Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche. Scelta possibile fino al 31 dicembre 2021

 

Ancora due mesi per scegliere il servizio di consultazione delle e-fatture. Gli operatori IVA e i consumatori finali, infatti, potranno aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche, continuando così a poter consultare le fatture emesse e ricevute dal 1° gennaio 2019, fino al 31 dicembre 2021. Lo prevede un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, firmato oggi.

 

Più tempo per aderire senza limitazioni

 

Il 30 settembre scorso è scaduto il termine per l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche ed è quindi terminato il periodo “transitorio” durante il quale gli operatori economici e i loro intermediari delegati hanno potuto consultare, anche in assenza di adesione allo specifico servizio, la totalità delle fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio a decorrere dal 1° gennaio 2019 (data di avvio dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica).

Il provvedimento di oggi, per andare incontro alle richieste di operatori economici, associazioni di categoria e ordini professionali, che hanno segnalato le criticità legate all’impossibilità di accedere alle fatture “pregresse”, porta dal 30 settembre al 31 dicembre 2021 la deadline per operare la scelta e prevede la possibilità, per chi ha effettuato o effettuerà l’adesione entro il 31 dicembre 2021, di accedere a tutte le fatture emesse e ricevute trasmesse al Sistema di interscambio a partire dal 1° gennaio 2019, e non solo a quelle trasmesse dal giorno successivo all’adesione. Gli operatori IVA possono comunicare l’adesione anche tramite un intermediario appositamente delegato.

 

Conservazione e consultazione: servizi distinti

 

L’Agenzia mette a disposizione dei contribuenti due diversi servizi, a cui si può accedere previa, specifica, adesione: un servizio gratuito di conservazione a norma delle fatture elettroniche, secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014, e un servizio per la consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. I due servizi hanno finalità diverse e richiedono, ognuno, una specifica adesione: per evitare di incorrere nelle criticità che sono state rappresentate è fondamentale effettuare l’adesione al servizio di consultazione entro il 31 dicembre 2021.

 

Il periodo di consultazione

 

Si ricorda, infine, che quest’ultimo servizio prevede che le fatture elettroniche siano consultabili e scaricabili fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 3 novembre 2021)

 

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 novembre 2021, prot. n. 298662/2021, recante: «Riapertura dei termini per effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici», pubblicato il 03.11.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Ulteriore proroga, fino al 30 settembre 2021, per effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche

 

Prorogato al 30 settembre 2021 il periodo transitorio per la memorizzazione delle fatture elettroniche con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che prevede, inoltre, per gli operatori Iva, i loro intermediari delegati e i consumatori finali la possibilità di aderire, entro lo stesso termine, al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche.

Questa ulteriore proroga è finalizzata a concludere l’ultima fase del confronto con il Garante per la protezione dei dati personali per la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni del collegato fiscale alla Legge di bilancio 2020 (art. 14 del D.L. n. 124/2019) che ha previsto termini più ampi per la memorizzazione delle fatture elettroniche che transitano per il Sistema di Interscambio (SDI) e la possibilità del relativo utilizzo nello svolgimento delle attività istituzionali dell’Amministrazione finanziaria.

 

Il Tavolo di lavoro

 

Per dare attuazione alla norma nel rispetto dei principi di minimizzazione e di proporzionalità nel trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal GDPR, è stato avviato un tavolo di lavoro con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Grazie al proficuo confronto, sono state condivise gran parte delle soluzioni per la gestione e la memorizzazione delle fatture elettroniche sia relative alle cessioni di beni e prestazioni di servizi tra operatori economici (B2B), sia relative a operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali (B2C) di cui restano ancora da condividere alcuni aspetti oggetto di valutazioni da parte dell’Autorità Garante.

I lavori del Tavolo tra Garante e Agenzia sui rimanenti aspetti potranno essere completati nel periodo “transitorio”, prorogato al 30 settembre, entro cui l’Agenzia è autorizzata a continuare a memorizzare le fatture che sono transitate nello SDI dal 2018 a oggi e a memorizzare le fatture che verranno emesse dal 1° luglio 2021, dando la possibilità ai contribuenti di aderire al servizio di consultazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 30 giugno 2021)




Fatturazione elettronica. Prorogata al 30 settembre 2020 la scadenza per l’adesione al servizio di consultazione

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 maggio 2020, prot. n. 185115/2020 in considerazione che nell’attuale situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica COVID-19 sono ancora in corso attività di implementazione tecnica e amministrativa, con il citato provvedimento disposta una ulteriore proroga al 30 settembre 2020 per l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 maggio 2020, prot. n. 185115/2020, recante: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018, n. 107524 del 29 aprile 2019, n. 164664 del 30 maggio 2019, n. 738239 del 30 ottobre 2019, n. 1427541 del 17 dicembre 2019, n. 99922 del 28 febbraio 2020 e n. 166579 del 20 aprile 2020», pubblicato il 04.05.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Modificate le specifiche tecniche della fatturazione elettronica | Posticipata al 4 maggio la scadenza per l’adesione al servizio di consultazione

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2020, prot. n. 99922/2020:

  • ampliato il periodo transitorio, prevedendo la possibilità di effettuare l’adesione al richiamato servizio di consultazione fino al 4 maggio 2020;
  • stabilito, che i consumatori finali che abbiano effettuato l’adesione al servizio possano consultare le proprie fatture ricevute a decorrere dal 1° marzo 2020;
  • approvate nuove specifiche tecniche.

Riguardo alle specifiche tecniche della fatturazione elettronica, modificati gli schemi e inseriti nuovi controlli per rendere più puntuali le codifiche “TipoDocumento” e “Natura” rispetto alla normativa fiscale.

A partire dal 4 maggio 2020 e fino al 30 settembre 2020 il Sistema di Interscambio, comunque, accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema sia con lo schema approvato con le attuali specifiche tecniche (versione 1.5); dal 1° ottobre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato con  provvedimento del 28 febbraio 2020.

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2020, prot. n. 99922/2020, recante: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018, n. 107524 del 29 aprile 2019, n. 164664 del 30 maggio 2019, n. 738239 del 30 ottobre 2019 e n. 1427541 del 17 dicembre 2019», pubblicato il 28.02.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Adesione servizio di consultazione delle fatture elettroniche fino al 29 febbraio 2020

Altri due mesi per aderire al servizio di consultazione delle e-fatture, disponibile sul portale Fatture e corrispettivi. Gli operatori IVA o i loro intermediari delegati e i consumatori finali, infatti, potranno aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche fino al 29 febbraio 2020.

Il nuovo termine è stabilito da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (n. 1427541 del 17 dicembre 2019), che amplia la finestra temporale precedentemente prevista ( luglio-20 dicembre 2019).

 Termine più ampio per scegliere il servizio dell’Agenzia

Per completare gli interventi tecnici necessari al recepimento delle modifiche introdotte dal collegato fiscale alla Legge di bilancio 2020 (D.L. n. 124/2019) e per consentire inoltre ai contribuenti di avere più tempo per aderire al servizio, il provvedimento di oggi (Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 1427541 del 17 dicembre 2019) porta al 29 febbraio 2020 il termine ultimo per effettuare la scelta. Gli operatori IVA possono comunicare l’adesione anche tramite un intermediario appositamente delegato al servizio di consultazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 17 dicembre 2019)

Il testo aggiornato del punto 8-terConsultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio” del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018, n. 107524 del 29 aprile 2019, n. 164664 del 30 maggio 2019, n. 738239 del 30 ottobre 2019 e n. 1427541 del 17 dicembre 2019

«8-ter – Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio

Al fine di strutturare la funzionalità di adesione e consentire ai contribuenti che intendono aderire al servizio di poter consultare la totalità dei file delle fatture emesse/ricevute, fino al 1° luglio 2019, data di disponibilità della funzionalità di adesione, e per il periodo previsto per effettuare l’adesione stessa (dal 1° luglio 2019 al 29 febbraio 2020), l’Agenzia delle entrate procede alla temporanea memorizzazione dei file delle fatture elettroniche e le rende disponibili in consultazione al cedente/prestatore, al cessionario/committente e agli intermediari da questi delegati. Al cessionario/committente consumatore finale, su richiesta, al termine del periodo transitorio saranno rese disponibili in consultazione le fatture elettroniche ricevute. La mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici comporta la cancellazione dei file memorizzati nel periodo transitorio entro 60 giorni dal termine del periodo per effettuare l’adesione.».

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 1427541 del 17 dicembre 2019, recante: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018, n. 107524 del 29 aprile 2019, n. 164664 del 30 maggio 2019 e n. 738239 del 30 ottobre 2019»