DdL A.C. 2628: con lo “stampato del 23/10/2025” disponibile il testo “ufficiale” del Disegno di legge per la riforma dell’ordinamento dei Commercialisti coordinato dalle relazioni

È disponibile il testo del Disegno di legge A.C. 2628 («Delega al Governo per la riforma della disciplina dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile»), presentato dal Ministro della Giustizia di concerto con i Ministri del Lavoro e dell’Università. 

ll DdL consta di tre articoli, con delega al Governo entro 12 mesi per l’adozione del decreto legislativo e possibilità di correttivi entro ulteriori 12 mesi.

 

 

 

Cosa prevede la delega (principi e criteri direttivi)

 

  • Riordino dell’oggetto della professione con indicazione delle attività (incluse quelle riservate) e coordinamento con riforme recenti (Crisi d’impresa, “Cartabia”, Riforma fiscale)

 

 

Le recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali con impatto sulla professione

 

Negli ultimi anni, diversi interventi normativi in vari ambiti hanno inciso significativamente sulle competenze e responsabilità dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, rendendo necessario un adeguamento dell’ordinamento professionale.

In particolare, tra le più importanti si segnalano:

  • Riforma della disciplina della crisi d’impresa (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modifiche): ha introdotto nuove figure professionali (esperto nella composizione negoziata, componente dell’OCRI, attestatore, gestore della crisi, curatore, commissario giudiziale) e nuove responsabilità nell’ambito delle procedure di allerta e di gestione della crisi, in cui i commercialisti svolgono un ruolo centrale;
  • Riforma della giustizia civile (decreto legislativo 10 ottobre 2022, n .149, c.d. “riforma Cartabia”): ha modificato significativamente le norme processuali civili, le procedure di nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti, ampliando il ruolo dei commercialisti nell’ambito del processo civile e nelle ADR (Alternative Dispute Resolution);
  • Riforma fiscale (Legge 9 agosto 2023, n. 111): ha introdotto nuovi istituti e procedure (concordato preventivo biennale, cooperative compliance, adempimento collaborativo) che coinvolgono direttamente i commercialisti come intermediari qualificati tra contribuenti e amministrazione finanziaria;
  • Riforma del terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117): ha creato un nuovo ambito specialistico di consulenza per gli enti non profit, con specifiche competenze in materia di fiscalità, contabilità e governance;
  • Trasformazione digitale della PA (decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82): l’introduzione di strumenti come il Sistema di Interscambio (SDI), il processo tributario telematico, la fatturazione elettronica e l’ANPR ha trasformato il ruolo del commercialista in interfaccia tra imprese/cittadini e pubblica amministrazione digitale;
  • Ambiente e ESG: il decreto legislativo 6 settembre 2024, n.125, che ha recepito la direttiva 2022/2464/UE- Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), ha introdotto importanti modifiche alla rendicontazione societaria di sostenibilità, obbligando le imprese a includere nel bilancio di esercizio non solo dati finanziari, ma anche informazioni sulla loro sostenibilità e ai fattori ESG (Environmental, Social, Governance).

A questi interventi normativi settoriali si aggiunge la giurisprudenza che, nel corso degli anni, ha contribuito a definire i contorni delle attività professionali in esame. Di particolare rilievo sono le sentenze della Corte di cassazione del 7 febbraio 2024, n. 3495, che ha delineato i confini tra le attività riservate ai Commercialisti e quelle proprie di altre professioni e della Corte costituzionale del 19 giugno 2024, n. 144, in relazione al giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni).

 

  • Esercizio in forma associata e societaria (STP): disciplina organica di costituzione, gestione, limiti; spinta all’aggregazione per efficienza/competenza;
  • Incompatibilità: riordino e possibili deroghe temporanee in casi specifici;
  • Conferimento dell’incarico ed equo compenso: pattuizione libera ma proporzionata; aggiornamento dei parametri ministeriali su proposta CNDCEC;
  • Governance ordinistica: riduzione dell’anzianità per le cariche, equilibrio di genere (quote/doppia preferenza/alternanza), voto telematico, revisione dimensioni degli Ordini, durata 4 anni e massimo due mandati;
  • Disciplina disciplinare: razionalizzazione di organi e procedimenti, principi di imparzialità, buon andamento e contraddittorio;
  • Cancellazione dall’albo: definizione puntuale dei casi;
  • Specializzazioni: titolo per gli iscritti alle sezioni A e B, con provvedimenti su proposta del CNDCEC (attuazione dell’art. 2, comma 2, D.P.R. n. 137/2012).
  • Tirocinio: possibilità di svolgerlo interamente durante il corso di studi per ridurre i tempi di accesso;
  • Assicurazione RC professionale: possibile polizza collettiva uniforme a carico del CNDCEC, ferma la copertura individuale ove necessario;
  • Transitorio elettorale: nuove regole applicabili dalla consiliatura successiva.

 

Perché contano gli allegati: la chiave per leggere la ratio del DdL

 

Relazione illustrativa – Spiega il perché della riforma: a 20 anni dalla legge delega 2005 e 16 dall’attuazione (D.Lgs. 139/2005) l’assetto è obsoleto; calano giovani e candidati all’esame, cresce l’età media; il mercato e la giurisprudenza sono cambiati.

Dal 2008 ad oggi, i Commercialisti under 40 iscritti all’albo sono diminuiti del 32,3%, mentre gli over 60 sono aumentati, anche per via dell’innalzamento dell’età pensionabile, del 64,3%. L’età media è passata da 47,4 a 52,5 anni. Inoltre, al di là del calo demografico, mentre i dati registrano un sensibile incremento del numero di laureati in economia nell’ultimo decennio (+31,5%), quelli che scelgono di svolgere il tirocinio professionale e successivamente di sostenere l’Esame di Stato per l’accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile sono diminuiti in maniera drastica: -63,5%

Relazione tecnica – Chiarisce procedura e neutralità finanziaria: D.Lgs. entro 12 mesi su proposta del Ministro della giustizia (concerti con Università/Lavoro, sentito CNDCEC), parere parlamentare entro 30 giorni; nessun nuovo onere per la PA; verifica positiva della Ragioneria Generale.

Analisi tecnico-normativa (ATN) – Inquadra fonti, compatibilità e coordinamento: mappa la normativa (D.L. 203/2005; D.Lgs. 59/2010; L. 183/2011 art. 10 sulle STP; DPR 137/2012; D.L. 137/2020; L. 49/2023 sull’equo compenso), segnala assenza di conflitti con UE e obblighi internazionali, e richiama giurisprudenza recente (Cass. 3495/2024 su esercizio abusivo; Corte cost. 144/2024 su visto di conformità).

 

 

Il quadro di riferimento normativo nel quale si inserisce l’intervento

 

– Legge 24 febbraio 2005, n. 34 (Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili);

Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34);

– Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria convertito nella legge) convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di attribuzione della competenza all’assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie;

– Articolo 55, decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), che ha apportato modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 recante costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

– Articoli 31, 31-bis e 31-terdecies, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia;

– Articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) in materia di riforma degli ordini professionali e società tra professionisti;

– Articoli 4 e 4-bis, legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) in materia di associazioni tra avvocati e multidisciplinari e di esercizio della professione forense in forma societaria;

Legge 21 aprile 2023, n. 49 (Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali) in materia di liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali;

– Capo I e, in particolare, articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) con riferimento ai principi generali inerenti agli ordinamenti professionali e, in particolare, alla formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell’attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori.

 

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) – Illustra obiettivi, alternative e impatti attesi: modernizzazione dell’esercizio (associato/societario), voto telematico, equilibrio di genere e ricambio, specializzazioni e assicurazione collettiva, con benefici su qualità dei servizi e attrattività della professione; evidenzia criticità empiriche (disomogeneità dimensionali degli Ordini, divari di genere/età) e indica soggetti attuatori (Ministero Giustizia e CNDCEC).

 

 




Riforma della professione di commercialista. Brevi note introduttive 

Stato: DdL delega “annunciato” alla Camera (A.C. 2628) – stato: testo “bollinato” non ancora stampato.

 

Stato e tempi della delega Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, un decreto legislativo di riforma dell’ordinamento dei dottori commercialisti e degli esperti contabili “anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, nonché di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente”.

Entro i 12 mesi successivi potrà adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto. Lo schema di decreto legislativo è proposto dal Ministro della giustizia, sentito il CNDCEC; per i profili accademici e previdenziali sono coinvolti rispettivamente il MUR e il MLPS. Parere parlamentare: 30 giorni. Se il parere è reso a ridosso della scadenza della delega, il termine si proroga di 30 giorni. Il decreto legislativo di riforma dispone abrogazioni espresse delle norme oggetto di riordino e reca le necessarie disposizioni di coordinamento, transitorie e finali.

 

Compensi professionali ed equo compenso – Libertà di pattuizione nel rispetto dell’equo compenso (ex lege  49/2023): il compenso deve essere proporzionato alla quantità, qualità, contenuto e caratteristiche della prestazione.

Aggiornamento dei parametri di riferimento con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNDCEC, applicabili anche alle prestazioni rese in forma associata o societaria.

Chiarezza del rapporto contrattuale: si promuove la formalizzazione scritta dell’incarico, con indicazione puntuale delle attività, dei criteri di calcolo del compenso e delle condizioni di revisione.

 

Governance degli Ordini e processo elettorale – Accesso alle cariche: riduzione dell’anzianità di iscrizione richiesta; misure per equilibrio generazionale e parità di genere (es. doppia preferenza/alternanza o strumenti equivalenti).

Voto ed elezioni: introduzione del voto a distanza con modalità telematiche, in linea con l’obiettivo della transizione digitale e con garanzie di personale, libertà e segretezza del voto.

Struttura degli Ordini: revisione delle classi dimensionali e della composizione degli organi; soglia minima di preferenze per la rappresentanza delle minoranze.

Mandati: durata quadriennale; limite di due mandati consecutivi (coerente con il nuovo sistema elettorale).

Disciplina e funzionamento: riordino di competenze, incompatibilità, decadenze; procedimento disciplinare e regole dei consigli/collegi di disciplina; previsione espressa delle ipotesi di cancellazione dall’albo.

Entrata in vigore delle nuove norme elettorali: dalla consiliatura successiva all’adozione del decreto legislativo.

 

Specializzazioni, tirocinio e assicurazione – Specializzazioni: disciplina organica per gli iscritti delle Sezioni A e B dell’Albo; definizione e aggiornamento su proposta del CNDCEC.

Tirocinio: riforma per consentirne lo svolgimento anche durante il percorso di laurea, riducendo i tempi di accesso alla professione e favorendo l’attrattività per i giovani.

Assicurazione professionale: possibile forma collettiva di RC per tutti gli iscritti, a oneri del Consiglio nazionale, a tutela dei clienti; resta l’eventuale obbligo individuale per fattispecie non coperte o per adeguare i massimali alla specifica attività svolta.

 

Chiarezza su attività riservate e forme di esercizio – Perimetro delle attività: ricognizione e riordino con indicazione delle attività riservate per legge e distinzione dalle attività tipiche (tributario, economico-aziendale, finanziario, societario, crisi d’impresa, ecc.).

Forme di esercizio: disciplina organica dell’esercizio in forma associata e societaria (costituzione, governance, limiti e controlli) nel rispetto della normativa vigente (art. 10 L. 183/2011, L. 247/2012, disposizioni cod. civ.).

Incompatibilità: riordino del regime con eventuali deroghe temporanee per specifiche ipotesi, nel rispetto dei principi di indipendenza e tutela dell’utenza.

 

Coordinamento con altre professioni (L. 4/2013 e professioni regolamentate) – Coordinamento espresso con le competenze attribuite ad altre professioni regolamentate e alle professioni non organizzate ai sensi della L. 4/2013, al fine di evitare sovrapposizioni e contenziosi.

 

Questa nota riassume principi e criteri direttivi del testo “bollinato” della delega. Trattasi di Ddl “annunciato” (A.C. 2628) non ancora “Stampato” in versione ufficiale.




Ordinamenti professionali. Il Consiglio dei ministri approva la riforma dei Commercialisti

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile (disegno di legge)

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 11 settembre 2025, su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha concluso l’esame e ha approvato il disegno di legge di delega al Governo per la riforma della disciplina dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.

Il testo mira a riorganizzare le attività professionali e a valorizzare i profili multidisciplinari della categoria dei commercialisti ed esperti contabili, al fine di rispondere in modo più efficace alle esigenze del mercato.

Il Governo è delegato a riordinare le attività professionali, distinguendo quelle riservate per legge da quelle che connotano tipicamente la professione nell’ambito tributario, economico-aziendale, finanziario, societario e giuslavoristico.

Si prevede la revisione della disciplina del tirocinio, con la possibilità di svolgerlo interamente durante il corso di studi, triennale per gli esperti contabili e magistrale per i commercialisti, al fine di ridurre i tempi per l’abilitazione e favorire un accesso più rapido al mondo del lavoro.

Si introducono misure per definire una disciplina specifica per le società tra professionisti, regolamentandone l’iscrizione all’albo e il funzionamento, in linea con gli obiettivi di semplificazione e innovazione.

Si rafforza l’obbligo di aggiornamento professionale per gli iscritti, con particolare attenzione alle nuove materie emergenti, come la crisi d’impresa.

 

 

 

 

 

 




Il Consiglio dei ministri approva tre disegni di legge di delega per la Riforma generale delle professioni, dell’ordinamento forense e professioni sanitarie

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 4 settembre 2025, su proposta dei Ministri competenti, ha approvato tre disegni di legge di delega al Governo per la riforma degli ordinamenti professionali. È stato rinviato a una prossima riunione l’esame del disegno di legge delega relativo alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile.

 

1. Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense (disegno di legge)

 

Il testo, approvato su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, introduce importanti novità per la professione di avvocato.

Si ribadiscono la libertà e l’indipendenza dell’avvocato e si ripristina il giuramento professionale. Fatte salve le competenze attribuite ad altre professioni regolamentate, si considerano esclusive dell’avvocato le attività di consulenza e assistenza legale se svolte in modo continuativo, sistematico, organizzato e connesse all’attività giurisdizionale.

La delega interviene anche sulla disciplina del codice deontologico, prevedendo che la sua emanazione e il suo aggiornamento siano a cura del Consiglio nazionale forense (CNF), e rafforzando la disciplina del segreto professionale. Viene confermato il carattere personale dell’incarico, anche quando l’avvocato opera all’interno di un’associazione o società professionale e si conferma il principio della libera pattuizione delle parti e dell’equo compenso, introducendo la solidarietà nel pagamento da parte di tutti i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale.

In relazione allo svolgimento della professione in forma collettiva, per le associazioni professionali, vengono individuati gli elementi negoziali essenziali da includere nel contratto associativo e si stabilisce che un’associazione possa essere qualificata come “forense” solo se la maggioranza degli associati sono avvocati. Per le società tra professionisti (STP), si prevede che anche gli avvocati possano esercitare attività di consulenza all’interno di queste strutture. Per le società tra avvocati, la delega prevede che i titolari di una partecipazione sociale corrispondente ad almeno due terzi non solo del capitale e dei diritti di voto, ma anche del diritto di partecipazione agli utili, debbano essere avvocati iscritti all’albo. Viene inoltre specificato che i soci non professionisti possono essere ammessi solo per prestazioni tecniche o finalità di investimento. Le nuove norme escludono inoltre che la società possa prestare attività a favore del socio non professionista o di soggetti a lui collegati.

Un altro punto di rilievo è la disciplina delle reti professionali, che permette agli avvocati di esercitare la professione partecipando a reti, anche multidisciplinari, con altri professionisti come commercialisti e ingegneri, per progetti che richiedono competenze integrate. Viene precisato che un contratto di rete può avere per oggetto attività forensi solo se vi partecipano almeno due avvocati iscritti all’albo. La riforma interviene anche sull’esercizio dell’attività in regime di monocommittenza o di collaborazione continuativa, classificando tale attività come prestazione d’opera professionale intellettuale per favorire l’accesso al mercato e preservare l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocato.

Il disegno di legge si occupa anche della formazione e dell’aggiornamento professionale, mantenendo l’obbligo di aggiornamento annuale e razionalizzando la disciplina delle specializzazioni forensi.

Infine, il provvedimento riforma il regime delle incompatibilità e amplia il catalogo delle attività “compatibili” con la professione di avvocato. A tal fine, vengono aggiunte cariche o funzioni quali amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, amministratore di condominio e agente sportivo. Viene confermata la compatibilità con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche. Si armonizza, inoltre, la disciplina degli avvocati degli enti pubblici, rendendo obbligatoria l’iscrizione all’albo e prevedendo che le prestazioni professionali siano svolte esclusivamente in favore dell’ente di appartenenza.

 

2. Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali

 

Il disegno di legge, approvato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, contiene la delega al Governo per la riforma degli ordinamenti professionali. L’obiettivo del provvedimento è di avviare una revisione e un riordino organici delle normative vigenti, garantendo una maggiore coerenza e modernizzazione del sistema delle professioni, in linea con gli standard europei.

Tra gli aspetti principali della delega, che dovrà essere attuata entro 24 mesi, si segnala la previsione di:

  • una revisione della formazione continua e del tirocinio, da rendere più aderenti alle esigenze del mercato del lavoro. Si prevede inoltre di riorganizzare la disciplina del tirocinio professionale, anche in ottica di snellimento e ottimizzazione dei percorsi di accesso alle professioni;
  • una revisione della disciplina delle società tra professionisti (STP), con particolare riferimento alle modalità di iscrizione agli Albi professionali e al registro delle imprese, al fine di semplificare le procedure e favorire nuove forme di esercizio della professione;
  • la promozione del ricambio generazionale e misure per favorire la trasparenza e la rappresentanza di genere e la meritocrazia negli organi professionali.

 

3. Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie

 

Il testo, approvato su proposta del Ministro della salute Orazio Schillaci con procedura d’urgenza e collegato alla legge di bilancio per il 2025, mira a un’ampia rimodulazione dell’attuale sistema delle professioni sanitarie, sia dal punto di vista formativo che ordinistico. L’obiettivo è quello di rafforzare l’attrattività del Servizio sanitario nazionale e di garantire elevati standard di qualità e sicurezza delle cure.

Tra le principali previsioni vi è una complessiva rimodulazione del sistema formativo, con l’avvio di un processo di aggiornamento dei percorsi di studio delle professioni sanitarie, al fine di renderli più adeguati alle esigenze della sanità moderna e integrati con le nuove tecnologie.

In materia di responsabilità professionale, il disegno di legge sostituisce la disciplina della responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, limitando la punibilità per omicidio colposo e lesioni personali colpose, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria, ai soli casi di colpa grave, purché siano state rispettate dal sanitario le linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge o le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le predette raccomandazioni o buone pratiche risultino adeguate alle specificità del caso concreto. Inoltre, si introduce un articolo in materia di colpa nell’attività sanitaria, individuando specifici parametri sulla base dei quale il giudice procede all’accertamento della stessa e del suo grado (es. la scarsità delle risorse umane e materiali disponibili, le eventuali carenze organizzative nonché la complessità della patologia del paziente).