Patent box, per chi ha presentato domanda tra il 1° e il 31 dicembre 2015: I 150 giorni decorrono dal 31 dicembre 2015

Per i contribuenti che hanno inviato l’istanza di Patent box tra il 1° e il 31 dicembre 2015, il termine di 150 giorni entro cui presentare o integrare la documentazione decorre dal 31 dicembre dello stesso anno. Questo è quanto prevede il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Prot. n. 101754/2016 del 27 giugno 2016. Nel dettaglio, nel provvedimento si legge che «Il termine di 150 giorni entro cui può essere presentata o integrata la documentazione di cui ai punti 3, 4 e 5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015, prot. 2015/154278 recante disposizioni concernenti l’accesso alla procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo di beni immateriali ai sensi dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, decorre dal 31 dicembre 2015, limitatamente alle istanze presentate dalla data di pubblicazione del provvedimento e fino al 31 dicembre 2015».

L’intervento è motivato dall’esigenza di “non pregiudicare l’accesso alla procedura di accordo preventivo ai contribuenti che, in buona fede, hanno inviato la documentazione integrativa erroneamente interpretando il termine previsto da precedenti provvedimenti dell’Amministrazione finanziaria, tenuto conto che in molte disposizioni normative i termini da cui si fanno decorrere gli adempimenti iniziano da una data fissa” Ci si riferisce per la precisione ad un primo provvedimento (del 1 dicembre 2015, prot. n. 2015/154278 – in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2015, pag. 1907), con cui sono state emanate apposite disposizioni per stabilire le modalità ed i termini della procedura e ad un successivo (del 23 marzo 2016, prot. n. 2016/43572), con il quale modificando il precedente, si è stabilito, in via transitoria, un termine di 150 giorni in luogo di 120 per la presentazione della documentazione a supporto dell’istanza, al fine di assicurare ai contribuenti il tempo adeguato per la predisposizione e presentazione della documentazione in argomento.

Una ultima notazione merita di essere dedicata ai principi espressi dalla circolare n. 11/E del 7 aprile 2016, nel quale l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la mancata presentazione della documentazione integrativa, entro i termini sopra indicati, determina la decadenza dell’istanza.

Per saperne di più:

Patent box” ai nastri di partenza. Emanate le disposizioni attuative di Marco Orlandi

Comunicazione opzione “Patent Box”: software di compilazione (versione 1.0.0)

Diffusa la prima circolare e approvate le modalità di accesso alla procedura di ruling

Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015

Chiarimenti su modalità ed effetti derivanti dall’esercizio dell’opzione. Focus su perdite e procedura di ruling

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36 E del 1° dicembre 2015:«AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – REGIMI FISCALI OPZIONALI – PATENT BOX – Tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali -Opzione – Modalità ed effetti – Procedura finalizzata alla stipula di accordi di ruling – Primi chiarimenti – Art. 1, commi da 37 a 45, della L. 23/12/2014, n. 190 e D.M. 30/07/2015 – Provvedimento 10/11/2015, n. 144042 – Provvedimento 01/12/2015, n. 154278»

Definizione dei beni immateriali agevolabili, calcolo dell’agevolazione, determinazione del reddito e l’oggetto dell’accordo preventivo. Le principali caratteristiche del regime e le risposte ai quesiti sul Patent box

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 7 aprile 2016: AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – REGIMI FISCALI OPZIONALI – PATENT BOX – Tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali – Opzione – Modalità ed effetti – Risposte ai quesiti – Art. 1, commi da 37 a 45, della L. 23/12/2014, n. 190 e D.M. 30/07/2015 – Provvedimento 10/11/2015, n. 144042 – Provvedimento 01/12/2015, n. 154278

“Patent box”: il decreto che stabilisce ambito di applicazione e soggetti beneficiari e fissa i criteri per la determinazione del reddito agevolabile e le modalità per l’opzione del regime fiscale agevolato

Il testo del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2015

Il testo della Relazione illustrativa del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2015

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato il 10 novembre 2015, prot. n. 2015/144042, recante: «Approvazione del modello “Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali» – Il Modello

Accordi preventivi: le modalità di accesso, i termini e lo svolgimento della procedura finalizzata alla stipula di accordi di ruling

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2015, prot. n. 154278/2015:«Disposizioni concernenti l’accesso alla procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo di beni immateriali ai sensi dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Proroga temporanea del termine per l’integrazione della documentazione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2016, Prot. n. 43572/2016:«Modifiche ed integrazioni al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015»

 

 

 

Patent box, per le imprese con ricavi inferiori a 300 milioni di euro. La competenza passa alle Direzioni Regionali

Confermata la competenza dell’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali della Direzione Centrale Accertamento sulla gestione delle istanze di accordo preventivo presentate dalle imprese con un volume d’affari o ricavi pari o superiori a 300 milioni di euro, a prescindere dal domicilio fiscale.

Alle Direzioni Regionali ed alle Direzioni Provinciali di Trento e di Bolzano passa, invece, la competenza per le istanze presentate dalle imprese con un volume d’affari o ricavi inferiori a 300 milioni di euro. È quanto stabilisce il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 Maggio 2016, Prot. n. 67014/2016. L’individuazione delle nuove competenze si è resa necessaria per far fronte all’elevato numero di richieste presentate successivamente all’emanazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015, prot. n. 154278/2015 e per consentire una gestione più efficiente delle procedure.

Nei casi di incertezza in merito all’individuazione dell’articolazione competente a gestire l’istanza, le imprese possono presentare richiesta di chiarimenti all’indirizzo di posta elettronica dc.acc.accordi@agenziaentrate.it. (Cfr. comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2016

 

 




Definizione dei beni immateriali agevolabili, calcolo dell’agevolazione, determinazione del reddito agevolabile e oggetto dell’accordo preventivo. In una circolare le risposte ai quesiti sul Patent box

Agenzia delle Entrate e Mise rispondono ai quesiti posti dalle associazioni di categoria sul Patent box, l’agevolazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di software, disegni e modelli, brevetti industriali, marchi e know-how introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 e successivamente modificata dal D.L. n. 3/2015 e dall’articolo 1, comma 148 della Legge di Stabilità 2016. Nella circolare n. 11/E del 7 aprile 2016, redatta in collaborazione con il Mise, l’Agenzia chiarisce i dubbi sollevati dalle associazioni di categoria e dai professionisti ed illustra le principali caratteristiche del regime. Tra gli aspetti presi in esame dalle Entrate nel documento di prassi rientrano la definizione dei beni immateriali agevolabili, i metodi di calcolo dell’agevolazione, la determinazione del reddito agevolabile e l’oggetto dell’accordo preventivo.

Tutti gli step per il calcolo dell’agevolazione

Il Patent box consiste in una variazione in diminuzione da operare ai fini IRPEF o IRES, nonché ai fini IRAP.

L’Agenzia ricorda che i passi da seguire per determinare l’agevolazione spettante sono i seguenti:

 – individuare il reddito agevolabile derivante dall’utilizzo diretto o indiretto del bene immateriale;

 – calcolare il nexus ratio, dato dal rapporto tra i costi qualificati e i costi complessivi;

 – effettuare il prodotto tra il reddito agevolabile ed il nexus ratio per ottenere la quota di reddito agevolabile.

La quota di reddito agevolabile non concorre a formare il reddito d’impresa per il 50 per cento del relativo ammontare. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e a quello in corso al 31 dicembre 2015 la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito d’impresa è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.

Esercizio dell’opzione facilitato

La circolare chiarisce dettagliatamente il rapporto tra l’esercizio dell’opzione e la presentazione dell’istanza di ruling, precisando che l’esercizio dell’opzione rimane valida anche quando l’istanza di ruling decade per mancata presentazione nei termini della documentazione integrativa. Inoltre, l’opzione può essere esercitata anche tardivamente avvalendosi della “remissione in bonis”.

 Nexus ratio: per il primo triennio la determinazione è facilitata

Per il primo triennio di applicazione dell’agevolazione la determinazione del nexus ratio, al fine di consentire l’accesso al regime anche a quelle aziende non ancora dotate di sistemi analitici di contabilità gestionale, può essere fatta considerando i costi qualificati e i costi complessivi come grandezze aggregate, vale a dire senza distinzione per singolo bene immateriale.

Patent box, nel bonus anche i costi per il marketing

Le spese sostenute per “attività di presentazione, comunicazione e promozione” rientrano a pieno titolo tra i costi qualificati da considerare nel rapporto nexus. Naturalmente, spiega la circolare, tali spese si potranno computare nel nexus ratio solo a condizione che siano riferibili ad un marchio oggetto di opzione, nei casi in cui lo stesso risulti agevolato come bene autonomo o come bene complementare ad altri IP.

Costi di ricerca fondamentale e nexus ratio, vale l’anno di utilizzo delle conoscenze acquisite

Riguardo la tempistica, le spese per la ricerca fondamentale confluiscono nel nexus ratio in coincidenza con il periodo d’imposta nel corso del quale le conoscenze acquisite per loro tramite si traducono in ricerca applicata. Sempre in materia di nexus ratio, l’Agenzia chiarisce che la ricerca che non va a buon fine non deve essere considerata ai fini del rapporto.

Determinazione del reddito agevolabile: valgono i valori fiscali

Nell’ipotesi di utilizzo diretto o indiretto dell’IP le Entrate chiariscono che il reddito agevolabile è costituito dalle componenti positive quali, ad esempio, “royalties implicite” o canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti ad essi connessi. Ai fini della determinazione del reddito, pertanto, assumono rilievo i costi fiscalmente riconosciuti, compresi gli ammortamenti fiscalmente rilevanti.

Operazioni straordinarie e Patent box

La circolare interviene anche sul tema delle operazioni straordinarie. Il decreto Patent Box prevede che in caso di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, la società incorporante, beneficiaria o conferitaria subentra nell’esercizio dell’opzione effettuata dalla società incorporata, scissa o conferente anche in relazione alla natura e all’anzianità dei costi da indicare nel rapporto costi qualificati e costi complessivi. Nel merito, spiega la circolare, l’Amministrazione finanziaria valuterà, case by case in sede di controllo, se le operazioni straordinarie in esame abbiano effettivamente ad oggetto un’azienda che rispetti le condizioni previste. La continuità della natura e dell’anzianità dei costi del dante causa, in capo all’avente causa, permette infatti a quest’ultimo di poter godere dell’agevolazione senza subire la penalizzazione prevista per i costi di acquisto degli IP. (cfr. comunicato stampa Agenzia delle entrate del 7 aprile 2016)

Per saperne di più:

Patent box” ai nastri di partenza. Emanate le disposizioni attuative di Marco Orlandi

“Patent box”: il decreto che stabilisce ambito di applicazione e soggetti beneficiari e fissa i criteri per la determinazione del reddito agevolabile e le modalità per l’opzione del regime fiscale agevolato

Il testo del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2015

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Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato il 10 novembre 2015, prot. n. 2015/144042, recante: «Approvazione del modello “Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali» – Il Modello

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Accordi preventivi: le modalità di accesso, i termini e lo svolgimento della procedura finalizzata alla stipula di accordi di ruling

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