Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. Diffuso il quesitario del Fisco

 

Con circolare n. 9 E del 23 luglio 2021– sentito anche il Mi.S.E. – l’Agenzia delle entrate ha fornito, sotto forma di risposte a quesiti, le attese istruzioni relative alle modalità di applicazione del credito d’imposta disciplinato dalla legge di bilancio 2021. Le risposte sono state raggruppate in funzione delle tematiche, anche al fine di chiarire i più ricorrenti dubbi interpretativi.

Si ricorda che l’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha riformulato la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

La menzionata disciplina, applicabile agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020, si pone in linea di continuità con il precedente intervento operato dall’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), nell’ambito della ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal “Piano nazionale Impresa 4.0”. Nell’ottica di un rafforzamento dell’agevolazione agli investimenti in beni strumentali, la legge di bilancio 2021 ha apportato novità all’impianto alla disciplina dei crediti d’imposta per gli investimenti dettata dalla legge n. 160 del 2019.

In particolare, le novità più importanti hanno riguardato:

  • l’ampliamento dell’ambito oggettivo dell’agevolazione ai beni immateriali diversi da quelli di cui al citato allegato B (di seguito, per brevità, anche “beni immateriali non 4.0”);
  • la maggiorazione della misura del credito d’imposta applicabile in funzione della tipologia degli investimenti e del periodo di effettuazione;
  • l’aumento del limite massimo di investimenti ammissibili;
  • le regole per la compensazione del credito d’imposta con la finalità di accelerarne la fruizione;
  • la richiesta della perizia asseverata – e non più semplice – per i beni dell’allegato A e dell’allegato B.

Recentemente il legislatore, con il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto Sostegni-bis), è nuovamente intervenuto sullo strumento agevolativo apportando talune modifiche concernenti l’utilizzo del credito d’imposta. In particolare, l’articolo 20 del decreto Sostegni-bis ha introdotto, nell’articolo 1 della legge di bilancio 2021, il comma 1059-bis con cui si prevede che – alla stregua di quanto già disposto dal comma 1059 per soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro – il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali non 4.0, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale anche dai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 23 luglio 2021, con oggetto: Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Presupposti soggettivi e oggettivi di accesso al credito di imposta – Modalità di determinazione o rideterminazione – Modalità di utilizzo dell’incentivo – Ipotesi di cumulo con altre agevolazioni – Adempimenti documentali necessari per la corretta fruizione – Risposte a quesiti – Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) – Articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 34 del 2020

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Commenti

 

Più ampia la sospensione dell’obbligo di riduzione del capitale e di ricapitalizzazione  di Enrico Molteni

 

 

Prassi 

 

 

Agenzia delle Entrate

 

Errori dichiarativi – Applicazione del ravvedimento operoso

 

Le regole del ravvedimento operoso delle dichiarazioni annuali tardive, omesse e integrative

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 82 E del 24 dicembre 2020:

  • «SANZIONI TRIBUTARIE – Criteri di determinazione della sanzione – Ravvedimento operoso – Applicazione – Sanzioni per la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte dell’intermediario – Riduzione alla metà ai sensi dell’articolo 7, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 472/97 e successiva applicazione della riduzioni da ravvedimento – Possibilità – Art. 7, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472
  • SANZIONI TRIBUTARIE – RISCOSSIONE – Utilizzo in compensazione di un credito inesistente emergente da infedele dichiarazione sanata per mezzo del ravvedimento operoso – Pagamento della sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997 ridotta in applicazione dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 – Ulteriore applicazione delle sanzioni per l’utilizzo in compensazione di credito inesistenti – Esclusione – Art. 1, comma 6, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 13, comma 5, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471
  • SANZIONI TRIBUTARIE – Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni – Possibilità di qualificare come una dichiarazione integrativa “a favore” quella nella quale, oltre ad essere esposto un maggior costo deducibile, viene indicato contestualmente anche un maggior reddito originariamente non dichiarato, dove comunque il risultato finale della stessa è rappresentato da un maggior credito – Esclusione – Solo la dichiarazione integrativa totalmente a favore non è soggetta ad alcuna sanzione – Conseguenze – Applicazione della sanzione da a euro 250 a euro 2.000 di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 471/97 – Art. 8, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 • SANZIONI TRIBUTARIE – Dichiarazione integrativa, per assoggettare al regime della cedolare secca canoni di locazione originariamente tassati, erroneamente, in via ordinaria – Qualificazione come dichiarazione integrativa “a favore” di cui all’articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/98 – Affermazione – Art. 2, commi 8 e 8-bis, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322
  • SANZIONI TRIBUTARIE – Dichiarazione omessa – Dichiarazione presentata oltre novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario (e, quindi, omessa) – Riporto, nella prima dichiarazione utile, l’eccedenza d’imposta risultante – Irregolarità sanabile – Condizioni -Riconoscimento del credito emergente dalla dichiarazione omessa – Presentazione di istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Necessità
  • ACCERTAMENTO – Liquidazione e controllo delle imposte dovute in base alle dichiarazioni – Omessa dichiarazione con eccedenze a credito – Impossibilità della compensazione tra eccedenze d’imposta a credito e a debito emergenti, contestualmente, da una dichiarazione omessa
  • MONITORAGGIO FISCALE – Compilazione del modulo RW – Violazione -Sanzioni applicabili – Regolarizzazione delle omissioni relative al monitoraggio degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria»

 

Meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) – Regolarizzazione e note di variazione

 

Recupero di maggiori versamenti effettuati a titolo di IVA per i soggetti in ambito split payment. Se il fornitore non emettere la nota di variazione, la P.A. può presentare un’istanza di rimborso “atipicoex art. 21, D.Lgs. n. 546 del 1992

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 79 E del 21 dicembre 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) – Regolarizzazione e note di variazione – Modalità di recupero di maggiori versamenti effettuati a titolo di IVA in regime di scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, in assenza di emissione di nota di variazione in diminuzione di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 633/72 -Possibilità di presentare istanza di rimborso “residuale” o “atipico” di cui all’art. 21, secondo comma, D.Lgs. n. 546 del 1992 – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 21, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Cessioni di fabbricati strumentali – Imponibilità ad IVA per obbligo di legge

 

Cessioni di fabbricati strumentali. La regolarizzazione ex post di un intervento edilizio realizzato, oltre i cinque anni, in difformità dal titolo abilitativo non basta per l’imponibilità IVA ex lege

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 611 del 21 dicembre 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime fiscale delle cessioni di fabbricati – Fabbricati strumentali – Imponibilità ad IVA per obbligo di legge – Condizioni – Costruiti o rispristinati dall’impresa cedente – Cessione entro cinque anni dall’ultimazione dei lavori – Materiale esecuzione degli interventi edilizi previsti dall’art. 10, comma 1, n. 8-ter) del D.P.R. n. 633/72 – Necessità – Art. 10, primo comma, n. 8-ter), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Rettifica della detrazione IVA – Mutamenti nel regime fiscale

 

Servizi. Rilevanza della cd. “prima utilizzazione” per l’inclusione nella rettifica della detrazione IVA

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 612 del 21 dicembre 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Determinazione dell’imposta – Rettifica della detrazione IVA – Mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività – «Servizi … non ancora utilizzati» di cui all’art. 19-bis2, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 – Rilevanza della cd. “prima utilizzazione”– Fattispecie – Rettifica della detrazione IVA in sede di dichiarazione IVA relativa al 2019, con riferimento all’acquisto di beni ammortizzabili ed alcuni servizi effettuati da società antecedentemente all’ingresso in Gruppo IVA – Art. 19-bis2, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Artt. da 70-bis a 70-duodecies, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO

 

Il quesitario sul Superbonus 110%. Novità e raccolta delle risposte del Fisco

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30 E del 22 dicembre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO -Detrazione per la realizzazione di specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione – Risposte a quesiti – Controlli ai fini del visto di conformità -Elenco di documenti e dichiarazioni sostitutive, da acquisire all’atto dell’apposizione del visto di conformità – Artt. 119 e 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847»

 

 

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