Riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario. I primi tre Testi Unici (su sanzioni tributarie, giustizia tributaria e tributi erariali minori) in Gazzetta Ufficiale

Dopo il parere delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2024, pubblicati nel Suppl. Ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 279 del 28 novembre 2024 i primi tre Testi Unici (su sanzioni tributarie, giustizia tributaria e tributi erariali minori).

 

Testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali

Link al testo del Decreto Legislativo 5 novembre 2024, n. 173: Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali. Per effetto dell’articolo 102 le disposizioni del testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Iter

 

Camera

 

  • Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze)(assegnato il 10 settembre 2024 con termine al 10 ottobre 2024 ai sensi ex art.143, co. 4) favorevole con osservazione – 9 ottobre 2024
  • V Bilancio e Tesoro (assegnato il 10 settembre 2024 con termine al 10 ottobre 2024 ai sensi ex art.143, co. 4) favorevole – 26 settembre 2024

 

Senato

  • Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede consultiva per i profili finanziari il 13 febbraio 2024; annuncio nella seduta n. 157 del 13 febbraio 2024; scadenza termine il 24 marzo 2024
  • Assegnato alla 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede consultiva il 13 febbraio 2024; annuncio nella seduta n. 157 del 13 febbraio 2024; scadenza termine il 24 marzo 2024

Esito finale del documento: favorevole con osservazioni il 21 marzo 2024

 

Testo unico tributi erariali minori

Link al testo del Decreto Legislativo 5 novembre 2024, n. 174: Testo unico dei tributi erariali minori. Per effetto dell’articolo 100 le disposizioni del testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Iter

 

Camera

  • VI Finanze (assegnato il 31 luglio 2024 con termine al 30 agosto 2024 ai sensi ex art.143, co. 4) favorevole – 9 ottobre 2024
  • V Bilancio e Tesoro (assegnato il 31 luglio 2024 con termine al 30 agosto 2024 ai sensi ex art.143, co. 4) favorevole – 11 settembre 2024

 

Senato

  • Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede consultiva per i profili finanziari il 31 luglio 2024; annuncio nella seduta n. 213 del 31 luglio 2024; scadenza termine il 30 agosto 2024
  • Assegnato alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 31 luglio 2024; annuncio nella seduta n. 213 del 31 luglio 2024; scadenza termine il 30 agosto 2024

Esito finale del documento: favorevole il 17 settembre 2024

 

Testo unico giustizia tributaria

Link al testo del Decreto Legislativo 14 novembre 2024, n. 175: Testo unico della giustizia tributaria. Per effetto dell’articolo 131 le disposizioni del testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Iter

Camera

  • Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) (assegnato il 10 settembre 2024 con termine al 10 ottobre 2024 ai sensi ex art. 143, co. 4) favorevole con osservazioni – 9 ottobre 2024
  • V Bilancio e Tesoro (assegnato il 10 settembre 2024 con termine al 10 ottobre 2024 ai sensi ex art.143, co. 4) favorevole – 26 settembre 2024

 

Senato

  • Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede consultiva per i profili finanziari il 10 settembre 2024; annuncio nella seduta n. 218 dell’11 settembre 2024; scadenza termine il 10 ottobre 2024
  • Assegnato alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia)6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 10 settembre 2024; annuncio nella seduta n. 218 dell’11 settembre 2024; scadenza termine il 10 ottobre 2024

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 24/25 del 2024

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

 

Speciale – “Revisione del sistema sanzionatorio tributario

 

 

D.Lgs. “Revisione del sistema sanzionatorio tributario

D.Lgs. 14/06/2024, n. 87

 

Tutte le novità 

 

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024 nel sistema sanzionatorio tributario

Il testo del Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87, recante: «Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111», coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Il decreto delegato è composto da 7 articoli, e, tranne che per le norme di carattere penale, subito applicabili, troverà applicazione per le violazioni poste in essere dal 1° settembre 2024.

Quindi, dallo scorso 29 giugno 2024, sul versante penale, si applicano, ad esempio, le nuove e specifiche cause di non punibilità per le fattispecie delittuose in materia di versamenti di cui agli artt. 10-bis e 10-ter.

 

Dal vecchio al nuovo 

Il testo a fronte, ante e post modifiche, dei Decreti Legislativi:

  • n. 471/1997Artt. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 e 15
  • n. 472/1997Artt. 2, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16-bis, 17 e 21
  • n. 74/2000Artt. 1, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 12-bis, 13, 13-bis, 19, 20 e 21

 

Reati tributari riscossivi – Cause di non punibilità

La Suprema Corte recepisce le novità introdotte dalla revisione dei reati tributari

Reato di omesso versamento di IVA (ma anche di omesso versamento di ritenute) e crisi di liquidità per mancati incassi per inadempimento dei clienti: nuove prospettive difensive anche per effetto del nuovo quadro normativo

Corte Suprema di Cassazione – Sezione III Penale – Sentenza n. 30532 del 25 luglio 2024: «PENALE TRIBUTARIO – Reati tributari – Reati riscossivi – Delitti di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis) e omesso versamento di IVA (art. 10-ter) – Nella specie – Reato di omesso versamento dell’IVA – Crisi di liquidità – Rappresentante legale di una S.r.l. impossibilitata a far fronte agli obblighi di versamento per la situazione di crisi dell’impresa determinata da ingenti inadempimenti del cliente, unico committente – Mancato incasso dell’IVA per inadempimento dei clienti -Rilevanza – Richiamo alla novella di cui all’art. 13, comma 3-bis del D.Lgs. n. 74/2000 per la non punibilità per crisi non transitoria di liquidità – Fattispecie di annullamento con rinvio della sentenza di condanna, che non ha tenuto in debito conte dell’impossibilità di far fronte ai versamenti in ragione dei mancati pagamenti della controparte commerciale, unico committente (“gigante” della metallurgia in crisi, sito in Taranto) – Art. 10-ter, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74»

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

 




Approvato in via preliminare il Testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali

Testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali – (Decreto legislativo)

Il Consiglio dei Ministri, di lunedì 22 luglio 2024, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha approvato in esame preliminare un legislativo relativo al testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali che persegue la finalità di:

  • puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
  • coordinamento formale e sostanziale delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
  • abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Il testo unico (in esame preliminare) raccoglie: i principi generali e le disposizioni sanzionatorie contenuti nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e riscossione; le leggi d’imposta in materia di registro, ipotecaria, catastale, successioni, donazioni, bollo, concessione governativa, assicurazioni private e contratti vitalizi, imposta sugli intrattenimenti, canone Rai; le disposizioni penali in materia tributaria e la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Le disposizioni vigenti sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui sia stato necessario. In particolare, sono trasfuse le disposizioni relative alla disciplina sanzionatoria sostanziale di riferimento dei singoli tributi erariali; la disciplina relativa a profili diversi (ad esempio in tema di accertamento e sanzioni) è stata trasfusa, per settore d’ambito, negli altri rispettivi testi unici attuativi della delega.

Il testo tiene conto, altresì, delle modifiche recate dal decreto legislativo concernente la riforma del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale – in attuazione dell’articolo 20 della legge delega n. 111 del 2023 – approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2024.

Scarica lo Schema di T.U. delle sanzioni tributarie, amministrative e penali – (Bozza di Decreto legislativo) – Esaminato in via preliminare nel Cdm del 22/07/2024

 

 

 




Le novità del D.Lgs. per la revisione del sistema sanzionatorio tributario

Il Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024, è stato emanato ai sensi dell’art. 20 della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), che provvede alla revisione complessiva del sistema sanzionatorio tributario.

L’articolo 20 della legge n. 111 del 2023 reca i princìpi e i criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto, di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali.

L’obiettivo è quello di raggiungere una maggiore integrazione tra sanzioni amministrative e penali, evitando forme di duplicazione non compatibili con il divieto di bis in idem e, al contempo, di ridurre l’afflittività delle sanzioni, amministrative, penali e tributarie, abbandonando le cc.dd. “maxi-multe”, soprattutto con riferimento alle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive.
Il decreto incide su diverse disposizioni contenute nei decreti legislativi nn. 74 del 2000, 471 e 472 del 1997, che disciplinano il sistema sanzionatorio penale e amministrativo.
Il provvedimento è composto da 7 articoli, e, tranne che per le norme di carattere penale, troverà applicazione per le violazioni poste in essere dal 1° settembre 2024 in poi.
Il filo conduttore della riforma è rappresentato dall’abbassamento delle sanzioni rendendo il sistema repressivo più in linea con il principio di proporzionalità delle sanzioni rispetto alla gravità dell’illecito.

Le principali novità introdotte riguardano:

Crediti inesistenti e non spettanti ed il loro utilizzo

Il decreto introduce all’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 74/2000 due nuove lettere, g-quater) e g-quinquies), le quali, per le finalità di cui al medesimo decreto, precisano, rispettivamente, la definizione di “crediti inesistenti” e di “crediti non spettanti”.

Per crediti inesistenti si intendono:

  •  i crediti che mancano, in tutto o in parte, dei requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
  •  i crediti i cui requisiti oggettivi e soggettivi, di cui al n. 1, sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

In caso di utilizzo di un credito inesistente, l’art. 13, co. 5, D.Lgs. n. 471/97 dispone che si applica la sanzione pari al 70% del credito utilizzato in compensazione.

I crediti non spettanti sono quelli:

  • fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti, ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
  • che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;
    utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.

Sanzioni penali

La riforma, dal punto di vista penalistico, si conforma agli orientamenti giurisprudenziali in materia di non punibilità, venendo maggiormente incontro alle esigenze di chi non riesce a pagare quanto dovuto per cause di forza maggiore e di chi, invece, decida di regolarizzare la propria posizione, a seguito del mancato versamento. È prevista una maggiore severità in caso di comportamenti fraudolenti oppure omissivi. La ratio, infatti, è colpire gli evasori, venendo incontro ai contribuenti che si trovano in difficoltà.

Cause di non punibilità

In caso di omessi versamenti di IVA e ritenute, potrebbero venire in rilievo delle cause di non punibilità in presenza di determinati presupposti:

  • deve trattarsi di un’ipotesi di rateazione del debito tributario oggetto di contestazione;
  • il contribuente non ha potuto versare l’IVA o le ritenute dovute per cause di forza maggiore ad esso non imputabili;
  • devono verificarsi crisi di liquidità non transitorie e oggetto di accertamento giudiziale.

Si andrà, invece, a colpire chi compie “comportamenti fraudolenti, simulatori ed omissivi a danno del Fisco”.

I reati di omesso versamento delle ritenute e di omesso versamento IVA (art. 10-bis e 10-ter, D.Lgs. n. 74/00) si realizzano al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione

Si prevede che non sia punibile il contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall’amministrazione competente mediante circolari, interpelli o consulenze, provvedendo, entro i successivi sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell’imposta dovuta, sempreché la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.

È esclusa anche la punibilità dei reati di riscossione per i contribuenti che non siano in regola con il fisco per cause a loro non imputabili. Il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell’autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.

Sequestro finalizzato alla confisca

Si prevede una limitazione dell’ambito applicativo del sequestro finalizzato alla confisca, per cui non si potrà procedere allo stesso, se non in presenza di rischi concreti di dispersione del patrimonio. La necessità di ricorrere a sequestro e confisca può essere determinata presuntivamente, tenendo conto delle condizioni economiche del debitore e della gravità del reato commesso.
Non sarà necessario procedere al sequestro nel caso in cui, invece, il reo stia regolarizzando la sua posizione debitoria, se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti.

Dimezzamento delle sanzioni e non applicazione di pene

Un ulteriore alleggerimento del carico afflittivo è previsto nei casi in cui il debitore, prima della chiusura del dibattimento di primo grado, provveda ad estinguere il debito, oppure si accordi con l’amministrazione per una rateizzazione dello stesso. Infatti, le pene per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie se, prima della chiusura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto. Quando, prima della chiusura del dibattimento, il debito è in fase di estinzione, mediante rateizzazione, anche a seguito delle procedure conciliative e di adesione all’accertamento, l’imputato ne dà comunicazione al giudice che procede, allegando la relativa documentazione, e informa contestualmente l’Agenzia delle entrate con indicazione del relativo procedimento penale.

Recidiva

Qualora il contribuente, dopo 3 anni dalla condanna passata in giudicato o divenuta inoppugnabile, compia una violazione analoga a quella precedente, gli verrà inflitta una sanzione raddoppiata.

Sanzioni in caso di omessa e infedele dichiarazione dei redditi

Riduzioni delle sanzioni massime

In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, le sanzioni massime sono ridotte dal 140% al 120% delle imposte dovute.
Altra riduzione riguarderà i casi di presentazione della dichiarazione oltre il termine di 90 giorni. In questo caso se la dichiarazione viene presentata in ritardo, ma comunque prima di eventuali accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, si applica, sull’ammontare delle imposte dovute, la sanzione prevista per l’omesso versamento (che dal 30% passa al 25%) aumentata al triplo (75%).

Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, viene, inoltre, prevista una sanzione fissa del 70%, con un minimo di 150 euro in caso di dichiarazione infedele. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.

Ravvedimento operoso

Altra novità è rappresentata dalla possibilità di applicare, anche in caso di ravvedimento operoso, il “cumulo giuridico che consente, a fronte di più violazioni, di scontare una sanzione unica debitamente aumentata mediante le regole dettate dal nuovo articolo 12 del D.Lgs. n. 472/1997.

Rapporti tra procedimento penale e processo tributario e ne bis in idem

Uno degli obiettivi della riforma è infatti evitare il “bis in idem”, ovvero che il contribuente sia chiamato a rispondere davanti a un giudice per lo stesso reato. La norma infatti stabilisce che «Quando, per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del soggetto, una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il giudice o l’autorità amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurne la relativa misura, tiene conto di quelle già irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva».

Con l’introduzione delle nuove disposizioni, nell’ambito di procedimenti concernenti i reati di cui al D.Lgs. n. 74/2000, il giudice deve tenere in considerazione le definizioni raggiunte in sede amministrativa e giudiziaria concernenti i medesimi fatti. In particolare, il nuovo articolo 20 del citato decreto sancisce che le sentenze rese nel processo tributario, divenute irrevocabili, e gli atti di definitivo accertamento delle imposte in sede amministrativa, anche a seguito di adesione, aventi come oggetto violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui è stata esercitata l’azione penale, possono essere acquisiti nel processo penale ai fini della prova del fatto in essi accertato. Al novellato articolo 21-bis è previsto, altresì, che la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, abbia, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, relativamente ai fatti accertati. Inoltre, introducendo il nuovo articolo 21-ter, il decreto rafforza il divieto di duplicazione dei procedimenti e delle sanzioni nei confronti della medesima persona.

Le sanzioni a società ed enti con o senza personalità giuridica

Il decreto interviene anche sul decreto legislativo n. 472/1997, prevedendo, tra l’altro, che la disciplina delle violazioni e delle sanzioni tributarie deve essere improntata anche ai principi di proporzionalità e offensività. Il nuovo articolo 2 sancisce che la sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di società o enti, con o senza personalità giuridica, di cui agli articoli 5 e 73 del Tuir, è esclusivamente a carico della società o dell’ente. Resta ferma, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilità solidale e sussidiaria prevista dal Codice civile per i soggetti privi di personalità giuridica. Nel caso in cui si dimostri che la persona giuridica, la società o l’ente privo di personalità giuridica sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione è irrogata nei confronti del soggetto che ha agito per loro conto.

Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

Si prevede un’attenuazione delle sanzioni tributarie in caso di reddito dichiarato inferiore a quello accertato o in caso di un’imposta inferiore a quella dovuta o di un credito superiore a quello spettante: in tale caso si applicherà la sanzione amministrativa del 70% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con un minimo di 150 euro. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione si rilevano indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.
Nel caso in cui non siano dovute imposte, le sanzioni possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili. È punito con una sanzione pari al 50% del tributo chi effettua cessioni di beni senza addebito d’imposta, qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro novanta giorni dalla consegna.

Link al testo del Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87, recante: «Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111». Il provvedimento è entrato in vigore il 29 giugno 2024. Tuttavia, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Fonte: Ufficio per il programma di Governo, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Sito www.programmagoverno.gov.it




Sistema sanzionatorio tributario. In Gazzetta il decreto legislativo per la revisione

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024 il Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87, recante: «Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111». Il provvedimento è entrato in vigore il 29 giugno 2024. Tuttavia, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

 

Il Decreto Legislativo si compone dei seguenti articoli:

Art. 1 – Disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali

Art. 2 – Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

Art. 3 – Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

Art. 4 – Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti

Art. 5 – Disposizioni transitorie e finali

Art. 6 – Disposizioni finanziarie

Art. 7 – Entrata in vigore

 

Il decreto delegato apporta modifiche alle norme in materia di violazioni e sanzioni tributarie di cui:

  • al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, recante «Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.»;
  • alle disposizioni attuative del codice di procedura penale, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271;
  • al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , recante: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;
  • al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante: «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»;
  • al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, recante: «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’art. 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662»;
  • al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 , recante: «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’art. 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662. »;
  • al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, recante: «Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell’art.3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.».



Sistema sanzionatorio tributario. Approvato via definitiva il decreto legislativo per la revisione

Il Consiglio dei Ministri di venerdì 24 maggio 2024,  su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha approvato in via definitiva un decreto legislativo relativo alla revisione del sistema sanzionatorio tributario.

In attesa del testo definitivo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,  preleva la bozza del decreto legislativo.

Questo il link: https://www.finanzaefisco.com/wp-content/uploads/SCSanz.pdf

 




Schema “preliminare” di decreto legislativo per la revisione del sistema sanzionatorio tributario. Trasmesso alle Commissioni parlamentari

Trasmesso il 14 marzo 2023, al fine dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 21 febbraio 2024, recante: «Revisione del sistema sanzionatorio tributario (144)».

Lo schema di decreto delegato apporta modifiche alle norme in materia di violazioni e sanzioni tributarie di cui:

  • al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante: «Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.»;
  • alle disposizioni attuative del codice di procedura penale, decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
  • al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;
  • al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante: «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»;
  • al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante: «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’art. 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.»;
  • al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante: «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’art. 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.»;
  • al sistema delle violazioni e sanzioni dei tributi contemplati dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, recante: «Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell’art.3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.».

Si evidenzia come alcune disposizioni dello schema di decreto recepiscono alcune indicazioni della giurisprudenza di cassazione.

Nello specifico:

– L’art. 1, comma 1, lett. a) del decreto, introduce all’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 74/2000 la lettera g-quater), la quale fornisce la definizione dei crediti non spettanti e dei crediti inesistenti, recependo, in tal modo, la distinzione effettuata in giurisprudenza tra le due tipologie di crediti (Cass. nn. 34443/2021; 34444/2021; 34445/2021).

– L’art. 2, comma 1, lett. d) del decreto, modificando l’art. 6, comma 6 del decreto legislativo n. 471/1997, – il quale prevede l’applicazione di una sanzione attenuata in misura fissa per le ipotesi di detrazione esercitata dal cessionario/committente con riferimento alle operazioni esenti, non imponibili o non soggette ad Iva, laddove il cedente/prestatore abbia comunque assolto l’Iva addebitata in rivalsa – recepisce l’indirizzo della Corte di Cassazione – sentenza n. 8589 del 16 marzo 2022 che, in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia Europea, ammette il diritto alla detrazione dell’IVA effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell’operazione realizzata, e non anche di quella semplicemente indicata in fattura.

– L’art. 2, comma 1, lett. d) del decreto, modificando l’art. 6, comma 8 del decreto legislativo n. 471/1997 – che sanzione il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente – recepisce la giurisprudenza della Cassazione (Cass. 37255/2022, 27669/2022, 23256/2018, 15303/2015, 1306/2016, 26183/2014), secondo cui, oltre alla verifica che la fattura sia stata emessa, il controllo richiesto al cessionario o al committente è intrinseco al documento, in quanto limitato alla regolarità formale della fattura e, dunque, alla verifica dei requisiti essenziali individuati nell’art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972.

– L’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto, introducendo all’art. 2 del decreto legislativo n. 471/1997 il comma 2-bis, – il quale prevede che la sanzione relativa al rapporto tributario proprio di società o enti, con o senza personalità giuridica, sia esclusivamente a carico della società o ente – recepisce la giurisprudenza in tema di società ed enti costituiti ai fini illeciti (Cass. n. 3343/2022).

– L’art. 3, comma 1, lett. b) del decreto, introducendo all’art. 3, del decreto legislativo n. 472/1997 il comma 3-bis – il quale statuisce che la disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie è improntata al principio di proporzionalità e offensività – recepisce la giurisprudenza di legittimità in materia (Cass. 4806/2021, 18367/2021, 14795/2022, 35585/2022).

– L’art. 3, comma 1, lett. d) del decreto, modificando il comma 3 dell’art. 7 del decreto legislativo n. 472/1997 – il quale prevede l’aumento della sanzione- fino al doppio in caso di recidiva – recepisce gli orientamenti giurisprudenziali in tema id recidiva e di violazioni della stessa indole (Cass. nn. 1181/2020; 19875/2020; 13742/2019; 13330/2019; 13329/2019).

– L’art. 3, comma 1, lett. d) del decreto, modificando il comma 4 dell’art. 7 del decreto legislativo n. 472/1997 – il quale prevede una riduzione fino ad un quarto della sanzione applicabile, ovvero l’aumento fino alla metà nei casi di particolare gravità della violazione – recepisce la sentenza della Corte costituzionale n. 46/2023 in tema di proporzionalità.

Atti del Governo

Link al testo dell’atto del Governo n. 144 recante: «Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (144)».

All’atto è coordinato dalle relazioni (illustrativa e tecnica), dall’’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e dall’analisi tecnico-normativa (ATN)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 32 del 2023

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a 
“Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

 

Commenti 

 

Aumento di capitale e affrancamento fiscale di partecipazioni azionarie (da parte di soci persone fisiche)
di Marco Orlandi

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Tributarie

 

Detrazione delle imposte pagate all’estero in caso di dichiarazione omessa

 

Se in contrasto con la singola Convenzione non si perde il credito per le imposte pagate all’estero per la mera omissione della dichiarazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 26319 dell’11 settembre 2023: «CREDITO DI IMPOSTA PER I REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO – TERRITORIALITÀ DELL’IMPOSIZIONE (Accordi e convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni) – Redditi da lavoro – Potestà impositiva – Riconoscimento del credito d’imposta – Condizioni per il riconoscimento del credito d’imposta – Imposte pagate all’estero a titolo definitivo – Richiesta del credito d’imposta in dichiarazione – Presentazione della dichiarazione dei redditi – Necessità – Esclusione – Supremazia delle convenzioni rispetto alla legislazione interna – Affermazione – Fattispecie – Disapplicazione del combinato disposto dell’art. 2, comma 7, del D.P.R. 22/07/1998 n. 322, e del comma 8 dell’art. 165 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) che preclude la detrazione delle imposte pagate all’estero nel caso di dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni, dal momento che queste ultime sono da ritenersi omesse, benché costituiscano titolo per la riscossione degli imponibili in esse indicati – Fattispecie – Credito di imposta relativo a reddito da lavoro dipendente percepito all’estero (Kazakhistan) nell’anno 2010, con imposta divenuta definitiva nel gennaio 2011, ma esposto dal contribuente solo nella dichiarazione Modello Unico 730/2013, relativo ad anno d’imposta 2012 – Art. 23 Modello OCSE di Convenzione – Legge 12 marzo 1996, n. 174»

 

Divieto sanzioni sproporzionate
Applicabilità della rideterminazione in melius della sanzione

 

In IVA non ammesse le sanzioni sproporzionate rispetto alla gravità dell’infrazione. Al giudice di merito il compito di ridurre la percentuale del carico sanzionatorio

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 26374 del 12 settembre 2023: «SANZIONI TRIBUTARIE – Criteri di determinazione – Principio di proporzionalità – Rideterminazione delle sanzioni – Potere del giudice nazionale – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Tributi cd. armonizzati – Fatturazione delle operazioni – Vendite circolari di energia elettrica – Operazioni fittizie – Operazioni oggettivamente inesistenti – “Giro” di false fatturazioni relative a cessioni “circolari” di energia elettrica poste in essere nell’ambito del gruppo – Obbligo, per l’emittente della fattura, di assolvere l’IVA in essa indicata – Detrazione indebita IVA – Conseguenze derivanti sul piano sanzionatorio dall’indetraibilità dell’imposta afferente fatture per operazioni inesistenti “circolari” – Esclusione di vantaggi fiscali IVA (visto il regolare versamento dell’IVA dovuta a fronte delle cessioni fittizie di energia elettrica) – Conseguenze – Assenza di rischio di perdita di gettito IVA – Applicazione della sanzione di importo pari a quello dell’IVA indebitamente detratta – Illegittimità – Disapplicazione per incompatibilità con il diritto dell’Unione europea – Ammissibilità – Art. 6, comma 6, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 nella versione ratione temporis vigente»

 

  • Sezioni Civili

 

Locazione commerciale – Recesso del conduttore

 

È “grave motivo” il sopravvenuto andamento favorevole della congiuntura aziendale che rende gravosa la persistenza del rapporto locativo. Legittimo l’esercizio del recesso dal contratto di locazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione III Civile – Ordinanza n. 12461 del 9 maggio 2023: «LOCAZIONE – Locazione di immobile ad uso non abitativo – Durata – Recesso del Conduttore – Esercizio del diritto – Condizioni – Gravi motivi – Natura – Avvenimenti estranei alla costituzione del rapporto – Rilevanza in senso oggettivo – Sopravvenuto squilibrio delle prestazioni – Andamento della congiuntura economica sopravvenuto ed oggettivamente imprevedibile – Rilevanza – Condizioni – Art. 27, comma 8, della L. 27/07/1978, n. 392»

Contratto di locazione ad uso commerciale. Insufficiente per il recesso del conduttore addurre la semplice chiusura dell’attività imprenditoriale nei locali locati

Corte Suprema di Cassazione – Sezione III Civile – Ordinanza n. 26618 del 9 settembre 2022: «LOCAZIONE – Locazione di immobile ad uso non abitativo – Durata – Recesso del Conduttore – Esercizio del diritto – Condizioni – Gravi motivi – Nozione – Necessaria specificazione – Indicazione di cessazione dell’attività – Sufficienza – Esclusione – Ragioni -Art. 27, comma 8, della L. 27/07/1978, n. 392»

 

Il recente pensiero della giurisprudenza di legittimità sulla validità o meno dell’esercizio del diritto di recesso del conduttore

 

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

Fatture per operazioni oggettivamente inesistenti
Applicazione dell’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992

 

Guai a confondere o comunque non distinguere le fatture per operazioni “oggettivamente” da quelle “soggettivamente” inesistenti. Conseguenze rilevanti in merito alla corretta individuazione del thema probandum della controversia

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Latina – Sezione II – Sentenza n. 385 dell’8 maggio 2023: «ACCERTAMENTI E CONTROLLI – Fatturazione delle operazioni – Fatture per operazioni oggettivamente inesistenti – Detrazione dell’IVA e/o deducibilità dei costi – Pluralità di riprese, per costi indeducibili e indetraibili originati da operazioni oggettivamente inesistenti – Amministrazione finanziaria e contribuente – Rispettivo riparto dell’onere probatorio – Necessità che l’Amministrazione Finanziaria fornisca la prova, ancorché indiziaria, che l’operazione commerciale non sia mai stata posta in essere – Affermazione – Applicabilità dell’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, introdotto con l’art. 6 della L. 31/08/2022, n. 130 – Sussistenza – Distinzione dei concetti diversi di fatture per operazioni “oggettivamente” o “soggettivamente” – Conseguenze rilevanti in merito alla corretta individuazione del thema probandum della controversia – Artt. 2727 e 2729 c.c.»

 

Prassi

 

Dies a quo per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA

 

Tardiva “presa visione” delle fatture elettroniche passive. Limiti al diritto di detrazione IVA, anche per mezzo della dichiarazione integrativa c.d. “a favore

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 435 del 26 settembre 2023: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Detrazione IVA – Decorrenza – Dies a quo per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA in caso di tardiva “Presa visione” della fattura elettronica – Esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta mediante la dichiarazione integrativa c.d. “a favore” di cui all’art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 – Limiti – Art. 19, comma 1, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 25, comma 1, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 2, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Provvedimento del 30 aprile 2018 n. 89757 e successive modificazioni»

 

Scissione mediante scorporo alternativa al conferimento

 

La scissione mediante scorporo

Studio n. 45-2023/I del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 27 luglio 2023

 

 

Legislazione

Decreto-legge “Energia

 

Le disposizioni del D.L. “Energia” che modificano il regime delle agevolazioni a favore dei soggetti a forte consumo di energia elettrica e consentono di regolarizzare la mancata certificazione dei corrispettivi

Il testo del Decreto-Legge 29 settembre 2023, n. 131, recante: «Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio» – Artt. 3, 4 e 8, coordinato con le norme richiamate o modificate e con il testo della Relazione illustrativa

 

Differenze tra transazioni elettroniche e ammontare fatture/corrispettivi

 

Incrocio dati dei pagamenti elettronici con fatture e corrispettivi. In arrivo gli alert del Fisco. Possibile la regolarizzazione con lo speciale ravvedimento del “Decreto Energia

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 ottobre 2023, prot. n. 352652/2023: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico e l’ammontare complessivo delle operazioni certificate mediante fatture elettroniche e corrispettivi telematici»

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Attività per la promozione della compliance. L’Agenzia delle entrate aggiorna il software per il calcolo delle sanzioni e degli interessi (versione 1.1.0)

Rilasciato il softwareCompliance (Versione 1.1.0 del 20/06/2023) che consente il calcolo delle sanzioni e degli interessi per regolarizzare, attraverso il ravvedimento, errori (che hanno determinato una maggior imposta dovuta o un minor credito utilizzato ai fini IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale e contributo straordinario di solidarietà) risultanti nelle dichiarazioni dei contribuenti che hanno ricevuto una comunicazione di promozione della compliance relativa agli anni d’imposta  2017, 2018, 2019 e 2020 con compilazione automatica del Modello F24 utile al perfezionamento del versamento.

Si precisa che tale software non consente, invece, il calcolo delle sanzioni dovute e degli interessi qualora dalle comunicazioni di promozione della compliance risulti una maggior imposta dovuta o un minor credito utilizzato ai fini IVA e IRAP.

Il software è predisposto per il calcolo del ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 472/97 e non tiene conto delle agevolazioni del cd ravvedimento speciale di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

 

 

Motivi dell’aggiornamento:

Versione 1.1.0 del 20/06/2023

Aggiornamento Lista degli anni disponibili
Adeguamento dei Codici Tributo utilizzati con quanto previsto dalla normativa in vigore

 

Per saperne di più in merito alla possibilità di regolarizzare gli errori segnalati ai contribuenti con le lettere di compliance, vedi la sezione del sito dell’Agenzia delle entrate riservato alle “Attività per la promozione della compliance per i cittadini.

 




Promozione della compliance. L’Agenzia delle entrate aggiorna il software per il calcolo delle sanzioni e degli interessi

Aggiornato il software “Compliance” (Versione 1.0.7 del 18/06/2021) che consente il calcolo delle sanzioni e degli interessi per regolarizzare, attraverso il ravvedimento, errori (che hanno determinato una maggior imposta dovuta o un minor credito utilizzato ai fini irpef, addizionale regionale, addizionale comunale e contributo straordinario di solidarietà) risultanti nelle dichiarazioni dei contribuenti che hanno ricevuto una comunicazione di promozione della compliance relativa agli anni d’imposta 2012, 2013, 2014 e 2015, con compilazione automatica del Modello F24 utile al perfezionamento del versamento.

Si precisa che tale software non consente, invece, il calcolo delle sanzioni dovute e degli interessi qualora dalle comunicazioni di promozione della compliance risulti una maggior imposta dovuta o un minor credito utilizzato ai fini IVA e IRAP.

 

Motivi dell’aggiornamento:

Versione 1.0.7 del 18/06/2021
Aggiornamento lista degli anni disponibili

 

Per saperne di più in merito alla possibilità di regolarizzare gli errori segnalati ai contribuenti con le lettere di compliance, vedi la sezione del sito dell’Agenzia delle entrate riservato alle “Attività per la promozione della compliance per i cittadini.

 




Scontrino elettronico, dai buoni pasto all’acquisto in leasing dei registratori telematici: una circolare delle Entrate scioglie i dubbi più frequenti degli operatori

È possibile utilizzare il credito d’imposta per i registratori telematici se l’acquisto avviene tramite leasing? Come comportarsi con la trasmissione dei corrispettivi nel caso dei cosiddetti ticket restaurant? Sono alcuni dei dubbi sciolti dalla circolare n. 3/E di oggi, che mette a sistema le ultime novità sul tema della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

 

Il credito d’imposta apre al leasing

 

Pronti anche i chiarimenti sul credito di imposta per l’acquisto o l’adattamento dei registratori telematici per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi. Il documento di prassi precisa che l’acquisto e l’adattamento riguarda sia i modelli nuovi che quelli usati. Possono fruire della agevolazione anche coloro che utilizzano il registratore telematico, sostengono la spesa per l’acquisto o l’adeguamento dello strumento elettronico nel 2019 e nel 2020 e ne divengono eventualmente proprietari in un secondo momento, come nel caso dell’utilizzo in leasing. Rimane, invece, fuori dall’agevolazione chi acquista gli strumenti non per uso diretto, ma per una successiva cessione a vario titolo.

 

Come calcolare il credito d’imposta, Iva inclusa se non detratta

 

Il credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento dei registratori telematici è pari al 50% della spesa sostenuta fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. L’ammontare del credito d’imposta è comprensivo di Iva, nella misura in cui l’imposta non è oggetto di detrazione da parte di chi fruisce dell’agevolazione. Perché si possa fruire del credito d’imposta la spesa deve essere sostenuta con strumenti tracciabili, come per esempio bonifici e carte di credito o di debito.

 

Come memorizzare i “buoni pasto”

 

Nel caso in cui il “pagamento” avvenga tramite l’utilizzo dei buoni pasto, alla ricezione del ticket il commerciante è tenuto a memorizzare il corrispettivo, in tutto o in parte non riscosso, e ad emettere comunque il documento commerciale. Dal 1° luglio 2020 sarà poi possibile specificare più nel dettaglio la natura della transazione.

 

Primi sei mesi senza sanzioni, memorizzazione e trasmissione sono una cosa sola

 

Nei primi sei mesi di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi non si applicano le sanzioni individuate dall’articolo 2 del D.Lgs. n.127/2015 nel caso in cui, liquidata correttamente l’imposta, si proceda all’invio dei dati entro il mese successivo a quello dell’effettuazione dell’operazione. Si tratta del periodo compreso fra il 1° luglio 2019 e il 31 dicembre 2019 per gli operatori con un giro d’affari superiore a 400mila euro e del semestre 1° gennaio – 30 giugno 2020 per gli altri operatori.

Il documento di prassi di oggi precisa che la memorizzazione e la trasmissione costituiscono un unico adempimento: la mancanza dell’una o dell’altra comporta l’applicazione delle sanzioni citate. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 21 febbraio 2020)

 

Link al testo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 21 febbraio 2020, con oggetto: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SCONTRINO ELETTRONICO – Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – Chiarimenti – Articolo 2, D.Lgs. 05/08/2015, n. 127»




Trasmissione telematica corrispettivi. Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo, ritardo non punibile. Sanzioni solo per la trasmissione telematica dei corrispettivi riferita al secondo semestre del 2019 successiva al 30 aprile 2020

In tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, laddove l’unica omissione riscontrabile sia la mancata trasmissione dei dati relativi ad operazioni effettuate nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di cui all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127, la violazione, alla luce di quanto già indicato nella circolare n. 15/E del 2019 e di quanto disposto dall’articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 in tema di errori del contribuente, può essere regolarizzata, senza che siano dovute sanzioni amministrative, tramite l’esecuzione dell’adempimento omesso ovvero procedendo alla trasmissione dei dati non oltre la scadenza del termine del 30 aprile 2020 previsto per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2019.

In definitiva, si ritiene che le sanzioni indicate nell’articolo 2, comma 6, del D.Lgs. n. 127 del 2015 vadano applicate solo in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi riferita al secondo semestre del 2019 successiva al 30 aprile 2020 ovvero omessa dopo tale data.

È questa, l’importante statuizione contenuta nella risoluzione n. 6/E del 10 febbraio 2020 in tema sanzioni per la mancata trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 6 del 10 febbraio 2020, oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SCONTRINO ELETTRONICO – Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – Insussistenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri laddove, in luogo di scontrini ovvero ricevute fiscali, le operazioni siano state documentate tramite l’emissione di fatture ex articolo 21 o 21-bis del D.P.R. IVA – Affermazione – Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri e – Primo semestre di vigenza dell’obbligo, decorrente dal 1° luglio 2019 – Mitigazione dell’impianto sanzionatorio – Applicazione l’esimente prevista dall’art.10 della L. 27/07/2000, n. 212 in tema di errori del contribuente- Art. 2, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 31 del 2019

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Clicca qui per estendere il tuo abbonamento “Anteprima on line

È gratis per gli abbonati a Finanza & Fisco

REGISTRATI SUBITO!

 

 

 

Commenti

Bonus operazioni di aggregazione aziendale (fusioni, scissioni e conferimenti). Profili fiscali e contabili
di Marco Orlandi

 

Regime forfetario. Le modifiche in via di introduzione dal D.d.L. Bilancio 2020 e nuovi chiarimenti dalle Entrate
di Enrico Molteni

In nota il testo dell’art. 88, del Disegno di Legge A.S. n. 1586, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»

 

Giurisprudenza

 

Corte di Giustizia CE:

 

Principio del rispetto dei diritti della difesa – Diritto al contraddittorio – Accesso al fascicolo

 

Diritto di accesso agli atti e rilevanza della “buona fede” del cessionario nelle frodi IVA commesse da terzi. La Corte di Giustizia Ue fissa i principi cardine per l’esercizio del diritto alla difesa

Corte di Giustizia CE – Sezione V – Sentenza del 16 ottobre 2019, Causa C-189/18: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Direttiva IVA – Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Diritto a detrazione dell’IVA – Diniego – Frode – Assunzione delle prove – Prove ottenute in procedimenti nei confronti di terzi – Principio del rispetto dei diritti della difesa – Diritto al contraddittorio – Accesso al fascicolo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (“Carta”) – Sindacato giurisdizionale effettivo – Principio della parità delle armi – Principio del contraddittorio – Normativa o prassi nazionale secondo la quale, nel verificare il diritto fatto valere da un soggetto passivo alla detrazione dell’IVA, l’Amministrazione finanziaria è vincolata dalle constatazioni di fatto e dalle qualificazioni giuridiche da essa effettuate nell’ambito di procedimenti amministrativi connessi in cui tale soggetto passivo non era parte – Articoli 167 e 168, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006»

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Esportatori abituali – Effetti delle note di variazione sul plafond

 

Note di variazione e utilizzo plafond IVA esportatori abituali. Non rileva la data di registrazione della nota. Si deve far riferimento solo al periodo di realizzo della operazione originaria

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 25485 del 10 ottobre 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Cessione di beni – Regime del “plafond” – Meccanismo – Esportatori abituali – Integrazione di prezzo dell’operazione originaria intervenuta nel periodo di imposta successivo – Effetti delle note di variazione sul plafond – Emissione di note di debito relative a operazioni dell’anno precedente – Effetti sulla capienza del plafond necessario a fruire della non applicazione dell’IVA – Computo con riferimento all’anno di registrazione della fattura relativa all’operazione originaria – Riferimento all’anno in cui è emessa una nota di debito “rettificativa” – Esclusione – Art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Commissioni Tributarie:

 

Accertamenti analitico-induttivi – Redditi di lavoro autonomo

 

Commercialista. Costa caro al Fisco tentare di provare la sottofatturazione con il solo richiamo ad onorari minimi “consigliati” da un’associazione sindacale di categoria

Commissione Tributaria Provinciale di Pescara – Sezione II – Sentenza n. 504 del 14 ottobre 2019: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Professioni intellettuali – Redditi di lavoro autonomo – Accertamento analitico-induttivo – Compensi (onorari) – Determinazione – Scritture contabili regolarmente tenute – Difformità degli onorari applicati dal professionista rispetto ad onorari “consigliati” da parte di una delle associazioni sindacali a carattere nazionale dei Commercialisti – Sufficienza ai fini dell’accertamento del maggior reddito – Esclusione – Sussistenza di ulteriori elementi incidenti sull’attendibilità complessiva della dichiarazione – Indicazione di elementi presuntivi assistiti dai requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ. – Necessità – Art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 2729 c.c.»

 

Prassi

 

 

Regime forfetario – Requisiti di permanenza

 

Cause ostative al regime forfetario: i nuovi chiarimenti dalle Entrate

 4 risposte ad interpello riguardanti le cause ostative all’accesso e alla permanenza

Testo e sintesi dei pareri forniti dall’Agenzia delle entrate n. 398, n. 399, n. 401 e n. 484

 

Socio al 40% e co-amministratore di società di ingegneria Srl. Salvo la verifica di un controllo c.d. di fatto, l’ingegnere non decade dal regime forfetario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 398 dell’8 ottobre 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata ed esercizio da parte della stessa S.r.l. di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni – Società di ingegneria S.r.l., di cui il contribuente ingegnere è anche co-amministratore – Codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dal professionista e dalla società S.r.l. partecipata al 40% inquadrate nella medesima sezione ATECO – Non configurabilità di un controllo di diritto né dell’esercizio di una influenza dominante – Esclusione della presenza della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

La verifica della prevalenza sul fatturato alla fine del periodo di imposta di applicazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 399 dell’8 ottobre 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (attività esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro) – Perito industriale che percepisce nel periodo di sorveglianza dal suo nuovo datore di lavoro con riguardo al 2019, compensi professionali superiori al 50 per cento del fatturato annuo – Verifica del requisito della prevalenza effettuata solo al termine del periodo d’imposta (nella specie 2019) -Affermazione – Conseguenze – Possibilità del contribuente ad aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata al termine dell’anno 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Disapplicata la causa ostativa all’applicazione del regime se la fatturazione prevalentemente nei confronti del datore di lavoro è dipesa da cause estranee alla volontà della professionista

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 401 del 9 ottobre 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Esclusione dall’ambito di applicazione della specifica causa ostativa prevista dalla lett. d-bis), comma 57, dell’art. 1, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 – Condizioni – Nel periodo di sorveglianza, duplice rapporto di lavoro, autonomo e dipendente senza modifiche sostanziali volte a traslare artificiosamente una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo in regime agevolato –  Fattispecie – Obbligo di fatturare al proprio datore di lavoro, non imputabile al contribuente, ma derivante da accordo concluso tra il datore di datore e l’Agenzia per la tutela della salute (ATS) in adempimento di obbligo imposto dall’autorità giudiziaria – Conseguenze – Applicazione del regime forfetario anche in presenza del duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Il contratto “misto” lavoro autonomo e subordinato non esclude l’applicazione del regime forfettario a patto che non si facciano transitare redditi da dipendente nella quota di quelli di lavoro autonomo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 484 del 13 novembre 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Esclusione dall’ambito di applicazione della specifica causa ostativa prevista dalla lettera d-bis), del comma 57, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Condizioni – Nel periodo di sorveglianza, duplice rapporto di lavoro, autonomo e dipendente senza modifiche sostanziali volte a traslare artificiosamente una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo in regime agevolato – Fattispecie – Stipula successivamente al 1° gennaio 2019, in forza di un accordo sindacale, di contratti misti in cui il contribuente intrattiene, con lo stesso soggetto (datore di lavoro e committente), sia un rapporto di lavoro subordinato sia uno di natura professionale – Applicazione del regime forfetario anche in presenza del duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) – Condizioni – Assenza di un preesistente rapporto di lavoro dipendente – Ragioni – Riscontro che il rapporto misto non nasconde una trasformazione artificiosa di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Omessa (o tardiva) fatturazione o registrazione di operazioni imponibili – Ravvedimento operoso e cumulo giuridico

 

Tardiva e-fatturazione. Applicabile il cumulo giuridico ex art. 12 del D.Lgs. n. 472/97 in alternativa al ravvedimento

Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 23 dell’11 novembre 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) -FATTURAZIONE ELETTRONICA – SANZIONI TRIBUTARIE – Concorso di violazioni e violazioni continuate – Pluralità di violazioni sostanziali – Diverse violazioni “riunibili” in ragione della loro progressione – Violazioni in materia di fatturazione – Omessa (o tardiva) fatturazione o registrazione di operazioni imponibili – Caso di specie – Lotto di fatture elettroniche scartato dallo SdI – Vincolo della progressione delle violazioni – Configurabilità – Cumulo giuridico delle sanzioni per più violazioni tra loro connesse – Possibilità – Ravvedimento operoso e cumulo giuridico – Alternatività dei due istituti – Affermazione – Art. 1, comma 6, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Art. 10-bis, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018 – Art. 6, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 12, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – SANZIONI TRIBUTARIE – Concorso di violazioni e violazioni continuate – Pluralità di violazioni – Violazioni formali della stessa disposizione di legge – Violazioni in materia fatturazione – Tardiva fatturazione per lo scarto dallo SdI di lotto di fatture elettroniche – Caso di specie – Violazioni che non hanno inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA -Configurabilità di un’ipotesi di concorso materiale omogeneo di violazioni di natura formale – Applicazione del cumulo giuridico – Possibilità – Art. 1, comma 6, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Art. 10-bis, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018 – Art. 6, comma 1, terzo periodo, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 12, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»

 

Acconti d’imposta – Perimetro di applicazione degli acconti calcolati al 50%

 

Perimetro di applicazione degli acconti al 50%. Ricalcolo per gli stessi soggetti che hanno usufruito della proroga al 30 settembre 2019

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 93 E del 12 novembre 2019: «RISCOSSIONE – ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Rideterminazione delle rate degli acconti d’imposta – Perimetro di applicazione degli acconti calcolati al 50% – Ambito soggettivo – Contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun ISA – Ambito oggettivo – IRPEF, IRES, IRAP, Imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti forfetari, Cedolare secca, IVIE e IVAFE – Art. 58, del D.L. 26/10/2019, n. 124 (cd. “Decreto Fiscale”) – Art. 12-quinquies, commi 3 e 4, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 (cd. “Decreto Crescita”) – Art. 17, del D.P.R. 07/12/2001, n. 435»

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Sanatoria delle violazioni formali. Le irregolarità definibili

 

Ok alla definizione agevolata delle violazioni formali anche se non sono state corrette tutte le irregolarità. Più tempo rispetto al termine del 2 marzo 2020 per chi riceve un invito da parte dell’ufficio, che potrà usufruire, in presenza di un giustificato motivo (per esempio se non è riuscito a individuare tutte le violazioni formali commesse) di ulteriori 30 giorni dalla ricezione, ad esempio, di una lettera di compliance per mettersi in regola. Ciò, naturalmente, a patto che abbia provveduto, entro il termine del 31 maggio 2019, al versamento della prima o unica rata. Sono i chiarimenti sulla definizione agevolata delle irregolarità formali (art. 9 D.L. n. 119/2018) contenuti nella circolare n 11/E di oggi (15 maggio 2019), che segue il provvedimento del 15 marzo 2019 e la risoluzione n. 37/E del 21 marzo 2019 (con cui è stato istituito il codice tributo da utilizzare per il versamento). In particolare il documento di prassi si sofferma sull’ambito oggettivo di applicazione della misura, elencando le infrazioni, inosservanze e omissioni di natura formale ammesse alla definizione e quelle che – così come le violazioni sostanziali – restano fuori dalla definizione agevolata.

Quali sono le violazioni definibili

La regolarizzazione riguarda le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, commesse, entro il 24 ottobre 2018, in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta sulle attività produttive, imposte dirette e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alle fonte e crediti d’imposta, che non hanno inciso sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, ma che possono comunque arrecare pregiudizio all’esercizio dell’attività di controllo. Tra le violazioni definibili rientrano l’omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute, la mancata o incompleta restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia, la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari, l’omessa comunicazione della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca.

Quando è esclusa la regolarizzazione

Sono escluse dalla definizione agevolata le violazioni sostanziali, ossia quelle che hanno inciso sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo. Non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione: l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, in quanto l’omissione rileva ai fini della determinazione della base imponibile anche in assenza di imposta dovuta, l’omessa presentazione del modello F24 con saldo pari a zero, l’indicazione di componenti negativi indeducibili come nell’ipotesi di fatture ricevute a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti, la mancata emissione di fatture, ricevute e scontrini fiscali, quando hanno inciso sulla corretta liquidazione del tributo, l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA quando la violazione ha avuto riflessi sul debito d’imposta.

La rimozione delle irregolarità

Ai fini del perfezionamento della definizione, oltre al versamento delle somme dovute, è necessario provvedere, entro il 2 marzo 2020, alla rimozione delle infrazioni compiute. Qualora il contribuente non abbia rimosso in buona fede tutte le irregolarità commesse, ha la possibilità di provvedervi entro trenta giorni dalla ricezione di invito da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ad esempio, se il contribuente riceve una lettera di compliance il 5 luglio 2019 con la segnalazione di una violazione formale relativa al periodo d’imposta 2017, l’irregolarità può essere rimossa al più tardi entro il 2 marzo 2020, purché entro il 31 maggio 2019 sia già stato effettuato il versamento della prima o unica rata per lo stesso periodo d’imposta. Se invece la lettera viene ricevuta il 28 febbraio 2020, il contribuente ha a disposizione 30 giorni per rimuovere la violazione purché il versamento per il 2017 sia stato effettuato in tutto o in parte entro il 31 maggio 2019. L’omessa rimozione di tutte le violazioni non pregiudica il perfezionarsi della definizione per le altre violazioni correttamente regolarizzate all’interno dello stesso periodo d’imposta. In alcuni casi non è necessario procedere alla rimozione, come per le violazioni del principio di competenza, se non incidono sull’imposta dovuta o per l’omessa presentazione delle liquidazioni periodiche Iva purché i dati siano confluiti nella dichiarazione Iva annuale.

Modi e tempi per la definizione agevolata delle violazioni formali

La regolarizzazione si perfeziona mediante la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24. Il contribuente può scegliere quali e quanti periodi d’imposta regolarizzare. Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. È consentito anche il versamento in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 maggio 2019)

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 15 maggio 2019, con oggetto: «SANATORIA DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI – PACE FISCALE – Definizione agevolata delle violazioni formali – Chiarimenti sull’ambito e sulle modalità di applicazione della definizione agevolata – Art. 9 del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 marzo 2019, prot. n. 62274/2019»

Per saperne di più:

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 37 E del 21 marzo 2019, con oggetto: RISCOSSIONE – SANATORIA DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI – Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la definizione agevolata delle violazioni formali, ai sensi dell’art. 9, D.L. 119/2018 – Art. 9 del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 marzo 2019, prot. n. 62274/2019

Definizione delle violazioni formali. Regole, modalità e tempistica per la regolarizzazione degli errori e delle omissioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento delle imposte

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 marzo 2019, prot. n. 62274/2019 – Regolarizzazione agevolata delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell’articolo 9 del decreto-legge n. 119 del 2018




Dichiarazioni IVA/2015 per il 2014 omesse: nuova tranche di inviti del Fisco per mettersi in regola ed evitare i controlli

L’Agenzia avvisa in anticipo i contribuenti che non hanno ancora presentato, o non hanno compilato correttamente, la dichiarazione IVA per il 2014. I 65mila destinatari possono rimediare da soli e pagare le sanzioni ridotte, senza ricevere controlli. Proprio per comunicare questa chance a coloro che non hanno ancora presentato la dichiarazione IVA per il 2014 o che l’hanno presentata soltanto con il quadro VA compilato, l’Agenzia delle Entrate sta inviando delle lettere agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) di questi contribuenti, in modo da permettergli di controllare ed eventualmente correggere la propria posizione. Queste comunicazioni fanno parte del percorso di cambiamento che l’Agenzia ha intrapreso nei rapporti con i contribuenti, con l’obiettivo di aumentare il grado di fiducia da parte dei cittadini e favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. 137937 del 2015 RU del 29 ottobre 2015, recante: «Modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’Amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili – disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»infatti, vengono indicate le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni da verificare per assicurarsi le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso. L’Agenzia delle entrate trasmetterà le comunicazioni agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata attivati dai contribuenti ai sensi dell’art. 16, commi 6 e 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, e dell’art. 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)-

Obiettivo compliance, work in progress

Le comunicazioni previste dal provvedimento Prot. 137937 del 2015 seguono a breve distanza i 220mila alert preventivi inviati dal Fisco ai contribuenti che, pur essendo obbligati (avendo più redditi e più datori di lavoro), non hanno presentato la dichiarazione. Anche in quel caso, lo scopo delle comunicazioni è permettere il ravvedimento spontaneo del contribuente prima dei controlli.

Cosa fare per mettersi in regola

I contribuenti che non hanno ancora presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2014 possono regolarizzare la propria posizione presentando la dichiarazione entro 90 giorni a partire dal 30 settembre 2015, pagando le sanzioni in misura ridotta. Invece coloro che hanno presentato la dichiarazione IVA 2014 con la compilazione del solo quadro VA possono regolarizzare già da ora gli errori eventualmente commessi e beneficiare così delle sanzioni in misura ridotta in ragione del tempo trascorso, grazie all’istituto del ravvedimento operoso.

Come contattare l’Agenzia per fornire chiarimenti

Se il contribuente ha assolto correttamente i suoi obblighi dichiarativi, potrà comunicarlo immediatamente alle Entrate telefonando al numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure al numero 06.96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore > comunicazione dalla Direzione Centrale Accertamento”.

I numeri delle comunicazioni già inviate

Nel quadro della recente strategia, negli ultimi mesi l’Agenzia ha già inviato:

220mila lettere a chi ha dimenticato di presentare la dichiarazione pur avendo percepito più redditi da lavoro dipendente o da pensione da diversi sostituti (datori di lavoro o enti previdenziali) e non ha effettuato il conguaglio delle imposte;

190mila comunicazioni di anomalie rilevate nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore;

20mila comunicazioni complessivamente inviate a cittadini che non hanno dichiarato tutte le plusvalenze, professionisti che non hanno denunciato tutti i compensi certificati dai sostituti d’imposta, soggetti IVA con vendite dichiarate inferiori alle fatture comunicate al fisco dai clienti. (Così, comunicato Stampa dell’Agenzia delle Entrate del 29 ottobre 2015)




In Gazzetta l’ultimo pacchetto di provvedimenti attuativi della riforma fiscale

Pubblicati nel Supplemento ordinario n. 55 alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015, cinque decreti legislativi attuativi della legge n. 23 del 11 marzo 2014, che ha conferito una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. Si tratta degli ultimi decreti approvati entro la cd “proroga automatica” di novanta giornidel termine per esercitare la citata delega in scadenza il 25 settembre 2015. I decreti, in vigore in dal 22 ottobre 2015, sono quelli che sono stati deliberati nel Consiglio dei ministri del 22 settembre 2015. Restano, tuttavia, inattuate o parzialmente attuate le deleghe di grande rilevanza, quali quelle per la revisione dell’imposizione sui redditi di impresa (articolo 11, comma 1, lettera a)) e definizione di autonoma organizzazione ai fini Irap (articolo 11, comma 2) e per la revisione della fiscalità energetica e ambientale (articolo 15).

Gli interventi attuativi della legge delega fiscale definitivamente approvati e pubblicati in Gazzetta sono i seguenti:

 Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante: «Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23» – (Link alla relazione illustrativa);

 Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, recante: «Misure per la revisione della disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23» – (Link alla relazione illustrativa);

 Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, recante: «Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23» – (Link alla relazione illustrativa);

Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, recante: «Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23» – (Link alla relazione illustrativa);

Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, recante: «Stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23» – (Link alla relazione illustrativa).