Trasmissione dati delle vendite da marketplace. Circolare con sanatoria

Con la circolare n. 13 del 1° giugno 2020, l’Agenzia delle entrate fornisce i “primi” chiarimenti sulla trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l’uso di una interfaccia elettronica prevista dall’articolo 13, comma 1, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv. con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 (in “Finanza & Fisco” n. 19-20/2019, pag. 906) e disciplinata nel dettaglio dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 31/07/2019, prot. n. 66006. Nel documento di prassi statuito che “nel caso in cui, in ragione di problemi tecnici ed operativi inerenti alla trasmissione o alla leggibilità dei dati, sia stato necessario sostituire o integrare le comunicazioni originarie al fine di includere correttamente i dati suddetti, si ritiene non applicabile, fino alla data di emanazione della circolare (dell’1° giugno 2020), la disposizione di cui all’articolo 13, comma 3, del Decreto Crescita, potendosi ritenere sussistenti le obiettive condizioni di incertezza in merito all’applicazione della normativa in commento, ai sensi dell’art. 10, comma 3, legge n. 212 del 2000 (cd. Statuto dei diritti del contribuente).

Si ricorda che tratta di disposizioni transitorie che cesseranno la loro efficacia il 31 dicembre 2020, con l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2021, dell’articolo 14-bis della Direttiva 2006/112/CE (“Direttiva IVA”). La comunicazione deve essere effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, utilizzando i servizi telematici Entratel/Fisconline o tramite intermediario abilitato. Il primo invio doveva essere effettuato entro il 31 ottobre 2019.

Responsabilità in caso di mancato invio o di dati incompleti

Il soggetto sarà considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha inviato in modo incompleto, i dati relativi ai fornitori dei beni venduti. Questi effetti possono essere evitati se, nel caso di mancata trasmissione dei dati, il soggetto interessato dimostri che l’imposta è stata comunque assolta dal fornitore, e se, riguardo l’invio di dati incompleti, il medesimo soggetto documenti di aver adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E dell’1° giugno 2020, con oggetto: «COMMERCIO ELETTRONICO – Riscossione dell’IVA sulle vendite on line – Responsabilità per il versamento dell’Iva estesa alle piattaforme digitali utilizzate per facilitare le vendite a distanza di beni – Termini e modalità di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l’uso di una interfaccia elettronica – Sanatoria per i dati delle vendite trasmessi in sostituzione di quelli originariamente inviati in maniera incompleta e errata – Articolo 13, comma 1, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv. con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 31/07/2019, prot. n. 660061»

Normativa:

 

Comunicazione periodica delle vendite di beni tramite piattaforme digitali. Termini e modalità di trasmissione dei dati

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019, prot. n. 660061/2019: «Termini e modalità di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l’uso di una interfaccia elettronica di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58»

 

 

 




Comunicazione periodica delle vendite di beni tramite piattaforme digitali. È attivo il canale telematico per il primo invio

I gestori dei marketplace devono trasmettere i dati entro il 31 ottobre 2019

 

 

Le istruzioni pubblicate nel sito dell’Agenzia delle entrate

Vendita a distanza di beni

Gli operatori, residenti e non residenti nel territorio dello Stato che, avvalendosi di piattaforme elettroniche, facilitano la vendita a distanza di beni importati o già presenti nella Ue, sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati dei fornitori con le modalità stabilite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019, prot. n. 660061/2019, in attuazione prevista dall’articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, o “decreto crescita” (in “Finanza & Fisco” n. 19-20/2019, pag. 906), il quale impone ai soggetti che gestiscono i marketplace la trasmissione, con cadenza trimestrale, di comunicare una serie di dati relativi ai fornitori per le annualità 2019 e 2020.

Quando e come inviare la comunicazione

La comunicazione deve essere effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, utilizzando i servizi telematici Entratel/Fisconline o tramite intermediario abilitato. Il primo invio deve essere effettuato entro il 31 ottobre 2019. I soggetti non residenti per trasmettere la comunicazione, se privi di una stabile organizzazione in Italia, sono obbligati a identificarsi direttamente oppure ad avvalersi di un rappresentante fiscale residente.

I soggetti obbligati alla comunicazione, per ciascun fornitore dei beni venduti tramite piattaforme e/o portali, dovranno inviare trimestralmente all’Agenzia i seguenti dati:

  • la denominazione o i dati anagrafici completi, incluso l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
  • il numero totale delle unità vendute in Italia;
  • a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro.

L’invio dei dati dovrà essere effettuato utilizzando gli specifici prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia.

Responsabilità in caso di mancato invio o di dati incompleti

Il soggetto sarà considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha inviato in modo incompleto, i dati relativi ai fornitori dei beni venduti. Questi effetti possono essere evitati se, nel caso di mancata trasmissione dei dati, il soggetto interessato dimostri che l’imposta è stata comunque assolta dal fornitore, e se, riguardo l’invio di dati incompleti, il medesimo soggetto documenti di aver adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale.

Utilizzo, trattamento e sicurezza dei dati

Le informazioni pervenute all’Anagrafe Tributaria tramite i canali telematici dell’Agenzia sono utilizzate per controllare e monitorare il volume d’affari delle vendite a distanza di tali beni. Il tutto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti. Al riguardo, il trattamento dei dati acquisiti sarà riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono tracciate. La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal canale d’invio del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, grazie all’adozione delle misure relative al controllo degli accessi al sistema e alla cifratura del canale trasmissivo e dei dati. Si ricorda infine, che le informazioni saranno conservate fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello dell’invio della comunicazione.

 

Normativa:

Comunicazione periodica delle vendite di beni tramite piattaforme digitali. Termini e modalità di trasmissione dei dati

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019, prot. n. 660061/2019: «Termini e modalità di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l’uso di una interfaccia elettronica di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58»