SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 11 del 2025

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Gli approfondimenti

 

Il riporto delle perdite fiscali nella scissione societaria
di Marco Orlandi

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Esclusioni dal computo della base imponibile IVA

 

Cessioni di beni a titolo di sconto escluse dalla base imponibile IVA e obiettivi specifici di fatturato: ribadita la centralità del collegamento contrattuale originario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 25 dell’11 febbraio 2025: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Cessioni a titolo di sconto o di abbuono di prodotti escluse dalla base imponibile IVA – Cessioni di beni a titolo di sconto al raggiungimento di obiettivi di fatturato – Applicazione dell’art. 15, n. 2 del D.P.R. n. 633/72 – Condizioni – Che le cessioni siano poste in essere in conformità alle originarie condizioni contrattuali e non riflettano beni soggetti ad una aliquota più elevata – IMPOSTE SUI REDDITI – IRES (Imposta sul reddito delle società) – Deducibilità dei costi correlati – Inerenza e esclusione dalle spese di rappresentanza – Accantonamenti non deducibili – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Determinazione della base imponibile IRAP – Il principio di inerenza rileva in sede civilistica e si presume rispettato se i costi sono deducibili ai fini IRES, nei limiti indicati dalla prassi (cfr. Circ. nn. 36/E e 39/E del 2009) – Art. 15, n. 2, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 5, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Concetto di «bene ammortizzabile» nel contesto giuridico dell’IVA

 

Ristrutturazione o manutenzione su beni di proprietà di terzi: l’IVA è rimborsabile (oltre che detraibile), a condizione che vi sia strumentalità rispetto all’attività d’impresa o professionale svolta dal soggetto che effettua la spesa

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 20 E del 26 marzo 2025: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Determinazione dell’imposta – Operazioni concernenti beni non di proprietà del soggetto passivo – Rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile – Realizzazione di opere su beni di terzi – Lavori di ristrutturazione di fabbricati ed impianti – Acquisto o importazione di beni ammortizzabili – Concetto di «bene ammortizzabile» nel contesto giuridico dell’IVA – Presupposti per il riconoscimento del diritto alla detrazione e del diritto al rimborso IVA – Principio di equivalenza e di effettività – Alternatività tra il diritto alla detrazione e il diritto al rimborso IVA – Affermazione – Ammissibilità del rimborso del credito IVA ai sensi dell’art. 30, comma secondo, lett. c), D.P.R. n. 633/1972 in relazione a lavori di ristrutturazione di fabbricati e impianti esistenti di terzi – Condizioni – Strumentalità degli immobili all’attività d’impresa o professionale – Nozione – Artt. 19, 19-bis e 30, terzo comma (ora secondo a seguito dell’abrogazione del primo comma), lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 183, Direttiva 2006/112/CEE, c.d. direttiva IVA rifusa – Rettifica di precedenti istruzioni (Risoluzione 27/12/2005, n. 179)»

 

Imposta sulle successioni e donazioni

 

Razionalizzazione dell’imposta sulle successioni e donazioni. Le novità in vigore dal 1° gennaio 2025

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 16 aprile 2025: «IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI -Modifiche alle disposizioni concernenti ex art. 1 del D.Lgs. 18/09/2024, n. 139 – Art. 7 della L 04/07/2024, n. 104 -Art. 4 del D.Lgs. 14/06/2024, n. 87 – Principali novità – Introduzione del principio di autoliquidazione – Modalità di determinazione dell’imposta, delle aliquote e delle franchigie – Modifiche relative alle sanzioni – D.Lgs. 31/10/1990, n. 346 (c.d. TUS)»

 

IRPEF e tassazione dei redditi di lavoro dipendente

 

Aliquote, trattamento integrativo, agevolazioni e fringe benefit per i lavoratori dipendenti. Le istruzioni dell’Agenzia delle entrate su Legge di Bilancio 2025 e D.Lgs. IRPEF

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 E del 16 maggio 2025: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Novità fiscali contenute nella L 30/12/2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025) e modifiche introdotte dal D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 – Rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito – Modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato – Trattamento integrativo – Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF – Altre misure concernenti la tassazione dei redditi di lavoro dipendente – Criteri di determinazione del valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti – Premi di produttività – Misure fiscali per il welfare aziendale – Detassazione del lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere – Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande – Modifiche agli artt. 10, 11, 12, 13 e 51 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR)»

 

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Portabilità delle perdite fiscali per le società che decidono di scindersi. Per disapplicare le norme che limitano il riporto ammesso il ricorso a criteri alternativi di vitalità che tengano conto delle caratteristiche dei beni trasferiti

In tema di portabilità delle perdite fiscali nelle operazioni di scissione, il contribuente può dimostrare la sussistenza di tutte le condizioni che consentono la disapplicazione delle disposizioni che limitano il riporto delle perdite, ai sensi dei degli articoli 172, comma 7, e 173, comma 10, TUIR anche attraverso l’individuazione di criteri alternativi di vitalità che tengano conto delle caratteristiche dei beni trasferiti. Con circolare n. 31 del 1° agosto 2022, l’Agenzia delle entrate, per assicurare l’applicazione delle norme in esame in linea con le finalità che ne hanno ispirato l’introduzione, ha stabilito che “deve escludersi, in linea di principio, che la vitalità economica o – di contro – la mancanza di vitalità economica della scissa, a seguito del test effettuato in capo a quest’ultima, debbano intendersi tout court “ereditate” dal compendio che costituisce oggetto di scissione, sia quando questo integri un ramo di azienda, sia quando questo sia composto da asset singoli o collettivi, comunque non integranti un’azienda o un suo ramo.

Al fine di applicare correttamente le previsioni dell’articolo 173 del TUIR:

  • nel caso in cui per effetto della scissione sia trasferito alla beneficiaria non newco un ramo d’azienda, il test di vitalità andrà calcolato secondo i parametri espressamente previsti dagli articoli 172 e 173 del TUIR sopra richiamati, avendo riguardo ai dati contabili relativi al compendio scisso;
  • nel caso in cui per effetto della scissione siano trasferiti alla beneficiaria non newco beni non integranti un ramo d’azienda, considerata l’oggettiva inesistenza dei dati contabili indicati dal comma 7 dell’articolo 172 relativi agli asset trasferiti, occorre individuare criteri alternativi (come, ad esempio, la presenza di plusvalori latenti nei beni trasferiti) che siano rappresentativi, nel contempo, sia della vitalità del compendio scisso e sia della sua capacità di riassorbire le posizioni fiscali soggettive trasferite alla società beneficiaria per effetto dell’applicazione del criterio di cui all’articolo 173, comma 4, del TUIR.

La valutazione della “vitalità economica” in capo al compendio scisso e non sulla scissa dipende dal fatto che le posizioni soggettive sono attribuite ex lege alla beneficiaria ai sensi del comma 4 dell’articolo 173 del TUIR, in proporzione al patrimonio netto contabile trasferito. Ne consegue che l’assenza di fenomeni di compensazione intersoggettiva è condizionata dalla “vitalità economica” di tale compendio, in mancanza della quale deve presumersi – salva prova contraria a carico del contribuente – che quest’ultimo (il compendio) non abbia la capacità di riassorbire con propri redditi imponibili futuri le posizioni fiscali trasferite alla società beneficiaria.

Il contribuente può dimostrare la sussistenza di tutte le condizioni che consentono la disapplicazione delle disposizioni che limitano il riporto delle perdite, ai sensi dei più volte citati articoli 172, comma 7, e 173, comma 10, anche attraverso l’individuazione di criteri alternativi di vitalità che tengano conto delle caratteristiche dei beni trasferiti. Tanto premesso, i chiarimenti resi dalla circolare 9/E del 2010, limitatamente agli aspetti sopra evidenziati, devono considerarsi superati dalle indicazioni contenute nel presente documento di prassi”.

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31 del 1° agosto 2022, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Operazioni societarie – Riporto delle posizioni fiscali nelle operazioni di scissione – Limitazioni e condizioni – Dimostrare la sussistenza di tutte le condizioni che consentono la disapplicazione delle disposizioni che limitano il riporto delle perdite, ai sensi degli articoli 172, comma 7, e 173, comma 10, Tuir anche attraverso l’individuazione di criteri alternativi di vitalità che tengano conto delle caratteristiche dei beni trasferiti – Possibilità – Art. 173, comma 10, D.P.R 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Rettifica di precedenti istruzioni (Circolare del 9 marzo 2010, n. 9/E)