Liquidazione IVA di gruppo e versamento rateizzato dell’IVA periodica omessa: il credito annuale non può essere riportato né compensato in via verticale se fondato su versamenti non ancora eseguiti, ma emerge solo con il pagamento delle rate

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 449 del 30 ottobre 2019 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Liquidazione IVA di gruppo – Versamento rateizzato dell’IVA periodica omessa – Effetti sul credito annuale – Articolo 73, comma 3, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Articolo 54-bis DPR 26/10/1972, n. 633.

La risposta ad interpello prende in esame il caso della controllante che, nell’ambito della procedura di liquidazione IVA di gruppo, ha omesso il versamento del debito emerso nel primo trimestre 2018, successivamente oggetto di comunicazione di irregolarità ai sensi dell’articolo 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con pagamento rateizzato in cinque anni. In presenza, nel quarto trimestre 2018, di un credito IVA di gruppo derivante dal trasferimento di eccedenze della controllata, la società istante chiede se tale credito possa essere riportato al periodo successivo e utilizzato in compensazione interna o “verticale”, nonostante l’omesso versamento del debito periodico precedente.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’obbligo di versamento dell’imposta risultante dalle liquidazioni periodiche e dal meccanismo di determinazione del credito annuale di cui all’articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In coerenza con tale assetto, il documento chiarisce che, nella dichiarazione annuale IVA e, per quanto qui rileva, nel quadro VW relativo all’IVA di gruppo, il credito annuale non può essere determinato tenendo conto di versamenti periodici omessi, ancorché oggetto di rateazione a seguito di controllo automatizzato. Rileva esclusivamente l’IVA periodica effettivamente versata, comprensiva della sola quota d’imposta corrisposta entro la data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il termine ordinario della stessa.

L’Agenzia respinge, quindi, tutte le soluzioni prospettate dall’istante, compresa l’indicazione nella dichiarazione annuale dell’intero importo contestato pur in presenza del pagamento di sole due rate, nonché l’utilizzo del credito nelle comunicazioni periodiche del 2019 in assenza di effettivo emergere del medesimo in dichiarazione.

Punto centrale della risposta:

“In buona sostanza, nell’ipotesi di rateazione degli esiti del controllo automatizzato derivanti dal mancato versamento dell’IVA periodica, il credito IVA da versamenti omessi si costituisce nel momento e nella misura in cui vengono eseguiti i pagamenti, anche se a distanza di anni.”

Sul piano operativo, la risposta conferma una lettura rigorosa del rapporto tra omesso versamento periodico e formazione del credito annuale: il contribuente non può anticipare, in sede dichiarativa o nelle liquidazioni successive, l’utilizzo di un credito che presuppone versamenti ancora non effettuati. Il credito emergerà soltanto progressivamente, negli anni corrispondenti al piano di rateazione, e dovrà essere indicato nella dichiarazione annuale di ciascun periodo di riferimento. Il chiarimento assume rilievo sistematico perché esclude che il diritto alla detrazione possa tradursi, in simili fattispecie, in una immediata compensazione interna svincolata dall’effettivo assolvimento dell’imposta periodica omessa.