Rottamazione-quinquies degli enti territoriali. Da oggi è possibile richiedere online il prospetto informativo. Domande di adesione dal 16 ottobre

Entra nel vivo la Rottamazione-quinquies delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di Comuni, Regioni e altri enti locali. Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet il servizio che consente di individuare i debiti che possono essere “rottamati” e le modalità per presentare la domanda di adesione.

 

 Scegli Finanza & Fisco

come fonte preferita su Google

 

 

La misura riguarda i contribuenti con debiti verso gli enti che hanno comunicato ad Agenzia delle entrate- Riscossione il provvedimento di applicazione della definizione agevolata alle proprie entrate (come bollo auto, Imu, Tari e multe stradali) affidate all’agente della riscossione. L’elenco completo dei circa 1.500 enti interessati è consultabile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Da oggi, quindi, è possibile richiedere online il prospetto informativo che contiene l’elenco dei carichi che possono essere inseriti nella Rottamazione e l’importo delle somme dovute per la definizione agevolata. Si aprirà invece domani 16 ottobre, come previsto dalla legge, la finestra per le adesioni. I contribuenti potranno inviare le domande fino al prossimo 15 dicembre esclusivamente in via telematica con i servizi disponibili su www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Sempre sul sito sono disponibili un video informativo e le risposte alle domande più frequenti (Faq) dedicate alla Rottamazione-quinquies degli enti territoriali.

Si ricorda che tale misura si riferisce solo ai carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione e non riguarda, invece, i tributi locali gestiti in proprio (riscossione diretta) o affidati a concessionari privati, per i quali la Legge di Bilancio 2026 attribuisce agli enti territoriali la possibilità di emanare apposite delibere e regolamenti per introdurre una definizione agevolata autonoma che sarà gestita secondo le modalità decise da ciascun ente.

 

Come ottenere il prospetto informativo

 

È possibile richiedere il prospetto informativo dall’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, a cui si accede con Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies enti territoriali)”. Entro le successive 12 ore il sistema invia una e-mail all’indirizzo indicato, con il link per scaricare il prospetto entro 5 giorni. In alternativa, il prospetto informativo può essere richiesto nell’area pubblica del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, compilando il form disponibile nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies enti territoriali)” e allegando la documentazione di riconoscimento. In questo caso, dopo la convalida della domanda e la presa in carico da parte degli uffici, se la documentazione allegata è corretta, il contribuente riceverà una e-mail con il link per scaricare, entro 5 giorni, il prospetto informativo.

 

Come presentare la domanda

 

A partire dal 16 ottobre i contribuenti possono presentare la dichiarazione di adesione nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione- quinquies enti territoriali)”, presente sia in area riservata sia in area pubblica del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione. In area riservata il servizio proporrà in automatico l’elenco dei carichi “rottamabili”, con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta. È necessario sempre indicare se si intende pagare in un’unica soluzione oppure a rate. Al riguardo la legge prevede che, in caso di pagamento dilazionato, l’importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a 100 euro. In alternativa, la richiesta di adesione potrà essere presentata attraverso il servizio disponibile nell’area pubblica del sito, senza la necessità di credenziali di accesso ma allegando la documentazione di riconoscimento. Nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies-enti territoriali)” si dovrà compilare la domanda inserendo, tra l’altro, i numeri identificativi delle cartelle di pagamento che si vogliono includere nella richiesta, la soluzione con la quale si intende effettuare il pagamento e un indirizzo e-mail dove ottenere la ricevuta di presentazione.

Agenzia delle entrate-Riscossione provvederà a comunicare l’ammontare delle somme dovute per la definizione agevolata entro il 28 febbraio 2027. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione, entro il 31 marzo 2027, o nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare. La definizione agevolata risulterà inefficace a seguito di mancato o insufficiente versamento della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento, oppure di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano.

 

Cosa prevede la Rottamazione-quinquies estesa a Regioni ed enti locali

 

Il decreto legge n. 38/2026 (il cosiddetto decreto fiscale, convertito con modificazioni dalla legge n. 88/2026) ha previsto l’estensione della Rottamazione-quinquies (Legge di Bilancio 2026), anche a tutti i debiti, tributari e non tributari, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 dalle Regioni e dagli enti locali. La definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere gli interessi e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora e l’aggio. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada non sono, invece, da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

L’applicazione della misura agevolativa è subordinata all’adozione da parte dell’ente interessato di un apposito provvedimento pubblicato sul proprio sito istituzionale e trasmesso ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 luglio 2026. Sono ammessi alla Rottamazione-quinquies delle entrate locali, purché rientranti nelle suddette fattispecie, anche i debiti già oggetto delle precedenti tre rottamazioni per i quali i contribuenti sono incorsi nella decadenza, nonché quelli già oggetto della Rottamazione-quater (e relativa riammissione) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici. La norma, invece, esclude i debiti già ricompresi in piani di pagamento della Rottamazione-quater (e relativa riammissione) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultavano regolarmente versate tutte le rate scadute. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione 15 ottobre 2026)

 

Vedi anche: Rottamazione-quinquies delle entrate locali: online gli enti aderenti. Elenco arricchito con i link diretti ai siti istituzionali

L’elenco degli enti aderenti è stato rielaborato e arricchito con i collegamenti diretti ai siti istituzionali dei singoli Comuni, per facilitare la verifica di delibere, regolamenti e disposizioni applicative.

 

 

 




Decreti Lavoro e Carburanti-ter, doppio via libera definitivo del Senato

Si chiude l’iter approvativo per incentivi all’occupazione, salario giusto, rider, accise e sostegni a trasporti e agricoltura.

 

Aggiornamento 30 giugno 2026

 

Decreto Lavoro

Legge 25 giugno 2026, n. 112, recante: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale (in Gazzetta Ufficiale, n. 147 del 27 giugno 2026).

Testo coordinato del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62

Testo del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 99 del 30 aprile 2026), coordinato con la legge di conversione 25 giugno 2026, n. 112 (in Gazzetta Ufficiale, n. 147 del 27 giugno 2026), recante: «Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale.».

 

Decreto Carburanti-ter

Legge 25 giugno 2026, n. 113, recante: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali (in Gazzetta Ufficiale, n. 147 del 27 giugno 2026).

Testo coordinato del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63

Testo del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 99 del 30 aprile 2026), coordinato con la legge di conversione 25 giugno 2026, n. 113 (in Gazzetta Ufficiale, n. 147 del 27 giugno 2026), recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.».

 

 

 

 

Doppia approvazione definitiva al Senato per due provvedimenti destinati a incidere in modo significativo sul quadro economico e normativo. L’Assemblea di Palazzo Madama ha rinnovato la fiducia al Governo sul D.L. n. 62/2026, c.d. Decreto lavoro, approvando il ddl n. 1933 di conversione in legge, con modificazioni, con 94 voti favorevoli, 61 contrari e 2 astensioni. Nella stessa giornata, con 79 voti favorevoli e 51 contrari, è arrivato anche il via libera definitivo al ddl di conversione del D.L. n. 63/2026, c.d. Decreto carburanti-ter, in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.

 

Messaggio disegno di legge 1891-B

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali”

24/06/2026

 

Messaggio disegno di legge 1933

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale”

24/06/2026

 

 

Il Decreto Lavoro si articola lungo tre direttrici principali: incentivi all’occupazione, salario giusto e contrasto al caporalato digitale. Un impianto normative articolato in cinque capi, con misure su bonus donne, assunzioni di giovani, ZES unica, stabilizzazione degli under 35, conciliazione famiglia-lavoro, salario minimo contrattuale, monitoraggio retributivo, codice alfanumerico unico dei CCNL e tutele per i lavoratori delle piattaforme digitali.

Sul fronte degli incentivi, il provvedimento riscrive per il 2026 il bonus donne 2.0, riconoscendo ai datori di lavoro privati un esonero contributivo totale per assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. Il beneficio può durare 24 o 12 mesi, a seconda della condizione di svantaggio, ed è riconosciuto nel limite massimo di 650 euro mensili, elevato a 800 euro per lavoratrici residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno. L’accesso resta subordinato, tra l’altro, all’incremento occupazionale netto, all’assenza di licenziamenti ostativi nei sei mesi precedenti e al rispetto del trattamento economico previsto dai contratti collettivi comparativamente più rappresentativi.

Il capitolo del salario giusto rafforza il ruolo della contrattazione collettiva qualificata. Per il settore privato, il trattamento economico complessivo del lavoratore non può essere inferiore a quello definito dai CCNL sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative. Il medesimo parametro diventa anche condizione di accesso ai benefici previsti dal decreto. Inoltre, le posizioni di lavoro pubblicate sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), dovranno riportare dati relativi al contratto collettivo applicato e alla retribuzione collegata alla qualifica e al livello contrattuale.

Particolarmente rilevante per imprese, piattaforme e consulenti del lavoro è il capo sul caporalato digitale. Le nuove disposizioni si applicano ai rider, cioè ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano, con velocipedi o veicoli a motore, tramite piattaforme anche digitali. Il decreto incide sulla qualificazione del rapporto, attribuendo rilievo alle concrete modalità di svolgimento della prestazione, indipendentemente dalla qualificazione formale attribuita dalle parti, e introduce obblighi di comunicazione e informazione rafforzati.

 

Il Decreto Carburanti-ter interviene invece sul versante energetico, fiscale e produttivo. Un perimetro di azione molto ampio: accise sui carburanti, trasporto merci, agricoltura, gasolio commerciale, trasporto pubblico locale, versamenti fiscali, definizione agevolata dei carichi degli enti territoriali, contrasto alle manovre speculative sui carburanti, pagamenti elettronici e ulteriori misure settoriali.

Il nucleo del provvedimento resta la rimodulazione delle accise sui carburanti.

Per le imprese, il decreto affianca agli interventi sui prezzi dei carburanti misure specifiche per settori esposti. È prorogato al mese di giugno 2026 il credito d’imposta per l’autotrasporto merci, con limite massimo innalzato a 300 milioni di euro; per l’agricoltura, il credito d’imposta per gasolio e benzina viene esteso ai mesi di marzo, aprile e maggio 2026, con limite di 90 milioni di euro, ed è introdotto un credito d’imposta per i fertilizzanti agricoli pari al 30 per cento della spesa, nel limite di 40 milioni di euro.

Sul fronte dei controlli di mercato, il provvedimento rafforza anche la prevenzione delle manovre speculative sui carburanti, ridefinendo l’ambito degli accertamenti della Guardia di finanza lungo la filiera: l’istruttoria potrà risalire fino al costo giornaliero di acquisto dei prodotti sostenuto dal titolare dell’autorizzazione petrolifera in regime sospensivo.