ALERT – Invio dati Spese Sanitarie 2025 (Sistema TS) | Scadenza 2 febbraio 2026. Fino al prossimo 9 febbraio 2026 sarà possibile correggere i dati relativi al 2025 già trasmessi

Entro: lunedì 2 febbraio 2026.

Va completata la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) dei dati delle spese sanitarie 2025 ai fini della dichiarazione precompilata. (Calendario invio spese sanitarie 2025)

Il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 29 ottobre 2025 di modifica al DM 19/10/2020 (G.U. n. 261 del 10 novembre 2025), stabilisce che dal 1° gennaio 2025 la trasmissione dei dati delle spese sanitarie è effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento delle spese.

Per i dati 2025, il termine slitta a lunedì 2 febbraio 2026 poiché il 31 gennaio 2026 cade di sabato.

Si ricorda che fino al prossimo 9 febbraio 2026 sarà possibile correggere i dati già trasmessi relativi al 2025, evitando così le sanzioni per le comunicazioni errate previste dall’art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, che si riporta: «5-bis. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000».

Cfr. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 22E del 23 maggio 2022, che ha fornito chiarimenti sul regime sanzionatorio «in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati» al Sistema Tessera Sanitaria (art. 3, comma 5-bis, del D.Lgs, 21 novembre 2014, n. 175). La sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997. Detta sanzione resta, invece, definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997. (Va tuttavia va tenuto conto che le scadenze 2020/2023 indicate nella Risoluzione n. 22/E del 2022 non sono più applicabili nel nuovo obbligo annuale).

 

 

Attenzione alle spese veterinarie

Le spese veterinarie seguono una scadenza distinta: 16 marzo 2026.




Spese sanitarie e Sistema TS: pubblicato in Gazzetta il D.M. Mef per la cadenza di invio annuale

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2025 il D.M. Mef 29 ottobre 2025 che modifica il D.M. 19 ottobre 2020 sulla trasmissione delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (TS) e sostituisce il relativo Allegato B – Disciplinare tecnico.

 

 

Cosa cambia: 

 

La scadenza dell’invio diventa annuale

 

A decorrere dai dati 2025, i soggetti tenuti all’invio trasmettono al Sistema TS entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

 

Controlli formali (art. 36-ter D.P.R. n. 600/73)

 

Per le sole dichiarazioni selezionate centralmente dall’Agenzia delle Entrate, il Sistema TS rende consultabili ai dipendenti AE autorizzati i dati di dettaglio delle spese sanitarie/veterinarie quando il contribuente (o sostituto/intermediario) ha effettuato integrazioni o rettifiche in compilazione semplificata. Restano esclusi i dati per cui è stata esercitata opposizione.

 

 

Nuovo disciplinare tecnico

 

 

Il decreto ridefinisce modalità di accesso, tracciamento (log conservati per 5 anni), sicurezza e canali di cooperazione applicativa.

 

Per approfondire:

Link testo del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 29 ottobre 2025, recante: «Modifiche al decreto 19 ottobre 2020 e al relativo disciplinare tecnico allegato B, in materia di trasmissione delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2025 




Infermieri pediatrici, fisioterapisti e biologici. Il Sistema TS adeguato alla modifiche intervenute nelle rispettive discipline di settore

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2023, il Decreto 22 maggio 2023 del Ministero dell’economia e delle finanze, recante: «Modifica ai decreti del 1° settembre 2016 e del 22 novembre 2019, concernenti ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata».

Il provvedimento ha lo scopo di adeguare i flussi al Sistema TS, a fini di dichiarazione dei redditi precompilata, di dati relativi ad alcune categorie di operatori (infermieri pediatrici, fisioterapisti e biologici) a seguito di modifiche intervenute nelle rispettive discipline di settore.

In particolare il nuovo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dispone:

– la modifica del D.M. 1° settembre 2016, al fine di prevedere la trasmissione al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie da parte dei soggetti iscritti all’Albo degli infermieri pediatrici (art. 1); al riguardo, viene altresì specificato che tali soggetti trasmettono i predetti dati entro le scadenze previste dall’art. 7 (lettera h)) del D.M. 19 ottobre 2020, con l’eccezione delle spese sostenute nel 2023, la cui trasmissione deve avvenire entro il 31 gennaio 2024 (cfr. art. 7 (lettera g));

– la modifica al richiamato D.M. 22 novembre 2019, al fine di individuare (art. 2):

  • la Federazione nazionale degli Ordini della professione sanitaria di fisioterapista quale soggetto tenuto a rendere disponibili al Sistema TS gli elenchi degli iscritti all’Albo della professione sanitaria di fisioterapista (subentrando, per tale funzionalità, alla Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione);
  • la Federazione nazionale degli ordini dei biologi, subentrata all’Ordine nazionale dei biologi, quale soggetto tenuto a rendere disponibili al Sistema TS gli elenchi degli iscritti all’Albo dei biologi.

Si riporta il testo aggiornato degli articoli 1 e 3 del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016 recante: «Ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata».

Art. 1
Trasmissione telematica delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche

1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, inviano al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, diverse da quelle già previste dall’art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175:

a) gli esercizi commerciali di cui all’art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004;

b) gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56;

c) gli iscritti agli albi professionali degli infermieri, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739;

d) gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740;

e) gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al decreto ministeriale 26 settembre 1994, n. 746;

f) gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;

g) a partire dal 1° gennaio 2022, gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico di cui alla lettera f) ovvero registrati in Anagrafe tributaria, con codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat – Ateco 2007 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia” (Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 1, D.M. 28 novembre 2022 – Vedi, anche, l’art. 2, commi 2 e 3, del medesimo D.M. 28 novembre 2022);

h) a partire dal 1° gennaio 2023, gli iscritti agli albi professionali degli infermieri pediatrici, di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 70 (Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 22 maggio 2023).

Art. 3.
Modalità di trasmissione telematica

1. Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto sono stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, in conformità con le modalità previste dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2015 e successive modificazioni, dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 settembre 2016 e dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2020 e successive modificazioni (Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.M. 28 novembre 2022)

2. Le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

3. Per le finalità di cui al presente decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1:

a) il Ministero della salute rende disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) e, fino alla data del 30 novembre 2022, gli elenchi dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera f), del presente decreto (Lettera così sostituita dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.M. 28 novembre 2022);

b) le federazioni o i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali rendono disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e) e all’art. 2 del presente decreto. La Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche rende disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera h) (Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.M. 22 maggio 2023);

c) a partire dalla data del 1° dicembre 2022, al momento della richiesta al Sistema tessera sanitaria, formulata dagli esercenti l’attività di ottico, delle credenziali necessarie all’invio dei dati delle spese sanitarie, il Sistema tessera sanitaria acquisisce dall’Agenzia delle entrate l’informazione puntuale che il richiedente sia registrato in Anagrafe tributaria, con il codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat Ateco 2007 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia” (Lettera aggiunta dall’art. 2, comma 1, lett. c), D.M. 28 novembre 2022).

3-bis. La trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettere f) e g), limitatamente alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell’anno 2022, è effettuata entro il 31 gennaio 2023. Per gli anni successivi la medesima trasmissione dei dati è effettuata entro la scadenza prevista dall’art. 7 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, così come modificato dall’art. 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 2 febbraio 2022  (Comma aggiunto dall’art. 2, comma 1, lett. d), D.M. 28 novembre 2022).

3-ter. La trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera h) è effettuata entro la scadenza prevista dall’art. 7 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2020 e successive modificazioni. Limitatamente alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell’intero anno 2023, la medesima trasmissione dei dati è effettuata entro la scadenza prevista dal predetto art. 7, comma 1, lettera g) del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, e successive modificazioni (Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.M. 22 maggio 2023).

 

Link al testo del decreto 22 maggio 2023 del Ministero dell’economia e delle finanze, recante: «Modifica ai decreti del 1° settembre 2016 e del 22 novembre 2019, concernenti ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2023