Transfer pricing. Le istruzione definitive sulla documentazione idonea per beneficiare della disapplicazione delle sanzioni in caso rettifica

Arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in tema di transfer pricing sulla documentazione idonea per il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati dalle multinazionali nelle operazioni con imprese associate. La circolare n. 15/E di oggi, che fa seguito al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 novembre 2020, tiene conto dei numerosi contributi inviati dagli operatori nell’ambito della consultazione pubblica che si è chiusa lo scorso 12 ottobre.

 

Il focus della disciplina

 

I contribuenti possono beneficiare della non applicazione della sanzione amministrativa per infedele dichiarazione (articolo 1, comma 6, e articolo 2, comma 4-ter, del Decreto legislativo n. 471/1997), derivanti da eventuali rettifiche del valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati, nel caso in cui sia resa disponibile all’Amministrazione finanziaria la documentazione prevista dal Provvedimento e tale documentazione venga valutata idonea da parte degli addetti alle attività di controllo.

 

Finalità e struttura della documentazione idonea

 

La circolare approfondisce le finalità e la struttura della documentazione idonea, con riguardo ai contenuti dei documenti denominati Masterfile e Documentazione Nazionale ed illustra inoltre gli aspetti riguardanti la documentazione relativa alle stabili organizzazioni, quella ritenuta idonea per le piccole e medie imprese e la documentazione da predisporre qualora i contribuenti scelgano l’approccio semplificato per valorizzare un’operazione infragruppo consistente nella prestazione di servizi a basso valore aggiunto.

 

Forme, estensione e condizioni di efficacia della documentazione

 

La circolare chiarisce i profili connessi alle forme, all’estensione e alle condizioni di efficacia della documentazione idonea. In tale ambito, è specificato che il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

Comunicazione del possesso

 

La circolare illustra gli aspetti riguardanti la comunicazione del possesso della documentazione idonea. A tal fine viene chiarito che la comunicazione può essere effettuata anche con la dichiarazione presentata entro novanta giorni dallo spirare del termine ordinario di presentazione, sia essa tardiva oppure integrativa/sostitutiva di quella già presentata; inoltre, ricorrendone le condizioni, il possesso della documentazione idonea può essere comunicato anche tardivamente avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrare 26 novembre 2021)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 15 E del 26 novembre 2021, con oggetto: «SANZIONI TRIBUTARIE – IMPOSTE SUI REDDITI – Norme generali sulle valutazioni – Prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni infragruppo – Chiarimenti in tema di documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati (transfer pricing documentationTP Doc) – Artt. 1, comma 6 e 2, comma 4-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 – Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 maggio 2018 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. 360494, del 23 novembre 2020»

 

Per saperne di più:

 

Adeguamento della disciplina nazionale in materia di prezzi di trasferimento. Le linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 110, comma 7 del TUIR

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 maggio 2018: «Linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 110, comma 7, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento»

 

Le modalità per ridurre possibili doppie imposizioni derivanti da rettifiche effettuate dal Fisco di uno Stato estero

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 maggio 2018, prot. n. 108954/2018: «Disposizioni per l’attuazione della disciplina di cui all’art. 31-quater, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall’art. 59 del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»

 

Transfer pricing trasparente con Masterfile e Documentazione Nazionale: la struttura della documentazione “salva-sanzione” in caso di verifica del Fisco

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 novembre 2020, prot. 360494/2020, recante: «Attuazione della disciplina di cui all’articolo 1, comma 6, e all’articolo 2, comma 4- ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 maggio 2018, recante le “Linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 110 comma 7 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento”»




Transfer pricing. In consultazione lo schema di circolare dell’Agenzia delle entrate

C’è tempo fino al 12 ottobre per l’invio di proposte e osservazioni

 

Da oggi (20 settembre 2021) e fino al 12 ottobre 2021 è aperta una consultazione pubblica per acquisire le osservazioni di operatori economici ed esperti sullo schema di circolare che fornisce chiarimenti su specifici aspetti relativi alla disciplina del Transfer pricing (prezzi di trasferimento praticati dalle multinazionali nelle operazioni con imprese associate). In particolare, il documento di prassi, disponibile in bozza sul sito dell’Agenzia, contiene indicazioni sulla documentazione idonea a verificare la conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi praticati nelle transazioni infragruppo.

 

Come inviare le proposte all’Agenzia

 

Osservazioni e proposte possono essere inviati fino al prossimo 12 ottobre all’indirizzo di posta elettronica dc.gci.settorecontrollo@agenziaentrate.it, secondo il seguente schema, utile ad agevolare l’esame dei contributi: Tematica – Paragrafo della circolare – Osservazione – Contributo – Finalità.

Una volta terminata la fase di consultazione pubblica, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà i commenti arrivati, fatta eccezione per quelli contenenti espressa richiesta di non divulgazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 20 settembre 2021)

 

Link alla bozza di circolare che fornisce chiarimenti su specifici aspetti relativi alla disciplina del Transfer pricing (prezzi di trasferimento praticati dalle multinazionali nelle operazioni con imprese associate).

Termine invio contributi: 12 ottobre 2021

Una volta terminata la fase della consultazione pubblica, l’Agenzia delle entrate pubblicherà i commenti pervenuti, con l’esclusione di quelli contenenti una espressa richiesta di non divulgazione.




Transfer pricing trasparente con Masterfile e Documentazione Nazionale: aggiornata la struttura della documentazione “salva-sanzione” in caso di verifica del Fisco

 

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. 360494, del 23 novembre 2020 aggiornate le disposizioni relative alla documentazione in materia di prezzi di trasferimento e stabiliti i requisiti di idoneità della stessa, in funzione dell’accesso al regime di cui agli artt. 1, comma 6, e 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471. Le disposizioni del nuovo provvedimento sostituiscono le indicazioni contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. 2010/137654, del 29 settembre 2010 e si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data della sua pubblicazione.

Si ricorda che il richiamato, l’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, prevede la non applicazione della sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, qualora il contribuente adotti un regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate. A tal fine, la documentazione così predisposta deve essere ritenuta idonea a consentire il riscontro della conformità al valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati. Con le stesse finalità di incremento della Tax Compliance, l’articolo 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 prevede la non applicazione della sanzione di cui al comma 2 del medesimo articolo in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’articolo 110, comma 7, del TUIR, da cui derivi la non corretta applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi passivi che eccede il valore normale previste per l’esercizio della ritenuta di cui all’articolo 25, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, qualora, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.

Il nuovo provvedimento trae origine dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 maggio 2018, recante: «Linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 110, comma 7, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento», il quale all’articolo 8 prevede che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, siano aggiornate le disposizioni relative alla documentazione in materia di prezzi di trasferimento e stabiliti i requisiti di idoneità della stessa, in funzione dell’accesso al regime di cui ai citati artt. 1, comma 6, e 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, «fermo restando che»: la documentazione deve essere considerata idonea in tutti i casi in cui fornisca agli organi di controllo le informazioni necessarie per una corretta analisi dei prezzi di trasferimento, a prescindere dalla scelta del metodo di valorizzazione delle operazioni controllate o dalla selezione dei soggetti o delle operazioni comparabili, e anche nel caso in cui contenga omissioni o inesattezze parziali che non pregiudicano l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. 360494, del 23 novembre 2020, recante: «Attuazione della disciplina di cui all’articolo 1, comma 6, e all’articolo 2, comma 4- ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 maggio 2018, recante le “Linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 110 comma 7 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento”»




Accordi fiscali di natura preventiva per le imprese con attività internazionale ex art. 31-ter del D.P.R. 600/1973. Approvate le disposizioni secondarie di attuazione

Approvate le disposizioni operative delle Entrate per le imprese che vogliono stipulare accordi preventivi con il Fisco per regolare in anticipo il trattamento fiscale di alcune operazioni transnazionali. Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2016, Prot. n. 2016/42295, vengono definite le modalità e i termini della procedura, introdotta dall’articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, cd. decreto “Internazionalizzazione” che contiene diverse misure per la crescita e lo sviluppo delle imprese volte a creare un contesto di maggiore certezza per le imprese operanti in Italia e a favorire una maggiore attrattività per i nuovi investitori esteri. In particolare, la procedura consente di stipulare accordi preventivi con riferimento ad alcuni ambiti come per esempio il regime del transfer pricing, l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali e la definizione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza. Il provvedimento sostituisce il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 luglio 2004 e trova applicazione dal 21 marzo 2016 data di pubblicazione nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, per effetto delle «disposizioni finali» si applica anche ai procedimenti volti alla stipula di accordi preventivi già avviati e non ancora conclusi alla citata data del 21 marzo 2016.

Quali imprese possono partecipare

Possono stipulare gli accordi preventivi le imprese con attività internazionale cioè:

 – le imprese residenti in Italia qualificabili come tali secondo la normativa in materia di imposte sui redditi e che, in alternativa o congiuntamente:

  • si trovino in una o più delle condizioni contenute nel comma 7 dell’articolo 110 del TUIR rispetto a società non residenti
  • abbiano il patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti oppure partecipino al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti
  • abbiano corrisposto a, o percepito da soggetti non residenti, dividendi, interessi, royalties o altri componenti reddituali
  • esercitino la propria attività attraverso una stabile organizzazione in un altro Stato;
  • si trovino nelle condizioni indicate agli articoli 166 o 166-bis del TUIR

 – le imprese non residenti che esercitano o abbiano intenzione di esercitare la propria attività nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione.

Gli ambiti degli accordi preventivi

 Le imprese possono accedere agli accordi per stabilire in anticipo la definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni infragruppo con società residenti all’estero (articolo 110, comma 7 del TUIR) e per definire l’applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti gli utili attribuiti alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa residente oppure alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente. Un altro ambito che può essere oggetto dell’accordo è quello relativo all’applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’erogazione a soggetti non residenti o la percezione da soggetti non residenti di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali. Gli accordi possono avere inoltre ad oggetto la definizione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza e la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

Come accedere alla procedura

Le imprese che vogliono stipulare gli accordi preventivi possono presentare una domanda all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali della Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate, Sezione di Roma o di Milano. Per agevolare il contribuente, l’istanza può essere presentata indifferentemente all’una o all’altra struttura e deve essere redatta in carta libera e inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite consegna diretta all’Ufficio. A seconda della tipologia della domanda presentata, il provvedimento specifica tutti gli elementi che le imprese devono indicare nell’istanza e lo svolgimento del procedimento.