Riforma dello sport e fiscalità (D.Lgs. n. 36/2021): le risposte dell’Agenzia delle entrate contenute nella “consulenza giuridica” n. 14/2025

Con la risposta ad istanza di consulenza giuridica n. 14 del 30 settembre 2025, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione di talune disposizioni introdotte dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, al fine di fornire indicazioni al riguardo agli enti sportivi.

Di seguito, la sintesi delle risposte fornite.

 

1) Ritenuta ex art. 25 D.P.R. n. 600/1973 e non imponibilità per i lavoratori sportivi del dilettantismo dei compensi fino a 15.000 euro

 

Nessuna ritenuta fino a 15.000 euro annui se, al momento del pagamento, l’atleta/tecnico rilascia l’autocertificazione ex art. 36, comma 6-bis D.Lgs. n. 36/2021; la ritenuta si applica solo sulla parte che fa superare la soglia.

Esempio operativo, in caso di pagamenti da più Asd, tratto dalla risposta:

Si consideri, a titolo esemplificativo, il caso di lavoratore sportivo autonomo che presta la propria attività nei riguardi di due diverse Asd. Egli deve rilasciare a ciascuna di esse, in occasione di ogni singolo pagamento che riceve, un’autocertificazione sui compensi complessivamente percepiti, fino a quel momento, nell’anno solare. L’Asd erogante può non applicare la ritenuta quando rileva, sulla base dell’autocertificazione ricevuta, che l’importo che deve erogare non supera l’importo complessivo di 15.000 euro fino a quel momento percepito dal lavoratore nell’anno solare. Qualora, di contro, l’importo erogato comporta il superamento dell’importo di 15.000 euro complessivi percepiti fino a quel momento dal lavoratore, l’Asd erogante è tenuta all’effettuazione della ritenuta di cui all’articolo 25 del D.P.R. n. 600 del 1973, per l’importo che eccede i 15.000 euro.

 

2) Soglia 15.000, in caso di lavoratori sportivi del dilettantismo che conseguono redditi di lavoro autonomo e per coloro che accedono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

 

Autonomi: concorrono al reddito soltanto i compensi che eccedono 15.000 euro, cui si sommano gli altri componenti positivi e da cui si deducono i costi ammessi. Pertanto, ai fini del reddito di lavoro autonomo del lavoratore sportivo autonomo (che rientra tra i redditi di cui all’articolo 53, comma 1, del Tuir, da determinarsi secondo le regole di cui agli articoli 54 e seguenti) viene assunto, tra gli elementi positivi di reddito, l’importo dei compensi che eccede i 15.000 euro, al quale devono essere sommati gli importi relativi agli altri componenti positivi di reddito, procedendo, successivamente, con la deduzione delle spese ammissibili.

Forfetari: il coefficiente di redditività si applica solo ai compensi che eccedono 15.000 euro; la soglia dei 15.000 euro rileva comunque per verificare il limite di accesso/ permanenza al regime (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190). Più nel dettaglio, riguardo ai lavoratori autonomi sportivi dell’area del dilettantismo in possesso dei requisiti per l’accesso al regime forfetario, i componenti positivi cui applicare il coefficiente di redditività, sono unicamente i compensi che eccedono l’importo di 15.000 euro. In altri termini, detto coefficiente va applicato a detti compensi, al netto dell’importo di 15.000 euro. Il predetto importo concorre, invece, ai fini della verifica della soglia massima dei compensi percepiti nell’anno precedente di cui all’articolo 1, comma 54 della legge n. 190 del 2014 che consente l’applicazione di detto regime.

 

3) Cause ostative al forfetario (decorrenze 2023–2024)

 

Ai fini dell’accesso al forfetario dal 2024, si considerano solo i rapporti di lavoro sportivo sorti dal 1° luglio 2023 sotto la nuova riforma: i compensi 2023 inquadrati come “redditi diversi” ex art. 67, comma 1, lett. m) TUIR non rilevano. Se invece nel 2023 vi era già un rapporto di lavoro sportivo, questo può integrare causa ostativa.

In particolare, chiarito che ai fini della verifica delle cause ostative per l’accesso al citato regime forfetario nel periodo di imposta 2024, rilevino unicamente i rapporti di lavoro sportivo, così come disciplinato dal decreto legislativo, attivati nel 2023. Pertanto, a detti fini, non rilevano i compensi rientranti tra i redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir anche qualora i citati compensi siano stati erogati dal medesimo soggetto con il quale, nel 2024, viene attivato un rapporto di lavoro sportivo autonomo. Resta inteso, di contro, che qualora i compensi del 2023 originino da un rapporto di lavoro sportivo secondo la nuova disciplina, detto rapporto rileva quale causa ostativa ai medesimi fini.

 

4) Premi (art. 36, comma 6-quater) e ritenuta ex art. 30 D.P.R. n. 600/1973

 

i) I “premi di risultato” pattuiti nel contratto (parte variabile della retribuzione) non rientrano nella ritenuta-premi: si assoggettano ad imposizione secondo le regole della categoria reddituale del rapporto (subordinato/autonomo). In pratica, restano esclusi dal campo di applicazione della ritenuta a titolo di imposta le somme che atleti e tecnici del dilettantismo conseguono in dipendenza dei contratti di lavoro sportivo di cui sono titolari, anche qualora dette somme siano qualificate nei contratti come ”premi” correlati al raggiungimento di determinati risultati sportivi. Ciò in quanto tali somme costituiscono parti variabili della retribuzione fissata nel contratto e devono essere assoggettate ad imposizione unitamente alla parte fissa della retribuzione stessa, secondo le regole proprie della categoria reddituale in cui esse ricadono, in funzione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (ad esempio, lavoro subordinato o autonomo).

ii) Premi corrisposti alla società/ente sportivo, non al singolo, non sono reddito per l’atleta/tecnico: sono, esclusi dall’ambito di applicazione della ritenuta di cui all’articolo 36, comma 6­quater i premi corrisposti non al singolo atleta o tecnico, ma direttamente all’ente sportivo di cui questi ultimi fanno

iii) La ritenuta-premi si applica anche a somme pagate dalle Federazioni a sportivi professionisti convocati in nazionale, poiché in quel contesto operano nel settore dilettantistico federale. Questo perché, in base a quanto rappresentato nell’istanza di consulenza giuridica, l’attività delle squadre nazionali rientra in ogni caso nell’ambito del settore del dilettantismo delle varie Federazioni, anche di quelle che hanno istituito il settore del professionismo sportivo. Pertanto, la disciplina di cui all’articolo 36, comma 6­quater, risulta applicabile anche alle somme corrisposte direttamente dalle Federazioni nazionali (a titolo di premio, ovvero per la partecipazione a raduni, come componenti delle squadre nazionali di disciplina, connessi alla preparazione delle predette manifestazioni nazionali e internazionali) ad atleti e tecnici che ordinariamente lavorano nel settore del professionismo (eventualmente istituito dalle medesime Federazioni), i quali vengono convocati a far parte delle squadre nazionali. Ciò in quanto, l’attività sportiva svolta da atleti e tecnici nell’ambito delle squadre nazionali si configura in ogni caso come attività di tesserato federale che opera nell’ambito del dilettantismo. Resta inteso che nella diversa ipotesi in cui le suddette somme siano individuabili come compensi (ancorché non certi e di importo variabile) di un’attività di lavoro prestata dallo sportivo del professionismo, nell’ambito di un eventuale rapporto contrattuale con la Federazione, tali compensi devono essere qualificati come componenti del reddito di lavoro dello sportivo, che, in base al contratto, può essere qualificato come reddito di lavoro dipendente ovvero di lavoro autonomo.

iv) Tali premi non sono oggetto di CU; vanno indicati nel Modello 770 (Quadro SH – Prospetto G; ritenute nel quadro ST). Con maggiore precisione, le somme di cui all’articolo 36, comma 6­-quater, che fa esplicito rinvio all’articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, non sono soggette all’obbligo di certificazione da parte del soggetto erogatore. Per i premi di cui al citato articolo 30, infatti, non sussiste l’obbligo di certificazione di cui al combinato disposto dell’articolo 4 commi 3­-bis e 6-­ter del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, 322 (cfr. al riguardo anche il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 9454/2025, di approvazione della Certificazione Unica ”CU 2025‘‘, relativa all’anno 2024). Le somme di cui all’articolo 36, comma 6-­quater, devono essere riportate nel modello dichiarativo 770 (all’interno del Quadro SH, Prospetto G ­- cfr. istruzioni per la compilazione del modello 770/2025), avendo cura di indicare la ritenuta operata, ai sensi dell’articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 1973, nella terza sezione del quadro ST.

 

5) IRAP – CO.CO.CO. dilettantismo (soglia 85.000 euro per singolo compenso)

 

Non rilevano ai fini IRAP i singoli compensi inferiori a 85.000 euro; se il singolo compenso è pari o superiore a 85.000 euro, rileva per intero. Non è una franchigia. Ancora più nello specifico, chiarito che la disposizione agevolativa in materia di IRAP, di cui al secondo periodo del comma 6 dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 36 del 2021, prevedendo che non concorrono alla determinazione della base imponibile i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo «inferiori all’importo annuo di 85.000 euro», non introduce una ”franchigia” da applicare ai singoli compensi di importo pari o superiore agli 85.000 euro. Di conseguenza qualora uno (o più) dei singoli compensi superi l’importo di 85.000 euro, detto compenso rileverà per intero ai fini della determinazione della base imponibile IRAP dell’ente erogatore.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 16 del 2025

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Gli approfondimenti

 

Commesse infra e ultra annuali: eliminato il doppio binario civilistico-fiscale (per i soggetti OIC adopter)
di Marco Orlandi

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Novità 2025 in tema di detrazioni

 

Limiti per la fruizione delle detrazioni, l’Agenzia fa il punto sulle novità della Legge di Bilancio 2025. Tetto più alto per spese per la frequenza scolastica e per cani guida per i non vedenti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 29 maggio 2025: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) -Novità in tema di detrazioni – Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) – Novità in tema di detrazioni -Detrazioni dall’imposta sul reddito – Riordino delle detrazioni – Limiti per la fruizione parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare – Art. 1, comma 10, della L. 30/12/2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) – Art. 12, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 16-ter, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica – Art. 1, comma 13, della L. 30/12/2024, n. 207 – Art. 15, comma 1, lett. e-bis), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Agevolazioni fiscali per non vedenti per il mantenimento dei cani guida – Art. 1, comma 229, L. 30/12/2024, n. 207 – Art. 15, comma 1-quater, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Detrazioni fiscali per interventi edilizi ed energetici

 

Le istruzioni dell’Agenzia sulle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 in tema di Bonus ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus e Superbonus

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 19 giugno 2025: «SUPERBONUS – BONUS EDILIZI DIVERSI DAL SUPERBONUS – Novità 2025 – Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici – Articolo 16-bis, comma 3-ter, del D.P.R 22/12/1986, n. 917 TUIR – Articoli 14 (interventi di efficienza energetica) e 16, commi 1 (recupero del patrimonio edilizio), 1-septies.1 (Sismabonus) e comma 2 (bonus mobili) del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90 – Rimodulazione delle aliquote – Esclusione degli interventi con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili – Direttiva (UE) 2024/1275 – Riduzione al 30 per cento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici – Maggiorazioni per i titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale – Condizioni soggettive e temporali per il riconoscimento dell’agevolazione – Superbonus – Sismabonus e Bonus mobili – Proroga delle detrazioni – Estensione temporale e nuova modulazione percentuale – Invariati i limiti di spesa – Ripartizione in 10 quote annuali delle spese sostenute nel 2023 – Modalità – Articolo 119, comma 8-bis.2 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 – Commi 54, 55 e 56 dell’articolo 1 della L. 30/12/2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025)»

 

Concordato preventivo biennale (Cpb)

 

Concordato preventivo biennale. Il vademecum 2025 dell’Agenzia delle Entrate aggiornato alle più recenti modifiche legislative. Raccolte tutte le risposte ai quesiti considerate ancora attuali

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 24 giugno 2025: «CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) -Disciplina applicabile per il biennio 2025-2026 – Termini e modalità di adesione – Requisiti di accesso – Cause di esclusione, cessazione e decadenza – Determinazione degli acconti – Imposta sostitutiva opzionale sul maggior reddito concordato – Modalità di controllo – Sanzioni accessorie – Risposte a quesiti e FAQ – Artt. da 6 a 37 del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13, come modificati dal CAPO II del D.Lgs. 12/06/2025, n. 81 – D.M. 28 aprile 2025 – Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 e 24 aprile 2025»

 

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Risposte a quesiti precompilata 2024. Nella circolare il dietrofront sulla possibilità del ravvedimento dell’invio della CU oltre i termini

Pubblicata la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 del 31 maggio 2024 con le risposte alle domande formulate dagli operatori sulla dichiarazione dei redditi. Sono illustrate, in particolare, questioni concernenti l’utilizzo, la compilazione e l’apposizione del visto di conformità, in relazione al modello di dichiarazione dei redditi semplificato (c.d. “modello 730/2024”) e sono fornite precisazioni concernenti alcuni oneri detraibili, con l’obiettivo di dare agli uffici uno strumento unitario che garantisca un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale. Vengono fornite istruzioni sulla compilazione del Quadro W relativamente ai redditi di capitale di fonte estera. Alcuni quesiti riguardano, inoltre, i versamenti minimi delle imposte sostitutive.

La circolare, tra l’altro, scioglie i dubbi sulla fruibilità di alcuni casi specifici del credito d’imposta “prima casa under 36” e sull’ammissibilità del ravvedimento operoso in caso di certificazioni uniche trasmesse oltre i termini ordinariamente previsti.

Nel documento di prassi evidenziato che il legislatore, ha “ritenuto ammissibile l’invio della CU oltre il termine di legge, sanzionando la tardività di tale invio e stabilendo apposita graduazione del quantum sanzionatorio. Al fine di contemperare tale volontà con i principi generali dell’ordinamento tributario, tra i quali figura l’applicazione generale del ravvedimento operoso, in assenza di espressa previsione di segno contrario, devono ritenersi superate, sul punto, le indicazioni fornite con la richiamata circolare n. 6/E del 2015.

Ne consegue che è ammissibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti.

Se il sostituto trasmette all’Agenzia delle entrate e rilascia al percipiente una CU tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al CAF o al professionista abilitato affinché quest’ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi”.

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 del 31 maggio 2024, con oggetto: DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE 2024 (730/2024 e Pf 2024), p.i. 2023 – Istruzioni relative alla compilazione e all’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2023 – Risposta a quesiti  – Estensione dell’utilizzo del modello di dichiarazione dei redditi 730 semplificato – Compilazione del QUADRO W – Redditi di capitale di fonte estera – Detenzione di cripto-attività riferite a diversi emittenti – Detenzione di più conti correnti presso lo stesso intermediario – Individuazione del valore delle cripto-attività – Versamenti minimi imposte sostitutive – Rilascio del visto di conformità – QUADRO L (Sezione II – Dati relativi alla rivalutazione dei terreni) – QUADRO L (Sezione III – Redditi di capitale soggetti a imposizione sostitutiva) – QUADRO W (Redditi di capitale di fonte estera) – Documentazione spese Superbonus al 90% – Detrazione IRPEF pari al 50 per cento dell’IVA per acquisti di abitazione di classe energetica A o B e credito d’imposta “prima casa under 36” – Ravvedimento operoso ex articolo 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Ammissibilità del ravvedimento operoso in caso di trasmissione delle certificazioni uniche oltre i termini ordinariamente previsti




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 11 del 2023

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Commenti

 

Divieto restituzione delle somme versate e acquiescenza/rinuncia: alcuni casi particolari/clinici riferiti alle nuove definizioni agevolate 2023
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

 

Corte Costituzionale:

 

Sanzioni sproporzionate – Rimedi dalle “Disposizioni generali” – Possibile la riduzione fino al 50% se eccessive

 

Sanzioni tributarie sproporzionate. Per la Corte Costituzionale basta la riduzione fino alla metà ex art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 472 del 1997

Corte Costituzionale – Sentenza n. 46 del 17 marzo 2023: «SANZIONI TRIBUTARIE – Criteri di determinazione della sanzione – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Sanzioni in materia di imposte dirette – Omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive -Caso di specie – Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al consolidato fiscale da parte della società consolidante (pur avendo presentato la propria come del resto le consolidate) – Applicazione della sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’ammontare di tutte le imposte dovute sulla base della dichiarazione omessa – Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza – Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione – Possibilità di una interpretazione conforme a Costituzione – Affermazione – Il comma 4, del D.Lgs. n. 472 del 1997 si pone come una opportuna valvola di decompressione atta a mitigare l’applicazione di sanzioni eccessive – Art. 7, comma 4, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Artt. 1, comma 1, primo periodo, e 13, comma 1, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Artt. 3, 53 e 76 Cost.»

 

Prassi 

Agenzia delle Entrate

 

Cessione intracomunitaria – Requisiti necessari dell’operazione

 

Cessione intracomunitaria. Il numero di identificazione IVA iscritto alla banca dati VIES è requisito sostanziale per l’applicazione della non imponibilità

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 230 del 1° marzo 2023: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni intracomunitarie – Cessione intracomunitaria di beni – Condizioni per la non imponibilità di un’operazione intracomunitaria – Comunicazione numero identificativo IVA valido iscritto nell’archivio VIES del cessionario – Art. 41, primo comma, lett. b), del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Qualificazione del numero di identificazione IVA del cessionario come requisito sostanziale delle cessioni intracomunitarie – Nuovi commi 1 e 1-bis dell’articolo 138 della direttiva IVA 2006/112/CE, c.d. “Direttiva IVA” – Vendita a distanza intracomunitaria – Caratteri distintivi – Art. 38-bis del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25/05/2021, n. 83 – Paragrafo 4, comma 1, dell’articolo 14 e paragrafo 2 dell’articolo 14-bis, della direttiva IVA 2006/112/CE, c.d. “Direttiva IVA”»

 

La prova del trasporto intracomunitario dei beni e conferme sulla non imponibilità IVA delle cessioni intra-UE con l’intervento di un commissionario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 101 del 10 marzo 2022: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) -Operazioni intracomunitarie – Passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione – Non imponibilità delle cessioni intracomunitarie poste in essere con l’ausilio di un commissionario alla vendita – Prove del trasporto dei beni ai fini non imponibilità della cessione intracomunitaria – Documentazione probatoria – Articolo 45-bis del regolamento UE 282/2011, relativo agli oneri documentali per le cessioni intracomunitarie di beni (ex articolo 138 della direttiva 2006/112/CE) -Art. 41, comma 1, lettera a) e b), del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Art. 1731 del c.c.»

 

“Tregua fiscale” – Risposte ai quesiti

 

Tregua fiscale. La circolare con le risposte delle Entrate ai quesiti di ordini professionali, associazioni di categoria o formulati in occasione di eventi organizzati dalla stampa specializzata

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 20 marzo 2023: «TREGUA FISCALE – Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (commi da 153 a 159) – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Ulteriori chiarimenti interpretativi alla luce dei quesiti posti dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria – Risposte ai quesiti formulati in occasione del 6° forum nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili e di Telefisco 2023 – Art. 1, commi da 153 a 251, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

 

Artigiani ed esercenti attività commerciali – Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2023

 

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2023

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 19 del 10 febbraio 2023: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI -Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2023 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile -Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»

Il percorso della giurisprudenza su alcuni aspetti della contribuzione dovuta dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti

 

 

Consiglio Nazionale del Notariato

 

Divisione ereditaria – Quote di S.r.l.

 

Regime fiscale della divisione ereditaria avente ad oggetto esclusivamente quote di partecipazione in società a responsabilità limitata: imposta di registro in misura fissa o proporzionale?

Studio n. 94-2022/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 25 ottobre 2022

 

 

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Chiusura delle liti fiscali pendenti: l’Agenzia risponde ai dubbi degli operatori. In una circolare come risolvere i casi particolari

Come comportarsi per le controversie che riguardano le sole sanzioni? E in caso di liti portate avanti separatamente dalla società consolidata e dalla consolidante? Sono alcuni dei quesiti particolari a cui l’Agenzia risponde con la circolare n. 10/E di oggi (15 maggio 2019), che fornisce ulteriori chiarimenti sulla definizione agevolata delle liti pendenti, (art. 6 e 7 del D.L. 119/2018) rispetto a quelli già contenuti nella circolare n. 6/E del 1° aprile 2019. In particolare, con il documento di prassi di oggi l’Agenzia fa luce su alcuni dubbi arrivati da associazioni di categoria, professionisti e dalle strutture territoriali anche in relazione alle istanze di definizione già presentate dai contribuenti.

Liti aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni

Una delle risposte fornite nel documento di prassi delle Entrate riguarda le controversie su sanzioni, ad esempio quando per un atto di recupero di un credito d’imposta la sentenza della Commissione tributaria provinciale, impugnata dall’Agenzia, abbia accolto il ricorso limitatamente alle sanzioni, mentre il tributo, non più in contestazione, è stato pagato dal contribuente. In questo caso, poiché l’oggetto della controversia in appello riguarda esclusivamente l’irrogazione della sanzione collegata al tributo e quest’ultimo è stato integralmente versato, la definizione agevolata della lite può essere effettuata senza il pagamento di alcun importo. Sempre in tema di sanzioni, la circolare tratta il caso di una sentenza della Suprema Corte in cui si dichiara che l’imposta era dovuta dal contribuente e si rinvia alla Commissione tributaria regionale per la sola rideterminazione delle sanzioni. L’Agenzia chiarisce che, in questa situazione, la lite è definibile in relazione alle sanzioni senza il pagamento di alcun importo, visto che il tributo è stato definito in seguito alla formazione del giudicato.

Definizione delle liti riguardanti il consolidato pre-2011

Nel caso di liti instaurate separatamente dalla società consolidata e dalla società consolidante contro i rispettivi avvisi di accertamento Ires – prima cioè dell’unificazione degli atti impositivi introdotta dall’articolo 40-bis del DPR n. 600/1973 – la circolare specifica che se entrambe le società hanno impugnato gli avvisi di accertamento con separati ricorsi e il giudizio instaurato dalla consolidante è stato sospeso dalla C.T.P. in attesa della decisione in Cassazione sul contenzioso relativo all’accertamento in capo alla consolidata, quest’ultima può definire in via agevolata la controversia pendente in Cassazione sull’imposta “teorica” dovuta. A seguito del perfezionamento della definizione, la consolidante potrà richiedere la dichiarazione di cessata materia del contendere anche nella lite su proprio accertamento.

Rottamazioni e precedenti richieste di definizione agevolata

Un’ipotesi particolare trattata dall’Agenzia nella circolare è quella di una lite per la quale le Entrate avevano negato la possibilità di aderire alla procedura di definizione delle liti del D.L. n. 50/2017 perché non erano stati versati gli importi dovuti per la definizione della lite riguardante sanzioni non collegate al tributo. In pratica, il contribuente può definire la controversia originaria rinunciando al ricorso contro il diniego dell’Ufficio. Inoltre, se il contribuente ha rottamato l’iscrizione a ruolo dei 2/3 della sanzione non collegata al tributo (dipendente dalla lite originaria), può definire in via agevolata la controversia tuttora pendente sulla parte non interessata dalla “rottamazione”. In questo caso, la determinazione del valore della lite deve tenere conto delle sole somme ancora in contestazione.

Come usufruire della definizione delle liti: memo per i contribuenti

Chi è interessato deve, entro il 31 maggio 2019, trasmettere in via telematica la domanda e pagare l’intero importo agevolato (o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai mille euro). L’importo da versare è pari al 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018, mentre è pari al 90% in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla C.T.P. alla data del 24 ottobre 2018. Sono previsti inoltre pagamenti ridotti, pari al 40% e 15%, in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo e secondo grado di giudizio, e pari al 5% del valore della controversia in caso di giudizio pendente in Cassazione nel caso in cui l’Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio. Se non vi sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 maggio 2019)

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 E del 15 maggio 2019: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PACE FISCALE – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Risposte ai quesiti pervenuti dalle strutture territoriali anche in relazione alle istanze di definizione presentate dai contribuenti – Artt. 6 e 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18/02/2019, prot. n. 39209/2019»

Per saperne di più:

Liti fiscali: i dettagli per la definizione del contenzioso con l’Agenzia delle entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 1° aprile 2019: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PACE FISCALE – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Ambito di applicazione – Domanda di definizione – Determinazione degli importi dovuti – Importi scomputabili – Rapporti con la rottamazione dei carichi affidati all’agente della riscossione – Perfezionamento della definizione – Termini e modalità di pagamento – Sospensione dei giudizi – Sospensione dei termini di impugnazione – Diniego di definizione – Estinzione del processo – Artt. 6 e 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18/02/2019, prot. n. 39209/2019»

I codici tributo per il versamento delle somme relative alla definizione

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 29 E del 21 febbraio 2019: «RISCOSSIONE – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate – Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell’articolo 6 del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136»

Link al testo della Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 110 del 18 aprile 2019, con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PACE FISCALE – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Definizione agevolata articolo 6, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Determinazione del valore della controversia e degli importi dovuti – Percentuali di riduzione – Doppia soccombenza dell’Agenzia delle entrate in primo e in secondo grado e pronuncia della Suprema Corte cassazione di accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate con rinvio ad un’altra sezione della Commissione tributaria regionale – Situazione processuale rilevante per determinare gli importi da corrispondere –  Rilevanza del momento dell’entrata in vigore del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (24 ottobre 2018) – Obbligo di tener conto della successiva sentenza di Cassazione con rinvio – Esclusione se la sentenza è stata depositata dopo il 24 ottobre 2018

Link alla guida: “Società e associazioni sportive dilettantistiche: la definizione agevolata delle liti pendenti” – Aggiornamento maggio 2019

Il modello e le istruzioni per la domanda

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2019, prot. n. 39209/2019: «Modalità di attuazione dell’articolo 6 e dell’articolo 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi»

 

 




Manovra 2019. Profili interpretativi sull’applicazione delle più recenti novità fiscali

 

Manovra 2019
Primi chiarimenti

Pronta la circolare con cui l’Agenzia fa il punto sulle novità fiscali contenute nella legge di Bilancio 2019 e risponde ai dubbi di operatori. Tra i temi trattati, le proroghe delle detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e acquisto di mobili, la nuova disciplina dell’iper ammortamento e il Cloud computing, la definizione agevolata dei debiti tributari per i contribuenti in difficoltà economiche e il riporto delle perdite per i soggetti Irpef.

La circolare n. 8/E di oggi, che tiene conto anche delle risposte fornite dalle Entrate ai quesiti della stampa specializzata, illustra inoltre le novità su credito d’imposta ricerca e sviluppo, incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici e infrastrutture di ricarica.

Focus anche sulla soglia di accesso all’interpello nuovi investimenti e sull’estensione del regime di adempimento collaborativo nel caso di società partecipanti a Gruppi IVA. Talune misure contenute nella legge di bilancio 2019, considerata la particolare rilevanza per i contribuenti, saranno oggetto di approfondimenti in successivi documenti di prassi tematici.

Le novità fiscali per i cittadini

La circolare passa in rassegna le novità per le deduzioni e le detrazioni fiscali delle persone fisiche previste dalla legge di Bilancio 2019. In particolare, vengono sciolti i dubbi relativi alla proroga delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e per il bonus verde, destinato alla sistemazione di aree scoperte private e condominiali di edifici esistenti. Spazio anche ai chiarimenti relativi al regime fiscale sui compensi delle lezioni private svolte dai docenti e sui redditi da pensione di fonte estera per chi trasferisce la propria residenza fiscale nei piccoli comuni del Mezzogiorno. Infine, l’Agenzia fornisce delucidazioni sulle erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture (il cosiddetto “sport bonus”) e su quelle destinate agli interventi su edifici e terreni pubblici.

Gli incentivi agli investimenti e allo sviluppo delle imprese

Numerosi anche i chiarimenti sulle novità fiscali che mirano a sostenere gli investimenti delle imprese e a favorire la loro trasformazione tecnologica e digitale in una logica 4.0. Si va dall’aliquota agevolata del 15% applicabile agli utili reinvestiti in beni strumentali e nell’incremento dell’occupazione alle agevolazioni previste per gli investimenti in start-up innovative e ancora alle novità in tema di iper ammortamento e Cloud computing. Maggiori dettagli, inoltre, sul credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo e su quello per le spese di formazione per i propri dipendenti sui temi dell’Industria 4.0. Il documento di prassi fornisce indicazioni anche sull’ampliamento della platea interessata all’interpello nuovi investimenti e sull’estensione dell’adempimento collaborativo alle società che partecipano a Gruppi IVA.

I chiarimenti sull’alimentazione dei veicoli elettrici e i registratori di cassa

Tra le misure incentivanti trattate dalla circolare, anche l’introduzione di una nuova detrazione fiscale per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica e il credito d’imposta previsto per l’adeguamento tecnologico degli strumenti per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, obbligatorie a partire dal prossimo 1° luglio per i soggetti con volume d’affari annuo superiore a 400mila euro e per tutti dal 1° gennaio 2020. (Così, comunicato Agenzia delle entrare del 10 aprile 2019)

Link alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 10 aprile 2019: «NOVITÀ FISCALI 2019 – MANOVRA FINANZIARIA PER IL 2019 – “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di bilancio 2019) – L 30/12/2018, n. 145 – DL 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L 17/12/2018, n. 136 – Primi chiarimenti e risposte a quesiti posti in occasione di eventi organizzati dalla stampa specializzata in occasione degli eventi “Videoforum” con Italiaoggi e “Telefisco” con il Sole 24ore




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 37 del 2018

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Commenti

 

Le principali novità del modello IVA 2019
di Gianluca Martani

La rettifica della detrazione IVA per l’ingresso al regime forfetario
di Marco Peirolo

L’esame preliminare del ricorso: una procedura pressoché inutilizzata nell’ambito del processo tributario
di Dario Festa

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

 

Sezioni tributarie

 

Accertamento antielusivo – Oneri procedimentali a carico dell’A.F.

“Vecchio” accertamento antielusivo ex art. 37-bis, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973: nullo senza il rigoroso rispetto della procedura

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 30770 del 28 novembre 2018: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamento antielusivo – Oneri procedimentali a carico dell’Amministrazione finanziaria previsti dalla specifica norma antielusiva di cui all’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 (nella specie operante “ratione temporis”) – Rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 4 e 5 – Necessità – Violazione – Conseguenze – Nullità in mancanza di previa richiesta al contribuente di chiarimenti nelle forme e nei tempi previsti – Art. 37-bis, comma 4, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Accertamento di utili extracontabili – Presunzione di distribuzione ai soci

Trasparenza per “presunzione” nell’accertamento nei confronti della Srl. Sospensione del giudizio nei confronti dei soci fino al passaggio in giudicato del procedimento nei confronti della società

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 30964 del 29 novembre 2018: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Redditi da partecipazione in società di capitali – Accertamento di utili extracontabili – Presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati – Accertamento nei confronti della società e dei soci – Impugnazione – Separati giudizi – Sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. – Necessità – Fondamento – Conseguenze – Art. 295 c.p.c.»

 

Commissioni Tributarie:

 

Proposizione del ricorso tributario – Termine di decadenza

 

Tempestività del ricorso. Prova diabolica o quasi diabolica a carico del contribuente

Commissione Tributaria Provinciale di Napoli – Sezione IV – Sentenza n. 14145 del 12 novembre 2018: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento di primo grado – Proposizione del ricorso – Termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell’atto impugnato – Rispetto – Necessità della produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell’atto impugnato – Prova della tempestività del ricorso – A carico del contribuente – Mancanza – Rilievo d’ufficio – Conseguenze – Inammissibilità del ricorso – Art. 21, comma 1, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Prassi

 

Fatturazione Elettronica – Risposte ai quesiti

 

E-fattura, tutte le risposte delle Entrate al Consiglio nazionale dei commercialisti

Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai quesiti posti dal CNDCEC del mese di gennaio 2019

 

Nuovo regime forfetario – Termini di entrata e uscita nel regime contributivo agevolato

 

Artigiani e commercianti forfetari: entro il 28 febbraio 2019 l’istanza per l’uscita dal regime contributivo agevolato per il venir meno dei requisiti o scelta

Messaggio INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi – n. 15 del 3 gennaio 2019: «CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale – Regime contributivo agevolato introdotto dai commi da 76 a 84 dell’art. 1 della L. 23/12/2014, n. 190 – Termini per la presentazione della domanda di uscita»

 

Assistenza fiscale – Flusso telematico

 

Mancato aggiornamento della sede telematica in caso di comunicazione dell’intermediario di cessato incarico alla ricezione dei modelli 730. Obblighi del sostituto in sede di trasmissione delle CU

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 25 gennaio 2019: «ASSISTENZA FISCALE – Prestata da Caf/professionisti e sostituti d’imposta – Dichiarazione presentata direttamente – Flusso 730-4 – Cancellazione dell’indirizzo telematico per cessazione dell’incarico alla ricezione dei modelli 730-4 – Adempimenti del sostituto d’imposta – Art. 16, comma 4-bis, del D.M. 31/05/1999, n. 164»

 

Co.Co.Co. e Professionisti senza cassa – Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2019

 

Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2019 per gli iscritti alla Gestione separata

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 19 del 6 febbraio 2019: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2019 per gli iscritti alla Gestione separata – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2019 – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 165, della L. 11/12/2016, n. 232»

 

Legislazione

 

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC)

Disposizioni di attuazione e primi chiarimenti

 

Definizione agevolata dei PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018. Le modalità di attuazione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 gennaio 2019, prot. n. 17776/2019: «Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 del D.L. n. 119 del 2018»

Autoliquidazione per la definizione dei PVC: i codici tributo per imposte e contributi Inps

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 23 gennaio 2019: «RISCOSSIONE – PACE FISCALE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di imposte e contributi previdenziali autoliquidate a seguito di definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC) – Art. 1, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2019, prot. n. 17776/2019»

 

Per le stesse violazioni, la definizione agevolata del PVC prevale sull’accertamento notificato dopo il 24 ottobre 2018

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 19 del 30 gennaio 2019: «PACE FISCALE – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC) – Effetti della definizione sulle seguenti attività di accertamento successive al 24 ottobre 2018 – Art. 1, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2019, prot. n. 17776/2019»

 

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E-fattura, tutte le risposte delle Entrate al Consiglio nazionale dei commercialisti

 

Pubblicate nel sito del CNDCEC le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate ai quesiti sulla fatturazione elettronica formulati dal Consiglio nazionale dei commercialisti.

Le risposte sono suddivise nei seguenti blocchi tematici:

  • Contenuto delle fatture elettroniche
  • Emissione e ricezione
  • Conservazione
  • QR code
  • Obblighi invio dati per dichiarazione precompilata
  • Spese per carburanti
  • Rapporti con l’estero
  • Portale fatture e corrispettivi
  • Deleghe

Link alle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate ai quesiti sulla fatturazione elettronica formulati dal Consiglio nazionale dei commercialisti




Saldo IVA: per il differimento maggiorazioni solo per la parte di debito non compensato

Arrivano i chiarimenti delle Entrate sulle novità introdotte dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016 — in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2016, pag. 1923) in materia di versamenti IVA. Con la risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017, infatti, l’Agenzia scioglie i dubbi degli operatori in merito ai soggetti che hanno la possibilità di far slittare il pagamento del saldo IVA al 30 giugno, alla rateazione del debito IVA in caso di versamento differito e alla compensazione con i crediti delle imposte dirette.

 

Differimento ad ampio raggio

 

Possono versare l’IVA oltre il 16 marzo anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare. Inoltre, è confermata la possibilità di compensare il debito IVA con i crediti delle imposte dirette che emergono dalla dichiarazione annuale dei redditi e di applicare la maggiorazione dello 0,40% soltanto alla parte del debito non compensata. Salva anche l’opportunità di versare il saldo IVA annuale fino al 30 luglio: in questo caso, fino al 30 giugno, occorre maggiorare la somma dovuta dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo; su quest’ultimo importo, per il mese di luglio, bisogna calcolare gli ulteriori interessi dello 0,40%.

 

Via libera alla rateazione per chi paga in differita

 

Chi si avvale dello slittamento dei termini di versamento può iniziare la rateizzazione a decorrere dal 30 giugno. Il documento di prassi chiarisce, inoltre, che è sempre possibile compensare, anche in caso di rateazione, e che, come previsto in linea generale, l’incremento dello 0,40% deve essere applicato soltanto all’importo effettivamente da versare al netto della compensazione. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 20 giugno 2017)

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 73 E del 20 giugno 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Saldo IVA – Modalità e termini per i versamenti (anche a rate) – Compensazione e maggiorazione dello 0,40% dovuta per il differimento del termine di versamento – Risposte a quesiti – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del D.P.R. 14/10/1999, n. 542 – Art. 17, comma 1, del D.P.R. 07/12/2001, n. 435 – Art. 7-quater, comma 20, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 43/44 del 2016

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Commenti

 

Indagini bancarie. Capacità contributiva e ragionevolezza contro i vizi del ragionamento presuntivo
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

“Riforma contabile”: gli effetti del D.Lgs. n. 139/2015sui requisiti di non fallibilità
di Nicolò Li Causi

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Civili Tributarie

Indagini bancarie
Vizi del ragionamento presuntivo

 

Accertamento fondato su indagini bancarie: la mancata motivazione in ordine alla consistenza e concludenza della prova contraria offerta dal contribuente sui movimenti dei conti correnti bancari comporta la cassazione della sentenza

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 7259 del 22 marzo 2017: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamento fondato su risultanze emergenti dai conti bancari – Provvedimenti del giudice tributario – Sentenza – Contenuto – Motivazione – Nullità della sentenza per motivazione assente od apparente – Configurabilità – Conseguenze – Cassazione con rinvio della sentenza – Caso di specie – Violazione di legge in relazione all’art. 38 del D.P.R. 600/1973 e agli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. per vizio del ragionamento presuntivo – Vizio di motivazione in ordine alle giustificazioni addotte dal contribuente – Omissione in motivazione dell’iter logico seguito nella valutazione di documentazione bancaria e contabile prodotta dal contribuente al fine di fornire una adeguata giustificazione ai prelevamenti sui conti bancari (Meri giroconti per i versamenti sul proprio conto personale di somme derivanti da un precedente prelevamento da un altro proprio conto e sostenimento di spese per le esigenze personali di vita e familiari) – Artt. 32 e 38, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 360, n. 3 c.p.c. – Art. 360, n. 5 c.p.c. • ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Atto irrogativo della sanzione tributaria – Formazione dell’atto impositivo – Eventuali vizi che si riverberano sul successivo atto in rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata – Rapporto tra accertamento del tributo e contestazione delle sanzioni tributarie – Sanzioni collegate al tributo – Procedimento di contestazione e irrogazione delle sanzioni tributarie – In autonomo atto – Disciplina anteriore all’art. 23, comma 29, lett. b) del D.L. n. 98/2011 – Istituto dell’invalidità caducante e viziante – Applicazione – Conseguenze – Termini di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 546/92 – Tardività dell’impugnazione dell’atto di irrogazione delle sanzioni – Irrilevanza – Annullamento d’ufficio del separato atto di contestazione con il quale sono state irrogate le “conseguenti” sanzioni – Irrilevanza dello spirare del termine di impugnazioni se tempestivamente impugnato l’accertamento relativo alle imposte base di calcolo del separato atto di irrogazione sanzioni – Art. 16, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 21, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Commissioni Tributarie Regionali:

 

Delega alla sottoscrizione dell’atto impositivo
M
odalità di conferimento

 

Avviso di accertamento o atto impoesattivo sottoscritto da funzionario delegato: nullo se non viene prodotta in giudizio la delega. Se “in bianco”, priva del nominativo del soggetto delegato e delle ragioni è nulla

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione I – Sentenza n. 461 del 9 febbraio 2017: «ACCERTAMENTO – Avviso di accertamento – Delega ex art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 – Eccezione di nullità dell’accertamento per sottoscrizione dell’avviso da parte di funzionario diverso da quello istituzionalmente competente o da parte di un soggetto privo di delega valida ed efficace – Onere della prova in merito alla sussistenza o meno dei requisiti imposti dalla legge per una valida ed efficace delega – Applicazione del principio della reperibilità o vicinanza o disponibilità del mezzo – Valido esercizio del potere di delega di firma alla sottoscrizione/emissione di atti impositivi – Circostanza che coinvolge direttamente l’Agenzia delle entrate, che detiene la relativa documentazione, di difficile accesso per il contribuente – Conseguenze – Onere della prova – Dell’Agenzia delle entrate – Mancata produzione da parte del ufficio della delega “per dimenticanza” – Potere officioso del giudice tributario di acquisizione della delega – Esclusione – Fondamento – Conseguenze – Nullità dell’atto impositivo – Art. 56, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Artt. 57 e 58, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 2697 c.c. – Art. 24 Cost. • ACCERTAMENTO – Avviso di accertamento – Delega ex art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 – Contenuto – Nome specifico del funzionario delegato e delle ragioni della delega – Omissione – Nullità della delega conferita tramite ordine di servizio “in bianco” – Conseguenze – Nullità riflessa dell’atto impositivo – Comma 1-bis, dell’art. 17, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 – Art. 56, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Prassi

 

Investimenti in beni strumentali nuovi
Super e iper ammortamento

 

Super e iper ammortamento per favorire lo sviluppo dell’Industria 4.0. Diffusi i chiarimenti sui bonus

Circolare congiunta dell’Agenzia delle Entrate – Ministero dello Sviluppo Economico n. 4 E del 30 marzo 2017: «IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Reddito di lavoro autonomo – Proroga del super ammortamento e istituzione dell’iper ammortamento per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0” – Chiarimenti – Art. 1, commi da 8 a 13, della L. 11/12/2016, n. 232 – Art. 1, commi da 91 a 94 e 97, della L. 28/12/2015, n. 208 – Artt. 54, 102 e 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Novità Fiscali 2017
Risposte ai quesiti

 

La circolare con le risposte delle Entrate ai quesiti posti in occasione di eventi organizzati dalla stampa specializzata

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 7 aprile 2017: «RISPOSTE AI QUESITI 2017 – Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata (“Videoforum” e “Telefisco”)»

 

Legislazione

 

“Fiscalizzazione graduale” delle vending machine

 

Distributori automatici privi di una “porta di comunicazione”: approvate le regole per la trasmissione telematica dei corrispettivi. Dal 1° settembre 2017 al via il censimento

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 marzo 2017, prot. n. 61936/2017: «Definizione delle informazioni, delle regole tecniche, degli strumenti e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici diversi da quelli disciplinati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2016»

 

I distributori automatici di biglietti di trasporto, sosta e skipass esclusi dall’obbligo dell’invio telematico dei corrispettivi

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 116 E del 21 dicembre 2016: «TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI – Fiscalizzazione delle vending machine – Distributori automatici di biglietti di trasporto, titoli di sosta e skipass – Art. 2, comma 2 del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127»

 

Distributori automatici di schede telefoniche, tabacchi e “gratta e vinci”. Confermata l’esclusione dall’obbligo dell’invio telematico dei corrispettivi

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 44 E del 5 aprile 2017: «TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI – Fiscalizzazione delle vending machine – Distributori automatici di tabacchi e biglietti delle lotterie istantanee – Esclusione dall’obbligo di invio – Cessioni ricadenti nell’alveo del regime IVA, c.d. “monofase”, di cui all’articolo 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Esclusione dall’obbligo di invio – Cessioni di merce varia – Sussistenza dell’obbligo – Art. 2, comma 2 del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127»

 

Spesometro per l’anno di imposta 2016
Esoneri

 

Spesometro. Comunicazioni di commercianti al dettaglio e tour operator solo oltre il “tetto”. Confermato l’esonero per la P.A.

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2017, prot. n. 68495/2017: «Modifiche ai provvedimenti del 2 agosto 2013 e del 6 aprile 2016 in materia di definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto»

 

 

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