SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 27 del 2025

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

Gli approfondimenti

 

Il nuovo art. 36 D.Lgs. n. 546/1992 deve essere letto assieme alla nuova L. n. 212/2000: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

Vendite con obbligo o opzione di riacquisto (principio OIC 34 – Ricavi)
di Marco Orlandi

Credito d’imposta solo esposto e mai utilizzato: la giurisprudenza di merito si allinea alla Cassazione sulle preclusioni all’utilizzo della cartella da controllo automatizzato
di Eugenio Grimaldi

Vedi anche:

Credito d’imposta “Sud” ed eccedenza da precedente dichiarazione: limiti alla cartella da controllo automatizzato e divieto di duplicazione della pretesa
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, Sezione VIII, Sentenza n. 517 del 16 gennaio 2025

Credito di imposta da precedente dichiarazione mai utilizzato: la comunicazione di irregolarità è priva di effetti
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, Sezione VII, Sentenza n. 3402 del 5 maggio 2025

Controllo automatico e credito IRPEF solo esposto: illegittima la cartella per il riversamento di un credito non utilizzato
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara, Sezione I, Sentenza n. 468 del 23 luglio 2025

Rimborso IVA negato e credito solo esposto: la liquidazione ex art. 54-bis D.P.R. n. 633/1972 non può trasformare il credito in debito
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia, Sezione II, Sentenza n. 148 del 10 febbraio 2025

Credito IVA acquisito da altra società non utilizzato: escluso il recupero in cartella in mancanza di effettiva fruizione
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione VI, Sentenza n. 4304 del 17 giugno 2025

 

 

Giurisprudenza

 

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Unite Civili

 

Giudizio civile e penale – Rapporto

 

Art. 21-bis D.Lgs. n. 74/2000 e giudicato penale nel processo tributario: le Sezioni Unite rinviano a nuovo ruolo in attesa della Consulta

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Ordinanza interlocutoria n. 31961 del 9 dicembre 2025: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – GIUDIZIO CIVILE E PENALE – Rapporto – Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione – Art. 21-bis D.Lgs. n. 74/2000 (come introdotto dal D.Lgs. n. 87/2024) – Sentenza penale irrevocabile di assoluzione con formula assolutoria di merito ex art. 530 c.p.p. (perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso) – Efficacia di giudicato – Efficacia vincolante nel processo tributario “in ogni stato e grado” quanto ai fatti materiali coincidenti – Produzione in Cassazione fino a quindici giorni prima dell’udienza/adunanza – Questioni di legittimità costituzionale (artt. 3, 24, 53) per l’“automatismo” del giudicato penale assolutorio e per la compressione del diritto di difesa dell’Amministrazione estranea al processo penale sollevate da recenti ordinanze delle Corti di giustizia tributaria – Pregiudizialità della decisione della Corte costituzionale – Rinvio della causa a nuovo ruolo»

Vedi:

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione XIII, Ordinanza del 16 giugno 2025
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, Sezione III, Ordinanza del 10 marzo 2025

 

 

  • Sezioni tributarie

 

Funzione liquidatoria ex artt. 36-bis e 54-bis – Requisito dell’utilizzazione del credito

 

Credito esposto in dichiarazione non spettante ma non utilizzato: va annullata la cartella da controllo automatico

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 792 del 9 gennaio 2024: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Cartella emessa in seguito a controllo automatico – Credito IVA non spettante indicato in dichiarazione, ma non utilizzato – Controllo automatizzato ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 – Cartella di pagamento per recupero di credito indebitamente esposto – Presupposti – Necessità dell’effettivo utilizzo del credito – Illegittimità dell’“automatica trasformazione” della voce di credito in debito in assenza di danno erariale – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

In caso di mancato utilizzo del credito di imposta, giacché erroneamente dichiarato, il Fisco rettifica l’errore, ma non può emettere la cartella di pagamento ai fini del recupero

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 30320 del 17 novembre 2025: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Cartella emessa in seguito a controllo automatico – Disconoscimento del credito IVA – Credito IVA indicato in dichiarazione, ma non utilizzato – Credito IVA destinato ad essere compensato ma proveniente da dichiarazioni precedenti nel quale era stato esposto a rimborso – Rettifica degli errori materiali o di calcolo – Esclusione della possibilità dell’emissione della cartella di pagamento per il recupero del credito non utilizzato dal contribuente – Ragione – Il credito di imposta esposto, non ha generato alcun un debito nei confronti dell’Amministrazione – Conseguenze – Illegittimità del recupero dell’importo esposto a credito mediante la notifica della cartella di pagamento – Caso di specie – Controllo automatizzato ex art. 54-bis, D.P.R. n. 633 del 1972, e 36-bis, D.P.R. n. 600 del 1973, per il recupero dell’IVA non versata per l’anno d’imposta 2015 – Credito erroneamente riportato nella dichiarazione 2015, ma non utilizzato – L’eventuale utilizzo nel 2018 non può costituire oggetto di recupero a mezzo di una cartella di pagamento afferente all’anno d’imposta 2015 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 -Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

Esercizio di attività professionale – Cessione della clientela

 

Cessione della clientela in vista della cessazione dell’attività professionale di Commercialista. Regime IVA, Registro, imposte dirette e ISA alla luce del D.Lgs. n. 192/2024

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 311 dell’11 dicembre 2025: «IMPOSTE SUI REDDITI – Determinazione  del reddito di lavoro autonomo – Cessione da parte di un professionista della propria clientela in vista della cessazione della propria attività professionale – Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo – Nuovo art. 54 TUIR – Introduzione del principio di onnicomprensività – Conseguenze – Inclusione implicita dei corrispettivi da cessione di clientela – Art. 54, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 così come modificato dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 • REGIMI CONTABILI E FISCALI – REGIME FORFETARIO – Regimi di determinazione d’imposta o i regimi contabili – Possibilità di essere cambiati solo a inizio dell’anno o dell’attività – Esclusa la possibilità di passare dal regime ordinario al regime forfettario in corso d’anno – Art. 1, commi 54-89, della L 23/12/2014, n. 190 • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Esclusione dal campo IVA per trasferimenti di complessi unitari destinati all’attività professionale – Condizioni – Cessione di complesso organizzato (non basta la sola lista clienti) – Art. 2, comma 3, lett. b) del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 come modificato dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 • ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Periodo di imposta della cessione della clientela e quello successivo – Indicazione del codice “4” (periodo di non normale svolgimento dell’attività) alla colonna 2 del rigo RE1 – Indicazione del codice “2” (cessazione dell’attività) nell’anno di chiusura della Partita IVA»

 

Pmi e franchigia IVA nell’Unione Europea

 

Franchigia IVA UE per le piccole imprese: soglie, requisiti, procedura di adesione, codice “EX”, comunicazioni trimestrali, cause di uscita e coordinamento con il forfetario

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 16 dicembre 2025: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime UE di franchigia IVA per le piccole imprese – Nuovo regime transfrontaliero di franchigia in materia di imposta sul valore aggiunto – Operatività dal 1° gennaio 2025, soglie (100.000 euro UE e limiti nazionali) – Modalità di accesso (comunicazione preventiva) e identificazione con suffisso “EX” – Obblighi informativi (comunicazioni trimestrali) -Cause di cessazione e coordinamento con il regime forfetario nazionale (modifiche L. n. 190/2014: non residenti UE/SEE e regole 75% reddito – Applicazione ai fini IVA del Titolo V-ter per soggetti UE stabiliti all’estero – Estensione della fattura semplificata ex art. 21-bis D.P.R. n. 633/1972 anche oltre i limiti – Necessità di monitoraggio “doppio binario” soglie UE/nazionali e soglie forfetario 85.000/100.000 euro di incassi) – Modifiche di coordinamento al D.P.R. n. 633/1972 (art. 19: detrazione/indetraibilità IVA per operazioni estere in regime transfrontaliero di franchigia) e al D.L. n. 41/1995 (regime del margine) – Disposizioni in materia di territorialità IVA per servizi e accesso a eventi trasmessi in streaming o resi virtualmente disponibili (interventi sull’art. 7-quinquies D.P.R. n. 633/1972)»

 

 

Legislazione

 

Saggio di interesse legale

 

Interessi legali: dal 2026 all’1,60 per cento

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2025: «Determinazione del saggio degli interessi legali per l’anno 2026»

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 40 del 2022

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

 

Commenti

 

Le definizioni agevolate delle controversie fiscali pendenti previste dalla legge di bilancio 2023
di Enrico Molteni

 

Giurisprudenza

 

Corte di Giustizia UE:

Frodi IVA – Regime probatorio

 

Il punto della Corte di giustizia Ue sull’onere della prova nelle frodi carosello, con particolare riguardo all’attribuzione della “conoscenza o conoscibilità” dell’evasione fiscale nelle filiere

Corte di Giustizia UE – Sezione X – Sentenza del 1° dicembre 2022, Causa C-512/21: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Controlli necessari e attribuzione della conoscenza dell’evasione fiscale nelle filiere – Soggetti passivi che commissionano a terzi varie parti del loro processo di acquisto o vendita – Diritto a detrazione dell’IVA – Determinazione del soggetto passivo – Principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità – Frode fiscale o frode carosello – Obbligo di diligenza del soggetto passivo – Ripartizione dell’onere della prova tra il soggetto passivo e l’amministrazione tributaria quando è presente il sospetto di frodi carosello – Presa in considerazione di una violazione degli obblighi derivanti da disposizioni nazionali e dal diritto dell’Unione relative alla sicurezza della catena alimentare – Mandato conferito dal soggetto passivo a un terzo per effettuare le operazioni soggette ad imposta – Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale – Diritto ad un processo equo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, CDFUE (vincolante con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009) – Interpretazione degli artt. 9, par. 1, 10, 167, 168, lett. a) e 178, lett. a) della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006»

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Valutazione delle rimanenze di magazzino

 

Magazzino. La valutazione delle rimanenze va effettuata al minore tra “costo” e “mercato”

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 35571 del 2 dicembre 2022: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Valutazione delle rimanenze di magazzino – Criteri – Art. 92, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 2426 c.c.»

 

Debiti tributari del “de cuius” – Rinunzia all’eredità

 

La “definitività” della pretesa impositiva irrilevante nei confronti del chiamato che ha rinunciato all’eredità. La successiva cartella va annullata

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 37064 del 19 dicembre 2022: «SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – Disposizioni generali – Delazione dell’eredità – Chiamato all’eredità – Avviso di accertamento dell’imposta – Omessa impugnazione – Rinuncia all’eredità legittimamente esercitata – Effetti – Debiti tributari del “de cuius” – Chiamato all’eredità rinunciante – Soggetto passivo dell’imposizione – Esclusione – Fondamento – Conseguenze – Possibilità del rinunciante di far valere, in sede di opposizione alla cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di responsabilità per il debito suddetto – Art. 521 c.c.»

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti – Prova della consapevolezza del contribuente

 

Fatture soggettivamente inesistenti. Il Fisco non può chiedere al contribuente-cessionario approfondite indagini (anche internazionali) proprie dell’A.F.

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Ancona – Sezione II – Sentenza n. 501 del 22 novembre 2022: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti – Prova della consapevolezza del contribuente – Necessità – Rilevanza che le caratteristiche della società fornitrice (Cartiera) siano state accertate soltanto a seguito di approfondite indagini da parte degli organi inquirenti – Potenzialità investigative approfondite sul fornitore non richiedibili al destinatario delle fatture soggettivamente inesistenti – Art. 2697 c.c. – Art. 2729 c.c. – Artt. 19, 21 e 54, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

 

Prassi

 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

 

Contenzioso tributario – Onere della prova

 

L’onere della prova nel processo tributario, a seguito della Legge 31 agosto 2022, n. 130

Documento di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 14 dicembre 2022

 

 

Legislazione

 

Saggio di interesse legale

 

Interessi legali: dal 2023 al 5 per cento

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2022: «Modifica del saggio degli interessi legali»

 

 

 

Registrazione del contratto di comodato

 

Registrare un contratto di comodato. Dal 20 dicembre nuovo servizio via web. La novità sarà presto estesa anche ad altri atti privati

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 dicembre 2022, prot. n. 465502/2022: «Approvazione del modello per la richiesta di registrazione in modalità telematica degli atti privati (modello RAP) e delle relative istruzioni»

 

 

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

 




Consiglio nazionale Commercialisti: ravvedimento operoso, ridurre il tasso degli interessi 

Il Consiglio nazionale scrive a Giorgetti e Leo. De Nuccio: “L’incremento del saggio degli interessi legali nel prossimo anno renderà più gravoso l’utilizzo dello strumento deflattivo e comporterà rilevanti effetti distorsivi”

 

Un intervento normativo che riduca il tasso degli interessi moratori da corrispondere in caso di ravvedimento operoso, eliminando il collegamento “al tasso legale” degli interessi.

È la richiesta formulata dal Consiglio nazionale dei commercialisti in una lettera inviata oggi al Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e al Viceministro Maurizio Leo.

Come ricorda nella missiva il presidente della categoria Elbano de Nuccio,

“il ravvedimento operoso è un importante e diffuso strumento di compliance che permette ai contribuenti di regolarizzare spontaneamente le violazioni tributarie commesse (tipicamente il ritardo nel pagamento) beneficiando di una riduzione delle sanzioni tanto maggiore quanto più celere e tempestiva è la regolarizzazione stessa. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, “Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno”.

Dal 1° gennaio 2022, il saggio degli interessi legali è pari all’1,25 per cento su base annua, per effetto del decreto del ministero dell’economia e delle finanze 13 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 297 del 15 dicembre 2021. Con il recente e analogo decreto ministeriale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile è stata fissata al 5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

“L’incremento del saggio degli interessi legali nel prossimo anno – afferma de Nuccio – oltre a rendere più gravoso l’utilizzo dello strumento deflattivo in oggetto con ripercussioni negative sulla compliance dei contribuenti, comporterà anche effetti distorsivi di particolare rilevanza. In caso, ad esempio, di versamento tardivo delle imposte entro un anno dalla scadenza originaria, è prevista la possibilità di regolarizzare la violazione, pagando, oltre alle imposte, una sanzione ridotta ad un ottavo del minimo, pari pertanto al 3,75 per cento (la sanzione ordinaria per omesso versamento è infatti pari al 30 per cento).

Alla sanzione così ridotta, vanno poi aggiunti, ai sensi del comma 2 del citato articolo 13, gli “interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno” che, nel 2023, saranno dovuti in misura pari al 5 per cento e, quindi, per un importo superiore, nel caso esemplificato, alle sanzioni contestualmente dovute per la regolarizzazione. Il che si traduce, evidentemente, in un paradosso che occorrerebbe evitare, anche per non scoraggiare l’utilizzo dell’istituto da parte dei contribuenti”.

Nella lettera, i commercialisti aggiungono che

“la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, in via di approvazione con l’articolo 47 della legge di bilancio per l’anno 2023, prevede la possibilità di estinguere i debiti senza alcun pagamento di sanzioni e interessi: ciò determina l’ulteriore iniquità che coloro che spontaneamente rimuovono le violazioni tributarie con il ravvedimento operoso (evitando quindi l’avvio dell’attività di riscossione) subirebbero un onere sensibilmente superiore rispetto a coloro che, viceversa, si trovano in situazioni di ritardo nei pagamenti decisamente più marcate, che hanno comportato l’iscrizione a ruolo del debito tributario”.

Infine, la categoria evidenzia che

“la misura del tasso legale è legata anche alle dinamiche inflazionistiche che, come noto, in questa fase economica sono strettamente connesse all’aumento dei prezzi delle materie prime (in particolare energetiche) che stanno già mettendo in grave difficoltà imprese e famiglie: l’incidenza degli interessi per perfezionare il ravvedimento operoso appare, quindi, come un’ulteriore gravosa conseguenza che amplifica gli effetti negativi del contesto economico generale”.

(Così, comunicato stampa Consiglio nazionale commercialisti del 19 dicembre 2022)




Tasso di interesse legale. Fissato al 5 per cento dal 1° gennaio 2023

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022, il Decreto Mef del 13 dicembre 2022 (di seguito riportato) che modifica del saggio di interesse legale.

 

Il testo del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 dicembre 2022, recante: «Modifica del saggio degli interessi legali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022

 

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l’art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno;

Visto il proprio decreto 13 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2021, n. 297, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata all’1,25 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2022;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d’inflazione annuo registrato;

Ravvisata l’esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l’attuale saggio degli interessi;

Decreta:
Art. 1

La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata al 5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2022

Il Ministro: Giorgetti




Tasso di interesse legale. Fissato all’1,25 per cento dal 1° gennaio 2022

 

 

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021, il Decreto Mef del 13 dicembre 2021 (di seguito riportato) che modifica del saggio di interesse legale.

    

Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 13 dicembre 2021, recante: «Modifica del saggio di interesse legale».

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021)

 

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

 

Visto l’art. 2, comma 185 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284, primo comma del codice civile, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno;

Visto il proprio decreto 11 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2020, n. 310, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata allo 0,01 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2021;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d’inflazione annuo registrato;

Ravvisata l’esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l’attuale saggio degli interessi;

Decreta:

Art. 1

La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata all’1,25 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2021

Il Ministro: Franco




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 30 del 2018

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Clicca qui per estendere il tuo abbonamento “Anteprima on line

 

È gratis per gli abbonati a “Finanza & Fisco”.

REGISTRATI SUBITO!

 

 

Commenti

Maggiori contributi INPS e premi assicurativi INAIL relativi ad annualità pregresse accertati in pendenza di ricorso. Effetti contabili e fiscali 
di Marco Orlandi

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
di Marco Peirolo

Variazione allo 0,8% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2019. Più costosi i ravvedimenti e le rate dei condoni ex D.L. n. 119/2018
di Enrico Molteni

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

 

Detrazione IVA su beni di terzi – Diritto – Condizioni

Lavori di abbellimento di locali di terzi condotti in locazione eseguiti al fine di ottimizzare le vendite. Non si può escludere la detraibilità dell’IVA

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile – Ordinanza n. 30218 del 22 novembre 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Determinazione dell’imposta – Detrazioni – Operazioni concernenti beni non di proprietà del soggetto passivo – Fattispecie – Lavori di ristrutturazione sostenuti con riguardo ad un immobile condotto in locazione da adibire a negozio di mobili – Detraibilità – Condizioni – Inerenza o strumentalità rispetto all’attività imprenditoriale esercitata o da avviare – Necessità – Artt. 19 e 19-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Territorialità dell’imposizione diretta – Presupposto della “base fissa per l’esercizio della sua attività”

Imponibilità del reddito di lavoro autonomo del professionista non residente. Elementi costitutivi del presupposto della “base fissa

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza n. 31447 del 5 dicembre 2018: «IMPOSTE SUI REDDITI – Territorialità dell’imposizione (accordi e convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni) -Convenzione Italia-Svizzera ratificata con L. 23/12/1978, n. 943 – Redditi conseguiti in Italia per attività professionali -Imponibilità a carico del non residente Svizzero – Presupposto della “base fissa per l’esercizio della sua attività” – Elementi costitutivi – Art. 23, comma 1, lett. d) del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 25, comma 2, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Prassi

 

Fatturazione Elettronica – Risposte a domande più frequenti

E-fattura. Le risposte ai quesiti su compilazione, emissione e trasmissione

Faq – Risposte a domande più frequenti in merito alla fatturazione elettronica – Agenzia delle Entrate – Aggiornamento del 21 dicembre 2018

 

Applicazione del principio di derivazione rafforzata – Deduzione di maggiori oneri contributivi sub iudice

Maggiori oneri contributivi pregressi contestati e sub iudice accertati a soggetti “OIC adopter” diversi dalle micro-imprese. Le Entrate intervengono sulla possibilità di deduzione di una quota “stimata” delle somme controverse

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 102 del 5 dicembre 2018: «IRES (Imposta sul reddito delle società) – Redditi di impresa – Soggetti che redigono il bilancio in base a codice civile, diverse dalle micro-imprese (Soggetti OIC adopter) – Deducibilità dei maggiori contributi INPS e premi assicurativi INAIL, oltre a sanzioni e interessi, accertati per anni pregressi, richiesti a seguito di ispezione congiunta dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, dell’INPS e dell’INAIL – Atti di recupero contestati e “sub iudice” – Analisi dei consulenti legali del contribuente riguardo al grado di sostenibilità della pretesa degli enti previdenziali e assicurativi – Esito – Probabilità del mancato riconoscimento delle pretese degli enti per una quota pari al 50 per cento delle somme richieste – Applicazione del principio di prudenza e certezza che informa le appostazioni di ordine civilistico – Applicazione del principio di derivazione rafforzata – Limiti – Conseguenze – Art. 83, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (come modificato dall’art. 13-bis del D.L 30/12/2016, n. 244, conv., con mod., dalla L. 27/02/2017, n. 19) – Artt. 107, comma 4, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Legislazione

Saggio di interesse legale

Interessi legali: dal 2019 allo 0,8 per cento

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2018: «Modifica del saggio di interesse legale»

 

Imposta di bollo su fatture elettroniche

Ridefinite le modalità di attuazione degli obblighi fiscali concernenti l’assolvimento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018: «Modifiche al decreto 17 giugno 2014, concernente le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche»

 

Fatturazione elettronica
Regole tecniche e disposizioni attuative

 

E-fattura. Le modifiche alle regole tecniche e alle modalità per il conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, prot.n. 524526/2018: «Modifiche ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e del 5 novembre 2018»

Il testo del Provvedimento del 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018 aggiornato con le modifiche apportate dal Provvedimento del 21 dicembre 2018, prot. n. 524526/2018

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018: «Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127»

Il testo del Provvedimento del 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018 aggiornato con le modifiche apportate dal Provvedimento del 21 dicembre 2018, prot. n. 524526/2018

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018: «Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica»

 

Servizi di pubblica utilità nei confronti di consumatori finali non soggetti passivi IVA regolati con contratti stipulati precedentemente al 1° gennaio 2005: codici identificativi univoci contrattuali – in luogo del codice fiscale – per compilare la fattura elettronica da trasmettere al SdI

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 dicembre 2018, prot. n. 527125/2018: «Modalità per l’emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio verso consumatori finali da parte dei soggetti passivi dell’IVA che offrono servizi disciplinati dai regolamenti di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366 e al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370, ai sensi dell’articolo 10-ter del decreto legge 23 ottobre 2018, come modificato dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136»

 

Avvertenze Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito