SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 2/3 del 2026

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Speciale Modulistica 2026

Modello “Redditi-Sp 2026
per le società di persone ed equiparate

 

 

Soggetti obbligati, termini e novità

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Istruzioni e modelli per la dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate

Il provvedimento di approvazione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 72272/2026, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi SP 2026”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2026 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi SP 2026».

 

Il modello e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 07.05.2026.

 

Le Istruzioni Generali ai modelli REDDITI SC, SP e ENC sono state pubblicate nel n. 36-37/2025

 

 

Modelli “Redditi 2026” delle Società e degli Enti
Redditi Sc Redditi Sp Redditi Enc

 

Istruzioni generali comuni ai modelli 2026 degli enti e delle società

I documenti sono integrati dai link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

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Modello Redditi SP 2026: soggetti obbligati, termini e novità

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 72272/2026, è stato approvato il modello di dichiarazione “Redditi SP 2026”, con le relative istruzioni, che le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e i soggetti equiparati devono presentare nell’anno 2026 ai fini delle imposte sui redditi. Con il medesimo provvedimento sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello.

Il modello Redditi SP 2026, deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2025. Per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, esso riguarda pertanto i redditi prodotti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025. Le Istruzioni generali precisano che si considera coincidente con l’anno solare il periodo d’imposta di durata pari o inferiore a 365 giorni, purché termini il 31 dicembre 2025.

I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare utilizzano per la dichiarazione dei redditi 2025 il modello Redditi SP 2026. Le società di persone con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare devono attrarre il risultato dell’esercizio nel periodo d’imposta (anno solare) in cui tale esercizio si chiude (ad esempio: esercizio sociale 01.07.2024 – 30.06.2025 da dichiarare nel modello “Redditi SP 2026” relativo al periodo d’imposta 01.01.2025- 31.12.2025).(Si veda la risoluzione n. 92 del 20 settembre 2011 in “Finanza & Fisco” n. 31/2011, pag. 2676).

Come chiariscono le istruzioni generali pubblicate nel n. 36-37/2025, pag. 2, “anche le società di persone e i soggetti ad esse equiparati adottano, per l’individuazione del modello dichiarativo, le medesime regole previste per i soggetti IRES. Pertanto, le società di persone, in caso di periodo di imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 2025 (ad esempio in caso di trasformazione in società di capitali, scioglimento della società senza formale procedura di liquidazione, ecc.), presentano la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello REDDITI 2025-SP approvato nel corso del 2025

 

I soggetti obbligati alla presentazione del modello Redditi SP 2026

 

Sono obbligate alla presentazione del modello Redditi SP 2026 le società e le associazioni residenti nel territorio dello Stato riconducibili all’ambito applicativo dell’art. 5 del TUIR, nonché gli altri soggetti equiparati indicati nelle istruzioni.

 

In particolare, devono utilizzare il modello:

  • le società semplici;
  • le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice;
  • le società di armamento, equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice a seconda che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza;
  • le società di fatto o irregolari, equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale;
  • le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
  • le aziende coniugali, quando l’attività sia esercitata in società fra i coniugi, ossia nei casi in cui i coniugi siano cointestatari della licenza ovvero entrambi imprenditori;
  • i Gruppi europei di interesse economico – GEIE.

 

Il modello Redditi SP assolve una funzione propria del regime di trasparenza delle società di persone: esso consente di determinare il reddito o la perdita prodotti dal soggetto collettivo e la quota imputabile a ciascun socio o associato, indipendentemente dall’effettiva percezione, ai fini della successiva tassazione personale.

 

I soggetti che non devono utilizzare il modello Redditi SP

 

Non devono presentare il modello Redditi SP:

  • le aziende coniugali non gestite in forma societaria; in tal caso, i coniugi dichiarano i redditi mediante il modello Redditi Persone fisiche, utilizzando i quadri pertinenti;
  • le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato, per le quali trovano applicazione, secondo la natura del soggetto, il modello REDDITI SC oppure il modello REDDITI ENC;
  • i condomini che devono, invece, presentare la dichiarazione modello 770 se, in qualità di sostituti d’imposta, hanno effettuato ritenute.

 

Termini di presentazione

 

Le società e le associazioni di cui all’art. 5 del TUIR presentano la dichiarazione entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il termine ordinario, teoricamente fissato al 31 ottobre 2026, slitta al 2 novembre 2026, poiché il 31 ottobre cade di sabato e il 1° novembre è giorno festivo.

 

Restano fermi i termini speciali previsti dagli artt. 5 e 5-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 per le dichiarazioni riferite a periodi interessati da liquidazione, trasformazione, fusione o scissione totale.

Particolare attenzione deve essere riservata alle società in liquidazione ordinaria, poiché il modello REDDITI SP 2026 recepisce la nuova disciplina dell’art. 182 del TUIR, applicabile alle liquidazioni iniziate dal 1° gennaio 2025. La dichiarazione non assume, in tali ipotesi, una funzione meramente ricognitiva: attraverso i nuovi campi del frontespizio e i quadri RF, RG, RD e RS diviene lo strumento per gestire l’eventuale utilizzo delle perdite residue alla chiusura della liquidazione a riduzione dei redditi degli esercizi compresi nella procedura.

 

Dichiarazione tardiva e dichiarazione omessa

 

La dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario è considerata valida, ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Decorso tale termine, la dichiarazione si considera omessa, pur costituendo titolo per la riscossione delle imposte eventualmente risultanti dovute.

Per una società di persone con esercizio coincidente con l’anno solare, il termine ordinario di presentazione del modello Redditi SP 2026 è quindi il 2 novembre 2026; l’eventuale dichiarazione trasmessa oltre tale data, ma entro i successivi 90 giorni, conserva validità secondo la disciplina dettata dal D.P.R. n. 322 del 1998.

Ne deriva che il termine ultimo per l’invio ‘‘tardivo’’ da parte dei “soggetti solari” è il 29 gennaio 2027 (Venerdì), ovvero 90 giorni dal termine originario del 31 ottobre 2026. Il termine del 29 gennaio 2027 è indicato in via prudenziale, potendosi ritenere che il termine di novanta giorni decorra dalla scadenza effettiva dell’adempimento, coincidente con il termine del 2 novembre 2026, con conseguente slittamento al 31 gennaio 2027 (ulteriormente differito al 1º febbraio 2027, cadendo il 31 gennaio di domenica).

 

Attenzione ai 90 giorni – la dichiarazione tardiva può allungare i tempi di accertamento

 

Ove si intenda avvalersi degli ulteriori novanta giorni (dichiarazione tardiva), si ritiene opportuno, al fine di evitare la “rigenerazione dei termini” ai sensi dell’art. 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, trasmettere la dichiarazione entro il 31 dicembre 2026, pur in presenza del più ampio termine di novanta giorni, evitando così l’estensione del termine di accertamento.

 

Regime sanzionatorio attenuato per le dichiarazioni omesse presentate prima dell’inizio di una attività di controllo

 

Si ricorda che per le dichiarazioni presentate oltre i 90 giorni, per effetto del nuovo comma 1-bis inserito dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2024, pag. 1211) dell’articolo 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 «se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, aumentata al triplo (pari al 75% delle imposte dovute). Se non sono dovute imposte, si applica il comma 1, secondo e terzo periodo.». In altri termini, se non sono dovute le imposte, la sanzione è compresa da 250 euro e 1.000 euro. In caso di soggetti tenuti alle scritture contabili, la sanzione può essere aumentata fino al doppio.

 

Definito brevemente l’ambito soggettivo e temporale del modello, l’analisi delle modifiche introdotte nelle istruzioni REDDITI SP 2026 richiede particolare cautela: non tutte le novità presenti nel modello relativo al periodo d’imposta 2025 incidono sulla determinazione del reddito dello stesso periodo. Alcune disposizioni operano immediatamente sul 2025; altre sono state inserite nel modello per gestire operazioni o componenti destinati a rilevare dal 1° gennaio 2026 ovvero dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. È quindi necessario esaminare separatamente ciascuna innovazione, individuandone non soltanto il quadro interessato e la fonte normativa, ma anche l’effettiva decorrenza applicativa

 

Le Novità del Modello Redditi SP 2026

 

Il modello Redditi SP 2026, relativo al periodo d’imposta 2025, recepisce un insieme articolato di modifiche derivanti dalla revisione del regime impositivo dei redditi, dai correttivi al concordato preventivo biennale e dalla legge di bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199). Il dato di particolare interesse è quello temporale: accanto alle innovazioni già applicabili alla dichiarazione del reddito 2025 – quali la nuova disciplina della liquidazione ordinaria, il coordinamento del quadro RE, l’affrancamento straordinario delle riserve e le detrazioni edilizie per le spese sostenute nel 2025 – il modello contiene anche quadri e campi predisposti per fattispecie che acquistano rilievo dal 2026.

È il caso dell’iper-ammortamento per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, del nuovo regime di rateizzazione delle plusvalenze applicabile dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, dell’aliquota del 33 per cento sulle cripto-attività realizzate dal 1° gennaio 2026, dell’aumento al 21 per cento della sostitutiva per la rivalutazione delle partecipazioni e dell’assegnazione agevolata disposta dalla legge di bilancio 2026.

 

Un modello “2026” per dichiarare il 2025, ma con regole che guardano già al periodo successivo

 

Il modello Redditi SP 2026 rappresenta il punto di confluenza dichiarativa di interventi normativi appartenenti a fasi temporali diverse. Da un lato, esso deve essere utilizzato per dichiarare i redditi del periodo d’imposta 2025; dall’altro, contiene sezioni e istruzioni che accolgono disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199 in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1563), destinate a produrre effetti, in tutto o in parte, dal 1° gennaio 2026 o dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Pertanto, la presenza di una nuova sezione o di un nuovo codice nel modello non implica automaticamente che la corrispondente disciplina debba essere applicata alla generalità dei soggetti per il reddito 2025. Occorre invece verificare, per ciascuna fattispecie:

  • il periodo d’imposta cui la disposizione si riferisce;
  • la data di effettuazione dell’investimento o dell’operazione;
  • l’eventuale coincidenza o non coincidenza dell’esercizio con l’anno solare;
  • la necessità di compilare il quadro nel modello relativo al 2025 oppure in quello relativo al periodo successivo.

È questa la chiave di lettura delle principali novità del modello.

 

Concordato preventivo biennale: nel quadro CP il biennio 2025-2026, nel frontespizio la nuova adesione 2026-2027

 

Il quadro CP viene aggiornato per recepire le modifiche apportate alla disciplina del concordato preventivo biennale dal decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81 (in “Finanza & Fisco” n. 19/2025, pag. 727), intervenuto sul decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

Nella sezione I del quadro CP, i righi CP1 e CP2, dedicati rispettivamente al reddito d’impresa e al reddito di lavoro autonomo, contengono le nuove caselleComma 1-bis, destinate alla gestione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 20-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 13 del 2024. “riguardanti il regime d’imposta sostitutiva per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026 (…)”. (Cfr. pag. 2 delle istruzioni).

 

Nei righi CP3, CP4 e CP5 viene invece esposta l’eventuale quota di imponibile concordato ricevuta per trasparenza.

 

 

Nei righi CP6 e CP8 assumono rilievo anche gli effetti della maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni.

 

 

Nei righi CP11 e CP12 sono gestite le nuove cause di esclusione e cessazione.

 

 

La novità del quadro CP incide direttamente sul modello relativo al periodo d’imposta 2025, perché riguarda i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026.

 

Diverso è il profilo della comunicazione presente nel frontespizio: le istruzioni disciplinano l’adesione e la revoca riferite al nuovo biennio 2026-2027.

Nel medesimo modello convivono, quindi, la dichiarazione degli effetti del CPB già operativo sul 2025 e la comunicazione relativa al successivo biennio.

Quanto alla nuova comunicazione inserita nel frontespizio, le istruzioni precisano: “La Comunicazione di adesione al Concordato preventivo biennale (‘CPB’) per il periodo 2026 – 2027 può essere inviata, trasmettendo il modello CPB, con due distinte modalità […]”. (Cfr. pag. 4 delle istruzioni Redditi SP 2026).

 

 

In sostanza, le società di persone e le associazioni professionali interessate dovranno tenere distinti tre livelli di controllo: il reddito concordato in capo al soggetto collettivo; la quota imputata per trasparenza ai soci o associati; l’eventuale assoggettamento dell’imponibile incrementale all’imposta sostitutiva. La stessa dichiarazione può inoltre veicolare, mediante il frontespizio, l’adesione o la revoca per il biennio successivo.

 

Liquidazione ordinaria: la nuova gestione delle perdite opera per le liquidazioni iniziate dal 2025

 

La nuova disciplina della liquidazione ordinaria viene recepita nel frontespizio e nei quadri RF, RG, RD e RS. La modifica deriva dall’art. 18, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 (in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2180) che ha riformulato l’art. 182 del TUIR.

Il nuovo assetto consente, in presenza delle condizioni previste dalla norma, di utilizzare le perdite d’impresa residue alla chiusura della liquidazione a riduzione del reddito dell’ultimo esercizio compreso nella procedura e, progressivamente, di quello degli esercizi precedenti.

Nel frontespizio compaiono i campi:

  • Liquidazione art. 18 d.lgs. 192/24”;
  • Data chiusura liquidazione (art. 182 TUIR)”.

 

 

 

La novità rileva già nel periodo d’imposta 2025, ma esclusivamente per le liquidazioni ordinarie iniziate successivamente al 31 dicembre 2024, ossia dal 1° gennaio 2025. Le istruzioni precisano inoltre che la data di chiusura della liquidazione assume rilievo in caso di dichiarazione integrativa diretta a rideterminare il reddito d’impresa computando in diminuzione le perdite residue alla chiusura.

In particolare, le istruzioni precisano: “Modifiche alla disciplina della liquidazione ordinaria. Nel frontespizio e nei quadri RF, RG, RD e RS è stata gestita la nuova disciplina della liquidazione ordinaria prevista dall’art. 182 del TUIR che, a determinate condizioni, prevede la possibilità di utilizzare le perdite d’impresa che residuano alla data di chiusura della liquidazione a riduzione del reddito dell’ultimo degli esercizi compresi nella liquidazione e, progressivamente, di quello degli esercizi precedenti […]”. (cfr. pag. 2 delle istruzioni Redditi SP 2026),

Inoltre, le istruzioni relative al frontespizio chiariscono: “I campi Liquidazione art. 18 d.lgs. 192/24 e ‘Data chiusura liquidazione (art. 182 TUIR) possono essere compilati solo con riferimento alle liquidazioni ordinarie di cui all’art. 182 del TUIR che hanno inizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 192 del 2024 (31 dicembre 2024).” (Cfr. pagg. 7-8 delle istruzioni Redditi SP 2026).

In particolare:

  • la casella “Liquidazione art. 18 d.lgs. 192/24va barrata nel caso in cui il periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione sia compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione ordinaria;
  • il campo “Data chiusura liquidazione (art. 182 TUIR)va compilato in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell’ipotesi prevista dall’art. 182, comma 2, lett. b), del TUIR al fine di rideterminare il reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, computando a riduzione dello stesso le perdite che residuano alla data di chiusura della liquidazione ordinaria. In particolare, nel presente campo va indicata la predetta data.

Si ricorda che il comma 1 dell’articolo 18 del D.Lgs. n. 192/24 nel sostituire il citato articolo 182 TUIR “ribalta” il criterio di tassazione: il risultato di ogni esercizio è determinato in via definitiva (anziché in via provvisoria), con applicazione delle regole di tassazione ordinarie. Se la liquidazione si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell’articolo 8 del TUIR. Tuttavia, se la liquidazione si protrae per non più di tre esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, l’impresa individuale o la società di persone può rideterminare il reddito degli esercizi di liquidazione e scomputare la perdita finale di liquidazione con il criterio c.d. carry back, cioè a riduzione del reddito dell’ultimo di tali esercizi e progressivamente del reddito di ciascuno degli esercizi precedenti fino a concorrenza del reddito degli stessi. In tal caso l’imprenditore individuale e i soci delle società personali possono chiedere la tassazione separata del reddito a norma degli articoli 17 e 21 del TUIR. Il biennio di riferimento per la determinazione dell’aliquota IRPEF a tassazione separata è sempre quello anteriore all’anno in cui è iniziata la liquidazione, a prescindere dal momento in cui i redditi sono conseguiti o imputati ai soci. (Nuovo articolo 182, comma 2).

 

Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande: il rigo RE15 viene adeguato dal periodo d’imposta 2025

 

Il quadro RE, utilizzato dalle associazioni professionali e dagli altri soggetti che determinano redditi di lavoro autonomo, viene modificato anche in relazione alle spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande.

Nel rigo RE15 viene eliminato il riferimento alle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e analiticamente addebitate al committente, precedentemente trattate sulla base dell’art. 54, comma 2, lettera b), del TUIR.

 

 

 

La modifica costituisce un coordinamento dichiarativo con la revisione della disciplina del reddito di lavoro autonomo operata dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 (in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2043).

La novella rileva già periodo d’imposta 2025.

Nelle istruzioni chiarito che “nel quadro RE, nel rigo RE15, tra le spese deducibili relative alle prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione, è stato eliminato il riferimento alle spese addebitate analiticamente in capo al committente, di cui all’art. 54, comma 2, lett. b) del TUIR (art. 6, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).” (Cfr. pag. 2 delle istruzioni Redditi SP 2026; quadro RE, pag. 49 e ss.).

 

Spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto: la tracciabilità rileva già per il periodo d’imposta 2025

 

Sempre nel quadro RE vengono recepite le modifiche alla disciplina dei rimborsi delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea.

La disposizione è ricondotta dalle istruzioni all’art. 54, comma 2-bis, del TUIR, come modificato dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108 (in “Finanza & Fisco” n. 20-21/2025, pag. 809). Le somme percepite a titolo di rimborso concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo quando i relativi pagamenti non siano eseguiti mediante versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi tracciabili. La nuova disciplina rileva nel modello relativo al periodo d’imposta 2025. L’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 84 del 2025 stabilisce, infatti, che le disposizioni relative alle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea si applicano alle spese sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, entrato in vigore il 18 giugno 2025; per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, la disciplina interessa quindi il periodo d’imposta 2025.

 

Così estratto dalle istruzioni: Spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto. Nel quadro RE sono state gestite le novità riguardanti le disposizioni di cui all’art. 54, comma 2-bis del TUIR, le quali prevedono che le somme percepite a titolo di rimborso delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili […]”. (Cfr. pag. 2 delle istruzioni Redditi SP 2026; quadro RE, pag. 49 e ss.).

Per associazioni professionali e società tra professionisti, il controllo dichiarativo deve pertanto essere preceduto dalla verifica dei mezzi di pagamento utilizzati. La documentazione della spesa e l’analitico riaddebito al cliente non sono sufficienti quando il pagamento originario non soddisfa il requisito della tracciabilità richiesto dalla norma.

 

Iper-ammortamento: il modello accoglie una misura applicabile agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026

 

Nei quadri RF e RG vengono introdotti nuovi codici per rappresentare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e all’autoproduzione o autoconsumo da fonti di energia rinnovabile.

La disposizione trova fondamento nell’art. 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Nel testo definitivo delle istruzioni viene inoltre puntualizzato che i beni devono essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Decorrenza verificata. Questa novità non riguarda, in via ordinaria, il reddito del periodo d’imposta 2025 dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare. Le istruzioni stabiliscono espressamente che gli investimenti agevolabili devono essere effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Il modello SP 2026 risulta, quindi, già strutturato per accogliere la disciplina con riferimento alle fattispecie che intercettano tale decorrenza, in particolare nei casi di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

Estratto dalle istruzioni:Iper-ammortamento. Nei quadri RF e RG, tra le variazioni in diminuzione, sono stati previsti nuovi codici per tenere conto del maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati IV e V alla legge n. 199 del 2025 e all’autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 […]”. (Cfr. pag. 2 delle istruzioni Redditi SP 2026; quadri RF e RG, pagg. 12 e ss. e 34 e ss.).

Il dato operativo più rilevante consiste, dunque, nella necessità di non anticipare l’applicazione della maggiorazione ai beni acquisiti nel 2025 sulla sola base della presenza dei nuovi codici nel modello. Occorrerà verificare puntualmente la data di effettuazione dell’investimento, la localizzazione della struttura produttiva e l’appartenenza del bene agli allegati previsti dalla legge n. 199 del 2025.

 

Rateizzazione delle plusvalenze: la nuova disciplina non opera sul reddito 2025 dei soggetti solari

 

Il modello viene adeguato alla nuova disciplina della rateizzazione delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, prevista dall’art. 86, comma 4, del TUIR, come modificato dall’art. 1, commi 42 e 43, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Nelle istruzioni chiarito che la novità riguarda non soltanto il quadro RF, ma anche il quadro RG, interessando dunque sia i soggetti in contabilità ordinaria sia quelli in contabilità semplificata. La nuova disciplina decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Per le società di persone con esercizio coincidente con l’anno solare, essa si applica quindi dal periodo d’imposta 2026 e non incide sulla determinazione del reddito dichiarato nel modello relativo al 2025.

Estratto dalle istruzioni: Rateizzazione delle plusvalenze. Nei quadri RF e RG è stato previsto il nuovo regime di rateizzazione della tassazione delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, di cui all’art. 86, comma 4, del TUIR, che decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (art. 1, commi 42 e 43, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1591)”. (Cfr. pag. 2 delle istruzioni Redditi SP 2026; quadri RF e RG, pagg. 12 e ss. e 34 e ss.).

La presenza della novità nel modello impone una cautela interpretativa: per le operazioni realizzate nel 2025 restano applicabili le regole riferibili al periodo dichiarato, mentre il nuovo regime dovrà essere utilizzato solo quando sia maturata la specifica decorrenza prevista dalla norma.

 

Cripto-attività: l’aliquota del 33 per cento opera dal 1° gennaio 2026; per il 2025 resta distinta la disciplina già applicabile

 

Il quadro RT viene riorganizzato per accogliere la nuova imposizione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti da cripto-attività. Le istruzioni prevedono:

  • la sezione V-A1 e la sezione V-B1 per le plusvalenze e gli altri proventi soggetti all’imposta sostitutiva del 33 per cento;
  • la sezione V-A2 per i proventi relativi ai token di moneta elettronica denominati in euro, soggetti all’aliquota del 26 per cento.

La disciplina si collega all’art. 67, comma 1, lettera c-sexies), del TUIR, all’art. 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e all’art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1587).

 

L’imposta sostitutiva del 33 per cento sulle plusvalenze e sugli altri proventi da cripto-attività si applica ai realizzi effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Anche la disciplina specifica dei token di moneta elettronica denominati in euro, assoggettati al 26 per cento, riguarda operazioni realizzate dal 1° gennaio 2026. Le istruzioni di dettaglio chiariscono che le nuove sezioni riferite alle operazioni dal 2026 devono essere compilate, nel modello SP 2026, dai soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. Per le operazioni realizzate entro il 31 dicembre 2025, permane invece la gestione delle plusvalenze soggette all’imposta sostitutiva del 26 per cento secondo la disciplina applicabile al periodo dichiarato.

 

Estratto dalle istruzioni: Plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività. Nel quadro RT sono state previste le nuove sezioni V-A1 e V-B1 per gestire la nuova imposta sostitutiva nella misura del 33 per cento che si applica sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti da cessioni di cripto-attività di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-sexies), del TUIR, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026 […]”.

“Nella sezione V-A2 sono state gestite le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i quali l’aliquota dell’imposta è pari al 26 per cento […]”. (Cfr. pag. 3 delle istruzioni Redditi SP 2026; quadro RT, pag. 85 e ss.)

La gestione dichiarativa dovrà quindi distinguere:

  • operazioni realizzate entro il 31 dicembre 2025;
  • operazioni realizzate dal 1° gennaio 2026;
  • cripto-attività ordinarie soggette al 33 per cento;
  • token di moneta elettronica denominati in euro soggetti al 26 per cento;
  • eventuale rilevanza del periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

 

Rivalutazione delle partecipazioni: l’aliquota del 21 per cento decorre dal 1° gennaio 2026

 

Nella sezione X del quadro RT viene recepito l’aumento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, previsto dalla modifica all’art. 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

L’intervento è disposto dall’art. 1, comma 144, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1652) e innalza l’aliquota dal 18 al 21 per cento.

Decorrenza verificata. L’aliquota del 21 per cento si applica alle rideterminazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2026. Pertanto, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’aumento non rappresenta una regola di tassazione riferita al reddito 2025, benché la relativa gestione sia già introdotta nel modello SP 2026.

 

Estratto dalle istruzioni: Rivalutazione delle partecipazioni. Nella sezione X del quadro RT è stata gestita la modifica all’art. 5, comma 2, della legge n. 448 del 2001, che prevede l’aumento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, dal 18 al 21 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2026 (art. 1, comma 144, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).” (Cfr. pag. 3 delle istruzioni Redditi SP 2026; quadro RT, pag. 85 e ss.).

 

Sismabonus ed Ecobonus: la detrazione del 36 per cento comprende le spese sostenute nel 2025 e nel 2026

 

I quadri RP e RN vengono aggiornati per la gestione delle detrazioni relative agli interventi di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica.

La disposizione di riferimento è l’art. 1, comma 22, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1576), che prevede la detrazione del 36 per cento per le spese sostenute negli anni 2025 e 2026.

Diversamente dalle novità esclusivamente proiettate sul periodo d’imposta 2026, la disciplina del Sismabonus e dell’Ecobonus interessa immediatamente anche il periodo d’imposta 2025, oggetto del modello Redditi SP 2026. Le istruzioni comprendono espressamente le spese sostenute sia nel 2025 sia nel 2026; nel modello in commento assumono immediata rilevanza le spese sostenute nel 2025, da attribuire ai soci o associati secondo le regole applicabili.

Estratto dalle istruzioni: Sismabonus ed Ecobonus. Nei quadri RP e RN è stata prevista la detrazione del 36 per cento per le spese sostenute per interventi ‘Sismabonus’ ed ‘Ecobonus’, effettuati nel 2025 e nel 2026 (art. 1, comma 22, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).” (cfr. pag. 3 delle istruzioni Redditi SP 2026; quadro RP, pag. 116 e ss.; quadro RN, pag. 120 e ss.)

Le istruzioni di dettaglio del quadro RN confermano, per le spese antisismiche e per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, l’applicazione della misura del 36 per cento alle spese sostenute negli anni 2025 e 2026, mentre per le spese sostenute nel 2027 è prevista la misura del 30 per cento.

 

Assegnazione agevolata dei beni ai soci: nel quadro RQ convivono la disciplina 2025 e la riapertura per le operazioni entro il 30 settembre 2026

 

La sezione XXII del quadro RQ gestisce l’assegnazione o la cessione agevolata di beni ai soci e la trasformazione in società semplice.

La disciplina introdotta dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, interessa le società in nome collettivo e in accomandita semplice che, entro il 30 settembre 2026, assegnano o cedono ai soci beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione oppure beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali, nonché le società che, avendo per oggetto esclusivo o principale la gestione dei medesimi beni, si trasformano in società semplici entro la stessa data.

La nuova riapertura disposta dalla legge di bilancio 2026 riguarda operazioni effettuate entro il 30 settembre 2026 e non costituisce, quindi, in via generale, una fattispecie riferita al reddito 2025 dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare. Tuttavia, le istruzioni precisano che la medesima sezione deve essere compilata anche dalle società che, entro il 30 settembre 2025, hanno effettuato operazioni agevolate in applicazione dell’art. 1, commi da 31 a 36, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2024, pag. 2405). Il quadro RQ assolve dunque una duplice funzione: accoglie le operazioni già rilevanti nel 2025 e predispone la gestione della riapertura 2026.

Estratto dalle istruzioni La sezione deve essere compilata dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice che entro il 30 settembre 2026 assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell’art. 43, comma 2, primo periodo, del TUIR, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, oppure che, avendo per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni, si trasformano in società semplici, entro la medesima data.” “La predetta sezione va compilata anche dalle società che entro il 30 settembre 2025 hanno assegnato o ceduto ai soci i predetti beni immobili o beni mobili oppure che si sono trasformate in società semplici, e entro la medesima data, hanno applicato l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP […]”. (cfr. quadro RQ, sezione XXII, pagg. 110-111 delle istruzioni Redditi SP 2026)

L’imposta sostitutiva è pari all’8 per cento, elevata al 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’operazione sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento. Per il contribuente è indispensabile distinguere l’annualità normativa dell’operazione: le assegnazioni eseguite nel 2025 e quelle realizzate nel 2026 poggiano su riaperture differenti e richiedono la verifica dei rispettivi requisiti soggettivi, inclusa la data di iscrizione dei soci nel libro soci o la data certa del titolo di trasferimento.

 

Affrancamento straordinario delle riserve: l’imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2025

 

La sezione VII del quadro RQ viene aggiornata per gestire l’affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione d’imposta.

La disciplina riguarda le poste esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e ancora presenti al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025, ai sensi dell’art. 1, commi 44 e 45, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1593).

Decorrenza. L’affrancamento è una novità direttamente rilevante nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025. Le istruzioni stabiliscono espressamente che l’imposta sostitutiva deve essere liquidata nella presente dichiarazione REDDITI SP 2026. Non si tratta, quindi, di una misura soltanto prospettica, nonostante la fonte normativa sia la legge di bilancio 2026.

Estratto dalle istruzioni: “I contribuenti possono affrancare, in tutto o in parte, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 (art. 1, commi 44 e 45, legge 30 dicembre 2025, n. 199).”

“L’imposta sostitutiva è liquidata nella presente dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025.”(Cfr. quadro RQ, sezione VII, pag. 108 delle istruzioni Redditi SP 2026).

L’affrancamento avviene mediante l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 10 per cento, da indicare nel rigo RQ29 e versare, con il codice tributo “1867”, obbligatoriamente in quattro rate di pari importo.

Per le società di persone il controllo dovrà estendersi alla ricostruzione delle riserve esistenti nei bilanci interessati, alla loro permanenza alla chiusura del periodo d’imposta 2025 e agli effetti dell’affrancamento nei rapporti con i soci.

 

Disallineamenti da ibridi: la comunicazione nel quadro RS segue il periodo cui si riferisce la documentazione

 

Il quadro RS contiene un nuovo prospetto destinato alle imprese che abbiano predisposto la documentazione relativa ai disallineamenti da ibridi.

La previsione deriva dall’art. 61 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (in “Finanza & Fisco” n. 7/2024, pag. 430) e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 dicembre 2024.

La comunicazione deve essere effettuata con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta cui si riferisce la documentazione predisposta. Pertanto, nel modello REDDITI SP 2026 la compilazione assume rilievo quando la documentazione riguarda il periodo d’imposta 2025.

Estratto dalle istruzioni: Disallineamenti da ibridi. In un apposito prospetto del quadro RS, le imprese che hanno predisposto la documentazione dei disallineamenti da ibridi, prevista dall’art. 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 dicembre 2024, ne danno comunicazione all’Agenzia delle entrate (art. 61 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209).” (Cfr. pag. 3 delle istruzioni Redditi SP 2026; quadro RS, pag. 134 e ss.).

La compilazione del prospetto dovrà essere coordinata con la documentazione materialmente predisposta dall’impresa e con il periodo al quale essa si riferisce. L’omessa comunicazione non può essere trattata come mero errore di compilazione in presenza di un regime documentale collegato a specifici effetti protettivi.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 17/18 del 2023

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Speciale Modulistica 2023
Modelli dichiarativi dei redditi 2022

Modello “Redditi 2023-SP”
per le società di persone ed equiparate

 

Modello “REDDITI SP” 2023 per società di persone ed equiparate. Le novità
Le novità del modello di dichiarazione “Redditi 2023–SP”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2023 da parte delle società …

 

Istruzioni e modelli per la dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2023, prot. n. 55531/2023: «Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2023-SP”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2023 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2023-SP”»

 

Il modello e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 28.04.2023 e tengono conto delle modifiche apportate dal Comunicato (errata-corrige) del 26 aprile 2023.

 

Modelli “Redditi 2023” delle Società e degli Enti
Redditi SC Redditi SP Redditi ENC

 

Istruzioni generali comuni ai modelli 2023 degli enti e delle società

 

 

I documenti sono integrati dai link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

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Modello “REDDITI SP” 2023 per società di persone ed equiparate. Le novità

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2023, prot. n. 55531/2023, approvato il nuovo modello dichiarativo “Redditi 2023-SP”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2023 ai fini delle imposte sui redditi.

Il nuovo modello di dichiarazione, appena aggiornato con le modifiche introdotte dal Comunicato (errata-corrige) del 26 aprile 2023, va presentato in via telematica entro il 30 novembre (cfr. art. 2, comma 1, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).

 

In tema di imputazione dei redditi nelle società di persone in caso di mutamento della compagine sociale nel corso del periodo d’imposta, vedi:

Cessione di quote e modifica delle percentuali di partecipazione agli utili nelle società “trasparenti”. Criteri di imputazione temporale ai soci del reddito

L’applicazione del c.d. principio di trasparenza nell’attribuzione ai soci del reddito prodotto dalle società di persone
di Enrico Molteni

 

 

Contribuenti obbligati alla presentazione del modello Redditi 2023 Sp

 

Devono utilizzare il modello Redditi Sp:

  • le società semplici
  • le società in nome collettivo e in accomandita semplice
  • le società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza)
  • le società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale)
  • le associazioni senza personalità giuridica, costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni
  • le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra i coniugi (cointestatari della licenza o entrambi imprenditori)
  • gruppi europei di interesse economico (Geie).

 

Contribuenti che non devono presentare il modello Redditi Sp

Non devono, invece, presentare il modello Redditi Sp:

  • le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il modello Redditi Persone fisiche)
  • le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il modello Redditi Società di capitali, enti commerciali ed equiparati o il modello Redditi enti non commerciali ed equiparati)
  • i condomini che devono, invece, presentare la dichiarazione modello 770 se, in qualità di sostituti d’imposta, hanno effettuato ritenute.

 

 

Le principali novità contenute nel modello “Redditi Sp”2023 sono le seguenti:

 

DEDUCIBILITÀ AL VALORE NORMALE DELLE SPESE CON SOGGETTI IN STATI NON COOPERATIVI

 

Nei quadri RF e RG sono state inserite apposite variazioni in aumento e in diminuzione al fine di tenere conto dei commi da 9-bis a 9-quinquies dell’art. 110 del TUIR relativi alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali (art. 1, comma 84, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).

 

Disposizioni in materia di indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali

 

Non essendo stabilito un termine di decorrenza specifico della disposizione (commi da 84 a 86 dell’art. 1 della legge 29/12/2022, n. 197), la novella si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023). Ciò significa che per i soggetti cd. “solari”, il periodo d’imposta 2023 sarà il primo ad esserne interessato.

Di conseguenza, la novella interesserà le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta 2023 e successivi (anno solare).

 

Si ricorda che i commi da 84 a 86 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come anticipato, a decorrere dal 2023, hanno introdotto dei limiti alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti residenti, ovvero localizzati in Stati non cooperativi a fini fiscali.

In particolare, prevedono la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti, ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali, nei limiti del loro valore normale, a condizione che tali operazioni abbiano «avuto concreta esecuzione».

La deducibilità nei limiti del valore normale non si applica alla presenza contemporanea di due condizioni, che devono essere provate dalle imprese residenti in Italia:

  • le operazioni poste in essere devono rispondere a un effettivo interesse economico;

Con riguardo alla sussistenza dell’esimente relativa all’effettivo interesse economico, vedi le considerazioni contenute al paragrafo 9 della circolare del 6 ottobre 2010, n. 51 (in “Finanza & Fisco” n. 34/2010, pag. 3011), secondo cui la valutazione in oggetto va effettuata tenendo conto di tutti gli elementi e le circostanze che caratterizzano il caso concreto, attribuendo rilevanza alle condizioni complessive dell’operazione.

  • le stesse operazioni devono avere avuto concreta esecuzione.

Le norme così introdotte trovano applicazione anche per le prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori non collaborativi a fini fiscali.

 

Quadro RF

 

Nel rigo RF31 vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l’importo.

In particolare, vanno indicati con il codice 70, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali nonché derivanti da prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati nei predetti Paesi o territori (art. 110, commi da 9-bis a 9-quinquies, del TUIR); non vanno riportate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l’art. 167 del TUIR. L’ammontare deducibile va indicato nel rigo RF55 con i codici 92 (comma 9-bis) e 93 (comma 9-ter, primo periodo).

 

 

 

Nel rigo RF55, vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l’importo. In particolare, vanno indicati con il:

  • codice 92, l’ammontare deducibile, nei limiti del valore normale, delle spese e degli altri componenti negativi di cui al codice 70 del rigo RF31 (art. 110, comma 9-bis del TUIR);
  • codice 93, l’ammontare delle spese e degli altri componenti negativi di cui al codice 70 del rigo RF31, qualora le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione (art. 110, comma 9-ter, del TUIR).

 

 

Quadro RG

 

Nel rigo RG22, vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righi del quadro. Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l’importo. In particolare, vanno indicati con il:

  • codice 49, l’ammontare deducibile, nei limiti del valore normale, delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali nonché derivanti da prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati nei predetti Paesi o territori (art. 110, comma 9-bis, del TUIR); non vanno riportate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con soggetti non resi- denti cui risulti applicabile l’art. 167 del TUIR;
  • codice 50, l’ammontare delle spese e degli altri componenti negativi di cui al codice 49, qualora le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione (art. 110, comma 9-ter, del TUIR);

 

 

ESCLUSIONE DAL REDDITO DI UTILI E RISERVE DI UTILE NON ANCORA DISTRIBUITI

Nel quadro RF è stata prevista una variazione in diminuzione per l’esclusione dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, degli utili e delle riserve di utile non ancora distribuiti alla data (del 1° gennaio 2023) di entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n. 197, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR (si tratta di società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato) relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Nel quadro RQ è stata prevista una nuova sezione XXV dedicata all’esercizio dell’opzione per l’assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi al fine di consentire tale esclusione dalla formazione del reddito (art. 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).

 

Partecipazioni in società ed enti esteri ubicati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Imposta sostitutiva sugli utili e le riserve di utile black list

 

I commi da 87 a 95 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, disciplinano il regime facoltativo di affrancamento o di rimpatrio degli utili e delle riserve di utile risultanti dal bilancio delle partecipate estere relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Si consente ai contribuenti che, nell’ambito di attività di impresa, detengono partecipazioni in società ed enti esteri, in particolare ubicati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, di affrancare o rimpatriare, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva, gli utili e le riserve di utili non distribuiti alla data (del 1° gennaio 2023) di entrata in vigore della legge in esame, come risultanti dal bilancio chiuso nell’esercizio 2021 (antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022).

Con l’esercizio dell’opzione sono esclusi da imposizione, in capo al soggetto fiscalmente residente o localizzato in Italia, tali utili affrancati provenienti dalle suddette partecipate estere. L’opzione è efficace a decorrere dall’inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.

È possibile effettuare l’opzione con modalità differenti.

La norma contempla:

  • un affrancamento integrale o parziale, assoggettato a imposta sostitutiva l’intero ammontare o una quota degli utili e delle riserve di utile;
  • un affrancamento specifico e più vantaggioso per l’ammontare degli utili che saranno rimpatriati entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (30 giugno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare). In tal caso, gli utili sono accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva è differenziata a seconda del soggetto partecipante e del tipo di affrancamento prescelto. In caso di affrancamento degli utili da rimpatriare in Italia, è disciplinata anche la conseguenza derivante dal mancato rispetto delle condizioni sopra indicate.

La relazione illustrativa ha chiarito che l’opzione è di tipo cherry-picking, nel senso che può essere esercitata in relazione a tutte o soltanto ad alcune (o una sola) delle partecipate estere. A tali contribuenti è consentito di optare per l’assoggettamento a imposta sostitutiva (al 9% o al 30%, a seconda che si tratti di soggetti IRES o IRPEF, o con aliquote ulteriormente ridotte per i proventi accantonati per almeno due esercizio in una specifica riserva di patrimonio netto) degli utili e delle riserve di utile non distribuiti, relativi all’esercizio chiuso nel periodo di imposta 2021 (più precisamente, antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022). L’opzione è esercitabile anche per gli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che applicano la cd. branch exemption, ovvero l’opzione che consente di esentare da imposizione in Italia i proventi prodotti all’estero dalla stabile organizzazione dell’impresa residente nello Stato.

Il comma 87, in particolare, prevede che ai fini della disciplina della tassazione degli utili di fonte estera, in particolare provenienti da Stati e territori a regime fiscale privilegiato, percepiti da persone fisiche e da persone giuridiche (rispettivamente ai fini dei menzionati articoli 47, comma 4 e 89, comma 3 del D.P.R. n. 917 del 1986, TUIR) gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n. 197, risultanti dal bilancio di società o enti, direttamente o indirettamente partecipati, non residenti nel territorio dello stato (soggetti IRES di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR), relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, a condizione che sia esercitata una specifica opzione per l’assoggettamento di tali proventi a imposta sostitutiva, secondo il comma 88.

L’opzione (comma 88) è esercitabile, come anticipato, a condizione che le partecipazioni siano detenute nell’ambito dell’attività di impresa.

Dall’esercizio dell’opzione consegue:

  • l’esclusione di tali utili dalle imposte sui redditi, che per utili di fonte estera, come anticipato, sono tassati integralmente con le ordinarie aliquote IRPEF e IRES;
  • l’assoggettamento di tali proventi a imposta sostitutiva con le seguenti aliquote:
    • 9% per i soggetti IRES;
    • 30% per i soggetti IRPEF.

Il comma 89 dispone la riduzione di tali aliquote di 3 punti percentuali (dunque l’applicazione dell’imposta sostitutiva al 6% per i soggetti IRES e al 27% per i soggetti IRPEF) in relazione agli utili percepiti, dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato, entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2023 (più precisamente, quello successivo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022). L’applicazione dell’aliquota ridotta avviene a condizione che gli stessi utili siano accantonati, per un periodo non inferiore a due esercizi, in una specifica riserva di patrimonio netto.

Nel caso in cui non siano rispettate le condizioni di cui al periodo precedente, entro i successivi 30 giorni, che decorrono dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell’utile accantonato nell’apposita riserva prima del decorso del biennio, deve essere versata la differenza, maggiorata del 20 per cento e dei relativi interessi, tra l’imposta sostitutiva determinata secondo l’aliquota ordinaria (ai sensi del comma 88) e l’imposta sostitutiva decurtata, ai sensi del comma 89 in esame.

Ai sensi del comma 90 l’imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nell’ente estero, e tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo della quota di possesso, in presenza di partecipazioni indirette per il tramite di società controllate (ai sensi dell’articolo 167, comma 2, dello stesso TUIR).

Il comma 91 individua le modalità di esercizio dell’opzione per l’imposta sostitutiva sugli utili provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata e del relativo versamento. Essa è esercitabile distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili e riserve di utile. L’opzione si perfeziona mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 ed è efficace a decorrere dall’inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.

Il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato in un’unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 (30 giugno 2023 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) e non è ammessa compensazione in F24.

Ai sensi del comma 92, gli utili distribuiti si considerano prioritariamente formati con quelli assoggettati alle imposte sostitutive di cui ai commi 88 e 89 “che, dunque, non dovranno scontare ulteriori imposte in capo al soggetto residente in Italia” (così, relazione illustrativa).

Ai sensi del comma 93, per evitare fenomeni di doppia imposizione e di limitare l’impatto di eventuali cessioni di partecipazioni, il costo fiscalmente riconosciuto (ai fini della determinazione dell’imponibile) della partecipazione nella entità estera detenuta dal soggetto residente è incrementato, sino a concorrenza del corrispettivo della cessione, dell’importo degli utili e delle riserve di utili assoggettati all’imposta sostitutiva ed è diminuito in caso della loro distribuzione.

Con il comma 94 si consente di applicare l’opzione per l’imposta sostitutiva anche in relazione agli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che applicano la cd. branch exemption, ovvero il regime fiscale disciplinato dall’articolo 168-ter del TUIR.

Ai sensi del comma 95, si affida il compito di emanare le disposizioni di attuazione e coordinamento delle norme introdotte al comma 87 emanate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

 

Nel rigo RF55, vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l’importo.

In particolare, vanno indicati con il codice 91, gli utili e le riserve di utile esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato per i quali sia stata esercitata l’opzione di cui all’art. 1, comma 88, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (vedi supra).

 

Quadro RQ – Istruzioni per la compilazione della Sezione XXV – Utili e riserve di utile

SEZIONE XXV – UTILI E RISERVE DI UTILE (Par. 15.12)

Gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n. 197, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2022, sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, a condizione che sia esercitata l’opzione nella presente sezione XXV (art. 1, commi 87 a 95, della legge n. 197 del 2022).

I contribuenti possono optare per l’assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 30 per cento, dei predetti utili e riserve di utile. L’opzione è esercitabile solo dai contribuenti che detengono le partecipazioni nell’ambito dell’attività di impresa.

L’aliquota è ridotta di 3 punti percentuali in relazione agli utili percepiti dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e a condizione che gli stessi siano accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto. In caso di mancato rispetto delle suddette condizioni deve essere versata la differenza, maggiorata del 20 per cento e dei relativi interessi, tra l’imposta sostitutiva determinata applicando l’aliquota del 30 per cento e l’imposta sostitutiva determinata applicando l’aliquota ridotta al 27 per cento. Tale versamento è effettuato entro trenta giorni decorrenti dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell’utile accantonato nell’apposita riserva prima del decorso del biennio.

L’imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione agli utili detenuta nella partecipata estera e tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di partecipazioni indirette per il tramite di società controllate ai sensi dell’art. 167, comma 2, del TUIR.

L’opzione può essere esercitata distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili e riserve di utile.

L’opzione è efficace a decorrere dall’inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.

Inoltre, l’opzione può essere esercitata anche in relazione agli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che applicano il regime fiscale disciplinato dall’art. 168-ter del TUIR.

Le disposizioni di attuazione della predetta opzione sono adottate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Nei righi da RQ98 a RQ100:

  • in colonna 1, va indicato il codice di identificazione fiscale del soggetto partecipato di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR, ove attribuito dall’Autorità fiscale del Paese di residenza ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa, i cui utili o riserve di utili sono oggetto dell’opzione;
  • in colonna 2, va indicata la denominazione del soggetto partecipato di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR;
  • in colonna 3, va indicato l’indirizzo completo della sede legale estera;
  • in colonna 4, va indicato il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella “Elenco dei Paesi e territori esteri”);
  • in colonna 5, va barrata la casella denominata Partecipazione indirettain caso di partecipazione indiretta per il tramite di società controllate ai sensi dell’art. 167, comma 2, del TUIR;
  • in colonna 6, va indicato l’ammontare degli utili e delle riserve di utile per i quali si intende esercitare l’opzione;
  • in colonna 7, va barrata la casella denominata Tiponel caso in cui l’opzione è esercitata con riguardo solo a una parte degli utili e riserve di utile relativi al medesimo soggetto partecipato, riferita alla quota di partecipazione detenuta;
  • in colonna 8, va indicato: il codice 1, in caso di applicazione dell’aliquota ordinaria del 30 per cento, il codice 2, in caso di applicazione dell’aliquota ridotta del 27 per cento ai sensi dell’art. 1, comma 89, della legge n. 197 del 2022;
  • in colonna 9, va indicato l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta pari alla percentuale di cui in colonna 8 applicata all’ammontare indicato in colonna 6.

Nel rigo RQ101, va indicata l’imposta sostitutiva dovuta complessiva: in colonna 1, la somma delle colonne 9 dei righi da RQ98 a RQ100, di tutti i moduli compilati, dove sia stato indicato il codice 1 nella colonna 8 dei predetti righi, in colonna 2, la somma delle colonne 9 dei righi da RQ98 a RQ100, di tutti i moduli compilati, dove sia stato indicato il codice 2 nella colonna 8 dei predetti righi.

Il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato in un’unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Non è ammessa la compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

 

 

ASSEGNAZIONE O CESSIONE AI SOCI BENI IMMOBILI

 

Nel quadro RQ è stata prevista la nuova sezione XXIV dedicata ai contribuenti che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del TUIR, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa e che applicano un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

 

Possono compilare il presente prospetto le società il cui periodo d’imposta chiude nel 2023, con riferimento alle assegnazioni, cessioni o trasformazioni intervenute nel corso del 2023 ed entro la data di chiusura del periodo d’imposta ovvero entro il 30 settembre 2023, se precedente tale data.

 

Beni immobili e di beni mobili. Assegnazione agevolata ai soci

 

I commi da 100 a 105 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, introducono delle agevolazioni fiscali per le cessioni o assegnazioni, da parte delle società – ivi incluse le cd. società non operativedi beni immobili e di beni mobili registrati ai soci: a queste operazioni si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP ed è ridotta l’imposta di registro. Analoghe agevolazioni sono previste per le relative trasformazioni societarie.

Come evidenzia la relazione illustrativa “le disposizioni che hanno consentito alle società commerciali l’assegnazione agevolata dei beni ai propri soci nonché la trasformazione delle società in società semplici, sono state più volte reiterate sino al 2016 (cfr. Le agevolazioni già previste dalla legge di Stabilità per il 2016 all’art. 1, comma 115 e segg., legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono state riproposte dalla legge di Bilancio per il 2017 all’art. 1, commi 565 e 566, legge 11 dicembre 2016 n. 232 — in “Finanza & Fisco” n. 26-27/2016, pag. 2177). Da allora, nonostante il rilevante interesse e le costanti richieste delle imprese, l’agevolazione non è stata riproposta, a differenza dell’estromissione dell’immobile strumentale da parte dell’imprenditore individuale le cui disposizioni di favore sono state riproposte da ultimo dalla legge finanziaria per il 2019.

Le disposizioni si pongono l’obiettivo di assegnare ai soci, con una imposizione ridotta, gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, vale a dire:

  • gli immobili strumentali per natura, sempre che siano concessi in locazione, comodato, o, comunque, non direttamente utilizzati dall’impresa;
  • gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  • gli immobili che concorrono a formare il reddito d’impresa secondo le disposizioni di cui all’art. 90 del TUIR.

Sono, invece, esclusi dall’agevolazione i beni immobili i quali, pur essendo per le loro caratteristiche qualificabili tra quelli strumentali per natura, in quanto non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, sono tuttavia utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa da parte del loro possessore”.

Si consente in sostanza ai soci di rientrare in possesso di beni che hanno scarsa connotazione imprenditoriali, spesso utilizzati per fini privati direttamente dai soci stessi.

Inoltre, la norma consente anche l’estromissione di beni mobili registrati (natanti, aeromobili, autovetture, etc.) nonché la trasformazione agevolata di società che gestiscono tali beni.

L’assegnazione dei predetti beni ovvero la trasformazione di una società commerciale (S.p.A, S.r.l., S.a.p.a, S.n.c e S.a.s.) in società semplice, in assenza di agevolazione, comporterebbe il realizzo al valore normale dei citati beni (TUIR, articolo 9) con relativa ordinaria tassazione in capo alla società. Sotto il profilo delle imposte d’atto, l’imposta di registro, ipotecaria e catastale verrebbero applicate in misura piena, rendendo molto onerosa l’operazione e in definitiva tale da scoraggiare l’operazione.

Sotto il profilo IVA, non potendo derogare ai vincoli comunitari, le predette operazioni (assegnazione e trasformazione) non possono fruire di alcun beneficio e la base imponibile è determinata in base ai criteri generali, ossia il “valore di costo” di cui all’articolo 13, comma 2, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972.

La norma di favore prevede:

  • la possibilità di determinare la base imponibile prendendo a riferimento il valore catastale dell’immobile (in luogo del valore normale);
  •  una imposta sostitutiva sulla plusvalenza come sopra calcolata del 8% (in luogo del 24% di IRES, della tassazione progressiva IRPEF e del 3,9% di IRAP, salvo maggiorazione settoriale o regionale). In caso di società non operativa l’imposta sostituiva è elevata al 10,5%;
  • una imposta sostitutiva del 13% nel caso in cui, per effetto della assegnazione, la società dovesse utilizzare in contropartita della fuoriuscita contabile del cespite assegnato, riserve di patrimonio netto in sospensione d’imposta (in luogo della tassazione ordinaria del 24% IRES);
  • l’imposta di registro ridotta al 50% (dunque, in via generale dal 9% al 4,5%);
  • le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa in luogo rispettivamente del 2% e 1%”.

Come anticipato, con le norme in esame viene riproposta la misura in passato già prevista dall’articolo 29 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, come successivamente integrato dall’articolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, nonché, da ultimo, dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), prorogata dalla legge di bilancio 2017 (all’art. 1, commi 565 e 566, legge 11 dicembre 2016 n. 232).

Sulle questioni applicative della disciplina dell’assegnazione/cessione e trasformazione agevolata prevista dai commi da 115 a 121 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2190), è intervenuta la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 26 del 1° giugno 2016 (in “Finanza & Fisco” n. 8/2016, pag. 556). Tali chiarimenti sono stati formulati in coerenza con quanto precedentemente affermato dall’Agenzia nella circolare n. 40/E del 13 maggio 2002 (§ 1.4 — in “Finanza & Fisco” n. 19/2002, pag. 1898) a commento di una disciplina sostanzialmente analoga. In seguito, l’Agenzia delle entrate con circolare n. 37 del 16 settembre 2016 (in “Finanza & Fisco” n. 16/2016, pag. 1273) ha fornito ulteriori chiarimenti, volti a chiarire aspetti peculiari evidenziati dagli organi di stampa, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini professionali.

Da punto di vista normativo, il comma 100 individua i destinatari di tale agevolazione, ovvero le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che assegnino o cedano ai soci beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa. Le medesime norme si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2023 si trasformino in società semplici.

 


Beni immobili, diversi da quelli indicati nell’art. 43, comma 2, primo periodo, del TUIR
(come descritti dalla circolare n. 26 E del 1° giugno 2016)

Possono essere assegnati in regime agevolato solo beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, vale a dire diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa da parte della società.

Si definiscono strumentali per destinazione quegli immobili che hanno come unico impiego quello di essere «direttamente utilizzati» nell’espletamento di attività tipicamente imprenditoriali, senza risultare idonei a produrre un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale nel quale sono inseriti.

Sono, quindi, assegnabili in modo agevolato gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, vale a dire:

  • quelli strumentali per natura, sempre che siano concessi in locazione, comodato, o, comunque, non direttamente utilizzati dall’impresa;
  • quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  • quelli che concorrono a formare il reddito d’impresa secondo le disposizioni di cui all’art. 90 del TUIR.

Sono, invece, esclusi dall’agevolazione i beni immobili i quali, pur essendo per le loro caratteristiche qualificabili tra quelli strumentali per natura, in quanto non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, sono tuttavia utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa da parte del loro possessore.

Sono, invece, agevolabili in quanto si considerano “non strumentali per destinazione” quegli immobili che, pur concorrendo alla determinazione del reddito d’impresa che la società consegue, si caratterizzano per il fatto di costituire beni oggetto dell’attività d’impresa e di essere suscettibili di produrre un loro autonomo reddito attratto al reddito d’impresa (quali, in generale, gli immobili locati a terzi).

Appartengono a tale categoria, gli immobili posseduti dalle società che hanno per oggetto la gestione di immobili, in quanto gli stessi sono idonei a produrre un autonomo reddito (quello che deriva dalla loro locazione) ancorché, per principio di attrazione, lo stesso concorra alla unitaria determinazione del reddito di impresa.

Si chiarisce, al riguardo, il caso in cui, accanto ad un’attività di gestione passiva che si manifesta con la mera percezione di canoni di locazione/affitto relativi ad una pluralità di immobili (che consente l’assegnazione/cessione agevolata), si ponga in essere un’attività consistente nell’esecuzione di una serie di servizi complementari e funzionali alla utilizzazione unitaria del complesso immobiliare, con finalità diverse dal mero godimento dello stesso. Trattasi, ad esempio, degli immobili che fanno parte di complessi immobiliari aventi destinazione unitaria quali villaggi turistici, centri sportivi, gallerie commerciali.

La prestazione di tali servizi può risultare essenziale e determinante, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, al fine di considerare tali immobili come componente inscindibile di una gestione attiva del compendio immobiliare. In tale ottica, gli immobili in questione vanno considerati quali beni «utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa» e quindi esclusi dalla disciplina agevolata in esame. Al fine di individuare se i predetti requisiti siano essenziali e determinanti si rinvia ai criteri enunciati nel capitolo 4 della circolare n. 7/E del 29 marzo 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 7/2013, pag. 445).

Con riferimento alle società operanti nel settore agricolo, si precisa che qualora il terreno sia utilizzato per effettuare la coltivazione e/o l’allevamento di animali lo stesso non è assegnabile ai soci in regime agevolato, essendo in tal caso impiegato dalla società nell’esercizio dell’impresa.

Rientrano, invece, nella disciplina in esame i terreni concessi in locazione o in comodato al momento dell’assegnazione, non essendo in tal caso gli stessi impiegati dalla società nell’esercizio dell’impresa.


 

Come rileva lo Studio CNN n. 73-2017/T “Assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate: profili fiscali nella scelta della soluzione” est. F. Raponi (in “Finanza & Fisco” n. 17/2017, pag. 1348) non vi rientrano i singoli diritti (usufrutto, nuda proprietà salvo quanto precisato nella circ. 37/2016, par. 2) e i diritti edificatori. Inspiegabilmente L’A.F. (circ. n. 37/2016 pag. 11, § 2.3 — in “Finanza & Fisco” n. 16/2016, pag. 1278) esclude dal novero dei beni assegnabili i singoli beni compresi nell’azienda affittata a terzi a meno che “prima dell’operazione agevolata non rientrino più nel contratto di affitto”. Gli elementi costitutivi della fattispecie agevolata, specie in relazione alla data di acquisizione nel patrimonio della società e alla natura dei beni, vanno verificati alla data dell’atto. Il cambiamento della destinazione d’uso in funzione della operazione agevolata non costituisce ipotesi di abuso del diritto. (Così, Circ. 26/2016, § 2.1). Tale conclusione non può essere considerata di carattere generale e estesa senza una adeguata riflessione anche all’oggetto sociale (si pensi a una società commerciale che intenda trasformarsi in società semplice previa modifica contestuale dell’oggetto). Tuttavia, solo la modifica integrale o la totale sostituzione dell’oggetto sociale (e non anche la “riduzione” dell’oggetto sociale) anche se funzionale alla trasformazione, soprattutto per la sua rilevanza in chiave reddituale (artt. 55 e 73 commi 4 e 5 TUIR), potrebbe essere valutata in ottica elusiva. Al contrario la modifica di destinazione del bene può essere considerata e valutata diversamente. Su tale tema si veda Studio CNN n. 92-2016 “Trasformazione di società commerciale immobiliare in società semplice – problematiche fiscali” Est. F. Raponi (in “Finanza & Fisco” n. 11/2016, pag. 832) e risposta a quesito n. 98 del 2017 Est. F. Raponi ove la questione è affrontata anche con riferimento alla Ris. 101 del 03/11/2016 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

 

Le agevolazioni previste si applicano a condizione che:

  • le cessioni o assegnazioni siano avvenute entro il 30 settembre 2023;
  • tutti i soci siano iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero vengano iscritti entro (il 31 gennaio 2023) trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022.

Il comma 101 individua in primo luogo la base imponibile cui applicare l’imposta sostitutiva ossia la differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP ha un’aliquota dell’8 per cento, che cresce al 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione.

L’aliquota è fissata nella misura del 13 per cento per le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano. Tali riserve possono derivare, ad esempio, da una precedente legge speciale di rivalutazione di cui la società ha beneficiato.

Come chiarisce la citata circolare n. 37 del 16 settembre 2016, “il bene assegnato potrebbe fuoriuscire dalla società ad un valore contabile diverso da quello rilevante in sede fiscale, in quanto contabilmente rileva il valore attribuito dal redattore del bilancio, mentre fiscalmente quello normale/catastale. Tenuto conto che le riserve da annullare sono parametrate al valore contabile attribuito al bene fuoriuscito, potrebbe verificarsi che le riserve annullate contabilmente siano di entità diversa da quella del valore normale/catastale del bene preso a riferimento per la determinazione dell’imposta sostitutiva.

Ciò premesso, si evidenzia che per consentire la fuoriuscita dei beni oggetto di assegnazione agevolata, la società può liberare le riserve in sospensione d’imposta con applicazione dell’imposta sostitutiva in misura pari al 13 per cento (cfr. comma 116 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e ora comma 101 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022).

Ai fini del versamento della predetta imposta sostitutiva del 13 per cento, attesa la esclusiva rilevanza delle scelte contabili effettuate in sede di assegnazione, rileva l’ammontare delle riserve annullate, a prescindere dal fatto che queste siano diverse dal valore normale/catastale del bene. Possono essere liberate riserve di importo non superiore a quello utilizzato in sede contabile per consentire la fuoriuscita del bene. Il contribuente può utilizzare le riserve in sospensione d’imposta solo nella misura necessaria a consentire l’assegnazione dopo aver utilizzato le altre (riserve di utili e di capitale) già disponibili. In riferimento al trattamento delle riserve, si ribadisce (cfr. esempi circolare n. 26/E del 2016) che la presunzione di prioritario utilizzo delle riserve di utili prevista dall’articolo 47, comma 1, secondo periodo, del TUIR, è disapplicata, dal comma 118 (ndr. dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e ora comma 103 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022) della disciplina agevolativa in esame, per l’intero importo oggetto di distribuzione in sede contabile e non è limitata alla base imponibile assoggettata ad imposta sostitutiva”.

Il comma 102 chiarisce i criteri di determinazione del valore normale, necessario per la determinazione della base imponibile. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dalle norme in tema di imposta di registro. Si fa riferimento in particolare ai criteri e alle modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell’articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Come evidenziato dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 26 del 1° giugno 2016 “ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, fermo restando per tutti i beni assegnabili il riferimento al costo fiscalmente riconosciuto, il comma 117 (ndr. dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e ora comma 102 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022) stabilisce, con riferimento ai beni immobili, che su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte dalla norma in esame, il valore normale, in alternativa a quello di cui all’art. 9 del TUIR, può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell’articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Il richiamato comma 4 dell’articolo 52 del D.P.R. n. 131 del 1986 prevede la c.d. valutazione automatica, secondo cui non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a 75 volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a 100 volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito.

In definitiva, i coefficienti da applicare alle rendite, anche ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva in argomento sono i seguenti:

 

 

Si rammenta che il meccanismo della valutazione automatica fondata sulle rendite catastali, come chiarito con la circolare 29 maggio 2013, n. 18 (§ 2.10 — in “Finanza & Fisco” n. 15/2013, pag. 964) ha subito modifiche nel corso degli anni, per effetto dell’aggiornamento dei moltiplicatori. Con riferimento a quanto precede, si precisa che, ai fini dell’assegnazione, il valore normale degli immobili – analogamente al criterio espressamente previsto dalla norma con riferimento alla cessione degli immobili stessi, di cui si tratterà nel prosieguo – può essere computato in misura non inferiore ad uno dei sopra indicati valori. Pertanto, ad esempio, qualora il valore normale del bene immobile che si intende assegnare, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR, sia pari a 100 e quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori delle rendite catastali sia pari a 80, il valore normale ai fini dell’assegnazione di cui trattasi potrà essere assunto anche in un importo intermedio tra i due predetti valori.

Possono essere effettuate anche scelte diversificate per immobile assegnato, indipendentemente dal fatto che l’assegnazione agevolata possa riguardare più immobili.

Come sopra evidenziato, è possibile beneficiare della disciplina in esame anche nel caso in cui la società risulti titolare di un diritto reale parziale sul bene (ad esempio, sia titolare della nuda proprietà e abbia dato in usufrutto o in abitazione il bene al socio) e provveda a liberarsene assegnando definitivamente il bene al socio. In tal caso, ai fini della determinazione della plusvalenza da assoggettare a imposta sostitutiva, in linea di principio, occorre far riferimento al valore (normale o catastale) della piena proprietà ridotto del diritto precedentemente concesso al socio (ad esempio, usufrutto o abitazione) calcolato sulla base del valore normale o catastale di cui all’articolo 48 del TUR. Va da se che il valore normale o catastale del bene ridotto del diritto concesso al socio deve essere confrontato con il valore fiscale della piena proprietà del bene anch’esso ridotto del valore del diritto concesso al socio.

Il valore normale per i beni mobili iscritti in pubblici registri, non dettando la norma in esame alcuna particolare previsione, deve essere individuato in base alle ordinarie disposizioni del comma 3 dell’art. 9 del TUIR.

L’altro elemento da considerare per la determinazione della base imponibile cui applicare l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP – nella misura dell’8 per cento, ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative – è costituito dal costo fiscalmente riconosciuto del bene assegnato.

A tale riguardo si precisa che, relativamente ai beni plusvalenti, il costo fiscalmente riconosciuto è determinato secondo i criteri previsti dall’art. 110, comma 1, lettera b), del TUIR, al netto degli ammortamenti fiscalmente dedotti.

Con riferimento ai beni che in caso di cessione, ai sensi dell’art. 85, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, danno luogo a ricavi (così detti beni-merce), nell’ipotesi in cui questi non siano valutati dalla società in base al metodo del «costo specifico», il costo fiscalmente riconosciuto va determinato facendo quindi riferimento ad una situazione di magazzino, relativa ai beni assegnati, redatta alla data di assegnazione con i criteri di cui all’articolo 92 del TUIR.

Si precisa, inoltre, che nell’ipotesi in cui il valore normale/catastale dei beni assegnati sia inferiore al loro costo fiscalmente riconosciuto, la base imponibile ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva sarà pari a zero e la minusvalenza non è deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa.

Tuttavia, la mancanza di base imponibile non preclude la possibilità di fruire della disciplina agevolativa in esame.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, da applicare alla base imponibile come sopra determinata è, come già precisato, pari all’8 per cento, ovvero al 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione”.

Si precisa, inoltre, che, nel caso di cessione, il corrispettivo della stessa, ove inferiore al valore normale del bene – determinato ai sensi delle regole generali del TUIR (art. 9) o, in alternativa, con l’applicazione dei moltiplicatori di cui al precedente inciso – sia computato in misura non inferiore ad uno dei due valori (valore normale o valore catastale).

Il comma 103 dispone che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.

Viene inoltre disposto che, nei confronti dei soci assegnatari, non si applichino le disposizioni sul trattamento fiscale degli utili di cui al comma 1, secondo periodo e dal 5 all’8 del menzionato articolo 47, relativi alla presunzione di distribuzione degli utili di esercizio, nonché in tema di distribuzione di beni ai soci e trattamento fiscale di dette assegnazioni.

Si chiarisce inoltre che il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

Per quanto concerne il costo fiscalmente riconosciuto del bene assegnato, la citata Circolare n. 26 del 1° giugno 2016 (§ 4 — in “Finanza & Fisco” n. 8/2016, pag. 565), rimanda, relativamente ai beni plusvalenti, ai criteri previsti dall’art. 110, comma 1, lettera b), del TUIR, norma secondo cui si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali; la circolare chiariva che tale costo andava computato al netto degli ammortamenti fiscalmente dedotti. Per quanto invece riguarda i cd. “beni merce” (beni che in caso di cessione danno luogo a ricavi), ove non siano valutati dalla società in base al metodo del “costo specifico”, il costo fiscalmente riconosciuto era determinato con criteri corrispondenti a quelli stabiliti per la determinazione del costo del venduto, facendo quindi riferimento ad una situazione di magazzino, relativa ai beni assegnati, redatta alla data di assegnazione.

Il comma 104 stabilisce che le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili alle assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 77 a 79 sono ridotte alla metà (in via generale dal 9% al 4,5%) e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (in luogo dell’aliquota del 2% per le imposte ipotecarie e dell’1% per quelle catastali).

Quanto al versamento dell’imposta il comma 105 precisa che esso deve avvenire in due rate: il 60 per cento entro il 31 luglio 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023 secondo le norme generali sui versamenti di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Le operazioni agevolate si perfezionano con l’indicazione nella dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva. Il pagamento non rileva ai fini del perfezionamento (circolare n. 26 cit. § 5 — in “Finanza & Fisco” n. 8/2016, pag. 566). L’omesso, insufficiente o tardivo versamento non determina la decadenza dalle agevolazioni essendo possibile la regolarizzazione mediante il ravvedimento. Sul tema si veda anche DRE Piemonte n. 901-533/2016.

 

Quadro RQ – Istruzioni per la compilazione della Sezione XXIV – Utili e riserve di utile

SEZIONE XXIV – ASSEGNAZIONE O CESSIONE DI BENI AI SOCI (Par 15.11)

Le società in nome collettivo e in accomandita semplice che entro il 30 settembre 2023 assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell’art. 43, comma 2, primo periodo, del TUIR, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, oppure che, avendo per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni, si trasformano in società semplici, possono applicare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto (art. 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197). L’esercizio dell’opzione deve ritenersi perfezionato con l’indicazione nel presente prospetto dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva. La mancanza di base imponibile non preclude la possibilità di fruire della disciplina agevolativa (Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 26 del 1° giugno 2016).

 

Possono compilare il presente prospetto le società il cui periodo d’imposta chiude nel 2023, con riferimento alle assegnazioni, cessioni o trasformazioni intervenute nel corso del 2023 ed entro la data di chiusura del periodo d’imposta ovvero entro il 30 settembre 2023, se precedente tale data.

L’imposta sostitutiva è pari:

  • all’8 per cento ovvero;
  • al 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione.

Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

In caso di contemporanea assegnazione di beni che producono componenti positivi e negativi, le componenti negative di reddito devono essere scomputate dall’importo di quelle positive sulla quali è applicabile l’imposta sostitutiva (Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 37 del 16 settembre 2016).

Le disposizioni si applicano a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022, ovvero siano stati iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º ottobre 2022. La stessa disciplina si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici.

Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell’art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

In caso di cessione, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR, o in alternativa, ai sensi del primo periodo del comma 102 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

Nel rigo RQ94 va indicato:

  • in colonna 1, relativamente ai beni immobili, il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, oppure il corrispettivo dei beni ceduti;
  • in colonna 2, il costo fiscalmente riconosciuto relativamente ai beni di colonna 1;
  • in colonna 3, la base imponibile pari alla differenza tra gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 del presente rigo; in caso di risultato negativo l’importo va preceduto dal segno “-“.

Nel rigo RQ95 va indicato:

  • in colonna 1, relativamente ai beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali, il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, oppure il corrispettivo dei beni ceduti;
  • in colonna 2, il costo fiscalmente riconosciuto relativamente ai beni di colonna 1;
  • in colonna 3, la base imponibile pari alla differenza tra gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 del presente rigo; in caso di risultato negativo l’importo va preceduto dal segno “-“.

Ai soli fini della compilazione della presente sezione, in presenza di più beni da cui derivano, solo per alcuni di essi, minusvalenze e/o differenziali negativi non deducibili, per questi ultimi beni si assume quale costo fiscalmente riconosciuto da riportare nella colonna 2 dei righi RQ94 e RQ95 un importo non superiore a quello indicato per i medesimi beni nella colonna 1 dei predetti righi.

Nel rigo RQ96 va indicato:

  • in colonna 1, la somma algebrica tra gli importi indicati nella colonna 3 dei righi RQ94 e RQ95; in caso di risultato negativo la presente colonna non va compilata;
  • in colonna 3, l’imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 101, della citata legge n. 197 del 2022. I soggetti considerati non operativi devono barrare anche la casella di colonna 2.

Nel rigo RQ97 va indicato:

  • in colonna 1, l’ammontare delle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano;
  • in colonna 2, l’imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 102, della citata legge n. 197 del 2022.

Il versamento è effettuato con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il 60 per cento dell’imposta sostitutiva è versato entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023. Per il versamento dell’imposta sostitutiva per l’assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate nonché dell’imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta vanno utilizzati gli appositi codici tributo.

 

 

SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA

 

Il quadro RS è stato aggiornato per tenere conto dell’abrogazione della disciplina sulle “società in perdita sistematica” di cui all’art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, del decreto-legge n. 138 del 2011 (art. 9, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, conv., con mod., dalla legge 4 agosto 2022, n. 122).

 

Quadro RS – Modello redditi Sc 2022 – Periodo d’imposta 2021

 

 

Ulteriori novità del Modello SP 2023

 

CESSIONE O RIMBORSO DI QUOTE O AZIONI DI OICR

 

Nel quadro RQ è stata prevista la nuova sezione XXVI per consentire al contribuente di esercitare l’opzione affinché i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio si considerino realizzati, assoggettando la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (art. 1, commi 112 e 113, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).

 

VALUTAZIONE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ

 

Nel quadro RF sono stati previsti due codici tra le altre variazioni in aumento e in diminuzione al fine di indicare, rispettivamente, i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall’imputazione al conto economico, che non concorrono alla formazione del reddito (art. 1, comma 131, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).

 

FONDAZIONI “ITS ACADEMY

 

Nel rigo RN26 è stato previsto il nuovo prospetto riguardante il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy, incluse le donazioni, i lasciti, i legati e gli altri atti di liberalità, effettuati con espressa destinazione all’incremento del patrimonio della fondazione (art. 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99).

 

SOCIAL BONUS

 

Nel rigo RN25 è stato previsto il credito d’imposta “Social bonus”, per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali (art. 81, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

 

SUPERBONUS

 

I quadri RP e RN sono stati aggiornati, con riferimento alle spese per l’efficientamento energetico per le quali è possibile usufruire della nuova percentuale di detrazione del 90 per cento per l’anno 2023 (art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall’art. 9, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6).

 

SPESE PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

 

Nel quadro RP sono state introdotte le “Spese per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche” (art. 1, comma 365, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).

 

NUOVI CREDITI D’IMPOSTA PER LE IMPRESE

 

Nel quadro RU è stata prevista l’indicazione dei dati relativi agli importi maturati dei nuovi crediti d’imposta introdotti nel corso dell’anno 2022 (tra questi, si segnalano le agevolazioni riconosciute a favore delle imprese per fronteggiare la crisi energetica) e sono state aggiornate le informazioni richieste nella sezione IV in riferimento ai crediti Formazione 4.0, Ricerca, Sviluppo e Innovazione e agli Investimenti in beni strumentali. Al fine di una corretta compilazione del Quadro RU, inoltre, nelle istruzioni è stata inserita una nuova tabella nella quale sono elencati i crediti che, non più maturabili nel periodo d’imposta 2022, trovano collocazione, quali residui riportabili, nei campi specificatamente indicati.

 

 




In aula della Camera dei Deputati l’esame del decreto in materia fiscale

Oggi in aula della Camera dei Deputati l’esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (A.C. 2220-A).

Link al testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate in sede referente dalla commissioni

 

Tra le novità si segnala la tassazione diretta degli utili sui soci residenti in Italia delle società semplice. In base di un emendamento, approvato in Commissione Finanze al D.L fiscale in sede referente, introdotto il principio di tassazione per trasparenza in capo ai soci delle società semplici. Di conseguenza il regime fiscale applicabile a tali dividendi segue la natura giuridica dei soci stessi, variando a seconda che si tratti di persone fisiche, titolari di reddito d’impresa e soggetti IRES.

Nel dettaglio, il “proposto” l’articolo 32-quater rubricato «Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici» istituisce quindi il regime dei dividendi percepiti dalle società semplici, che ai sensi del comma 1 si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci e, cioè, in capo ai soci stessi.

Si prevede dunque un trattamento fiscale differenziato degli utili che sono distribuiti alle società semplici – in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione – anche per somme o beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale – dalle società ed agli enti IRES residenti in Italia (di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del TUIR), secondo la provenienza.

Di conseguenza:

a) con riferimento alla quota di dividendi che è imputabile ai soggetti IRES, tenuti all’applicazione dell’art. 89 del TUIR (che disciplina il trattamento fiscale dei dividendi per tali soggetti), i dividendi corrisposti alla società semplice sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95 per cento del loro ammontare;

b) per la quota imputabile a soggetti titolari di reddito d’impresa, tenuti all’applicazione dell’articolo 59 TUIR (che disciplina il trattamento degli utili con riferimento al reddito d’impresa), i dividendi corrisposti alle società semplici sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86 per cento del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti;

c) per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all’impresa (ai sensi dell’articolo 65 del TUIR) i dividendi sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta d’imposta, nella misura del 26 per cento prevista dall’articolo 27, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973.

In sostanza, le norme proposte della Commissione Finanze, applicando il principio di trasparenza fiscale, chiariscono che il trattamento dei dividendi corrisposti alle società semplici segue le regole che derivano dalla natura giuridica dei soci.

Si applica dunque la modalità di tassazione che sarebbe operativa secondo la natura del soggetto colpito, anche ove non vi fosse il tramite della società.

Il comma 2 chiarisce che la ritenuta del 26 per cento (di cui al comma 1, lettera c)) è operata dalle società e dagli enti IRES residenti (indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73 TUIR) sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla società di gestione accentrata, la natura del prelievo è quella di imposta sostitutiva al 26 per cento alle medesime condizioni.

 

 

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni introdotte dalle commissioni

 

Articolo 32-quater
(Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici)

 

1. I dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale. Gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dalle società e dagli enti residenti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo testo unico:

a) per la quota imputabile a soggetti tenuti all’applicazione dell’articolo 89 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95 per cento del loro ammontare;

b) per la quota imputabile a soggetti tenuti all’applicazione dell’articolo 59 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86 per cento del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti;

c) per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all’impresa ai sensi dell’articolo 65 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta nella misura prevista dall’articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. La ritenuta a titolo d’imposta, con obbligo di rivalsa, di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo è operata dalle società e dagli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla società di gestione accentrata, è applicata, in luogo della ritenuta di cui al periodo precedente, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota e alle medesime condizioni.