Split payment con platea allargata. Entrano enti pubblici economici, fondazioni e società partecipate

Ulteriori chiarimenti delle Entrate sulle regole in materia di split payment. La circolare n. 9/E, firmata dal direttore dell’Agenzia, illustra l’impatto delle norme introdotte dalla legge n. 172/2017, a partire dall’estensione, per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2018, del meccanismo della scissione dei pagamenti a una serie di nuovi soggetti, dagli enti pubblici economici alle società partecipate pubbliche.

Ecco i nuovi destinatari delle fatture con split payment

Nella circolare di oggi, l’Agenzia fa il punto sulla platea di nuovi soggetti verso cui è obbligatorio emettere fattura con la scissione dei pagamenti a partire dal 1° gennaio di quest’anno.

A seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (in “Finanza & Fisco” n. 28/2017, pag. 2284), infatti, rientrano nell’applicazione della scissione dei pagamenti anche:

  • gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
  • le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento o che comunque siano controllate da soggetti pubblici (è il caso, ad esempio, delle fondazioni attraverso cui gli Ordini professionali realizzano interessi collegati alle professioni che rappresentano);
  • le società controllate direttamente o indirettamente dagli enti sopra elencati e dalle società soggette allo split payment;
  • le società partecipate per una quota non inferiore al 70 per cento da amministrazioni pubbliche e da enti e società soggette allo split

Questi enti, fondazioni e società si aggiungono ai soggetti precedentemente coinvolti dalla disciplina della scissione dei pagamenti, come le Pubbliche amministrazioni e le società quotate e inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Società fiduciarie e consulenti tecnici di ufficio, sciolti gli ultimi dubbi

Con il documento di prassi di oggi, le Entrate delimitano l’ambito soggettivo di applicazione dello split payment in riferimento ai due casi pratici di quote societarie intestate a una fiduciaria e dei compensi dovuti ai consulenti tecnici di ufficio (Ctu) che operano su incarico dell’Autorità giudiziaria. Nel primo caso, l’Agenzia afferma che bisogna prima valutare se il cliente fiduciante (effettivo titolare delle quote della società) rientri o meno nell’ambito dello split payment, per stabilire se vi rientri anche la società formalmente di proprietà della fiduciaria. Nel secondo caso, invece, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, le Entrate escludono l’applicabilità della scissione dei pagamenti ai compensi e onorari liquidati dal giudice a favore del consulente tecnico di ufficio. Questo sia per ragioni di semplificazione, sia perché il pagamento del corrispettivo del consulente, seppure effettuato dall’Amministrazione della Giustizia, avviene con denaro fornito dalle parti individuate dal provvedimento del Giudice nell’interesse superiore della giustizia.

Una bussola per i contribuenti: gli elenchi del Mef

Il documento di prassi pubblicato oggi ricorda che, per facilitare l’individuazione dei nuovi soggetti rientranti nel regime dello split payment, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito internet, il 19 dicembre 2017, con effetto a partire dal 1° gennaio 2018, alcuni elenchi che permettono ai soggetti passivi IVA di verificare le informazioni relative ai cessionari/committenti e stabilire se applicare la scissione dei pagamenti. In base a quanto chiarito dal Dipartimento delle Finanze del Ministero, la disciplina dello split payment ha effetto solo a partire dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell’elenco e della pubblicazione dell’elenco sul sito del Dipartimento delle Finanze.

Tutta la Pa in un indice

L’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), reperibile all’indirizzo http://www.indicepa.gov.it/documentale/n-documentazione.php permette ai fornitori di verificare i riferimenti degli enti pubblici ai quali devono emettere fattura con il meccanismo della scissione dei pagamenti.

Nessuna sanzione per gli errori da gennaio a oggi

L’Agenzia chiarisce che eventuali comportamenti non corretti adottati dai contribuenti prima della pubblicazione dei chiarimenti forniti con la circolare di oggi sulle novità introdotte dal 1° gennaio 2018, non saranno soggetti a sanzioni, purché non sia stato arrecato danno all’Erario con il mancato versamento dell’imposta dovuta.

Il testo della circolare:

In considerazione delle obiettive condizioni di incertezza che hanno accompagnato le novità introdotte dal 1° gennaio 2018 (art. 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000, cd. statuto dei diritti del contribuente), sulla portata e sull’ambito della disciplina recata dall’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dall’art. 3, comma 1, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, sono fatti salvi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti, anteriormente all’emanazione del presente documento di prassi, sempre che non sia stato arrecato danno all’Erario con il mancato assolvimento dell’imposta dovuta”.

Cos’è lo split payment

Il meccanismo della scissione dei pagamenti, introdotto dalla legge di Stabilità 2015, prevede che per gli acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti affidabili (Pa e Società) l’Iva addebitata in fattura debba essere versata direttamente all’Erario dagli acquirenti e non più dal fornitore. Con il documento di prassi pubblicato oggi, l’Agenzia illustra le modifiche introdotte dalla legge n. 172/2017 alla disciplina dello split payment con riferimento alle operazioni per le quali viene emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2018. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 7 maggio 2018)

Legislazione

Ampliamento dell’ambito di applicazione dello split payment: le modifiche alle disposizioni di attuazione

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 gennaio 2018: «Modifiche alla disciplina attuativa in materia di scissione dei pagamenti (IVA)»

Il testo del D.M. 23 gennaio 2015 aggiornato con le modifiche apportate dal D.M. 9 gennaio 2018

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015: «Modalità e termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni»

Prassi

Split payment. Le novità in vigore dal 1° gennaio 2018

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 7 maggio 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) – Ampliamento delle ipotesi di applicazione – Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti – Disciplina applicabile dal 1° gennaio 2018 – Art.3 del D.L. 16/10/2017, n. 148, conv., con mod., dalla L. 04/12/2017, n. 172Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 -– D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 27/06/2017 – D.M. del 13/07/2017»D.M. del 09/01/2018

Acconto IVA 2017. I criteri di determinazione per i soggetti split payment

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 E del 15 dicembre 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) – Ampliamento delle ipotesi di applicazione – Disciplina applicabile dal 1° luglio 2017 — Acconto IVA 2017 relativamente ai soggetti passivi ricondotti all’interno dell’ambito soggettivo della scissione dei pagamenti – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, come modificato dall’art. 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21 giugno 2017, n. 96 – D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 27/06/2017 – D.M. del 13/07/2017 – Art. 6, comma 2 della L. 29/12/1990, n. 405»

Nuovi chiarimenti delle Entrate sulla scissione dei pagamenti post D.L. n. 50/2017

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27 E del 7 novembre 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) – Ampliamento delle ipotesi di applicazione – Criteri per l’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione – Ambito oggettivo di applicazione – Adempimenti dei soggetti coinvolti – Disciplina applicabile dal 1° luglio 2017 – Disciplina anteriore alle modifiche apportate dall’art. 3, del DL 16/10/2017, n. 148 – Accelerazione dei rimborsi IVA per i soggetti fornitori di PA e Società soggette – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, come modificato dall’art. 1, del DL 24 aprile 2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21 giugno 2017, n. 96 – D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 27/06/2017 – D.M. del 13/07/2017»

I codici tributo per l’IVA dovuta dalle PP.AA. e società in applicazione dello split payment per acquisti nell’esercizio di attività commerciali

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 139 E del 10 novembre 2017: «RISCOSSIONE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) – Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli “F24” ed “F24 Enti pubblici” (F24 EP), dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni e società a seguito della scissione dei pagamenti – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 5, comma 01, D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 27/06/2017 – D.M. del 13/07/2017»

Ulteriori chiarimenti in ordine all’ambito applicativo del meccanismo della scissione dei pagamenti: esclusi dallo split gli enti e associazioni ex lege 398/91. Esclusione anche per fatture semplificate e per le fatture emesse successivamente alla certificazione con scontrino

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 13 aprile 2015: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici – Applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) – Ulteriori chiarimenti interpretativi – Art. 1, commi 629, lett. b) e 630 della L. 23/12/2014, n. 190 – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – DM del 23/01/2015 – D.M. del 20/02/2015»

Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment): i primi chiarimenti interpretativi per l’individuazione dell’’’ambito applicativo sotto il profilo soggettivo

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 9 febbraio 2015: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici – Applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) – Primi chiarimenti interpretativi circa l’individuazione dell’ambito applicativo sotto il profilo soggettivo – Art. 1, comma 629, lett. b), della L 23/12/2014, n. 190 – Art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – D.M. del 23/01/2015»

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 34 del 2017

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Commenti

L’avviamento negativo (o badwill) in sede di cessione d’azienda: profili contabili e imposta di registro

di Marco Orlandi

 

Riflessioni (critiche) sulla negata possibilità di estinzione dei debiti d’imposta altrui mediante l’istituto dell’accollo in compensazione

di Dario Festa

 

Giurisprudenza

Cessione d’azienda
Determinazione del valore e della base imponibile dell’imposta di registro

Valorizzazione dell’azienda ai fini dell’imposta di registro. Sancita la rilevanza (in negativo) del badwill

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 979 del 17 gennaio 2018: «IMPOSTA DI REGISTRO – Determinazione della base imponibile – Valore venale – Aziende o diritti reali su di esse – Cessione d’azienda – Determinazione del valore e della base imponibile – Valore di avviamento – Rilievo – Scelta – Giudizio rimesso al giudice di merito – Fondamento – Insussistenza in base a perdite subite – Esclusione – Art. 51, comma 1 e 4, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 • IMPOSTA DI REGISTRO – Determinazione della base imponibile – Valore venale -Aziende o diritti reali su di esse – Cessione d’azienda (o ramo d’azienda) – Valorizzazione dell’azienda – Nella specie accertamento del valore del ramo aziendale – Ramo d’azienda inattivo da anni e suscettibile di perdite future – Rilevanza dell’avviamento negativo (o badwill) nella determinazione della base imponibile – Fondamento – Art. 51, comma 1 e 4, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 • IMPOSTA DI REGISTRO – Riscossione dell’imposta – Soggetti obbligati – Notaio rogante – Rimborso – Legittimazione – Esclusione – Fondamento – Art. 77, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131»

 

Prassi

Accollo del debito d’imposta altrui
Estinzione per compensazione

Esclusa la compensazione per il pagamento del debito tributario altrui oggetto di accollo. Salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 15 novembre 2017

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 140 E del 15 novembre 2017: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Tutela dell’integrità patrimoniale – Accollo d’imposta – Convenzioni fra privati concernenti il pagamento di tributi – Accollo del debito d’imposta altrui – Estinzione per compensazione – Esclusione – Incertezza normativa per i pagamenti dei debiti tributari accollati effettuati tramite compensazione prima della pubblicazione del documento di prassi -Conseguenze – Inapplicabilità delle sanzioni per le compensazioni effettuate fino al 15 novembre 2017 – Art. 8, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 10, comma 3, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 1273 c.c.»

 

Attività vivaistica
Reddito agrario

Vivaio che compra piante per poi rivenderle: nel rispetto del limite della prevalenza, le attività di manipolazione su piante ornamentali tassate su base catastale

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 29 gennaio 2018: «IMPOSTE SUI REDDITI – Agricoltura -Determinazione del reddito agrario – Attività floro-vivaistiche – Attività agricole connesse – Attività di manipolazione su piante ornamentali tassate su base catastale ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR – Art. 32 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – D.M. 13/02/2015 – Art. 2135 c.c.»

 

Co.Co.Co. e Professionisti senza cassa
Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2018

Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2018 per gli iscritti alla Gestione separata

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 18 del 31 gennaio 2018: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2018 per gli iscritti alla Gestione separata – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2018 – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 165, della L 11/12/2016, n. 232»

 

Possesso dei beni ereditari da parte del chiamato

La rinunzia all’eredità da parte del chiamato possessore

Studio n. 406-2017/C del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Civilistici l’8 novembre 2017 – Approvato dal CNN il 14/15 dicembre 2017

 

Legislazione

Scissione Dei Pagamenti
(Split Payment)

Ampliamento dell’ambito di applicazione dello split payment: le modifiche alle disposizioni di attuazione

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 gennaio 2018: «Modifiche alla disciplina attuativa in materia di scissione dei pagamenti (IVA)»

 

Il testo del D.M. 23 gennaio 2015 aggiornato con le modifiche apportate dal D.M. 9 gennaio 2018

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015: «Modalità e termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni»

 

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute

Nel nuovo spesometro la “proroga” al 6 aprile per le comunicazioni relative al secondo semestre 2017. Stesso termine ultimo per le correzioni senza sanzioni del primo semestre 2017

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 febbraio 2018, prot. n. 29190/2018: «Modifiche delle specifiche tecniche dei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, numero 58793, e del 28 ottobre 2016, numero 182070. Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78»

 

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