SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 24 del 2020

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Commenti

 

Il 31 luglio 2020 scadeva il termine per notificare l’eventuale diniego della pace fiscale: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

La residenza fiscale delle società
di Fabio Carrirolo

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Costituzionale:

 

Imposta di registro – Interpretazione degli atti

 

Imposta di registro. Legittimi i limiti alla riqualificazione degli atti. La Corte Costituzionale “promuove” l’art. 20 del T.U.

Corte Costituzionale – Sentenza n. 158 del 21 luglio 2020: «IMPOSTA DI REGISTRO – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Applicazione dell’imposta – Criteri – Intrinseca natura ed effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione – Conseguente divieto, salvo eccezioni, di ricorso ad elementi extratestuali o desumibili continua da atti collegati – Denunciata violazione del principio dell’effettività dell’imposizione, nonché di uguaglianza e ragionevolezza – Non fondatezza delle questioni – Art. 20, del D.P.R. del 26/04/1986, n. 131, come modificato dall’art. 1, comma 87, lett. a), della L. 27/12/2017, n. 205 e dall’art. 1, comma 1084, della L. 30/12/2018, n. 145 – Artt. 3 e 53 Costituzione»

 

Redditi prodotti dalle società di persone – Imputazione al socio «indipendentemente dalla percezione»

 

La Corte Costituzionale salva (di nuovo) l’art. 5, comma 1, TUIR sulla tassazione per trasparenza dei soci delle società di persone per i redditi non effettivamente percepiti

Corte Costituzionale – Sentenza n. 201 del 17 settembre 2020: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI -IRPEF – Redditi di partecipazione a società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice – Società in accomandita semplice (SAS) – Rettifica dei redditi delle società di persone e del reddito dei soci – Imputazione a ciascun socio pro quota ex art. 5 D.P.R. n. 917/86 – Effettiva percezione degli utili da parte del socio accomandante – Irrilevanza – Imputazione al socio «indipendentemente dalla percezione» – Questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Infondatezza della censura di incostituzionalità in relazione agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 53, primo comma, e 113, secondo comma della Costituzione – Art. 40, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 5, D.P.R. del 22/12/1986, n. 917»

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Ricorso e appello – Copia notificata alla parte priva della firma

 

Inammissibilità dell’appello per mancata sottoscrizione: solo in casi limite

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 17356 del 19 agosto 2020: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di capitale – Imputazione – Società di capitali a ristretta base sociale o familiare – Formazione di utili extracontabili – Presunzione di distribuzione extra-contabile di dividendi in capo ai soci di società di capitali, a ristretta base sociale per presenza di fatture fittizie – Prova contraria – Ammissibilità – Limiti -Art. 44, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 2697 e 2729 c.c. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Società a ristretta base sociale – Redditi di capitale – Presunzione di distribuzione di utili extracontabili – Posizione del socio -Intervenuta definitività dell’accertamento emesso nei confronti della società per mancata impugnazione – Applicazione del principi costituzionali della difesa (art. 24 Cost.) e della impugnabilità davanti al giudice degli atti della pubblica amministrazione (art. 113 Cost.) – Contestazione del reddito della società di capitali accertato in separato giudizio -Ammissibilità – Possibilità per socio di contestare il maggior reddito consequenziale accertato nei suoi confronti -Ammissibilità • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Appello – Contenuto – Sottoscrizione – Assenza radicale del requisito – Sottoscrizione dell’originale depositato presso la segreteria della commissione tributaria – Copia notificata alla parte priva della firma – Mera irregolarità – Artt. 18, 22 e 53, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Inopponibilità al Fisco degli atti elusivi ex art. 37-bis, D.P.R. n. 600/73 – Tipicità delle condotte elusive

 

Vecchio” abuso di diritto ex art. 37-bis, D.P.R. n. 600/73. Contestabile solo per le operazioni tipizzate. Nella previgente disciplina, il Fisco non può contestare l’abuso all’immobiliare che restituisce la caparra ai promissari acquirenti

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 19340 del 17 settembre 2020: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Abuso del diritto – Sussistenza delle condotte elusive tipizzate dal legislatore – Necessità – Atto opposto all’Amministrazione finanziaria – Scrittura di risoluzione consensuale, assimilabile a uno scioglimento del contratto per mutuo dissenso (art. 1372 cod. civ.), alla quale si è accompagnata la restituzione della caparra confirmatoria versata al promittente venditore – Atto che non rientra tra le operazioni negoziali tipizzate dal legislatore in presenza delle quali può configurarsi un abuso del diritto – Conseguenze – Inapplicabilità del principio di inopponibilità all’Amministrazione finanziaria degli atti elusivi – Art. 37-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

 

Anche il semplice accesso in loco fa scattare l’obbligo di osservanza del termine dilatorio

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 19363 del 17 settembre 2020: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali – Termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, L n. 212 del 2000 – Accesso cd. “breve” volto all’acquisizione della documentazione – Applicabilità – Art. 24, della L. 07/01/1929, n. 4 – Art. 12, comma 7, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Effetti fiscali della cancellazione delle società dal registro delle imprese

 

L’ex socio di una società cancellata è legittimato a richiedere l’intero credito IVA già maturato dalla società

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 19641 del 21 settembre 2020: «SOCIETÀ DI CAPITALI – Scioglimento – Liquidazione – Cancellazione della società – Cancellazione dal registro delle imprese – Effetti – Legittimazione ad agire degli ex soci di società estinta – Rapporti pendenti dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese – Successione dei soci – Litisconsorzio processuale – Limiti – Legittimazione del socio di una società estinta a far valere il rimborso del credito IVA per l’intero e non solo pro quota – Sussistenza – In misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale – Esclusione»

 

 

  • Sezione lavoro

 

Prescrizione e decadenza – Contributi Inps cd. “a percentuale

 

Dies a quo dei termini di prescrizione contributiva Inps. Inizia dalla scadenza del termine di pagamento e non dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – L – Ordinanza n. 6106 del 4 marzo 2020: «CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Riscossione – Contributi INPS cd. “a percentuale” – Fatto costitutivo – Individuazione – Prescrizione – Decorrenza – Dalla scadenza del termine per il loro pagamento – Affermazione – Infondatezza della tesi secondo cui il diritto ai contributi sul reddito sorge dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi – Art. 1, comma 4, della L. 02/08/1990, n. 233 – Art. 3, della L. 08/08/1995, n. 335»

 

 

Prassi 

 

 

Bonus affitti per botteghe e negozi

 

Bonus negozi e botteghe condotti a mezzo leasing operativo o in concessione. Se la struttura contrattuale ha la stessa funzione economica del contratto di locazione “tipico” ammesso l’utilizzo del credito

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 318 del 7 settembre 2020: «DECRETO “CURA ITALIA” – Credito d’imposta per negozi e botteghe (C/1) – Applicazione anche nel caso in cui l’immobile sia condotto in forza di un provvedimento amministrativo di concessione da parte di un ente pubblico o nel caso di contratto di leasing operativo -Affermazione – Art. 65, del D.L. 17/03/2020, n. 18, conv., con mod., dalla L. 24/04/2020, n. 27»

 

Contratto di locazione unitario per diverse unità immobiliari. Bonus negozi e botteghe in proporzione alla rendita degli immobili di categoria catastale C/1 rispetto al canone complessivo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 321 dell’8 settembre 2020: «DECRETO “CURA ITALIA” – Credito d’imposta per negozi e botteghe (C/1) – Determinazione in caso di contratto unitario avente ad oggetto più immobili appartenenti a diverse categorie catastali, alcune delle quali non agevolabili – Riparametrazione del canone di locazione del mese di marzo ai soli immobili appartenenti alla categoria oggetto del beneficio fiscale ai fini della determinazione del credito d’imposta – Modalità – In proporzione alla rendita catastale degli immobili di categoria catastale C/1 rispetto al canone complessivo – Art. 65, del D.L. 17/03/2020, n. 18, conv., con mod., dalla L. 24/04/2020, n. 27»

 

Servizi di intermediazione via internet – Disciplina IVA applicabile

 

Piattaforma di e-commerce per l’acquisto di servizi di spedizione o trasporto. La prenotazione on line di “servizi tangibili” non rientra nella definizione di servizi elettronici. Nella fattura semplificata obbligatoria la partita IVA o il codice fiscale del cliente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 324 del 9 settembre 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) -Utilizzo di piattaforma di e-commerce per raccogliere e trasmettere ordini – Utilizzo di applicazione web, volta a permettere continua la stipula di contratti di spedizione o trasporto – Qualificazione come attività di prenotazione di “servizi tangibili” -Esclusione che i servizi possano essere qualificati come “elettronici” – Conseguenze – Esclusione dall’esonero dagli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi – Interposizione nella circolazione di servizi – Riconducibilità dei servizi alle prestazioni di intermediazione – Affermazione – Fatturazione delle operazioni – Fattura semplificata -Regole tecniche qualora il committente sia un privato consumatore – Obbligo di indicazione della partita IVA o del codice fiscale del cessionario/committente – Affermazione – Impossibilità di indicare, in alternativa, i soli dati anagrafici del cliente – Artt. 21-bis e 22, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Art. 1, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127»

 

Bonus affitti D.L. “Rilancio

 

Bonus canoni locazione immobili adibiti all’esercizio dell’attività professionale. Credito di imposta anche per il subaffitto

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 356 del 16 settembre 2020: «BONUS AFFITTI – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda – Ambito oggettivo di applicazione -Accesso al credito d’imposta da parte di un professionista conduttore in sublocazione di una stanza di un immobile -Ammissibilità – Art. 28, del DL 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L 17/07/2020, n. 77, cd. Decreto “Rilancio”»

 

Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Cumulabilità con altre agevolazioni

 

I nuovi crediti d’imposta introdotti dalla Legge n. 160/2019 sono cumulabili con il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. Basta che la somma dei bonus non superi il costo sostenuto per l’investimento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 360 del 16 settembre 2020: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1 commi da 98 a 108 della legge n. 208/2015 – Credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, comma 189, della legge n. 160/2019 – Nella specie, investimento in beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “industria 4.0” – Cumulo dell’Agevolazioni – Condizioni – A condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento – Art. 1, comma 192, della L. 27/12/2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020)»

 

Imposta di registro – Interpretazione degli atti

 

Conferimento di ramo d’azienda seguito dalla cessione della partecipazione. Nell’interpretare l’atto presentato a registrazione, ai fini del Registro, si deve prescindere dagli elementi «extratestuali e dagli atti ad esso collegati»

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 371 del 17 settembre 2020: «IMPOSTA DI REGISTRO – Applicazione – Interpretazione degli atti – Qualificazione del contratto ai fini dell’“imposta d’atto” – Criteri – Applicazione dell’articolo 20 del TUR – Intrinseca natura ed effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione – Conseguente divieto, salvo eccezioni, di ricorso ad elementi extratestuali o desumibili da atti collegati – Caso di specie – Conferimento di ramo d’azienda seguito dalla cessione della partecipazione – Eventuale configurabilità di abuso del diritto e dell’elusione d’imposta non rilevato mediante l’attività interpretativa di cui all’articolo 20 del TUR – Circostanza valutabile sulla base della sussistenza dei presupposti costitutivi dell’abuso del diritto di cui all’articolo 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Art. 20 del D.P.R. del 26/04/1986, n. 131, come modificato dall’art. 1, comma 87, lett. a), della L. 27/12/2017, n. 205 e dall’art. 1, comma 1084, della L. 30/12/2018, n. 145»

 

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Ritenute soci attribuite dalla società: visto di conformità per il socio, anche se la società è esonerata da misure premiali Isa

Il contribuente è tenuto a richiedere il visto di cui all’articolo 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 241 del 1997 relativamente al modello “REDDITI PF” se, scomputate le ritenute dall’imposta netta sul proprio reddito complessivo, emerge un credito IRPEF che lo stesso intende compensare “orizzontalmente” per un importo superiore a 5.000 euro. A nulla rilevando che l’unico dato significativo indicato nella propria dichiarazione dei redditi è quello relativo alla quota del credito trasferitogli dalla società partecipata, (o associazione o impresa) di cui all’articolo 5 del TUIR, che ha un livello di affidabilità fiscale, conseguente all’applicazione degli ISA, tale da beneficiare dell’esonero all’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 9-bis, comma 11, lett. a), del decreto-legge n. 50 del 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 13/2019, pag. 598).

Questo è, in estrema sintesi, quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 411 dell’11 ottobre 2019, in risposta ad un socio di società “virtuosa”, esonerata dal visto in ragione del suo alto livello di affidabilità fiscale (punteggio ISA 8,56), che chiedeva lumi sulla necessità di apposizione il visto alla propria dichiarazione, in quanto l’unico dato nella stessa indicato consisteva nella quota di ritenute attribuitegli dalla società partecipata. Al riguardo, spiega, l’Agenzia, il visto di conformità non è apposto su singole voci della dichiarazione, ma sulla totalità dei dati esposti nel modello, dal quale emerge il credito che si intende utilizzare in compensazione orizzontale oltre la soglia fissata dalla norma. Per effetto del D.L. n. 50 del 2017, determinata in Euro 5.000.

Pertanto, se in seguito allo scomputo delle ritenute dalle imposte dovute dal singolo socio, associato o partecipante si determina un’eccedenza di IRPEF a credito, qualora la stessa sia utilizzata ex articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è necessario «richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997» E ciò a prescindere dal fatto che la società, l’associazione o l’impresa di cui all’articolo 5 del TUIR non sia tenuta all’apposizione del visto di conformità in relazione alla propria dichiarazione (perché beneficia, ad esempio, di una clausola normativa di esonero).

I visti per riattribuire alla società le ritenute

Peraltro, nel caso in cui il socio non benefici completamente delle ritenute, l’eccedenza non utilizzata può essere riattribuito alla società affinché la utilizzi in compensazione con i propri versamenti. In tal caso, al fine di chiarire il corretto comportamento da adottare, soccorrono le istruzioni contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 25 settembre 2014 (par. 6 in “Finanza & Fisco” n. 25/2014, pag. 1874). In particolare secondo il citato documento di prassi: “Un’ipotesi particolare di “cessione” del credito è quella disciplinata dall’articolo 22 del TUIR, secondo cui «Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell’articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti». Con la circolare n. 56/E del 23 dicembre 2009 (in “Finanza & Fisco” n. 45/2009, pag. 4047), è stato chiarito che la società che subisce in proprio le ritenute, dovendo poi trasferire le stesse ai soci in proporzione alla quote di partecipazione, possa avocare a sé le ritenute che residuano dopo il loro scomputo dall’Irpef dovuta dai soci medesimi. In tal caso, le ritenute si trasformano al momento della dichiarazione in un credito d’imposta compensabile dalla società ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. Per le considerazioni sopra esposte in relazione alla cessione dei crediti, si è dell’avviso che i soci/associati/partecipanti non siano tenuti all’apposizione del visto di conformità in sede di riattribuzione delle ritenute per importi superiori a 15.000 euro (per effetto del D.L. n. 50 del 2017, leggasi 5.000 euro). Il visto dovrà, invece, essere apposto sulla dichiarazione della società o associazione (salvo esoneri per effetto di provvedimenti premiali), laddove la stessa utilizzi tale credito per un importo superiore a 15.000 (leggasi 5.000) euro. Parimenti, il socio o associato che utilizza in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 il credito derivante dalla propria dichiarazione per importo superiore a euro 15.000 (leggasi 5.000) euro è tenuto all’apposizione del visto di conformità”.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 411 dell’11 ottobre 2019, con oggetto: RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Modalità e ambito di applicazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità – Utilizzo in compensazione, ai sensi dell’art. 1, comma 574, della L. 27/12/2013, n. 147, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all’IRAP e alle ritenute alla fonte – Apposizione del visto di conformità per l’utilizzo dei crediti superiori a 5.000 euro – Necessità – Trasferimento ai soci/associati/partecipanti dei crediti d’imposta delle società di persone/associazioni – Fattispecie – Cessione del credito disciplinato dall’articolo 22 del TUIR – Irrilevanza dell’esonero dall’obbligo del visto di conformità della società partecipata – Art. 5, del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 1, comma 574, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall’art. 3, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv. con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96