SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 18 del 2024

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Commenti

 

La certificazione di conformità ex art. 25-bis D.Lgs. n. 546/92 e la sentenza in forma semplificata: aspetti di criticità e spunti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

Dalle SS.UU. della Cassazione il concetto di “bene ammortizzabile” nel contesto giuridico dell’IVA. Per i lavori di ristrutturazione ammesso il rimborso dell’IVA anche se l’immobile è di proprietà di terzi
di Enrico Molteni

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Unite Civili

 

Rimborsi IVA – Nozione di “bene ammortizzabile” nel contesto giuridico dell’IVA

 

Diritto alla detrazione e diritto al rimborso IVA pari sono. Riconosciuto il diritto al rimborso dell’IVA corrisposta per la realizzazione di opere di ristrutturazione su beni di proprietà di terzi

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 13162 del 14 maggio 2024: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Determinazione dell’imposta – Operazioni concernenti beni non di proprietà del soggetto passivo – Rimborso – Opere edilizie su bene altrui – Lavori di ristrutturazione di fabbricati ed impianti – Terreno di proprietà di terzi – Acquisto o importazione di beni ammortizzabili – Concetto di “bene ammortizzabile” nel contesto giuridico dell’IVA – Presupposti per il riconoscimento del diritto alla detrazione e del diritto al rimborso IVA – Principio di equivalenza e di effettività – Alternatività tra il diritto alla detrazione e il diritto al rimborso IVA – Affermazione – Risoluzione contrasto interpretativo sull’art. 30, comma 2, lett. c), D.P.R. n. 633/1972 in tema di ristrutturazione beni di terzi, evidenziato dall’ordinanza interlocutoria n. 14975 del 29 maggio 2023 – Ammissibilità del rimborso del credito IVA ai sensi dell’art. 30, comma secondo, lett. c), D.P.R. n. 633/1972 in relazione a lavori di ristrutturazione di fabbricati e impianti esistenti su un terreno detenuto in locazione – Condizioni – Strumentalità degli immobili all’attività d’impresa o professionale – Nozione – Artt. 19, 19-bis e 30, terzo comma (ora secondo a seguito dell’abrogazione del primo comma), lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 183, Direttiva 2006/112/CEE, c.d. direttiva IVA rifusa»

 

  • Sezioni tributarie

 

Ravvedimento operoso – Tardiva registrazione del contratto di locazione

 

Per il ravvedimento in caso di tardiva registrazione del contratto di locazione la sanzione base è quella della singola annualità

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 10504 del 18 aprile 2024: «IMPOSTA DI REGISTRO – Atti soggetti a registrazione – Locazioni o affitti e contratti assimilati – Contratto di locazione immobili urbani di durata pluriennale (uso diverso da quello abitativo) – Ritardata registrazione – Sanzione – Ravvedimento operoso – Determinazione – Pagamento annuale dell’imposta ex art. 17 D.P.R. n. 131 del 1986 – Rilevanza – Conseguenze – L’importo base della sanzione su cui applicare le mitigazioni da ravvedimento va ragguagliato all’imposta dovuta per la prima annualità del contratto di locazione – Art. 17, 43 e 69, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»

 

Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti – Prova della consapevolezza del contribuente

 

Fatture soggettivamente inesistenti. Per la detrazione IVA il Fisco non può chiedere al contribuente cessionario approfondite indagini proprie dell’A.F.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 14102 del 21 maggio 2024: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Fatturazione delle operazioni – Operazioni soggettivamente inesistenti – Detrazione – Esclusione – Elemento soggettivo – Rilevanza – Prova della consapevolezza del contribuente – Necessità – Oggetto – Prova contraria del contribuente – Diligenza esigibile – Contenuto – Art. 2697 c.c. – Art. 2729 c.c. – Artt. 19, 21 e 54, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 168, della Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Modello 730/2024 – Risposte ai quesiti dei Caf

 

Risposte a quesiti sull’apposizione del visto di conformità e Quadro W. Nella circolare il dietrofront sulla possibilità del ravvedimento della CU

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 31 maggio 2024: «DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE 2024 (730/2024 e Pf 2024), p.i. 2023 – Istruzioni relative alla compilazione e all’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2023 – Risposte ai quesiti  – Estensione dell’utilizzo del modello di dichiarazione dei redditi 730 semplificato – Monitoraggio fiscale – Compilazione del QUADRO W – Redditi di capitale di fonte estera -Detenzione di cripto-attività riferite a diversi emittenti – Detenzione di più conti correnti presso lo stesso intermediario – Individuazione del valore delle cripto-attività – Versamenti minimi imposte sostitutive – Rilascio del visto di conformità – QUADRO L (Sezione II – Dati relativi alla rivalutazione dei terreni) – QUADRO L (Sezione III – Redditi di capitale soggetti a imposizione sostitutiva) – QUADRO W (Redditi di capitale di fonte estera) – Documentazione spese – Superbonus al 90 per cento – Detrazione IRPEF pari al 50 per cento dell’IVA per acquisti di abitazione di classe energetica A o B e credito d’imposta “prima casa under 36” – Non cumulabilità – Ravvedimento operoso ex articolo 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Ammissibilità del ravvedimento operoso in caso di trasmissione delle certificazioni uniche (CU) oltre i termini ordinariamente previsti – Affermazione»

 

Variazioni IVA in diminuzione per mancato pagamento

 

Nota di credito IVA secondo le regole ante riforma se il fallimento post 26 maggio 2021 segue, però, il concordato avviato ante 26 maggio 2021

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 126 del 3 giugno 2024: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Base imponibile – Riduzione della base imponibile in ipotesi di non pagamento totale o parziale intervenuto dopo che l’operazione è stata effettuata – Note di variazione – Domanda di ammissione al concordato preventivo ex art. 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) – Consecuzione di procedure tra il concordato preventivo e il successivo fallimento – Conseguenze – L’eventuale fallimento del debitore non può considerarsi nuova procedura rispetto al concordato preventivo – Nella specie – Tenuto conto che il concordato preventivo, era stato avviato prima del 26 maggio 2021, tornano applicabili le disposizioni di cui all’articolo 26 del Decreto IVA ante riforma, sicché, ai fini dell’emissione della nota di variazione il contribuente dovrà attendere l’“infruttuosità” della procedura concorsuale – Inapplicabilità del comma 3-bis, lett. a), dell’art. 26, D.P.R. n. 633/1972, con conseguente impossibilità di emettere la nota di variazione in diminuzione sin dall’apertura della procedura concorsuale – Recuperabilità della quota di IVA falcidiata sulla base di transazione post decreto di omologa del piano concordatario – Affermazione -Ammissibilità di una variazione in diminuzione effettuata sia per la parte di credito falcidiata in base al decreto di omologa del piano concordatario sia per l’ulteriore quota oggetto di successivo accordo sottoscritto nella fase esecutiva del concordato – Affermazione che l’ulteriore accordo non è configurabile come «sopravvenuto accordo tra le parti» ex comma 3, articolo 26, D.P.R. n. 633/1972, ma è come atto della procedura del concorsuale»

 

Esigibilità IVA operazioni ante e post fallimento

 

Ai fini IVA l’operazione ante fallimento partecipa alla ripartizione dell’attivo anche nel caso in cui l’imposta diventi esigibile nel corso della procedura

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 127 del 3 giugno 2024: «DICHIARAZIONE IVA – Esigibilità IVA operazioni ante e post fallimento – Esigibilità IVA delle operazioni ante fallimento – IVA divenuta esigibile dopo la dichiarazione di fallimento – Natura – Passività concorsuale – Affermazione – Distinzione delle operazioni ante e post fallimento in dichiarazione – Necessità – Presentazione di due intercalari di cui il primo riferito alle operazioni effettuate ante apertura della procedura concorsuale, divenute esigibili/detraibili dopo tale evento, e il secondo riferito alle operazioni eseguite nell’anno di riferimento della dichiarazione – Caso di specie – Distribuzione di energia elettrica, operazioni ante fallimento – Soluzione percorribile, al fine di scindere i risultati riferibili alle operazioni ante fallimento da quelli successivi – Utilizzo del criterio del pro rata temporis su base giornaliera – Art. 8, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322»

 

 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

 

Variazioni IVA in diminuzione per mancato pagamento

 

Variazioni in diminuzione dell’IVA negli istituti disciplinati dal Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza

Documento di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 22 maggio 2024

 

 

Legislazione

 

Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica

 

ZES unica: le modalità di accesso al credito d’imposta per gli investimenti

Decreto del Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR del 17 maggio 2024: «Modalità di accesso al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, nonché criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli»

 

 

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La Corte di Giustizia Ue su società di comodo e perdita della qualità di soggetto IVA e, conseguentemente, del diritto di detrazione dell’IVA per tre esercizi con ricavi sotto i minimi

La Corte di Cassazione, Sez. V, con ordinanza interlocutoria n. 16091 del 19 maggio 2022 (Presidente: Virgilio Biagio, Relatore: Catallozzi Paolo), ha chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione europea di pronunciarsi sulle seguenti questioni pregiudiziali:

«1) se l’art. 9, par. 1, della direttiva 2006/112, può essere interpretato nel senso di negare la qualità di soggetto passivo e, conseguentemente, il diritto di detrazione o rimborso dell’IVA di rivalsa assolta al soggetto che esegua operazioni attive rilevanti ai fini dell’IVA in misura ritenuta non coerente – in quanto eccessivamente bassa – rispetto a quanto può ragionevolmente attendersi dagli asset patrimoniali di cui dispone per tre anni consecutivi secondo criteri predeterminati dalla legge e non sia in grado di dimostrare, a giustificazione di tale circostanza, l’esistenza di oggettive situazioni ostative»;

«2) nel caso in cui alla prima domanda sia data risposta negativa, se l’art. 167 della direttiva 2006/112 e i principi generali della neutralità dell’IVA e di proporzionalità della limitazione del diritto alla detrazione dell’ IVA ostano ad una disciplina nazionale che con l’art. 30, quarto comma, L. n. 724 del 1994, nega il diritto di detrazione dell’IVA di rivalsa assolta sugli acquisti, di rimborso della stessa o di utilizzazione della stessa in un successivo periodo di imposta al soggetto passivo di imposta che, per tre periodi di imposta consecutivi, esegua operazioni attive rilevanti ai fini dell’ IVA in misura ritenuta non coerente – in quanto eccessivamente bassa – rispetto a quanto può ragionevolmente attendersi dagli asset patrimoniali di cui dispone per tre anni consecutivi secondo criteri predeterminati dalla legge e non sia in grado di dimostrare, a giustificazione di tale circostanza, l’esistenza di oggettive situazioni ostative»;

«3) nel caso in cui alla seconda domanda sia data risposta negativa, se i principi dell’Unione europea della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento ostano ad una disciplina nazionale che, con l’art. 30, quarto comma, L .n. 724 del 1994, nega il diritto di detrazione dell’ IVA di rivalsa assolta sugli acquisti, di rimborso della stessa o di utilizzazione della stessa in un successivo periodo di imposta al soggetto passivo di imposta che, per tre periodi di imposta consecutivi, esegua operazioni attive rilevanti ai fini dell’ IVA in misura ritenuta non coerente – in quanto eccessivamente bassa – rispetto a quanto può ragionevolmente attendersi dagli asset patrimoniali di cui dispone per tre anni consecutivi secondo criteri predeterminati dalla legge e non sia in grado di dimostrare, a giustificazione di tale circostanza, l’esistenza di oggettive situazioni ostative».

La causa rubricata con il numero C-341/22 ha avuto il seguente esito:

“1) L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d’imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini dell’IVA il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale, la quale soglia corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale persona dispone.

2) L’articolo 167 della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, a causa dell’importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA effettuate da tale soggetto passivo a valle”.

 

(Così, dispositivo della Sentenza del 7 marzo 2024 – Corte di Giustizia Ue – Sezione III – Sentenza del 7 marzo 2024, Causa C-341/22 – Presidente: K. Jürimäe, Relatore: N. Jääskinen)

 

 

Link al testo della Sentenza del 7 marzo 2024, Causa C-341/22 – Presidente: K. Jürimäe, Relatore: N. Jääskinen) della Corte di Giustizia Ue – Sezione III – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – ACCERTAMENTO – Società di comodo – Disciplina delle società non operative – Rinvio pregiudiziale – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Diritto alla detrazione dell’IVA – Nozione di soggetto passivo – Principio di neutralità fiscale – Principio di proporzionalità – Società non operativa – Normativa nazionale che nega il diritto alla detrazione, al rimborso o alla compensazione dell’IVA a monte – Penalizzazioni previste per le società di comodo – Contrasto principi Direttiva 2006/112/CE – Art. 30, della L 23/12/1994, n. 724 – Artt. 4, 19, 30 e 38-bis del DPR 26/10/1972, n. 633 – Articoli 9, paragrafo 1 e 167 della Direttiva 2006/112/CE




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 43 del 2017

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Commenti

Dichiarazione integrativa a favore: iniziano a chiarirsi i dubbi

di Elia Orsi

 

I Flexible Benefits: trattamento fiscale e contabile

di Maurizio Di Marcotullio e Francesca Salvatori

 

Giurisprudenza

Corte di Giustizia CE:

Principio del ne bis in idem sostanziale

Omesso versamento IVA per un importo superiore alla soglia penale: possibile derogare al principio del ne bis in idem (articolo 50 della Carta di Nizza)

Corte di Giustizia CE – Grande Sezione – Sentenza del 20 marzo 2018, Causa C-524/15: «PENALE TRIBUTARIO – Reati Tributari – Reato di omesso versamento dell’IVA – Sanzioni penali e sanzioni amministrative tributarie – Rapporto – Violazioni amministrative e penali in presenza di un unico fatto – Diritto a non essere giudicati o puniti due volte per lo stesso fatto – Principio del ne bis in idem sostanziale – Applicazione nell’ordinamento domestico di norma della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (“Carta”) – Rinvio pregiudiziale – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Direttiva 2006/112/CE – Mancato versamento dell’IVA dovuta – Sanzioni amministrative per violazioni penalmente rilevanti  – Rapporti tra procedimento penale e processo tributario – Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa e una sanzione penale per gli stessi fatti – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Interpretazione dell’articolo 50 della “Carta” dei diritti fondamentali dell’Unione europea, letto alla luce dell’articolo 4 del protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (“CEDU”) – Principio del ne bis in idem – Natura penale della sanzione amministrativa – Esistenza di uno stesso reato – Articolo 52, paragrafo 1 della “Carta” – Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem – Presupposti – Applicazione del principio di proporzionalità delle pene di cui all’articolo 49, paragrafo 3, della “Carta” – Severità del complesso delle sanzioni imposte limitata a quanto è strettamente necessario rispetto alla gravità dell’illecito – I procedimenti tributari e penali devono presentare un nesso temporale e materiale sufficientemente stretto – Necessità»

 

Diritto alla detrazione o al rimborso dell’IVA
Termine di decadenza

Il diritto alla detrazione o al rimborso dell’IVA non può prescindere dal fatto di disporre di una fattura (nel caso di specie, nota di addebito/fattura integrativa per ravvedimento del cedente). I termini di decadenza ripartono dal momento di ricezione della nota/fattura corretta

Corte di Giustizia CE – Sezione II – Sentenza del 21 marzo 2018, Causa C-533/16: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Direttiva IVA – Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Diritto a detrazione dell’IVA – Termine di decadenza – Diritto al rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro del rimborso – Articolo 178, lettera a) – Modalità di esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA – Direttiva 2008/9/CE – Modalità di rimborso dell’IVA – Termine di decadenza – Principio della neutralità fiscale – IVA pagata e fatturata molti anni dopo la cessione dei beni – Fattispecie – Regolarizzazione di una precedente operazione da parte del cedente che errando, in un primo momento, aveva fatturato non applicando l’IVA ritenendo le operazioni esenti – Diniego del diritto al rimborso a motivo dell’avvenuto decorso del termine di decadenza che sarebbe iniziato a decorrere dalla data di cessione dei beni – Non conformità al diritto dell’Unione»

 

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

Notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c.
Esibizione di
copia della stampa di esiti di notificazione

Notificazione dell’atto impositivo eseguita ex art. 140 cod. proc. civ. per momentanea assenza del destinatario. La prova della raccomandata di rito non può essere surrogata dall’estratto del sito internet di Poste Italiane

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza n. 6524 del 16 marzo 2018: «NOTIFICAZIONE – A mezzo posta – Avviso di accertamento – Notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. – Compiuta giacenza – Perfezionamento a seguito di invio della raccomandata di rito – Prova di invio della raccomandata – Esibizione di copia della stampa di esiti di notificazione emergente dal sito Poste italiane – Sufficienza – Esclusione – Fondamento – Conseguenza in caso di omessa prova dell’invio – Illegittimità della cartella di pagamento basata sull’avviso non ritualmente notificato»

 

Commissioni Tributarie Provinciali

Contribuente soggetto alla notifica via PEC
sprovvisto di un valido (invalido o inattivo)

Notificazione di cartella ad indirizzo PEC invalido o inattivo: si perfeziona decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa del deposito telematico alla CCIAA

Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sezione XV – Sentenza n. 6464 del 21 novembre 2017: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – RISCOSSIONE – NOTIFICAZIONE – Avviso di accertamento o atto della riscossione – Notifica via Pec – Imprese individuali, società e professionisti – Regime post modifiche apportate dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2015 – Regime previgente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 193/2016 – Notifica effettuata ex art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/73 – Contribuente soggetto alla notifica via PEC sprovvisto di un valido (invalido o inattivo) indirizzo registrato al registro “INI-PEC” – Deposito dell’atto impositivo, presso la CCIAA ed invio al contribuente di raccomandata informativa A.R. – Momento di perfezionamento della notifica – Decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa – Termine per l’impugnazione della cartella – Decorrenza»

 

Prassi

Blocco dei crediti alle imprese per debiti notificati
con cartelle di pagamento

Blocco dei pagamenti ai contribuenti morosi. Segnalazioni all’Ader anche dagli enti pubblici economici e non economici e dalle società interamente e direttamente partecipate dal pubblico

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 13 del 21 marzo 2018: «RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici e non economici e società a partecipazione pubblica – Disposizioni sui pagamenti – Blocco dei crediti nei confronti di contribuenti morosi – Blocco dei crediti alle imprese per debiti notificati con cartelle di pagamento – Riduzione a 5mila euro della soglia per la verifica che il beneficiario non abbia debiti con l’Agente della riscossione – Chiarimenti aggiuntivi – Rapporti tra verifica ex articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e fermo amministrativo – Art. 1, commi da 986 a 989, della L. 27/12/2017, n. 205 (legge di stabilità 2018)»

 

Legislazione

Consolidato nazionale
Revisione del regime

Le disposizioni “revisionate” attuative del regime opzionale di tassazione del consolidato nazionale

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2018: «Revisione del regime di tassazione del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 128 del Testo unico delle imposte sui redditi»

In nota gli articoli da 117 a 129 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante: «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»

 

Settore agricolo
Detrazione “forfettizzata”

Cessione di bovini e suini vivi: confermate per il 2018, con effetto dal 1° gennaio, le percentuali di compensazione IVA 2017

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 febbraio 2018: «Innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, ai sensi dell’articolo 1, comma 506, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018)»

 

Università non statali
Spesa massima detraibile 2017

Invariata per l’anno 2017 la spesa massima detraibile per i corsi di istruzione nelle Università non statali

Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 28 dicembre 2017: «Individuazione degli importi delle tasse e dei contributi delle università non statali ai fini della detrazione d’imposta lorda anno 2017»

 

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