Le ultime risposte pubblicate dall’Agenzia delle entrate in tema di Bonus edilizi

Superbonus. Ulteriori chiarimenti su come individuare il momento di sostenimento della spesa in caso di sconto in fattura

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 146 del 9 luglio 2024: SUPERBONUSBONUS EDILIZI – Sconto in fattura – Errata fatturazione – Misura agevolativa applicabile – Articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020

Superbonus con fattura scartata. L’Agenzia delle entrate fornisce i chiarimenti sulla corretta individuazione della data rilevante ai fini dell’applicazione dello sconto in fattura

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 140 del 24 giugno 2024: AGEVOLAZIONI – BONUS EDILIZI – Sconto in fattura – Applicazione in ipotesi di fatture elettroniche scartate dal SdI – Articolo 121 del decreto–legge 19 maggio 2020, n. 34

Condizioni per utilizzare il Superbonus per enti gli ecclesiastici

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 138 del 20 giugno 2024: SUPERBONUS – BONUS EDILIZI – Soggetti destinatari dell’agevolazione – Enti ecclesiastici iscritti al RUNTS – Articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio)

Detrazioni e deduzioni per cassa. Per l’anno di imputazione conta quello dell’ordine di bonifico

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 137 del 20 giugno 2024: SUPERBONUSBONUS EDILIZI – Chiarimenti sulla corretta imputazione delle spese al periodo d’imposta nel caso di sostenimento di spese, mediante bonifico bancario, per interventi di riqualificazione energetica – Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio)

Superbonus e fattura elettronica “rifiutata” e rinviata. La data da considerare ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa con “sconto in fattura

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 103 del 13 maggio 2024: SUPERBONUS BONUS EDILIZI – Sconto integrale in fattura – Data di emissione del documento in ipotesi di scarto e nuovo invio al Sistema di Interscambio – Articolo 21 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633




Bonus Edilizi. Nuova chance per le comunicazione errate o scartate dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura

Per consentire la sistemazione delle comunicazioni per l’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, errate o scartate trasmesse entro il 29 aprile 2022, l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 21 di oggi (di seguito riportata), rende noto che dal 9 al 13 maggio 2022 sarà possibile:

a) inviare comunicazioni sostitutive e annullamenti di comunicazioni trasmesse e accolte dal 1° al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate, in base al tipo di intervento) e le spese del 2021;

b) ritrasmettere comunicazioni scartate dal 25 al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e le spese del 2021, a parità di codice fiscale del beneficiario (condominio o beneficiario dell’intervento sulla singola unità immobiliare) e anno della

Entro il 13 maggio 2022 dovranno essere inderogabilmente inviate comunicazioni sostitutive o annullamenti di comunicazioni trasmesse dal 9 al 13 maggio 2022, di cui ai precedenti punti a) e b).

 

 

Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 5 maggio 2022

Comunicazioni opzioni bonus edilizi con invio dal 1° al 29 aprile 2022
Dal 9 al 13 maggio ok alle correzioni

Le comunicazioni delle opzioni per i bonus edilizi (sconto in fattura o cessione) relative alle spese del 2021 e alle rate residue delle spese 2020 trasmesse dal 1° al 29 aprile, scartate o contenenti errori, potranno essere inviate nuovamente o corrette dal 9 al 13 maggio 2022.

Con la risoluzione n. 21/E di oggi, l’Agenzia delle Entrate risponde alle segnalazioni arrivate da contribuenti, professionisti e associazioni di categoria e spiega come ritrasmettere le comunicazioni o annullare quelle errate.

Come ritrasmettere o correggere le comunicazioni – In particolare, dal 9 al 13 maggio 2022 sarà possibile:

  • inviare comunicazioni sostitutive e annullamenti di comunicazioni trasmesse e accolte dal 1° al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate, in base al tipo di intervento) e le spese del 2021;
  • ritrasmettere comunicazioni scartate dal 25 al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e le spese del 2021, a parità di codice fiscale del beneficiario (condominio o beneficiario dell’intervento sulla singola unità immobiliare) e anno della spesa.

Entro il 17 maggio crediti disponibili – I crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e alle spese del 2021, correttamente ricevute dal 1° al 29 aprile 2022 e dal 9 al 13 maggio 2022 (per quest’ultimo periodo, solo se si tratta di comunicazioni sostitutive o ritrasmissione di scarti), saranno caricati entro il 17 maggio 2022 sulla Piattaforma accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, a beneficio dei fornitori e dei primi cessionari, applicando le disposizioni vigenti per le comunicazioni ricevute nel mese di aprile 2022. I crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle spese 2022, correttamente ricevute nel mese di aprile 2022, saranno caricati sulla stessa Piattaforma entro il 10 maggio 2022.

        Roma, 5 maggio 2022

 

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 21 del 5 maggio 2022, con oggetto: BONUS EDILIZI – Detrazioni fiscali per interventi edilizi – Termini comunicazione cessione del credito o sconto in fattura – Comunicazione delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici – Termini comunicazione cessione del credito o sconto in fattura

  

L’articolo 10-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha previsto che, per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, le comunicazioni per l’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dovevano essere trasmesse all’Agenzia delle entrate entro il 29 aprile 2022.

Al riguardo, sono giunte all’Agenzia delle entrate alcune segnalazioni da parte di contribuenti, professionisti e associazioni di categoria, nelle quali è stato evidenziato che, anche in ragione delle significative evoluzioni normative intervenute di recente, sono state scartate numerose comunicazioni trasmesse entro la prevista scadenza del 29 aprile 2022. In altri casi, invece, è stato segnalato che le comunicazioni inviate e accolte contenevano errori sostanziali che determinano l’insorgere di crediti d’imposta non corretti.

Pertanto, è stato chiesto se e con quali modalità sia possibile ovviare alle criticità sopra descritte.

Tanto premesso, per consentire la sistemazione delle comunicazioni errate o scartate, che potrebbero avere effetti nei rapporti tra cedenti e cessionari dei crediti d’imposta, si rende noto che dal 9 al 13 maggio 2022 sarà possibile:

a) inviare comunicazioni sostitutive e annullamenti di comunicazioni trasmesse e accolte dal 1° al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate, in base al tipo di intervento) e le spese del 2021;

b) ritrasmettere comunicazioni scartate dal 25 al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e le spese del 2021, a parità di codice fiscale del beneficiario (condominio o beneficiario dell’intervento sulla singola unità immobiliare) e anno della

Entro il 13 maggio 2022 dovranno essere inderogabilmente inviate comunicazioni sostitutive o annullamenti di comunicazioni trasmesse dal 9 al 13 maggio 2022, di cui ai precedenti punti a) e b).

I crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e alle spese del 2021, correttamente ricevute dal 1° al 29 aprile 2022 e dal 9 al 13 maggio 2022 (per quest’ultimo periodo, solo se trattasi di comunicazioni sostitutive o ritrasmissione di scarti di cui ai precedenti punti ae b), saranno caricati entro il 17 maggio 2022 sulla Piattaforma accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, a beneficio dei fornitori e dei primi cessionari, applicando le disposizioni vigenti per le comunicazioni ricevute nel mese di aprile 2022.

Resta fermo il caricamento sulla suddetta Piattaforma, entro il 10 maggio 2022, dei crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle spese del 2022, correttamente ricevute nel mese di aprile 2022, per le quali, come di consueto, eventuali sostituzioni e annullamenti devono essere trasmessi entro il giorno 5 del mese successivo (5 maggio 2022).




Superbonus e altri bonus edilizi: i codici tributo per individuare crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate a decorrere dal 17 febbraio 2022

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 12/E del 14 marzo 2022 (di seguito riportata) ha istituito il codici tributo identificare i crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto di bonus edilizi comunicate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 17 febbraio 2022.

 

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 12 del 14 marzo 2022, con oggetto: RISCOSSIONE – Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Comunicazioni delle opzioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 17 febbraio 2022

 

L’articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, prevede che i soggetti che sostengono spese per gli interventi elencati al comma 2 del medesimo articolo 121 possano optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti ivi indicati;

b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti ivi indicati.

Le suddette opzioni possono essere esercitate in relazione alle spese sostenute per interventi di:

1) recupero del patrimonio edilizio, di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);

2) efficienza energetica, di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. ecobonus) e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. superbonus);

3) adozione di misure antisismiche, di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013 (c.d. sismabonus) e di cui al comma 4 dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. superbonus);

4) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (c.d. bonus facciate), di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

5) installazione di impianti fotovoltaici, di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. superbonus);

6) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. superbonus);

7) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, di cui all’articolo 119-ter del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

Tanto premesso, tenuto conto che il recente intervento normativo sopra richiamato ha modificato e differenziato la disciplina applicabile in caso di prima opzione per la cessione del credito rispetto allo sconto in fattura, allo scopo di distinguere le due fattispecie nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione del credito tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • 7701” denominato “CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7702” denominato “CESSIONE CREDITO – ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7703” denominato “CESSIONE CREDITO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7704” denominato “CESSIONE CREDITO – COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7705” denominato “CESSIONE CREDITO – BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7706” denominato “CESSIONE CREDITO – RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7707” denominato “CESSIONE CREDITO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7711” denominato “SCONTO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7712” denominato “SCONTO – ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7713” denominato “SCONTO – SISMABONUS 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7714” denominato “SCONTO – COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7715” denominato “SCONTO – BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7716” denominato “SCONTO – RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7717” denominato   “SCONTO    –     ELIMINAZIONE    BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

I crediti cedibili o utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai provvedimenti emanati in attuazione del medesimo articolo 121 (da ultimo, il provvedimento del 3 febbraio 2022).

Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, oppure ulteriormente ceduti secondo le disposizioni vigenti, è necessario che il fornitore o il cessionario confermino l’esercizio dell’opzione, utilizzando le funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate; nella suddetta piattaforma le varie tipologie di crediti sono identificate dai codici tributo istituiti con la presente risoluzione.

Attraverso la medesima Piattaforma, in alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, i fornitori e i cessionari possono cedere i crediti ad altri soggetti, secondo le disposizioni vigenti; i successivi cessionari utilizzano i crediti in compensazione secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare tramite la Piattaforma stessa.

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

In proposito, si evidenzia che nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”.

Ad esempio, per le spese sostenute nel 2021, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2023” e così via.

I codici tributo istituiti con la presente risoluzione sono utilizzati per identificare i crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 17 febbraio 2022.

I codici tributo istituiti con la risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020 restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate fino al 16 febbraio 2022.




Ecobonus e Sismabonus. In alternativa alla detrazione o alla cessione del credito, sconto corrispondente all’importo detraibile

 

L’articolo 10, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (rispettivamente, interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico) di ricevere, in luogo dell’utilizzo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità.

I fornitori che hanno effettuato le due tipologie di intervento a loro volta hanno facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi. Con ulteriore modifica, analoga facoltà è stata concessa ai beneficiari di detrazioni per interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché ai relativi fornitori.

 Il comma 1 inserisce il nuovo comma 3.1 all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, che dispone la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per interventi di efficienza energetica di ricevere un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. In particolare, il comma introdotto stabilisce che il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità, ovvero senza l’applicazione del limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi (articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) pari a 700.000 euro, né del limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). In base all’ultimo periodo, inserito in sede di conversione in legge, inoltre, il fornitore dell’intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito di imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Il comma, infine, esclude in ogni caso la possibilità di cessione ad istituti di credito e a intermediari finanziari.

Il comma 2 inserisce il nuovo comma 1-octies all’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, che introduce una disciplina per il contributo anticipato dal fornitore, analoga a quella descritta al comma 1 in materia di interventi di efficienza energetica, anche per gli interventi di adozione di misure antisismiche.

In analogia a quanto disposto per gli interventi di riqualificazione energetica, si dispone, inoltre, che anche il fornitore che ha effettuato gli interventi antisismici ha a sua volta facoltà di cedere il credito di imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. È esclusa in ogni caso la possibilità di cessione ad istituti di credito e a intermediari finanziari.

Il comma 3 stabilisce che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative all’esercizio dell’opzione da effettuarsi d’intesa con il fornitore.

Il comma 3-ter, che consente ai beneficiari della detrazione per gli interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia (articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR), di cedere il proprio credito ai fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione dei predetti interventi; tali soggetti possono a loro volta cedere il credito ai propri fornitori, con l’esclusione di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Come per gli altri interventi disciplinati dalle norme in esame, è esclusa la cessione dei crediti a istituti di credito e intermediari finanziari.