Il decreto-legge sisma “convertito” proroga l’esenzione dall’IMU per i fabbricati dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012

 

L’articolo 9-vicies quinquies, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 (di seguito riportato), introdotto nel corso della conversione in legge, proroga fino alla definitiva ricostruzione e agibilità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, il termine per l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) per gli immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero nei comuni delle regioni colpiti dal sisma del 2012.

Nel dettaglio, il comma 1 proroga sino alla definitiva ricostruzione e agibilità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, il termine per l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) per gli immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero nei comuni delle regioni colpiti dal sisma del 2012.

Si ricorda che l’art. 1, comma 985, della legge n. 145 del 2018 ha differito l’esenzione IMU fino al 31 dicembre 2019 per i Comuni dell’Emilia Romagna. Con l’art. 26-bis del D.L. 18/04/2019, n. 32, conv., con mod., dalla L. 14/06/2019, n. 55 la medesima proroga è stata disposta per i Comuni della Lombardia e del Veneto

I comuni interessati dalla proroga dell’esenzione sono:

  • i comuni di Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012 e dall’articolo 67-septies del decreto-legge n. 83 del 2012, eventualmente ridotti nel perimetro dai Presidenti delle regioni in qualità di Commissari delegati (ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo del decreto-legge n. 148 del 2017), in considerazione dell’effettivo avanzamento dell’opera di ricostruzione;
  • i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d’emergenza al 2020 disposta dall’articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148.

Nello specifico, i comuni interessati di Lombardia e Veneto sono elencati nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall’articolo 1 del decreto-legge n. 74 del 2012, in cui è disciplinata la sospensione dei termini per gli adempimenti degli obblighi tributari. Tale elenco ministeriale è stato integrato dall’articolo 67-septies del decreto-legge n. 83 del 2012, a favore dei territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l’esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Castel d’Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de’ Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d’Oglio, Argenta. Il citato D.M. 1° giugno 2012 elenca anche i comuni della regione Emilia–Romagna colpiti dal sisma del 2012 e interessati dalla esenzione IMU ivi prevista, il cui perimetro è stato ridotto con l’articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge n. 148 del 2017 a far data dal 2 gennaio 2019. Per quanto riguarda il perimetro dei comuni della regione Emilia–Romagna a far data dal 2 gennaio 2019, esso è stato delimitato ai seguenti comuni: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda (articolo 2-bis, comma 43 del decreto-legge n. 147 del 2018). L’articolo 2-bis, comma 43, del D.L. 148/2017, oltre ad aver ridotto il perimetro dei comuni dell’Emilia– Romagna colpiti dal sisma del 2012 ha previsto, inoltre, che i Presidenti delle regioni interessate dal sisma del 2012, in qualità di commissari delegati, possano procedere con propria ordinanza, valutato l’effettivo avanzamento dell’opera di ricostruzione, per ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale.

 

Il testo dell’articolo 9-vicies quinquies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, approvato in via definitiva dal Senato

 Articolo 9-vicies quinquies
(Proroga dell’esenzione dall’IMU per i fabbricati dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)

1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e all’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d’emergenza di cui all’articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell’articolo 8 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 14,4 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.




ZF Lombardia. Chiarimenti in merito alle modalità di fruizione delle agevolazioni

La richiesta di accesso alle ulteriori agevolazioni a partire dal 12 marzo prossimo

Pubblicata la circolare n. 144225/2018 attuativa della disposizione della legge di bilancio 2018 che proroga e rifinanzia per il 2018 e il 2019 le esenzioni fiscali in favore delle microimprese localizzate nella zona franca istituita nei comuni della Lombardia colpiti dal sisma del maggio 2012.

Le imprese già beneficiarie delle agevolazioni potranno presentare la richiesta di accesso alle ulteriori agevolazioni a partire dal 12 marzo prossimo.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 719, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha ulteriormente prorogato le agevolazioni fino al 31 dicembre 2019, incrementando, inoltre, la disponibilità finanziaria di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Pertanto, le imprese già beneficiarie delle esenzioni fiscali previste per la ZF Lombardia possono fruire delle agevolazioni anche per il 2018 e 2019, incrementate, compatibilmente con il massimale de minimis, di importi pari a quello già loro concesso con il decreto direttoriale del 31 maggio 2016.

L’accesso alle agevolazioni di cui al citato articolo 1, comma 719, della legge n. 205/2017 da parte delle imprese già beneficiarie della concessione di cui al decreto 31 maggio 2016, avviene a seguito di apposita comunicazione trasmessa con le modalità telematiche di seguito indicate, sulla base del modello il cui “facsimile” è riportato nell’allegato alla circolare n. 144225/2018. Si segnala che le imprese beneficiarie che intendono usufruire della proroga per l’anno 2017, disposta dall’articolo 46-sexies del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, e non hanno ancora presentato, alla data di pubblicazione della citata circolare, richiesta al Ministero, possono effettuare una unica comunicazione per le annualità 2017, 2018 e 2019, dandone evidenza nel citato modello.

Le comunicazioni possono essere presentate a decorrere dal 12 marzo 2018 e comunque in data utile per la fruizione delle agevolazioni nei periodi di imposta oggetto di proroga e non oltre il 31 dicembre 2019.

Link al testo della Circolare direttoriale 5 marzo 2018, n. 144225 con cui sono stati forniti i chiarimenti in merito alle modalità di fruizione delle agevolazioni in favore delle microimprese localizzate nella zona franca istituita, ai sensi dell’articolo 1, comma 445, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 nei territori della Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, alla luce delle novità introdotte dall’articolo 1, comma 719, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).

Per maggiori informazioni: Scheda informativa Mise ZF Lombardia