Patent box, per chi ha presentato domanda tra il 1° e il 31 dicembre 2015: I 150 giorni decorrono dal 31 dicembre 2015
Per i contribuenti che hanno inviato l’istanza di Patent box tra il 1° e il 31 dicembre 2015, il termine di 150 giorni entro cui presentare o integrare la documentazione decorre dal 31 dicembre dello stesso anno. Questo è quanto prevede il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Prot. n. 101754/2016 del 27 giugno 2016. Nel dettaglio, nel provvedimento si legge che «Il termine di 150 giorni entro cui può essere presentata o integrata la documentazione di cui ai punti 3, 4 e 5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015, prot. 2015/154278 recante disposizioni concernenti l’accesso alla procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo di beni immateriali ai sensi dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, decorre dal 31 dicembre 2015, limitatamente alle istanze presentate dalla data di pubblicazione del provvedimento e fino al 31 dicembre 2015».
L’intervento è motivato dall’esigenza di “non pregiudicare l’accesso alla procedura di accordo preventivo ai contribuenti che, in buona fede, hanno inviato la documentazione integrativa erroneamente interpretando il termine previsto da precedenti provvedimenti dell’Amministrazione finanziaria, tenuto conto che in molte disposizioni normative i termini da cui si fanno decorrere gli adempimenti iniziano da una data fissa” Ci si riferisce per la precisione ad un primo provvedimento (del 1 dicembre 2015, prot. n. 2015/154278 – in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2015, pag. 1907), con cui sono state emanate apposite disposizioni per stabilire le modalità ed i termini della procedura e ad un successivo (del 23 marzo 2016, prot. n. 2016/43572), con il quale modificando il precedente, si è stabilito, in via transitoria, un termine di 150 giorni in luogo di 120 per la presentazione della documentazione a supporto dell’istanza, al fine di assicurare ai contribuenti il tempo adeguato per la predisposizione e presentazione della documentazione in argomento.
Una ultima notazione merita di essere dedicata ai principi espressi dalla circolare n. 11/E del 7 aprile 2016, nel quale l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la mancata presentazione della documentazione integrativa, entro i termini sopra indicati, determina la decadenza dell’istanza.
Per saperne di più:
“Patent box” ai nastri di partenza. Emanate le disposizioni attuative di Marco Orlandi
Comunicazione opzione “Patent Box”: software di compilazione (versione 1.0.0)
Diffusa la prima circolare e approvate le modalità di accesso alla procedura di ruling
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36 E del 1° dicembre 2015:«AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – REGIMI FISCALI OPZIONALI – PATENT BOX – Tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali -Opzione – Modalità ed effetti – Procedura finalizzata alla stipula di accordi di ruling – Primi chiarimenti – Art. 1, commi da 37 a 45, della L. 23/12/2014, n. 190 e D.M. 30/07/2015 – Provvedimento 10/11/2015, n. 144042 – Provvedimento 01/12/2015, n. 154278»
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 7 aprile 2016: AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – REGIMI FISCALI OPZIONALI – PATENT BOX – Tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali – Opzione – Modalità ed effetti – Risposte ai quesiti – Art. 1, commi da 37 a 45, della L. 23/12/2014, n. 190 e D.M. 30/07/2015 – Provvedimento 10/11/2015, n. 144042 – Provvedimento 01/12/2015, n. 154278
Il testo del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2015
Proroga temporanea del termine per l’integrazione della documentazione
Patent box, per le imprese con ricavi inferiori a 300 milioni di euro. La competenza passa alle Direzioni Regionali
Confermata la competenza dell’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali della Direzione Centrale Accertamento sulla gestione delle istanze di accordo preventivo presentate dalle imprese con un volume d’affari o ricavi pari o superiori a 300 milioni di euro, a prescindere dal domicilio fiscale.
Alle Direzioni Regionali ed alle Direzioni Provinciali di Trento e di Bolzano passa, invece, la competenza per le istanze presentate dalle imprese con un volume d’affari o ricavi inferiori a 300 milioni di euro. È quanto stabilisce il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 Maggio 2016, Prot. n. 67014/2016. L’individuazione delle nuove competenze si è resa necessaria per far fronte all’elevato numero di richieste presentate successivamente all’emanazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015, prot. n. 154278/2015 e per consentire una gestione più efficiente delle procedure. Nei casi di incertezza in merito all’individuazione dell’articolazione competente a gestire l’istanza, le imprese possono presentare richiesta di chiarimenti all’indirizzo di posta elettronica dc.acc.accordi@agenziaentrate.it. (Cfr. comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2016
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