Ultime dall’Agenzia delle entrate | Conciliazione agevolata con sanzioni ridotte a 1/18. Pubblicata la circolare con i chiarimenti delle Entrate

Pronte le istruzioni per i contribuenti che intendono accedere alla conciliazione agevolata prevista dall’ultima Legge di Bilancio nell’ambito delle misure di tregua fiscale. Con la circolare n. 9/E, firmata dal direttore dell’Agenzia, le Entrate forniscono i chiarimenti sulla procedura conciliativa “fuori udienza” che permette di definire con un abbattimento delle sanzioni a un diciottesimo del minimo e l’ulteriore beneficio di una rateazione in cinque anni le controversie tributarie pendenti davanti alle Corti di giustizia tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, che hanno ad oggetto atti impositivi.

I principali chiarimenti – La circolare illustra l’ambito applicativo della misura e le modalità di accesso. In particolare, dopo le modifiche introdotte dal D.L. n. 34/2023, la conciliazione agevolata è applicabile alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023, mentre il termine per la sottoscrizione dell’accordo con cui si perfeziona la conciliazione totale o parziale è prorogato al 30 settembre 2023. Nell’accordo sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. A questo proposito, la circolare ricorda che è prevista la possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale (fino a 20 rate di pari importo).

Somme già versate in pendenza di giudizio – La circolare chiarisce che, qualora gli importi pagati a titolo di riscossione provvisoria siano di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto per la conciliazione agevolata, il contribuente può ottenere il rimborso della differenza. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 19 aprile 2023)

 

Le ultime dall’Agenzia delle entrate

 

Provvedimenti

 

Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis” per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli Redditi, IRAP e 770 – periodo d’imposta 2019 – dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 aprile 2023, prot. n. 133949)

 

Prassi

 

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie – Articolo 1, commi da 206 a 212, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) (Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 9 del 19 aprile 2023)

Interpello: Vendite a distanza – Rimborso dell’IVA erroneamente corrisposta in Italia – Articolo 11-quater, c. 2, del D.L. n. 35 del 2005; Articolo 30-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 (Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate n. 299 del 19 aprile 2023)

Interpello: Imposta di bollo su istanza e provvedimento di autorizzazione a ospitare soggetti terzi in alloggi di edilizia residenziale pubblica (Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate n. 298 del 19 aprile 2023)

Interpello: Deleghe di pagamento a saldo zero – Presentazione tardivaNecessaria utilizzabilità del credito in compensazione – Articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate n. 297 del 18 aprile 2023)




Omessa o tardiva presentazione del Modello F24 a zero: le sanzioni ridotte in caso di ravvedimento operoso

Possibile il ravvedimento per chi dimentica di presentare  la delega di pagamento a “zero”

I contribuenti che compensano crediti e imposte e presentano in ritardo il modello F24 a saldo zero possono mettersi in regola e beneficiare delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997). Nella risoluzione n. 36/E di oggi, infatti, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quali sono gli importi da pagare in caso di omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero, a seconda del momento in cui il contribuente regolarizza la violazione.

Quando l’errore viene corretto entro 90 giorni

Nel documento di prassi, le Entrate ricordano che la sanzione prevista dalla legge per l’omessa presentazione del modello in cui si effettua la compensazione, dal primo gennaio del 2016 è in generale di 100 euro. La sanzione scende a 50 euro, però, se il ritardo non supera cinque giorni lavorativi.

Pertanto, poiché in caso di ravvedimento operoso entro 90 giorni dall’omissione la sanzione si riduce di 1/9, in questa ipotesi le somme da versare saranno:

5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello di pagamento a saldo zero viene presentato con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi

11,11 euro (1/9 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi ma entro novanta giorni dall’omissione

Se l’errore viene corretto dopo 90 giorni – Se il contribuente intende regolarizzare la propria posizione con il Fisco, ma sono già trascorsi 90 giorni dalla scadenza, invece, gli importi previsti dal nuovo ravvedimento sono i seguenti:

12,50 euro (1/8 di 100 euro) se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro un anno dall’omissione

14,29 euro (1/7 di 100 euro) se il modello F24 a saldo zero viene presentato entro due anni dall’omissione

16,67 euro (1/6 di 100 euro) se l’F24 a saldo zero viene presentato superati i due anni dall’omissione

20 euro (1/5 di 100 euro) se il contribuente si ravvede dopo che la violazione viene constatata con un processo verbale.  (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 20 marzo 2017)

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 36 del 20 marzo 2017, con oggetto: SANZIONI TRIBUTARIE – RISCOSSIONE – Compensazione dei crediti d’imposta c.d. “orizzontale” o “esterna” (perché coinvolge crediti e debiti di natura diversa) – Sanzioni per l’omessa o tardiva presentazione del Modello F24 a zero – Regolarizzazione delle violazioni commesse mediante l’istituto del ravvedimento – Possibilità – Comma 2-bis, dell’art. 15, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 introdotto dall’art. 15, comma 1, lett. q), n. 2), del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241