SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 9 del 2016

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Commenti

La rivalutazione dei beni d’impresa: aspetti fiscali e contabili  di Marco Orlandi

 

Gratuità dell’opera svolta dal consulente fiscale: amicizia, parentela e anche semplice convenienza vs mere supposizioni di onerosità del Fisco  di Isabella Buscema

Allegato – Metodologia di controllo – COMMERCIALISTI, RAGIONIERI E CONSULENTI TRIBUTARI

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Civili Tributarie

Commercialisti e tributaristi
Presunzione di occultamento dei compensi per gli invii telematici

Invio telematico gratuito delle dichiarazioni da parte di consulente fiscale abilitato (a favore di amici e parenti): bocciata la presunzione di occultamento del corrispettivo fondata su mere supposizioni

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 21972 del 28 ottobre 2015: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento di appello – Atto di appello – Contenuto – Motivi dell’impugnazione – Riproposizione degli argomenti addotti a sostegno della domanda rigettata in primo grado – Onere di impugnazione specifica ex art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Assolvimento • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – LAVORO AUTONOMO – Professioni intellettuali – Compenso (onorario) – Redditi di lavoro autonomo – Determinazione – Invio telematico di dichiarazioni dei redditi da parte di consulente fiscale abilitato senza corrispettivo – Contabilità formalmente corretta – Accertamento analitico-induttivo ex art. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600 del 1973 – Presunzione di occultamento dei compensi per gli invii telematici – Mere supposizioni – Presunzioni semplici, non corroborate quindi dai requisiti di gravità precisione e concordanza ex art. 2729 cod. civ. – Giustificazioni del contribuente – Gratuità dell’opera svolta dal professionista con finalità di incremento della clientela – Sufficienza per annullare l’accertamento – Art. 39, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Spese di pubblicità e di rappresentanza
Costi di ospitalità

Costi per l’organizzazione di rassegne fieristiche: i costi di ospitalità e per la partecipazione ad “eventi” di giornalisti e di “personaggi” sono spese di pubblicità

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 8851 del 4 maggio 2016: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – IVA – Detrazioni d’imposta – Società organizzatrice di manifestazioni fieristiche – Determinazione del reddito – Qualificazione di spese nell’ambito dell’organizzazione di manifestazioni fieristiche – Spese di pubblicità e di rappresentanza – Costi di ospitalità (vitto e alloggio) e per la partecipazione ad eventi di giornalisti e personalità nell’ambito di fiera – Qualificazione come spese di pubblicità – Art. 108 (già 74), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Sussistenza – Detraibilità IVA – Legittimità  – Art. 19-bis1, lett. h) del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Presupposti per la sussistenza della residenza fiscale in Italia

Residenza fiscale: relazioni personali, affari e interessi economici determinanti. Riconosciuta la preminenza dei legami personali sui legami professionali

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 12311 del 15 giugno 2016: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Soggetti passivi – Residenza fiscale – Presupposti per la sussistenza della residenza fiscale in Italia – Iscrizione all’AIRE – Irrilevanza in presenza del domicilio in Italia – Prevalenza del domicilio come centro delle relazioni economiche ed affettive sulla residenza anagrafica (Aire) – Conseguenze sugli obblighi motivazionali della sentenza di merito di accoglimento delle doglianze del contribuente – Fattispecie relativa a contribuente (Pilota automobilistico) iscritto all’AIRE emigrato a Montecarlo nel Principato di Monaco intestatario di conti correnti e polizze assicurative in Italia, contraente di numerosi contratti di sponsorizzazione che prevedono come foro competente quello italiano, legato al figlio italiano avuto dall’ex compagna – Art. 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 43 c.c. – Art. 36, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 132 c.p.c. – Art. 360 c.p.c.»

 

Prassi

Servizi digitali e Mini One Stop Shop (Moss)

Territorialità dei servizi digitali e Mini One Stop Shop (Moss): la guida delle Entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22 E del 26 maggio 2016: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Territorialità delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta (Servizi TTE a committenti B2C) – Semplificazione degli adempimenti – Applicazione del regime IVA opzionale Mini one stop shop (MOSS) – D.Lgs. 31/12/2015, n. 42»

 

Catasto
Fiscalità immobiliare

Fiscalità immobiliare. Dal Catasto alle agevolazioni fiscali per l’abitazione, le risposte ai quesiti della stampa specializzata

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27 E del 13 giugno 2016: «CATASTO – FISCALITÀ IMMOBILIARE – Accatastamento immobili a uso produttivo – Commi da 21 a 24, della L. 28/12/2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) – Art. 10, del R.D.L. 13/04/1939, n. 652 (cd. legge catastale) – Contratti di locazione – Registrazione e ravvedimento operoso – Compravendite – Agevolazioni fiscali – Decadenza dai benefici tributari e sanzioni – Leasing abitativo – Detrazioni su ristrutturazioni e bonus mobili – Risposte ai quesiti della stampa specializzata»

 

Contributi Inps  –  Gestioni speciali artigiani e commercianti
e Gestione separata autonomi di
cui all’art. 2 comma 26, Legge n. 335/95

Contributi INPS dovuti da artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e da professionisti “senza cassa”: le istruzioni per la determinazione del reddito imponibile e la compilazione del quadro “RR” di UNICO 2016

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 97 dell’8 giugno 2016: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro “RR” del modello Unico 2016 e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2015 e in acconto 2016 – Termini e modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

 

Legislazione

Assistenza fiscale: proroga dei termini

Assistenza fiscale: per Caf e professionisti abilitati prorogati al 22 luglio 2016 i termini per la comunicazione del risultato e per la trasmissione dei modelli 730. La proroga vale anche per i contribuenti che presentano il 730 da soli

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2016: «Ampliamento dei termini previsti per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale per l’anno 2016»

 

Proroga dei termini di effettuazione dei versamenti da Unico 2016

Attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. La proroga al 6 luglio 2016 del termine per il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni UNICO ed IRAP 2016

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2016: «Differimento, per l’anno 2016, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono elaborati gli studi di settore»

 

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Servizi digitali e Mini one stop shopping (Moss): la guida delle entrate

Solleciti “pre controlli” e a due tempi per i soggetti registrati al Moss, il regime di tassazione opzionale introdotto come misura di semplificazione dopo le novità sulla territorialità IVA dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici (servizi “TTE”). Toccherà allo Stato membro di registrazione inviare il primo “reminder” all’operatore che non ha trasmesso la dichiarazione trimestrale o non ha versato l’IVA; i solleciti successivi spetteranno invece allo Stato membro “di consumo”, cioè quello in cui il soggetto presta servizi TTE a committenti B2C. I soggetti registrati al Moss in un altro Paese membro dell’Unione potranno chiedere il rimborso, direttamente attraverso il portale elettronico di ciascuno Stato, dell’IVA sugli acquisti effettuati in Italia, mentre gli operatori residenti e identificati ai fini Moss nel nostro Paese potranno recuperare l’imposta a credito con le ordinarie liquidazioni mensili o trimestrali. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 22/E del 26 maggio 2016 che esamina le regole in vigore dal 1° gennaio 2015 sulla territorialità IVA dei servizi “TTE” e illustra le novità del Moss (Mini One Stop Shop), il Mini sportello unico che semplifica gli adempimenti degli operatori, consentendo loro di dichiarare e versare in un solo Paese l’IVA dovuta sui servizi prestati a consumatori finali, senza doversi quindi identificare in tutti gli Stati membri.

I vantaggi del Moss

Le modifiche alle norme UE in materia di territorialità dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici (recepite con il D.Lgs. n. 42/2015 — in “Finanza & Fisco” n. 3/2015, pag. 199) comportano, per i fornitori, la necessità di identificarsi, dal 1° gennaio 2015, in ciascuno Stato membro in cui effettuano le prestazioni in questione verso committenti non soggetti passivi IVA. Optando per il regime facoltativo “Moss”, invece, per versare l’IVA dovuta basta identificarsi in un unico Stato membro tramite una procedura web. Non è solo l’adesione al regime ad essere effettuata online, ma seguono la strada telematica anche le dichiarazioni trimestrali, i versamenti, le comunicazioni inviate all’operatore e le informazioni tra lo Stato membro d’identificazione e i vari Stati di consumo. Gli operatori sono, inoltre, esonerati dall’obbligo di tenere i registri e di presentare la dichiarazione annuale IVA.

Rimborsi, solleciti e controlli, i chiarimenti

Dichiarazioni e versamenti “seguono” lo Stato membro di identificazione, da cui partirà il primo sollecito se l’operatore non ha trasmesso la dichiarazione trimestrale IVA o non ha effettuato i versamenti. Tuttavia, è lo Stato di consumo a esercitare la potestà impositiva ai fini IVA: di conseguenza sarà quest’ultimo a inviare i “reminder” successivi al primo e ad adottare i provvedimenti per l’accertamento e la riscossione. Il documento di prassi fornisce importanti chiarimenti anche sul tema rimborsi. Se è vero, infatti, che una peculiarità del regime Moss è il fatto che il soggetto che se ne avvale non può detrarre dall’imposta dovuta per le prestazioni di servizi TTE l’IVA sugli acquisti effettuati nell’ambito del regime, il Legislatore ha comunque garantito la neutralità dell’IVA assolta sugli acquisti tramite il sistema del rimborso, da parte dello Stato membro in cui gli stessi sono stati effettuati. Quindi i soggetti extra Ue che hanno aderito al Moss in Italia potranno chiedere il rimborso dell’imposta sugli acquisti di servizi nel nostro Paese nonostante abbiano svolto in Italia operazioni attive; i residenti e registrati ai fini Moss in altri Stati membri potranno chiedere il rimborso sugli acquisti effettuati in Italia tramite il portale elettronico predisposto da ciascuno Stato membro; l’operatore residente e identificato ai fini Moss in Italia, infine, potrà recuperare l’imposta a credito al momento delle liquidazioni mensili o trimestrali, scomputandola da quella dovuta per i servizi TTE resi a committenti non soggetti passivi di imposta nel nostro Paese.

Controlli e “quarantena”, istruzioni ad ampio raggio

La circolare illustra poi nel dettaglio la disciplina dei controlli automatizzati sui soggetti passivi identificati in Italia, degli accertamenti sulle dichiarazioni trimestrali e delle sanzioni, oltre che le cause di cancellazione e di esclusione dal regime, con particolare riferimento al periodo di “quarantena”, cioè le finestre temporali in cui l’operatore non può aderire al Moss dopo esserne uscito: due trimestri dalla data di cessazione in caso di cancellazione volontaria o obbligatoria o otto trimestri in caso di esclusione “d’ufficio” per persistente mancata osservanza delle norme del regime speciale). Non è applicato invece alcun periodo di “quarantena” se il soggetto viene escluso perché non soddisfa più le condizioni necessarie.

Le presunzioni sui servizi TTE

Il documento di prassi fornisce chiarimenti sul nuovo criterio di tassazione IVA “a destinazione” introdotto dal D.Lgs. 42/2015 per i servizi resi mediante mezzi elettronici, quelli di telecomunicazione e di teleradiodiffusione nei confronti di soggetti non passivi d’imposta. In particolare, vengono recepite le presunzioni previste dalle norme europee per aiutare l’operatore a individuare con certezza il luogo di stabilimento, domicilio o residenza del cliente nei casi di maggiore difficoltà, come, ad esempio, i servizi resi in Internet café, postazioni wi-fi, ma anche navi, aerei o treni. Per esempio, se uno qualsiasi dei servizi TTE è prestato in un luogo come una postazione Wi-Fi, un Internet cafè, un ristorante o una hall di albergo, e se la fruizione del servizio richiede la presenza fisica del destinatario in quel determinato luogo, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale in quel luogo e che nello stesso posto il servizio sia effettivamente utilizzato e fruito. (Cfr. Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 26 maggio 2016)