Credito d’imposta Società Benefit. Pubblicato l’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2022, n. 192
Comunicato relativo al decreto 27 luglio 2022

Elenco dei beneficiari ammessi al contributo, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle società benefit

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 luglio 2022 sono stati approvati gli elenchi dei soggetti ammessi alle agevolazioni in favore delle società benefit, di cui all’art. 38-ter, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e al decreto interministeriale 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 gennaio 2022, n. 10.

Gli allegati al predetto decreto riportano l’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni (allegato 1) e l’elenco dei soggetti per i quali la concessione è subordinata al completamento delle attività istruttorie in ordine ai contenuti delle dichiarazioni rese nell’istanza di accesso alle agevolazioni, nonché alle risultanze riscontrate a seguito della registrazione dell’aiuto nel registro nazionale degli aiuti di Stato ovvero nel Sistema informativo agricolo nazionale (allegato 2).

Ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico http://www.mise.gov.it

Per saperne di più:

Il decreto attuativo MiSE che promuove la costituzione o la trasformazione in società benefit

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 novembre 2021: «Disposizioni attuative degli interventi per la promozione del sistema delle società benefit»

Si ricorda che con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 4 maggio 2022, sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al contributo, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle società benefit, previsto dall’art. 38-ter, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (c.d. «Decreto rilancio»), e disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 gennaio 2022, n. 10.

La misura agevolativa per il rafforzamento del sistema delle società benefit nell’intero territorio nazionale, prevista da decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede la concessione, a titolo di de minimis, di un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di costituzione o trasformazione sostenute dalle società benefit (articolo 38-ter, comma 1). L’importo massimo utilizzabile in compensazione da ciascun beneficiario non può eccedere l’importo di 10 mila euro (articolo 38-ter, comma 2-bis). L’agevolazione è concessa sotto forma di credito d’imposta, nei limiti delle risorse disponibili di cui all’articolo 4 del Decreto interministeriale 12 novembre 2021, ai sensi del pertinente regolamento de minimis, nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili di cui all’articolo 7 del sopracitato Decreto interministeriale 12 novembre 2021.




Tax credit per lo sviluppo della formazione dei manager, per il rafforzamento del sistema delle società benefit, nonché per gli interventi conservativi su immobili storici. Tris di causali e codici tributo | Le ultime sulla disciplina CFC

Diffuse dall’Agenzia delle Entrate, la seguenti risoluzioni:

  • risoluzione n. 42/E del 27 luglio 2022, che istituisce il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per sostenere il rafforzamento del sistema delle società benefit (articolo 38-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)
  • risoluzione n. 43/E del 27 luglio 2022, che istituisce il codice tributo per l’utilizzo, tramite F24, del credito d’imposta per il restauro e per gli altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico (art. 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)
  • risoluzione n. 44/E del 27 luglio 2022, che istituisce il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per le iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali (articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).

On-line, inoltre, la circolare n. 29/E del 28 luglio 2022, che fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina sulle Società Controllate Estere (CFC) (articolo 167 del TUIR, come modificato dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 142/2018), con specifico riferimento ai seguenti profili:

  • tassazione per trasparenza e fuoriuscita dal regime CFC;
  • trasferimento di sede e operazioni straordinarie che comportano la confluenza della CFC nel soggetto residente.

I chiarimenti integrano i paragrafi 7.3 e 8 della circolare n. 18/E del 27 dicembre 2021.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 26 del 2022

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Speciale – Conversione in legge del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti)

 

Il decreto-legge “Aiuti
convertito in legge

 

L’analisi, articolo per articolo, delle disposizioni fiscali o in tema di crediti di imposta

Il testo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, conv., con mod., dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»

 

Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Operazioni transfrontaliere – Esterometro 2022

 

Nuovo esterometro. La circolare con le risposte ai quesiti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26 E del 13 luglio 2022: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “Esterometro”) – Fatturazione elettronica – Ambito di applicazione dell’esterometro – Regole di compilazione dei file xml per la trasmissione e conservazione dei dati delle operazioni transfrontaliere – Risposte ai quesiti – Articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, come sostituito dall’articolo 12 del D.L. 21/06/2022, n. 73, in corso di conversione»

 

PP.AA. escluse dall’obbligo dell’esterometro. Per gli acquisti transfrontalieri effettuati nell’ambito dell’attività istituzionale resta l’obbligo di integrare i documenti passivi liquidando l’imposta col modello F24EP

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 379 del 14 luglio 2022: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “Esterometro”) – Fatturazione elettronica – Ambito di applicazione dell’esterometro – Pubbliche amministrazioni escluse dall’obbligo comunicativo dell’esterometro in riferimento a tutte quelle operazioni per le quali non agiscono come soggetti passivi d’imposta (tipicamente quelle c.d. “istituzionali”) – Articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, come sostituito dall’articolo 12 del D.L. 21/06/2022, n. 73, in corso di conversione»

 

 

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Contributo in favore delle società benefit. Domande dalle ore 12,00 del 19 maggio 2022 alle ore 12,00 del 15 giugno 2022

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 4 maggio 2022, sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al contributo, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle società benefit, previsto dall’art. 38-ter, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (c.d. «Decreto rilancio»), e disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 gennaio 2022, n. 10.

Il decreto fissa i termini per la presentazione delle domande per l’accesso al contributo dalle ore 12,00 del 19 maggio 2022 alle ore 12,00 del 15 giugno 2022.

Ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it  

(Così, comunicato Mise pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022)

 

Per saperne di più:

Il decreto attuativo MiSE che promuove la costituzione o la trasformazione in società benefit

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 novembre 2021: «Disposizioni attuative degli interventi per la promozione del sistema delle società benefit»




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 1 del 2022

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Commenti

 

 

Vizi della sentenza di merito. Recenti principi espressi nel sindacato di legittimità
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Le società benefit: profili civilistici/fiscali e credito di imposta previsto dal decreto “Rilancio
di Marco Orlandi

 

 

Giurisprudenza

 

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

 

 

Sentenza – Contenuto – Motivazione – Vizi di motivazione

 

La motivazione apparente nella recente giurisprudenza del giudice di legittimità

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 27178 del 6 ottobre 2021: «IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per cassazione – Motivi del ricorso – Provvedimenti del giudice civile – Sentenza – Contenuto – Motivazione – Vizi di motivazione – Motivazione apparente – Configurabilità – Fattispecie – Omissione degli elementi su cui si fonda il convincimento del giudice – Omessa disamina logica e giuridica degli elementi circostanziali posti dall’Ufficio a fondamento della pretesa – Rimessione all’interprete per l’integrazione della sentenza – Art. 360, n. 4 c.p.c. • IMPUGNAZIONI CIVILI – Provvedimenti del giudice civile – Sentenza – Contenuto – Motivazione – Omessa – Giudizio di appello – Condivisione della decisione di primo grado – Omessa indicazione delle ragioni della conferma – Conseguenze – Vizio di omessa o apparente motivazione – Nullità della sentenza • IMPUGNAZIONI CIVILI – Provvedimenti del giudice civile – Sentenza – Contenuto – Motivazione – Ricorso per cassazione – Motivi del ricorso – Vizi di motivazione – Motivazione apparente – Configurabilità – Fattispecie – Mera adesione acritica all’atto di accertamento impugnato, senza indicazione, né della tesi in esso sostenuta, né delle ragioni di condivisione – Nullità – Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. – Art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.»

 

Accertamenti sintetici-induttivi. Nulla la sentenza con motivazione completamente avulsa dai documenti prodotti da parte del contribuente

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 37662 del 1° dicembre 2021: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamento sintetico (redditometro) – Processo tributario conseguente ad accertamenti sintetici (cd. redditometro) – Principio di tutela della parità delle parti – Configurabilità – Inversione dell’onere della prova a carico del contribuente – Conseguenze – Accertamento giudiziale – Necessità – Contenuto – Fondamento – Fattispecie – Art. 38, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

Regime OSS (One Stop Shop) – Determinazione del plafond e l’accesso alla possibilità di ottenere i c.d. rimborsi trimestrali

 

Soggetti in regime speciale OSS UE: obblighi ordinari per plafond esportatori e rimborsi trimestrali

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 802 del 9 dicembre 2021: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – E-commerce transfrontaliero business to consumer (BtoC) – Pacchetto e-commerce – Applicazione del regime OSS (One Stop Shop), con decorrenza dal 1° luglio 2021 – Operazioni attive effettuate a norma dell’art. 41, comma 1, lett. b) del D.L. n. 331/1993, poste in essere dai soggetti che aderiscono al regime di cui all’articolo 74-sexies del D.P.R. n. 633/1972 – Calcoli previsti dagli articoli 8, comma 2 e 38-bis, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 rispettivamente per la determinazione del plafond e per l’accesso alla possibilità di ottenere i c.d. rimborsi trimestrali – Incidenza delle operazioni sulla determinazione dei requisiti per richiedere il rimborso/compensazione IVA trimestrale e per l’acquisizione dello status di esportatore abituale – Rimando alla disciplina del regime speciale per i servizi resi da soggetti non UE di cui all’articolo 74-quinquies, del D.P.R. n. 633/1972 – Effetti – Applicazione delle disposizioni sugli adempimenti di cui all’articolo 74-quinquies, comma 2, circoscritta all’adozione del regime speciale unionale – Esclusione dall’applicazione a quei soggetti che intendono contemporaneamente avvalersi di regimi agevolativi interni, per i quali non sono previsti strumenti di semplificazione documentale – Modalità di documentazione delle operazioni – Obblighi dichiarativi – Art. 74-sexies, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 41, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427»

 

 

Variazioni IVA in diminuzione – Procedure concorsuali

 

Recupero dell’IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali. I chiarimenti sulle novità introdotte dal D.L.“Sostegni-bis

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 E del 29 dicembre 2021: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Variazioni in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose – Recupero dell’IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali – Modifiche all’art. 26 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 90 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (cd. Direttiva IVA) – Art. 18, del D.L. 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L. 23/07/2021, n. 106 (Decreto Sostegni-bis)»

 

Procedure concorsuali avviate prima del 26 maggio 2021. Il dies a quo e dies ad quem per le variazioni IVA ex art. 26 del Decreto IVA

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 50 del 25 gennaio 2022: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Variazioni in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose – Recupero dell’IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali – Fallimento ante 2021 (procedura concorsuale avviata prima del 26 maggio 2021) – Dies a quo a partire dal quale il cedente/prestatore può emettere la relativa nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/72 – Applicazione disciplina “pregressa” ex articolo 26 alle modifiche introdotte dall’art. 18 del D.L. 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L. 23/07/2021, n. 106 (Decreto Sostegni-bis)»

 

Redditi di lavoro dipendente – Trattamento fiscale di compensi erogati nell’anno successivo a quello di maturazione

 

Compensi erogati nell’anno successivo a quello di maturazione. Tassazione separata solo se il ritardo non è “fisiologico”

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 49 del 25 gennaio 2022: «OGGETTO: IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Trattamento fiscale di compensi erogati nell’anno successivo a quello di maturazione – Erogazione ai dipendenti nell’anno successivo a quello di maturazione di “premio di risultato”, di “indennità di responsabilità” e di premio per l’“incremento di efficienza aziendale”, in base di regolamento del personale – Situazioni che assumono rilevanza ai fini della tassazione separata – Situazioni non sussumibili, nella specie, nelle ipotesi previste all’articolo 17, comma 1, lettera b), del TUIR – Non si può ricorrere alla tassazione separata se la corresponsione dei compensi negli anni successivi può considerarsi fisiologica – Affermazione – Conseguenze – Assoggettamento degli emolumenti  a tassazione ordinaria – Art. 51, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 17, comma 1, lett. b), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917

 

Legislazione

 

Bonus per la promozione del sistema delle società benefit

 

Il decreto attuativo MiSE che promuove la costituzione o la trasformazione in società benefit

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 novembre 2021: «Disposizioni attuative degli interventi per la promozione del sistema delle società benefit»

 

Monitoraggio e controllo degli aiuti di stato Covid

 

Aiuti di stato Covid fruiti: il decreto Mef sul monitoraggio e verifica

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2021: «Modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19» e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69». Testo coordinato dalla relazione illustrativa

 

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