune zone delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Come utilizzare il “bonus

Per accedere al credito d’imposta, come previsto dal provvedimento, è necessario presentare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate tramite il software ad hoc Creditoinvestimentisud”, disponibile gratuitamente sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Il bonus maturato può essere utilizzato solo in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici Fisconline o Entratel.

Come compilare l’F24

Il nuovo codice tributo è il 6869denominato Credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno articolo 1, commi 98-108, legge 28 dicembre 2015, n. 208”. In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.

 

Si ricorda che l’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 30 giugno 2022, prot. n. 253453/2022, ha aggiornato la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS).

 

 




Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno: disponibile il software di compilazione della richiesta

Pronto il software di compilazione delle richiesta per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il software “CIM” (Versione: 1.0.0 del 30/06/2016) consente la compilazione delle richieste di attribuzione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno e la predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all’Agenzia delle Entrate.

Chi può usufruire del credito

Il credito d’imposta è fruibile dai soggetti titolari di reddito d’impresa con riferimento agli investimenti legati all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio. Si tratta del bonus introdotto, per gli anni dal 2016 al 2019, a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie e del 10 per cento per le grandi.

Sono esclusi dal beneficio i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. L’agevolazione non si applica neppure alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014. Il credito d’imposta non è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi costi (comma 102, L. 208/2015).

Come presentare il modello

Le imprese interessate devono presentare la comunicazione esclusivamente in via telematica tramite i servizi online Fisconline o Entratel, a partire dal 30 giugno 2016, direttamente o attraverso gli intermediari incaricati quali professionisti, associazioni di categoria, Caf e altri soggetti. La trasmissione telematica avviene utilizzando il software “CIM” da oggi disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.Ogni impresa può presentare una o più comunicazioni, anche nel medesimo anno, e ciascuna comunicazione può riguardare uno o più progetti d’investimento. Possibile, inoltre, annullare o rettificare una precedente comunicazione inviata, rinunciando totalmente o parzialmente al credito d’imposta.

Come utilizzare il credito

Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Al credito d’imposta non si applica il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (comma 104, L. 208/2015). Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta. Utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia se l’importo utilizzato, anche tenendo conto di precedenti compensazioni del credito, è superiore all’ammontare fruibile, il modello F24 è scartato.

Rideterminazione del credito d’imposta

Sono previste delle ipotesi in cui il credito è ridotto in caso di non attivazione degli impianti agevolati. In particolare, se i beni non entrano in funzione entro due anni dal loro acquisto, il credito è ridotto escludendo il loro costo. Parimenti il credito è ridotto se i beni sono dismessi o destinati ad altre strutture produttive prima di cinque anni dal loro acquisto. Se nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d’imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in leasing l’agevolazione permane anche nel caso in cui non viene esercitato il riscatto (comma 105, L. 208/2015).

Per saperne di più:

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016, prot. n. 45080/2016, recante: «Approvazione del modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»

Articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2171)