SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 13 del 2016

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Commenti

Correzione della dichiarazione dei redditi: ulteriori conferme dell’utilizzabilità della procedura degli “errori contabili” anche per altri errori commessi a sfavore dal contribuente  di Elia Orsi

 

La comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti destinatari di un PVC conferma la piena vigenza dell’art. 24 della L. n. 4/1929  di Enrico Molteni

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Civili Tributarie

Accertamenti basati sulle risultanze degli studi di settore

Strumenti presuntivi di accertamento: lo studio di settore più evoluto è in grado di poter meglio valutare la posizione del contribuente anche per i periodi d’imposta precedenti

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 14899 del 20 luglio 2016: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore – Unitarietà del sistema – Accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore – Progressivo affinamento degli strumenti di accertamento – Conseguenze – Applicazione retroattiva dello strumento più recente – Ammissibilità – Art. 3, commi da 181 a 189, L. 28/12/1995, n. 549 – Artt. 62-bis e 62-sexies, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Art. 10, della L. 08/05/1998, n. 146»

 

Prassi

Agevolazioni fiscali
Integrazione di UNICO in
relazione al giudizio di cumulabilità

C.d. detassazione per investimenti ambientali: effetti immediati della possibile cumulabilità con altre agevolazioni solo entro i termini di presentazione della dichiarazione successiva. Dopo solo richieste di rimborso

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 58 E del 20 luglio 2016: «AGEVOLAZIONI FISCALI – DICHIARAZIONI FISCALI – Agevolazione c.d. “Tremonti Ambientale” – Cumulo con altre agevolazioni non fiscali – Cumulabilità con le agevolazioni previste dai c.d. “conti energia” – Possibilità di correggere la dichiarazione dei redditi con riferimento agli effetti della possibile cumulabilità con altre agevolazioni di carattere non fiscale – Dichiarazione integrativa a favore al fine di avvalersi dell’agevolazione c.d. “Tremonti ambientale” in caso di cumulabilità – Possibilità – Oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo – Solo istanza di rimborso ex art. 38 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322»

 

Rimborsi IVA
Esonero dalla presentazione della garanzia

Esecuzione dei rimborsi IVA: ulteriori chiarimenti in merito ai requisiti per l’esonero dalla presentazione della garanzia. Focus sulle richieste presentate dalle società non operative e/o in perdita sistematica

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 33 E del 22 luglio 2016: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Rimborsi IVA – Esecuzione dei rimborsi IVA, di cui all’articolo 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, alla luce delle novità introdotte dai decreti legislativi n. 156 e n. 158 del 24 settembre 2015 e ulteriori chiarimenti in merito ai requisiti per l’esonero dalla presentazione della garanzia – Società di comodo – Società non operative – Società in perdita sistematica -Richieste di rimborso IVA presentate dalle società non operative e/o in perdita sistematica – Art. 38-bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 30, della L. 23/12/1994, n. 724 – Art. 23 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 69 del R.D. 18/11/1923, n. 2440»

 

Legislazione

Ravvedimento operoso
“Definizione” dei PVC

Approvata la comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti destinatari di un PVC

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2016, prot. n. 112072/2016: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti destinatari di un processo verbale di constatazione contenente rilievi fiscali»

 

Modulistica 2016
Studi di Settore – Modello Unico 2016

Modelli comunicazione dati 2016

Modelli per la comunicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d’imposta 2015: istruzioni parte generale e parte relativa ai quadri contabili A, F, G, T, X e V, comuni agli studi di settore che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche

 

  • Parte Generale
  • Quadro A – Personale addetto all’attività – Tipologia 1
  • Quadro A – Personale addetto all’attività – Tipologia 2
  • Quadro F – Elementi contabili – Tipologia 1
  • Quadro F – Elementi contabili – Tipologia 2
  • Quadro G – Elementi contabili
  • Quadro T – Congiuntura economica
  • Quadro V – Ulteriori dati specifici
  • Quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore

 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2016, prot. n. 16428/2016: «Approvazione di n. 204 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, da utilizzare per il periodo di imposta 2015»

 

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Erogazione dei rimborsi IVA. Nuovi chiarimenti sulle novità introdotte dal “Decreto Semplificazioni”

Arrivano ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla nuova disciplina dei rimborsi IVA introdotta per semplificare e accelerare l’erogazione delle somme dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (“Decreto Semplificazioni” in “Finanza & Fisco” n. 32/2014, pag. 2456). In particolare, con la circolare n. 35/E di oggi l’Agenzia fornisce delucidazioni su alcune questioni interpretative relative ai vecchi rimborsi ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore delle modifiche normative, sulle ipotesi di rischio che rendono obbligatoria la prestazione della garanzia e sugli effetti delle modifiche normative sulla disciplina dell’IVA di gruppo.

Dichiarazione integrativa, i tempi per presentarla

Il documento di prassi fornisce chiarimenti sui termini di presentazione dell’integrativa nel caso in cui venga variata la modalità di utilizzo del credito o apposto il solo visto di conformità/sottoscrizione alternativa.

In particolare, la circolare chiarisce che è possibile presentare la dichiarazione integrativa della dichiarazione con cui viene chiesto il rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, sia per apporre il visto di conformità sia per revocare (in tutto o in parte) l’importo originariamente chiesto a rimborso e destinarlo in compensazione o in detrazione. Vale la stessa deadline, infine, anche in caso di integrativa per aumentare l’importo chiesto a rimborso e ridurre la somma chiesta in compensazione o in detrazione.

La dichiarazione integrativa può essere utilizzata anche per produrre la dichiarazione sostitutiva con cui il contribuente autocertifica di essere “virtuoso”.

Modelli Tr “ante 2015”, l’Agenzia scioglie i dubbi

La circolare fornisce chiarimenti anche in merito a come far valere le condizioni di esonero dalle garanzie con riferimento alle richieste di rimborso trimestrale presentate per gli anni d’imposta antecedenti il 2015, sprovviste del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in quanto non previsti dal relativo modello.

La circolare chiarisce, inoltre, che solo relativamente al periodo transitorio, i requisiti e le condizioni previste per la presentazione della dichiarazione sostitutiva, nonché l’assenza delle condizioni soggettive di rischio, saranno valutate con riferimento alla situazione del contribuente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa munita del visto di conformità. Se la presentazione di una dichiarazione integrativa non è necessaria, perché la dichiarazione originaria è già stata presentata con il visto di conformità, le condizioni andranno verificate alla data di presentazione della sola dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Cessione di azioni infragruppo, la strada per il rimborso è la garanzia

Per l’erogazione dei rimborsi  IVA senza la prestazione della garanzia, è necessario che nell’anno precedente la richiesta non risultino cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale. La condizione rimane valida anche se la cessione di quote o azioni avviene nell’ambito dello stesso gruppo: il contribuente dovrà, quindi, presentare la garanzia per ottenere l’erogazione del rimborso.

Compensazioni  IVA di gruppo, valgono le nuove regole

Il documento di prassi precisa, infine, che la nuova disciplina si applica anche alle garanzie prestate nell’ambito della procedura di liquidazione dell’ IVA di gruppo.

Per la determinazione dell’importo oggetto della garanzia o dell’assunzione diretta dell’obbligazione, la franchigia del 10 per cento si applica anche alle eccedenze di credito compensate nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo, negli stessi limiti previsti per i rimborsi in procedura semplificata, ovvero fino all’importo massimo annuale, attualmente fissato a 700mila euro. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 27 ottobre 2015)

Si ricorda che con  circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014 sono stati forniti i primi chiarimenti in merito alla nuova disciplina dei rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.