Rottamazione-quinquies. Seconda rata entro il 30 settembre. Online il calendario con tutte le scadenze

Si avvicina la scadenza della seconda rata della Rottamazione-quinquies. Il termine di pagamento è fissato al prossimo 30 settembre e riguarda i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di Bilancio 2026.

 

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modulo allegato alla comunicazione delle somme dovute. I contribuenti che ne hanno necessità possono recuperare la comunicazione, con il dettaglio degli importi da versare e i moduli di pagamento, direttamente nell’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure riceverli via e-mail inviando una richiesta dall’area pubblica, senza necessità quindi di credenziali di accesso, allegando un documento di riconoscimento.

 

Le regole della decadenza

 

In vista del termine di pagamento, è importante ricordare che la Rottamazione-quinquies perde efficacia se, alla data di scadenza di una rata del piano, risultano due rate non saldate o versate solo parzialmente. Quindi, se al prossimo 30 settembre risultassero omessi o insufficienti i pagamenti relativi alle prime due rate (la precedente scadeva il 31 luglio), verrebbero meno i benefici della definizione agevolata.

La decadenza dalla Rottamazione-quinquies si verifica anche a seguito dell’omesso o insufficiente versamento dell’ultima rata del piano (se si è scelto il pagamento in due sole rate, la seconda da versare il 30 settembre è anche l’ultima), ma in questo caso saranno considerati tempestivi i versamenti effettuati entro i 5 giorni successivi alla data di scadenza, quindi entro il 5 ottobre. La legge prevede, infatti, che tale maggior termine di 5 giorni sia considerato nelle sole ipotesi di versamento in un’unica rata (che era previsto il 31 luglio 2026) o dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.

 

Come e dove pagare

 

È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPa, sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l’App Equiclick. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.

 

Scadenze sotto controllo con il calendario online

 

Per agevolare i contribuenti nella gestione dei pagamenti, sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione è disponibile un calendario completo con tutte le scadenze previste per la Rottamazione-quinquies e per le altre definizioni agevolate in corso, uno strumento utile che consente di tenere sotto controllo le date di interesse, salvarle come promemoria e, se si vuole, procedere direttamente al pagamento delle rate.

 

Cosa prevede la Rottamazione-quinquies

 

La definizione agevolata introdotta dalla Legge n.199/2025 (Legge di Bilancio 2026), alla quale si poteva aderire presentando domanda entro lo scorso 30 aprile 2026, presenta un ambito applicativo riferito esclusivamente a determinati carichi affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (imposte dichiarate ma non versate, omesso versamento dei contributi Inps diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture). La definizione agevolata consente di pagare il solo importo del debito residuo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere gli interessi e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale, e l’aggio. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture) non sono, invece, da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese le cosiddette “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate-Riscossione del 23 settembre 2026)




Rottamazione-quinquies, prima o unica rata in scadenza. Termine di pagamento anche per la quater e i riammessi

Al via la fase dei pagamenti per la Rottamazione-quinquies. Il prossimo 31 luglio è il termine fissato dalla legge per il versamento della prima o dell’unica rata della nuova definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di Bilancio 2026 e a cui era possibile aderire entro lo scorso mese di aprile. Sempre il 31 luglio è prevista la scadenza di pagamento della prossima rata sia della Rottamazione-quater sia dei piani di Riammissione alla stessa misura agevolativa.

 

Moduli di pagamento

 

Il pagamento deve essere effettuato utilizzando i moduli corrispondenti alla rata in scadenza. I contribuenti che hanno necessità di recuperare la Comunicazione delle somme dovute, con il dettaglio degli importi da versare e i moduli di pagamento, possono trovarne una copia direttamente nell’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it (a cui si accede con Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate) oppure riceverli via e-mail inviando una richiesta dall’area pubblica, senza necessità quindi di credenziali di accesso, allegando un documento di riconoscimento.

 

Come e dove pagare

 

È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPa, sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l’App Equiclick.

Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.

 

Rottamazione-quinquies: per la rata unica c’è tempo fino al 5 agosto

 

Per coloro che in fase di adesione alla Rottamazione-quinquies hanno scelto di pagare in unica soluzione, la legge prevede ulteriori 5 giorni di tolleranza e pertanto saranno considerati tempestivi i versamenti effettuati entro il 5 agosto 2026, oltre tale data si perderanno i benefici della definizione agevolata. Per coloro che, invece, hanno scelto un piano di pagamento rateale, la legge prevede l’inefficacia della Rottamazione-quinquies in caso di mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive. Si ricorda, infine che per l’ultima rata del piano, così come per la rata unica, sono concessi cinque giorni di tolleranza.

 

Cinque giorni di tolleranza anche per Rottamazione-quater e Riammissione

 

Il prossimo 31 luglio è anche il termine per i pagamenti della tredicesima rata della Rottamazione-quater (Legge di bilancio 2023) e della quinta rata dei piani di Riammissione alla definizione agevolata (Legge n. 15/2025). In entrambi i casi la legge prevede la possibilità di avvalersi di cinque giorni di tolleranza rispetto alla scadenza, grazie ai quali saranno ritenuti tempestivi i pagamenti effettuati entro il 5 agosto 2026. In caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e le somme già corrisposte saranno considerate a titolo di acconto su quanto dovuto.

 

Il calendario online con tutte le scadenze

 

Considerato il sovrapporsi di più provvedimenti, per facilitare i contribuenti nella gestione delle scadenze è disponibile sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione il calendario completo con tutti i termini di pagamento delle definizioni agevolate in corso, uno strumento utile per tenere sotto controllo le date di interesse, salvarle come promemoria direttamente sul calendario anche del proprio smartphone e, se si vuole, procedere direttamente al pagamento delle rate.(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 27 luglio 2026)




Copia della Comunicazione delle somme dovute e dei moduli di pagamento per completare l’adesione alla Rottamazione-quinquies. Online il servizio di richiesta

Dall’area pubblica del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione è possibile richiedere la copia della lettera con l’esito della domanda, gli importi dovuti, il piano delle rate e i moduli di pagamento. Prima o unica rata entro il 31 luglio 2026.

 

“Al via il servizio online per chiedere la copia della comunicazione delle somme dovute per la Rottamazione-quinquies, già resa disponibile nell’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione entro lo scorso 30 giugno. Da oggi, i contribuenti che non hanno la possibilità di accedere all’area riservata, hanno a disposizione uno strumento per ottenere, senza necessità di credenziali di accesso, la copia della lettera con gli importi e i moduli di pagamento della definizione agevolata delle cartelle, in vista della scadenza della prima o unica rata fissata al 31 luglio 2026.

Direttamente dall’area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it il servizio consente di inviare la richiesta con pochi e semplici passaggi: è sufficiente indicare il codice fiscale del contribuente che ha chiesto la definizione agevolata, allegare un documento di riconoscimento e inserire l’indirizzo email dove si vuole ricevere la copia della comunicazione delle somme dovute.

Un servizio che può risultare utile, in particolare, per le comunicazioni inviate tramite posta raccomandata o via pec, modalità previste per i contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione attraverso l’area pubblica del sito e che, pertanto, potrebbero non essere in possesso delle credenziali personali (per esempio Spid), necessarie per recuperare, in caso di necessità, la copia della comunicazione dall’area riservata.

 

Cosa contiene la comunicazione delle somme dovute

 

La comunicazione delle somme dovute fornisce l’esito di accoglimento o eventuale rigetto della domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies, un prospetto di sintesi con i carichi inseriti, gli importi da pagare, le scadenze di versamento delle rate e i moduli di pagamento. In base alla Legge di Bilancio 2026, che ha introdotto la nuova definizione agevolata delle cartelle, la comunicazione per coloro che hanno presentato la domanda tramite il servizio in area riservata è stata resa disponibile esclusivamente in quella stessa area a cui si accede tramite Spid, Cie, Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate. Invece, per i contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione attraverso l’area pubblica del sito, la comunicazione, oltre a essere presente nell’area riservata, è stata inviata anche con lettera raccomandata oppure tramite Pec, a seconda del domicilio indicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda.

 

Cosa prevede la Rottamazione-quinquies

 

Le comunicazioni delle somme dovute che Agenzia delle entrate-Riscossione ha messo a disposizione dei contribuenti riguardano la definizione agevolata introdotta dalla Legge n.199/2025 (Legge di Bilancio 2026) e alla quale si poteva aderire presentando domanda entro lo scorso 30 aprile 2026. Tale misura presenta un ambito applicativo riferito esclusivamente a determinati carichi affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (imposte dichiarate ma non versate, omesso versamento dei contributi Inps diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture). La definizione agevolata consente di pagare il solo importo del debito residuo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere gli interessi e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale, e l’aggio. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture) non sono, invece, da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese le cosiddette “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio”.

(Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate-Riscossione del 7 luglio 2026)

 

Documentazione Agenzia delle entrate-Riscossione.

 




Rottamazione-quinquies.  Comunicazioni di risposta con importi e rate da oggi disponibili  sul sito di agenzia Riscossione

Pronte le comunicazioni di risposta ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies entro il termine del 30 aprile 2026. Agenzia delle entrate-Riscossione ha messo a disposizione, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, le Comunicazioni delle somme dovute con l’esito della richiesta, il dettaglio degli importi da corrispondere e i moduli di pagamento delle rate.

Secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2026 che ha introdotto la nuova definizione agevolata delle cartelle, per coloro che hanno presentato la domanda tramite il servizio in area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, la Comunicazione è disponibile esclusivamente in quella stessa area, a cui si accede con le credenziali Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate. Invece, per i contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione attraverso l’area pubblica del sito, la Comunicazione, oltre a essere presente nell’area riservata, è inviata anche con lettera raccomandata oppure tramite Pec, a seconda del domicilio indicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda.

 

Somme dovute e moduli di pagamento

 

La Comunicazione delle somme dovute fornisce l’esito di accoglimento o eventuale rigetto della domanda, un prospetto di sintesi con i carichi inseriti, gli importi da pagare ai fini della definizione agevolata e le scadenze di versamento delle rate. I contribuenti hanno potuto scegliere, in fase di adesione, se pagare in un’unica soluzione o in un numero massimo di 54 rate bimestrali in 9 anni, tenuto conto che l’importo minimo della rata non può essere inferiore a 100 euro.

Il pagamento della prima o unica rata deve essere effettuato entro il 31 luglio 2026.

Alla Comunicazione delle somme dovute sono allegati i moduli di pagamento relativi alle prime dieci rate del piano di definizione agevolata. Nel caso in cui l’importo dovuto sia ripartito in più di dieci rate, gli ulteriori moduli di pagamento saranno presto disponibili sempre nell’area riservata del sito e, soltanto a coloro che hanno presentato la domanda attraverso l’area pubblica, saranno anche inviati, prima della scadenza dell’undicesima rata, al domicilio indicato nella domanda di adesione.

 

I servizi online: domiciliazione delle rate e ContiTu

 

La Comunicazione delle somme dovute contiene anche le informazioni per chiedere l’attivazione dell’addebito diretto delle rate della Definizione agevolata sul conto corrente. Oltre che allo sportello, è possibile richiederle la domiciliazione anche utilizzando il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” presente nell’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione. Al via anche ContiTu, il servizio disponibile nell’area pubblica del sito, che consente di scegliere di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella Comunicazione delle somme dovute.

 

Cosa prevede la Rottamazione-quinquies.

 

Le Comunicazioni delle somme dovute che Agenzia delle entrate-Riscossione ha messo a disposizione dei contribuenti riguardano la definizione agevolata introdotta dalla Legge n.199/2025 (Legge di Bilancio 2026) e alla quale si poteva aderire presentando domanda entro lo scorso 30 aprile 2026. Tale misura presenta un ambito applicativo riferito esclusivamente a determinati carichi affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (imposte dichiarate ma non versate, omesso versamento dei contributi Inps diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture). La definizione agevolata consente di pagare il solo importo del debito residuo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere gli interessi e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale, e l’aggio. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture) non sono, invece, da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese le cosiddette “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 23 giugno 2026)

 

Dove trovare la Comunicazione

Per coloro che hanno presentato la domanda di adesione nell’area riservata del sito, la “Comunicazione” con i relativi moduli di pagamento, è resa disponibile esclusivamente all’interno della propria area riservata, in conformità a quanto previsto dalla legge.

Invece, per coloro che hanno presentato la domanda di adesione utilizzando il servizio nell’area pubblica del sito, la “Comunicazione“, oltre a essere disponibile nella propria area riservata, è inoltre inviata al domicilio (casella PEC o indirizzo “fisico”) indicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda.

Tipologie di “Comunicazione”
AT – Accoglimento totale della richiesta: i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono interamente “definibili” e quindi nella lettera è indicato l’importo da pagare a titolo di Rottamazione-quinquies.

AP – Accoglimento parziale della richiesta: i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono in parte “definibili” e in parte “non definibili” e quindi nella lettera è indicato l’importo da pagare a titolo di Rottamazione-quinquies, nonché, per i debiti non rientranti nella misura agevolativa, il relativo importo e le motivazioni di esclusione.

AD – i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono interamente “definibili” e per gli stessi non vi è alcun importo da pagare a titolo di Rottamazione-quinquies.

AX – i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono in parte “definibili” e per gli stessi non vi è alcun importo da pagare a titolo di Rottamazione-quinquies; per i restanti debiti contenuti nella domanda e “non definibili” vengono indicati il relativo importo e le motivazioni di esclusione.

RI – Rigetto: i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata non sono “definibili” e nella lettera sono indicati il relativo importo e le motivazioni di esclusione dalla Rottamazione-quinquies.

Le “Comunicazioni” di accoglimento che prevedono un importo da pagare a titolo di Rottamazione-quinquies (lettere tipo AT e AP) contengono il piano con la ripartizione dell’importo dovuto in base alla soluzione di pagamento scelta al momento dell’adesione (unica soluzione ovvero soluzione rateale fino ad un massimo di 54 rate).

Nel caso in cui la ripartizione scelta al momento dell’adesione determini rate di importo inferiore al limite di 100 euro previsto dalla legge, il numero delle rate nel quale è suddiviso l’importo dovuto a titolo di Definizione è ridotto d’ufficio nella misura strettamente necessaria a garantire il rispetto di tale importo minimo per ciascuna rata. In tal caso, la Comunicazione delle somme dovute reca un numero di rate così rideterminato.

A tali “Comunicazioni” sono, inoltre, allegati i moduli di pagamento relativi alle prime dieci rate del piano di Definizione agevolata.

Nel caso in cui l’importo dovuto sia ripartito in più di dieci rate:

  • i moduli di pagamento relativi alle rate successive saranno resi disponibili nell’area riservata del sito;
  • soltanto a coloro che hanno presentato la domanda utilizzando il servizio nell’area pubblica del sito, gli stessi moduli saranno anche inviati, prima della scadenza dell’undicesima rata, al domicilio indicato nella domanda di adesione.

Se intendi pagare in forma agevolata soltanto alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella Comunicazione delle somme dovute, utilizza il servizio “ContiTu“.

 

Documentazione Agenzia delle entrate-Riscossione.

 




Conversione in legge per il decreto fiscale (D.L. n. 38/2026). In arrivo la Rottamazione degli enti territoriali

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22/05/2026, la Legge n. 88/2026, di conversione del D.L. n. 38/2026, che introduce importanti novità in materia fiscale.

In particolare, l’articolo 10-quinquies, prevede l’estensione della Definizione agevolata delle cartelle (cosiddetta Rottamazione-quinquies) anche a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al dicembre 2023 dalle Regioni e dagli enti locali.

L’applicazione della misura agevolativa è subordinata all’adozione da parte dell’ente interessato, secondo le forme prescritte dalla legislazione vigente, di un apposito provvedimento da pubblicare sul proprio sito istituzionale e trasmettere ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2026 secondo le modalità che la stessa Agenzia pubblicherà sul proprio sito internet, entro il 15 giugno 2026.

 

Cosa prevede la Rottamazione degli enti territoriali

 

Si applicano le disposizioni inerenti la Rottamazione-quinquies previste dall’art. 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con le seguenti deroghe:

  • la dichiarazione di adesione potrà essere presentata tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026, con le modalità esclusivamente telematiche che Agenzia delle entrate pubblicherà sul proprio sito internet entro il 15 settembre 2026;
  • entro il 15 settembre 2026 Agenzia delle entrate-Riscossione renderà disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
  • il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
  • l’Agente della riscossione comunica l’ammontare delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata entro il 31 dicembre 2026;
  • gli effetti sulle dilazioni, di cui all’articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 gennaio 2027;
  • per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. (Cosi, comunicazione del 25 maggio 2025 pubblicata sul portale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione)



SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 34/35 del 2025

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Speciale – Manovra 2026

 

 

La Legge di Bilancio 2026

 

 

La guida alla normativa

Comma per comma, l’analisi normativa delle più rilevanti misure introdotte dalla Legge di bilancio 2026 per imprese, professionisti e contribuenti

 

La guida ricostruisce la portata applicativa delle principali disposizioni fiscali della L. n. 199/2025, con rinvio puntuale ai singoli commi e alle relative decorrenze.

Tra le misure esaminate nel nuovo numero.

IRPEF: riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota del secondo scaglione e meccanismo di sterilizzazione del beneficio per i redditi complessivi superiori a 200.000 euro.

Lavoro dipendente: imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi contrattuali del settore privato; nuova disciplina agevolata per premi di risultato, partecipazione agli utili, maggiorazioni e indennità.

Buoni pasto elettronici: innalzamento da 8 a 10 euro della soglia giornaliera non imponibile.

Agricoltura ed energia: proroga dell’agevolazione IRPEF per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e IAP; revisione del regime per la produzione di energia da impianti fotovoltaici.

Locazioni brevi: cedolare secca applicabile solo fino a due appartamenti per periodo d’imposta; dal terzo immobile opera la presunzione di attività imprenditoriale.

Bonus edilizi: proroga per il 2026 delle detrazioni per recupero edilizio, riqualificazione energetica, sismabonus e bonus mobili, alle condizioni già previste per il 2025.

Forfetario, criptoattività e Tobin Tax: proroga delle condizioni reddituali di accesso al regime forfetario; interventi sulle criptoattività; aumento dell’aliquota dell’imposta sulle transazioni finanziarie.

Assegnazione agevolata ed estromissione: riproposizione del regime di assegnazione agevolata dei beni ai soci e dell’estromissione agevolata degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale.

Plusvalenze e riserve: stretta sulla rateizzazione delle plusvalenze sui beni d’impresa; riapertura dei termini per l’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta.

IRAP e dividendi: revisione del trattamento IRAP dei dividendi infra-UE/SEE per banche e assicurazioni e nuova disciplina delle istanze di rimborso; modifiche al regime di esclusione per dividendi e plusvalenze da strumenti partecipativi.

Banche e intermediari: nuova disciplina della deducibilità delle svalutazioni su crediti nei primi due stadi di rischio IFRS 9; facoltà di valutazione dei titoli per i soggetti non IAS adopter; incremento dell’aliquota IRAP per enti creditizi e imprese di assicurazione.

Riscossione e IVA: rottamazione-quinquies, definizioni agevolate regionali e locali, nuova liquidazione IVA in caso di dichiarazioni omesse, contrasto alle indebite compensazioni ed estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Investimenti e incentivi: nuovo iperammortamento 2026-2028, crediti d’imposta per ZES unica, ZLS e investimenti nei settori agricolo, forestale, pesca e acquacoltura.

IMU enti non commerciali: disposizioni di interpretazione autentica sull’esenzione per immobili posseduti e utilizzati per attività assistenziali, sanitarie e didattiche svolte con modalità non commerciali.

La guida dedica ampio spazio ai commi 438-443 sull’estensione del credito d’imposta ZES unica agli anni 2026, 2027 e 2028, nonché ai commi 448-452 sul credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti realizzati nel 2025 nella ZES unica.

L’analisi tiene conto dei primi provvedimenti attuativi già richiamati nel fascicolo, tra cui:

  • il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2026, prot. n. 3882/2026, che approva i modelli di “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica” e di “Comunicazione integrativa”, con relative istruzioni, per gli anni 2026, 2027 e 2028; l’indicazione delle finestre temporali annuali per la trasmissione delle comunicazioni preventive (31 marzo – 30 maggio di ciascun anno) e delle comunicazioni integrative, da inviare a pena di decadenza;
  • il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 febbraio 2026, prot. n. 56564/2026, relativo al modello per la “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti nella ZES unica”, con trasmissione telematica prevista dal 15 aprile al 15 maggio 2026; i chiarimenti su rideterminazione, decadenza, utilizzo in compensazione, limiti complessivi del beneficio e coordinamento con il credito principale già richiesto nel 2025.

 

Vedi anche:

Legge di bilancio 2026, in arrivo disposizioni correttive: differimento del contributo sulle piccole spedizioni, norma transitoria sulle permute IVA e revisione della disciplina dell’iperammortamento

Con un comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze annunciato un intervento correttivo sulla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 ...

 

 

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Rottamazione-quinquies: ambito applicativo, servizio on-line e prime Faq (Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – art. 1, commi 82-101)

È on-line il servizio per presentare la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies. Contestualmente sono state pubblicate le prime Faq.

Con le Faq sull’ambito applicativo e l’implementazione del servizio digitale completata la prima fase operativa. Da ora i contribuenti/intermediari possono già verificare i carichi definibili e trasmettere l’istanza. Termine per l’adesione: 30 aprile 2026. La Comunicazione delle somme dovute sarà inviata entro il 30 giugno 2026. 

 

 

 

 Ambito applicativo

 

Rientrano i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:

• imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR n. 633/1972);

• contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;

• sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture).

Purché riferiti alle fattispecie sopra elencate rientrano nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies anche i carichi già oggetto di precedenti definizioni agevolate decadute, nonché nella rottamazione-quater (o riammissione) decaduta alla data 30/9/2025.

Si tratta delle prime tre rottamazioni o del “Saldo e stralcio” per i quali si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze e della Rottamazione-quater o della Riammissione alla Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici della misura agevolativa, in quanto non tutte le rate scadute alla medesima data risultano regolarmente versate.

Esclusioni. Restano fuori i debiti da accertamento, i carichi affidati da enti locali/Regioni (es. TARI, bollo regionale) e i carichi inseriti in piani quater per i quali tutte le rate scadute al 30/09/2025 risultano versate.

 

Come si aderisce: servizio on-line attivo

 

Domanda telematica entro 30 aprile 2026 sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione.

È possibile presentare la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet.

Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:

  • in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi nonché, per i professionisti e le imprese, anche con le credenziali di Agenzia delle Entrate, indicando i documenti (cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell’INPS) per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata senza necessità di allegare la documentazione di riconoscimento;
  • in area pubblica compilando l’apposito form in ogni sua parte e allegando la prevista documentazione di riconoscimento.

Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail (non PEC), per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.

 

Effetti della presentazione della domanda

 

In seguito alla presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Rottamazione-quinquies:

  • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
  • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della

Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 nonché per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

La comunicazione di accoglimento/diniego con scadenze e moduli per il pagamento arriva entro 30/6/2026 (in area riservata se l’istanza è stata presentata lì).

Inoltre, la norma prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies, per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della misura agevolativa siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata del 31 luglio 2026, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
Alla stessa data (31 luglio 2026), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la Rottamazione-quinquies sono automaticamente revocate.

 

Quanto si paga

 

La norma prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Per le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture), la Rottamazione-quinquies si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

 

 Calendario e rate

 

Unica soluzione entro 31/07/2026 oppure fino a 54 rate bimestrali (9 anni).

La legge prevede il pagamento in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:
• la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
• dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
• dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

Ciascuna rata non può essere di importo inferiore a 100 euro e, nel caso di pagamento rateale, si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.
I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2026 unitamente ai moduli di pagamento.

 

Decadenza, tolleranza e conseguenze

 

Nel caso in cui si sia optato per il pagamento in un’unica soluzione, l’omesso o insufficiente pagamento delle somme dovute per la Definizione agevolata entro la scadenza del 31 luglio 2026, determina l’inefficacia della misura agevolativa e quindi la perdita dei benefici della Rottamazione-quinquies.

Nel caso di pagamento rateale, la legge concede al contribuente di rimanere in arretrato con una rata del proprio piano dei pagamenti senza incorrere nella decadenza della Definizione agevolata.

Nel prosieguo dei versamenti, quando il soggetto effettuerà il pagamento della rata successiva a quella saltata, la somma versata andrà a coprire la rata precedente rimasta integralmente/parzialmente non pagata.

Facciamo un esempio:

nel caso di una Rottamazione-quinquies dilazionata in tre rate, se il contribuente versa la prima e la terza rata (che è anche l’ultima) saltando la seconda che resta non pagata, il versamento dell’ultima rata (cioè la terza) verrà imputato sulla precedente (la seconda) e quindi, dal punto di vista sostanziale, rimarrà non pagata la terza.

Di conseguenza, configurandosi il caso di mancato versamento dell’ultima rata, ciò determinerà, come previsto dalla legge, la decadenza dal beneficio della Rottamazione-quinquies e la ripresa delle attività di recupero.

In sintesi, si decade se:

(i) non si paga la prima e unica rata (31/07/2026);

(ii) nel piano rateale si saltano due rate anche non consecutive oppure l’ultima rata.

Tolleranza: è consentito restare in arretrato con una rata (purché non l’ultima); il pagamento successivo copre quella arretrata. 

In caso di decadenza: i versamenti restano acconti, riprendono prescrizione/decadenza, ripartono le azioni cautelari/esecutive; i carichi non sono più rateizzabili ex art. 19 DPR 602/1973.

 

Rateazioni pregresse

 

La domanda sospende fino al 31/07/2026 le rateazioni in corso riferite a carichi “definibili”; alla stessa data, se la domanda è accolta, i piani sono revocati. Se nello stesso piano ci sono anche carichi non definibili, la sospensione vale solo per quelli definibili; per gli altri si prosegue il pagamento (Paga on-line/EquiClick/sportelli).

 

Vedi anche:

 

Comunicato stampa del 20 gennaio 2026 dell’Agenzia delle entrate-Riscossione

 

Al via la Rottamazione-quinquies, online il servizio per presentare la richiesta sul sito di riscossione anche il prospetto dei debiti rottamabili

 

Al via la nuova Definizione agevolata delle cartelle. Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibili sul proprio sito internet le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione alla cosiddetta Rottamazione-quinquies, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026. La richiesta deve essere trasmessa in via telematica entro il prossimo 30 aprile. Per agevolare i contribuenti nella fase di adesione, è possibile individuare fin d’ora i debiti che possono essere “rottamati”, considerato che la nuova misura agevolativa, rispetto alle precedenti, presenta un ambito applicativo riferito esclusivamente a determinati carichi affidati in riscossione (imposte dichiarate ma non versate, omesso versamento dei contributi Inps diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture). A tal fine, a coloro che presentano la domanda direttamente dall’area riservata del sito, il servizio già propone i soli debiti “rottamabili”. Inoltre, Agenzia delle entrate-Riscossione ha anche messo a disposizione il servizio online che consente di chiedere il prospetto informativo con l’elenco dei carichi che possono essere “rottamati” e il corrispondente importo dovuto in misura agevolata.

Sempre sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it è possibile consultare le risposte alle domande più frequenti (Faq) sulla nuova Definizione agevolata, tra cui quelle relative alle altre novità più rilevanti rispetto alle edizioni precedenti, come la possibilità di effettuare i pagamenti in un arco temporale più ampio (fino a 9 anni in 54 rate bimestrali) e le casistiche previste dalla legge in tema di decadenza.

 

Come presentare la domanda

 

I contribuenti possono presentare la dichiarazione di adesione nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies)” presente sia in area riservata sia in area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. In area riservata – a cui si accede con Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate – il servizio propone in automatico l’elenco dei carichi “rottamabili”, con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta. È necessario sempre indicare se si intende pagare in un’unica soluzione oppure a rate. Al riguardo la legge prevede che, in caso di pagamento dilazionato, l’importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a 100 euro. In alternativa, la domanda di adesione può essere presentata attraverso il servizio disponibile nell’area pubblica del sito, senza la necessità di credenziali di accesso ma allegando la documentazione di riconoscimento. Nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies)” si deve compilare la domanda inserendo, tra l’altro, i numeri identificativi dei documenti che si vogliono includere nella richiesta (cartelle di pagamento o avvisi di addebito dell’Inps), la soluzione con la quale si intende effettuare il pagamento e un indirizzo e-mail dove ottenere la ricevuta di presentazione. Agenzia delle entrate-Riscossione renderà disponibile entro il 30 giugno 2026 la Comunicazione delle somme dovute con l’esito della domanda, gli importi da versare ai fini della definizione e i moduli di pagamento.

 

Come ottenere il prospetto informativo

 

È possibile richiedere il prospetto informativo direttamente dall’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, nella sezione “Definizione agevolata”, compilando l’apposita schermata. Il sistema invierà, entro le successive 12 ore, una e-mail all’indirizzo indicato, con il link per scaricare il prospetto entro 5 giorni. In alternativa, il prospetto informativo può essere richiesto nell’area pubblica del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, compilando il form disponibile nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione quinquies)” e allegando la documentazione di riconoscimento. In questo caso, dopo la convalida della domanda e la presa in carico da parte degli uffici, se la documentazione allegata è corretta, il contribuente riceverà una e-mail con il link per scaricare, entro 5 giorni, il prospetto informativo.

 

Cosa prevede la nuova Definizione agevolata

 

La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) stabilisce la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 che derivano dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatici e formali sulle dichiarazioni (articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/73 e agli articoli 54-bis e 54-ter del DPR n. 633/72) o dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Rientrano nell’ambito applicativo anche le sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture). Sono ammessi alla Rottamazione-quinquies, purché rientranti nelle suddette fattispecie, anche i debiti già oggetto delle precedenti tre rottamazioni o del “saldo e stralcio” per i quali i contribuenti sono incorsi nella decadenza, nonché quelli già oggetto della Rottamazione-quater (e relativa riammissione) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici.

La norma, invece, esclude i debiti già ricompresi in piani di pagamento della Rottamazione-quater (e relativa riammissione) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.

La Definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere gli interessi e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale, e l’aggio.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada dalle competenti amministrazioni dello Stato non sono, invece, da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 54 rate bimestrali in 9 anni, di pari ammontare, con la rata che non potrà essere inferiore all’importo minimo di 100 euro. La scadenza della prima o unica rata è fissata al 31 luglio 2026.

La Definizione agevolata risulterà inefficace a seguito di mancato o insufficiente versamento della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento, oppure di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano. (Così, comunicato stampa 20 gennaio 2026 dell’Agenzia delle entrate-Riscossione).

 

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Legge Bilancio 2026: tutte le misure fiscali in versione ufficiale tra rimodulazioni, rottamazioni, proroghe e crediti d’imposta

Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 42/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 30 dicembre 2025, la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028».

 

 

Legge di Bilancio 2026 “ufficiale” si compone di un unico articolo di 973 commi che recano la prima sezione e di successivi articoli dal 2 al 21 recanti la seconda sezione.

Di seguito, si elencano i principali interventi in materia fiscale e agevolazioni a imprese.

  • la revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, volta a ridurre dal 35 al 33 per cento la seconda aliquota dell’IRPEF, prevedendo un meccanismo diretto a sterilizzare il beneficio fiscale per i percettori di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro (commi 3 e 4);
  • la revisione dell’imposta sostitutiva al 5 per cento per i lavoratori dipendenti privati, sugli incrementi retributivi corrisposti in attuazione dei contratti collettivi degli anni 2024, 2025 e 2026, la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle forme di partecipazione agli utili d’impresa ad 1 punto percentuale e l’innalzamento del limite annuo dell’imponibile ammesso al regime tributario in oggetto a 5.000 euro, l’introduzione per l’anno 2026 di un’imposta sostitutiva con aliquota al 15 per cento per le maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanali e indennità inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro (commi 7-12);
  • l’estensione all’anno 2026 una norma transitoria, già posta per l’anno 2025, che prevede, per i dividendi corrisposti (nel relativo anno) ai lavoratori dipendenti e derivanti dalle azioni attribuite dalle aziende in sostituzione di premi di risultato, il computo nella base imponibile delle imposte sui redditi nella misura pari al 50 per cento, ad esclusione della quota di tali dividendi eccedente il limite di 1.500 euro, per la quale resta ferma l’inclusione integrale nell’imponibile (comma 13);
  • incremento da 8 a 10 euro il valore monetario non imponibile dei “buoni pasto” elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti (comma 14);
  • l’estensione a tutto il 2026 del regime di agevolazione IRPEF 2025 dei redditi dominicali e agrari dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola già previsto, con alcune limitazioni, per gli anni 2024 e 2025 (comma 15);
  • la modifica della disciplina sulle locazioni brevi che nel confermare l’applicazione dell’aliquota ridotta al 21 per cento al primo immobile posseduto e quella del 26 per cento al secondo immobile, rende obbligatoria la qualificazione come attività d’impresa dal terzo immobile locato e non più, come nel precedente regime, dal quinto (comma 17);
  • il sostegno ai dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale, riconoscendo il trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento della retribuzione lorda, per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno (commi 18-21);
  • la proroga per tutto l’anno 2026 il regime fiscale più favorevole, previsto fino all’anno 2025 dalla legge di bilancio 2025, con riferimento agli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico (ecobonus) agli interventi di ristrutturazione edilizia, e a quelli in materia antisismica (sismabonus). Viene inoltre prorogato per l’anno 2026, alle medesime condizioni dell’anno 2025, il cosiddetto bonus mobili (comma 22);
  • incremento da 200.000 a 300.000 euro dell’importo dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia successivamente alla data di entrata in vigore della norma in esame. La norma eleva inoltre da 25.000 euro a 50.000 euro l’importo ridotto dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati dai familiari per i quali il soggetto principale ha fatto richiesta (commi 25-26);
  • l’estensione per l’anno 2026 della modifica introdotta dalla legge di bilancio 2025 che ha elevato da 30 mila euro a 35 mila euro la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l’accesso al regime forfetario (comma 27);
  • esclusione dall’incremento al 33 per cento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sui proventi derivanti dalla detenzione di criptoattività, le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro. Per tali prodotti l’aliquota dell’imposta resta al 26 per cento (comma 28);.
  • il raddoppio delle aliquote dell’imposta sulle transazioni finanziarie, cosiddetta Tobin tax.  Si aumenta l’aliquota della cosiddetta Tobin Tax sia con riferimento al trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi (dallo 0,2 allo 0,4 per cento) sia con riferimento alle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari (dallo 0,02 allo 0,04 per cento) – (commi 29-31);
  • la riproposizione del regime fiscale temporaneo di “assegnazione agevolata” di beni ai soci. Per le società commerciali che assegnano o cedono beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci entro il 30 settembre 2026 versano in due rate un’imposta sostitutiva pari all’8 per cento (ovvero pari al 10,5 per cento se la società non è operativa) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni. Il medesimo regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2026. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria dell’utile e delle riserve di utili (commi 35 -40);
  • la riproposizione, per le imprese individuali, la facoltà di estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali, includendovi anche i beni posseduti al 30 settembre 2025, a condizione che l’esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2026 e il 31 maggio 2026 (comma 41);
  • la modifica alla tassazione delle plusvalenze nell’ambito della disciplina del reddito di impresa. Prevista la possibilità di rateizzare la tassazione delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali viene mantenuta solo per le plusvalenze:
    • derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stata posseduta per un periodo non inferiore a 3 anni;
    • realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.

    Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime PEX, devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in  cui sono realizzate (commi 42-43);

  • la riproposizione dell’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta, previo pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 10 per cento. Prevista la possibilità di affrancare, in tutto o in parte, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 (commi 44 e 45);
  • la revisione della disciplina dei dividendi infra-UE IRAP e della disciplina delle istanze di rimborso. Previsto che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025, i dividendi infra-UE o SEE (con cui l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni) percepiti da banche, intermediari finanziari ed imprese di assicurazione italiane non concorrono a formare la base imponibile IRAP nella misura del 95 per cento del loro ammontare, a condizione che:
    (a) si detenga una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili;
    (b) la società che distribuisce utili rivesta una delle forme previste nell’allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE;
    (c) la società che distribuisce utili risieda, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell’Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell’Unione europea;
    (d) la società che distribuisce è soggetta, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta direttiva;
    (e) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno;
    (f) deve trattarsi di dividendi provenienti da società ed enti non residenti relativi a titoli e strumenti finanziari per i quali nello Stato estero di residenza del soggetto emittente è prevista l’indeducibilità della relativa remunerazione dal reddito.
    Per i precedenti periodi di imposta, si riconosce la possibilità di presentare istanza di rimborso dell’IRAP riferita all’eccedenza rispetto al 5 per cento dei dividendi – perciò l’IRAP pagata sul 45 per cento di tali dividendi – che hanno concorso a formare il rispettivo valore della produzione netta, purché alla data del 1° gennaio 2026 sia ancora in corso il termine decadenziale di 48 mesi (commi 46-50);
  • gli interventi sul regime dei dividendi, con particolare riguardo all’accesso al “regime di esclusione”. Limitato l’accesso al c.d. “regime di esclusione” (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES) ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro. Il medesimo requisito dimensionale trova applicazione anche con riguardo alle plusvalenze derivanti da partecipazioni in “regime di esenzione o PEX” (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES). Inoltre, anche per l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta (1,20 per cento) sui dividendi corrisposti a società o enti non residenti soggetti all’imposta sui redditi in Stati membri UE o aderenti all’accordo SEE – ivi residenti – è necessario che le relative partecipazioni siano detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro. Le nuove disposizioni trovano applicazione alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026 (commi 51-55);
  • le modifiche al regime della deducibilità delle svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese. Disposto per gli intermediari finanziari una deroga al regime di deducibilità integrale – nell’esercizio di rilevazione contabile – delle svalutazioni e perdite attese su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 1986 e, come risulta dalla modifica dell’articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 446 del 1997 (“decreto IRAP”). Nello specifico, si stabilisce che, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successi 3 (periodi d’imposta 2026-2029, per gli intermediari finanziari con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), per i crediti verso la clientela del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dal modello di rilevazione delle perdite attese di cui all’IFRS 9 (c.d. “Expected loss model o ECL”) sono deducibili, ai fini IRES e IRAP, in quote costanti, nell’esercizio di iscrizione in bilancio e nei 4 successivi (commi 56-58);
  • modifiche dell’imposizione fiscale sulle assicurazioni (Imposta sui premi assicurativi) dei rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione (commi 59-64);
  • modifiche in tema di valutazione di talune tipologie di titoli da parte di soggetti che non adottano i principi contabili internazionali. Si consente ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione in bilancio, con l’obbligo, in tal caso, di destinare una riserva indisponibile di utili. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali, l’IVASS è demandato alla definizione, con proprio regolamento, delle modalità attuative e applicative di tale facoltà (commi  65-67);
  • l’introduzione di alcune modifiche relative alla disciplina del contributo straordinario sui margini di interesse (extraprofitti) delle banche (commi 68-73);
  • l’aumento di 2 punti percentuali dell’aliquota IRAP per banche e assicurazioni (commi 74 e 75)
  • la sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA (commi 76-81);
  • le misure di definizione agevolata (cd. Rottamazione-quinquies) dei carichi affidati all’agente della riscossione. Si consente ai contribuenti di estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. I commi 83 e 84 disciplinano le modalità di pagamento delle somme di cui al comma 82, consentendo il pagamento in un’unica soluzione o in 54 rate bimestrali di pari importo. I commi da 85 a 88 specificano la procedura per l’adesione alla definizione agevolata. I commi 89 e 90 recano alcune precisazioni riguardanti la determinazione delle somme da versare e gli importi eventualmente già versati. Il comma 91 elenca gli effetti derivanti dalla presentazione della dichiarazione relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto. Il comma 92 prevede che, entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione comunichi ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, quello delle singole rate e la data di scadenza di ciascuna di esse. Il comma 93 dettaglia le modalità con cui il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato. Il comma 94 definisce gli effetti della definizione agevolata sulle dilazioni operanti da una data antecedente rispetto alla domanda e sulle procedure esecutive precedentemente avviate. Il comma 95 disciplina il caso di inadempienza nel pagamento delle rate. Il comma 96 riguarda i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano in procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori nell’ambito di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, di ristrutturazione dei debiti del consumatore e dei relativi familiari e di concordato minore. Il comma 97 limita l’applicazione della definizione agevolata ai soli interessi nel caso delle violazioni del codice della strada. Il comma 98 prevede l’applicazione della disciplina dei crediti prededucibili alle somme occorrenti per aderire alla definizione agevolata. Il comma 99 consente di estinguere anche i debiti relativi a precedenti definizioni agevolate per i quali si è determinata l’inefficacia della relativa definizione. Il comma 100 esclude invece dalla facoltà di estinzione i debiti inclusi nella c.d. “rottamazione-quater” per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data. Il comma 101, infine, disciplina gli effetti della definizione agevolata per i bilanci dell’agente della riscossione e degli enti creditori. (commi  82-101);

 

Cosa prevede la nuova Definizione agevolata delle cartelle
(“Rottamazione-quinquies”)

 

I contribuenti che sceglieranno di aderire alla nuova misura agevolativa avranno la possibilità di estinguere il proprio debito, senza corrispondere interessi e sanzioni, interessi di mora e aggio.

 

Ambito di applicazione

 

La “Rottamazione-quinquies” riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:

  • imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dell’amministrazione finanziaria di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, e agli articoli 54-bis e 54-ter del DPR n. 633 del 1972;
  • contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Sono ammessi alla nuova “Rottamazione” anche coloro che hanno già aderito a una precedente misura agevolativa ma sono decaduti, purché i carichi siano quelli ricompresi nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”.

Attenzione: la norma, invece, esclude dalla nuova “Rottamazione” i debiti che, seppur rientranti nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”, sono ricompresi in piani di pagamento della “Rottamazione-quater” per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.

 

Come e quando presentare la domanda

 

I contribuenti potranno presentare la domanda di adesione entro il 30 aprile 2026 con le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle entrate-Riscossione pubblicherà sul proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:

  • la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
  • dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
  • dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

Nel caso di pagamento rateale si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026 (comma 84).

 

Decadenza e perdita dei benefici

 

La “Rottamazione-quinquies” risulterà inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute, in caso di omesso ovvero insufficiente versamento dell’unica rata scelta per effettuare il pagamento (da pagare entro il 31 luglio 2026).

Inoltre, nel caso di pagamento rateale, la decadenza dalla “Rottamazione-quinquies” interverrà in caso di omesso ovvero insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano.

 

 

  • le misure per la definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali. Introdotte una serie di norme dirette ad attribuire alle regioni e agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente tipologie di definizione agevolata in attuazione dell’autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali (comma 102). Tale facoltà riguarda anche i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente (comma 103), nonché i casi in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata (comma 104). I commi 105, 106 e 107 fissano le condizioni che le regioni e gli enti locali devono rispettare nell’introdurre misure di definizione agevolata. Il comma 108 disciplina l’efficacia dei regolamenti degli enti locali relativi alla definizione agevolata. Il comma 109 estende la facoltà di regioni ed enti locali di adottare forme di definizione agevolata anche alle entrate di natura patrimoniale. Il comma 110 abroga l’articolo 13 della legge finanziaria 2003 limitatamente alla facoltà prevista per 18 le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi (commi da 102-110);
  • le misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto. Si inseriscono nuove procedure per contrastare l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione, comunicazione e versamento di IVA e per estendere la ritenuta d’acconto ai contribuenti esercenti attività di impresa. In base a una nuova liquidazione automatizzata, le dichiarazioni IVA presentate senza i quadri necessari a liquidare le imposte dovute sono equiparate a omesse dichiarazioni. L’ambito di applicazione della ritenuta a titolo d’acconto viene estesa ai contribuenti esercenti attività di impresa, con una ritenuta pari allo 0,5 per cento per l’anno 2028 e dell’uno per cento a decorrere dall’anno 2029 (commi 111-115);
  • le misure di contrasto alle indebite compensazioni. Si interviene sulla soglia prevista per poter accedere alle compensazioni di crediti nelle deleghe di pagamento da parte di contribuenti con importi iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per importi superiori a 50.000 euro, la previgente soglia era di 100.000 euro, (comma 116);
  • l’estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Si interviene sulla disciplina della fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, permettendo all’Agente della riscossione di avvalersi dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo, in modo da migliorare l’efficacia dei pignoramenti presso terzi (commi 117 -118);
  • l’aumento progressivo negli anni 2026-2028 dell’importo minimo fisso delle accise su sigarette, sigaretti e tabacco trinciato e la modifica delle aliquote dell’accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante (commi 119-124 e 129);
  • il differimento al 1° gennaio 2027 dell’entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax (minori entrate per 385 milioni nel 2026, (comma 125);
  • l’introduzione di un contributo, pari a 2 euro, a carico delle spedizioni di valore inferiore a 150 euro in arrivo dai Paesi terzi. Istituito un contributo – pari a 2 euro – per le spese amministrative doganali a carico delle spedizioni in arrivo da Paesi non appartenenti all’UE dal valore dichiarato non superiore a 150 euro. Il tributo è riscosso dall’Agenzia delle dogane e monopoli all’atto dell’importazione definitiva delle suddette merci (commi 126-128);
  • allineamento delle accise sulla benzina e sul gasolio usato come carburante. Si parifica le aliquote dell’accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, portandole entrambe a 672,90 euro per 1.000 litri. Di conseguenza, soppresso il meccanismo di avvicinamento graduale istituito con l’articolo 3 del decreto legislativo n. 43 del 2025. Esclusi, inoltre, i carburanti utilizzati a scopi agricoli e industriali dall’aumento dell’accisa e mantiene il regime favorevole – con accisa ridotta – per i biocarburanti (comma 129);
  • limiti alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. Introdotte delle innovazioni con riguardo ai limiti di deducibilità delle svalutazioni dei titoli obbligazionari. Nello specifico, per i soggetti OIC, le svalutazioni delle obbligazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili nei limiti della media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre, per i titoli negoziati in mercati regolamentati ovvero applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento desunto dall’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano (c.d. “MOT”) dell’ultimo semestre, per gli altri titoli non quotati. Con riferimento ai titoli obbligazionari che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, invece, si introduce un criterio analogo a quello previsto per i titoli del circolante, ovverosia che le svalutazioni di tali titoli sono deducibili nei limiti dell’andamento del MOT registrato negli ultimi 6 mesi. Tale disposizione trova applicazione anche per i soggetti IAS/IFRS con riferimento ai titoli obbligazionari che non sono detenuti per scopi di negoziazione; in tal caso si precisa che le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico (comma 130);
  • modificate le regole di determinazione del reddito d’impresa. Introdotte, in via sperimentale per il 2026 – istituendo un monitoraggio mediante indicazione in un apposito campo della dichiarazione dei redditi –  le seguenti disposizioni: il regime fiscale della rivendita delle azioni proprie (comma 131, lettera a)); la deduzione di oneri connessi a piani di stock option (comma 131, lettera b)); e la deduzione del costo dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita (comma 131, lettera c)). Ai sensi del comma 132, le operazioni di cui al comma 131, lettere da a) a c), dovranno essere indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi (comma 131-132);
  • limiti alla deducibilità degli interessi passivi. La disposizione introduce una deduzione forfetaria “a scalare” dal 96 per cento al 99 per cento degli interessi passivi per gli intermediari finanziari, con alcune eccezioni, per i periodi d’imposta dal 2026 al 2029. Dal periodo d’imposta 2030 tali soggetti riprendono a dedurre integralmente gli interessi passivi. Il comma 134 conferma le regole di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti partecipanti al consolidato. Il comma 135, stabilisce che per le banche e gli altri enti e società finanziari, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura di cui al comma 132. Il comma 136 dispone sugli acconti in modo da generare per ciascun periodo d’imposta effetti solo sui versamenti a saldo (commi 133-136);
  • modifiche alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario. Si esclude, a determinate condizioni, l’applicazione di un’aliquota d’imposta addizionale del 10 per cento sugli emolumenti variabili eccedenti il triplo della parte fissa della retribuzione dei manager del settore finanziario (comma 137);
  • modifiche al calcolo della base imponibile IVA per obbligazioni permutative e dazioni di pagamento. Novellato il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per far sì che la base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sia calcolata sulla base dei costi sostenuti dal cedente o prestatore (commi 138-139);
  • estensione dell’obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di intermediazione commerciale. Modificato il D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 per includere alcuni soggetti attualmente esentati (agenzie di viaggio e turismo; agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei; agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni rese direttamente) nell’obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari. Il comma 142 chiarisce che la normativa in via di approvazione sarà applicata a partire dalle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026  (commi 140-142);
  • l’innalzamento dell’aliquota d’imposta concernente la rivalutazione di terreni e partecipazioni dal 18 al 21 per cento (comma 144);
  • esenzione dall’imposta di bollo su alcuni contratti di credito. Introdotta l’esenzione dall’imposta di bollo sui contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro 3 mesi dall’utilizzo delle somme. Le nuove disposizioni  si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026 (commi 145-146);
  • la detassazione del trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche (commi 237-239);
  • la rimodulazione del sistema di finanziamento dell’AGCOM attraverso un contributo annuale di natura tributaria (commi 273-275);
  • la maggiorazione dell’ammortamento ai fini IRES e IRPEF per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. Riproposta la disciplina della maggiorazione dell’ammortamento, ai fini IRES ed IRPEF, per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”, effettuati dalle imprese dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Gli elenchi dei beni materiali e immateriali agevolabili  sono aggiornati ed inseriti, rispettivamente, agli Allegati IV e V della legge in esame. La maggiorazione da applicare al costo degli investimenti è pari a: (i) 180 per cento, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; (ii) 100 per cento, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; (iii) 50 per cento, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. Sono altresì definite le imprese escluse dalla percezione del beneficio e la modalità di accesso allo stesso e viene precisato che il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni salvo che in specifiche ipotesi (in particolare, sono esclusi gli investimenti che beneficiano del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali nuovi secondo il modello industria 4.0). Si riconosce la fruizione del beneficio sulle quote residue, qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifichi il realizzo, a titolo oneroso, del bene oggetto di agevolazione o la destinazione dello stesso a strutture produttive ubicate all’estero. A tal fine, è necessario che l’impresa provveda alla sostituzione del bene originario con un bene materiale strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori (commi 427-436);
  • l’estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d’imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028 e l’introduzione di un contributo aggiuntivo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro il 15 novembre 2025 nella ZES unica Mezzogiorno, riconoscendo per il 2026 un’integrazione pari al 14,6189% dell’importo già richiesto a condizione che l’impresa non abbia fruito del credito Transizione 5.0.  I commi 438-447, estendono agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d’imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028. Il limite di spesa per il riconoscimento di tale credito d’imposta è fissato nel limite di 2,3 miliardi per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028 (comma 438). Il comma 439 pone in capo agli operatori economici interessati specifici obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate circa le spese ammissibili. Con ulteriore comunicazione integrativa all’Agenzia delle entrate, corredata dalla documentazione indicata dalla disposizione in esame, i richiedenti devono attestare, a pena di rigetto della comunicazione, l’avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati. Il comma 440 demanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione dei profili attuativi inerenti ai suddetti obblighi di comunicazione. Il comma 441 reca disposizioni che mirano ad assicurare il rispetto del limite di spesa. Il comma 442 specifica ulteriori contenuti del suddetto provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Il comma 443 specifica la disciplina applicabile per tutto quanto non previsto dalle disposizioni in esame.
    Il comma 444 estende per gli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d’imposta per le imprese che operano o si insediano nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) nel limite di spesa di 100 milioni di euro all’anno. Il comma 445 disciplina i relativi obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’ammontare delle spese ammissibili che gli operatori economici prevedono di affrontare. Con ulteriore comunicazione integrativa all’Agenzia delle entrate i richiedenti devono attestare, a pena di rigetto della comunicazione, l’avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati. Il comma 446 demanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione dei profili attuativi inerenti ai suddetti obblighi di comunicazione. Il comma 447 reca disposizioni che mirano ad assicurare il rispetto del limite di spesa. I commi da 448 a 452, introducono un contributo aggiuntivo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro il 15 novembre 2025 nella ZES unica Mezzogiorno, riconoscendo per il 2026 un’integrazione pari al 14,6189% dell’importo già richiesto con dichiarazione integrativa inviata tra il 18 novembre e 2 dicembre 2025, a condizione che l’impresa non abbia fruito del credito Transizione 5.0 per almeno uno degli investimenti indicati. Il contributo aggiuntivo è richiesto con comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate ed è utilizzabile solo in compensazione nell’anno 2026. Inoltre, la somma tra credito “principale” e integrativo non può superare l’importo originariamente richiesto e sono previste regole sulla rideterminazione e decadenza proporzionale in caso di perdita dei requisiti o di dichiarazioni non veritiere (commi 438-452);
  • l’istituzione nel Lazio di Zone franche doganali intercluse all’interno di aree portuali, retroportuali, piattaforme logistiche e agglomerati industriali (comma 453);
  • il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura per investimenti in beni strumentali. Si prevede che alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla legge in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 28 settembre 2028 sia concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino a 1 milione di euro nei limiti di spesa precisati al comma 457. (commi 454-459)
  • la rimodulazione del credito d’imposta riconosciuto alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura operanti nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica). I commi 460 e 461 intervengono in materia di credito d’imposta “ZES unica per l’agricoltura, la pesca e l’acquacoltura” rideterminando, rispettivamente nelle percentuali del 58,7839 per cento e del 58,6102 per cento le percentuali del 15,2538% e del 18,4805 per cento che erano state individuate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate il 12 dicembre del 2025. Tali percentuali si riferiscono agli investimenti effettuati nel primo caso dalle micro imprese e dalle piccole medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e, nel secondo caso, dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Sulla base dei dati forniti nella relazione tecnica gli oneri finanziari derivanti dalla rideterminazione in questione risultano pari a 133,289 milioni di euro per l’anno 2025. Il comma 462 prevede l’estensione del contributo sotto forma di credito d’imposta alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali site nella ZES Unica, di cui al comma 1 dell’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 all’anno 2026, finanziandolo. Prevede inoltre che siano agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024 e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2026, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.Il comma 463 prevede che per l’anno 2026 gli operatori economici comunichino all’Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre del 2026. Altresì, gli stessi dovranno comunicare, dal 20 novembre 2026 al 2 dicembre 2026, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026, a pena di decadenza dall’agevolazione. Tali comunicazioni avverranno attraverso un modello di comunicazione approvato dal direttore dell’agenzia delle entrate (commi 460-466);
  • il sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese (cd. nuova Sabatini), per ulteriori 200 milioni nel 2026 e 450 milioni nel 2027 (comma 468);
  • la possibilità di aumentare l’imposta di soggiorno, per i comuni presso i quali può essere istituita, anche nell’anno 2026 (comma 683-684);
  • misure fiscali di agevolazione sulle utenze, sulle rate dei mutui e sui finanziamenti nelle zone interessate da eventi sismici 2016 e 2017 (commi 574-579);
  • proroga delle esenzioni relative a fabbricati interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in Italia centrale (comma 580);
  • proroga termini in materia di Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia (comma 591);
  • esenzione IMU per eventi sismici del 2022 e 2023 nelle regioni Marche e Umbria (comma 595);
  • proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell’addizionale regionale e comunale dell’IRPEF (commi 649-650);
  • proroga del termine per i provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva (comma 677);
  • previsione che le PA verifichino la regolarità fiscale degli esercenti di arti e professioni per l’attività professionale svolta presso le medesime, prima dell’erogazione delle somme previste. Si specifica che le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di un importo fino a cinquemila euro agli esercenti di arti e professioni per l’attività professionale svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, verificano se i medesimi beneficiari siano inadempienti all’obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare. In caso affermativo, il relativo pagamento da parte delle citate amministrazioni andrà in favore:

a) dell’agente della riscossione, fino al completamento del debito rimanente;

b) del beneficiario, nel caso in cui parte delle somme superino l’ammontare del debito.

La disposizione in commento, aggiungendo il comma 1-ter all’articolo 48-bis del D.P.R. 602 del 1972, si applica a decorrere dal 15 giugno 2026 (comma 725);

  • l’introduzione di un acconto sul contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti, pari all’85% dell’importo versato nell’anno precedente, da versare entro il 16 novembre, che costituirà un credito che potrà essere scomputato dai pagamenti dovuti, allo stesso titolo, a partire dal febbraio dell’anno successivo (comma 772);
  • disposizioni di interpretazione autentica in relazione all’esenzione IMU sugli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali e delle attività sanitarie, nonché di attività didattiche (commi 853-856).
  • modifiche dell’aliquota dell’accisa sulla birra. In particolare, ridetermina nelle seguenti misure l’accisa:
    • per gli anni 2026 e 2027: 2,98 euro per ettolitro e per grado-Plato;
    • per gli anni 2028 e successivi: 2,99 euro per ettolitro e per grado-Plato.

Con riferimento al 2026 e 2027 l’aliquota risulta così diminuita rispetto alla misura di euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato attualmente in vigore (comma 859);

  • proroga il credito di imposta previsto dalla legge di bilancio 2020 per le attività di design e ideazione estetica per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro. Il credito d’imposta di cui al presente comma è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2026. Il comma 926 reca la copertura degli oneri mediante riduzione del fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo nel settore della microelettronica (commi 925-926)
  • modifiche al regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee. Il comma 932, introduce la regione di raccolta tra gli elementi che il documento emesso dal soggetto acquirente di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali, nelle ipotesi nelle quali non trovi applicazione la ritenuta a titolo d’imposta prevista dalla legislazione vigente, deve necessariamente contenere. Si stabilisce che per le operazioni di acquisto di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali effettuate senza l’applicazione della ritenuta il soggetto acquirente emette un documento d’acquisto dal quale deve risultare anche la regione di raccolta dei prodotti in oggetto (comma 932);
  • interventi sulla disciplina del c.d. tax free shopping, ossia lo sgravio dell’IVA sulle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare per i soggetti domiciliati e residenti al di fuori dello spazio UE. I commi 934-936, demandano a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con l’Agenzia delle entrate, la definizione di modalità semplificate di rimborso dell’IVA all’uscita dal territorio doganale, con validazione unica per le fatture elettroniche intestate allo stesso cessionario. Altresì, estendono da quattro a sei mesi il termine per la restituzione al cedente della fattura vistata in dogana (commi 934-936);
  • introduzione di benefici finanziari sotto forma di credito d’imposta per le cd. imprese energivore (commi 962-965).

 

Scarica il testo:
è disponibile il testo integrale della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199), pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie generale n. 301 del 30 dicembre 2025, Suppl. ord. n. 42).

Link al testo della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028». Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 42/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 30 dicembre 2025.

 

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 24 del 2025

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Gli approfondimenti

 

La rottamazione-quinquies: prima lettura dell’art. 23 DdL Bilancio 2026
di Enrico Molteni

Il testo dell’articolo 23, rubricato: «Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione» del Disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» – (Sezione I del disegno di legge A.S. n. 1689)

 

La nuova L. n. 212 del 2000 è un autentico capolavoro di inestimabile ed infungibile valore culturale: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

Principio del contraddittorio – Schema d’atto

 

L’obbligo dello schema d’atto tradotto in giurisprudenza

 

Schema d’atto obbligatorio e supporto tecnico MiSE nei recuperi R&S: fuori dall’eccezione del 6-bis i crediti non “oggettivamente inesistenti”

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Gorizia – Sezione II – Sentenza n. 26 dell’11 marzo 2025: «ATTO DI RECUPERO – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – Principio del contraddittorio – Atti recanti una pretesa impositiva notificati dopo il 30 aprile 2024 – Interpretazione autentica ex art. 7-bis, D.L. 29/03/2024, n. 39 – Qualificazione del caso concreto come credito “inesistente” – Esclusione – Ragioni – Le contestazioni si fondano su interpretazioni delle disposizioni o valutazioni tecnico-contabili – Conseguenze – Applicabilità dell’obbligo di schema d’atto – Omissione -Conseguenze – Annullabilità dell’atto – Riflessi sui termini di accertamento – Raddoppio escluso se manca l’oggettiva inesistenza – Art. 6-bis, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 7-bis, comma 1, del D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L. 23/05/2024, n. 67 • AGEVOLAZIONI FISCALI – Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo (crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo maturati nel 2015 e nel 2016) – Disconoscimento, da parte dell’Ufficio, del credito d’imposta da ricerca e sviluppo di cui al D.L. n. 145 del 2013 – “Manuale di Frascati” – Non applicabile “ante 2020” – Attività ammissibili anche se di “miglioramento”, purché non “ordinarie o periodiche” (art. 3, commi 4 e 5, D.L. n. 145/2013) – Valutazioni tecnico-scientifiche – Necessità di un adeguato supporto tecnico (parere MiSE, oggi MIMIT, ex art. 8, comma 2, D.M. 27/05/2015) in presenza di questioni complesse – Difetto di istruttoria e motivazione dell’Ufficio – Illegittimità dell’atto»

 

Nuovo contraddittorio preventivo. Solo se l’invito ex D.Lgs. n. 218/97, è stato notificato (non solo emesso) prima del 30 aprile 2024 l’obbligo dello schema di atto non si applica

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Siracusa – Sezione III – Sentenza n. 1326 del 24 giugno 2025: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – Principio del contraddittorio – Atti recanti una pretesa impositiva – Avviso di accertamento fondato su processo verbale di constatazione (PVC) a cui ha fatto seguito ex D.Lgs. 218/97 un invito al contraddittorio per l’attivazione del procedimento con adesione spedito il 29.04.2024, è notificato (però) il 02.05.2024 – Applicabilità del nuovo principio del contraddittorio ex art. 6-bis della L. 212/2000 ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L. 23/05/2024, n. 67, secondo cui le nuove disposizioni non si applicano agli atti preceduti da un invito ai sensi del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218, emesso prima del 30.04.2024 – Ragioni – L’invito al contraddittorio va classificato come atto “recettizio” – Indispensabilità dell’espletamento di una fase preliminare, pre-accertativa ovvero pre-decisionale, mediante l’emissione, da parte dell’ente impositore, dello schema d’atto – Affermazione – Omissione – Conseguenze – Annullabilità dell’atto -Equipollenza invito/schema d’atto – Esclusione – Prova di resistenza – Necessità – Esclusione – Art. 6-bis, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Obbligo di motivazione “rafforzata” in caso di presentazione di osservazioni da parte del contribuente a seguito della comunicazione dello schema d’atto ex art. 6-bis L. n. 212/2000

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Foggia – Sezione I – Sentenza n. 1484 del 30 giugno 2025: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – Principio del contraddittorio – Atti recanti una pretesa impositiva – Schema d’atto ex art. 6-bis L. 212/2000 – Avviso notificato il 04.10.2024 – Presentazione di osservazioni da parte del contribuente – Obbligo di motivazione “rafforzata” dell’atto impositivi impugnabile con specifico riferimento alle osservazioni del contribuente – Sussistenza – Omissione – Conseguenze – Annullabilità dell’atto – Art. 6-bis, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Motivazione rafforzata da 6-bis: sul diritto bastano le ragioni essenziali; i fatti prevalgono ex art. 7, comma 1-bis dello Statuto

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Padova – Sezione I – Sentenza n. 402 del 31 luglio 2025: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – Principio del contraddittorio – Atti recanti una pretesa impositiva notificati dopo il 30.04.2024 – Art. 6-bis L. n. 212/2000 – Schema d’atto e controdeduzioni – Obbligo di motivazione “rafforzata” dell’atto impositivo finale – Osservazioni del contribuente limitate a profili giuridici – Confutazione da parte dell’Ufficio – Sufficienza dell’indicazione delle ragioni giuridiche essenziali (anche per relationem a principi e precedenti) – Confutazione analitica – Non necessità – Condizioni – Diversamente, la motivazione “rafforzata” deve prioritariamente presidiare i fatti posti a base della pretesa – La motivazione deve confrontarsi specificamente con essi, anche alla luce del nuovo art. 7, comma 1-bis, L n. 212/2000, che cristallizza fatti e mezzi di prova e ne impedisce modifiche postume – Legittimità dell’avviso – Art. 7, comma 1-bis, L 27/07/2000, n. 212 – Art. 6-bis, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Schema d’atto. L’obbligo si estende anche ai tributi locali, inclusa la TARI, ogni qualvolta l’atto impositivo non presenti natura automatizzata o di pronta liquidazione

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Chieti – Sezione I – Sentenza n. 393 dell’11 agosto 2025: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – TRIBUTI LOCALI – Principio del contraddittorio – Atti recanti una pretesa impositiva – Atti impositivi emessi dopo il 30 aprile 2024 – Applicabilità – Art. 6-bis della L. 27/07/2000, n. 212 – Ambito di applicazione del contraddittorio preventivo ex art. 6-bis, dello Statuto del contribuente – Avviso di accertamento relativo alla TARI concernente l’anno d’imposta 2019 – Natura automatizzata e di pronta liquidazione e, come tale, non soggetto a contraddittorio obbligatorio – Esclusione – Avviso di accertamento con cui è stato determinato l’an debeatur dell’imposizione – Avviso di accertamento non preceduto dallo schema d’atto dall’art. 6-bis L n. 212/2000 – Indispensabilità dell’espletamento di una fase preliminare, pre-accertativa ovvero pre-decisionale, mediante l’emissione, da parte dell’ente impositore, dello schema d’atto – Omissione – Conseguenze – Illegittimità dell’atto gravato – Prova di resistenza – Necessità – Esclusione»

 

 

Prassi

 

 

Principio del contraddittorio

 

 

Il contraddittorio anticipato nell’accertamento tributario

Documento di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 20 ottobre 2025

 

 

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Il Disegno di legge di Bilancio 2026 è stato firmato in serata dal Capo dello Stato | Il testo sarà trasmesso al Senato nei prossimi giorni

Aggiornamento del 28 ottobre 2026

Il disegno di legge di Bilancio 2026 presentato al Senato

Il testo del DDL-Disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» – (Sezione I del disegno di legge A.S. n. 1689) – DDL n. 1689 (TOMO II)

Le relazioni del Ddl bilancio 2026

Le relazioni (illustrativa e tecnica) al disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» – (Sezione I del disegno di legge A.S. n. 1689) – DDL n. 1689 – Testo correlato 1689 (TOMO I) – Relazione illustrativa – Relazione tecnica

Vedi anche:

I – Disegno di Legge di Bilancio 2026 (A.S. 1689). Una prima analisi delle norme fiscali del Titolo II e Capo I del Titolo VI

II – Assegnazioni/estromissioni, rateazione plusvalenze, affrancamento riserve, dividendi e interventi su IRAP e DTA/IFRS 9. Le misure contenute negli articoli da 14 a 22 del disegno di legge di Bilancio 2026

III – Rottamazione-quinquies, pignoramenti presso terzi rafforzati, liquidazione IVA automatizzata, permute IVA/operazioni tra collegati, compensazioni e limite 50.000, reddito d’impresa e deduzione marchi/avviamento/immateriali. Le misure contenute negli articoli da 23 a 36 del disegno di legge di Bilancio 2026

III – Rottamazione-quinquies, pignoramenti presso terzi rafforzati, liquidazione IVA automatizzata, permute IVA/operazioni tra collegati, compensazioni e limite 50.000, reddito d’impresa e deduzione marchi/avviamento/immateriali. Le misure contenute negli articoli da 23 a 36 del disegno di legge di Bilancio 2026

 

 

Il Disegno di legge di Bilancio 2026 è stato bollinato dalla Ragioneria di Stato e firmato in serata dal Capo dello Stato; il testo sarà trasmesso al Senato nei prossimi giorni. La versione bollinata porta il totale a 154 articoli (la prima bozza si fermava a 137).  

 

Affitti brevi: cosa cambia nell’art. 7

 

Nel testo bollinato l’intervento sulle locazioni brevi non alza in generale la cedolare al 26% sul “primo immobile”, ma condiziona l’aliquota ridotta al 21% a un requisito ben preciso: vale solo per una unità immobiliare indicata in dichiarazione a condizione che, nel periodo d’imposta, su quell’unità non siano stati conclusi contratti tramite intermediari immobiliari o portali telematici. In pratica:

  • 21% se il contribuente non usa intermediari/portali per l’unità prescelta;
  • 26% negli altri casi.

La nuova formulazione non cambia la sostanza del precedente, considerato che i contratti di locazione breve sono per la maggior parte conclusi tra proprietari e conduttori per il tramite di portali e intermediari online.

 

 

 

 

Preleva il testo del Disegno di legge di Bilancio 2026  bollinato dalla Ragioneria di Stato e firmato in serata dal Capo dello Stato

 

 




Il testo della bozza del disegno di legge di Bilancio 2026 e focus sulla novità fiscali

Aggiornamento del 28 ottobre 2026

Il disegno di legge di Bilancio 2026 presentato al Senato

Il testo del DDL-Disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» – (Sezione I del disegno di legge A.S. n. 1689) – DDL n. 1689 (TOMO II)

Le relazioni del Ddl bilancio 2026

Le relazioni (illustrativa e tecnica) al disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» – (Sezione I del disegno di legge A.S. n. 1689) – DDL n. 1689 – Testo correlato 1689 (TOMO I) – Relazione illustrativa – Relazione tecnica

 

Vedi anche:

I – Disegno di Legge di Bilancio 2026 (A.S. 1689). Una prima analisi delle norme fiscali del Titolo II e Capo I del Titolo VI

II – Assegnazioni/estromissioni, rateazione plusvalenze, affrancamento riserve, dividendi e interventi su IRAP e DTA/IFRS 9. Le misure contenute negli articoli da 14 a 22 del disegno di legge di Bilancio 2026

III – Rottamazione-quinquies, pignoramenti presso terzi rafforzati, liquidazione IVA automatizzata, permute IVA/operazioni tra collegati, compensazioni e limite 50.000, reddito d’impresa e deduzione marchi/avviamento/immateriali. Le misure contenute negli articoli da 23 a 36 del disegno di legge di Bilancio 2026

III – Rottamazione-quinquies, pignoramenti presso terzi rafforzati, liquidazione IVA automatizzata, permute IVA/operazioni tra collegati, compensazioni e limite 50.000, reddito d’impresa e deduzione marchi/avviamento/immateriali. Le misure contenute negli articoli da 23 a 36 del disegno di legge di Bilancio 2026

 

 

 

 

 

Si pubblica una bozza del disegno di legge di Bilancio 2026, che sarà trasmessa nei prossimi giorni al Parlamento.

La bozza è strutturata in più Titoli: dai risultati differenziali del bilancio dello Stato alle misure fiscali, del lavoro e previdenza, fino a sanità, crescita e investimenti, istruzione e cultura, calamità ed emergenze, enti territoriali, livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e revisione della spesa.

Il testo pubblicato ha natura meramente ricognitiva e potrà essere oggetto di modifiche prima della trasmissione al parlamento.

 

Sul versante fiscale, il Ddl tra l’altro, prevede:

Art. 9 – Detrazioni edilizie/energetiche: rimodulazione delle aliquote: 36 per cento per spese 2025-2026 e 30 per cento per il 2027; per le tipologie al 50 per cento conferma del 50 per cento per 2025–2026 e 36 per cento nel 2027. Estesa al 2026 la finestra prevista da commi correlati dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013.

Art. 11 – “Flat tax” nuovi residenti (art. 24-bis TUIR): imposta sostitutiva annuale da 200.000 a 300.000 euro; per ciascun familiare da 25.000 a 50.000 euro. Applicazione ai trasferimenti di residenza dalla data di entrata in vigore delle legge

Art. 12 – Regime forfetario: prorogate al 2026 le condizioni straordinarie di accesso previste dalla L. 207/2024.

Art. 13 – Criptovalute: per i token di moneta elettronica denominati in euro aliquota al 26 per cento (non 33 per cento);

Art. 14 – Assegnazione agevolata beni ai soci/Estromissione: finestra fino al 30 settembre 2026.

Art. 15 – Rateazione plusvalenze beni strumentali: nuovo art. 86 (comma 4) TUIR: se possesso ≥5 anni, rate in quote costanti nell’esercizio e nei successivi, non oltre il secondo; regole ad hoc per immobilizzazioni finanziarie (ultimi 5 bilanci, FIFO) e per cessione d’azienda (possesso ≥3 anni, rate fino a 4 esercizi). Decorrenza dal periodo successivo al 31 dicembre 2025.

Art. 16 – Affrancamento riserve in sospensione: facoltà di affrancare saldi attivi/riserve/fondi in sospensione con imposta sostitutiva del 10 per cento; pagamento in 4 rate annue a partire dal saldo imposte del periodo 2025; rinvio al DM 27 giugno 2025.

Art. 17 – Dividendi infra-UE e rimborsi IRAP: esclusione al 95 per cento dei dividendi UE dalla base IRAP (valore produzione/margine di intermediazione).

Art. 18 – Dividendi (TUIR): introduzione di soglia di partecipazione diretta ≥10 per cento (con look-through per partecipazioni indirette) per il regime di esclusione su dividendi ex artt. 59 e 89 TUIR; applicazione alle distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2026; decreti MEF di coordinamento.

Art. 21 – IRAP intermediari finanziari/assicurazioni: aumento di 2 punti percentuali delle aliquote IRAP per tre periodi d’imposta a partire da quello successivo al 31/12/2025; regole sugli acconti.

Art. 22 – DTA: sospensione deduzioni: differita al 2028–2029 la deduzione delle quote 3,80 per cento e 12,36 per cento previste per il 2027 (coord. con norme 2015 e 2018).

 

Art. 23 – Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (“rottamazione-quinquies”)

 

Che cosa si può definire

Carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 per omessi versamenti da dichiarazioni e controlli automatizzati (artt. 36-bis/36-ter DPR n. 600/1973 e 54-bis/54-ter DPR n. 633/1972) e per omessi versamenti contributivi INPS; esclusi i carichi da accertamento. Si paga solo capitale + spese di notifica/esecutive, senza sanzioni, interessi (compresi quelli di mora) e aggio.

Come si aderisce

Dichiarazione telematica all’agente della riscossione entro il 30 aprile 2026 (modulo e canale indicati sul sito dell’agente entro 20 giorni dall’entrata in vigore). Nella domanda si sceglie il numero di rate e si dichiarano gli eventuali giudizi pendenti, impegnandosi a rinunciarvi; il giudice sospende e poi estingue il processo dopo il pagamento della prima/ unica rata. Possibile integrazione della dichiarazione fino al 30 aprile 2026. 

Pagamento e interessi

Unica soluzione entro 31 luglio 2026 oppure fino a 54 rate bimestrali: 1ª-3ª il 31/07/2026, 30/09/2026, 30/11/2026; dalla 4ª alla 51ª ogni 31/01, 31/03, 31/05, 31/07, 30/09, 30/11 dal 2027; 52ª-54ª il 31/01/2035, 31/03/2035, 31/05/2035. In caso di rate, interessi 4 per cento annuo dal 1° agosto 2026 (non si applica l’art. 19 DPR n. 602/1973). 

Effetti immediati dell’adesione (dalla presentazione)

Sospesi termini di prescrizione/decadenza e gli obblighi delle dilazioni in essere; stop a nuovi fermi/ipoteche (salvi quelli già iscritti) e a nuove o proseguite esecuzioni (se non c’è stato primo incanto positivo). Il debitore non è inadempiente ai fini degli artt. 28-ter e 48-bis DPR 602/1973 e vale la regola sul DURC regolare ex art. 54 D.L. n. 50/2017.

Decadenza

La definizione non produce effetti (riparte la riscossione e i versamenti restano acconti) se non si paga: l’unica rata, due rate (anche non consecutive), o l’ultima rata.

Comunicazioni e discarico

L’agente comunica entro 30 giugno 2026 l’importo complessivo/rate (minimo rata 100 euro) e rende disponibili i pagamenti (domiciliazione, moduli precompilati, sportelli). A definizione pagata, discarico automatico del residuo e trasmissione agli enti dell’elenco debitori entro 31 dicembre 2036. 

Rapporti con precedenti “rottamazioni”

Regole specifiche per i carichi 2000-30 giugno 2022 già oggetto di definizioni inefficaci o regolari al 30 settembre 2025 (quali rientrano e quali no).

 

Art. 24 – Definizione agevolata di tributi regionali e locali

 

Facoltà degli enti

Regioni ed enti locali possono introdurre proprie definizioni (riduzione/esclusione interessi e/o sanzioni), anche con accertamenti in corso o contenziosi pendenti..

Ambito oggettivo

Tributi disciplinati e gestiti dagli enti; esclusi IRAP, compartecipazioni e addizionali erariali. Ammessa anche l’estensione alle entrate patrimoniali. 

Efficacia e adempimenti

I regolamenti degli enti diventano efficaci con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente; entro 60 giorni vanno trasmessi al MEF-DF (solo fini statistici). Devono considerare la situazione finanziaria e l’impatto sulla riscossione, favorendo strumenti digitali.

Abrogazioni

Abrogata, per regioni/province/comuni, la facoltà generale di definizione ex art. 13 L. n. 289/2002.

 

Art. 25 – Contrasto agli inadempimenti IVA (nuovo art. 54-bis.1 DPR n. 633/1972)

 

Liquidazione “da omessa dichiarazione”

In caso di omessa dichiarazione annuale IVA (o presentata priva dei quadri necessari), l’Agenzia può liquidare l’imposta (anche in modo automatizzato) usando fatture elettroniche, corrispettivi telematici e LIPE; non si considera il credito dell’anno precedente e si scomputano solo i versamenti effettuati.

Contraddittorio e pagamento

Esito comunicato al contribuente, che ha 60 giorni per fornire dati/chiarimenti oppure pagare imposta + interessi + sanzioni; se paga entro 60 giorni, sanzione ridotta a 1/3. Provvedimento del Direttore AE per modalità attuative.

Coordinamenti sanzionatori

L’avvenuta comunicazione degli esiti della liquidazione esclude l’art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 471/1997; definita la nozione di «imposta dovuta» (differenza tra tributo accertato e quello già liquidato ex articolo 54-bis.1) ai fini dell’art. 5 D.Lgs. n. 471/1997 e dell’art. 30 del TUSAP (D.Lgs. n. 173/2024). 

 

Art. 26 – Misure di contrasto alle indebite compensazioni

 

Divieto di compensazione “mirata” (dal 1° luglio 2026)

I crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte non possono essere usati in compensazione (art. 17 D.Lgs. n. 241/1997) per pagare i debiti di cui all’art. 17, comma 2, lett. e), f), g); il divieto vale anche per crediti trasferiti.

Soglie per controlli/limitazioni

La soglia che abilita i controlli preventivi/limitazioni passa da 100.000 a 50.000 euro, con modifiche al D.L. n. 223/2006, art. 37, comma 49-quinquies, e al T.U. versamenti e riscossione (D.Lgs. n. 33/2025), art. 5, comma 7.