Ddl di Bilancio 2023. La sanatoria delle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022 (con proroga dei termini di decadenza per la costatazione e irrogazione delle sanzioni)

L’articolo 39, rubricato: «Regolarizzazione irregolarità formali», introduce la possibilità di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, relative alle imposte sui redditi, all’IVA e all’IRAP che non rilevano sulla determinazione della relativa base imponibile e sul pagamento di tali tributi, ma che possono comunque arrecare pregiudizio all’esercizio dell’attività di controllo. In deroga allo Statuto dei diritti del contribuente, il comma 6 dispone, con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 ottobre 2022 oggetto di un PVC, che i termini di decadenza per la notifica dell’atto di contestazione ovvero dell’atto di irrogazione sanzione, di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni. Ciò significa che presupposto di operatività della proroga è la semplice presenza di violazioni formali constatate in un processo verbale rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 39 in esame, prescindendo dalla circostanza che il contribuente destinatario dell’attività di verifica si sia avvalso della definizione agevolata del verbale e indipendentemente dal perfezionamento o meno della stessa.

Nel dettaglio, il disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» (A.C. 643-bis) nel testo risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all’Assemblea il 1° dicembre 2022, degli articoli 109 e 153, comma 9, all’articolo 39, così prevede:

«(Regolarizzazione delle irregolarità formali) – 1. Le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.
2. Il pagamento della somma di cui al comma 1 è eseguito in due rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.
3. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 2 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.
4. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
5. La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
6. In deroga all’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un processo verbale di constatazione, i termini di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.
7. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al comma 1 già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.»

 

La disposizione consente di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

 

Si ricorda l’articolo 9 (Irregolarità formali) decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (in “Finanza & Fisco” n. 42/2018, pag. 3005), nel testo inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136, ha consentito di definire «Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018» con il pagamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta. Successivamente, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 62274/2019 del 15 marzo 2019 (in “Finanza & Fisco” n. 42/2018, pag. 3003) sono state disciplinate le modalità di attuazione della citata definizione agevolata. Con la risoluzione n. 37/E del 21 marzo 2019 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) è stato istituito il codice tributo da utilizzare per eseguire il versamento delle somme dovute. Infine, con circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 15 maggio 2019 (in “Finanza & Fisco” n. 12/2019, pag. 556) forniti i chiarimenti sull’ambito e sulle modalità di applicazione della definizione agevolata.

L’articolo 39 del disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» presenta un contenuto sostanzialmente analogo al richiamato articolo 9, da cui si differenziano per la tempistica.

 

Il comma 1 prevede la possibilità di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione (comma 3) e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate (comma 2) di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

Trattasi, termini generali, di quelle violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione. Tale aspetto costituisce uno dei tratti che, generalmente, consente di distinguerle dalle cd “violazioni sostanziali”. Trattasi, in ogni caso, di inosservanze di formalità ed adempimenti suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale; diversamente le stesse costituirebbero violazioni “meramente formali”, per le quali l’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dispone, al comma 5-bis (introdotto dall’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 32 del 2001), la non punibilità, trattandosi di violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta, ovvero sul versamento del tributo e che non pregiudicano l’attività di controllo svolta dall’amministrazione finanziaria (cfr. circolare n. 77/E del 3 agosto 2001 — in “Finanza & Fisco” n. 30/2001, pag. 3856).

Sono, pertanto, escluse dalla regolarizzazione di cui all’articolo 39 le violazioni sostanziali ossia quelle violazioni che incidono sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo.

Sono, inoltre, escluse, le infrazioni, le inosservanze e le omissioni afferenti ad ambiti impositivi diversi da quelli espressamente elencati (ad esempio, violazioni formali inerenti l’imposta di registro, l’imposta di successione, etc.);

La procedura di regolarizzazione, per espressa previsione normativa, non può essere esperita:

  • con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) di cui all’articolo 5-quater del decreto legge n. 167 del 1990 (comma 4);
  •  per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato (comma 5);
  • per le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore delle legge di bilancio 2013 in esame (comma 7).

Il comma 6 della norma prevede che, in deroga a quanto stabilito all’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, constatate con processo verbale, i termini (cinque anni) di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.

Il comma 7 consente, quindi, di definire le irregolarità, infrazioni o inosservanze di natura formale anche se oggetto di controversia tributaria pendente e, quindi, definibili, in alternativa, ai sensi del successivo art. 42 (Definizione agevolata delle controversie tributarie) del Ddl di bilancio 2023.

Il comma 8 prevede che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate siano disciplinate le relative modalità di attuazione.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 12 del 2019

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Commenti

 

Le perdite su crediti e la correzione di errori contabili: profili contabili e fiscali  di Marco Orlandi

Cause ostative al regime forfetario: tutti i chiarimenti dalle Entrate

 

Prassi

 

Regime forfetario 
Requisiti per l’ingresso e permanenza

La detenzione di partecipazioni in società semplice immobiliare non costituisce causa ostativa

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 114 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Professionista (psicologo) che detiene partecipazioni in società semplice immobiliare – Esclusione che la detenzione di partecipazioni in una società possa costituire causa ostativa (tranne nei casi in cui la S.S. produca redditi di lavoro autonomo o d’impresa) – Istruzioni per l’indicazione in dichiarazione (Modello 730/2019 – Redditi 2019 Pf) del reddito derivante dalla partecipazione alla società semplice immobiliare – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Non esce dal regime agevolato l’ex praticante che fattura principalmente nei confronti ex dominus

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 115 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Emissione di fatture principalmente nei confronti del precedente datore di lavoro – Fatturazione prevalente nei confronti del proprio “dominus” nel precedente periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio della professione di Dottore commercialista – Esclusione dall’ambito di applicazione della specifica causa ostativa prevista dalla Lettera d-bis), comma 57 dell’articolo 1, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Fondamento – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Applicabile in presenza di duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) senza modifiche sostanziali fino allo scadere del periodo di sorveglianza

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 116 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Medico chirurgo, che percepisce dall’Azienda U.S.L. un compenso di reddito di lavoro autonomo, che svolge contemporaneamente, l’attività di “Continuità Assistenziale”, per la quale percepisce dalla stessa U.S.L. un reddito qualificabile di lavoro dipendente – Esclusione dall’ambito di applicazione della specifica causa ostativa prevista dalla Lettera d-bis), comma 57, dell’articolo 1, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Condizioni – Nel periodo di sorveglianza, duplice rapporto di lavoro, autonomo e dipendente senza modifiche sostanziali volte a traslare una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo in regime agevolato – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Stp S.r.l. “di famiglia” e professionista con attività inquadrate nella medesima sezione ATECO. Decadenza dal regime forfetario solo dal periodo d’imposta 2020

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 117 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Commercialista proprietario di una quota pari al 20 per cento di una società tra professionisti (Stp) “Familiare” costituita nella forma della società a responsabilità limitata, di cui è anche presidente del consiglio di amministrazione – Codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dal professionista e dalla società tra professionisti “di famiglia” (possesso da parte dei genitori del professionista del restante 60% delle quote) indirettamente controllata appartengono alla medesima sezione ATECO (la sezione M) – Integrazione della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della Legge n. 190 del 2014 – Decorrenza della decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1 – Conseguenze – Applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Commercialista socio al 50% di Stp S.r.l. con attività inquadrata nella medesima sezione ATECO della società partecipata. Decadenza dal regime forfetario solo dal periodo d’imposta 2020

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 118 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Commercialista proprietario di una quota pari al 50 per cento di una società tra professionisti (Stp) costituita nella forma della società a responsabilità limitata, di cui è anche amministrazione – Codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dal professionista e dalla società tra professionisti controllata al 50% inquadrate nella medesima sezione ATECO – Integrazione della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della Legge n. 190 del 2014 – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1 – Conseguenze – Applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Cause ostative al regime forfetario per controllo diretto e indiretto di S.r.l. Per la verifica della “riconducibilità” rileva l’attività esercitata di fatto

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 119 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata ed esercizio da parte della stessa S.r.l. di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni – Verifica della riconducibilità delle effettive attività svolte dalla società stessa e dal contribuente forfetario ai codici ATECO formalmente dichiarati – Necessità – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Avvocato detentore di una quota di partecipazione in società di persone. Causa ostativa per la permanenza nel regime, qualunque sia il valore e il risultato in termini di utili

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 120 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR – Causa ostativa per la permanenza nel regime, qualunque sia il valore della partecipazione e il risultato in termini di utili – Anno d’imposta 2019 – Applicazione dell’articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – Conseguenze – Possibilità del contribuente di applicare comunque nell’anno 2019 il regime forfetario – Dismissione della partecipazione nella società della società di persone entro la fine del 2019 – Effetti – Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Attività inquadrate nella medesima sezione ATECO: per l’anno 2019, l’imprenditore individuale e socio/liquidatore al 60% di S.r.l. applica il forfetario. Decadenza dal regime solo dal periodo d’imposta 2020

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 121 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Liquidatore della società S.r.l. controllata – Esercizio per mezzo di impresa individuale di attività riconducibile allo stesso codice Ateco della società controllata – Integrazione della causa ostativa di cui alla lettera d), del comma 57, dell’articolo 1 della Legge n. 190 del 2014 – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1 – Conseguenze – Applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Dottore commercialista e avvocato che detiene una quota di partecipazione in una S.r.l. pari al 50%. Esclusa la decadenza dal regime forfetario se il professionista non emette alcuna fattura nei confronti della società controllata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 122 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Dottore commercialista e avvocato che detiene una quota di partecipazione in una S.r.l. pari al 50% – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 – Possibilità di aderire per il 2019 al regime forfettario potendo la causa ostativa comportare la decadenza solo nell’anno 2020 – Condizioni per la permanenza nel regime nel periodo d’imposta 2020 – Qualora il professionista non effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla S.r.l. controllata – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Periodo d’imposta 2019. La partecipazione nel 2018 in una società di persone, quale socio accomandatario non esclude dal regime forfettario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 123 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR – Causa ostativa per la permanenza nel regime – Anno d’imposta 2019 – Applicazione dell’articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – Conseguenze – Possibilità del contribuente di applicare comunque nell’anno 2019 il regime forfetario – Dismissione della partecipazione nella società della società di persone entro la fine del 2019 – Effetti – Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Medico detentore di una quota di partecipazione in società di persone. La trasformazione in S.r.l. della società salva dall’esclusione dal 2020 dal regime forfetario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 124 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR – Causa ostativa per la permanenza nel regime, qualunque sia il valore della partecipazione e il risultato in termini di utili – Anno d’imposta 2019 – Applicazione dell’articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – Conseguenze – Possibilità del contribuente di applicare comunque nell’anno 2019 il regime forfetario – Trasformazione “progressiva” da società di persone a società a responsabilità limitata nel 2019 – Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020, salvo l’applicazione delle disposizioni riguardanti la causa ostativa prevista per la detenzione di partecipazioni di controllo in S.r.l. – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Commercialista socio accomandante di S.a.s. La donazione del diritto di usufrutto della quota della società di persone non fa venir meno la causa ostativa per l’applicazione del c.d. nuovo regime forfetario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 125 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR – Donazione dell’usufrutto della partecipazione – Irrilevanza- Causa ostativa anche in caso di possesso di partecipazioni a titolo di nuda proprietà – Anno d’imposta 2019 – Applicazione dell’articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – Conseguenze – Possibilità del contribuente di applicare comunque nell’anno 2019 il regime forfetario – Dismissione della partecipazione nella società della società di persone entro la fine del 2019 – Effetti – Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Dottore commercialista che detiene una quota di partecipazione in una STP S.r.l. pari al 49%. Esclusa la decadenza dal regime forfetario anche nel 2020, se non emetterà alcuna fattura alla società partecipata dopo il 10 aprile 2019

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 126 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Dottore commercialista che detiene una quota di partecipazione al 49 per cento in una STP S.r.l. – Configurabilità di una forma di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. – Decorrenza della decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 – Possibilità di aderire per il 2019 al regime forfettario potendo la causa ostativa comportare la decadenza solo nell’anno 2020 – Condizioni per la permanenza nel regime nel periodo d’imposta 2020 – Qualora il professionista non effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla S.r.l. controllata dopo il 10 aprile 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Il possesso a titolo della nuda proprietà di una partecipazione di una società di persone costituisce causa ostativa al regime forfetario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 127 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR – Titolare di nuda proprietà di una partecipazione, come socio accomandante, di una società di persone – Tassazione dell’utile d’esercizio in capo all’usufruttuario della quota di partecipazione – Irrilevanza – Causa ostativa anche in caso di possesso di partecipazioni a titolo di nuda proprietà – Anno d’imposta 2019 – Applicazione dell’articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – Conseguenze – Possibilità del contribuente di applicare comunque nell’anno 2019 il regime forfetario – Dismissione della partecipazione nella società della società di persone entro la fine del 2019 – Effetti – Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Contribuente esercente l’attività di mediazione immobiliare titolare al 72% del capitale di SRL dello stesso settore, nonché amministratore della stessa. Le condizioni per evitare la decadenza dal regime forfetario nel 2020

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 133 del 30 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Contribuente esercente l’attività di mediazione immobiliare (codice Ateco 68.31.00) titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale della società S.r.l. (codice Ateco 68.31.00) nella misura del 72 per cento, nonché amministratore della stessa – Configurabilità di una forma di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. – Decorrenza della decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 – Possibilità di aderire per il 2019 al regime forfettario potendo la causa ostativa comportare la decadenza solo nell’anno 2020 – Condizioni per la permanenza nel regime nel periodo d’imposta 2020 – Qualora il contribuente non effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla S.r.l. controllata dopo il 10 aprile 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Regime forfetario anno 2019. Irrilevanza che nel corso del 2018 il contribuente ha maturato provvigioni prevalentemente nei confronti del suo ex datore di lavoro

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 134 del 6 maggio 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Causa ostativa di cui alla lettera d-bis) (attività esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro) – Intermediario che percepisce nel periodo di sorveglianza dal suo ex datore di lavoro con riguardo al 2019, provvigioni inferiori al 50 per cento del fatturato complessivo – Verifica del requisito della prevalenza effettuata solo al termine del periodo d’imposta 2019 – Irrilevanza che nel corso del 2018 il contribuente ha maturato provvigioni prevalentemente nei confronti del suo ex datore di lavoro – Fondamento – Conseguenze – Possibilità del contribuente ad aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata nell’anno 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Commercialista che “collabora” con la società della moglie. Esclusa la decadenza dal regime forfetario se le attività non sono nella stessa sezione Ateco

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 137 del 13 maggio 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Ragioniere che “collabora” con la società S.r.l. posseduta all’80 per cento dal coniuge – Configurabilità di una forma di controllo indiretto – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 – Possibilità di aderire per il 2019 al regime forfettario potendo la causa ostativa comportare la decadenza solo nell’anno 2020 – Condizioni per la permanenza nel regime nel periodo d’imposta 2020 – Qualora l’attività economica svolta dalla società controllata non è ricompresa nella stessa sezione Ateco di quella esercitata dal contribuente in regime forfetario – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Il professionista in regime di vantaggio che supera la soglia di permanenza per più del 50% può transitare in quello forfettario già dall’anno del superamento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 140 del 14 maggio 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Superamento della soglia di permanenza nel regime ex D.L. n. 98/2011 – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso – Passaggio in corso d’anno per superamento, per oltre il 50 per cento, del limite di euro 30.000 dal regime fiscale di vantaggio al regime forfetario – Continuità/consecutività che porta ad ammettere il naturale passaggio dal regime di vantaggio al regime forfetario per comportamento concludente laddove vengano meno i requisiti del primo regime ma non anche del secondo – Conseguente determinazione del reddito imponibile per tutto il periodo d’imposta con applicazione delle sole disposizioni del regime forfetario – Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

 

Sanatoria delle irregolarità formali

 

Sanatoria delle violazioni formali. Le irregolarità definibili

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 15 maggio 2019: «SANATORIA DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI – PACE FISCALE – Definizione agevolata delle violazioni formali – Chiarimenti sull’ambito e sulle modalità di applicazione della definizione agevolata – Art. 9 del DL 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 marzo 2019, prot. n. 62274/2019»

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 42 del 2018

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Commenti

La cessione, l’assegnazione ai soci di marchi e il contratto di lease-back
di Marco Orlandi

Liti aventi ad oggetto atti impositivi e liti non definibili ex art. 6 del D.L. n. 119/2018
di Isabella Buscema

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

Chiusura delle liti fiscali pendenti

Suscettibile di definizione la lite sulla cartella ex art.36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 non preceduta da atto di accertamento

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile – Sentenza n. 23269 del 27 settembre 2018: «CHIUSURA DELLE LITI FISCALI PENDENTI – Controversia riguardante l’impugnazione di un atto della riscossione – Cartella esattoriale ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 non preceduta da atto di accertamento – Lite pendente suscettibile di definizione – Ammissibilità – Fondamento – Art. 39, del D.L. 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111»

Definibile la controversia contro la cartella che contiene per la prima volta l’affermazione di una pretesa impositiva o la sua quantificazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza n. 3759 dell’8 febbraio 2019: «CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI – Liti fiscali “minori” – Art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011 – Automatica sospensione dei termini d’impugnazione – Presupposto applicativo – Astratta definibilità della lite pendente al 31 dicembre 2011 – Sufficienza -Art. 39, del D.L. 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111 • CHIUSURA DELLE LITI FISCALI PENDENTI – Controversia riguardante l’impugnazione un atto della riscossione – Cartella esattoriale – Lite pendente suscettibile di definizione – Ammissibilità – Limiti – Fondamento»

Prassi

Società immobiliari – Risposta ad interpello probatorio per la disapplicazione della disciplina sulle società non operative

Immobiliari. Disciplina delle società di comodo disapplicata se i canoni di locazione sono allineati al range dei valori OMI

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 68 del 27 febbraio 2019: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Società di comodo – Società non operative – Società immobiliari – Interpello probatorio – Istanza per la disapplicazione della disciplina sulle società non operative – In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi presunti – Fattispecie – Ricavi determinati da canoni pattuiti nel contratto di locazione – Canoni che non consentono il rispetto dei parametri di operatività previsti dall’art. 30 della L. n. 724 del 1994 – Rilevanza per la disapplicazione della disciplina che canoni sono in linea con i valori OMI – Art. 30, della L. 23/12/1994, n. 724»

Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Sopravvenienza attiva da eliminazione di passività fittizie

Non imponibili le sopravvenienze attive da eliminazione di debiti connessi ad accertamento dell’Agenzia delle entrate

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 71 del 7 marzo 2019: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Sopravvenienza attiva da eliminazione di passività fittizie – Costi recuperati a tassazione e riferiti ad operazioni inesistenti – Sopravvenienze attive emerse in sede di cancellazione di debiti iscritti in bilancio, a seguito del disconoscimento ai fini fiscali e successivo definitivo pagamento della maggiore imposta dovuta di costi precedentemente imputati al conto economico e fiscalmente dedotti – Assoggettamento ad imposizione – Esclusione -Onere di predisporre e tenere la documentazione idonea a consentire all’A.F. di riscontrare la riconduzione puntuale delle sopravvenienze attive da eliminazione di debiti connessi ad accertamento – Art. 88, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

Cessazione dell’attività per decesso del professionista – Obblighi IVA degli eredi

Credito non pagato per prestazioni rese dal de cuius esposto in fattura ad esigibilità IVA differita: per la chiusura della partita IVA gli eredi devono versare l’imposta

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 34 E dell’11 marzo 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Obblighi dei contribuenti – Inizio, variazione e cessazione di attività – Professionisti – Cessazione dell’attività professionale – Decesso del professionista – Obblighi degli eredi del professionista – Fattura con IVA ad esigibilità differita non riscossa -Chiusura della partita IVA senza attendere il pagamento della fattura – Possibilità – Modalità – Versamento dell’IVA indicata in fattura – Artt. 6, comma 5, 35, comma 4 e 35-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Penali – Esclusione dalla base imponibile IVA

Somme corrisposte a titolo di penale (ritardo/inadempimento): la funzione punitivo-risarcitoria le esclude dall’IVA

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 74 del 13 marzo 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Somme corrisposte a titolo esclusivamente risarcitorio – Esclusione dalla base imponibile IVA – Sussistenza – Art. 15, primo comma, n. 1), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Artigiani ed esercenti attività commerciali – Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2019

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2019

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 25 del 13 febbraio 2019: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2019 -Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»

Contributi e sovvenzioni pubbliche – Nuovi obblighi di trasparenza e di pubblicità

Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici comunque ricevuti dalla PA: prime istruzioni sugli obblighi di pubblicità per i soggetti del Terzo settore

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 dell’11 gennaio 2019: «TERZO SETTORE – Contributi e sovvenzioni pubbliche – Rapporti economici con le PP.AA. o con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all’art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013 – Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità – Art. 1, commi 125-129, della L. 04/08/2017, n. 124»

L’informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati

Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del mese di marzo 2019

Legislazione

Chiusura delle liti fiscali pendenti

Approvate le istruzioni e il modello per aderire entro il 31 maggio 2019

Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 18 febbraio 2019

 

Il modello e le istruzioni per la domanda

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2019, prot. n. 39209/2019: «Modalità di attuazione dell’articolo 6 e dell’articolo 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,  n. 136, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi»

I codici tributo per il versamento delle somme relative alla definizione

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 29 E del 21 febbraio 2019: «RISCOSSIONE – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate – Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell’articolo 6 del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136»

Sanatoria delle irregolarità formali

Definizione delle violazioni formali. Regole, modalità e tempistica per la regolarizzazione degli errori e delle omissioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento delle imposte

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 marzo 2019, prot. n. 62274/2019: «Regolarizzazione agevolata delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell’articolo 9 del decreto-legge n. 119 del 2018»

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 28/29 del 2018

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SPECIALE MANOVRA 2019

 Il decreto-legge Collegato” convertito in legge

 

Dalle misure per la pace fiscale agli esoneri dalla fatturazione elettronica
Comma per comma l’analisi normativa

Il Decreto fiscale “Collegato” convertito in legge, aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019

Il testo del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 30/12/2018, n. 145

——— Testo coordinato con le norme richiamate o modificate ———

 

Prassi

Rottamazione-ter. Durc positivo per chi presenta domanda di definizione

Messaggio Inps – Direzione Centrale Pensioni – n. 4844 del 28 dicembre 2018: «ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Verifica della regolarità contributiva in presenza di definizione agevolata dei crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione – Rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata (Rottamazione-ter) – Applicazione della disposizione di cui all’articolo 54 del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Modalità – Art. 3, comma 10, lett. f-bis), del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136»

 

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