Dichiarazione IVA 2017 non presentata o compilata solo in parte. In arrivo le segnalazioni di anomalia

L’omessa presentazione sanabile entro lunedì, 29 Maggio 2017

L’Agenzia sta inviando 191.221 mail agli indirizzi Pec di alcuni contribuenti che presentano eventuali anomalie nella dichiarazione IVA per consentirgli di controllarle e, se necessario, mettersi in regola. E’ un’opportunità per coloro che non hanno presentato la dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 2016 o che l’hanno presentata compilando solo in parte il quadro VA che così possono ancora rimediare e pagare sanzioni ridotte senza ricevere controlli.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato sul sito internet, (del 3 maggio 2017, prot. n. 85373/2017) vengono definite le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni oppure segnalare alle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze sconosciuti al Fisco che possano giustificare l’anomalia o sanare l’irregolarità avvalendosi del ravvedimento operoso. La comunicazione, oltre alla modalità Pec, è consultabile all’interno del Cassetto fiscale, presente nell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia.

Cosa fare per mettersi in regola

I contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione Iva relativa all’anno di imposta 2016 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro 90 giorni che decorrono dal 28 febbraio 2017, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta.

I contribuenti che invece hanno compilato soltanto il quadro VA della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2016 possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, beneficiando della riduzione delle sanzioni applicabili, tramite l’istituto del ravvedimento operoso. Questo comportamento può essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata oppure che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiamo avuto formale conoscenza.

I canali di assistenza dell’Agenzia

Nel caso in cui il contribuente abbia bisogno di informazioni, potrà telefonare al numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure al numero 06.96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore > comunicazione dalla Direzione Centrale Accertamento”. La richiesta di informazioni può essere presentata anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 5 maggio 2017)

Per saperne di più:

I contribuenti obbligati a presentare ladichiarazione IVA 2017, relativa all’anno d’imposta 2016, che non hanno provveduto all’adempimento entro il termine del 28 febbraio 2017, possono regolarizzare l’omissione mediante ravvedimento operoso entro lunedì 29 Maggio 2017. La dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati. La sanzione ridotta deve essere versata utilizzando il modello F24 con indicazione del codice tributo 8911.

Le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni da verificare per assicurarsi le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso sono state stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 maggio 2017, prot. n. 85373/2017, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IVA ovvero l’hanno presentata con la sola compilazione del quadro VA».

Sul tema della regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo, vedi:

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42 E del 12 ottobre 2016: «SANZIONI TRIBUTARIE – Errori dichiarativi – Ravvedimento operoso – Regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo – Ulteriori chiarimenti, rispetto al comunicato stampa del 18 dicembre 2015, anche alla luce delle modifiche recate al ravvedimento operoso dapprima dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) e poi dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 – Ravvedimento del modello 730 – Ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico mediante compensazione con un credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive – Rettifica di precedenti istruzioni – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Artt. 1 e 8, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471

 

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Incroci tra dati da 770, 730 e UNICO: in arrivo le comunicazioni per segnalare le anomalie

Al fine, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, inviate dall’Agenzia delle entrate una nuovatranche di comunicazione relative a presunte anomalie relative alle seguenti tipologie di redditi:

a) redditi dei fabbricati di cui agli artt. 25 e seguenti del decreto D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), derivanti dalla locazione non finanziaria di fabbricati imponibili a tassazione ordinaria, ovvero per opzione, al regime di tassazione previsto dall’art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Cedolare secca sugli affitti), alternativo al regime ordinario;

b) redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 49 e seguenti del TUIR;

c) assegni periodici di cui agli artt. 50 e seguenti del TUIR;

d) redditi di partecipazione ex artt. 4, 5 e 6 del TUIR, nonché quelli derivanti da partecipazione in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, di cui all’art. 116 del TUIR;

e) redditi diversi, ex art. 67 del TUIR;

f) redditi di lavoro autonomo abituale e professionale, di cui all’art. 53, c. 1, del TUIR;

g) redditi di lavoro autonomo abituale e non professionale, di cui all’art. 53, c. 2, del TUIR;

h) redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’Ires e proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza ex art. 44, c.1, lett. e) e lett. f) del TUIR;

i) redditi d’impresa con riguardo alle rate annuali delle plusvalenze/sopravvenienze attive, di cui agli artt. 86 e 88 del TUIR.

Naturalmente i contribuenti che riceveranno le citate comunicazione potranno regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse con le modalità previste dall’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997), beneficiando così della riduzione delle sanzioni.

Per saperne di più:

Le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni da verificare per assicurarsi le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 maggio 2017, prot. n. 91828/2017, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo riferite a più categorie reddituali».

Sul tema della regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo, vedi:

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42 E del 12 ottobre 2016: «SANZIONI TRIBUTARIE – Errori dichiarativi – Ravvedimento operoso – Regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo – Ulteriori chiarimenti, rispetto al comunicato stampa del 18 dicembre 2015, anche alla luce delle modifiche recate al ravvedimento operoso dapprima dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) e poi dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 – Ravvedimento del modello 730 – Ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico mediante compensazione con un credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive – Rettifica di precedenti istruzioni – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Artt. 1 e 8, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471

Si segnale, infine, che nel sito delle Entrate, nella sezione l’Agenzia comunica, è disponibile una guida (relativa alle dichiarazione dei redditi per l’anno 2012 (modello Unico PF 2013 o modello 730/2013) che fornisce informazioni sul come regolarizzare la propria posizione fiscale.

Link alla Guida “L’Agenzia ti scrive: lettera di invito a regolarizzare possibili errori”