Infermieri pediatrici, fisioterapisti e biologici. Il Sistema TS adeguato alla modifiche intervenute nelle rispettive discipline di settore

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2023, il Decreto 22 maggio 2023 del Ministero dell’economia e delle finanze, recante: «Modifica ai decreti del 1° settembre 2016 e del 22 novembre 2019, concernenti ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata».

Il provvedimento ha lo scopo di adeguare i flussi al Sistema TS, a fini di dichiarazione dei redditi precompilata, di dati relativi ad alcune categorie di operatori (infermieri pediatrici, fisioterapisti e biologici) a seguito di modifiche intervenute nelle rispettive discipline di settore.

In particolare il nuovo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dispone:

– la modifica del D.M. 1° settembre 2016, al fine di prevedere la trasmissione al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie da parte dei soggetti iscritti all’Albo degli infermieri pediatrici (art. 1); al riguardo, viene altresì specificato che tali soggetti trasmettono i predetti dati entro le scadenze previste dall’art. 7 (lettera h)) del D.M. 19 ottobre 2020, con l’eccezione delle spese sostenute nel 2023, la cui trasmissione deve avvenire entro il 31 gennaio 2024 (cfr. art. 7 (lettera g));

– la modifica al richiamato D.M. 22 novembre 2019, al fine di individuare (art. 2):

  • la Federazione nazionale degli Ordini della professione sanitaria di fisioterapista quale soggetto tenuto a rendere disponibili al Sistema TS gli elenchi degli iscritti all’Albo della professione sanitaria di fisioterapista (subentrando, per tale funzionalità, alla Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione);
  • la Federazione nazionale degli ordini dei biologi, subentrata all’Ordine nazionale dei biologi, quale soggetto tenuto a rendere disponibili al Sistema TS gli elenchi degli iscritti all’Albo dei biologi.

Si riporta il testo aggiornato degli articoli 1 e 3 del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016 recante: «Ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata».

Art. 1
Trasmissione telematica delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche

1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, inviano al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, diverse da quelle già previste dall’art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175:

a) gli esercizi commerciali di cui all’art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004;

b) gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56;

c) gli iscritti agli albi professionali degli infermieri, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739;

d) gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740;

e) gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al decreto ministeriale 26 settembre 1994, n. 746;

f) gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;

g) a partire dal 1° gennaio 2022, gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico di cui alla lettera f) ovvero registrati in Anagrafe tributaria, con codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat – Ateco 2007 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia” (Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 1, D.M. 28 novembre 2022 – Vedi, anche, l’art. 2, commi 2 e 3, del medesimo D.M. 28 novembre 2022);

h) a partire dal 1° gennaio 2023, gli iscritti agli albi professionali degli infermieri pediatrici, di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 70 (Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 22 maggio 2023).

Art. 3.
Modalità di trasmissione telematica

1. Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto sono stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, in conformità con le modalità previste dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2015 e successive modificazioni, dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 settembre 2016 e dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2020 e successive modificazioni (Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.M. 28 novembre 2022)

2. Le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

3. Per le finalità di cui al presente decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1:

a) il Ministero della salute rende disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) e, fino alla data del 30 novembre 2022, gli elenchi dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera f), del presente decreto (Lettera così sostituita dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.M. 28 novembre 2022);

b) le federazioni o i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali rendono disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e) e all’art. 2 del presente decreto. La Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche rende disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera h) (Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.M. 22 maggio 2023);

c) a partire dalla data del 1° dicembre 2022, al momento della richiesta al Sistema tessera sanitaria, formulata dagli esercenti l’attività di ottico, delle credenziali necessarie all’invio dei dati delle spese sanitarie, il Sistema tessera sanitaria acquisisce dall’Agenzia delle entrate l’informazione puntuale che il richiedente sia registrato in Anagrafe tributaria, con il codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat Ateco 2007 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia” (Lettera aggiunta dall’art. 2, comma 1, lett. c), D.M. 28 novembre 2022).

3-bis. La trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettere f) e g), limitatamente alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell’anno 2022, è effettuata entro il 31 gennaio 2023. Per gli anni successivi la medesima trasmissione dei dati è effettuata entro la scadenza prevista dall’art. 7 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, così come modificato dall’art. 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 2 febbraio 2022  (Comma aggiunto dall’art. 2, comma 1, lett. d), D.M. 28 novembre 2022).

3-ter. La trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera h) è effettuata entro la scadenza prevista dall’art. 7 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2020 e successive modificazioni. Limitatamente alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell’intero anno 2023, la medesima trasmissione dei dati è effettuata entro la scadenza prevista dal predetto art. 7, comma 1, lettera g) del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, e successive modificazioni (Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.M. 22 maggio 2023).

 

Link al testo del decreto 22 maggio 2023 del Ministero dell’economia e delle finanze, recante: «Modifica ai decreti del 1° settembre 2016 e del 22 novembre 2019, concernenti ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2023

 




Dati al sistema Tessera sanitaria (Ts) dai commercianti al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Prevista, nell’ambito della trasmissione al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie a fini di elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, nuove modalità di verifica degli “esercenti l’arte ausiliaria di ottico di cui alla lettera f) ovvero iscritti nell’archivio anagrafico tenuto dall’Agenzia delle entrate, con codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat – Ateco 2007 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”.

Link al testo del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 novembre 2022, recante: «Modifica del decreto 1° settembre 2016 concernente ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 287 del 9 dicembre 2022




Mini proroga per l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. La scadenza è l’8 febbraio 2022

In deroga all’articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 19 ottobre 2020, come modificato dai decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 gennaio 2021 e del 23 luglio 2021, secondo cui l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie deve essere effettuato per le spese sostenute nel secondo semestre 2021 entro il 31 gennaio 2022, prorogata di 8 giorni la scadenza del 31 gennaio 2022 prevista per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria delle spese sanitarie relative al secondo semestre del 2021, senza impatti sul calendario della campagna dichiarativa 2022.

Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze previsto, infatti,  che il termine per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie riferite al secondo semestre 2021 al Sistema Tessera Sanitaria sia rinviato dal 31 gennaio all’8 febbraio 2022. Tale proroga si intende riferita alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie da parte di tutti i soggetti tenuti a tale adempimento in base alla normativa vigente. Conseguentemente, al fine di non alterare il sistema di tutela della privacy approvato, slitta anche la data entro la quale i contribuenti potranno comunicare la propria opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2021 per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

Questo è quanto si evince dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 gennaio 2022, prot. n. 28825/2022, recante: «Proroga dei termini per l’utilizzo, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2022, dei dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera sanitaria».




Sistema Tessera sanitaria (Ts). In Gazzetta la proroga della scadenza per l’invio telematico dei dati delle spese sanitarie del primo semestre 2021 al 30 settembre 2021

 

 

 

 

Come annunciato dal comunicato web apparso nel sito del sistema Ts – (https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 28 luglio 2021, il D.M. Mef del 23 luglio (di seguito riportato) che sancisce la proroga della scadenza per l’invio telematico dei dati delle spese sanitarie del primo semestre 2021

 

Il testo integrale del Decreto Ministero dell’economia e delle finanze 23 luglio 2021, recante: «Proroga dei termini di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema tessera sanitaria, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata».

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 28 luglio 2021)

 

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

 

Visto l’art. 3, commi 3 e 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e i relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, concernente la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS) per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata;

Visto l’art. 7, comma 1, lettera b) del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020, e successive modificazioni, il quale prevede l’invio dei dati delle spese sanitarie relative al primo semestre dell’anno 2021 entro il termine del 31 luglio 2021;

Considerato che, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, a fronte delle difficoltà manifestate dai soggetti tenuti all’invio dei dati di cui al predetto decreto 19 ottobre 2020, anche in relazione al periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, risulta necessario prorogare il termine di invio dei dati delle spese sanitarie relative al primo semestre dell’anno 2021 entro il termine dal 31 luglio 2021 al 30 settembre 2021;

 

Decreta:

Art. 1
Proroga dei termini di invio dei dati delle spese sanitarie relative all’anno 2021

 

1. All’art. 7, il comma 1, lettera b), del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020, e successive modificazioni, le parole «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti parole «30 settembre 2021».

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2021

Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta




Sistema Tessera sanitaria (Ts). Prorogata la scadenza per l’invio telematico dei dati delle spese sanitarie del primo semestre 2021

La scadenza dell’invio dei dati di spesa sanitaria sostenuta nel primo semestre 2021 è passata dal 31 luglio al 30 settembre 2021. Il MEF ha infatti accolto la richiesta di alcune associazioni di categoria circa le criticità tecniche di aggiornamento nei tempi dei relativi software e ha emesso un decreto in fase di pubblicazione che fissa la nuova scadenza del 1° semestre.

(Così, comunicato web pubblicato nel sito del sistema Ts – https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/)

 

 




Mini proroga per l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. La scadenza è l’8 febbraio

I soggetti tenuti alla trasmissione delle spese sanitarie avranno più tempo per inviare i dati relativi al 2020. Gli operatori, infatti, rispetto alla scadenza prevista del 31 gennaio, avranno 8 giorni in più per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2020. L’estensione del termine va incontro alle esigenze rappresentate dalle categorie, anche in considerazione delle criticità tecniche di trasmissione riscontrate nei giorni scorsi. La proroga del termine si intende riferita alla trasmissione di tutte le spese sanitarie sostenute nel 2020, da parte di tutti i soggetti tenuti a tale obbligo.

 

Cambiano i tempi per l’opposizione all’utilizzo dei dati

 

In osservanza del sistema di tutela della privacy approvato, è prorogato anche il termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare il proprio rifiuto all’utilizzo delle spese mediche sostenute nell’anno 2020 per l’elaborazione del 730 precompilato. Coloro che vorranno esercitare la facoltà di opposizione potranno quindi trasmettere il modello direttamente all’Agenzia delle Entrate fino all’8 febbraio 2021 oppure accedere, dal 16 febbraio 2021 al 15 marzo 2021, direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 22 gennaio 2021)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 gennaio 2021, prot. n. 20765/2021, recante: «Proroga dei termini per l’utilizzo, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2021, dei dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera sanitaria»

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 33 del 2019

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Commenti

 

Al giudice tributario la lite sul pignoramento presso terzi non preceduto da una valida notifica dell’atto presupposto (cartella di pagamento)
di Eugenio Grimaldi

 

Cessione d’azienda (o di ramo di questa): prassi e giurisprudenza recente sulla distinzione dalla cessione di singoli beni soggetti ad IVA 
di
Vittorio Guidini

 

La responsabilità patrimoniale correlabile alle associazioni sportive dilettantistiche
di Antonino Russo

 

L’omessa dichiarazione per tre anni è causa di chiusura della partita IVA. Possibile la difesa del contribuente
di Enrico Molteni

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Accordi di separazione e divorzio – Agevolazioni ex art. 19 della L. n. 74/1987

 

L’agevolazione “prima casa” non è revocata se l’immobile, acquistato da meno di 5 anni, è venduto a terzi in base ad un accordo di separazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 7966 del 21 marzo 2019: «ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (Benefici) – Agevolazioni cd. prima casa – Accordo tra coniugi in sede di separazione – Trasferimento del bene ad un terzo – Decadenza dall’agevolazione – Esclusione – Fondamento – Art. 19, della L. 06/03/1987, n. 74 – Art. 159 c.c. – D.P.R. 26/04/1986, n. 131»

 

 

Riscossione coattiva – Espropriazione forzata

 

Fase anteriore all’inizio di plurime esecuzioni forzate di crediti tributari fondate sul medesimo titolo esecutivo. Le regole per la difesa del contribuente

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 10668 del 17 aprile 2019: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – ESECUZIONE FORZATA – Cumulo dei mezzi di espropriazione – Credito tributario – Impiego fruttuoso degli strumenti processuali volti alla soddisfazione coattiva del credito – Manifestazione da parte dell’agente di riscossione dell’intenzione di avviare ulteriori processi esecutivi – Esecuzione forzata non ancora iniziata – Estensione della regola sottesa nell’art. 483 c.p.c. – Fondamento – Conseguenze – Fattispecie – Artt. 483 e 553 c.p.c. – Artt. 2 e 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

Pignoramento presso terzi: impugnabile presso le Commissioni Tributarie qualora si deduca l’inesistenza/nullità della notifica della cartella di pagamento

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 31090 del 28 novembre 2019: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione coattiva – Espropriazione forzata – Pignoramento dei crediti vantati dal debitore esecutato nei confronti di terzi – Omessa o invalida notifica della cartella di pagamento o di altro atto prodromico – Opposizione agli atti esecutivi – Ammissibilità – Organo competente – Giurisdizione del Giudice Tributario – Sussistenza – Artt. 2 e 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 57, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 72-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602»

 

 

Associazioni non riconosciute – Responsabilità tributaria di chi agisce per l’associazione

 

Associazione non riconosciuta. Il legale rappresentante risponde comunque per i debiti fiscali dell’ente

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 19982 del 24 luglio 2019: «ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI – Associazioni non riconosciute (Associazioni di mutuo soccorso) – Rapporti esterni – Rappresentanza – Avviso di accertamento nei confronti di associazione non riconosciuta – Cartella di pagamento emessa nei confronti del legale rappresentante – Legittimità – Fondamento – Art. 19, comma 3, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Artt. 60 e 62, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 36 c.c. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento»

 

Prassi

 

Regolarità del rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni

 

Visto di conformità. Confermato l’obbligo di identità soggettiva tra chi lo rilascia e chi predispone e trasmette la dichiarazione

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 99 E del 29 novembre 2019: «RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – VISTO DI CONFORMITÀ – Individuazione dei soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità – Obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi trasmette la dichiarazione – Conseguenze in caso di irregolarità del visto – Artt. 35, comma 3 e 39, comma 1, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 1, comma 574, della L. 27/12/2013, n. 147 – Art. 10, comma 1, lettera a), del D.L. 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L. 03/08/2009, n. 102 – Art. 23 del D.M. 31/05/1999, n. 164»

 

 

Cessione d’azienda – Distinzione dalla cessione di singoli beni

 

Aggiudicazione all’asta giudiziaria di lotto composto da beni materiali e immateriali finalizzati alla produzione e commercializzazione di prodotti per la casa: le condizioni per la qualificazione come trasferimento di un complesso aziendale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 432 del 25 ottobre 2019: «IMPOSTA DI REGISTRO – Applicazione dell’imposta – Interpretazione degli atti – Atti negoziali – Pluralità di beni appartenenti alla stessa azienda – Atto di trasferimento a seguito di aggiudicazione all’asta giudiziaria – Cessione di singoli beni o dell’azienda – Cessione d’azienda quando sussiste una cessione di beni strumentali idonei, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all’esercizio d’impresa – Affermazione – Art. 2, comma 3, lett. b), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Artt. 20, 23 e 40, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 – Art. 2555 c.c.»

 

Non costituisce cessione di ramo d’azienda il trasferimento del solo pacchetto clienti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 466 del 4 novembre 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Cessione di beni – Cessione d’azienda – Caratteri – Qualificazione giuridico-tributaria dell’operazione di cessione del portafoglio clienti – Configurabilità di cessione di un ramo di azienda – Esclusione – Cessione di singolo bene (costituito dalla lista clienti) – Fondamento – Art. 2, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 2555 c.c.»

 

 

Accordi di separazione e divorzio – Agevolazioni ex art. 19 della L. n. 74/1987

 

Il trattamento di esenzione da imposte per gli atti di trasferimento relativi a separazione e divorzio tra soggetti stranieri

Studio n. 148-2019/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 17 ottobre 2019

 

Legislazione

 

Cessazione d’ufficio della partita IVA

 

Chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive: criteri e modalità

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2019, prot. n. 1415522/2019: «Chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive ai sensi dell’articolo 35, comma 15-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 7-quater del decreto-legge del 22 ottobre 2016 n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225»

 

Trasmissione telematica delle spese sanitarie e veterinarie – Dati al Sistema TS per le “precompilate 2020”

 

Spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2019. Invio al Sistema TS dei dati delle spese sanitarie anche per biologi ed iscritti negli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019: «Individuazione di ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione, al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata»

 

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Spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2019. Invio al Sistema TS dei dati delle spese sanitarie anche per biologi ed iscritti negli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto MEF del 22 novembre 2019 che dispone l’invio al Sistema TS dei «dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2019, diverse da quelle già previste dall’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175» da parte dei professionisti iscritti nell’Albo della professione sanitaria di assistente sanitario, nell’Albo dei biologi e negli Albi afferenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

 

Di seguito, l’elenco dei professionisti interessati dal citato decreto MEF del 22/11/2019:

a) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

b) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;

c) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;

d) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;

e) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di dietista;

f) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;

g) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

h) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di igienista dentale;

i) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di fisioterapista;

j) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di logopedista;

k) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di podologo;

l) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;

m) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;

n) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;

o) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;

p) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di educatore professionale;

q) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;

r) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di assistente sanitario;

s) gli iscritti all’albo dei biologi.

 

Pertanto, oltre ai soggetti obbligati dall’anno 2015 (farmacie, strutture specialistiche pubbliche e private accreditate, gli iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri) e quelli obbligati dall’anno 2016 (strutture autorizzate ai sensi dell’ articolo 8-ter D.Lgs. 502/1992 e strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari ai sensi dell’articolo 70, comma 2, D.Lgs 193/2006, parafarmacie, ottici, iscritti agli albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetrici, medici veterinari, tecnici sanitari di radiologia medica), a partire dal 2019 sono tenuti all’invio dei dati di spesa sanitaria privata anche:

  • le strutture della sanità militare;
  • la farmacia assistenziale dei mutilati e invalidi di guerra e del lavoro (ANMIG);
  • gli iscritti all’albo dei biologi;
  • gli iscritti ai nuovi Albi delle professioni sanitarie:
    • Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
    • Tecnico audiometrista;
    • Tecnico audioprotesista;
    • Tecnico ortopedico;
    • Dietista;
    • Tecnico di neurofisiopatologia;
    • Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
    • Igienista dentale;
    • Fisioterapista;
    • Logopedista;
    • Podologo;
    • Ortottista e assistente di oftalmologia;
    • Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
    • Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
    • Terapista occupazionale;
    • Educatore professionale;
    • Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
    • Assistente sanitario.

Link al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 novembre 2019, recante: «Individuazione di ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione, al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 04/12/2019




Precompilata: il Mef conferma la proroga all’8 febbraio 2018 del termine per la trasmissione delle spese sanitarie. Resta fermo il termine del 28 febbraio per i veterinari

È prorogata all’8 febbraio 2018 la scadenza per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria delle informazioni relative alle spese sanitarie sostenute dai cittadini nel 2017. Devono effettuare la trasmissione dei dati le farmacie, le strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, i medici, le strutture autorizzate ad erogare servizi sanitari, parafarmacie, infermieri, ostetrici, tecnici di radiologia medica e ottici. Lo slittamento del termine è disposto dal decreto della Ragioneria generale dello Stato, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La trasmissione dei dati, che devono essere messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per la definizione della dichiarazione dei redditi precompilata, riguarda le spese per le quali il cittadino non ha espresso la propria opposizione alla trasmissione telematica al momento del pagamento della prestazione. A seguito di tale rinvio, al fine di non alterare il sistema di tutela della privacy approvato dal Garante per la protezione dei dati personali, viene prorogato anche il periodo entro il quale i contribuenti potranno comunicare all’Agenzia delle Entrate la propria opposizione all’utilizzo delle spese mediche sostenute nell’anno 2017 per l’elaborazione del 730 precompilato, accedendo direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) nel periodo compreso tra il 9 febbraio e l’8 marzo 2018.

Resta fermo il termine del 28 febbraio per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria, da parte dei veterinari iscritti agli albi professionali, dei dati relativi alle spese veterinarie 2017, come previsto dall’articolo 7, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge n. 19 del 27 febbraio 2017.

Link al testo del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1 febbraio 2018, recante la proroga del termine per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie riferite all’anno 2017 al Sistema Tessera Sanitaria

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2018, prot. n. 26296/2018: «Proroga dei termini per l’utilizzo, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2018, dei dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera sanitaria, di cui ai provvedimenti del 29 luglio 2016 e del 15 settembre 2016 e loro successive modifiche»




Spese sanitarie. All’ 8 Febbraio l’invio dei dati

L’ Agenzia delle Entrate annuncia, con comunicato stampa del 31 gennaio 2018 (di seguito riportato), che con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze è previsto che il termine per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie riferite all’anno 2017 al Sistema Tessera Sanitaria sia rinviato dal 31 gennaio all’8 febbraio 2018. Tale proroga, si riferisce alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie da parte di tutti i soggetti tenuti a tale adempimento in base alla normativa vigente, ossia dei soggetti individuati dall’articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016.

Conseguentemente, al fine di non alterare il sistema di tutela della privacy approvato, slitta di 8 giorni anche la data entro la quale i contribuenti potranno comunicare la propria opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2017 per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. Pertanto, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2018, prot. n. 26296/2018 sono state previste delle deroghe ai termini individuati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2016 e dal punto 1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia del 15 settembre 2016, per consentire agli assistiti, per l’anno 2018, di poter esercitare la propria opposizione all’invio dei dati 2017 da parte del Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia delle entrate fino all’8 febbraio 2018, con riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, dal 9 febbraio 2018 all’8 marzo 2018, in relazione ad ogni singola voce di spesa, accedendo direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it).

Nelle stesso provvedimento previsto, inoltre, che anche il Sistema Tessera Sanitaria, in deroga ai termini indicati nel richiamato provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2016, metta a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie 2017 ai rimborsi per i quali non è stata esercitata l’opposizione da parte degli assistiti a partire dal 9 marzo 2018.

 Il testo del comunicato stampa Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2018

I soggetti tenuti alla trasmissione delle spese sanitarie avranno più tempo per inviare i dati relativi al 2017. In particolare, gli operatori, rispetto alla scadenza prevista del 31 gennaio, avranno 8 giorni in più per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2017. L’estensione del termine va incontro alle esigenze rappresentate dalle categorie tenute alla trasmissione dei dati, anche in considerazione della notevole incidenza della detrazione per spese sanitarie nella predisposizione del 730 precompilato. La proroga del termine si intende riferita alla trasmissione di tutte le spese sanitarie sostenute nel 2017, da parte di tutti i soggetti tenuti a tale obbligo.

Cambiano i tempi per l’opposizione all’utilizzo dei dati

In osservanza del sistema di tutela della privacy approvato, è fissato all’8 marzo 2018 il termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare all’Agenzia delle Entrate il proprio rifiuto all’utilizzo delle spese mediche sostenute nell’anno 2017 per l’elaborazione del 730 precompilato. Coloro che vorranno esercitare la facoltà di opposizione potranno quindi trasmettere il modello direttamente all’Agenzia fino all’8 febbraio 2018 oppure accedere dal 9 febbraio all’8 marzo 2018 direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it).

Resta fermo il termine del 28 febbraio 2018 per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria, da parte dei veterinari iscritti agli albi professionali, dei dati delle spese veterinarie sostenute dai cittadini nel 2017.

Link al testo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2018, prot. n. 26296/2018: «Proroga dei termini per l’utilizzo, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2018, dei dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera sanitaria, di cui ai provvedimenti del 29 luglio 2016 e del 15 settembre 2016 e loro successive modifiche»




Spese sanitarie e spese veterinarie sostenute nel 2016. Pubblicato in Gazzetta ufficiale il D.M. che proroga al 9 febbraio 2017 il termine per l’invio dati al Sistema TS

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 26 del 1/02/2017,il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito riportato) che posticipa il termine per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie riferite all’anno 2016 al Sistema Tessera Sanitaria dal 31 gennaio al 9 febbraio 2017. Tale proroga si intende riferita alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie da parte di tutti i soggetti tenuti a tale adempimento in base alla normativa vigente, ossia dei soggetti individuati dall’articolo 3, commi 2 e 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016. Si ricorda che la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione delle spese sanitarie, include anche, le strutture autorizzate e non accreditate, gli psicologi, gli infermieri, le ostetriche, le parafarmacie, i tecnici di radiologia medica e gli ottici. La proroga riguarda ovviamente anche i veterinari, che da quest’anno sono tenuti all’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese veterinarie.

Il testo del Decreto del Ragioniere Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle Finanze – (DM) del 25 gennaio 2017, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1/02/2017)

DECRETO 25 gennaio 2017

Proroga dei termini, per la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie relative all’anno 2016, al Sistema Tessera Sanitaria, da rendere disponibili all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Visto il comma 3 dell’art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, come modificato dall’art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilità 2016);

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016, attuativo del comma 4 dell’art. 3 del richiamato decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il quale prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate indicate nei commi 1, 2 e 3 del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 17731 del 25 gennaio 2017, il quale prevede la proroga dei termini, per la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie relative all’anno 2016, di cui ai provvedimenti n. 123325 del 29 luglio 2016 e n. 142369 del 15 settembre 2016 del direttore dell’Agenzia delle entrate;

Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2015, attuativo dell’art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie da parte dei soggetti individuati all’art. 2 del medesimo decreto 31 luglio 2015, e che, in particolare, prevede:

  • al paragrafo 4.6 dell’allegato A, che la trasmissione dei dati delle spese sanitarie deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell’anno successivo a quello della spesa effettuata dall’assistito (ovvero dei relativi rimborsi);
  • all’art. 3, comma 4, che l’assistito può esercitare l’opposizione accedendo al Sistema tessera sanitaria dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento;

Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2016, attuativo dell’art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilità 2016), il quale, per i soggetti individuati all’art. 3, comma 1 del medesimo decreto, prevede, in particolare:

  • all’art. 3, comma 3, che la trasmissione dei dati delle spese sanitarie deve essere effettuata entro il termine previsto al paragrafo 4.6 dell’allegato A del citato decreto 31 luglio 2015;
  • all’art. 4, comma 1, che le modalità e, pertanto, anche la tempistica per l’opposizione da parte dell’assistito sono le medesime di cui all’art. 3 del citato decreto 31 luglio 2015;

Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016 e attuativo del citato decreto 1° settembre 2016, il quale, per i soggetti individuati all’art. 2, commi 1 e 2, del medesimo decreto 16 settembre 2016, prevede, in particolare:

  • all’art. 3, comma 1, che la trasmissione dei dati delle spese sanitarie deve essere effettuata entro il termine previsto al paragrafo 4.6 dell’allegato A del citato decreto 31 luglio 2015;
  • all’art. 4, comma 1, che le modalità e, pertanto, anche la tempistica per l’opposizione da parte dell’assistito sono le medesime di cui all’art. 3 del citato decreto 31 luglio 2015;

Considerato che risulta necessario adeguare i termini di cui al citato decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell’economia e delle finanze alla proroga disposta dal predetto provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 17731 del 25 gennaio 2017, per la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie relative all’anno 2016;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Assistito»: il soggetto che ha diritto all’assistenza sanitaria nell’ambito del SSN;

b) «Sistema TS»: il sistema informativo realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall’art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008;

c) «Decreto 31/7/2015»: decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2015, attutivo dell’art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

d) «Decreto 2/8/2016»: decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2016, attuativo dell’art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilità 2016);

e) «Decreto 1/9/2016»: decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016, attuativo del comma 4 dell’art. 3 del richiamato decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

f) «Decreto 16/9/2016»: decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016;

g) «Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 gennaio 2017» il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 17731 del 25 gennaio 2017 di proroga dei termini di cui ai provvedimenti n. 123325 del 29 luglio 2016 e n. 142369 del 15 settembre 2016 del direttore dell’Agenzia delle entrate;

h) «Documento fiscale», le ricevute di pagamento, fatture e scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dagli assistiti per il pagamento del ticket ovvero per l’acquisto delle prestazioni sanitarie, ovvero relative ai rimborsi erogati per le spese sanitarie sostenute dagli assistiti, ai fini della predisposizione da parte dell’Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata.

Art. 2

Proroga dei termini di cui al decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell’economia e delle finanze

 1. Per i dati dei documenti fiscali relativi all’anno 2016 da trasmettere al Sistema TS ai sensi del Decreto 31/7/2015, Decreto 2/8/2016 e Decreto 16/9/2016 in conformità con quanto previsto dal Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 gennaio 2017, i termini di cui al medesimo decreto 31/7/2015 sono modificati come segue:

a. l’assistito può esercitare l’opposizione di cui all’art. 3, comma 4, del decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell’economia e delle finanze dal 10 febbraio 2017 al 9 marzo 2017;

b. il termine, di cui al paragrafo 4.6 dell’allegato A del decreto 31/7/2015, entro il quale deve essere effettuata la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie da parte delle strutture sanitarie e dei medici, è prorogato al 9 febbraio 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2017




Spese sanitarie e spese veterinarie sostenute nel 2016: c’è tempo fino al 9 febbraio 2017 per l’invio dati al Sistema Tessera Sanitaria

Come per il 2016 anche quest’anno c’è tempo fino al 9 febbraio 2017 per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2016 per prestazioni non erogate, o parzialmente erogate. In attesa della formalizzazione della proroga, si anticipa agli operatori la possibilità di avere 9 giorni in più per l’invio rispetto alla scadenza prevista del 31 gennaio. Questa proroga non impatterà minimamente con il calendario della campagna dichiarativa 2017.

Estesa la scadenza per l’invio dei dati

I soggetti tenuti alla trasmissione delle spese sanitarie, la cui platea è aumentata in quanto include, rispetto allo scorso anno, le strutture autorizzate e non accreditate, gli psicologi, gli infermieri, le ostetriche, le parafarmacie, i tecnici di radiologia medica e gli ottici, avranno più tempo per inviare i dati relativi alle citate spese del 2016. L’estensione del termine, dal 31 gennaio al 9 febbraio, va incontro alle esigenze rappresentate dalle categorie tenute all’invio dei dati per il primo anno e all’esigenza di fornire ai contribuenti un 730 precompilato con un maggior numero di spese mediche. La proroga del termine si intende riferita alla trasmissione di tutte le spese sanitarie sostenute nel 2016, da parte di tutti i soggetti tenuti a questo obbligo. La proroga riguarda ovviamente anche i veterinari, che da quest’anno sono tenuti all’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese veterinarie.

Proroga dei termini anche per l’opposizione all’utilizzo dei dati

In osservanza del sistema di tutela della privacy approvato, è posticipato al 9 marzo 2017 il termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare all’Agenzia delle Entrate il proprio rifiuto all’utilizzo delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2016 ai fini dell’elaborazione del 730 precompilato. Coloro che vorranno esercitare la facoltà di opposizione potranno quindi trasmettere il modello direttamente all’Agenzia fino al 31 gennaio 2017 oppure accedere dal 10 febbraio al 9 marzo 2017 direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) tramite la tessera sanitaria oppure le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 25 gennaio 2017)




Approvate le modalità per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie per la “precompilata 2017” e definita la nuova platea di soggetti tenuti alla trasmissione.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2016, prot. n. 123325/2016, previa consultazione del Garante della Privacy, definite le modalità di utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie, necessarie per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata.

 

Spese sanitarie e soggetti coinvolti

 

I soggetti che erogano servizi sanitari (Asl, ospedali, policlinici universitari, medici, farmacie, ecc) inviano al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate. Dal suo canto, l’Agenzia trasmette allo stesso Sistema la lista dei codici fiscali che rientrano nella platea dei contribuenti interessati dalla dichiarazione precompilata e dei familiari a carico. Il Sistema Tessera Sanitaria fornisce, per ciascun soggetto, le informazioni sulle spese che successivamente l’Agenzia elabora per predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata. I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relativi alle ricevute di pagamento, alle fatture e agli scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell’anno d’imposta e ai rimborsi erogati.

In particolare, tra le spese rientrano:

a) ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio

Sanitario Nazionale;

b) farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;

c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;

d) servizi sanitari erogati dalle farmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna;

e) farmaci per uso veterinario;

f) prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;

g) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE – e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);

h) altre spese sanitarie.

 

Disciplina sanzionatoria per il mancato rispetto degli obblighi di trasmissione

 

Nella parte motiva del provvedimento, l’Agenzia ricorda il pesante impianto sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi di trasmissione dei dati. Nel dettaglio nelle motivazioni si legge che “L’articolo 23 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, ha aggiunto all’articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2015 il comma 5-bis in base al quale in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000”.

 

Lieve ritardo nella trasmissione ed errori non sostanziali. Esimenti per il primo anno di trasmissione

 

La legge di Stabilità 2016 prevede la non sanzionabilità nel caso di lievi ritardi o errori non sostanziali nel primo invio delle comunicazioni dei dati afferenti la precompilata. In pratica, la non applicazione delle sanzioni opera solo nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. Anche sul punto, l’Agenzia ricostruisce il quadro normativo sottolineando che “l’articolo 1, comma 949, lettera e), della legge n. 208 del 2015 ha, inoltre, aggiunto all’articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2015 il comma 5-ter in base al quale per le trasmissioni da effettuare nell’anno 2015, relative all’anno 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all’applicazione delle sanzioni di cui al comma 5-bis del presente articolo, all’articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, all’articolo 4, comma 6-quinquies, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata di cui all’articolo 1. Ne consegue che “la non punibilità non opera in caso di omissione della trasmissione della comunicazione”. Così, circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E dell’8 aprile 2016, par. 8.6 (in “Finanza & Fisco” n. 1/2016, pag. 79)