Artigiani e commercianti: Al via l’elaborazione dell’emissione degli avvisi bonari rate maggio e agosto 2020

Con il messaggio 13 ottobre 2021, n. 3467 (di seguito riportato), l’INPS segnala agli iscritti alle Gestione degli Artigiani e Commercianti l’inizio delle elaborazioni degli avvisi bonari relativi alle rate in scadenza a maggio e agosto 2020.

Nel messaggio evidenziato che “ad oggi, ancora numerosi versamenti effettuati con le causali AD-CD, in assenza dell’istanza di sospensione dei termini di versamento per emergenza epidemiologica Covid-19, non sono stati accreditati sulla posizione del contribuente”.

In tal caso, ricorda l’Inps: “Al fine di consentire loro di sanare la propria posizione ed effettuare il corretto abbinamento dei versamenti andati a riciclo e l’aggiornamento dell’estratto contributivo, è stata prevista la riapertura della procedura di presentazione dell’istanza di sospensione“

 

Il testo del Messaggio Inps n. 3467 del 13 ottobre 2021 con oggetto: Gestione Artigiani e Commercianti. Avvisi Bonari relativi alle rate in scadenza a maggio e agosto 2020

 

“Si comunica che sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli Avvisi Bonari relativi alle rate riguardanti la contribuzione fissa con scadenza maggio e agosto 2020 per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli Artigiani e Commercianti.

Gli Avvisi Bonari sono a disposizione del contribuente all’interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti (cfr. il messaggio n. 5769/2012) al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”.

Come di consueto è stata predisposta anche la relativa comunicazione, visualizzabile al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Comunicazione bidirezionale” > “Atti emessi” > “Avvisi Bonari generalizzati”.

Contestualmente, sarà inviata una e-mail di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito, tramite il Cassetto, il proprio indirizzo di posta elettronica.

Qualora l’iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo utilizzando l’apposito servizio presente al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > Sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Comunicazioni” > “Invio quietanza di versamento”.

In caso di mancato pagamento l’importo dovuto verrà richiesto tramite Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo.

Si ricorda che l’articolo 18, commi da 1 a 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (cfr. le circolari n. 59/2020 e n. 64/2020), ha previsto la sospensione dei termini di versamento della rata con scadenza al 18 maggio 2020. I contribuenti in possesso dei requisiti previsti erano tenuti a presentare apposita istanza di sospensione, avvalendosi della procedura disponibile nel sito internet dell’Istituto al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Rateizzazione contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19” (cfr. il messaggio n. 2871/2020).

La scadenza del pagamento è stata posticipata al 16 settembre 2020, in unica soluzione o a rate.

Con il presente messaggio si comunica, altresì, che risultano ad oggi ancora numerosi versamenti effettuati con le causali AD-CD che, in assenza della suddetta istanza di sospensione, non sono stati accreditati sulla posizione del contribuente.

I soggetti per i quali non risulta presentata la suddetta istanza di sospensione saranno destinatari dell’Avviso Bonario. Al fine di consentire agli stessi di sanare la loro posizione è stata prevista la riapertura della procedura di presentazione dell’istanza di sospensione presente sul sito internet dell’Istituto.




Ripresa dei versamenti dei contributi. Proroga versamento del 16 gennaio 2021

Pagamento della prima rata del “restante 50%” entro il 31 gennaio 2021

 

Con il messaggio n. 102 del 13 gennaio 2021, l’INPS rende ulteriori indicazioni sulla rateizzazione prevista dall’art. 97 del c.d. Decreto Agosto (D.L. 14 agosto 2020, n. 104), convertito con modificazioni in L. 13 ottobre 2020, n. 126, del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi dalla normativa emergenziale.

Preliminarmente, rammenta che il Decreto Agosto ha introdotto la possibilità per i contribuenti di eseguire i versamenti dei contributi sospesi beneficiando di una diversa modulazione dell’adempimento rateale: il 50% delle somme oggetto di sospensione in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili entro il 31 dicembre 2020; il restante 50% delle somme dovute tramite una rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili, con prima rata da versare entro il 16 gennaio 2021, ferma restando la possibilità di provvedere al pagamento in unica soluzione anche della restante parte delle somme dovute.

Il messaggio fornisce, pertanto, le indicazioni operative relative al versamento del restante 50% delle somme dovute, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo.

Inoltre, l’Inps comunica che – stante il perdurare della situazione di emergenza – il pagamento della prima rata del restante 50%, se non eseguito entro il 16 gennaio 2021, sarà considerato validamente intervenuto anche se versato entro il 31 gennaio 2021.

Da ultimo, viene ribadito che il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dalla rateizzazione di cui all’art. 97 del Decreto Agosto, con applicazione degli interessi legali sull’importo residuo.

Link al testo del messaggio Inps n. 102 del 13 gennaio 2021, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. Rateizzazione dell’ulteriore 50 per cento – Possibilità del pagamento della prima rata entro il 31 gennaio 2021 – Art. 97 del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126, cd. Decreto Agosto

Fonte: https://www.lavoro.gov.it/




Domanda di rateizzazione dei contributi sospesi. C’è tempo fino al 30 settembre

L’Inps, ad integrazione di quanto già comunicato con i messaggi nn. 2871 e 3274, con messaggio n. 3331 del 14 settembre 2020 (di seguito riportato) ha “concesso” una proroga fino al 30 settembre per presentare la domanda di rateizzazione dei contributi sospesi. Invariata la data del 16 settembre 2020 per versare la prima rata.

Si riporta il testo integrale del Messaggio Inps n. 3331 del 14 settembre 2020, con oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Ripresa dei versamenti dei contributi – Presentazione istanza di sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali – Art. 97 del D.L 14/08/2020, n. 104

Si fa seguito ai messaggi n. 2871 del 20 luglio 2020 e n. 3274 del 9 settembre 2020, per comunicare che l’istanza di sospensione del versamento dei contributi in oggetto, utile anche ai fini dell’avvio della rateizzazione secondo le modalità di cui all’articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, può essere trasmessa fino al 30 settembre 2020.

Resta fermo il termine del 16 settembre 2020 per il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata della rateizzazione.

 




Covid-19, contributi Inps sospesi: le nuove modalità di rateizzazione previste dal “decreto agosto”

 

Con il messaggio 20 luglio 2020 n. 2871 l’INPS ha già illustrato le modalità per effettuare i versamenti previdenziali e assistenziali sospesi con disposizioni governative a seguito dell’emergenza Covid-19.

Il “decreto agosto” (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104) ha introdotto, in alternativa alle precedenti disposizioni, un’ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi prevedendo una diversa modulazione dell’adempimento rateale, così ripartito:

  • per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, versamento in un’unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili dello stesso importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
  • il restante importo, pari al rimanente 50% delle somme dovute, può essere versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili dello stesso importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

 

Con il messaggio 9 settembre 2020 n. 3274 (di seguito riportato) l’INPS fornisce le indicazioni cui i contribuenti devono attenersi per adempiere al versamento dell’importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione. Un successivo messaggio fornirà le istruzioni per il pagamento del restante importo, pari al residuo 50% delle somme dovute.

 

Si riporta il testo integrale del Messaggio Inps n. 3274 del 9 settembre 2020, con oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali – Art. 97 del D.L 14/08/2020, n. 104

 

Premessa

 

Con il messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020 sono state illustrate le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti sospesi ai sensi dei decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in unica soluzione o mediante rateizzazione in quattro rate mensili a partire dal 16 settembre 2020.

L’articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha introdotto, in alternativa alle succitate disposizioni, un’ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi prevedendo la possibilità per i contribuenti di effettuare i versamenti beneficiando di una diversa modulazione dell’adempimento rateale, come di seguito riportata:

– per un importo pari al cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;

– il restante importo, pari al rimanente cinquanta per cento delle somme dovute, può essere versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Resta confermato che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Con il presente messaggio si forniscono le indicazioni cui i contribuenti devono attenersi per adempiere al versamento dell’importo pari al cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione qualora intendano effettuare il pagamento in modalità rateale, la prima delle quali da versare entro il 16 settembre 2020. Le ulteriori rate dovranno essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese successivo.

Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni per il pagamento del restante importo, pari al residuo cinquanta per cento delle somme dovute, il cui versamento della prima rata è da effettuarsi entro il 16 gennaio 2021.

Si conferma, inoltre, che i contribuenti aventi diritto alla sospensione in esame possono effettuare il versamento dell’intero importo entro il 16 settembre 2020 in unica soluzione o in 4 rate mensili di uguale importo, senza aggravio di sanzioni e interessi.

 

1. Aziende con dipendenti, Artigiani e Commercianti, e Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

 

Nel paragrafo 2.4 del richiamato messaggio n. 2871/2020 sono riportate le indicazioni per la trasmissione della comunicazione della volontà di avvalersi della rateizzazione per Aziende con dipendenti, Artigiani e Commercianti e Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il servizio, disponibile nel sito internet dell’Istituto, contenente il format da inoltrare, è reperibile al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Rateazione Contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19”.

 

1.1 Aziende con dipendenti e Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

 

Le Aziende con dipendenti e i Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 che intendano avvalersi della rateazione di cui all’articolo 97 del decreto-legge n. 104/2020, devono continuare ad utilizzare il format di cui al messaggio n. 2871/2020 indicando gli importi totali oggetto di sospensione.

Per il versamento delle prime quattro rate di pari importo, pari al cinquanta per cento delle somme dovute, i contribuenti provvederanno ai relativi versamenti utilizzando i codici F24 e le modalità riportate nel medesimo messaggio.

 

1.2. Artigiani e commercianti

 

Si richiama integralmente quanto indicato al paragrafo 2.2 della circolare n. 59/2020 per l’individuazione dei soggetti destinatari della normativa in esame.

Per presentare istanza di sospensione e per avvalersi della rateazione secondo le modalità di cui all’articolo 97 del decreto-legge n. 104/2020, i contribuenti devono continuare ad utilizzare il format di cui al messaggio n. 2871/2020.

Per il versamento delle rate i contribuenti possono utilizzare apposita codeline visualizzabile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato.

 

 2. Aziende agricole assuntrici di manodopera

 

Alle aziende assuntrici di manodopera destinatarie della sospensione contributiva collegata all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono stati attributi specifici codici di autorizzazione, visualizzabili nel Cassetto previdenziale Aziende Agricole.

Secondo le indicazioni contenute nel messaggio n. 2871/2020, le aziende per le quali risultano contributi non versati riferiti ai periodi oggetto di sospensione e alle quali è stato attribuito uno dei seguenti codici di autorizzazione:

  • 7H – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 D.L. n. 9/2020, art. 5” (cfr. le circolari n. 37/2020, paragrafo 3.4 e n. 52/2020, paragrafo 5.4), attribuito in automatico a cura della Direzione generale;
  • 7L – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’art. 61 comma 2 del D.L. 18/2020” (cfr. la circolare n. 52/2020, paragrafo 5.4), attribuito in automatico a cura della Direzione generale;
  • 7Q – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 62 comma 2”, attribuito su istanza del contribuente destinatario della sospensione, riceveranno, in prossimità della data di scadenza della ripresa dei versamenti (16 settembre 2020), una comunicazione individuale (News individuale) nel Cassetto previdenziale Aziende Agricole, con l’indicazione dell’importo da versare, la data di scadenza e i riferimenti del modello “F24” (codeline).

Considerato che l’articolo 97 del decreto-legge n. 104/2020 ha introdotto un’ulteriore modalità di rateizzazione dei versamenti sospesi, ad integrazione delle indicazioni contenute nel paragrafo 2.5 del messaggio n. 2871/2020, si precisa che le aziende che intendono avvalersi della nuova modalità di versamento rateale potranno versare il cinquanta per cento della contribuzione sospesa (in un’unica soluzione o tramite versamento rateale) utilizzando la medesima codeline.

Si evidenzia che il versamento della prima rata entro il 16 settembre indicherà, pertanto, la volontà del contribuente, avente diritto alla sospensione, di avvalersi del pagamento rateale.

 

3. Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare

 

Nei periodi oggetto di sospensione non sono state previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente dei lavoratori in esame.

 

4. Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

 

Le aziende con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che intendano avvalersi della rateazione prevista dall’articolo 97 del decreto-legge n. 104/2020, dovranno compilare l’elemento <AltriImportiDovuti_Z2> dell’Uniemens Lista PosPA, secondo le modalità illustrate nella circolare n. 37/2020 e nel messaggio n. 1692/2020; in particolare, su Anno\ Mese di riferimento deve essere indicato il periodo di riferimento delle somme dovute per contributi trattenuti. Il valore da indicare nell’elemento <ImportoDovuto> sarà quello della singola rata, che potrà essere relativa alla restituzione del cinquanta per cento ovvero del cento per cento dell’importo totale sospeso.

Si richiamano le indicazioni del messaggio n. 2871/2020 per quanto attiene al codice F24 e alle modalità di compilazione dello stesso, da utilizzare per il versamento.

Si ricorda che, qualora si renda necessario procedere con operazioni di correzione dell’elemento <AltriImportiDovuti_Z2>, già inviato per <TipoEvento> pari a 002, sarà possibile procedere al solo invio di tale elemento correttivo tramite il Flusso a Variazione.

 

5. Ripresa dei versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall’Istituto

 

Resta ferma la scadenza del 16 settembre 2020 per la ripresa dei versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa già concessi dall’Istituto ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n 338, la cui sospensione è stata disposta dall’articolo 8 del decreto-legge n. 9/2020, dall’articolo 61 del decreto-legge n. 18/2020, dall’articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, dall’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020 e dall’articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 27/2020.

Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza sia ricaduta nel periodo temporale interessato dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 settembre 2020.

Le aziende aventi natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, per effettuare il pagamento dei contributi facenti parte di un piano di dilazione in precedenza autorizzato dall’Istituto e il cui versamento è stato sospeso a seguito delle citate disposizioni legislative, dovranno utilizzare la causale P X 42 (laddove la X deve assumere il valore corrispondente alla gestione di riferimento), che comprenderà la somma delle rate ancora non pagate.