SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 19 del 2025

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Speciale Decreti legislativi delega fiscale: Correttivo-Bis

 

D.Lgs. “Correttivo-Bis

Su Adempimenti, Concordato, Giustizia Tributaria e Sanzioni tributarie
D.Lgs. 12/06/2025, n. 81

Tutte le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 81/2025 in materia di adempimenti, concordato, giustizia tributaria e sanzioni tributarie

L’analisi normativa del “D.Lgs. Correttivo-bis”. Articolo per articolo, tutte le novità introdotte

Il testo del Decreto Legislativo 12 giugno 2025, n. 81, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie», coordinato con le norme richiamate o modificate

Il Provvedimento in sintesi*:

D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81 (“Correttivo-bis”): tutte le novità su adempimenti, concordato, giustizia tributaria e sanzioni;

Pubblicato in G.U. n. 134 del 12/06/2025 ed entrato in vigore il 13.06.2025. Il “Correttivo-bis” interviene su adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, processo tributario e sistema sanzionatorio.

Qui le novità in sintesi.

Novità sugli adempimenti tributari:

Forfettari e ATECO 2025: finché non saranno approvati i nuovi coefficienti, restano in vigore quelli basati su ATECO 2007 per la determinazione del reddito;

Sanità e fattura elettronica: diventa permanente il divieto di e-fattura verso persone fisiche;

Ricariche dei veicoli elettrici: obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, con regole tecniche demandate all’Agenzia delle Entrate;

Certificazione Unica e precompilata: dal 2026 CU lavoro autonomo/provvigioni entro 30 aprile; la precompilata per titolari di partita IVA sarà disponibile dal 20 maggio;

Spese sanitarie–STS: invio annuale dei dati a partire dall’anno d’imposta 2025, senza impatti sui tempi di predisposizione della precompilata;

Forfettari e reverse charge: versamento dell’IVA a debito entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre (non più mensile).

Concordato preventivo biennale (CPB):

Forfettari: il CPB è abrogato per chi è in regime forfettario dal 1° gennaio 2025;

Imposta sostitutiva opzionale : introdotta soglia 85.000 euro; oltre tale eccedenza si applicano le aliquote ordinarie (43% IRPEF / 24% IRES) sulla parte eccedente;

Esclusioni/cessazioni: nuove cause per lavoratori autonomi ISA e per associazioni/società tra professionisti collegate, per evitare disallineamenti tra posizioni individuali e partecipazioni;

Conferimenti: norma interpretativa per “conferimento” rilevano solo quelli di azienda/ramo (non denaro o partecipazioni);

Termini di adesione: slitta al 30 settembre (o ultimo giorno del 9° mese per esercizi non solari);

Maxi-deduzione lavoro (120%): esclusa dal reddito oggetto di concordato (si considera tra le variazioni);

Tetti per affidabilità alta (ISA 8–10): limiti massimi di aumento del reddito concordato 10% / 15% / 25% (con salvaguardia settoriale e riflessi IRAP);

Decadenza: omesso pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione ex art. 36-bis → decadenza senza possibilità di ravvedimento oltre i termini;

Giustizia/Contenzioso tributario:

Depositi digitali: il difensore deve attestare la conformità della copia informatica al documento analogico detenuto; in mancanza il giudice non ne tiene conto;

Lettura dispositivo: la dà il Presidente; possibile deposito entro 7 giorni;

Rimborsi in eccesso: spettano anche dopo la seconda sentenza (accoglimento in appello);

Ottemperanza: messa in mora anche via PEC;

Conciliazione fuori udienza: estesa anche ai ricorsi pendenti in Cassazione anteriori al 5/1/2024.

Sistema sanzionatorio e dogane/accise:

Doganale: soglie rimodulate e distinzione tra dazi e altri diritti; cause di estinzione e non punibilità per favorire la compliance (prima dell’avvio degli accertamenti);

Autotutela parziale: continuità della definizione agevolata delle sanzioni anche per atti divenuti definitivi se l’istanza è presentata entro i termini di ricorso;

Ravvedimento/definizione sanzioni: ampliamenti e coordinamenti; sanzioni estese anche a violazioni su memorizzazione/trasmissione pagamenti elettronici e POS non collegato; previste sanzioni accessorie;

Custodia beni sequestrati: possibile assegnazione all’Amministrazione finanziaria dopo confisca definitiva;

Imposta di registro: introdotti minimi edittali (250 € per omessa registrazione; 150 € per ritardi < 30 giorni).

Accertamento e altri interventi:

Accertamento con adesione: coordinamento con il contraddittorio, scomputo perdite contestuale e limiti alle istanze multiple;

Stop “sospensione Covid”: dal 31/12/2025 non si applica più agli atti impositivi dell’Agenzia delle Entrate autonomamente impugnabili;

Aiuti di Stato “dichiarativi”: termini di recupero 8 anni (atti di recupero: da percezione/fruizione/violazione; avvisi: dall’anno di dichiarazione).

Dati di pubblicazione: Rivista: Finanza & Fisco – n. 19/2025

* Questa breve sintesi è stata elaborata con l’assistenza dei nostri sistemi di intelligenza artificiale (ai.finanzaefisco.com) a partire dal contenuto del settimanale n. 19/2025. Il testo è stato revisionato dalla redazione prima della pubblicazione. Pur ponendo la massima cura, possono verificarsi refusi o aggiornamenti normativi successivi. Non costituisce consulenza professionale. Hai individuato un errore?  Scrivici a redazioneff@tin.it

 

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Ddl di Bilancio 2023. La sanatoria delle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022 (con proroga dei termini di decadenza per la costatazione e irrogazione delle sanzioni)

L’articolo 39, rubricato: «Regolarizzazione irregolarità formali», introduce la possibilità di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, relative alle imposte sui redditi, all’IVA e all’IRAP che non rilevano sulla determinazione della relativa base imponibile e sul pagamento di tali tributi, ma che possono comunque arrecare pregiudizio all’esercizio dell’attività di controllo. In deroga allo Statuto dei diritti del contribuente, il comma 6 dispone, con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 ottobre 2022 oggetto di un PVC, che i termini di decadenza per la notifica dell’atto di contestazione ovvero dell’atto di irrogazione sanzione, di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni. Ciò significa che presupposto di operatività della proroga è la semplice presenza di violazioni formali constatate in un processo verbale rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 39 in esame, prescindendo dalla circostanza che il contribuente destinatario dell’attività di verifica si sia avvalso della definizione agevolata del verbale e indipendentemente dal perfezionamento o meno della stessa.

Nel dettaglio, il disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» (A.C. 643-bis) nel testo risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all’Assemblea il 1° dicembre 2022, degli articoli 109 e 153, comma 9, all’articolo 39, così prevede:

«(Regolarizzazione delle irregolarità formali) – 1. Le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.
2. Il pagamento della somma di cui al comma 1 è eseguito in due rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.
3. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 2 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.
4. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
5. La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
6. In deroga all’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un processo verbale di constatazione, i termini di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.
7. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al comma 1 già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.»

 

La disposizione consente di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

 

Si ricorda l’articolo 9 (Irregolarità formali) decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (in “Finanza & Fisco” n. 42/2018, pag. 3005), nel testo inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136, ha consentito di definire «Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018» con il pagamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta. Successivamente, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 62274/2019 del 15 marzo 2019 (in “Finanza & Fisco” n. 42/2018, pag. 3003) sono state disciplinate le modalità di attuazione della citata definizione agevolata. Con la risoluzione n. 37/E del 21 marzo 2019 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) è stato istituito il codice tributo da utilizzare per eseguire il versamento delle somme dovute. Infine, con circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 15 maggio 2019 (in “Finanza & Fisco” n. 12/2019, pag. 556) forniti i chiarimenti sull’ambito e sulle modalità di applicazione della definizione agevolata.

L’articolo 39 del disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» presenta un contenuto sostanzialmente analogo al richiamato articolo 9, da cui si differenziano per la tempistica.

 

Il comma 1 prevede la possibilità di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione (comma 3) e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate (comma 2) di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

Trattasi, termini generali, di quelle violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione. Tale aspetto costituisce uno dei tratti che, generalmente, consente di distinguerle dalle cd “violazioni sostanziali”. Trattasi, in ogni caso, di inosservanze di formalità ed adempimenti suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale; diversamente le stesse costituirebbero violazioni “meramente formali”, per le quali l’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dispone, al comma 5-bis (introdotto dall’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 32 del 2001), la non punibilità, trattandosi di violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta, ovvero sul versamento del tributo e che non pregiudicano l’attività di controllo svolta dall’amministrazione finanziaria (cfr. circolare n. 77/E del 3 agosto 2001 — in “Finanza & Fisco” n. 30/2001, pag. 3856).

Sono, pertanto, escluse dalla regolarizzazione di cui all’articolo 39 le violazioni sostanziali ossia quelle violazioni che incidono sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo.

Sono, inoltre, escluse, le infrazioni, le inosservanze e le omissioni afferenti ad ambiti impositivi diversi da quelli espressamente elencati (ad esempio, violazioni formali inerenti l’imposta di registro, l’imposta di successione, etc.);

La procedura di regolarizzazione, per espressa previsione normativa, non può essere esperita:

  • con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) di cui all’articolo 5-quater del decreto legge n. 167 del 1990 (comma 4);
  •  per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato (comma 5);
  • per le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore delle legge di bilancio 2013 in esame (comma 7).

Il comma 6 della norma prevede che, in deroga a quanto stabilito all’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, constatate con processo verbale, i termini (cinque anni) di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.

Il comma 7 consente, quindi, di definire le irregolarità, infrazioni o inosservanze di natura formale anche se oggetto di controversia tributaria pendente e, quindi, definibili, in alternativa, ai sensi del successivo art. 42 (Definizione agevolata delle controversie tributarie) del Ddl di bilancio 2023.

Il comma 8 prevede che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate siano disciplinate le relative modalità di attuazione.




Ddl di Bilancio 2023. Il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie sostanziali

L’articolo 40, rubricato: «Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie», consente, in deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, di regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata) mediante la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile. Il versamento può avvenire in un’unica soluzione o a rate; la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Nel dettaglio il disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» nel testo risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all’Assemblea il 1° dicembre 2022, degli articoli 109 e 153, comma 9, all’articolo 40, così dispone: «Art. 40 (Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie) – 1. Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi degli articoli 38 e 39, riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. La regolarizzazione di cui al presente articolo è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. La regolarizzazione di cui al presente articolo si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

3. La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

4. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso.

5. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere definite le modalità di attuazione del presente articolo.»

 

La disposizione, dunque, introduce una regolarizzazione delle violazioni, diverse da quelle formali e da quelle definibili con la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, riguardanti dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti. Per accedere alla regolarizzazione è necessario che le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

La disposizione esame si riferisce ai «tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate» e concernono le violazioni diverse da quelle definibili con gli articoli 38 e 39, rispettivamente concernenti la definizione agevolata degli avvisi bonari e la regolarizzazione delle irregolarità formali.

Per effetto del comma 1 possono essere regolarizzate le violazioni, diverse da quelle menzionate, che riguardano le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, con il pagamento:

  • dell’imposta;
  • degli interessi dovuti;
  • delle sanzioni, ma in misura ridotta a un diciottesimo del minimo edittale previsto dalla previsto dalla legge.

Le disposizioni in esame consentono, per le annualità fino al 31 dicembre 2021, di derogare alla disciplina dal cd. ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, strumento con il quale tutti contribuenti possono regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e sanare tutte irregolarità fiscali.

 

Su ricorda che il ravvedimento operoso, disciplinato dal citato articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 è inibito, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni). Il pagamento e la regolarizzazione non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

Errori, omissioni e versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento dell’imposta dovuta, degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito, e della sanzione in misura ridotta.

La sanzione ridotta è pari:

  • a 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza;
  • a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore;
  • a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
  • a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;
  • a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore;
  • a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, (salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale);
  • a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%. Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%). Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare è pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%).

 

Mentre, la regolarizzazione speciale in esame comporta il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti e si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023.

È ammesso il pagamento rateale in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023, mentre sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. Condizione per regolarizzare le violazioni è che esse non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni derivanti dai controlli formali delle dichiarazioni di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Ai sensi del comma 2, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Lo stesso comma 2 disciplina anche le conseguenze del mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva: ciò comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione pari al trenta per cento di ogni importo non versato, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nella misura del 4% annuo prevista all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

Si chiarisce che (comma 3) la regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Il comma 4 chiarisce che restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della disposizione in esame e non si dà luogo a rimborso.

Il comma 5 affida a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la facoltà di definire le modalità di attuazione delle norme in esame.




Modello 730. L’Agenzia delle entrate risponde ai quesiti su visto infedele e dichiarazione rettificativa

Caf e professionisti chiamano, Fisco risponde. Arrivano le risposte delle Entrate alle ulteriori richieste di chiarimenti sulla dichiarazione precompilata. Con la circolare n. 34/Einfatti, l’Agenzia sgombra il campo dai dubbi sorti sul visto di conformità infedele e sulla tempistica di presentazione dei modelli 730 originario e rettificativo.

Visto infedele, la sanzione non scatta sotto i 30 euro – La disposizione secondo cui il contribuente non è soggetto ad attività di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione per crediti il cui ammontare non superi 30 euro vale anche ad escludere la punibilità per l’apposizione del visto infedele sulla relativa dichiarazione. L’ammontare di tale limite è stato innalzato a 30 euro a decorrere dal 1° luglio 2012. Il nuovo limite si applica anche per escludere la punibilità del visto infedele, per l’attività posta in essere dagli uffici a decorrere da tale data, anche se relativa a pregressi periodi d’imposta.

Come sfruttare la chance del modello rettificativo – Nel caso in cui il Caf o il professionista presentino la dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre, pagheranno la sola sanzione ridotta e non anche imposte e interessi, purché il versamento venga effettuato entro la stessa data. Rimane fermo che, se il modello rettificativo sia presentato per correggere un 730 originario presentato tardivamente, ossia dopo la scadenza del 23 luglio, sarà dovuta anche la sanzione per la ritardata presentazione dello stesso.

Sulla tardività vale la proroga – E’ il 23 luglio 2015 il termine superato il quale la presentazione del modello 730 s’intende effettuata tardivamente. E’ sempre da questa data quindi che decorre il termine per regolarizzare la violazione della tardività. Le Entrate chiariscono che il riferimento temporale, nel caso della tardività dei modelli, coincide con il termine prorogato dal D.P.C.M. del 26 giugno 2015 per la presentazione del 730. Scelta questa che, prevedendo più tempo per il corretto svolgimento dei relativi adempimenti e tendendo conto delle esigenze dei contribuenti e dell’Amministrazione finanziaria, ha consentito ai Caf e ai professionisti di completare la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni presentate entro i termini previsti.

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entraten. 34 E del 22 ottobre 2015