Riscossione contributi: dall’Inps le prime indicazioni operative sulle modifiche, in peius per il cittadino, alla disciplina della cd. “Sospensione legale”

L’INPS, con messaggio n. 2609 del 10 giugno 2016, detta le prime istruzioni operative relativamente alla disciplina delle «Sospensioni Legali della Riscossione» di cui ai commi da 537 a 543 dell’art. 1 della L. 24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) come modificati dall’ art. 1 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 159 (in “Finanza & Fisco” n. 19/2015, pag. 1409). In merito alle modifiche in peius per il cittadino, il documento innanzitutto sottolinea che è stato ridotto da 90 a 60 giorni, decorrenti dalla notifica del primo atto di riscossione o di un atto della procedura cautelare o esecutiva, il termine, a pena di decadenza, per la presentazione della dichiarazione da parte del contribuente tesa ad ottenere la “sospensione legale”. In secondo luogo evidenzia che è stata soppressa la lettera f), comma 538, art. 1, legge 228/2012, che prevedeva tra le motivazioni della “sospensione legale” la clausola aperta di «qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso».

Per saperne di più:

Sospensione immediata della procedura cautelare/esecutiva: dalle modifiche alla riscossione un passo indietro in tema di tutele del contribuente di Eugenio Grimaldi (in “Finanza & Fisco” n. 40/2015, pag. 2649)

L’art. 1 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 159, recante: «Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23» (in “Finanza & Fisco” n. 19/2015, pag. 1409)

La Relazione illustrativa del decreto legislativo (DLG 24/09/2015, n. 159), recante: «Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione …»

Il Messaggio Inps – Direzione Centrale Entrate n. 2609 del 10 giugno 2016, con oggetto: RISCOSSIONE – Riscossione delle somme iscritte a ruolo – Processi di riscossione dell’INPS – Avviso di addebito con valore di titolo esecutivo – Disposizioni per la sospensione e l’annullamento di procedure di recupero coattivo – Sospensione della riscossione ad iniziativa del debitore – Prime indicazioni operative in merito alle modifiche della disciplina delle “Sospensioni Legali della Riscossione”- Art. 1, commi da 537 a 543 della L.24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) – Art. 30, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv. con mod., dalla L 30/07/2010, n. 122 – D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 1 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 159

Il Messaggio Inps – Direzione Centrale Entrate n. 1636 del 28 gennaio 2013, con oggetto: «RISCOSSIONE – Riscossione delle somme iscritte a ruolo – Processi di riscossione dell’INPS – Avviso di addebito con valore di titolo esecutivo – Disposizioni per la sospensione e l’annullamento di procedure di recupero coattivo – Sospensione della riscossione ad iniziativa del debitore – Prime indicazioni operative – Art. 1, commi da 537 a 543 della L. 24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) – Art. 30, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv. con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – D.P.R. 29/09/1973, n. 602»