Rinuncia agevolata alle controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione. Campo di applicazione e oggetto della definizione

Nuove indicazioni sulla «rinuncia agevolata» alle liti tributarie in Cassazione in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. Con la circolare n. 21/E del 26 luglio 2023, che segue quelle del 27 gennaio e del 20 marzo 2023, l’Agenzia torna sulla misura prevista dall’ultima legge di Bilancio come alternativa alla «definizione agevolata» delle liti pendenti. In particolare, il documento di prassi approfondisce il campo di applicazione e l’oggetto di questa speciale forma di definizione delle controversie tributarie pendenti in Cassazione, che prevede la sottoscrizione di un accordo tra le parti per definire tutte le pretese azionate in giudizio e l’abbattimento delle sanzioni a 1/18. Rientrano nella rinuncia agevolata gli avvisi di accertamento, gli atti di recupero di crediti d’imposta non spettanti e ogni altro atto recante una “pretesa tributaria qualificata”.

 

I principali chiarimenti

 

La circolare odierna sottolinea che la rinuncia agevolata (art. 1, commi da 213 a 218 della legge di Bilancio per il 2023) si applica in alternativa alla definizione agevolata (commi da 186 a 204): lo stesso atto, dunque, non può essere oggetto di entrambe le definizioni. Nell’ambito degli istituti definitori previsti dall’ultima legge di Bilancio, la rinuncia agevolata si pone in continuità con l’accordo conciliativo agevolato esperibile dinanzi alle Corti di giustizia tributaria (ai sensi dei precedenti commi da 206 a 212). Il documento precisa inoltre che le parti possono regolare nell’ambito dell’accordo anche le spese di lite.

 

Il perimetro dell’agevolazione

 

La rinuncia agevolata permette di definire le controversie tributarie, pendenti al 1° gennaio 2023 in Corte di Cassazione, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e che hanno ad oggetto atti impositivi. Restano fuori dal perimetro le liti relative a sole sanzioni e quelle che riguardano il mancato riconoscimento di rimborsi. Per aderire occorre rinunciare al ricorso principale o incidentale dopo aver definito con la controparte tutte le pretese azionate in giudizio. La procedura prevede la firma di un accordo tra le parti e il pagamento – entro venti giorni dall’accordo stesso, nel rispetto del termine ultimo del 30 settembre 2023 – delle somme dovute per imposte, interessi ed eventuali accessori, con il beneficio della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo previsto dalla legge. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 26 luglio 2023)

 




Tregua fiscale. La circolare con le risposte delle Entrate ai quesiti di ordini professionali, associazioni di categoria o in formulati in occasione di eventi organizzati dalla stampa specializzata

Arrivano le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai dubbi sollevati da ordini professionali e associazioni di categoria sulle diverse misure di tregua fiscale introdotte dall’ultima Legge di Bilancio (Legge n. 197/2022). Con la circolare n. 6/E del 20 marzo 2023, le Entrate forniscono ulteriori chiarimenti sul perimetro applicativo delle norme agevolative, dopo i documenti di prassi del 13 e del 27 gennaio 2023. In particolare, la circolare di oggi contiene indicazioni sulla regolarizzazione delle irregolarità formali, sul cosiddetto “ravvedimento speciale” e sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Spazio anche alle risposte sulla definizione delle liti pendenti e sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.

 

Irregolarità formali, sanabile l’invio tardivo delle e-fatture

 

La circolare chiarisce che si considera irregolarità formale, quindi sanabile, l’invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, a patto che le stesse fatture siano correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza, con relativo versamento dell’imposta. Per lo stesso motivo può essere sanato l’omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati e inseriti in contabilità con liquidazione dell’imposta dovuta.

 

Il nuovo ravvedimento speciale

 

Il documento di prassi contiene chiarimenti anche sul “ravvedimento operoso speciale”, introdotto sempre dalla Legge di Bilancio 2023, che consente di regolarizzare le violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti. Sull’argomento, in particolare, l’Agenzia chiarisce che rientrano nel perimetro della misura le violazioni accertabili ai sensi dell’art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 (accertamento parziale) purché non siano già state contestate.

 

La definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

 

La legge di Bilancio ha inoltre previsto la possibilità di definire in maniera agevolata gli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Sull’argomento la circolare specifica che gli atti derivanti dai controlli formali (articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973) non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza. Tuttavia, gli stessi atti possono rientrare nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia stata ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 20 marzo 2023)

 

Link al testo della Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 20 marzo 2023: «TREGUA FISCALE – Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (commi da 153 a 159) – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Ulteriori chiarimenti interpretativi alla luce dei quesiti posti dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria – Risposte ai quesiti formulati in occasione del 6° forum nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili e di Telefisco 2023 – Art. 1, commi da 153 a 251, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

Regole ed esemplificazioni per la definizione degli avvisi bonari (o degli importi residui) e per il prolungamento fino a un massimo di 20 rate trimestrali dei piani di rateazione

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 13 gennaio 2023: «DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONI – Rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni – Proroga dei termini decadenziali per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall’art. 25, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 602 del 1973 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 54-bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Artt. 2 e 3-bis, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 – Art. 1, commi da 153 a 159, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla cd. “Tregua fiscale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 27 gennaio 2023: «TREGUA FISCALE – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

I codici tributo per il pagamento delle somme dovute per la fruizione della misure previste dalla “Tregua fiscale

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 14 febbraio 2023, con oggetto: «RISCOSSIONE – TREGUA FISCALE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla “Tregua fiscale” – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

Controlli automatizzati Lipe nella definizione degli avvisi bonari. La conferma delle dall’agenzia delle Entrate

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 14 febbraio 2023, con oggetto: «Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA – Nel perimetro della definizione anche le somme dovute a seguito del controllo delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, di cui all’articolo 21-bis del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv, con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 1, commi da 153 a 159, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

 

Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Pronta la circolare e approvata la domanda | A partire dal 22 marzo 2023 l’invio delle domande

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 9, Prot. 141687/RU del 14 marzo 2023, con oggetto: «TREGUA FISCALE – Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 203, della legge n. 197 del 2022 – Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. 141685/RU del 14 marzo 2023»

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 4 del 2023

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Speciale “Tregua fiscale”

 

 

Commenti

 

Alcuni aspetti critici sui nuovi condoni/definizioni agevolate del 2023
di Alvise Bullo e Elena De Campo

Il ravvedimento speciale con ulteriore sconto delle sanzioni
di Sergio Mogorovich

 

Legislazione

 

Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate

 

Regolarizzazione delle violazioni formali

 

Definizione delle violazioni formali (con proroga dei termini di decadenza per la costatazione e irrogazione delle sanzioni). Regole, modalità e tempistica per la regolarizzazione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2023, prot. n. 27629/2023: «Regolarizzazione delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 commi da 166 a 173 della legge 29 dicembre 2022, n. 197»

 

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

 

Definizione agevolata in adesione o in acquiescenza degli atti del procedimento di accertamento indicati nei commi da 179 a 185 della Legge n. 197/2022

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2023, prot. n. 27663/2023: «Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 commi da 179 a 185 della legge 29 dicembre 2022, n. 197»

 

Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate

 

Liti pendenti. Il modello e le istruzioni per la domanda di definizione agevolata. Domande da oggi fino al 30 giugno 2023

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° febbraio 2023, prot. n. 30294/2023: «Modalità di attuazione dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate»

Modello e Istruzioni per la “Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti
(Articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197)

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

La circolare “omnibus” per i contribuenti che intendono beneficiare delle misure definitorie delle pretese fiscali

 

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla cd. “Tregua fiscale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 27 gennaio 2023: «TREGUA FISCALE – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

Aggiornamento del 14 febbraio 2023

 

I codici tributo per il pagamento delle somme dovute per la fruizione della misure previste dalla “Tregua fiscale

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 14 febbraio 2023, con oggetto: «RISCOSSIONE – TREGUA FISCALE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla “Tregua fiscale” – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

Controlli automatizzati Lipe nella definizione degli avvisi bonari. La conferma delle dall’agenzia delle Entrate

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 14 febbraio 2023, con oggetto: «Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA – Nel perimetro della definizione anche le somme dovute a seguito del controllo delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, di cui all’articolo 21-bis del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv, con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 1, commi da 153 a 159, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

 

 

 

 

Prassi

 

Istituto Nazionale Previdenza Sociale (Inps)

 

Co.Co.Co. e Professionisti senza cassa – Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2023

 

Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2023 per gli iscritti alla Gestione separata

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 12 del 1° febbraio 2023: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2023 per gli iscritti alla Gestione separata – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2023 – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 165, della L. 11/12/2016, n. 232 – Art. 1, comma 398, della L. 30/12/2020, n. 178 – Art. 1, comma 223, della L. 30/12/2021, n. 234»

 

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I chiarimenti sulle misure previste dalla cd. “Tregua fiscale”

La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) ha introdotto una serie di misure volte a supportare le imprese e, in generale, i contribuenti nell’attuale situazione di crisi economica dovuta agli effetti residui dell’emergenza pandemica e all’aumento dei prezzi dei prodotti energetici.

Con la circolare del 13 gennaio 2023, n. 1/E, sono stati forniti i primi chiarimenti relativi alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.

Con circolare n. 2 del 27 gennaio 2023, l’Agenzia delle entrate fornisce i primi chiarimenti sulle ulteriori misure previste dalla cd. “Tregua fiscale”, ossia quelle riguardanti la regolarizzazione delle irregolarità formali, il ravvedimento speciale per le violazioni tributarie, l’adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, la chiusura delle liti tributarie e la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. D’intesa con l’Agenzia delle entrate-Riscossione impartite, altresì, indicazioni in relazione allo stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

 

 

Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 27 gennaio 2023

 

Tregua fiscale, arriva la circolare con i chiarimenti

Fari accesi sulle definizioni agevolate della Legge di Bilancio 2023

 

Pronte le istruzioni per i contribuenti che intendono beneficiare delle misure di tregua fiscale previste dall’ultima Legge di Bilancio (legge n. 197/2022). Con una circolare “omnibus, le Entrate illustrano tutte le possibilità e le modalità per usufruire delle norme agevolative volte a supportare imprese e famiglie nell’attuale situazione di crisi economica. La circolare di oggi segue quella sulla definizione degli avvisi bonari, pubblicata lo scorso 13 gennaio. In particolare, il documento di prassi contiene indicazioni sulla regolarizzazione delle irregolarità formali relative a imposte sui redditi, IVA e IRAP commesse fino al 31 ottobre 2022, sul “ravvedimento speciale” previsto per le violazioni sulle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2021 e precedenti, sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e su come regolarizzare gli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. Il documento contiene inoltre indicazioni sulla cancellazione dei debiti minori di importo fino a 1.000 euro affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2015 e sulla definizione agevolata dei carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Spazio inoltre alle indicazioni sulle misure in materia di contenzioso pendente (definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata delle controversie tributarie innanzi alle Corti di giustizia tributaria, rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione).

 

Come regolarizzare le irregolarità formali

 

Nel documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate spiega che per regolarizzare le violazioni formali occorre versare una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni e rimuovere le irregolarità od omissioni. Il versamento va eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. Le Entrate chiariscono quali violazioni possono essere regolarizzate e quali no: tra gli esempi di violazioni formali ammesse alla regolarizzazione rientra, per esempio, l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca. Tra quelle non ammesse rientrano invece le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023, e quelle contenute negli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure).

 

Il nuovo ravvedimento speciale

 

Il “ravvedimento operoso speciale” introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 permette di regolarizzare le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti. Questa agevolazione permette ai contribuenti di versare un importo pari a un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Entro il 31 marzo 2023 va effettuato il pagamento dell’intero importo oppure della prima rata nel caso di pagamento rateale. Sempre entro il 31 marzo andranno rimosse le irregolarità e le omissioni oggetto del ravvedimento. La circolare di oggi chiarisce che è possibile regolarizzare le violazioni “sostanziali” dichiarative e le violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione. Non sono invece definibili le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, e 54-bis del DPR n. 633 del 1972, e le violazioni formali. Nel caso del ravvedimento speciale è possibile ricorrere all’istituto della compensazione. In ogni caso, per beneficiare della regolarizzazione è necessario che, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, le violazioni non siano state già contestate con un atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

La legge di Bilancio ha previsto la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. In questo caso, il beneficio derivante dalla definizione agevolata consiste nell’applicazione delle sanzioni previste nella misura di un diciottesimo della sanzione prevista dalla legge. Possono essere definiti:

  • gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023, agli inviti al contraddittorio ex articolo 5-ter del D.Lgs. n. 218 del 1997, notificati entro il 31 marzo 2023;
  • gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, qualora alla data del 1° gennaio 2023, non siano stati impugnati e siano ancora impugnabili; o siano notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente a tale data, fino al 31 marzo 2023.

 

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate

 

La procedura prevista prevede la possibilità di regolarizzare, mediante il versamento integrale della sola imposta, l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione. La procedura di regolarizzazione si applica inoltre agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni scaduti al 1° gennaio 2023 e per i quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento oppure l’atto di intimazione. Nell’ipotesi di regolarizzazione di omessi pagamenti di rate è esclusa la possibilità di procedere alla compensazione. Il perfezionamento avviene con il pagamento integrale di quanto dovuto, a prescindere dal pagamento rateale. La circolare chiarisce che alla data del 1° gennaio 2023 la rata da regolarizzare deve essere scaduta, deve quindi essere decorso il termine ordinario di pagamento. È possibile regolarizzare l’omesso pagamento anche quando, alla data del 1° gennaio 2023, sia intervenuta una causa di decadenza da rateazione ai sensi dell’articolo 15-ter del D.P.R. n. 602/1973.

 

Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 e definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione

D’intesa con l’Agenzia delle entrate-Riscossione, la circolare n. 2/E di oggi dedica spazio ai chiarimenti sullo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e sulla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

 

Definizione agevolata delle controversie tributarie

 

La definizione agevolata delle controversie tributarie riguarda le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio e richiede il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire. Al riguardo, la circolare specifica che possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione di una domanda di definizione e con il pagamento eseguito, entro il 30 giugno 2023, dell’integrale importo dovuto per ciascuna controversia autonoma. È esclusa la possibilità di fruire della compensazione prevista dall’articolo 17 del D.lgs. n. 241 del 1997. Nel caso in cui gli importi dovuti superino euro 1.000 è ammesso il pagamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 27 gennaio 2023)

 

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 27 gennaio 2023: «TREGUA FISCALE – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»