Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 16 febbraio 2026

Oggi l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le Risposte n. 40 e n. 41/2026, con chiarimenti su Transizione 4.0 (adempimenti e sanzioni in caso di compensazioni “anticipate”) e su welfare aziendale con e-bike in leasing (IVA, imposte dirette e deducibilità).

 

Risposta n. 40/2026 (16/02/2026)

 

Transizione 4.0: comunicazioni ex art. 6 D.L. 39/2024 come presupposto di fruizione; sanatoria “a termine” con sanzione fissa per l’ultima quota, ma per la quota 2024 (termine spirato) si configura indebita compensazione di credito non spettante (25%) con obbligo di riversamento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 40 del 16 febbraio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – INVESTIMENTI IN BEN I STRUMENTALI – Crediti d’imposta Transizione 4.0 – Comunicazioni preventive e di completamento ex art. 6 D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L .23/05/2024, n. 67 – Fruizione in compensazione – Irregolarità/omissioni – Regolarizzazione – Sanzioni – Art. 13, commi 4-bis e 4-ter, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Ravvedimento – Art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472.

L’Agenzia delle entrate ribadisce che, per gli investimenti “dal 30 marzo 2024”, le comunicazioni preventiva e di completamento costituiscono adempimenti strumentali e propedeutici alla fruizione: il credito può “sorgere” con l’investimento, ma non è utilizzabile in compensazione in assenza delle comunicazioni nell’ordine previsto.

Nel caso concreto, l’utilizzo in compensazione delle quote dicembre 2024 e gennaio 2025 è avvenuto senza preventiva e con consuntivo compilato in modo incoerente; dunque, la compensazione è stata effettuata in difetto degli adempimenti richiesti.

Quota compensata a gennaio 2025: la violazione è rimovibile entro il termine della dichiarazione relativa al 2025 mediante presentazione delle comunicazioni e pagamento della sanzione fissa di 250 euro ex art. 13, comma 4-ter, D.Lgs. 471/1997.

Quota compensata a dicembre 2024: essendo decorso il termine del comma 4-ter, si configura indebita compensazione di credito non spettante (art. 13, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997), con sanzione pari al venticinque per cento del credito utilizzato e necessità di riversamento (richiamo al recupero ex art. 38-bis DPR 600/1973). Il riversamento va eseguito con F24 (codice tributo 6936). Restano applicabili le riduzioni sanzionatorie da ravvedimento con interessi al tasso legale.

 

Risposta n. 41/2026 (16/02/2026)

 

Welfare aziendale e e-bike in leasing: per l’IVA le biciclette a pedalata assistita non sono “veicoli stradali a motore” (fuori dall’art. 19-bis1); irrilevante ai fini IVA la messa a disposizione ai dipendenti, ma detrazione “a monte” condizionata dal nesso con operazioni imponibili; per le imposte dirette possibile non imponibilità ex art. 51, comma 2, lett. f), TUIR solo se servizio standardizzato per categorie/generalità

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 41 del 16 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – IVA – Welfare aziendale – Assegnazione ai dipendenti di e-bike acquistate in leasing – Qualificazione come velocipedi (art. 50 Codice della strada) – Conseguenze – Esclusione dall’art. 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), DPR 26/10/1972, n. 633 – Fuori campo IVA della messa a disposizione – Indetraibilità IVA per carenza di nesso con operazioni imponibili – IMPOSTE DIRETTE – Fringe benefit – Art. 51, comma 2, lettera f), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Oneri di utilità sociale – Art. 100, comma 1, TUIR – Deducibilità costi – Condizioni – Art. 95 TUIR – IRAP – D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.

IVA: l’Agenzia qualifica le e-bike come velocipedi ex art. 50 CdS; pertanto non rientrano tra i “veicoli stradali a motore” e non si applicano le limitazioni forfetarie di detrazione ex art. 19-bis1.

Se le e-bike sono acquisite per utilizzo aziendale, valgono le regole generali di detrazione IVA (artt. 19 e ss. DPR n. 633/1972). Se invece sono messe a disposizione dei dipendenti nell’ambito di welfare, la prestazione è fuori campo IVA ex art. 3, comma 3, D.P.R. n 633/1972; in tale assetto l’IVA sui canoni può risultare indetraibile per carenza del nesso immediato e diretto tra acquisti “a monte” e operazioni “a valle” con diritto a detrazione.

IMPOSTE DIRETTE (dipendenti): l’esclusione da imponibile ex art. 51, comma 2, lettera f), TUIR è astrattamente applicabile ai servizi di mobilità sostenibile purché ricorrano congiuntamente: offerta alla generalità/categorie, benefit in natura, finalità di utilità sociale ex art. 100, comma 1, e adesione dei dipendenti alle condizioni standard (senza pattuire contenuti “personalizzati”; salva la scelta del momento di fruizione). In difetto, il benefit concorre al reddito secondo valore normale (art. 51, commi 1 e 3, TUIR).

IMPOSTE DIRETTE (datore): i costi e-bike non ricadono nell’art. 164 TUIR (non essendo mezzi a motore): deducibilità secondo inerenza. Per i benefit welfare: deducibilità nel limite del 5 per mille ex art. 100 TUIR se offerti volontariamente; integrale ex art. 95 TUIR se erogati in conformità a contratto/accordo/regolamento (obbligo negoziale).

IRAP: rilevanza ancorata alla corretta classificazione a conto economico (principio di derivazione); per i costi welfare può operare, se correttamente qualificato, il trattamento come costo del personale a tempo indeterminato con le regole del D.Lgs. 446/1997.




Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 12 febbraio 2026

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato le Risposte n. 37, n. 38 e n. 39/2026, del 12 febbraio 2026, con chiarimenti su lavoro dipendente all’estero e piani azionari, vicende “successorie” in s.a.s. in fase di liquidazione e criteri ISA/CPB per imprese edili in assenza di ricavi di vendita.

 

Risposta n. 37/2026 (12/02/2026)

Retribuzioni convenzionali e piani azionari: stock option/performance shares maturate all’estero “assorbite” dalla base convenzionale; imponibile solo la quota riferita a periodi non coperti dal regime

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 37 del 12 febbraio 2026Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Lavoro dipendente – Retribuzioni convenzionali – Compensi in natura – Compensi differiti – Stock optionPerformance shares – Assorbimento nella base imponibile convenzionale – Art. 51, comma 8-bis, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

L’Agenzia chiarisce il trattamento fiscale dei compensi in natura e differiti (piani di stock option e performance shares) maturati in periodi in cui il reddito di lavoro dipendente è stato determinato in Italia con il criterio delle retribuzioni convenzionali ex art. 51, comma 8-bis, TUIR. In linea con la prassi richiamata, la determinazione “convenzionale” della base imponibile assorbe le ulteriori componenti retributive (fringe benefit, premi, indennità, ecc.) riferibili alla medesima attività estera, evitando una tassazione analitica autonoma.

Applicando tale principio al caso concreto, l’Agenzia delle entrate conclude che il contribuente non deve tassare in Italia il fringe benefit 2024 derivante dall’esercizio di stock option maturate nel vesting period dicembre 2016-giugno 2019, né il valore 2025 delle azioni assegnate per performance shares con performance period luglio 2022–giugno 2025, in quanto ricompresi nella base convenzionale.

Resta invece imponibile (in quanto non “coperto” dal regime convenzionale, secondo i fatti rappresentati) il fringe benefit relativo alle stock option maturate giugno–novembre 2016.

 

Il principio richiamato:

 

Con la circolare n. 11/E del 30 aprile 2013 (cfr. paragrafo 2) è stato precisato che “dall’introduzione del criterio convenzionale consegue che ogni retribuzione aggiuntiva a quella ordinaria (come ad esempio, emolumenti in natura, indennità, straordinari, premi) non soggiace ad alcuna tassazione autonoma, dovendosi ritenere la stessa assorbita nella determinazione forfetaria della base imponibile realizzata attraverso il rinvio alle retribuzioni convenzionali”. (cfr., da ultimo, la risposta a istanza di interpello n. 783, pubblicata il 17 novembre 2021, con cui è stato ribadito che “una volta individuata la retribuzione convenzionale, le ulteriori somme erogate non devono essere oggetto di autonoma tassazione”).

 

Risposta n. 38/2026 (12/02/2026)

S.a.s., decesso di accomandante e accomandatario: imputazione del reddito ante/post liquidazione, trattamento in capo agli eredi e tassazione separata delle somme dipendenti dalla liquidazione; focus anche su affrancamento riserve ex art. 14 D.Lgs. n. 192/2024

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 38 del 12 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Redditi di partecipazione – Società in accomandita semplice – Decesso socio accomandante – Trasmissibilità mortis causa della quota – Liquidazione – Imputazione del reddito ex art. 182 TUIR – Eredi – Tassazione separata – Art. 17, comma 1, lettera l), TUIR – Riserve in sospensione d’imposta – Affrancamento straordinario – Art. 14, D.Lgs. 13/12/2024, n. 192.

L’interpello affronta una sequenza “complessa” di eventi (decesso dell’unica accomandante, apertura della liquidazione, successivo decesso dell’accomandatario) e chiede chiarimenti su: (i) imputazione del reddito della s.a.s. in fasi ante e post liquidazione, (ii) qualificazione e tassazione delle somme/valori spettanti agli aventi diritto, con specifico riferimento alla tassazione separata ex art. 17, comma 1, lettera l), TUIR per i redditi imputati “in dipendenza della liquidazione societaria”, (iii) profili di affrancamento della riserva in sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 192/2024 e relativi effetti sul costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni/canoni di riparto.

In premessa civilistica, l’Agenzia ricorda che, nelle s.a.s., la quota dell’accomandante è trasmissibile per causa di morte (art. 2322 c.c.), con conseguente subentro degli eredi nello status di socio, principio confermato anche da giurisprudenza richiamata in risposta.

Sul versante affrancamento, la risposta richiama la struttura dell’istituto: possibilità di affrancare saldi attivi/riserve/fondi in sospensione presenti al 31.12.2023 e residui al 31.12.2024 mediante imposta sostitutiva del 10%, liquidata nella dichiarazione 2024 e versata in quattro rate, con rinvio al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 giugno 2025.

 

Risposta n. 39/2026 (12/02/2026)

ISA e “attività prevalente” in edilizia senza ricavi di vendita: per DG69U il parametro include rimanenze finali/esistenze; l’assenza di ricavi non esclude di per sé l’applicazione dell’ISA ai fini dell’opzione CPB

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 39 del 12 febbraio 2026Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) – Attività prevalente – Imprese di costruzione – Assenza di ricavi – Incremento rimanenze immobiliari – Modello ISA DG69U – Concordato preventivo biennale – D.Lgs. 12/02/2024, n. 13 – Art. 3, comma 2, Decreto Mef 18/03/2024

L’Agenzia è chiamata a chiarire come individuare l’attività prevalente ai fini ISA quando, nel periodo d’imposta, non emergono ricavi di vendita (voce “ricavi delle vendite e delle prestazioni”), ma risultano incrementi di rimanenze per immobili in corso destinati alla rivendita, tipici della fase “fisiologica” delle imprese edili.

La risposta valorizza il quadro normativo/tecnico richiamato: per alcuni ISA (tra cui DG69U) il limite/parametro rilevante considera ricavi “rettificati” includendo rimanenze finali ed escludendo esistenze iniziali, come previsto dal decreto MEF 18 marzo 2024, art. 3, comma 2, così che la mancanza di ricavi di vendita non è di per sé idonea a escludere l’applicabilità del modello DG69U.

In questa cornice, l’Agenzia conferma l’impostazione per cui l’attività prevalente può essere coerentemente individuata nell’attività comunicata e svolta (costruzione di edifici residenziali e non residenziali – ATECO 41.00.00) e, quindi, nell’ISA DG69U, ferma restando la natura “di diritto” del parere e l’assenza di valutazioni sui profili di fatto dell’attività concretamente esercitata.

Nella risposta, l’Agenzia delle entrate evidenzia, che l’assenza di ricavi e la presenza di variazioni di rimanenze non concorrono a configurare nel caso in esame un’ipotesi di non normale svolgimento dell’attività ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-­legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 a fini della non applicazione degli ISA. Infatti, pur svolgendo l’attività prevista dall’oggetto sociale (ossia, la costruzione di edifici) e non trovandosi nel periodo d’imposta di inizio attività,  l’impresa non ha conseguito ricavi essendo ancora nella fase di realizzazione degli immobili per la futura vendita (i.e., ”progetti immobiliari di proprietà della società in corso di realizzazione destinati alla successiva rivendita”). Pertanto, in base al quadro delineato dall’Istante e trovando applicazione il modello ISA DG69U nei termini sopra indicati, si ritiene che l’impresa istante possa optare per l’adesione al CPB per il biennio 2025­2026, nel rispetto di tutte le altre prescrizioni di legge.

 

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Le ultime risposte pubblicate dall’Agenzia delle entrate in tema di Bonus edilizi

Superbonus. Ulteriori chiarimenti su come individuare il momento di sostenimento della spesa in caso di sconto in fattura

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 146 del 9 luglio 2024: SUPERBONUSBONUS EDILIZI – Sconto in fattura – Errata fatturazione – Misura agevolativa applicabile – Articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020

Superbonus con fattura scartata. L’Agenzia delle entrate fornisce i chiarimenti sulla corretta individuazione della data rilevante ai fini dell’applicazione dello sconto in fattura

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 140 del 24 giugno 2024: AGEVOLAZIONI – BONUS EDILIZI – Sconto in fattura – Applicazione in ipotesi di fatture elettroniche scartate dal SdI – Articolo 121 del decreto–legge 19 maggio 2020, n. 34

Condizioni per utilizzare il Superbonus per enti gli ecclesiastici

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 138 del 20 giugno 2024: SUPERBONUS – BONUS EDILIZI – Soggetti destinatari dell’agevolazione – Enti ecclesiastici iscritti al RUNTS – Articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio)

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Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 137 del 20 giugno 2024: SUPERBONUSBONUS EDILIZI – Chiarimenti sulla corretta imputazione delle spese al periodo d’imposta nel caso di sostenimento di spese, mediante bonifico bancario, per interventi di riqualificazione energetica – Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio)

Superbonus e fattura elettronica “rifiutata” e rinviata. La data da considerare ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa con “sconto in fattura

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 103 del 13 maggio 2024: SUPERBONUS BONUS EDILIZI – Sconto integrale in fattura – Data di emissione del documento in ipotesi di scarto e nuovo invio al Sistema di Interscambio – Articolo 21 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633