Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto-legge “Fisco e Lavoro”

 

 

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Draghi) dal Ministro dell’economia e delle finanze (Franco) dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Orlando) dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Di Maio) dal Ministro dell’interno (Lamorgese) dal Ministro della difesa (Guerini) e dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia (Bonetti), trasmesso al Senato della Repubblica, recante: Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili – (Atto Senato n. 2426).

 

La ratio delle misure urgenti su Fisco e Lavoro

Link al testo della relazione illustrativa del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» – Atto Senato n. 2426.

 

La relazione tecnica delle misure urgenti di Fisco e Lavoro

Link al testo della relazione tecnica del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» – Atto Senato n. 2426.

 

Il testo delle nuove misure urgenti su Fisco e Lavoro

Link al testo del decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021




Nuove misure a tutela del lavoro: in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge “fisco e lavoro”

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021, il Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», cd. decreto-legge “fisco e lavoro”.

Di seguito le principali novità disposte dal provvedimento in materia di lavoro e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

 

Sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato (art. 8)

 

Intervenendo sull’art. 26 del D.L. n. 18/2020 (convertito con modificazioni in L. n. 27/2020), il nuovo Decreto Legge prevede che:

  • fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia e non è computabile ai fini del periodo di comporto (art. 26, comma 1, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020);
  • dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 per le tutele disposte dall’art. 26 del D.L. n. 18/2021, i datori di lavoro del settore privato, con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’INPS (eccetto i datori di lavoro domestico), hanno diritto ad un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS. In particolare, per ciascun anno solare, è riconosciuto il rimborso di euro 600,00 una tantum per ogni singolo lavoratore e solo nei casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in smartworking (art. 26, comma 7-bis, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020).

 

Congedi parentali (art. 9)

 

  • fino al 31 dicembre 2021, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio a seguito di contatto ovunque avvenuto. Il medesimo beneficio è riconosciuto ai genitori con figli con disabilità in situazione di gravità (art. 3, comma 3, L. n. 104/1992), a prescindere dall’età del figlio, per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena oppure in caso di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o in caso di chiusura di centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio. Inoltre, tale congedo può essere fruito in forma giornaliera o oraria e, per i periodi di astensione, è riconosciuta in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione, con copertura della contribuzione figurativa (commi 1 e 2);
  • gli eventuali periodi di congedo parentale (di cui agli articoli 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001), fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del Decreto Legge, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale, per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 o di quarantena del figlio, possono essere convertiti nel congedo di sopra descritto, con diritto alla relativa indennità, e non sono computati, né indennizzati a titolo di congedo parentale (comma 3);
  • in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni sopra descritte (comma 1, primo periodo), di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro (comma 4);
  • i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (art. 2, comma 26, L. 335/1995) hanno diritto a fruire di uno specifico congedo per i figli conviventi minori di 14 anni, con riconoscimento di un’indennità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS (comma 6).

 

Trattamenti di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica e blocco dei licenziamenti per motivi economici (art. 11)

 

  • I datori di lavoro indicati all’art. 8, comma 2, del Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021, convertito con modificazioni in L. n. 69/2021) possono presentare – per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente Decreto Legge – domanda di Assegno ordinario e di Cassa Integrazione salariale in deroga (di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020) per una durata massima di 13 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza versamento di contributo addizionale (comma 1). Il trattamento spetta ai datori a cui sia stato già autorizzato interamente il periodo di 28 settimane di cui all’art. 8, comma 2, del Decreto Sostegni (comma 3);
  • i datori di lavoro di cui all’art. 50-bis, comma 2, del Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni in L. n. 106/2021) possono presentare – per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente Decreto Leggedomanda di trattamento ordinario di integrazione salariale (di cui agli artt. 19 e 20 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020) per una durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza versamento di contributo addizionale (comma 2). Il trattamento spetta decorso il periodo autorizzato ai sensi dell’art. 50-bis, comma 2, del Decreto Sostegni bis (comma 3);
  • i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015) provvedono ad erogare l’Assegno ordinario secondo le modalità previste dal presente Decreto Legge (comma 6);
  • ai datori di lavoro sopra menzionati, per la durata della fruizione del trattamento, resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della L. n. 223/1991, nonché – indipendentemente dal numero dei dipendenti – il recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo (art. 3, L. n. 604/1966), con sospensione delle procedure in corso di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966. Tali preclusioni e sospensioni non trovano applicazione nelle ipotesi di: licenziamenti per cessazione definitiva dell’attività oppure per cessazione dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività ai sensi dell’art. 2112 del Codice civile; accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; fallimento (commi 7 e 8).

Infine, si segnalano le disposizioni introdotte dal nuovo Decreto Legge, in modifica del D.Lgs. n. 81/2008 (art. 13), in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Significativa la disposizione che modifica le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: 10% e non più 20% del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro così come l’individuazione degli illeciti in materia di salute e sicurezza da considerarsi gravi. In particolare, per questo tipo di illeciti sui luoghi di lavoro non sarà più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento che, pertanto, scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche individuate con decreto ministeriale e, nelle more della sua adozione, individuate dalla tabella contenuta nell’Allegato I al D.lgs. n. 81/2008. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

Vedi le slide illustrative sulle modifiche al Decreto legislativo 81/2008

 

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – https://www.lavoro.gov.it/

Link al testo del decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021




Il Cdm approva nuove misure su sicurezza sul lavoro e Fisco

 

Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (decreto-legge)

 

Il Consiglio dei Ministri di venerdì 15 ottobre 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, del Ministro degli affari esteri e del commercio internazionale Luigi Di Maio, del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, e del Ministro della famiglia e delle pari opportunità Elena Bonetti, ha approvato un decreto legge recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

 

SICUREZZA SUL LAVORO

 

Il decreto interviene con una serie di misure sul mondo del lavoro, a cominciare dalla sicurezza sui luoghi di lavoro: le norme approvate consentiranno infatti di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero.
L’obiettivo è quello di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle disposizioni per assicurare la prevenzione. Pertanto il provvedimento interviene, in primo luogo, con modifiche al Decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Lavoro nero, più bassa la soglia per la sospensione dell’attività imprenditoriale

 

Cambiano anche le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: 10% e non più 20% del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro. Non è più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

 

Violazione norme sicurezza, al via l’inasprimento delle sanzioni

 

Nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, è prevista – come detto – la sospensione dell’attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti.

Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.

 

Controlli, all’INL compiti di coordinamento

 

Sono estese le competenze di coordinamento all’INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro – negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro.

 

Più ispettori e più tecnologie

 

All’estensione delle competenze attribuite all’INL si accompagneranno un aumento dell’organico – è prevista l’assunzione di 1.024 unità – e un investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023 per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l’attività di vigilanza. Previsto anche l’aumento del personale dell’Arma dei Carabinieri dedicato alle attività di vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, che passerà dalle attuali 570 a 660 unità dal 1° gennaio 2022.

 

Rafforzamento SINP

 

Viene rafforzata la banca dati dell’INAIL, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute. Gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un’apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro. Mentre l’INAIL dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati.

 

FISCO

 

In considerazione degli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19, sono adottate alcune norme volte a tutelare i contribuenti maggiormente in difficoltà.

In particolare:

  • È previsto il differimento del versamento delle rate delle definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione (cosiddetti “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”) originariamente in scadenza a decorrere dal 2020. In particolare, potranno essere versate entro il 30 novembre 2021 le rate in scadenza nel 2020 e in scadenza dal 28 febbraio al 31 luglio 2021.
  • Viene prolungato a 150 giorni dalla notifica, in luogo di 60, il termine per l’adempimento spontaneo delle cartelle di pagamento notificate dal primo settembre al 31 dicembre 2021. Fino allo scadere del termine dei 150 giorni non saranno dovuti interessi di mora e l’agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito.
  • Per i piani di rateizzazione già in essere prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione, viene esteso da 10 a 18 il numero delle rate che, se non pagate, determinano la decadenza dalla rateizzazione concessa

Sono previsti alcuni correttivi alla disciplina al credito di imposta in Ricerca e Sviluppo al fine di superare alcune incertezze interpretative connesse all’originaria formulazione della misura. Inoltre sono previste semplificazioni della disciplina della patent box.

 

ALTRE NORME

 

Ecobonus auto elettriche

 

È rifinanziato di euro nell’anno 2021 il fondo per il rinnovo del parco auto.

 

Quarantena

 

È previsto il rifinanziamento per le misure adottate al fine dell’equiparazione della quarantena per Covid 19 alla malattia.

 

Congedi parentali

 

I lavoratori dipendenti o autonomi genitori di minori di 14 anni possono astenersi dal lavoro nel caso in cui sia sospesa l’attività didattica o educativa del figlio per tutta o in parte la durata dell’infezione o per la quarantena disposta dalle autorità competenti.

 

Alitalia

 

Sono state disposte misure di sostegno al reddito per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria.

 

Cassa Integrazione COVID-19

 

Il decreto inoltre ha rifinanziato la Cassa Integrazione prevista per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi connessi all’emergenza COVID-19; a fronte dell’andamento delle richieste, sono stanziati, per il 2021, 200 milioni di euro per il Reddito di Cittadinanza.